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   Normativa Appalti di Forniture  

DECRETO LEGISLATIVO 24 LUGLIO 1992, N. 358

Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle Direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE

Articolo 1 - Articolo 2 - Articolo 3 - Articolo 4 - Articolo 5 - Articolo 6 - Articolo 7 - Articolo 8 - Articolo 9 - Articolo 10 - Articolo 11 - Articolo 12 - Articolo 13 - Articolo 14 - Articolo 15
Articolo 16 - Articolo 17Articolo 18 - Articolo 19 - Articolo 20
Allegato I - Allegato II - Allegato III - Allegato IV - Allegato V

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione visto l'art. 13 comma 2, della Legge 29 dicembre 1990, n. 4282, recante delega al Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni in materia di pubbliche forniture; visto il DL 15 gennaio 1992, n. 48, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva n. 88/295/CEE in tema di procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture; viste le disposizioni di cui alla Legge 30 marzo 1981, n. 113, come inizialmente modificata dal DL 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla Legge 26 dicembre 1981, n. 784 e successivamente dalla Legge 23 marzo 1983 n. 83; vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992; sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'art. 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a 200.000 unita' di conto europee. Nel settore della difesa tale limite opera per i prodotti non menzionati nell'allegato II. 2. Il limite di cui al comma 1 e' ridotto a 130.000 unita' di conto europee per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui all'allegato I e, nel settore della difesa, per quelli concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2. 3. Sono amministrazioni aggiudicatrici: a) le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sole forniture di sali e tabacchi; b) le province, le citta' metropolitane, i Comuni, le Comunita' montane e i Consorzi e le associazioni tra i soggetti anzidetti; c) tutti gli altri enti pubblici e gli enti equivalenti enumerati nell'allegato III, ivi comprese le Regioni e le Province autonome di cui al comma 4. 4. Le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 9 della Legge 9 marzo 1989, n. 86. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli dal 2 al 21 del presente testo unico. 5. Nel caso di concessione di un'attivita' di servizio pubblico, nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario e' comunque tenuto ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attivita', il principio della non discriminazione in base alla nazionalita' nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri delle Comunita' europee. 6.Il controvalore in moneta nazionale dell'unita' di conto europea, da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1. gennaio successivo. Esso e' altres~ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro. 7. Alle eventuali variazioni del limite di cui al comma 2, disposte dalla Commissione delle Comunita' europee, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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Art. 2

Pubbliche forniture

1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore e una delle amministrazioni o enti altresi' definiti dall'art. 1.

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Art. 3

Contratti di durata

1. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati nell'art. 1: a) nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata e concernenti la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, se la durata e' uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il valore totale di stima per la durata del contratto; nel caso in cui tale durata e' superiore a dodici mesi, si considera il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo; b) nell'ipotesi di contratti dei quali si appalesi indeterminata la durata o nei casi in cui sussistano dubbi sulla durata medesima, si considera il valore mensile moltiplicato per 48; c) quando si tratta di contratti che presentano un carattere di regolarita' o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato, deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore reale dei contratti analoghi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedente. Tale valore deve essere corretto, se possibile, per tenere conto delle modifiche, che, prevedibili in quantita' o valore, siano eventualmente intervenute nel corso dei dodici mesi successivi al contratto iniziale. La correzione dovra' altresi' essere operata in modo da tener conto del valore di stima dei contratti successivi conclusi nel corso dell'esercizio se il con- tratto iniziale e' superiore a dodici mesi. Le modalita' di valutazione dei contratti non possono essere utilizzate al fine di sottrarle all'applicazione del presente articolo; d) per le forniture omogenee, che possono dar luogo a contratti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve esser preso come base il valore di stima della totalita' dei lotti; e) quando un contratto di fornitura prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso, come base per determinare il valore di stima del contratto, l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso dalle opzioni. 2. Nessun contratto d'acquisto puo' essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente testo unico.

