LEGGE 15 maggio 1997, n 127.
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo.
La presente legge e' stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Prima n. 113 del 18
maggio 1997.
Articolo 1
- Articolo 2 - Articolo 3 - Articolo 4 - Articolo 5 - Articolo
6 - Articolo 7 - Articolo 8
Articolo 9 - Articolo 10 - Articolo 11 - Articolo 12 - Articolo 13 - Articolo 14 - Articolo 15
Articolo 16 - Articolo 17
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Semplificazione delle norme sulla
documentazione amministrativa)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle
norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza
del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con
esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai
principi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri
e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o
delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti
amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati
da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti,
qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di
certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e
regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle
lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o
ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
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Art. 2.
(Disposizioni in materia di stato
civile e di certificazione anagrafica)
1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939,
n. 1238, è sostituito dal seguente: "Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita è
resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o
dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale
volontà della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci
giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni,
presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la
nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato
civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi
di comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di
dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel
caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di
loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali
casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione
dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la
nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita; è necessario produrre una
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non sì applica
l'articolo 41".
2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238, è sostituito dal seguente: "Art. 195. - 1. I certificati e gli
estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica".
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno
validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di
rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni
dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono
ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici
servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in
fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio. E' comunque fatta salva la facoltà di verificare la
veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o
convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato
civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici
servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati
può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente: "1-bis. La certificazione redatta con
le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica
anche al di fuori del territorio del comune competente".
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di
documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato,
se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai
medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte
anche disgiuntamente, purché nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non è
necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del
richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il rilascio della carta
di identità su supporto magnetico. La carta di identità deve contenere i dati personali
ed il codice fiscale nonché, qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del
gruppo sanguigno. La stessa può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno
precedente la scadenza.
11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo 3
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla
base dei seguenti criteri: a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di
diverse amministrazioni o della medesima amministrazione; c) eliminazione, riduzione e
semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile; d)
revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria
in materia di stato civile; e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; g) riduzione del
numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono
alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non
ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso,
ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere
le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma
12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione.
Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore
novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge,
con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di
segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti
dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal
comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione
di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri
atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio
dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio
dell'ente locale.
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Art. 3.
(Disposizioni in materia di
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi)
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data
di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti
certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta
l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati
o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per
le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà
di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento
di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento ab- biano
subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai
fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice
penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4
gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente: "I regolamenti delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati
nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà
successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia
emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la
documentazione nel termine di quindici giorni, o nel più ampio termine concesso
dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso".
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente: "1.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate
anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto".
4. Nei casi in cui le norme di legge o di
regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata
una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione
dei doveri di ufficio.
5. È fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la
partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi
titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da
regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive
necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi
all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai
regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo
12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di
laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non
inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in
scienze economiche o statistiche e attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Quando la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la
sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20,
dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma
dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in
contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente
addetto, di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione.
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Art. 4.
(Giuramento del sindaco e del
presidente della provincia. Distintivo del Sindaco)
1. Il comma 6 dell'articolo 36 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "6. Il sindaco e il
presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "7. Distintivo del sindaco è la
fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a
tracolla della spalla destra".
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Art. 5.
(Disposizioni in materia di
funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2-bis.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono
essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga
qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a
norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8
giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente: "2)
cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati
purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei
membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della
provincia;".
3. Al comma 39 1 lettera b), dell'art. 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente aggiunto il
seguente: "2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga
alla metà dei componenti del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. È, altresì, di competenza
della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "i piani territoriali ed
urbanistici," sono aggiunte le seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani
di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32
della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della
legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito
negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i
seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale,
consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella
composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore" devono
interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi
alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque
raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella
composizione così integrata.
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Art. 6.
