D.P.R.
18 aprile 1994, n. 573
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di
pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 1994, n.
237.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della
Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge
7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; Vista
la legge 17 gennaio 1994, n. 47; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994; Acquisito il parere della
competente commissione della Camera dei deputati; Considerato che il termine per
l'emissione del parere della competente commissione parlamentare del Senato della
Repubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 6
aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del
24 marzo 1994; Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in
relazione all'art. 4, comma 2, in quanto la deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si
giustifica con le particolari esigenze di celerità del procedimento in questione; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente regolamento:
Capo I
1. Ambito di applicazione e definizioni.
1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi
dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nuove regole in ordine
all'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, compresi gli eventuali relativi
lavori di installazione, il cui valore di stima sia inferiore alle 200.000 unità di conto
europee, con esclusione dell'IVA. Tale limite è ridotto a 130.000 unità di conto europee
per i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri
indicati nell'allegato 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo
unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle
direttive n. 77/462/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE. 2. Sono fatti salvi gli acquisti di beni
e servizi in economia, per i quali valgono i princìpi stabiliti all'art. 10. 3. Ai sensi
del presente regolamento, si intendono per pubbliche forniture, i contratti a titolo
oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto
a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto fra un fornitore e
una delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti al comma 4. 4. Sono
amministrazioni o enti aggiudicatori tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le istituzioni di cui
all'art. 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 5. La disciplina del presente
regolamento non si applica alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede
misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della
sicurezza dello Stato.
2. Princìpi procedimentali.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adeguano la
propria organizzazione e conformano i procedimenti disciplinati dal presente regolamento
ai princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento alle
disposizioni sul responsabile del procedimento, sul diritto di accesso e
sull'autocertificazione, adottando, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento, le disposizioni regolamentari e le idonee misure organizzative, previste
dagli articoli 2, 4 e 24 della citata legge n. 241/90. 2. A norma dell'art. 5 della legge
17 gennaio 1994, n. 47, per i contratti relativi a pubbliche forniture, il cui valore sia
inferiore a cinquanta milioni di lire, non sono richiesti gli adempimenti in materia di
certificazione antimafia e di dichiarazione sostitutiva previsti dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e dalla legge 17
gennaio 1994, n. 47.
3. Programmazione degli acquisti di beni e
servizi per le amministrazioni statali.
[1. Per avviare tempestivamente le procedure di
acquisto dei beni e dei servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici delle
amministrazioni statali, il Provveditorato generale dello Stato formula, entro il mese di
gennaio di ogni anno, un fabbisogno presunto calcolato nella percentuale massima dell'80
per cento della media delle quantità di beni acquistati con le corrispondenti gare dei
precedenti tre esercizi. 2. Le amministrazioni dello Stato sono ugualmente tenute a
rappresentare le esigenze di beni e servizi per il funzionamento dei propri uffici, al
fine di rendere possibile l'integrazione o la correzione del fabbisogno presunto di cui al
comma 1. 3. Il Ministro del tesoro provvede ad adeguare la disciplina dei procedimenti di
competenza del Provveditorato generale dello Stato in conformità con i princìpi e le
disposizioni contenuti nel presente regolamento].
4. Acquisizione di pareri.
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un
organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di scadenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, l'amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3.
Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero
l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine di cui al comma
1, quest'ultimo è prolungato, per una volta sola, di trenta giorni, che cominciano a
decorrere dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei
documenti richiesti ovvero dalla sua prima scadenza. 4. Qualora il parere sia favorevole,
senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
5. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di urgenza per l'adozione dei
pareri loro richiesti. 6. Resta ferma, con riferimento ai procedimenti disciplinati dal
presente regolamento, la natura facoltativa del parere del Consiglio di Stato sugli schemi
dei contratti per le pubbliche forniture previsto dall'art. 16, comma 1, punto 5, del
testo unico sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
Capo II Pubblicità delle
gare
5. Bandi di gara.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono modelli standard di bandi di gara, in conformità con i criteri stabiliti
nella raccomandazione della Commissione della Comunità europea 24 ottobre 1991, n. 91/561
e tenendo conto degli istituti che regolano le stesse materie nei Paesi della Comunità
europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati, nonché, in quanto applicabili,
delle norme di cui agli articoli 5, comma 6, e 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio
1991, n. 55. 2. Per assicurare la pubblicità dei bandi di gara e dei termini per la
presentazione delle domande e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici, oltre alle
modalità già previste da altre disposizioni di legge, pubblicano periodicamente, con
congruo anticipo rispetto al termine di presentazione, specifici bollettini o, se già
dispongono di bollettini ufficiali, in apposite sezioni di questi ultimi.
