N. 02390/2018
REG.PROV.COLL. N. 01104/2018 REG.RIC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso n. 1104/18 R.G., proposto da:
Soc. Va.Ben. S.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio
eletto presso il suo studio in Napoli, via dei Mille 16;
contro
Regione
Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato
e difeso dall'avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio
eletto in Napoli, via S. Lucia 81, presso gli uffici
dell’Avvocatura regionale;
nei
confronti
Edil
Roma S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Santarossa,
con domicilio eletto presso la pec professionale
indicata;
per
l'annullamento
a) della
nota prot. 2018 0171040 del 15/03/2018 con la quale la
Regione ha comunicato alla ricorrente l'esclusione della
gara; b) della presupposta istruttoria svolta
dall'Amministrazione; c) della nota prot 0172023 del
15/03/2018 con la quale la Regione Campania ha disposto
l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della
soc. Edil Roma s.r.l.; d) del decreto Dirigenziale della
Regione Campania n.46 del 15/3/2018 con il quale è stata
disposta l'aggiudicazione definitiva della gara in
favore della soc. Edil Roma s.r.l.; e) di ogni altro
atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio della Regione
Campania e della Edil Roma S.r.l.;
Viste le
memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Data per
letta nella camera di consiglio del 4 aprile 2018 la
relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite
le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota
n. 171040 del 15 marzo 2018 la Regione Campania
comunicava alla Va Ben s.r.l. l’esclusione da una
procedura aperta indetta per la conclusione di un
accordo biennale avente ad oggetto l’affidamento di
lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti
ubicati nell’Istituto Paolo Colosimo di proprietà
dell’Amministrazione, gara nella quale la predetta
concorrente era risultata miglior offerente; oggetto di
impugnazione sono stati altresì il decreto dirigenziale
n.46 del 15 marzo 2018 con cui è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva in favore della Edil Roma
s.r.l., seconda graduata, nonché la coeva relativa nota
di comunicazione 0172023.
A
fondamento dell’esclusione la stazione appaltante ha
addotto l’assenza del requisito di cui all’art.80,
quinto comma, lettera c) del d.lgs. 18 aprile 2016 n.
50, perché «nell’ambito delle verifiche effettuate sulle
dichiarazioni rese ex art.80, codesta ditta risulta
iscritta al casellario informatico dell’ANAC per essersi
resa colpevole di violazioni in tema in inadempimento
contrattuale; tale comunicazione, seppur resa in sede di
gara, è stata oggetto di ulteriori verifiche ed
approfondimento da parte della S.A.; a seguito
dell’istruttoria svolta questa Amministrazione ha
ritenuto non opportuno procedere ad una aggiudicazione a
favore di codesta società, ritenendo gravi le
inadempienze commesse».
Avverso
la propria esclusione e contro l’aggiudicazione disposta
in favore della Edil Roma s.r.l. ha proposto ricorso a
questo Tribunale la Va Ben s.r.l. chiedendone
l’annullamento, previa concessione di idonee misure
cautelari.
In punto
di fatto, la società ricorrente deduce di aver
dichiarato in sede di partecipazione alla gara di aver
subìto con deliberazione di Giunta n. 4 del 4 febbraio
2015 dal Comune di Marzano di Nola la risoluzione per
grave inadempimento del contratto di lavori per il
restauro e la qualificazione funzionale dell’Antica
Torre.
A
sostegno dell’impugnazione la Va Ben s.r.l. lamenta un
profilo di carenza di istruttoria, per non avere la
stazione appaltante verificato e valutato che la
risoluzione era stata giudizialmente contestata innanzi
al Tribunale di Avellino, controversia tuttora pendente;
tale circostanza ai sensi della norma codicistica de qua
impedirebbe l’operatività della causa di esclusione
applicata, né sarebbe consentita una differente ed
autonoma valutazione di gravità da parte della stazione
appaltante in punto di affidabilità del concorrente.