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Art. 4

Esclusioni

1. La disciplina del presente decreto non si applica: a) agli appalti pubblici di forniture che devono essere aggiudicate da parte di vettori i quali effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali, nonche' da parte di amministrazioni la cui attivita' principale consiste nella produzione ed erogazione di energia o che operano principalmente nel campo delle telecomunicazioni; b) alle pubbliche forniture riguardanti la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua potabile; c) alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato: d) alle forniture regolate da norme procedurali e da aggiudicarsi in virtu': 1) di un accordo internazionale concluso con uno o piu' Stati estranei alle Comunita' europee e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; 2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alle Comunita' europee; 3) della procedura propria di una organizzazione internazionale; e) alle forniture di prodotti riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato dal Consiglio delle Comunita' Europee ai sensi dell'art. 223, paragrafo 2, del Trattato di Roma istitutivo della Comunita' economica europea. Tale esclusione non riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

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Capo II - Norme comuni in materia di pubblicita' e di termini

Art. 5

Forme di pubblicita' alle gare

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato 1 comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, il totale delle forniture, per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 1 e 3, e' pari o superiore a 750.000 unita' di conto europee e che esse intendono aggiudicare nel corso di dodici mesi successivi. 2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura mediante le procedure aperte o ristrette di cui all'art. 9, comma 1, o negoziate di cui al medesimo art. 9 comma 1, alle condizioni indicate all'art. 9 comma 5, manifestano tale intenzione con un bando di gara. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il risultato con apposito avviso. Tuttavia le informazioni possono non essere divulgate allorche': siano di ostacolo all'applicazione della legge; siano contrarie al pubblico interesse; siano lesive degli interessi commerciali legittimi delle imprese; possano pregiudicare la concorrenza tra fornitori. 4. I bandi e gli avvisi sono inviati il piu' rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 7, comma 4, i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia. 5. L'avviso di cui al comma 3 e' inviato non oltre quarantotto giorni dalla stipulazione del contratto. 6. I bandi di gara e gli avvisi sono redatti in conformita' degli schemi di cui all'allegato IV. 7. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sara' svolta non puo' aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, degli avvisi e dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 8 La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrlci. 9. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee sono a carico delle Comunita'. La lunghezza del testo non puo' essere superiore ad una pagina della Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ossia circa 650 parole. In ogni numero della Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, nel quale sono pubblicati uno o piu' bandi di gara o avvisi, e' riprodotto il modello o i modelli ad essi relativi. 10. La pubblicita' prevista dal presente articolo puo' essere effettuata anche per le gare relative alle forniture non assoggettate alle disposizioni del presente testo unico, a condizione che il loro valore di stima non sia inferiore alle 100.000 unita' di conto europee.

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Art. 6

Termini di ricezione delle offerte per i pubblici incanti

1. Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non puo' essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara. 2. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. 3. Le informazioni complementari sui capitolati di oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 4. Qualora le offerte possano essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 1 deve essere adeguatamente prolungato.

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Art. 7

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata, e l'appalto-concorso e la trattativa privata

1. Nella licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa privata, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito e' accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. 3. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. 4. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi 1 e 3, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i seguenti termini: a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara; b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data della lettera d'invito a presentare offerte. 5. Nella licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa privata, le amministrazioni aggiudicatrici, sulla base degli elementi desumibili dalle domande di partecipazione, nonche' delle informazioni e formalita' necessarie ai fini di una valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che i concorrenti debbono assolvere, scelgono i candidati, invitandoli simultaneamente a presentare le relative offerte o a negoziare, fra quelli che posseggono i requisiti richiesti dagli articoli dall'11 al 14. 6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 7. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma terzo deve essere adeguatamente prolungato. 8. Nei casi d'urgenza il termine indicato nel comma 6 puo' essere ridotto a quattro giorni. 9. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare offerte possono effettuarsi per lettera, telegramma, telescrivente, per telefono o per telecopia. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate per lettera da spedirsi rispettivamente non oltre i termini di cui ai commi 1, 3 e 4. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato, sottoscritto e formato nello stesso giorno in cui l'invito e' avvenuto.

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Capo III - Norme del settore tecnico

Art. 8

Specifiche tecniche

1. Fermo restando quanto previsto nell'allegato 5, le specifiche tecniche sono contenute nei capitolati d'oneri o nei contratti relativi a ciascuna fornitura. 2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee, o con riferimento a specifiche tecniche comuni. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare al principio stabilito dal comma 2 qualora: a) le norme non contengano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformita' di un prodotto alle stesse norme, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformita'; b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'attuazione della Direttiva n. 86/361/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, oppure la Decisione n. 87/95/CEE del Consi- glio del 22 novembre 1986, sulla standardizzazione del settore della tec- nologia dell'informazione e delle telecomunicazioni, o di altri strumenti comunitari in specifici settori di servizi o di prodotti; c) le norme obblighino le amministrazioni aggiudicatrici ad affidare forniture incompatibili con le apparecchiature gia' in uso o comportino costi o difficolta' tecniche sproporzionati, purche', in tal caso, la deroga si inserisca in un programma definito e formulato per iscritto per il successivo passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee o a specificazioni tecniche comuni; d) il progetto interessato abbia natura rilevantemente innovatrice e l'applicazione di norme esistenti risulti inadeguata. 4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici se ne avvalgono indicandone i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e nella propria documentazione, salvi i casi di effettiva impossibilita'. Le relative informazioni sono fornite, a richiesta, agli Stati membri e alla Commissione. 5. In mancanza di norme tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche possono essere definite, fermi restando i principi di equivalenza e di reciproco riconoscimento delle specifiche tecniche nazionali, con riferimento ad altri documenti. In tal caso e' opportuno farvi riferimento in base al seguente ordine di preferenza: a) alle norme nazionali che traspongono norme internazionali accettate dallo Stato italiano; b) alle altre norme nazionali; c) a qualsiasi altra norma. 6. Salvo che sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, e' vietata l'introduzione, nelle relative clausole, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o di procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. @, in particolare, vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi, nonche' la specificazione di un'origine o di una produzione determinata; tuttavia tale indicazione accompagnata dalla menzione e' autorizzata quando l'oggetto dell'appalto non puo' essere descritto diversamente mediante specificazioni sufficientemente precise e perfettamente intelligibili per tutti gli interessati.

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Capo IV - Criteri di scelta del contraente

Art. 9

Pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso e trattativa privata

1. Per procedura aperta, si intende la forma del pubblico incanto; per procedura ristretta, le forme dalla licitazione privata e dell'appalto- concorso; per procedura negoziata, la trattativa privata. 2. Nell'aggiudicare le pubbliche forniture le amministrazioni provvedono mediante gare aventi la forma del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto-concorso e della trattativa privata. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla licitazione privata ed all'appalto-concorso in casi debitamente motivati. 4. Il ricorso alla licitazione privata e all'appalto-concorso e', in particolare, giustificato: a) dalla necessita' di rispettare un equilibrio tra il valore della fornitura ed i costi della procedura; b) dalla natura specifica dei prodotti da fornire. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le forniture a trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto- concorso, ovvero in caso di offerte inaccettabili ai sensi degli articoli da 11 a 14, purche' le condizioni iniziali della fornitura non vengano fondamentalmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano in questi casi un bando di gara, a meno che includano nella trattativa privata tutte le imprese fornitrici che soddisfano i criteri di cui agli articoli dall'11 al 14 e che, nel corso delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali del procedimento contrattuale. 6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le forniture mediante trattativa privata senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti: a) in mancanza di offerte dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso, purche' non vengano alterate nella sostanza le condizioni originarie della fornitura e sia trasmessa alla Commissione delle Comunita' europee un'apposita relazione; b) per gli oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantita' sufficiente ad accertare la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto; c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna, a causa di particolarita' tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possono essere affidate che ad un fornitore determinato; d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure di cui ai commi 2 e 3. Le circostanze invocate per giustificare tale eccezionale urgenza non debbono tuttavia mai essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice; e) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare del materiale di tecnica differente, I'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilita' o difficolta'' tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo', di regola, superare i tre anni. 7. In tutti gli altri casi le amministrazioni affidano le forniture mediante pubblico incanto. 8. Nel caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, le amministrazioni aggiudicatrici redigono un verbale recante la motivazione del ricorso a dette procedure e contenente almeno il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, il valore, la quantita' e la natura delle merci acquistate, il numero delle domande di partecipazione, il numero dei candidati invitati a presentare un'offerta, il numero dei candidati eventualmente respinti e le ragioni per cui la loro candidatura e' stata respinta. Nel caso di procedura a trattativa privata il verbale deve indicare altresi'~ le circostanze previste nei commi 5 e 6, debitamente motivate, che giustificano il ricorso a tale procedura. Lo stesso verbale, o i suoi elementi principali, e' comunicato, su richiesta, alla Commissione delle Comunita' europee.

