DECRETO LEGISLATIVO 24 LUGLIO 1992, N. 358
Testo unico delle disposizioni in
materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle Direttive 77/62/CEE,
80/767/CEE e 88/295/CEE
Articolo 1
- Articolo 2 - Articolo 3 - Articolo 4 - Articolo 5 - Articolo
6 - Articolo 7 - Articolo 8 - Articolo 9 - Articolo 10 - Articolo
11 - Articolo 12 - Articolo 13
- Articolo 14 - Articolo 15
Articolo 16 - Articolo 17 - Articolo 18 - Articolo 19 - Articolo 20
Allegato I - Allegato II - Allegato III - Allegato IV - Allegato V
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione
visto l'art. 13 comma 2, della Legge 29 dicembre 1990, n. 4282, recante delega al Governo
ad emanare un testo unico delle disposizioni in materia di pubbliche forniture; visto il
DL 15 gennaio 1992, n. 48, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva n.
88/295/CEE in tema di procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture; viste le
disposizioni di cui alla Legge 30 marzo 1981, n. 113, come inizialmente modificata dal DL
7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla Legge 26 dicembre 1981, n. 784 e successivamente
dalla Legge 23 marzo 1983 n. 83; vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 1992; sulla proposta del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico disciplina
l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate
dall'art. 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di
installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a
200.000 unita' di conto europee. Nel settore della difesa tale limite opera per i prodotti
non menzionati nell'allegato II. 2. Il limite di cui al comma 1 e' ridotto a 130.000
unita' di conto europee per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di
cui all'allegato I e, nel settore della difesa, per quelli concernenti i prodotti indicati
nell'allegato 2. 3. Sono amministrazioni aggiudicatrici: a) le amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni,
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di
Stato, per le sole forniture di sali e tabacchi; b) le province, le citta' metropolitane,
i Comuni, le Comunita' montane e i Consorzi e le associazioni tra i soggetti anzidetti; c)
tutti gli altri enti pubblici e gli enti equivalenti enumerati nell'allegato III, ivi
comprese le Regioni e le Province autonome di cui al comma 4. 4. Le Regioni a statuto
ordinario ed a statuto speciale, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano, nella
loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo
unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del
DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 9 della Legge 9 marzo 1989, n. 86. Costituiscono
norme di principio quelle contenute negli articoli dal 2 al 21 del presente testo unico.
5. Nel caso di concessione di un'attivita' di servizio pubblico, nell'atto di concessione
deve essere stabilito che il concessionario e' comunque tenuto ad osservare, per le
forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attivita', il principio della non
discriminazione in base alla nazionalita' nei confronti dei fornitori appartenenti agli
Stati membri delle Comunita' europee. 6.Il controvalore in moneta nazionale dell'unita' di
conto europea, da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1
e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee nei primi giorni di
novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1. gennaio successivo. Esso e' altres~
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro. 7.
Alle eventuali variazioni del limite di cui al comma 2, disposte dalla Commissione delle
Comunita' europee, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Art. 2
Pubbliche forniture
1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo
oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto
a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore e
una delle amministrazioni o enti altresi' definiti dall'art. 1.
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Art. 3
Contratti di durata
1. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo
indicati nell'art. 1: a) nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata e
concernenti la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, se
la durata e' uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il valore totale di stima per
la durata del contratto; nel caso in cui tale durata e' superiore a dodici mesi, si
considera il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo; b)
nell'ipotesi di contratti dei quali si appalesi indeterminata la durata o nei casi in cui
sussistano dubbi sulla durata medesima, si considera il valore mensile moltiplicato per
48; c) quando si tratta di contratti che presentano un carattere di regolarita' o che sono
destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato, deve essere preso come
base per l'applicazione di tali limiti il valore reale dei contratti analoghi, conclusi
nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedente. Tale valore deve essere corretto,
se possibile, per tenere conto delle modifiche, che, prevedibili in quantita' o valore,
siano eventualmente intervenute nel corso dei dodici mesi successivi al contratto
iniziale. La correzione dovra' altresi' essere operata in modo da tener conto del valore
di stima dei contratti successivi conclusi nel corso dell'esercizio se il con- tratto
iniziale e' superiore a dodici mesi. Le modalita' di valutazione dei contratti non possono
essere utilizzate al fine di sottrarle all'applicazione del presente articolo; d) per le
forniture omogenee, che possono dar luogo a contratti aggiudicati contemporaneamente per
lotti distinti, deve esser preso come base il valore di stima della totalita' dei lotti;
e) quando un contratto di fornitura prevede espressamente delle opzioni, deve essere
preso, come base per determinare il valore di stima del contratto, l'importo totale
massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o
dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso dalle opzioni. 2. Nessun contratto
d'acquisto puo' essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottrarlo
all'applicazione del presente testo unico.
