Contratti della Pubblica
amministrazione – Commissione di gara – riconvocazione per nuovo
esame delle offerte - Su ordine del giudice - Diversa
composizione – Possibilità.
Il giudice, qualora disponga il rinnovo della
valutazione delle offerte di gara può ordinare che tale attività
sia compiuta da una Commissione in diversa composizione, non
trovando applicazione il comma 11 dell’art. 77, d.lgs., n. 50
del 2016 che si riferisce ai casi in cui la Commissione deve
essere riconvocata a seguito dell’annullamento
dell’aggiudicazione (1).
(1) Ha chiarito il C.g.a. che
la sussistenza di una precisa istanza della parte volta ad
ottenere che il giudizio fosse devoluto ad una diversa
commissione di valutazione appare sostanzialmente irrilevante.
E ciò perché nel processo
amministrativo, il “principio dispositivo” vale senz’altro per
quanto attiene alla domanda giudiziale (nel senso che al Giudice
è inibito giudicare ultra petita), nonché, parzialmente, anche
per il meccanismo probatorio (che, com’è noto, è solamente in
parte nella disponibilità delle parti, ben potendo essere
disposte d’ufficio sia l’acquisizione di documenti, informazioni
e/o chiarimenti, sia la consulenza tecnica e la verificazione),
mentre non opera in relazione alle ‘specifiche modalità’ di
assunzione e/o di acquisizione delle prove (o dei documentati
chiarimenti volti ad assumere la consistenza di prove), nè in
relazione alle ‘modalità di attuazione’ delle ‘operazioni’
strumentali alla formazione della prova.
Tali “modalità operative” sono
- di regola e per lo più - disciplinate dalla legge (come nel
caso della “c.t.u.”, per la quale la legge stabilisce le regole
volte ad assicurare il contraddittorio e l’imparzialità; o nel
caso della “prova testimoniale”, per la quale la legge
stabilisce le regole di assunzione, etc.,). Ma è evidente che la
concreta organizzazione di tutte le attività processuali ed
operazioni che non sono espressamente (e meticolosamente)
disciplinate dalla legge processuale, non può che essere
devoluta e riservata alla competenza del Giudice, concretandosi
in un’attività intimamente connessa alla sua funzione, e nella
quale si manifesta la sua abilità ed il suo intuito nel
perseguimento della ricerca della verità (e della giustizia).
Ha aggiunto il C.g.a. di non
ignorare che l’art. 77, comma 11, del nuovo codice dei contratti
pubblici che sancisce il principio secondo cui “In caso di
rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento
dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno
dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto
salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio
nella composizione della commissione”.
Ma non può non rilevarsi che la
norma richiamata mal si attaglia al caso in cui l’aggiudicazione
non è stata “annullata”, essendo ancora in itinere il
procedimento di valutazione volto a verificare quale debba
essere la ditta alla quale aggiudicare l’appalto; né è stata
annullata l’esclusione di un concorrente. Tale norma in esame si
applica, dunque, allorquando venga in rilievo un vizio che abbia
inficiato l’aggiudicazione, e non anche nel caso in cui la
necessità di modificare la composizione della commissione di
gara è sorta nell’ambito del processo amministrativo, in
conseguenza di una decisione giudiziaria rimasta ineseguita, ed
al fine di consentirne la corretta attuazione
Fonte: Consiglio
di Stato - La Giustizia Amministrativa |
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