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Art. 10

Raggruppamenti di imprese

1. Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. 2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo. 3. L'offerta congiunta comporta la responsabilita' solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate. 4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto e' redatto. La procura e' conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. 5. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione. 6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione puo' far valere direttamente le responsabilita' a carico delle imprese mandanti. 7. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facolta' di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei requisiti di idoneita', entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto. 9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

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Art. 11

Esclusione dalla partecipazione alle gare

1. Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del RD 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con RD 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori: a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralita' professionale, o per delitti finanziari; c) che nell'esercizio della propria attivita' professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo. 2. A dimostrazione che il fornitore non trovasi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere a), b), d) ed e), del comma 1 e' suff'ciente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero, competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilita' di non trovarsi in una delle predette situazioni. 3. Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o piu' documenti previsti dal comma 2, ovvero se tali certificati non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata. Se neanche questa e' prevista nello Stato straniero, e' sufficiente una dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od a qualsiasi pubblico ufficiale autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticita'.

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Art. 12

Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali

1. Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, se chi esercita l'impresa e' italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se straniero non residente in Italia. 2. Per le imprese residenti in Gran Bretagna ed in Irlanda puo' essere richiesto un certificato del o del , attestante che l'impresa e' o , ovvero, in caso contrario ed in tutti gli altri casi in cui non esista un registro professionale, un certificato dal quale risulti che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare l'impresa nel Paese in cui e' stabilito, indicandone la ragione commerciale e sede.

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Art. 13

Capacita' finanziaria ed economica dei concorrenti

1. La dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi. 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. 3. Qualora, per una ragione giustificata, l'impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa e' ammessa a provare la propria capacita' finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.

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Art. 14

Capacita' tecniche dei concorrenti

1. La dimostrazione delle capacita' tecniche delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante: a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando cio' non sia possibile, e' sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente; b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualita' nonche' degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa; c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa, ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualita'; d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita' sia certificabile a richiesta dell'amministrazione; e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualita', riconosciuti competenti, i quali attestino la conformita' dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme; f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulla capacita' di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualita'. 2. Nei bandi di gara le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati. 3. Le informazioni di cui al comma 1 non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tener conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici.

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Art. 15

Completamento e chiarimenti dei documenti presentati

1. Nei limiti previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14, le amministrazioni possono invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 2. Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese concorrenti.

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Art. 16

Criteri di aggiudicazione delle forniture

1. Le forniture previste dal presente testo unico sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri: a) al prezzo piu' basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che e' loro attribuita. 2. Il comma 1 non si applica quando lo Stato, nell'ambito delle disposizioni vigenti intese a preferire talune imprese, fondi l'aggiudicazione delle forniture su altri criteri, a condizione che le disposizioni invocate siano compatibili con il Trattato. 3. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormal- mente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione, puo' chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facolta' di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara. 4. Tale provvedimento deve essere comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, per il successivo inoltro al Comitato consultivo per gli appalti pubblici delle Comunita' europee. 5. Nel caso di appalto-concorso, di cui all'art. 4 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, e all'art. 40 del relativo regolamento di esecuzione 16, l'amministrazione non puo' escludere una offerta per il solo motivo che essa sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quello in uso in Italia, a condizione che tale offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato di oneri. In tal caso, gli offerenti devono unire all'offerta tutti gli elementi necessari per il raffronto tra i due sistemi di calcolo e fornire qualsiasi chiarimento supplementare che l'amministrazione ritenga indispensabile. 6. L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.