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Art. 4
Esclusioni
1. La disciplina del presente decreto non si
applica: a) agli appalti pubblici di forniture che devono essere aggiudicate da parte di
vettori i quali effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali, nonche' da
parte di amministrazioni la cui attivita' principale consiste nella produzione ed
erogazione di energia o che operano principalmente nel campo delle telecomunicazioni; b)
alle pubbliche forniture riguardanti la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua
potabile; c) alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure
speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della
sicurezza dello Stato: d) alle forniture regolate da norme procedurali e da aggiudicarsi
in virtu': 1) di un accordo internazionale concluso con uno o piu' Stati estranei alle
Comunita' europee e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione
in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; 2) di un accordo internazionale
concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato
membro o estraneo alle Comunita' europee; 3) della procedura propria di una organizzazione
internazionale; e) alle forniture di prodotti riguardanti, nel settore della difesa, la
fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco
deliberato dal Consiglio delle Comunita' Europee ai sensi dell'art. 223, paragrafo 2, del
Trattato di Roma istitutivo della Comunita' economica europea. Tale esclusione non
riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
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Capo II - Norme comuni in
materia di pubblicita' e di termini
Art. 5
Forme di pubblicita' alle gare
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'allegato 1 comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario,
con un bando di gara indicativo, il totale delle forniture, per settore di prodotti, il
cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 1 e 3, e' pari o
superiore a 750.000 unita' di conto europee e che esse intendono aggiudicare nel corso di
dodici mesi successivi. 2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica
fornitura mediante le procedure aperte o ristrette di cui all'art. 9, comma 1, o negoziate
di cui al medesimo art. 9 comma 1, alle condizioni indicate all'art. 9 comma 5,
manifestano tale intenzione con un bando di gara. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici che
hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il risultato con apposito avviso. Tuttavia
le informazioni possono non essere divulgate allorche': siano di ostacolo all'applicazione
della legge; siano contrarie al pubblico interesse; siano lesive degli interessi
commerciali legittimi delle imprese; possano pregiudicare la concorrenza tra fornitori. 4.
I bandi e gli avvisi sono inviati il piu' rapidamente possibile all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee. Nel caso della procedura accelerata di
cui all'art. 7, comma 4, i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o
telecopia. 5. L'avviso di cui al comma 3 e' inviato non oltre quarantotto giorni dalla
stipulazione del contratto. 6. I bandi di gara e gli avvisi sono redatti in conformita'
degli schemi di cui all'allegato IV. 7. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere
nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sara'
svolta non puo' aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata,
degli avvisi e dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4. La pubblicazione non deve
contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee. 8 La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni
aggiudicatrlci. 9. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee sono a carico delle Comunita'. La lunghezza del
testo non puo' essere superiore ad una pagina della Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee, ossia circa 650 parole. In ogni numero della Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee, nel quale sono pubblicati uno o piu' bandi di gara o avvisi, e' riprodotto il
modello o i modelli ad essi relativi. 10. La pubblicita' prevista dal presente articolo
puo' essere effettuata anche per le gare relative alle forniture non assoggettate alle
disposizioni del presente testo unico, a condizione che il loro valore di stima non sia
inferiore alle 100.000 unita' di conto europee.
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Art. 6
Termini di ricezione delle offerte
per i pubblici incanti
1. Per i pubblici incanti il termine di ricezione
delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non puo' essere inferiore a
cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara. 2. I capitolati d'oneri e
i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli
offerenti entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. 3. Le
informazioni complementari sui capitolati di oneri, qualora richieste in tempo utile,
devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione
delle offerte. 4. Qualora le offerte possano essere fatte soltanto dopo la visita dei
luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il
termine di cui al comma 1 deve essere adeguatamente prolungato.
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Art. 7
Termini di ricezione delle domande
di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata, e l'appalto-concorso e la
trattativa privata
1. Nella licitazione privata,
nell'appalto-concorso e nella trattativa privata, il termine di ricezione delle domande di
partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore
a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara. 2. Le amministrazioni
aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a
presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito e' accompagnata dal capitolato
d'oneri e dai documenti complementari. 3. Nella licitazione privata e nell'appalto
concorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni
aggiudicatrici, non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della
lettera d'invito. 4. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi
1 e 3, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i seguenti termini: a) un
termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla
data di spedizione del bando di gara; b) un termine di ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni dalla data della lettera d'invito a presentare offerte. 5. Nella
licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa privata, le amministrazioni
aggiudicatrici, sulla base degli elementi desumibili dalle domande di partecipazione,
nonche' delle informazioni e formalita' necessarie ai fini di una valutazione delle
condizioni minime di carattere economico e tecnico che i concorrenti debbono assolvere,
scelgono i candidati, invitandoli simultaneamente a presentare le relative offerte o a
negoziare, fra quelli che posseggono i requisiti richiesti dagli articoli dall'11 al 14.