Con il
secondo motivo è stata contestata l’assenza di
contraddittorio in ordine alla rilevanza della vicenda
risolutoria rispetto alla partecipazione alla gara.
Con
decreto cautelare n. 393 del 19 marzo 2018 è stata
respinta l’istanza di misure cautelari in sede
monocratica e richiesto alla Regione Campania di
depositare gli atti istruttori prodromici all’impugnata
esclusione.
Si sono
costituiti in giudizio la Edil Roma s.r.l. e la Regione
Campania concludendo per il rigetto del ricorso e della
domanda cautelare; la difesa regionale ha depositato in
giudizio la nota del Comune di Marzano di Nola n. 559
del 1° marzo 2018, adottata in riscontro ad una
richiesta di chiarimenti avanzata dall’ufficio regionale
procedente, in cui sono rappresentate le vicende che
avevano determinato la risoluzione del contratto tra la
società ricorrente e l’ente comunale.
Alla
camera di consiglio del 4 aprile 2018, fissata per la
trattazione della domanda cautelare, il Tribunale
ritenuti sussistenti i presupposti per una sentenza in
forma semplificata, avvisate le parti, ha trattenuto la
causa per la decisione.
Innanzitutto, deve essere respinta la censura di difetto
di istruttoria, avendo la Regione Campania proceduto
alle opportune verifiche sulla vicenda di risoluzione
contrattuale relativa al Comune di Marzano di Nola,
acquisendo specifica nota informativa, indicata anche
nel corpo motivazionale del provvedimento di
estromissione; né può configurarsi un profilo di carenza
di istruttoria la mancata interlocuzione con la società
ricorrente, rientrando nel prudente apprezzamento
dell’amministrazione l’uso discrezionale del potere
istruttorio, né essendo manifestamente illogico
l’essersi la Regione Campania attestata su quanto emerso
in base alla rappresentazione dei fatti contenuta nella
nota del Comune di Marzano di Nola.
Nemmeno
può ritenersi fondata la mancata audizione della Va Ben
s.r.l. sotto il profilo di difetto di opportunità di
partecipazione, non essendosi in presenza di un
procedimento di ufficio, né essendo esigibile una
comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7
agosto 1990 n. 241, trattandosi di una procedura di tipo
concorsuale (Consiglio di Stato sez. VI 06 marzo 2009 n.
1348).
Nodo
centrale della controversia è costituto dalla portata
applicativa dell’art.80, comma 5, lettera c) del d.lgs.
18 aprile 2016 n. 50 che qualifica come causa di
esclusione l’ipotesi in cui « c) la stazione appaltante
dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si
e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali
da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita'. Tra
questi rientrano: le significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o
di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini
di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura
di selezione».
Rileva
il Collegio che ad essere dirimente della questione,
attualmente oggetto di discussione in giurisprudenza
(Consiglio di Stato V Sezione 2 marzo 2018 n. 1299;
Consiglio di Stato 27 aprile 2017 n. 1955) è la portata
meramente esemplificativa delle ipotesi di grave
illecito professionale, contemplate nel secondo periodo
della disposizione citata; ne consegue la piena
autonomia della fattispecie contemplata nel periodo
precedente, che, nell’assumere una portata generale, si
affranca dai requisiti specifici richiamati nei
predicati casi esemplificativi.
In
particolare, il legame esistente tra ipotesi generale e
fattispecie tipizzate è rintracciabile nella
«dimostrazione con mezzi adeguati» che la norma impone
alla stazione appaltante, onere che, nell’ipotesi
generale, non risente di alcuna conformazione
particolare, restando, di conseguenza, verificabile, pro
caso, alla stregua dei consueti parametri di
imparzialità dal punto di vista della non manifesta
irragionevolezza e proporzionalità della valutazione
compiuta; invece, nel secondo caso, per effetto della
naturale differenziazione, propria della tecnica
redazionale di esemplificazione, l’esistenza di
presunzioni sulla formazione della prova del grave
illecito professionale restringe l’ambito di valutazione
della stazione appaltante. Tale maggiore intensità
descrittiva della fattispecie trova un punto di
equilibrio tra l’alleggerimento dell’onere probatorio
che grava sulla stazione appaltante – compito che si
risolve nella sola acquisizione di una sentenza che
abbia qualificato grave l’illecito professionale, magari
con statuizione di condanna dell’impresa – e la
possibilità per il contraente di neutralizzare tale
effetto vincolante, avvalendosi di una giudiziale
contestazione con cui gli venga consentito di opporsi ad
un contestato inadempimento contrattuale.
