Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 402
"Modificazioni ed
integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle
disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive
93/36/CEE e 97/52/CEE."
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 24 novembre 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in
attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
Visto l'articolo 1, comma 3, e l'allegato B della
legge 24 aprile 1998, n. 128 - legge comunitaria 1995-1997, recante delega al Governo ad
emanare un decreto di attuazione della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture;
Vista la direttiva 97/52/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1997, che modifica e integra la direttiva 93/36/CEE
del Consiglio;
Visto l'articolo 2, comma 2, lettera g), della
citata legge n. 128 del 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e dei lavori pubblici;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente testo unico disciplina
l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate
dall'articolo 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di
installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione
del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unita' di conto europee (ECU) di
200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).
2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di stima al netto
dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore
in ECU di 130.000 DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1
e, per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2;
per i prodotti del settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di
cui al comma 1.
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei monopoli di
Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri
enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalita'
giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di
diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da
componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico
sono elencati, in modo non esaustivo, nell'allegato 3.
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le province autonome di
Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle
disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, nonche' dell'articolo 2
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio quelle
contenute negli articoli da 2 a 21-quater del presente testo unico.
5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico le
amministrazioni aggiudicatrici osservano il principio della non discriminazione tra i
fornitori. Nell'atto di concessione di un'attivita' di servizio pubblico deve essere
stabilito che il concessionario e' comunque tenuto, per i contratti di pubbliche forniture
da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso, ad osservare tale principio.
6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la determinazione
degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee, ha effetto, di norma, per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo
mese successivo alla data di pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di
pubblicazione; esso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei
quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee.".
Art. 2.
1. La lettera c) dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e' sostituita dalla seguente:
" c) quando si tratta di contratti che presentano carattere di regolarita' o che sono
destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato:
1) deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore reale
complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio
precedenti, corretto, se possibile, tenendo conto delle modifiche in termini di quantita'
o di valore prevedibili con riguardo ai dodici mesi successivi al contratto iniziale;
2) in alternativa, se l'esercizio e' superiore a dodici mesi, puo' farsi riferimento al
costo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nei dodici mesi successivi alla prima
esecuzione contrattuale nel corso dell'esercizio stesso;
3) le modalita' di valutazione dei contratti non possono essere utilizzate per sottrarle
all'applicazione del presente testo unico;".
Art. 3.
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Forniture escluse). - 1. Sono escluse dall'applicazione del
presente testo unico:
a) le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalita' di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158;
b) le forniture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c) le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di
sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello
Stato;
d) le forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi:
1) in base ad un accordo internazionale concluso, in conformita' con il Trattato, con uno
o piu' Paesi terzi e riguardante forniture destinate alla realizzazione o
all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; tale accordo e'
comunicato alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministero degli affari
esteri;
2) ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base ad un accordo internazionale
concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza;
3) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale;
e) le forniture riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il commercio di
armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato dal Consiglio delle
Comunita' europee ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 2, del Trattato; tale esclusione
non riguarda i prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari.".
Art. 4.
1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, comma 3, comunicano,
non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara
indicativo, conforme all'allegato 4, lettera D), il totale delle forniture, per settore di
prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 1 e 3, e'
pari o superiore a 750.000 ECU e che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi
successivi; i settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici con
riferimento alle voci della nomenclatura ''classificazione dei prodotti associati alle
attivita' (C P.A.)'' di cui al regolamento CEE n. 3696/93 del Consiglio del 29 ottobre
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 342 del 31 dicembre
1993 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie Comunita' europee - 24
febbraio 1994, n. 16, ferma, comunque, l'osservanza di successive modifiche o integrazioni
del regolamento stesso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalita' di
riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in
conformita' con quanto eventualmente stabilito in proposito dalla Commissione delle
Comunita' europee.
2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura mediante le
procedure aperte o ristrette di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) o c), o
negoziate di cui al medesimo articolo 9, comma 3, manifestano tale intenzione con un bando
di gara.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il
risultato con apposito avviso conforme all'allegato 4, lettera E.
Possono essere omesse le informazioni:
a) che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
b) che siano contrarie al pubblico interesse;
c) che siano lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;
d) che pregiudichino la concorrenza tra fornitori.
4. I bandi e gli avvisi sono inviati il piu' rapidamente possibile all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 7, comma 8, i bandi di gara sono
inviati per telescritto, telegramma o telecopia.".