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, qualora richieste in tempo utile,
devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per
la ricezione delle offerte. 7. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la
visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato
d'oneri, il termine di cui al comma terzo deve essere adeguatamente prolungato. 8. Nei
casi d'urgenza il termine indicato nel comma 6 puo' essere ridotto a quattro giorni. 9. Le
domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare offerte possono effettuarsi
per lettera, telegramma, telescrivente, per telefono o per telecopia. Le domande di
partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto, per telefono o per
telecopia, sono confermate per lettera da spedirsi rispettivamente non oltre i termini di
cui ai commi 1, 3 e 4. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in
apposito documento da allegare agli atti, datato, sottoscritto e formato nello stesso
giorno in cui l'invito e' avvenuto.
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Capo III - Norme del
settore tecnico
Art. 8
Specifiche tecniche
1. Fermo restando quanto previsto nell'allegato
5, le specifiche tecniche sono contenute nei capitolati d'oneri o nei contratti relativi a
ciascuna fornitura. 2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto
compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono definite dalle
amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che traspongono norme
europee, o con riferimento a specifiche tecniche comuni. 3. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono derogare al principio stabilito dal comma 2 qualora: a) le norme
non contengano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformita' di un
prodotto alle stesse norme, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di
stabilire in modo soddisfacente la conformita'; b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi
l'attuazione della Direttiva n. 86/361/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986, concernente
la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni, oppure la Decisione n. 87/95/CEE del Consi- glio del 22
novembre 1986, sulla standardizzazione del settore della tec- nologia dell'informazione e
delle telecomunicazioni, o di altri strumenti comunitari in specifici settori di servizi o
di prodotti; c) le norme obblighino le amministrazioni aggiudicatrici ad affidare
forniture incompatibili con le apparecchiature gia' in uso o comportino costi o
difficolta' tecniche sproporzionati, purche', in tal caso, la deroga si inserisca in un
programma definito e formulato per iscritto per il successivo passaggio, entro un
determinato periodo, a norme europee o a specificazioni tecniche comuni; d) il progetto
interessato abbia natura rilevantemente innovatrice e l'applicazione di norme esistenti
risulti inadeguata. 4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3, le
amministrazioni aggiudicatrici se ne avvalgono indicandone i motivi nel bando di gara
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e nella propria
documentazione, salvi i casi di effettiva impossibilita'. Le relative informazioni sono
fornite, a richiesta, agli Stati membri e alla Commissione. 5. In mancanza di norme
tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche possono essere
definite, fermi restando i principi di equivalenza e di reciproco riconoscimento delle
specifiche tecniche nazionali, con riferimento ad altri documenti. In tal caso e'
opportuno farvi riferimento in base al seguente ordine di preferenza: a) alle norme
nazionali che traspongono norme internazionali accettate dallo Stato italiano; b) alle
altre norme nazionali; c) a qualsiasi altra norma. 6. Salvo che sia giustificata
dall'oggetto dell'appalto, e' vietata l'introduzione, nelle relative clausole, di
prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o
provenienza o di procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune
imprese o taluni prodotti. @, in particolare, vietata l'indicazione di marche, brevetti o
tipi, nonche' la specificazione di un'origine o di una produzione determinata; tuttavia
tale indicazione accompagnata dalla menzione e' autorizzata quando l'oggetto dell'appalto
non puo' essere descritto diversamente mediante specificazioni sufficientemente precise e
perfettamente intelligibili per tutti gli interessati.
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Capo IV - Criteri di
scelta del contraente
Art. 9
Pubblico incanto, licitazione
privata, appalto-concorso e trattativa privata
1. Per procedura aperta, si intende la forma del
pubblico incanto; per procedura ristretta, le forme dalla licitazione privata e
dell'appalto- concorso; per procedura negoziata, la trattativa privata. 2.