(Disposizioni in materia di
personale)
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "1. I comuni e le province
disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle
materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo
conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne
disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il
comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente
comma".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "Sono ad essi
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le
modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle
commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di
concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi
compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del
personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di
criteri predeterminati dalla legge, dai regola- menti, da atti generali di indirizzo, ivi
comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) le attestazioni, certificazioni,
comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; h) gli atti ad essi attribuiti
dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente: "3-bis. Nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli
uffici o dei servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente: "5-bis. Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i
limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte
specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali
contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del
totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per
almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità
analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente
non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli
enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente
comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente
della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai
vigenti contratti collettivi nazionali e decen- trati per il personale degli enti locali,
può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad
personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in
considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale
indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e
non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato
è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a
trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una
pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del
contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone,
subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si
verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i
trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla
data di disponibilità del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di
riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai
relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a
causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della
Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. La domanda deve essere presentata entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "6. Gli incarichi dirigenziali sono
conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del
sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle
direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di
riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario
degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per
responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati
dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti
collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente
assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di
uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della
giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro
attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché l'ente non
abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "3-bis. Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le
dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le
modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.
3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi
turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di
assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi
pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per
l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali,
secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I
rapporti a tem- po determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso
trasformati in rapporti a tempo indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è inserito il seguente:
"Art. 51-bis. - (Direttore generale). -1. Il
sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della
provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo
determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi
di governo dell'ente, secondo le diret- tive impartite dal sindaco o dal presidente della
provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di
efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione
del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di
gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali
fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i
dirigenti dell'ente, ad eccezione del segre- tario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco
o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o
provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o
del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di
convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal
caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei
servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni
previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato
nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della
provincia al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.
142, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. I provvedimenti dei responsabili dei
servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente
riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure
professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno
dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai seguenti:
"1. L'1 per cento del costo preventivato di
un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un
atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla
costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici
dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi
abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui
all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori. 1-bis. Il fondo
di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base
di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di
pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5
e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla
rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000
abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro
costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche.
La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel
medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di
lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è
sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di
assunzioni e mobilità negli enti locali). - 1. Le procedure di mobilità del personale
degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di
rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito
della provincia e della regione di appartenenza dell 'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire
l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale
si trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti
vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la
procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine,
l'ente locale può avviare le procedure di assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47
a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i
provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei
posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti
resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei
provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti
alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento
economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si
provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi
a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che
abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonché
i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio
immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole: "alla data del 30
novembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 novembre
1996"; le parole: "indette entro il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle
seguenti: "indette entro il 31 dicembre 1994"; le parole: "entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 1997";
b) al comma 15, le parole: "trentasei
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
c) al comma 18, le parole: "31 dicembre
1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997".
19. In caso di sospensione cautelare nei
confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la
temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in
deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli
enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che
abbiano personale in mobilità.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo
1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della data
del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie
concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per
l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e
disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente
all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia
a decorrere dal 4 dicembre 1996.
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Art. 7.
(Modifiche alla legge 15 marzo
1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole:
"entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono
soppresse le parole: "e amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le
parole: "La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole:
"entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e
di coordinarle con" sono sostituite dalle seguenti: "recanti principi e criteri
direttivi per"; la parola: "emanati" è sostituita dalle seguenti: "da
emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31
dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il
seguente periodo: "Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato
già pubblicato il bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono
soppresse le parole: "dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le
parole: "ad ordinamento autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie
e aziende, anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) è
sostituita dalla seguente: "t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne
agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della
Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni
centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è
ricollocata come lettera f), al termine del comma 1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le
parole: "Di conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e
alle province autonome" sono sostituite dalle seguenti: ", alle province
autonome e ai comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole:
"o la provincia autonoma" sono aggiunte le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole:
"trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì" sono sostituite dalle
seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresì";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole:
"territorialmente interessate" sono sostituite dalle seguenti: "o i comuni
territorialmente interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1
sono aggiunte le seguenti: "legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490.".
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Art. 8.