2. I commi 9 e 10 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, sono
sostituiti dai seguenti:
" 9. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee sono a carico delle Comunita'; la lunghezza del testo
non puo' essere superiore a una pagina della Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee,
ossia circa seicentocinquanta parole.
10. Con le modalita' di cui al comma 9 le amministrazioni aggiudicatrici possono far
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee anche i bandi di gara relativi
a forniture non disciplinate dal presente testo unico.".
Art. 5.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Termini di ricezione delle offerte nel pubblico incanto). - 1. Nei
pubblici incanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il termine di ricezione delle
offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non puo' essere inferiore a
cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara.
2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere ridotto fino a trentasei giorni ed,
eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le
informazioni di cui all'allegato 4, lettera A; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto
almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre
un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a
permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.
3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile,
devono essere inviati agli offerenti entro sei giorni lavorativi dalla ricezione della
richiesta.
4. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri
devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione
delle offerte.
5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o
informazioni complementari, non possono essere rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4,
oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o
previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di
cui al comma 1 deve essere adeguatamente prorogato.
6. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le
amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalita' di presentazione a
condizione che le offerte:
a) includano tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b) rimangano riservate in attesa della loro valutazione;
c) se necessario, siano confermate al piu' presto per iscritto o mediante invio di copia
autenticata;
d) vengano aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.".
Art. 6.
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte
nella licitazione privata, nell'appaltoconcorso e nella trattativa privata). - 1.
Nella licitazione privata e nell'appaltoconcorso di cui all'articolo 9, comma 1, lettere
b) e c), e nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, il termine di
ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici,
non puo' essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, con le modalita' di cui all'articolo 17, invitano
simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive
offerte. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo e' indicato nell'allegato 6, e'
accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.
3. Nella licitazione privata e nell'appaltoconcorso il termine di ricezione delle offerte,
stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore a quaranta
giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.
4. Il termine di cui al comma 3 puo' essere ridotto fino a ventisei giorni se sia stato
inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui
all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera
B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data
di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data.
5. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri
devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per
la ricezione delle offerte.
6. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la
consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al
comma 3 deve essere adeguatamente prorogato.
7. Le domande di partecipazione alle gare possono inoltrarsi per lettera, telegramma,
telescritto, per telefono o per telecopia; le domande di partecipazione, quando sono fatte
per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate per lettera
da spedirsi non oltre i termini di cui al comma 1.
8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi 1, 3 e 4, le
amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni
dalla data di spedizione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data della
lettera di invito a presentare offerte.
9. Nei casi di cui al comma 8, il termine indicato nel comma 5 e' ridotto a quattro
giorni, purche' le informazioni complementari sul capitolato d'oneri siano state richieste
in tempo utile.
10. Le domande di partecipazione e le lettere di invito a presentare offerte, nei casi di
cui al comma 8, sono inoltrate per i canali piu' rapidi e, se inviate per telegramma, per
telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate prima della scadenza dei
termini di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) dello stesso comma.
11. Le offerte sono presentate con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 6.".
Art. 7.
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Specifiche tecniche). - 1. Le specifiche tecniche di cui
all'allegato 5 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei contratti relativi a ciascuna
fornitura.
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, purche' compatibili con il
diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite dalle
amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che traspongono norme
europee o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare a quanto stabilito al comma 2
qualora:
a) dette norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non contengano
disposizioni volte all'accertamento della conformita' o non esistano mezzi tecnici per
accertare in modo soddisfacente la conformita' di un prodotto a tali norme, omologazioni o
specifiche tecniche;
b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:
1) del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, e successive modificazioni, di
attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio del 29 aprile 1991, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni, che abroga e sostituisce la direttiva 86/361/CEE del
Consiglio, del 24 luglio 1986;
2) della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla
normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
o di altri atti comunitari in specifici settori di servizi o di prodotti;
c) le norme, le omologazioni o le specifiche tecniche di cui al comma 2 obblighino le
amministrazioni aggiudicatrici ad acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature
gia' in uso o comportino costi o difficolta' tecniche sproporzionati, purche' in tal caso
la deroga si inserisca in un programma definito e formulato per iscritto per il successivo
passaggio, entro un periodo determinato, a norme europee, omologazioni tecniche europee o
specifiche tecniche comuni;
d) il progetto interessato abbia natura realmente innovativa, tale da rendere inadeguata
l'applicazione delle norme, omologazioni e specifiche tecniche comuni gia' esistenti.