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Art. 17

Prospetti statistici

1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), e gli enti e organismi indicati alle lettere b) e c) del medesimo comma 3, inviano, alle date stabilite dal comma 2 del presente articolo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie -un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. 2. Le amministrazione di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), trasmettono il prospetto entro il 31 luglio di ogni anno. Gli enti e gli organismi di cui alle lettere b) e c), del medesimo comma 3, trasmettono il prospetto ogni due anni entro il 31 luglio. 3. Tale prospetto indica almeno: a) il numero e il valore dei contratti stipulati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice per importi superiori ai limiti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 e, per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), il numero e il valore dei contratti stipulati per importi al di sotto del limite di cui all'art. 1, comma 2; b) il numero e il valore dei contratti stipulati da ogni amministrazione aggiudicatrice per importi superiori ai limiti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, secondo la procedura, il prodotto e la nazionalita' del fornitore cui e' stata aggiudicata la gara e, nel caso di trattativa privata, suddiviso secondo l'art. 9, comma 6, lettere a), b), c), d), ed e), precisando il numero e il valore delle forniture affidate a ciascuno Stato membro ed ai Paesi terzi e, per le forniture di cui all'art.1, comma 2, il numero e il valore di quelle attribuite a ciascun firmatario dell'accordo sulle pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). 4. Il riepilogo dei prospetti previsti dai commi I e 2, e' trasmesso alla Commissione delle Comunita' europee entro il mese di ottobre successivo alle date di invio stabilite al comma 2.

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Art. 18

Accesso alle gare di fornitori non appartenenti ai Paesi della Comunita' e fornitura di prodotti originari dai Paesi terzi

1. Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non comunitari, appartenenti agli Stati, la cui lista viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo sulle pubbliche forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) e approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con protocollo del 2 febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data 16 novembre 1987, n. 87/565/CEE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso. 2. L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati nel comma 1, nonche' le forniture di prodotti originari di detti Stati, potranno essere consentiti caso per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o dagli enti che indicono le gare stesse.

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Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 19

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni in materia di forniture in vigore alla data del 1 gennaio 1989 ed aventi la finalita' di ridurre le disparita' regionali e di promuovere la creazione di posti di lavoro nelle regioni meno favorite o colpite dal declino industriale sono applicabili fino al 31 dicembre 1992, purche' le stesse siano compatibili con il trattato o con gli obblighi internazionali delle Comunita' europee.

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Art. 20

Disposizioni finali

1. La presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, notifica alla Commissione delle Comunita' europee le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, e all'art. 19, nonche' le modalita' della loro applicazione. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a), _ gli enti e organismi indicati alle lettere b) e c) del medesimo comma 3 inviano, entro il 31 ottobre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. Il riepilogo delle relazioni previste al comma 2 e' notificato alla Commissione delle Comunita' europee entro il 31 dicembre successivo alla data d'invio stabilita dal medesimo comma 2. 4. La Legge 30 marzo 1981, n. 113, come modificato dal DL 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla Legge 26 dicembre 1981, n. 784, e dalla Legge 23 marzo 1983, n. 83, e il DLgs 15 gennaio 1992, n. 48, sono abrogati.

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Art. 21

Allegati

1. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, fanno parte integrante del presente testo unico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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ALLEGATO I

ENTI ACQUIRENTI

(art.1, comma 2) 1. Ministero del tesoro 2. Ministero delle finanze 3. Ministero di grazia e giustizia 4. Ministero degli affari esteri 5. Ministero della pubblica istruzione. 6. Ministero dell'interno 7. Ministero dei lavori pubblici 8. Ministero dell'agricoltura e delle foreste 9 Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10. Ministero del lavoro e della previdenza sociale 11. Ministero della sanita' 12. Ministero per i beni culturali e ambientali 13. Ministero della difesa 14. Ministero del bilancio e della programmazione economica 15. Ministero delle partecipazioni statali 16. Ministero del turismo e dello spettacolo 17. Ministero del commercio con l'estero 18. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 3 19. Presidenza del Consiglio dei Ministri 20. Ministero dell'ambiente 21. Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 22. Ministero dei trasporti 23. Ministero della marina mercantile

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ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA

Capitolo 25: sale; zolfo; terre e pietre; gessi; calci e cementi Capitolo 26: minerali metallurgici, scorie e ceneri Capitolo 27: combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali eccettuati ex 27.10: carburanti speciali Capitolo 28: prodotti chimici inorganici: composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi eccettuati ex 28.09: esplosivi ex 28.13: esplosivi ex 28.14: gas lacrimogeni ex 28.28: esplosivi ex 28.32: esplosivi ex 28.39: esplosivi ex 28.50: prodotti tossicologici ex 28.51: prodotti tossicologici ex 28.54: esplosivi Capitolo 29: prodotti chimici organici eccettuati ex 29.03: esplosivi ex 29.04: esplosivi ex 29.07: esplosivi ex 29.08: esplosivi ex 29.11: esplosivi ex 29.12: esplosivi ex 29.13: prodotti tossicologici ex 29.14: prodotti tossicologici ex 29.15: prodotti tossicologici ex 29.21: prodotti tossicologici ex 29.22: prodotti tossicologici ex 29.23: prodotti tossicologici ex 29.26: esplosivi ex 29.27: prodotti tossicologici ex 29.29: esplosivi Capitolo 30: prodotti farmaceutici Capitolo 31: concimi Capitolo 32: estratti per concia e per tinta, tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici, inchiostri Capitolo 33: oli essenziali e resinosi; prodotti per profumeria 0 per toletta preparati e cosmetici preparati Capitolo 34: saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e Capitolo 35: sostanze albuminoidi, colle, enzimi Capitolo 37: prodotti per la fotografia e la cinematografia Capitolo 38: prodotti vari delle industrie chimiche eccettuati ex 38.19: prodotti tossicologici Capitolo 39: materie plastiche, artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze eccettuati ex 39.03: esplosivi Capitolo 40: gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori eccettuati ex 40.11: pneumatici a prova di proiettili Capitolo 41: pelli e cuoio Capitolo 42: lavori di cuoio o di pelli, oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella Capitolo 43: pelli da pellicceria e loro lavori, pellicce artificiali Capitolo 44: legno, carbone di legna e lavori di legno Capitolo 45: sughero e suoi lavori Capitolo 46: lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio Capitolo 47: materie occorrenti per la fabbricazione delle carta Capitolo 48: carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone Capitolo 49: prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche Capitolo 65: cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti Capitolo 66: ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti Capitolo 67: piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli Capitolo 68: lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili Capitolo 69: prodotti ceramici Capitolo 70: vetro e lavori di vetro Capitolo 71: perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli, placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia Capitolo 73: ghisa, ferro e acciaio Capitolo 74: rame Capitolo 75: nichel Capitolo 76: alluminio Capitolo 77: magnesio, berillio (glucinio) Capitolo 78: piombo Capitolo 79: zinco Capitolo 80: stagno Capitolo 81: altri metalli comuni Capitolo 82: utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni eccettuati ex 82.05: utensili ex 82.07: pezzi per utensili Capitolo 83: lavori diversi di metalli comuni Capitolo 84: caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici eccettuati ex 84.06: motori ex 84.08: altri propulsori ex 84.45: macchine ex 84.53: macchine automatiche per 1'elaborazione dell'informazione ex 84.55: pezzi della voce 84.53 ex 84.59: reattori nucleari Capitolo 85: macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici eccettuati ex 85.13: telecomunicazioni ex 85.15: apparecchi di trasmissione Capitolo 86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione eccettuati ex 86.02: locomotive blindate ex 86.03: altre locomotive blindate ex 86.05: vetture blindate ex 86.06: carri-officine ex 86.07: carri Capitolo 87: vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri eccettuati: ex 87.08: carri da combattimento e autoblinde ex 87.01: trattori ex 87.02: veicoli militari ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne ex 87.09: motocicli ex 87.14: rimorchi Capitolo 89: navigazione marittima e fluviale eccettuate ex 89.01 A: navi da guerra Capitolo 90: strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici eccettuati: ex 90.05: binocoli ex 90.13: strumenti vari, laser ex 90.14: telemetri ex 90.28: strumenti di misura elettrici o elettronici ex 90.11: microscopi ex 90.17: strumenti per la medicina ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia ex 90.19: apparecchi di ortopedia ex 90.20: apparecchi a raggi X Capitolo 91: orologeria Capitolo 92: strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi Capitolo 94: mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili eccettuati ex 94.01 A: sedili per aerodine Capitolo 95: oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori) Capitolo 96: spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci Capitolo 98: lavori diversi

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ALLEGATO III

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO ED ENTI EQUIVALENTI

(Art. 1, comma 3, lettera c) Universita' statali, istituti universitari di Stato, consorzi per i lavori di sistemazione delle universita'. Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici. Enti di sviluppo agricolo. Istituzioni di assistenza e di beneficenza di qualsiasi tipo.