Nell'aggiudicare le pubbliche forniture le amministrazioni provvedono mediante gare aventi
la forma del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto-concorso e della
trattativa privata. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla
licitazione privata ed all'appalto-concorso in casi debitamente motivati. 4. Il ricorso
alla licitazione privata e all'appalto-concorso e', in particolare, giustificato: a) dalla
necessita' di rispettare un equilibrio tra il valore della fornitura ed i costi della
procedura; b) dalla natura specifica dei prodotti da fornire. 5. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare le forniture a trattativa privata in caso di offerte
irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o
un appalto- concorso, ovvero in caso di offerte inaccettabili ai sensi degli articoli da
11 a 14, purche' le condizioni iniziali della fornitura non vengano fondamentalmente
modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano in questi casi un bando di gara,
a meno che includano nella trattativa privata tutte le imprese fornitrici che soddisfano i
criteri di cui agli articoli dall'11 al 14 e che, nel corso delle suddette procedure,
abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali del procedimento contrattuale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le forniture mediante trattativa
privata senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti: a) in
mancanza di offerte dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione
privata o un appalto-concorso, purche' non vengano alterate nella sostanza le condizioni
originarie della fornitura e sia trasmessa alla Commissione delle Comunita' europee
un'apposita relazione; b) per gli oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantita'
sufficiente ad accertare la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di
messa a punto; c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna, a causa di
particolarita' tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di
esclusiva, non possono essere affidate che ad un fornitore determinato; d) nella misura
strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti
imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini
imposti dalle procedure di cui ai commi 2 e 3. Le circostanze invocate per giustificare
tale eccezionale urgenza non debbono tuttavia mai essere imputabili all'amministrazione
aggiudicatrice; e) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento
di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi
l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare del materiale di tecnica differente,
I'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilita' o difficolta'' tecniche
sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo', di
regola, superare i tre anni. 7. In tutti gli altri casi le amministrazioni affidano le
forniture mediante pubblico incanto. 8. Nel caso di licitazione privata, di
appalto-concorso o di trattativa privata, le amministrazioni aggiudicatrici redigono un
verbale recante la motivazione del ricorso a dette procedure e contenente almeno il nome e
l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, il valore, la quantita' e la natura delle
merci acquistate, il numero delle domande di partecipazione, il numero dei candidati
invitati a presentare un'offerta, il numero dei candidati eventualmente respinti e le
ragioni per cui la loro candidatura e' stata respinta. Nel caso di procedura a trattativa
privata il verbale deve indicare altresi'~ le circostanze previste nei commi 5 e 6,
debitamente motivate, che giustificano il ricorso a tale procedura. Lo stesso verbale, o i
suoi elementi principali, e' comunicato, su richiesta, alla Commissione delle Comunita'
europee.
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Art. 10
Raggruppamenti di imprese
1. Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture
di cui al presente testo unico sono ammesse a presentare offerte anche imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate. 2. L'offerta congiunta deve essere
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura
che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel
presente articolo. 3. L'offerta congiunta comporta la responsabilita' solidale nei
confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate. 4. Le singole imprese,
facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico
atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale
mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e
risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il
relativo atto e' redatto. La procura e' conferita al rappresentante legale dell'impresa
capogruppo. 5. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non
ha effetto nei riguardi dell'amministrazione. 6. Al mandatario spetta la rappresentanza,
anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo
della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione puo' far
valere direttamente le responsabilita' a carico delle imprese mandanti. 7. Il rapporto di
mandato non determina di per se' organizzazione o associazione fra le imprese riunite,
ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti
fiscali e degli oneri sociali. 8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se
trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del
titolare, l'amministrazione ha facolta' di proseguire il contratto con altra impresa del
gruppo o altra, in possesso dei requisiti di idoneita', entrata nel gruppo in dipendenza
di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4,
ovvero di recedere dal contratto. 9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se
trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del
titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso
dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo
delle altre imprese mandanti.
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Art. 11
Esclusione dalla partecipazione
alle gare
1. Indipendentemente da quanto previsto dall'art.
3, ultimo comma, del RD 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 68 del relativo regolamento
di esecuzione, approvato con RD 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione
alle gare i fornitori: a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di
cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti sia
stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
incida sulla loro moralita' professionale, o per delitti finanziari; c) che nell'esercizio
della propria attivita' professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; d) che non siano in
regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; f) che si siano
resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono
essere richieste ai sensi del presente articolo. 2. A dimostrazione che il fornitore non
trovasi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere a), b), d) ed e), del comma
1 e' suff'ciente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o
straniero, competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla
Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria
responsabilita' di non trovarsi in una delle predette situazioni. 3. Qualora la
legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o piu' documenti
previsti dal comma 2, ovvero se tali certificati non contengono tutti i dati richiesti,
essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata. Se neanche questa e' prevista
nello Stato straniero, e' sufficiente una dichiarazione solenne, la quale, al pari di
quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, ad
un notaio od a qualsiasi pubblico ufficiale autorizzati a riceverla in base alla
legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticita'.
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Art. 12
Iscrizione dei concorrenti nei
registri professionali
1. Le imprese concorrenti alle gare possono
essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, se chi esercita l'impresa e' italiano o straniero residente in Italia,
ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se straniero non residente in
Italia. 2. Per le imprese residenti in Gran Bretagna ed in Irlanda puo' essere richiesto
un certificato del o del , attestante che l'impresa e' o , ovvero, in caso contrario ed in
tutti gli altri casi in cui non esista un registro professionale, un certificato dal quale
risulti che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare l'impresa nel
Paese in cui e' stabilito, indicandone la ragione commerciale e sede.
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Art. 13
Capacita' finanziaria ed economica
dei concorrenti
1. La dimostrazione della capacita' finanziaria
ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei
seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci
dell'impresa; c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo
relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre
esercizi. 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati
al comma 1 devono essere presentati, nonche' gli altri eventuali che ritengono di
richiedere. 3. Qualora, per una ragione giustificata, l'impresa concorrente non sia in
grado di presentare i documenti richiesti, essa e' ammessa a provare la propria capacita'
finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo
dall'amministrazione.