4. Qualora ricorrano le ipotesi di deroga di cui al comma 3, le amministrazioni che se ne
avvalgono ne indicano i motivi, ove possibile, nel bando di gara da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee o nei capitolati d'oneri e, in ogni caso, nella
propria documentazione interna; tali motivi vengono comunicati, su richiesta, alla
Commissione e agli altri Stati membri.
5. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche
comuni, le specifiche tecniche:
a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia
riconosciuta la conformita' ai requisiti essenziali indicati nelle direttive comunitarie
sull'armonizzazione tecnica, in conformita' con le procedure stabilite nelle direttive
stesse e, in particolare, con quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1989;
b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia
di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonche' di impiego dei materiali;
c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti e in particolare, in ordine
di preferenza:
1) a norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate dallo Stato italiano;
2) ad altre norme e omologazioni tecniche nazionali;
3) a qualsiasi altra norma.
6. Salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, e' vietata l'introduzione
nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una
determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un particolare procedimento e che
hanno l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti. E' vietata, in
particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di
una produzione determinata; tale indicazione, purche' accompagnata dalla menzione ''o
equivalente'', e', tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano
fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente
precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati.".
Art. 8.
1. L'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Procedure di aggiudicazione). - 1. Nel bando di gara
l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare
per l'aggiudicazione della fornitura:
a) il pubblico incanto;
b) la licitazione privata;
c) l'appaltoconcorso;
d) la trattativa privata.
2. Si intende per:
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata puo' presentare
un'offerta;
b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese
invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) appalto concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il
candidato redige, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, il
progetto della fornitura e indica le condizioni e i prezzi ai quali e' disposto ad
eseguirla;
d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice
consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o piu' di esse i termini del
contratto.
3. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata
in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una
licitazione privata o un appaltoconcorso, oppure in caso di offerte che risultano
inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli da 10 a 20, purche' le
condizioni iniziali della fornitura non vengano sostanzialmente modificate; le
amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, oppure
ammettono alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli
articoli da 11 a 15 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta,
hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di gara.
4. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata,
senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:
a) quando non vi e' stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo l'esperimento
di un pubblico incanto, di una licitazione privata o di un appaltoconcorso, purche' le
condizioni iniziali della fornitura non siano sostanzialmente modificate e purche' sia
trasmessa alla Commissione delle Comunita' europee un'apposita relazione esplicativa;
b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a
punto, a meno che non si tratti di produzione in quantita' sufficiente ad accertare la
redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna puo' essere affidata, a causa di
particolarita' tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di
esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da
avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i
termini imposti dalle procedure aperte o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate
di cui al comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili
all'amministrazione stessa;
e) per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione
aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione
del quale comporti incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; in tali casi la
durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non puo', di regola, superare i tre anni.
5. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma 1, lettere a), b) o
c).".
Art. 9.
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). - 1. Indipendentemente
da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di
sospensione dell'attivita' commerciale;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralita' professionale o per delitti
finanziari;
c) che nell'esercizio della propria attivita' professionale abbiano commesso un errore
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o
quella del Paese in cui sono stabiliti;
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni
che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli 12, 13, 14,
15 e 18.
2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui alle
lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e' sufficiente la produzione di un certificato
rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o del Paese in cui e' stabilito, o anche di
una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modifiche e integrazioni, dal fornitore interessato, che attesti sotto la
propria responsabilita' di non trovarsi in una delle predette situazioni.
3. Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente e' stabilito non contempli il
rilascio di uno o piu' certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non
contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione
giurata; se neanche questa e' ivi prevista, e' sufficiente una dichiarazione solenne che,
al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorita' giudiziaria o
amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a
riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticita'.
4. Il Ministero di grazia e giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,
gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni di cui al
comma 2; con le stesse modalita' le amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali
successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla
Commissione delle Comunita' europee e agli altri Stati membri.".
Art. 10.
1. L'articolo 12 del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali). - 1. Le
imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel
registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato se chi esercita l'impresa e' un cittadino
italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Se si tratta di un cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare la sua
iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato 7 o di presentare una dichiarazione
giurata o un certificato in conformita' con quanto previsto in tale allegato.
2. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nell'allegato 7 attestano,
sotto la propria responsabilita', che il certificato prodotto e' stato rilasciato da uno
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;
altrimenti si applicano, a tali fornitori, le disposizioni di cui al punto 2, ultimo
periodo, dello stesso allegato.".
Art. 11.
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Capacita' finanziaria ed economica dei concorrenti). - 1. La
dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo'
essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle
forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1
devono essere presentati, nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I
documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a fornitori
stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il fornitore non e' in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze
richieste, puo' provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante qualsiasi
altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.".
Art. 12.
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, sono sostituiti dai seguenti:
" 2. Nei bandi di gara o nelle lettere d'invito le amministrazioni devono precisare
quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 13
non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tenere conto
dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti
tecnici e commerciali.".
Art. 13.
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Subappalto). - 1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione
aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'offerta le parti della fornitura
che intende eventualmente subappaltare a terzi.
2. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilita' del fornitore
aggiudicatario.
3. La disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nel settore delle pubbliche
forniture.".
Art. 14.
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Scelta dei soggetti da invitare nella licitazione privata, nell'appalto
concorso e nella trattativa privata). 1. Nella licitazione privata e
nell'appalto concorso, nonche' nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3,
l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti
prescritti dagli articoli da 11 a 15, quelli da invitare per la presentazione delle
offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in
merito alla situazione del fornitore, nonche' sulle informazioni e sulle formalita'
necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono
essere soddisfatte.
2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice puo'
prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di fornitori
che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura della prestazione da
fornire, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello
massimo, almeno di norma, a venti fornitori; in ogni caso il numero di candidati invitati
a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.
3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'articolo 9, comma 3, il numero dei
candidati non puo' essere inferiore a tre, purche' vi sia un numero sufficiente di
candidati idonei.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni basate
sulla nazionalita', ai fornitori italiani o di altri Stati membri in possesso dei
requisiti richiamati al comma 1.".
Art. 15.
1. L'articolo 18 del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, e' sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Elenchi ufficiali di fornitori). - 1. I concorrenti iscritti in
elenchi o albi ufficiali di fornitori possono presentare all'amministrazione
aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che
hanno permesso l'iscrizione e la relativa classificazione.
2. Nell'istituzione, nella tenuta e nell'aggiornamento degli elenchi o albi dei fornitori
devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b),
c) ed f), e agli articoli 12, 13 e 14 del presente testo unico.
3. L'iscrizione di un fornitore in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 o in
analoghi elenchi di altri Stati membri, certificata dall'autorita' che li ha istituiti,
costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione di idoneita' del fornitore
stesso limitatamente a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed f),
all'articolo 12, all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 14, comma 1,
lettera a), del presente testo unico.
4. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 non
possono essere contestati dall'amministrazione aggiudicatrice; tuttavia, per quanto
riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali puo' essere richiesta
ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita dichiarazione aggiuntiva.
5. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi o albi
ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i fornitori italiani; a
tal fine non possono essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste
dagli articoli da 11 a 14.
6. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi o albi comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori
degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse
amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni
successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.".
Art. 16.
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, e' sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta). - 1. Le
forniture previste dal presente testo unico, sono aggiudicate in base a uno dei seguenti
criteri:
a) al prezzo piu' basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere
conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi
diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine
di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il
carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e
l'assistenza tecnica; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione
della gara devono essere menzionati nel capitolato d'oneri e nel bando di gara,
possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che e' loro attribuita.
2. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla
prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le
precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li
verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
3. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni
riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le
condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il
prodotto o l'originalita' del prodotto stesso.
4. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 2 e 3 tutte le offerte che presentano
una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle
offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle offerte in aumento.
5. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalita' di cui al comma 1, lettera a),
l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione delle Comunita' europee
l'esclusione delle offerte ritenute troppo basse.".
Art. 17.
1. L'articolo 20 del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Varianti). - 1. Quando l'aggiudicazione avviene in base
all'articolo 19, comma 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice puo' prendere in
considerazione le varianti presentate dai concorrenti qualora esse siano conformi ai
requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione.
2. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara se le varianti sono ammesse
e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che esse devono
rispettare e le modalita' per la loro presentazione.
3. L'amministrazione aggiudicatrice non puo' respingere la presentazione di una variante
soltanto perche' essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento
a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a
specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 8, comma 2, o con riferimento a specifiche
tecniche nazionali di cui all'articolo 8, comma 5, lettere a) e b).