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ALLEGATO IV

MODELLI DI BANDO DI GARA E AVVISI PER GLI APPALTI DI FORNITURE

(art. 5. comma 6)

A - Procedure aperte

1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice 2.a) Procedura di aggiudicazione prescelta b) Eventualmente forma dell'appalto che e' oggetto della gara 3. a) Luogo della consegna b) Natura e quantita' dei prodotti da fornire c) Indicazioni relative alla possibilita' per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di esse d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art. 8 4. Termini di consegna eventualmente imposto 5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere i documenti pertinenti b) Termine per la presentazione di tale domanda c) Eventualmente, importo e modalita' di pagamento della somma che si deve versare per ottenere detti documenti 6. a) Termine per la ricezione delle offerte b) Indirizzo al quale esse devono essere inoltrate c) La o le lingue nelle quali debbono essere redatte le offerte 7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte b) date, ora e luogo di tale apertura 8. Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzie richieste 9. Modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizione in materia 10. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di fornitori al quale sara' stato aggiudicato l'appalto 11. Informazioni e formalita' necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere 12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente e' vincolato alla propria offerta 13. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo piu' basso quando non figurano nei capitolati d'oneri 14. Altre indicazioni 15. Data di spedizione del bando 16. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee

B - Procedure ristrette

1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice 2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata c) Eventualmente, forma dell'appalto che e' oggetto della gara 3. a) Luogo della consegna b) Natura e quantita' dei prodotti da fornire c) Indicazioni relative alla possibilita' per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di esse d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art. 8 4. Termine di consegna eventualmente imposto 5. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di fornitori al quale sara' stato aggiudicato l'appalto 6. a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione b) Indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate c) La o le lingue nelle quali esse devono essere redatte 7. Termine entro cui l'amministrazione aggiudicatarie rivolgera' l'invito a presentare le offerte 8. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fomitore nonche' informazioni e formalita' necessarie per la valutazione della condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare 9. Criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte 10. Altre indicazioni 11. Data di spedizione del bando. 12. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee

C. Procedure negoziate

1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatarie 2. a) Procedura di stipulazione prescelta b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata c) Eventualmente, forma dell'appalto che e' oggetto della gara 3. a) Luogo della consegna b) Natura e quantita' dei prodotti da fornire c) Indicazioni relative alla possibilita' per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di esse d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art. 8 4. Termine di consegna eventualmente imposto 5. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di fornitori col quale sara' stipulato il contratto 6. a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione b) Indirizzo al quale tali domande devono essere inviate c) La o le lingue nelle quali esse devono essere redatte 7. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonche' informazioni e formalita' necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare 8. Eventualmente, nomi e indirizzi dei fornitori gia' prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice 9. La data delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 10. Altre indicazioni 11. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee

D - Procedure di informazione preliminare

1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice nonche' del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni complementari 2. La natura e la quantita' o il valore dei prodotti da fornire 3. La data provvisoria di avvio delle procedure di stipulazione del o dei contratti (se nota) 4. Altre indicazioni 5. Data di spedizione del bando 6. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee

E - Contratti stipulati

1. Nome, indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice 2. a) Procedura di stipulazione prescelta b) Per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato I l'eventuale ricorso all'applicazione dell'art. 9, commi 5 e 6, del testo unico deve essere giustificato 3. Data di stipulazione del contratto 4. Criteri di assegnazione del contratto 5. Numero di offerte ricevute 6. Nome e indirizzo del o dei fornitore/i 7. Natura e quantita' dei prodotti forniti, eventualmente per fornitore 8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagato/i 9. Altre informazioni 10. Data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 11. Data di spedizione del presente avviso 12. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee

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ALLEGATO V

DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

(art. 8, comma 1) Ai sensi del presente decreto si intende per: 1) "specificazione tecnica", I'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei capitolati d'oneri che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualita' o di proprieta' di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, I'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, tali da consentire l'obiettiva individuazione di un materiale, di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice; 2) "norma" la specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad espletare attivita' normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non e', in linea di massima obbligatoria; 3) "norma europea", le norme approvate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) come Norme europee (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di tali organismi; 4) "prescrizione tecnica comune", la prescrizione tecnica elaborata al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri della Comunita'.

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