Legge 30 aprile 1999, n. 136
" Norme per il sostegno ed
il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a
carattere ambientale "
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1999 - Supplemento Ordinario n. 97
Capo I
NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO
DELL'EDILIZIA PUBBLICA
Art. 1.
(Disposizioni di modifica della
legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni)
1. Alla legge 17 febbraio
1992, n. 179, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente
articolo.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo
3, è inserito il seguente:
"7-bis. Gli
interventi di edilizia residenziale pubblica devono pervenire all'inizio dei lavori entro
tredici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei
soggetti attuatori nel Bollettino ufficiale della regione; qualora sia stipulato un
accordo di programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei lavori entro
tredici mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo".
3. Al comma 8
dell'articolo 3, le parole: "entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del
provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino
ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui al comma
7-bis".
4. Al comma 8-bis dell'articolo
3, dopo le parole: "il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i
successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142" sono inserite le seguenti: ", nel quale è stabilito
anche il termine per l'inizio dei lavori".
5. Il comma 3 dell'articolo 8 è
sostituito dal seguente:
"3. Il
corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di
cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione sono determinati, ai sensi
dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, in base
al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzare sull'area
concessa dal comune o stabiliti nella convenzione. Fino al trasferimento delle relative
competenze alle regioni, il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono
comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal CER ai fini della definizione
del valore dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge".
6. Il comma 10
dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"10. Gli
obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposita convenzione o atto
d'obbligo, il cui schema è approvato dalla regione entro il 30 giugno 1999; decorso
inutilmente tale termine, la convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati dal comune nel
cui territorio è localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i
comuni possono adottare convenzioni o atti d'obbligo in base allo schema approvato dal
CIPE. La convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri
immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni è fatto obbligo di
segnalare alla regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la regione, previa
diffida ad adempiere, provvede a revocare il contributo".
7. Il comma 1
dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"1. Le
disponibilità per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per i seguenti
interventi:
a) interventi di edilizia
residenziale pubblica nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana;
b) interventi di recupero,
di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione
residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva di progetto
o di immobili non residenziali funzionali alla residenza. Le disponibilità destinate ai
predetti interventi di recupero sono altresì utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione
degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni".
8. Il numero 2) della
lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"2) qualora
l'autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare
della cooperativa, il prezzo massimo di cessione è determinato, per la parte di valore
del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione
dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2, della presente legge e, per la parte
restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole
unità immobiliari da determinare secondo quanto previsto al numero 1); le fonti di
finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal
consiglio di amministrazione della cooperativa;".
9. La lettera g)
del comma 2 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:
"g) per le
cooperative a proprietà indivisa con patrimonio superiore a 150 alloggi, sia presentato
alla regione, per le abitazioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia statali che
regionali, il piano di cessione in proprietà deliberato dal consiglio di amministrazione
ed approvato nei successivi novanta giorni dall'assemblea ordinaria regolarmente
costituita. L'alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in proprietà in
attuazione di precedenti piani di cessione, non deve riguardare complessivamente più di
un terzo delle abitazioni, assistite da agevolazioni pubbliche, assegnate in uso e
godimento, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di
presentazione del piano. Le cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i quali al
momento dell'assegnazione in proprietà siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in
ammortamento del mutuo. Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione
dovranno essere impiegate dalle cooperative per incrementare il proprio patrimonio di
alloggi in godimento".
10. Il comma 2
dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"2. I
programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962, n.167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi
dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero
in aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purchè destinate dallo strumento
urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo caso gli
interventi sono convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni, ai
sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni".
Art. 2.
(Disposizioni di modifica della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni)
1. Alla legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente
articolo.
2. Dopo il primo comma
dell'articolo 1, è inserito il seguente:
"I finanziamenti per
l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata possono essere destinati ad interventi
di edilizia residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali, da realizzare su aree o
immobili demaniali concessi a comuni o ad altri enti ai sensi della normativa vigente.
Tali aree o immobili devono comunque essere ricompresi in piani di recupero ovvero in
programmi integrati di intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano".
3. Alla lettera r-bis)
del primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: "Istituti autonomi case
popolari," sono inserite le seguenti: "comunque denominati o trasformati,"
e dopo le parole: "ovvero ai nuclei familiari" sono inserite le seguenti:
"assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico".
4. Il secondo comma
dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"L'assegnazione e
l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di
liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati,
rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il
contributo sugli interessi di preammortamento continuerà ad essere corrisposto qualora
l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi degli
articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni. Il
soggetto destinatario del contributo potrà chiedere di effettuare l'assegnazione o la
vendita nei due anni successivi alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in tal
caso alla proporzionale riduzione del numero di annualità di contributo previste dal
provvedimento di concessione".
5. Il secondo comma
dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"La quota di riserva
deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta riserva venga esaurita, le abitazioni
disponibili sono assegnate ai soci della cooperativa in ordine di data di iscrizione alla
stessa".
Art. 3.
(Disposizioni di modifica della
legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni)
1. Alla legge 18 dicembre
1986, n. 891, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente
articolo.
2. Al comma 1 dell'articolo 5,
l'alinea e le lettere a) e b) sono sostituiti dai seguenti:
"1. Per i
mutui di cui all'articolo 1, i mutuatari, anche in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, o gli eredi hanno la facoltà di optare per:
a) l'estinzione anticipata
del residuo debito ad un tasso stabilito, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo
2, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
emanato con periodicità annuale;
b) la continuazione del
pagamento delle rate residue ad un tasso agevolato, anche in deroga ai limiti indicati
dall'articolo 2, stabilito con il medesimo decreto di cui alla lettera a). Nella
determinazione dei tassi di cui alla lettera a) e alla presente lettera, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto
dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto nonchè dei prevedibili utili del fondo
speciale con gestione autonoma di cui all'articolo 3, ai fini di ogni possibile riduzione
dei tassi medesimi, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo. I predetti tassi
non potranno comunque superare, di norma, di più di un punto il tasso ufficiale di
sconto;".
3. Il comma 1-bis dell'articolo
5 è abrogato.
4. Dopo l'articolo 7, è inserito
il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. A
decorrere dal 1o gennaio 1999 sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti
tutte le attività e le passività del fondo speciale con gestione autonoma istituito
dall'articolo 3".
Art. 4.
(Disposizioni di modifica della
legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni)
1. Alla legge 24 dicembre
1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente
articolo.
2. All'articolo 1, comma 4, sono
soppresse le parole: "e comunque non inferiore al 50 per cento".
3. All'articolo 1, dopo il comma
4, è inserito il seguente:
"4-bis. Gli
alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono liberi sono
immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede all'assegnazione ai
soggetti aventi diritto".
4. Dopo il comma 10 dell'articolo
1 è inserito il seguente:
"10-bis. In
caso di necessità, documentata dall'ente gestore, di effettuare interventi di
manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione,
di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo,
determinato ai sensi del comma 10, è aumentato dei costi sostenuti per i suddetti
interventi".
5. Il comma 13
dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"13. I
proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di quelle di
cui ai commi da 15 a 19, nonchè i proventi dell'estinzione del diritto di prelazione
richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella
disponibilità degli enti proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura
dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, comunque
denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente
denominato "Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560 del 1993, istituito
presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma,
della legge 26 aprile 1983, n. 130"".
6. Fino all'entrata in vigore del
provvedimento legislativo previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, le regioni possono sospendere le alienazioni degli alloggi ricompresi nei piani di
cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come modificato dal
comma 2 del presente articolo, fatte salve quelle per le quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, gli aventi diritto abbiano già presentato la domanda di
acquisto.
Art. 5.
(Disposizioni di modifica del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni)
1. Al decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. Al comma 2 dell'articolo 8, le
parole: "nei successivi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"entro la data del 31 dicembre 1994".
3. Il comma 1 dell'articolo 11 è
sostituito dal seguente:
"1. I fondi di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, nella misura fissata
dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio
prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di
cui al comma 2".
Art. 6.
(Disposizioni in materia di
cooperative edilizie)
1. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 20, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alle società cooperative edilizie di
abitazione si applica il limite di cui all'articolo 13, primo comma, lettera a),
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
aggiornato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Art. 7.