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei commi che
precedono non possono respingere una variante soltanto perche' configurerebbe, se accolta,
un appalto pubblico di servizi anziche' di forniture.".
Art. 18.
1. L'articolo 21 del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Comunicazioni e verbali di gara). - 1. L'amministrazione comunica,
entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al
concorrente che segue nella graduatoria.
2. L'amministrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal ricevimento della relativa
istanza scritta, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito
o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili,
essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata
aggiudicataria e il nome del concorrente al quale e' stata aggiudicata la fornitura;
talune informazioni possono essere omesse se ricorrono le condizioni di cui all'articolo
5, comma 3, secondo periodo.
3. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti che lo richiedono per
iscritto, i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione di una fornitura
oggetto di una gara ovvero ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione
anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
4. Per ogni fornitura conclusa l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale
contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;
b) l'oggetto e il valore della fornitura;
c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;
d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota,
la parte della fornitura che il medesimo intende subappaltare a terzi;
f) le circostanze che, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, giustificano il ricorso alla
trattativa privata.
5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, e' comunicato, dietro sua richiesta,
alla Commissione delle Comunita' europee.".
Art. 19.
1. Il titolo: "Capo V", e' sostituito
dal seguente: "Fornitori di Paesi terzi, prospetti statistici e disposizioni
finali", e precede l'articolo 21-bis.
2. Al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358,
dopo l'articolo 21 sono aggiunti gli articoli seguenti:
"Art. 21-bis (Accesso alle gare di fornitori non appartenenti a Stati
membri e forniture di prodotti originari di Paesi terzi). - 1. Per l'accesso alle
gare disciplinate dal presente testo unico di fornitori appartenenti a Stati la cui lista
viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, che hanno diritto ai
benefici previsti dall'accordo GATT sulle pubbliche forniture, approvato dal Consiglio
delle Comunita' con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con
protocollo 2 febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data
16 novembre 1987, n. 87/565/CEE e, successivamente, con protocollo del 15 aprile 1994,
approvato dal Consiglio delle Comunita' europee in data 22 dicembre 1994, n. 94/800/CE, si
applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso.
2. L'accesso alle gare per pubbliche forniture di soggetti appartenenti a Stati diversi da
quelli di cui al comma 1 e le forniture di prodotti originari degli stessi Stati possono
essere consentiti caso per caso, per esigenze tecniche o economiche, dalle amministrazioni
aggiudicatrici che indicono le gare.
Art. 21-ter (Prospetti statistici). - 1. Entro il 31 luglio di ogni anno
le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto
statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla
Commissione delle Comunita' europee.
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 1 i prospetti di cui al
comma 1 indicano almeno:
a) il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle
soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2;
b) per le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1
e 2, il numero e il valore delle forniture aggiudicate da ciascuna amministrazione,
distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di prodotti in
base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, la nazionalita' degli aggiudicatari
e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all'articolo 9,
commi 3 e 4, e con la precisazione del numero e del valore delle forniture attribuite a
ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;
c) il numero e il valore globale delle forniture eventualmente aggiudicate in base a
deroghe all'accordo GATT.
3. Per tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1
indicano:
a) il numero e il valore delle forniture aggiudicate, di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, distinguendo, ove possibile, secondo le
procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma
1, e la nazionalita' dei fornitori ai quali sono state aggiudicate le forniture, con la
precisazione del numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno Stato membro e
a Paesi terzi;
b) il valore totale delle forniture aggiudicate in base alle deroghe all'accordo GATT.
Art. 21-quater (Computo dei termini). - 1. Il computo dei termini
previsti nel presente decreto e' effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE -
EURATOM del Consiglio del 3 giugno 1971, n. 1182/71.
Art. 21-quinquies (Disposizioni finali). - 1. La legge 30 marzo 1981, n.
113, come modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26
dicembre 1981, n. 784, e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, e il decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 48, sono abrogati.
2. Gli allegati da 1 a 7 fanno parte integrante del presente testo unico.
3. Gli allegati da 1 a 5 del presente decreto legislativo sostituiscono gli allegati al
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; allo stesso sono aggiunti, con il presente
decreto legislativo, gli allegati 6 e 7.
4. Le amministrazioni interessate segnaleranno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e
integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni
arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli
allegati saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 1 e 3
verranno trasmessi alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie.".
(Si omette il testo degli
Allegati)
|