(Disposizioni in materia di
contrattazione collettiva)
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470,
sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole:
"previo parere delle province e dei comuni" sono sostituite dalle seguenti:
"previa intesa con le province e con i comuni e previo parere degli organismi
rappresentativi degli altri enti del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il
quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni e delle province è
espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'unione
delle province d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18
novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente: "Per quanto attiene ai contratti
collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti
locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e
comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre
1993, n. 470, è sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, per gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa
con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani,
impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in
particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali
della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al
rispetto degli indirizzi impartiti".
4. In attesa della riforma della procedura della
contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995,
n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa sino al 31
marzo 1998.
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Art. 9.
(Disposizioni in materia di
equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative
dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto
finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli
strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti
locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle
previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa
ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario
sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto
procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per la
rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto
dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli
enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo è
acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato- Città
e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede
comunque all'emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a)
e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.
4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:
"Art. 108. - (Adeguamento dei regolamenti).
- 1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto delle
sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come principi generali con
valore di limite inderogabile: a) articoli da 1 a 18; b) articoli 21, 24, comma 4, 25,
comma 2, 27 e 29, comma 1; c) articoli da 31 a 34; d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36
a 39; e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48; f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e
64; g) articoli da 67 a 99; h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116. 2. Le rimanenti norme
del presente decreto non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente
rechi una differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di
codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui
all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente
l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di
riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "all'articolo 53, comma 1, e
d". All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, e successive modificazioni, le parole: "in se- de di assestamento" sono
sostituite dalle parole: "una tantum".
7. In prima applicazione il termine per
l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai principi del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre
1997.
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Art.
10.
(Disposizioni in materia di
giudizio di conto)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente: "2-bis. Gli agenti contabili degli enti
locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della
documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono
abrogati; b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo
deposita" fino alla fine del comma.
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Art. 11.
(Soppressione della commissione di
cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore
dei lavori pubblici)
1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma,
del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il
seguente:
"5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori
pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole".
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Art. 12.
(Disposizioni in materia di
alienazione degli immobili di proprietà pubblica)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni della
presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali
che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici
e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1. giugno 1939, n.
1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le
disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni".
2. I comuni e le province possono procedere alle
alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato
con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme
sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali
dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e
adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto,
da definire con regolamento dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse
storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1. giugno 1939, n. 1089. I beni immobili
notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n.
778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche
ai sensi dell'articolo 2 della legge 1. giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli
aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai
sensi della legge 1. giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni
immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore
della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione Il,
della legge 1. giugno 1939, n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse
richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da
parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricom- presi nella
tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1. giugno 1939, n. 1089, per i quali
non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la notifica e la
trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. In assenza di regolamento, i
comuni e le province non possono procedere alle alienazioni secondo le disposizioni di cui
al comma 2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi
della legge 1. giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia
pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il
termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente
soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la
competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero
procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa
diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione
e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del
ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in
applicazione delle disposizioni vigenti.
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Art.
13.
(Abrogazione delle disposizioni
che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni
stabili)
1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21
giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che
prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni,
eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in
vigore della presente legge.
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Art. 14.
(Disposizioni in materia di
pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali)
1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche: a) il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle
caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le
opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli"; b) il quinto
comma è abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3
è sostituito dal seguente: "3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali
attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme
indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1,
l'interesse dello Stato ad acquisirli"; b) il comma 5 è abrogato.
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Art. 15.
(Disposizioni in materia di
pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo)
1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n.
185, sono apportate le seguenti modifiche: a) la denominazione della Sezione III è
sostituita dalla seguente: "Passaporti, altre tasse di concessione governativa e
imposta di bollo"; b) l'articolo 25 è sostituito dal seguente: "Art. 25 -
Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale.
Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle
stabilite nel territorio nazionale"; c) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
"Art. 25-bis. - Imposta di bollo. L'imposta da applicarsi è uguale a quella
stabilita nel territorio nazionale".
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle
modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle
amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani
all'estero o stra- nieri presso gli uffici diplomatici e consolari per altre imposte,
tasse, ammende e servizi resi.
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Art. 16.
(Difensori civici delle regioni e
delle province autonome)
1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni
delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo
quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori
civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del
difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello
Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e
di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di
informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle
strutture regionali e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
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Art. 17.
(Ulteriori disposizioni in materia
di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di
decisione e di controllo)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
sostituito dal seguente: "2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le
amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile
pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione
indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente: "3-bis. Nel caso in cui una
amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato
dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione
positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale;
negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il
presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei
consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza
di sospensione, la determinazione è esecutiva".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: "4. Qualora il motivato dissenso
alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico- artistico o alla tutela
della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi
sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme
tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di
conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, è aggiuntò il seguente: "4-bis. La conferenza di servizi può
essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti
amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. In tal
caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una
delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero
dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve
precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis. 1. Il ricorso alla conferenza
di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione,
localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di
importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più
amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più
regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al
coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta in tale attività. 2. Nelle conferenze di servizi di cui al
comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed
anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni
territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti
di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento
ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali
complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della
maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i
rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 14-ter. 1. La conferenza di servizi di
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui
all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la
conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta,
per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per
territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che
interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai
competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 14-quater. 1. Nei procedimenti
relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14,
comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla
tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del
Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e
ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche
ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge
8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di
impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo
procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta
valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a
diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati".
8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Per l'approvazione di progetti
di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti
commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di
avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni".
9. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, le parole: "consenso unanime delle" sono sostituite dalle
seguenti: "consenso unanime del presidente della regione, del presidente della
provincia, dei sindaci e delle altre".
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti
territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma
relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di
cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali
di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis
e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo,
si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di
legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12
giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente: "5. La Commissione provvede
all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello
Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di Concerto con
il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12
giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle dipendenze
della Commissione è posto, altresì, un contingente, non superiore nel pri- mo biennio a
diciotto unità, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in
posizione di comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti
comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni
di provenienza, a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un
contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di
appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro
quindici giorni dalla richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola:
"sentiti" è sostituita dalla seguente: "sentito";'le parole: "ed
il consiglio di amministrazione" sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma; del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
la parola: "sentiti" è sostituita dalla seguente: "sentito"; le
parole: "ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto
il seguente comma: "In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere
concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato
presso l'amministrazione che ha richiesto il co- mando".
18. Fino alla trasformazione in società per
azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può essere
comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale,
purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività
lavorativa presso altri enti.
19. Presso l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione è istituito un Centro tecnico, operante con autonomia
amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorità, per
l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione.
Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinati i compiti, l'orga- nizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo.
Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo
determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. In sede di prima applicazione i
compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma,
il Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che
utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di
gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità
già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della
pubblica amministrazione" di cui all'articolo 2 del decreto-legge' 3 giugno 1996, n.
307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi
indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81,
quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e
194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e seguenti del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n.
718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle
apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi
informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni
dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se
i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma
20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono
alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il
procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso
di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono
assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o
altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono
distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della
legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od
equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni
pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e
militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai
rispettivi organi di governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e
vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza, il primo periodo è sostituito
dai seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e
individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori
dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli
obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie
funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla
realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana
le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via
definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i
criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla
deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due
organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente
dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge
7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli organi consultivi delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti
entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di
pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che
sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per
una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto
in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli
ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per
l'emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni
predisposti da uno o più ministri.
26. È abrogata ogni diversa disposizione di
legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il
combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per
legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non
possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti
giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
28. È istituita una sezione consultiva del
Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del
Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione.
La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli
schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre
reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti
dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare
importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è aggiunto, in fine,
il seguente comma: "3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o
altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione
dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a
margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di
singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata
contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non
oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa".
30. I disegni di legge di conversione dei
decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme
espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5,
del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo
10 novembre 1993, n. 479, nonché gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n.
142.
32. Il controllo di legittimità sugli atti
amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita
esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa,
funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
33. Il controllo preventivo di legittimità sugli
atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti
di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e
contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della
gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45.
34. Sono altresì soggette al controllo
preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa
sottoporre al comitato regionale di controllo.
35. Possono essere attivati nell'ambito dei
comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono
rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di
atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi
dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità
organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
36. Contestualmente all'affissione all'albo le
deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i
relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo
statuto o dal regolamento.
37. La commissione statale di controllo ed il
comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a
controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di
controllo.
38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio
sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto
dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle
norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le
deliberazioni stesse riguardino: a) appalti e affidamento di servizi o forniture di
importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) assunzioni del personale, piante
organiche e relative variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo
è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e
provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà
comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i
vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa
acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è
esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.
40. La deliberazione soggetta al controllo
preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla
trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto
giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un
provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni
all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine
se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di
legittimità.
41. Il controllo di legittimità comporta la
verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie
specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la
competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione
dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto
della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la
corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti
giustificativi allegati alle stesse.
42. Il comitato regionale di controllo, entro
dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33, può disporre l'audizione dei
rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene
sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi
integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.
43. Il comitato può indicare all'ente
interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione
con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
44. Nel caso di mancata adozione delle
modificazioni entro il termine di cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione
di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo
provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene
invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti
obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore
civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il
commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
46. Le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficia le n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal
decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle
regioni, delle province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo le parole: "di
personale del comparto sanità" sono inserite le seguenti: "di personale delle
regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e suc- cessive modificazioni"; b) il secondo periodo del comma 10 è
sostituito dal seguente: "Il divieto non si applica alle regioni, alle province
autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni".
48. All'articolo 3, comma 69, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le stesse
disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di
rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione
dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la costituzione di società per
azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero
per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società
per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto- legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni".
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro
il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le
disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei
limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso
accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne
l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.
51. I comuni, le province e gli altri enti locali
possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per
azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due
anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla
deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle
aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in
misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società
medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e
fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio
delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori
alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle
aziende originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene
luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla
normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi
terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei
valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli
amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una
relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice
civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci
determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni
contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla
revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati
in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.
54. Le società di cui al comma 51 possono essere
costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto- legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
55. Le partecipazioni nelle società di cui al
comma 51 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 12
della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni
degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 51 sono esenti da
imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà
anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova
costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo
nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8
giugno 1990, n. 142, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) a mezzo di
società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale
costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna
in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più
soggetti pubblici o privati".
59. Le città metropolitane e i comuni, anche con
la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni
per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli
strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere
che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di
evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva
acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla
commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o
tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate
dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale.
L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
anche per le aree non interessate da opere pubbliche Le aree di proprietà degli enti
locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di
concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di
trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità,
gli obblighi e i diritti delle parti.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
è abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1. ottobre 1951, n.
1084, è abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente: "4-bis. Le occupazioni
non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura
possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono
poste a carico del trasgressore".
63. Il consiglio comunale può determinare le
agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non
ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove
disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con proprio
regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanassi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono disciplinati i casi e le
modalità con le quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai
comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello Stato,
iscritti in catasto nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino
inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma di dismissione di beni
immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, né di
beni che siano stati conferiti nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non
possono essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.
67. Il comune e la provincia hanno un segretario
titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente
personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75.
68. Il segretario comunale e provinciale svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti
degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si
avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno
1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, contestualmente
al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento
dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario
ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1
del citato articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990 il sindaco o il presidente della
provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con
funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta
e ne cura la verbalizzazione; b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte
ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; c) esercita
ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal
sindaco o dal presidente della provincia.
69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma
2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della
presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e
sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della provincia
nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione,
scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma
71, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le
proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del
nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre
centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia,
decorsi i quali il segretario è confermato.
71. Il segretario può essere revocato con
provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione
della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale non
confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di
disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilità
rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché
per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri
a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al
segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi
conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di
risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei
doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico
tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di
indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver
preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato
d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia
della posizione giuridica ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina
un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali e percentualmente determinato
sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione
dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia.
74. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali
e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
75. L'albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.
76. È istituita l'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di
diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno fino
all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione
dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'Agenzia è gestita da un
consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia
designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti
all'albo e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il
consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa
composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle
sezioni regionali.
77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo
non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle
sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di
amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata
opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la
facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale
comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo è
subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la
formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di
cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono
partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente sentite le
organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto
dalla presente legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento
contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in
fasce professionali, l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le
modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce
professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari
non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste
dal regolamento hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del regolamento stesso. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri
direttivi: a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo
costituito dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali
dell'amministrazione civile dell'interno; b) reclutamento del personale da destinare
all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo
prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al
personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del
comando o dei fuori ruolo; c) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione
all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la
formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di
cui al comma 79; d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di
sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti; e)
utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria
per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per
l'espletamento di funzioni corri- spondenti alla qualifica rivestita presso altre
amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.
79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed
interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e
provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi,
previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti
locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile
delle scuole determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività
formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.
80. Per il proprio funzionamento e per quello
della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 73 a
cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della
legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
81. In sede di prima attuazione e comunque non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito,
a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via
transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in
vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-bis della
legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e
di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il
presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti
all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749,
concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima
assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve
altresì stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari
all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto
delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere
disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei
segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento
di cui al comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere
l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano
l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso
altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad
esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni
di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione
e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei
vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che
ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.
84. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del
presente articolo con propria legislazione. Nel territorio della regione Trentino-Alto
Adige, fino all'emanazione di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI
della legge 11 marzo 1972, n. 118.
85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8
giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: "nonché del segretario comunale o
provinciale sotto il profilo di legittimità".
86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53
della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica
da emanarsi, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, nonché delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la
procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a
modalità di riscossione dei tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura
pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero
tramite il sistema bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti
locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di
importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o
limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti
locali diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei
residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non
in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie
sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici"; b) al comma 3, dopo le
parole: "sono approvate", sono inserite le seguenti: "salvo che si tratti
di proprietà non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in
materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti,
ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un
commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento
previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge
7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle
disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle
vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20
luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo
regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i
criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione,
prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti
amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gen-
naio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti
individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni,
imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si
intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini
della lotta alla criminalità organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi di
diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali
definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più
decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli
ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo.
I decreti di cui al presente comma determinano altresì: a) la durata, il numero minimo di
annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma,
con riferimento ai settori scientifico-disciplinari; b) modalità e strumenti per
l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e telema- tici; c) modalità di attivazione da parte di università italiane,
in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma,
nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo Il del
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione
delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95,
è altresì rideterminata la disciplina concernente: a) il riconoscimento delle scuole di
cui alla legge il ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la
valutazione dei relativi titoli; b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo
3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi
rilasciati; c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 di- cembre 1996 dalle scuole di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche
ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale; d) il riordino delle università
per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a
studenti italiani; e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni
in materia' di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità
di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti. 97. Le materie di cui
all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono
altresì norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle
d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle scuole in lingua
slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Al predetti fini le
regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono, sentiti i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università
italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali
convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai
diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale,
secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati
gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi
settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato
degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e
produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni università o istituto di istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si
applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il
passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di
completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento,
da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN)
è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso
formula pareri e proposte: a) sulla programmazione universitaria; b) sui criteri per la
utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle
università; c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei
regolamenti didattici d'ateneo; d) sui settori scientifico-disciplinari; e) sul
reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma
102, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire
il CUN su altre materie dì interesse generale per l'università.
104. Il CUN è composto da: a) tre membri eletti
in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-
disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; b) otto studenti eletti dal
Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo; c) quattro membri eletti in
rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università; d) tre membri
eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).
105. La mancata elezione di una delle
rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.
106. Le modalità di elezione e di funzionamento
del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato
attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), è comunque
attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.
107. I componenti del CUN sono nominati con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in
carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica
anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.
108. In sede di prima applicazione della presente
legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il
rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente
le modalità di elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e
strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e
5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto
riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi
atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e
sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore
amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni
pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo
determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3,
comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e
l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al
comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi tra- smessa al consiglio di
amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro è
stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge per la durata determinata da gli organi competenti dell 'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al
pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo
51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le
modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai
diplomi universitari, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di
specializzazione.
112. Fino al riordino della disciplina relativa
allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, de-
finisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi,
non solo italiani, che occupino analoga posizione in università straniere o che siano
insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica li luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data di
emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso
per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione
graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un
diploma biennale esclusivamente presso scuole. di specializzazione istituite nelle
università, sedi delle facoltà di giuri- sprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni
relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione
di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro
di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo
periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti
ordini professionali,. sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle
scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale
degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla
trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi: a) possibilità di istituire facoltà o corsi
di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o
dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti; b)
determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e
tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze
motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione
universitaria; c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche
convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale,
nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF
predetti; d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o
in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del
personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie; e) mantenimento, ad
esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo
in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto
attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un
triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai
fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato; f). mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi
diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento
economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; g) valutazione dei titoli conseguiti ai
sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto
dai decreti legislativi di cui al presente comma; h) previsione della possibilità, per le
facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca
scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di
strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19
novembre 1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite
dalle seguenti: "universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro
preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di belle
arti, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti
superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni
costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi
comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in
base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività
didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette
istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di
didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo i della legge 12
febbraio 1992, n. 188, è sostituito dal seguente: "2. I cittadini italiani che hanno
conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi
banditi da amministrazioni pubbliche nonché agli esami di Stato e ai tirocini pratici
post lauream e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della
dichiarazione di cui al comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili
con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7
dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo
10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11luglio 1980, n.
382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a) e della legge 15 marzo
1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è
consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio ri- spettivamente
della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse
o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio
di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa
rispettivamente con la autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie,
edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente.
Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia
previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i
corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma
della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e
scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito
dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma,
in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate
dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa
rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è
attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in
materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi
comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili
necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le
relative funzioni amministrative. Con riferimento all' attribuzione alla regione autonoma
della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si
procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, se- condo
periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; e successive modificazioni.
122. L'università degli studi di Trento e gli
atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le
università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati
membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che
dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di
corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse,
nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità
dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le
università e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al
termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione di cui al
comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di
dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non
si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di
contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri
contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120
istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli
articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con
esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti
all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami
integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e
ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano
attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano,
per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle
disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 è
subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi
universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'università degli
studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato
ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università
straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento uni-
versitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per
cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La
facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima
rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel
territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella
provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa
intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
126. L'università degli studi di Trento e gli
atenei di cui al comma 120 possono istituire la facoltà di scienza della formazione
primaria. L'attivazione del corso di laurea è subordinata all'avvenuta soppressione dei
corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale
e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli
accordi di collaborazione internazionale dell'università di Trento, volti al conferi-
mento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il
medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai
dottorati di cui è sede ammini- strativa. In tali casi la commissione di valutazione
delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore,
composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un
professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla
predetta università.
128. La provincia autonoma di Trento può
disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di
contributi a favore dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca
scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della
legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola: "contestualmente" è sostituita dalle
seguenti: "in correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo
8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è sostituito dai seguenti: "Il collegio dei
revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i
Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è
rinnovabile".
131. Nell'esercizio della delega prevista dal
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il
Governo può prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle
province o ai comuni.
132. I comuni possono, con provvedimento del
sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di
sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle
aree oggetto di concessione.. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione
del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I
gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni
tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono
conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di
persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità
di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in
materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7
marzo 1986, n. 65, la parola: "portano" è sostituita dalle seguenti:
"possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui
all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della
difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia
di ordinamento degli enti locali e degli istituti di partecipazione popolare, è
consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i
referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine
di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni
referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al
disposto dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro
dell'interno. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese
tra gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun
ente.
137. Le disposizioni della presente legge si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi 15 maggio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
visto, il Guardasigilli: FLICK
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