6. Bando di gara indicativo e avviso di
aggiudicazione.
1. L'avviso delle gare che un'amministrazione
aggiudicatrice intende indire viene pubblicato secondo le modalità stabilite nel presente
articolo. 2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare forniture pubbliche comunicano,
entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara
indicativo, il totale delle forniture, per settore di prodotti, che esse intendono
aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi. Inoltre, le amministrazioni
aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il risultato con apposito
avviso. 3. Le informazioni possono non essere divulgate allorché siano di ostacolo
all'applicazione della legge o siano contrarie al pubblico interesse oppure siano lesive
degli interessi commerciali legittimi delle imprese ovvero possano pregiudicare la
concorrenza tra fornitori. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici danno notizia dei bandi e
degli avvisi di cui al comma 2 o, almeno, della notizia della pubblicazione dei bandi di
gara sui bollettini da esse utilizzati, tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale.
Capo III Scelta del
contraente
7. Relazioni informative.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano,
con un'apposita relazione, predisposta con cadenza semestrale, i rispettivi organi di
controllo dei motivi per i quali hanno fatto ricorso alle procedure non concorsuali.
8. Disciplina del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
1. Le amministrazioni che intendono aggiudicare
forniture pubbliche in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
determinano e rendono noti, secondo le forme previste dai rispettivi ordinamenti, i
criteri di valutazione che saranno successivamente utilizzati, tenendo conto, per quanto
possibile, degli elementi previsti dall'art. 16, lettera b), del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358.
9. Criteri relativi alle forniture tecnologiche.
1. Le amministrazioni che intendono aggiudicare
forniture pubbliche in relazione a prodotti ad alto contenuto tecnologico sono tenute ad
invitare alla gara le imprese che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità
rilasciata, sulla base delle norme europee della serie UNI EN 29000, da organismi
accreditati ai sensi della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni.
10. Disciplina delle spese in economia.
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione del
presente regolamento, con successivo regolamento governativo, emanato, su proposta del
Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
determinano i criteri omogenei ed i limiti per il ricorso all'acquisto di beni e servizi
in economia da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 4, del presente
regolamento. 2. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1 sono stabiliti criteri per la
semplificazione degli adempimenti richiesti alle amministrazioni in ordine all'acquisto di
beni e servizi in economia, in conformità con i princìpi e le disposizioni stabiliti nel
presente regolamento
Capo IV Disposizioni
finali
11. Termini per l'emissione dei mandati di spesa.
1. Relativamente ai contratti disciplinati dal
presente regolamento, le amministrazioni aggiudicatrici emettono i mandati di pagamento
entro trenta giorni dalla data del collaudo, o, se successiva, dalla data di presentazione
di fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione
indicata nel contratto. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente,
l'interessato può produrre istanza al dirigente generale preposto all'unità responsabile
del procedimento, il quale provvede direttamente all'emissione del mandato di pagamento.
Se il procedimento è di competenza del dirigente generale, l'istanza è rivolta agli
organi di direzione politica delle amministrazioni aggiudicatrici, i quali adottano le
misure di propria competenza. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono alla modifica dei regolamenti
di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adeguandoli ai
termini previsti dal presente regolamento.
12. Verifiche periodiche.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano
annualmente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati
nel presente regolamento e adottano tutte le misure di propria competenza per
l'adeguamento della relativa disciplina ai princìpi e alle disposizioni delle leggi 7
agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537, e a quelle del presente regolamento. 2. Ai
fini delle verifiche di cui al comma precedente, le amministrazioni aggiudicatrici
promuovono iniziative dirette ad acquisire la valutazione delle imprese e dei cittadini
interessati, anche tramite questionari ed interviste. 3. I risultati delle verifiche
svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che
viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
13. Verifica della congruità dei prezzi.
1. Per la verifica della congruità dei prezzi
dei beni e dei servizi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi da 3 a 6,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
14. Controlli e sanzioni.
1. Il servizio di controllo interno, istituito ai
sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente
rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di aggiudicazione di forniture non
conclusi entro il termine indicato all'art. 12 o comunque determinato ai sensi dell'art. 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'inosservanza dei termini prescritti può essere
valutata ai fini dell'applicazione delle misure previste a carico dei dirigenti generali,
dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 8 del decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre
1993, n. 546.
15. Abrogazione di norme.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si
applicano l'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e le altre disposizioni,
anche di legge, incompatibili con il presente regolamento.
16. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il
centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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