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Art. 14
Capacita' tecniche dei concorrenti
1. La dimostrazione delle capacita' tecniche
delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante: a) l'elenco delle principali
forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e
destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici,
esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati
dall'acquirente; quando cio' non sia possibile, e' sufficiente una semplice dichiarazione
del concorrente; b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per
garantire la qualita' nonche' degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa; c)
l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante
dell'impresa, ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualita'; d)
campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita' sia
certificabile a richiesta dell'amministrazione; e) certificati stabiliti dagli istituti o
servizi ufficiali incaricati del controllo di qualita', riconosciuti competenti, i quali
attestino la conformita' dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme; f)
controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale
competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono
complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale
controllo verte sulla capacita' di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca
dell'impresa concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualita'.
2. Nei bandi di gara le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e
requisiti devono essere presentati o dimostrati. 3. Le informazioni di cui al comma 1 non
possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tener conto dei
legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici.
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Art. 15
Completamento e chiarimenti dei
documenti presentati
1. Nei limiti previsti dagli articoli 11, 12, 13
e 14, le amministrazioni possono invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire
i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati. 2. Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte
le informazioni fornite dalle imprese concorrenti.
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Art. 16
Criteri di aggiudicazione delle
forniture
1. Le forniture previste dal presente testo unico
sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri: a) al prezzo piu' basso, qualora la
fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o
disciplinari tecnici; b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile
in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il
prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento,
la qualita', il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo
alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per
l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando
di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che e' loro attribuita. 2. Il
comma 1 non si applica quando lo Stato, nell'ambito delle disposizioni vigenti intese a
preferire talune imprese, fondi l'aggiudicazione delle forniture su altri criteri, a
condizione che le disposizioni invocate siano compatibili con il Trattato. 3. Qualora
talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormal- mente basso rispetto alla
prestazione, l'amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione, puo' chiedere
all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide,
ha facolta' di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara. 4.
Tale provvedimento deve essere comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, per il successivo inoltro
al Comitato consultivo per gli appalti pubblici delle Comunita' europee. 5. Nel caso di
appalto-concorso, di cui all'art. 4 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, e all'art. 40 del
relativo regolamento di esecuzione 16, l'amministrazione non puo' escludere una offerta
per il solo motivo che essa sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quello
in uso in Italia, a condizione che tale offerta sia compatibile con le prescrizioni del
capitolato di oneri. In tal caso, gli offerenti devono unire all'offerta tutti gli
elementi necessari per il raffronto tra i due sistemi di calcolo e fornire qualsiasi
chiarimento supplementare che l'amministrazione ritenga indispensabile. 6.
L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di
essa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.
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Art. 17
Prospetti statistici
1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3,
lett. a), e gli enti e organismi indicati alle lettere b) e c) del medesimo comma 3,
inviano, alle date stabilite dal comma 2 del presente articolo, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie -un
prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. 2. Le
amministrazione di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), trasmettono il prospetto entro il 31
luglio di ogni anno. Gli enti e gli organismi di cui alle lettere b) e c), del medesimo
comma 3, trasmettono il prospetto ogni due anni entro il 31 luglio. 3. Tale prospetto
indica almeno: a) il numero e il valore dei contratti stipulati da ciascuna
amministrazione aggiudicatrice per importi superiori ai limiti di cui all'art. 1, commi 1
e 2 e, per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), il
numero e il valore dei contratti stipulati per importi al di sotto del limite di cui
all'art. 1, comma 2; b) il numero e il valore dei contratti stipulati da ogni
amministrazione aggiudicatrice per importi superiori ai limiti di cui all'art. 1, commi 1
e 2, secondo la procedura, il prodotto e la nazionalita' del fornitore cui e' stata
aggiudicata la gara e, nel caso di trattativa privata, suddiviso secondo l'art. 9, comma
6, lettere a), b), c), d), ed e), precisando il numero e il valore delle forniture
affidate a ciascuno Stato membro ed ai Paesi terzi e, per le forniture di cui all'art.1,
comma 2, il numero e il valore di quelle attribuite a ciascun firmatario dell'accordo
sulle pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General
Agreement on Tariffs and Trade (GATT). 4. Il riepilogo dei prospetti previsti dai commi I
e 2, e' trasmesso alla Commissione delle Comunita' europee entro il mese di ottobre
successivo alle date di invio stabilite al comma 2.
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Art. 18
Accesso alle gare di fornitori non
appartenenti ai Paesi della Comunita' e fornitura di prodotti originari dai Paesi terzi
1. Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti
non comunitari, appartenenti agli Stati, la cui lista viene pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo
sulle pubbliche forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General
Agreement of Tariffs and Trade (GATT) e approvato dal Consiglio delle Comunita' con
decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con protocollo del 2
febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data 16 novembre
1987, n. 87/565/CEE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso. 2.