Tuttavia, l’esistenza di una contestazione giudiziale
della risoluzione non implica che la fattispecie
concreta ricada esclusivamente nell’ipotesi
esemplificativa, con applicazione del relativo regime
operativo; difatti, il “fatto” in sé di inadempimento
resta pur sempre un presupposto rilevante ai fini
dell’individuazione di un grave illecito professionale,
secondo l’ipotesi generale (Consiglio di Stato V Sezione
2 marzo 2018 n. 1299); invero, come visto tra le due
fattispecie esiste un rapporto di parziale
sovrapponibilità, sussistendo una relazione di genus ad
speciem; a differenza della seconda ipotesi, nel caso
generale, la stazione appaltante non può avvalersi
dell’effetto presuntivo assoluto di gravità derivante
dalla sentenza pronunciata in giudizio, né, per
converso, l’impresa può opporne la pendenza per porre
nell’irrilevante giuridico il comportamento contrattuale
indiziato.
In altri
termini, scomponendo la fattispecie concreta, ben può la
stazione appaltante qualificare il fatto, inteso come
comportamento contrattuale del concorrente, quale grave
illecito professionale, dovendo tuttavia dimostrarne
l’incidenza in punto di inaffidabilità, e quindi
prescindendo dalla pendenza di un giudizio che viene a
collocarsi all’esterno della fattispecie normativa
utilizzata.
Tale
soluzione trova conforto, a giudizio del Collegio, oltre
che nella formulazione letterale della norma, anche
nella ratio legis; in proposito, accettare la tesi
propugnata dalla società ricorrente implicherebbe che,
rispetto a fatti ugualmente costituenti grave illecito
professionale, di certuni sarebbe sufficiente
neutralizzare gli effetti ostativi della partecipazione
mediante la semplice proposizione di una domanda
giudiziale ed avvalersi della mera pendenza del relativo
giudizio; tale idea renderebbe la norma, di fatto, di
difficile applicazione concreta, poiché la stessa
resterebbe soggetta ad una sorta di condizione
potestativa in favore di chi dovrebbe invece subirla,
vanificando, nel contempo, la funzione di tutela
dell’interesse pubblico di estromettere concorrenti che
la disposizione codicistica in scrutinio consente alla
stazione appaltante, come ipotesi generale, di
qualificare non affidabili, a prescindere da una
presupposta verifica giudiziale.
Va
aggiunto che nel caso in esame, quanto opinato dalla
stazione appaltante, che non richiama in alcun modo
possibili effetti vincolanti riconducibili ad una
sentenza che abbia statuito sui fatti di risoluzione,
non desta perplessità in punto di fatto, nè connotazioni
di irragionevolezza o di assenza di proporzionalità,
aspetti che, tra l’altro, non risultano aver costituito
oggetto di specifica contestazione nel presente
giudizio.
L’adesione del Collegio alla superiore opzione
interpretativa consente di ritenere non rilevante e
vincolante l’orientamento espresso dalla Sezione quarta
di questo Tribunale con l’ordinanza n. 5893/2017,
richiamata da parte ricorrente.
In
conclusione, il ricorso deve essere respinto, con
integrale compensazione tra le parti delle spese
processuali, in ragione della novità della questione
esaminata.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e
compensa le spese.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così
deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4
aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Paolo
Corciulo, Consigliere, Estensore
Ida
Raiola, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
Paolo Corciulo |
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Salvatore
Veneziano |
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IL
SEGRETARIO
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa |