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   Normativa Appalti - Generale  

Legge 30 aprile 1999, n. 136

" Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1999 - Supplemento Ordinario n. 97

Capo I

NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA

Art. 1.

(Disposizioni di modifica della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni)

1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3, è inserito il seguente:

  "7-bis. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori nel Bollettino ufficiale della regione; qualora sia stipulato un accordo di programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo".

  3. Al comma 8 dell'articolo 3, le parole: "entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui al comma 7-bis".

4. Al comma 8-bis dell'articolo 3, dopo le parole: "il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono inserite le seguenti: ", nel quale è stabilito anche il termine per l'inizio dei lavori".

5. Il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

  "3. Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione sono determinati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzare sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione. Fino al trasferimento delle relative competenze alle regioni, il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal CER ai fini della definizione del valore dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge".

  6. Il comma 10 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

  "10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposita convenzione o atto d'obbligo, il cui schema è approvato dalla regione entro il 30 giugno 1999; decorso inutilmente tale termine, la convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati dal comune nel cui territorio è localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i comuni possono adottare convenzioni o atti d'obbligo in base allo schema approvato dal CIPE. La convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni è fatto obbligo di segnalare alla regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad adempiere, provvede a revocare il contributo".

  7. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

  "1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi:

a) interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana;

b) interventi di recupero, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva di progetto o di immobili non residenziali funzionali alla residenza. Le disponibilità destinate ai predetti interventi di recupero sono altresì utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni".

  8. Il numero 2) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

  "2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo di cessione è determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2, della presente legge e, per la parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole unità immobiliari da determinare secondo quanto previsto al numero 1); le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa;".

  9. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:

  "g) per le cooperative a proprietà indivisa con patrimonio superiore a 150 alloggi, sia presentato alla regione, per le abitazioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia statali che regionali, il piano di cessione in proprietà deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato nei successivi novanta giorni dall'assemblea ordinaria regolarmente costituita. L'alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in proprietà in attuazione di precedenti piani di cessione, non deve riguardare complessivamente più di un terzo delle abitazioni, assistite da agevolazioni pubbliche, assegnate in uso e godimento, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di presentazione del piano. Le cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i quali al momento dell'assegnazione in proprietà siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo. Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione dovranno essere impiegate dalle cooperative per incrementare il proprio patrimonio di alloggi in godimento".

  10. Il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

  "2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purchè destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo caso gli interventi sono convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni".

Art. 2.

(Disposizioni di modifica della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni)

1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 1, è inserito il seguente:

  "I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali, da realizzare su aree o immobili demaniali concessi a comuni o ad altri enti ai sensi della normativa vigente. Tali aree o immobili devono comunque essere ricompresi in piani di recupero ovvero in programmi integrati di intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano".

  3. Alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: "Istituti autonomi case popolari," sono inserite le seguenti: "comunque denominati o trasformati," e dopo le parole: "ovvero ai nuclei familiari" sono inserite le seguenti: "assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico".

  4. Il secondo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

  "L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuerà ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni. Il soggetto destinatario del contributo potrà chiedere di effettuare l'assegnazione o la vendita nei due anni successivi alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in tal caso alla proporzionale riduzione del numero di annualità di contributo previste dal provvedimento di concessione".

  5. Il secondo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

  "La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta riserva venga esaurita, le abitazioni disponibili sono assegnate ai soci della cooperativa in ordine di data di iscrizione alla stessa".

Art. 3.

(Disposizioni di modifica della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni)

1. Alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Al comma 1 dell'articolo 5, l'alinea e le lettere a) e b) sono sostituiti dai seguenti:

  "1. Per i mutui di cui all'articolo 1, i mutuatari, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o gli eredi hanno la facoltà di optare per:

a) l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso stabilito, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato con periodicità annuale;

b) la continuazione del pagamento delle rate residue ad un tasso agevolato, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, stabilito con il medesimo decreto di cui alla lettera a). Nella determinazione dei tassi di cui alla lettera a) e alla presente lettera, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto nonchè dei prevedibili utili del fondo speciale con gestione autonoma di cui all'articolo 3, ai fini di ogni possibile riduzione dei tassi medesimi, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo. I predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di più di un punto il tasso ufficiale di sconto;".

  3. Il comma 1-bis dell'articolo 5 è abrogato.

4. Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

  "Art. 7-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti tutte le attività e le passività del fondo speciale con gestione autonoma istituito dall'articolo 3".

  Art. 4.

(Disposizioni di modifica della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni)

1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. All'articolo 1, comma 4, sono soppresse le parole: "e comunque non inferiore al 50 per cento".

3. All'articolo 1, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

  "4-bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede all'assegnazione ai soggetti aventi diritto".

4. Dopo il comma 10 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

  "10-bis. In caso di necessità, documentata dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo, determinato ai sensi del comma 10, è aumentato dei costi sostenuti per i suddetti interventi".

  5. Il comma 13 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

  "13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonchè i proventi dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato "Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130"".

6. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni possono sospendere le alienazioni degli alloggi ricompresi nei piani di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come modificato dal comma 2 del presente articolo, fatte salve quelle per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli aventi diritto abbiano già presentato la domanda di acquisto.

  Art. 5.

(Disposizioni di modifica del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni)

1. Al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Al comma 2 dell'articolo 8, le parole: "nei successivi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 1994".

3. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

  "1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2".

Art. 6.

(Disposizioni in materia di cooperative edilizie)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alle società cooperative edilizie di abitazione si applica il limite di cui all'articolo 13, primo comma, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, aggiornato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 7.

(Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 69 è sostituito dal seguente:

  "69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori pubblici può promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di programma di cui al comma 75.";

b) dopo il comma 74, è inserito il seguente:

  "74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini stabiliti nella procedura originaria, si considerano validamente rilasciate ai fini della prosecuzione degli interventi stessi e dell'ammissione al finanziamento.";

c) il comma 77 è abrogato;

d) al comma 84, dopo le parole: "con decreto del presidente della giunta regionale" sono inserite le seguenti: "nel quale dovrà essere indicato il capitolo di bilancio sul quale graverà l'eventuale onere".

  2. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano a tutti i trasferimenti di alloggi di proprietà pubblica, disposti da leggi nazionali o regionali.

3. Il decimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

  "I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione".

  4. La disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la preferenza per i proprietari espropriati ai fini della concessione in diritto di superficie o della cessione in proprietà delle aree, si interpreta nel senso che tale preferenza spetta ai soggetti che abbiano la proprietà delle aree medesime alla data dell'adozione da parte del comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare.

5. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "al volume edificabile" sono aggiunte le seguenti: "entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni".

6. Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificate dall'articolo 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dai commi 3 e 5 del presente articolo, si applicano ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e loro eventuali integrazioni, adottati dopo la data di entrata in vigore della medesima legge n. 662 del 1996. 

Art. 8.

(Riapertura dei termini di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135)

1. Il termine di novanta giorni relativo all'indizione della gara d'appalto, di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è riaperto fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il successivo termine di novanta giorni di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 14, relativo alla destinazione dei finanziamenti, è conseguentemente riaperto fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.  

Art. 9.

(Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia)

1. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in cooperative edilizie a proprietà individuale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata:

a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da effettuare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131;

b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari.

  3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi più edifici separati, a seguito della consegna di tutti gli alloggi compresi in un medesimo edificio, i soci assegnatari possono costituirsi, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a sè stante.

4. Alle cooperative a proprietà indivisa, che si trasformano avvalendosi della facoltà prevista dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate in materia di cooperative edilizie a proprietà individuale dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

5. È autorizzato, per l'anno 1999, un limite di impegno della durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi annue, per la concessione di contributi integrativi da destinare prioritariamente alle cooperative che abbiano iniziato o ultimato il programma dei lavori per le finalità di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. L'entità dei contributi integrativi è determinata dal Ministro dei lavori pubblici in misura tale che il contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari al 4 per cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli oneri finanziari.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, valutati in lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, a tal fine utilizzando, per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata)

1. I tassi di interesse dei mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata possono essere oggetto di rinegoziazione sulla base del tasso medio effettivo globale rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Art. 11.

(Attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. Al fine dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti ai presidenti delle giunte regionali territorialmente competenti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comuni ed operatori possono segnalare al Segretariato generale del CER e al presidente della giunta regionale ulteriori procedimenti pendenti non risultanti dall'elenco. Nell'ambito delle disponibilità delle somme accantonate, il presidente della giunta regionale propone al sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto attuatore o proponente la sottoscrizione di un accordo di programma a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Il presidente della giunta regionale ha altresì la facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il sindaco del comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione del programma in ambito regionale. La sottoscrizione dell'accordo di programma da parte del soggetto attuatore o proponente costituisce formale rinuncia all'azione ed agli atti pendenti dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale, anche se avvenuta in data precedente alla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al presente comma, determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento.

2. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento.

Art. 12.

(Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Disposizioni varie)

1. Sono autorizzate varianti ai programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, già ammessi ai finanziamenti e per i quali sia stata sottoscritta la convenzione con il Segretariato generale del CER, a condizione che tali varianti non comportino una variazione del finanziamento pubblico e del numero complessivo degli alloggi e che abbiano acquisito formale approvazione da parte del consiglio comunale.

2. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non è sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dal finanziamento.

3. Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi di cui al comma 2 possono essere destinate all'adeguamento dei costi degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1991, inclusi nei programmi, sino ad un incremento massimo del 10 per cento.

4. Fatta salva la somma di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 8278 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, gli ulteriori residui, da accertare alla conclusione del programma, sono ripartiti tra le regioni sulla base dei coefficienti adottati per il biennio 1994-1995 nella delibera CIPE del 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994.

5. I contributi di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati al finanziamento dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere" da individuare in relazione alle esigenze finanziarie, occupazionali e socio-economiche da parte del comitato esecutivo del CER tra le proposte presentate ai sensi dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998 pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.

6. È autorizzata la rilocalizzazione dei programmi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato concluso e ratificato accordo di programma in variante agli strumenti urbanistici, ma non ancora sottoscritta la convenzione tra gli affidatari e il Segretariato generale del CER, a condizione che la richiesta pervenga allo stesso Segretariato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all'assenso del sindaco del comune interessato, alla certificazione da parte di quest'ultimo della conformità della destinazione urbanistica vigente con le previsioni del programma, nonchè alla documentazione relativa alla piena disponibilità delle aree indicate, e che non sia modificato il numero complessivo degli alloggi con le relative quote di edilizia agevolata e sovvenzionata. Il Segretariato generale del CER esclude dal finanziamento i programmi di cui al presente comma per i quali non venga sottoscritta la relativa convenzione urbanistica entro centoventi giorni dalla data della richiesta di rilocalizzazione.

7. Il prefetto autorizza, su richiesta del sindaco, la destinazione degli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, alle finalità di cui al comma 6.

Art. 13.

(Alloggi da destinare alla locazione nelle zone ad alta tensione abitativa)

1. Il prezzo di acquisto da parte degli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli immobili ad uso abitativo da destinare alla locazione è indicato, tenendo conto del prezzo medio di mercato, dall'Ufficio tecnico del comune nel cui territorio l'immobile è ubicato; i comuni possono comunque avvalersi dell'Ufficio tecnico erariale.

2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e i commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

3. Agli immobili acquistati ai sensi dell'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, degli articoli 4 e 5-ter del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, si applicano i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le disposizioni di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e al comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, si applicano esclusivamente agli alloggi di edilizia convenzionata.

Art. 14.

(Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457)

1. I fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, sono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra le regioni, sulla base dei criteri indicati nelle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che hanno stabilito le relative riserve di finanziamenti.

2. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 31 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 15.

(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed interventi eseguiti nel comune di Ancona)

1. I contratti relativi alla cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti a totale carico dello Stato, per i quali il prezzo di cessione è stato erroneamente determinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, possono essere sanati con efficacia ex tunc con la stipula di un atto aggiuntivo per la rettifica del prezzo.

2. Sono validi ed efficaci i contratti preliminari e definitivi di trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale gestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, stipulati entro il 31 maggio 1991 ai sensi del sesto comma dell'articolo 28 e dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

3. Gli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, che sono stati assegnati in locazione, possono essere ceduti agli attuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

4. Gli alloggi costruiti in attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della presente legge. Sono fatte salve le assegnazioni effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che gli assegnatari siano in possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

5. Gli alloggi costruiti ai sensi dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio 1983, recante provvidenze in favore del comune di Marsiconuovo colpito dal movimento franoso del 28 febbraio 1983, sono ceduti in proprietà, su richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale assegnazione, anche provvisoria, con provvedimento del sindaco. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, è condizione necessaria per la cessione che il richiedente sia detentore dell'alloggio oggetto di assegnazione alla data di entrata in vigore della presente legge. È equiparato all'assegnatario chi sia ad esso subentrato nella disponibilità dell'alloggio per successione, separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

6. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 5 è fissato dal comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni. L'importo così determinato è ridotto del contributo previsto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, se spettante per l'abitazione precedentemente detenuta dall'assegnatario e se non diversamente percepito. Contestualmente alla cessione degli alloggi è trasferita al patrimonio comunale l'area di sedime e l'eventuale corte degli alloggi distrutti dagli eventi calamitosi di cui alla citata ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio 1983.

7. Nella determinazione del prezzo di riscatto di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, non si tiene conto delle eventuali opere aggiuntive e delle migliorie realizzate a proprie spese dagli assegnatari, anche con verbale di consegna provvisorio, degli alloggi in riscatto.

8. Le opere aggiuntive di cui al comma 7, purchè sanate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sono trasferite, contestualmente alla costruzione originaria, all'assegnatario o ad altro soggetto avente titolo ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

9. Per gli interventi eseguiti dal comune di Ancona in attuazione del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, i limiti massimi del contributo a fondo perduto previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, dal terzo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dal secondo comma dell'articolo 23 della legge 1o dicembre 1986, n. 879, si applicano con riferimento alla data del certificato di ultimazione dei lavori delle unità immobiliari risanate sulle quali sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei proprietari espropriati.

10. Le unità immobiliari realizzate con i fondi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, e all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, ancorchè rientranti negli ambiti dei piani di edilizia economica e popolare, e fatte salve le assegnazioni in proprietà effettuate o da effettuare ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, possono essere alienate secondo le modalità stabilite dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni. I relativi proventi, nonchè quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, sono utilizzati dal comune di Ancona per il proseguimento del programma di intervento nel centro storico ai sensi del citato decreto-legge n. 658 del 1974, per far fronte ai maggiori oneri sopravvenuti per i procedimenti espropriativi e per la detrazione dei contributi di cui all'articolo 21 del citato decreto-legge n. 552 del 1972.

11. L'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito dal seguente: "Dal costo è detratta la quota di contributo di cui all'articolo 21".

12. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, come modificato dal comma 11 del presente articolo, è inserito il seguente:

  "Nei casi di contenzioso legale ovvero di mancata accettazione dell'indennità di esproprio come determinata dal comune di Ancona ai sensi della legge della regione Marche 18 aprile 1979, n. 17, gli eventuali maggiori indennizzi liquidati saranno riaddebitati esclusivamente ai ricorrenti qualora gli stessi esercitino il diritto di prelazione per il riacquisto delle unità immobiliari ristrutturate. Nel caso di riassegnazioni parziali tale addebito sarà effettuato in proporzione alla superficie riassegnata".

Art. 16.

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 13 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o novembre 1965, n. 1179, deve intendersi nel senso che agli interventi realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal titolo II dello stesso decreto-legge e dalle successive leggi di rifinanziamento, nonchè delle agevolazioni previste per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive leggi di rifinanziamento, alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, e alla presente legge, non si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, relative alle cooperative a contributo erariale.

Art. 17.

(Modifiche alla disciplina dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica)

1. I fondi attribuiti ai comuni per l'acquisto di immobili da destinare ai soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio, devono essere impiegati dai comuni stessi per le destinazioni previste dalle leggi di finanziamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I fondi si considerano impiegati se nel termine di cui al comma 1 sia stato sottoscritto anche un contratto preliminare. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi si intendono revocati di diritto ed attribuiti alle regioni competenti per territorio che li utilizzano per la concessione di contributi a cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi ed ad Istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, anche ad integrazione delle agevolazioni concesse ai sensi dello stesso articolo 8 e dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Art. 18.

(Norme trasitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 14 e 17 si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Per i programmi di edilizia residenziale pubblica attivati dall'Amministrazione centrale continuano ad adottarsi, anche dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le stesse procedure tecnico-finanziarie attuate in applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, con sostituzione dell'Amministrazione centrale agli organi soppressi.

3. I limiti di impegno di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati su specifici conti correnti di Tesoreria aperti dalle singole regioni.

Capo II

INTERVENTI DIVERSI

Art. 19.

(Disposizioni in materia di viabilità)

1. L'Ente nazionale per le strade, istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tra i beni immobili di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, si intendono ricompresi le case cantoniere nonchè i terreni utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade.

3. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è sostituito dal seguente:

  "1) che gli enti concessionari debbano avere come proprio oggetto sociale principale la costruzione e la gestione delle autostrade;".

  4. Le attività d'impresa diverse da quella principale nonchè da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale possono essere svolte dalle società concessionarie attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società.

5. Le società concessionarie valutano, secondo i criteri di cui all'articolo 2426, primo comma, n. 4), del codice civile, ogni immobilizzazione consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. In un apposito paragrafo della nota integrativa del bilancio di esercizio di tali società sono fornite le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa della concessionaria, concernenti le operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni intergruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato.

Art. 20.

(Programmi pluriennali di attuazione)

1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzare in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune.

2. Qualora le regioni non adottino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proprie leggi in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, restano valide le vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Art. 21.

(Approvazione di strumenti urbanistici)

1. L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti da parte delle regioni, delle province o di altro ente locale, ove prevista, interviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data del loro deposito, col corredo della documentazione prescritta, da parte dell'ente che li ha adottati. L'Amministrazione ricevente ha l'obbligo di asseverare, all'atto del deposito, la regolarità formale degli atti in base ai requisiti prescritti dalle norme vigenti. Il termine può essere interrotto una sola volta per eventuale e motivata richiesta di integrazione documentale. Sono fatte salve le diverse scadenze e modalità previste dalla legislazione regionale.

2. Per gli strumenti urbanistici e le relative varianti trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre da tale data.

Art. 22.

(Piani attuativi degli strumenti urbanistici)

1. L'approvazione da parte dei consigli comunali di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti. Nel caso di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica a seguito di inerzia di privati la predisposizione dei medesimi deve avvenire entro centottanta giorni a decorrere dalla data in cui l'amministrazione ha assunto con provvedimento l'impegno di procedere alla redazione di detti strumenti e la conseguente adozione deve avvenire nei successivi novanta giorni.

2. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione in via definitiva dello strumento attuativo deve intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni e le opposizioni.

3. La pubblicazione dello strumento attuativo, da effettuare mediante deposito nella segreteria del comune, deve intervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera di adozione o approvazione.

4. Per i piani attuativi in corso di redazione, presentazione, adozione o approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui ai commi precedenti decorrono da tale data.

5. L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai precedenti commi costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta al presidente della giunta regionale il quale provvede nel termine di quindici giorni. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli strumenti attuativi in variante non essenziale dello strumento urbanistico generale. Le regioni, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano già provveduto, emanano norme che definiscono contenuti e limiti delle varianti non essenziali.

7. Sono fatte salve le diverse scadenze e modalità previste dalle leggi regionali.

Art. 23.

(Interventi nel settore sanitario)

1. I progetti di interventi nel settore sanitario finanziati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, della legge 5 giugno 1990, n. 135, e del decreto del Ministro della sanità 29 agosto 1989, n. 321, affidati anteriormente al 3 giugno 1995, le cui gare non risultano indette alla data del 31 gennaio 1997, possono essere adeguati o variati nel rispetto dell'originario importo dell'intervento.

2. L'amministrazione interessata al finanziamento indìce una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti. La conferenza stessa si pronuncia entro i successivi trenta giorni.

Art. 24.

(Condono edilizio)

1. Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che la corresponsione per intero dell'oblazione, purchè compiuta da uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di cui all'articolo 31 della stessa legge, estingue nei confronti di tutti i soggetti interessati i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo comma, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

2. Il comma 19 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi nel senso che il diritto del proprietario di ottenere l'annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale, qualora abbia adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria, si esercita anche nei casi in cui la predetta acquisizione sia stata disposta in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi terzo e tredicesimo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 25.

(Interpretazione autentica)

1. Le disposizioni del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966, n. 749, così come attuate con decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 16 maggio 1968 e del 7 ottobre 1971, e successive modificazioni, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 131 del 24 maggio 1968 e n. 274 del 28 ottobre 1971, si interpretano nel senso che i limiti e gli indici edilizi e di altezza da esse stabiliti, operanti relativamente alle zone "B", "C", "E", che non comportavano inedificabilità assoluta, sono finalizzati comunque a regolamentare l'attività edificatoria ed hanno natura urbanistica. Pertanto le costruzioni che insistono su dette zone, realizzate in difformità ai suddetti limiti ed indici, rientrano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e al comma 10 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sempre che sussistano tutte le condizioni indicate in dette norme e le relative domande siano state presentate rispettando termini e prescrizioni previsti dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994.  

Art. 26.

(Collaudi)

1. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 5 marzo 1990, n. 46, i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

Capo III

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Art. 27.

(Interventi in materia ambientale)

1. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla valutazione ambientale.

2. L'obbligo di versamento di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle opere per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata attivata la procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 28.

(Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche)

1. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 36 del 1994. In caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della denuncia esclude l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 275 del 1993. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori.

2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono essere effettuate anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve essere effettuata presso l'amministrazione provinciale competente per territorio.

3. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; gli enti parco verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette e dispongono la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione.

4. A decorrere dal 1o gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n.959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracanoni sono versati direttamente ai comuni.

5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.

6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del citato comma 8-quater.

7. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, le parole: "Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino" sono sostituite dalle seguenti: "Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse".

8. I termini di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono prorogati di due anni.

9. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le somme sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici".

10. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I proventi derivanti dall'addizionale di tali canoni affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati in via prioritaria alle attività di ricognizione delle opere e di programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, qualora non ancora effettuate".

Art. 29.

(Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia)

1. Il termine del 30 giugno 1996, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogato al 31 dicembre 1999.

2. Al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con più di cento abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, sono tenuti a presentare ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro il 30 giugno 1999, un piano di adeguamento degli scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1999".

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

(Sanatoria)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335, 8 agosto 1996, n. 443, e 31 dicembre 1996, n. 670.

Art. 31.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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