L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati
nel comma 1, nonche' le forniture di prodotti originari di detti Stati, potranno essere
consentiti caso per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o dagli
enti che indicono le gare stesse.
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Capo V - Disposizioni
transitorie e finali
Art. 19
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni in materia di forniture in
vigore alla data del 1 gennaio 1989 ed aventi la finalita' di ridurre le disparita'
regionali e di promuovere la creazione di posti di lavoro nelle regioni meno favorite o
colpite dal declino industriale sono applicabili fino al 31 dicembre 1992, purche' le
stesse siano compatibili con il trattato o con gli obblighi internazionali delle Comunita'
europee.
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Art. 20
Disposizioni finali
1. La presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, notifica alla Commissione
delle Comunita' europee le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, e all'art. 19,
nonche' le modalita' della loro applicazione. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 1, comma 3, lett. a), _ gli enti e organismi indicati alle lettere b) e c)
del medesimo comma 3 inviano, entro il 31 ottobre di ogni anno, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,
una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. Il riepilogo
delle relazioni previste al comma 2 e' notificato alla Commissione delle Comunita' europee
entro il 31 dicembre successivo alla data d'invio stabilita dal medesimo comma 2. 4. La
Legge 30 marzo 1981, n. 113, come modificato dal DL 7 novembre 1981, n. 631, convertito
dalla Legge 26 dicembre 1981, n. 784, e dalla Legge 23 marzo 1983, n. 83, e il DLgs 15
gennaio 1992, n. 48, sono abrogati.
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Art. 21
Allegati
1. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, fanno parte
integrante del presente testo unico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana è
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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ALLEGATO
I
ENTI ACQUIRENTI
(art.1, comma 2) 1. Ministero del tesoro 2.
Ministero delle finanze 3. Ministero di grazia e giustizia 4. Ministero degli affari
esteri 5. Ministero della pubblica istruzione. 6. Ministero dell'interno 7. Ministero dei
lavori pubblici 8. Ministero dell'agricoltura e delle foreste 9 Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 10. Ministero del lavoro e della previdenza sociale 11.
Ministero della sanita' 12. Ministero per i beni culturali e ambientali 13. Ministero
della difesa 14. Ministero del bilancio e della programmazione economica 15. Ministero
delle partecipazioni statali 16. Ministero del turismo e dello spettacolo 17. Ministero
del commercio con l'estero 18. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 3 19.
Presidenza del Consiglio dei Ministri 20. Ministero dell'ambiente 21. Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 22. Ministero dei trasporti 23.
Ministero della marina mercantile
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ALLEGATO
II
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 5 RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL
SETTORE DELLA DIFESA
Capitolo 25: sale; zolfo; terre e pietre; gessi;
calci e cementi Capitolo 26: minerali metallurgici, scorie e ceneri Capitolo 27:
combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze
bituminose; cere minerali eccettuati ex 27.10: carburanti speciali Capitolo 28: prodotti
chimici inorganici: composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi
radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi eccettuati ex 28.09: esplosivi
ex 28.13: esplosivi ex 28.14: gas lacrimogeni ex 28.28: esplosivi ex 28.32: esplosivi ex
28.39: esplosivi ex 28.50: prodotti tossicologici ex 28.51: prodotti tossicologici ex
28.54: esplosivi Capitolo 29: prodotti chimici organici eccettuati ex 29.03: esplosivi ex
29.04: esplosivi ex 29.07: esplosivi ex 29.08: esplosivi ex 29.11: esplosivi ex 29.12:
esplosivi ex 29.13: prodotti tossicologici ex 29.14: prodotti tossicologici ex 29.15:
prodotti tossicologici ex 29.21: prodotti tossicologici ex 29.22: prodotti tossicologici
ex 29.23: prodotti tossicologici ex 29.26: esplosivi ex 29.27: prodotti tossicologici ex
29.29: esplosivi Capitolo 30: prodotti farmaceutici Capitolo 31: concimi Capitolo 32:
estratti per concia e per tinta, tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori,
pitture, vernici e tinture; mastici, inchiostri Capitolo 33: oli essenziali e resinosi;
prodotti per profumeria 0 per toletta preparati e cosmetici preparati Capitolo 34: saponi,
prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere
artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili,
paste per modelli e Capitolo 35: sostanze albuminoidi, colle, enzimi Capitolo 37: prodotti
per la fotografia e la cinematografia Capitolo 38: prodotti vari delle industrie chimiche
eccettuati ex 38.19: prodotti tossicologici Capitolo 39: materie plastiche, artificiali,
eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze eccettuati
ex 39.03: esplosivi Capitolo 40: gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro
lavori eccettuati ex 40.11: pneumatici a prova di proiettili Capitolo 41: pelli e cuoio
Capitolo 42: lavori di cuoio o di pelli, oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da
viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella Capitolo 43: pelli da
pellicceria e loro lavori, pellicce artificiali Capitolo 44: legno, carbone di legna e
lavori di legno Capitolo 45: sughero e suoi lavori Capitolo 46: lavori di intreccio, da
panieraio e da stuoiaio Capitolo 47: materie occorrenti per la fabbricazione delle carta
Capitolo 48: carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone Capitolo
49: prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche Capitolo 65: cappelli, copricapi ed
altre acconciature; loro parti Capitolo 66: ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni,
fruste, frustini e loro parti Capitolo 67: piume e calugine preparate e oggetti di piume o
di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli Capitolo 68: lavori di pietre, gesso,
cemento, amianto, mica e materie simili Capitolo 69: prodotti ceramici Capitolo 70: vetro
e lavori di vetro Capitolo 71: perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose
(fini) e simili, metalli preziosi, metalli, placcati o ricoperti di metalli preziosi e
lavori di queste materie; minuterie di fantasia Capitolo 73: ghisa, ferro e acciaio
Capitolo 74: rame Capitolo 75: nichel Capitolo 76: alluminio Capitolo 77: magnesio,
berillio (glucinio) Capitolo 78: piombo Capitolo 79: zinco Capitolo 80: stagno Capitolo
81: altri metalli comuni Capitolo 82: utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da
tavola, di metalli comuni eccettuati ex 82.05: utensili ex 82.07: pezzi per utensili
Capitolo 83: lavori diversi di metalli comuni Capitolo 84: caldaie, macchine, apparecchi e
congegni meccanici eccettuati ex 84.06: motori ex 84.08: altri propulsori ex 84.45:
macchine ex 84.53: macchine automatiche per 1'elaborazione dell'informazione ex 84.55:
pezzi della voce 84.53 ex 84.59: reattori nucleari Capitolo 85: macchine ed apparecchi
elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici eccettuati ex 85.13:
telecomunicazioni ex 85.15: apparecchi di trasmissione Capitolo 86: Veicoli e materiali
per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
eccettuati ex 86.02: locomotive blindate ex 86.03: altre locomotive blindate ex 86.05:
vetture blindate ex 86.06: carri-officine ex 86.07: carri Capitolo 87: vetture automobili,
trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri eccettuati: ex 87.08: carri da
combattimento e autoblinde ex 87.01: trattori ex 87.02: veicoli militari ex 87.03: veicoli
di soccorso ad automezzi rimasti in panne ex 87.09: motocicli ex 87.14: rimorchi Capitolo
89: navigazione marittima e fluviale eccettuate ex 89.01 A: navi da guerra Capitolo 90:
strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di
verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici eccettuati: ex 90.05:
binocoli ex 90.13: strumenti vari, laser ex 90.14: telemetri ex 90.28: strumenti di misura
elettrici o elettronici ex 90.11: microscopi ex 90.17: strumenti per la medicina ex 90.18:
apparecchi di meccanoterapia ex 90.19: apparecchi di ortopedia ex 90.20: apparecchi a
raggi X Capitolo 91: orologeria Capitolo 92: strumenti musicali; apparecchi di
registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione
delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e
apparecchi Capitolo 94: mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili
eccettuati ex 94.01 A: sedili per aerodine Capitolo 95: oggetti da intagliare e da
modellare allo stato lavorato (compresi i lavori) Capitolo 96: spazzole, spazzolini,
pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci Capitolo 98: lavori diversi
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ALLEGATO
III
ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE DI
DIRITTO PUBBLICO ED ENTI EQUIVALENTI
(Art. 1, comma 3, lettera c) Universita' statali,
istituti universitari di Stato, consorzi per i lavori di sistemazione delle universita'.
Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici,
geofisici o vulcanologici. Enti di sviluppo agricolo. Istituzioni di assistenza e di
beneficenza di qualsiasi tipo.
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ALLEGATO
IV
MODELLI DI BANDO DI GARA E AVVISI
PER GLI APPALTI DI FORNITURE
(art. 5. comma 6)
A - Procedure aperte
1. Nome, indirizzo, numero telefonico,
telegrafico, di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice 2.a)
Procedura di aggiudicazione prescelta b) Eventualmente forma dell'appalto che e' oggetto
della gara 3. a) Luogo della consegna b) Natura e quantita' dei prodotti da fornire c)
Indicazioni relative alla possibilita' per i fornitori di presentare offerte per tutte le
forniture richieste e/o parte di esse d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente
all'art. 8 4. Termini di consegna eventualmente imposto 5. a) Nome e indirizzo del
servizio presso il quale si possono richiedere i documenti pertinenti b) Termine per la
presentazione di tale domanda c) Eventualmente, importo e modalita' di pagamento della
somma che si deve versare per ottenere detti documenti 6. a) Termine per la ricezione
delle offerte b) Indirizzo al quale esse devono essere inoltrate c) La o le lingue nelle
quali debbono essere redatte le offerte 7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura
delle offerte b) date, ora e luogo di tale apertura 8. Eventualmente, cauzioni e altre
forme di garanzie richieste 9. Modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizione in materia 10. Eventualmente, forma giuridica che dovra'
assumere il raggruppamento di fornitori al quale sara' stato aggiudicato l'appalto 11.
Informazioni e formalita' necessarie per la valutazione delle condizioni minime di
carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere 12. Periodo di tempo durante
il quale l'offerente e' vincolato alla propria offerta 13. Criteri utilizzati per
l'aggiudicazione dell'appalto. Vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo piu' basso
quando non figurano nei capitolati d'oneri 14. Altre indicazioni 15. Data di spedizione
del bando 16. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunita' europee
B - Procedure ristrette
1. Nome, indirizzo, numero telefonico,
telegrafico, di telescrivente e telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice 2. a)
Procedura di aggiudicazione prescelta b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla
procedura accelerata c) Eventualmente, forma dell'appalto che e' oggetto della gara 3. a)
Luogo della consegna b) Natura e quantita' dei prodotti da fornire c) Indicazioni relative
alla possibilita' per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste
e/o parte di esse d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art. 8 4. Termine
di consegna eventualmente imposto 5. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il
raggruppamento di fornitori al quale sara' stato aggiudicato l'appalto 6. a) Termine per
la ricezione delle domande di partecipazione b) Indirizzo al quale tali domande debbono
essere inviate c) La o le lingue nelle quali esse devono essere redatte 7. Termine entro
cui l'amministrazione aggiudicatarie rivolgera' l'invito a presentare le offerte 8.
Indicazioni riguardanti la situazione propria del fomitore nonche' informazioni e
formalita' necessarie per la valutazione della condizioni minime di carattere economico e
tecnico cui questi deve soddisfare 9. Criteri di aggiudicazione dell'appalto se non
figurano nell'invito a presentare le offerte 10. Altre indicazioni 11. Data di spedizione
del bando. 12. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunita' europee
C. Procedure negoziate
1. Nome, indirizzo, numero telefonico,
telegrafico, di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatarie 2.
a) Procedura di stipulazione prescelta b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla
procedura accelerata c) Eventualmente, forma dell'appalto che e' oggetto della gara 3. a)
Luogo della consegna b) Natura e quantita' dei prodotti da fornire c) Indicazioni relative
alla possibilita' per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste
e/o parte di esse d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art. 8 4. Termine
di consegna eventualmente imposto 5. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il
raggruppamento di fornitori col quale sara' stipulato il contratto 6. a) Termine per la
ricezione delle domande di partecipazione b) Indirizzo al quale tali domande devono essere
inviate c) La o le lingue nelle quali esse devono essere redatte 7. Indicazioni
riguardanti la situazione propria del fornitore, nonche' informazioni e formalita'
necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui
questi deve soddisfare 8. Eventualmente, nomi e indirizzi dei fornitori gia' prescelti
dall'amministrazione aggiudicatrice 9. La data delle precedenti pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 10. Altre indicazioni 11. Data di ricezione del
bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee
D - Procedure di informazione
preliminare
1. Nome, indirizzo, numero telefonico,
telegrafico, di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice
nonche' del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni complementari 2.
La natura e la quantita' o il valore dei prodotti da fornire 3. La data provvisoria di
avvio delle procedure di stipulazione del o dei contratti (se nota) 4. Altre indicazioni
5. Data di spedizione del bando 6. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee
E - Contratti stipulati
1. Nome, indirizzo dell'amministrazione
aggiudicatrice 2. a) Procedura di stipulazione prescelta b) Per quanto riguarda le
amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato I l'eventuale ricorso
all'applicazione dell'art. 9, commi 5 e 6, del testo unico deve essere giustificato 3.
Data di stipulazione del contratto 4. Criteri di assegnazione del contratto 5. Numero di
offerte ricevute 6. Nome e indirizzo del o dei fornitore/i 7. Natura e quantita' dei
prodotti forniti, eventualmente per fornitore 8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo)
pagato/i 9. Altre informazioni 10. Data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee 11. Data di spedizione del presente avviso 12. Data di
ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita'
europee
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ALLEGATO
V
DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE
TECNICHE
(art. 8, comma 1) Ai sensi del presente decreto
si intende per: 1) "specificazione tecnica", I'insieme delle prescrizioni
tecniche figuranti tra l'altro nei capitolati d'oneri che definiscono le caratteristiche
richieste di un prodotto, quali i livelli di qualita' o di proprieta' di utilizzazione, la
sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto
riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, I'imballaggio, la
marchiatura e l'etichettatura, tali da consentire l'obiettiva individuazione di un
materiale, di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono
destinati dall'amministrazione aggiudicatrice; 2) "norma" la specificazione
tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad espletare attivita' normativa per
applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non e', in linea di massima
obbligatoria; 3) "norma europea", le norme approvate dal Comitato europeo di
normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) come
Norme europee (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di
tali organismi; 4) "prescrizione tecnica comune", la prescrizione tecnica
elaborata al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri della
Comunita'.
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