(Disposizioni di modifica e di
interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e della legge 22 ottobre
1971, n. 865)
1. All'articolo 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 69 è
sostituito dal seguente:
"69. Per i
programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato inizio dei lavori nei
termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori pubblici può promuovere, su
motivata richiesta presentata dagli enti locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di
programma di cui al comma 75.";
b) dopo il comma 74, è
inserito il seguente:
"74-bis. Le
concessioni ad edificare relative agli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga rispetto
ai termini stabiliti nella procedura originaria, si considerano validamente rilasciate ai
fini della prosecuzione degli interventi stessi e dell'ammissione al finanziamento.";
c) il comma 77 è
abrogato;
d) al comma 84, dopo le
parole: "con decreto del presidente della giunta regionale" sono inserite le
seguenti: "nel quale dovrà essere indicato il capitolo di bilancio sul quale
graverà l'eventuale onere".
2. Le disposizioni di cui
al comma 59 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano a tutti i
trasferimenti di alloggi di proprietà pubblica, disposti da leggi nazionali o regionali.
3. Il decimo comma dell'articolo
35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera
b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"I comuni per i quali
non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono,
nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro
consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da
concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni
particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi
alle opere di urbanizzazione".
4. La disposizione di cui
all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito
dall'articolo 3, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede la preferenza per i proprietari espropriati ai fini della concessione in diritto
di superficie o della cessione in proprietà delle aree, si interpreta nel senso che tale
preferenza spetta ai soggetti che abbiano la proprietà delle aree medesime alla data
dell'adozione da parte del comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree
vengono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare.
5. Al dodicesimo comma
dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3,
comma 63, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole:
"al volume edificabile" sono aggiunte le seguenti: "entro il limite di
quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni".
6. Le disposizioni di cui
all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificate dall'articolo 3,
comma 63, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dai commi 3 e 5 del presente articolo,
si applicano ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e loro eventuali
integrazioni, adottati dopo la data di entrata in vigore della medesima legge n. 662 del
1996.
Art. 8.
(Riapertura dei termini di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135)
1. Il termine di novanta
giorni relativo all'indizione della gara d'appalto, di cui al comma 1 dell'articolo 14 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, è riaperto fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge. Il successivo termine di novanta giorni di cui al medesimo
comma 1 dell'articolo 14, relativo alla destinazione dei finanziamenti, è
conseguentemente riaperto fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 9.
(Cooperative edilizie costituite
fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia)
1. Le cooperative edilizie a
proprietà indivisa costituite tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia,
che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in cooperative
edilizie a proprietà individuale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici
e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per le
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni.
2. L'autorizzazione di cui al
comma 1 è subordinata:
a) alla consegna di tutti
gli alloggi sociali compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da effettuare
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del testo unico delle disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165,
e dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131;
b) all'accertamento dei
requisiti posseduti dai soci assegnatari.
3. Nel caso in cui una
cooperativa realizzi più edifici separati, a seguito della consegna di tutti gli alloggi
compresi in un medesimo edificio, i soci assegnatari possono costituirsi, previo nulla
osta del Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a sè stante.
4. Alle cooperative a proprietà
indivisa, che si trasformano avvalendosi della facoltà prevista dal presente articolo, si
applicano le disposizioni dettate in materia di cooperative edilizie a proprietà
individuale dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica,
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
5. È autorizzato, per l'anno
1999, un limite di impegno della durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi
annue, per la concessione di contributi integrativi da destinare prioritariamente alle
cooperative che abbiano iniziato o ultimato il programma dei lavori per le finalità di
cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. L'entità dei contributi integrativi
è determinata dal Ministro dei lavori pubblici in misura tale che il contributo
complessivo, per ciascun intervento, sia pari al 4 per cento della spesa riconosciuta ed
approvata, inclusi gli oneri finanziari.
6. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, valutati in lire 20 miliardi annue a
decorrere dall'anno 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, a tal fine utilizzando, per un importo pari a
lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e per un
importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero delle
finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
(Mutui concessi per interventi di
edilizia agevolata e sovvenzionata)
1. I tassi di interesse dei
mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata possono essere oggetto
di rinegoziazione sulla base del tasso medio effettivo globale rilevato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Art. 11.
(Attuazione degli interventi di
cui all'articolo 2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Al fine dell'utilizzo dei
finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica l'elenco
delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti
aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, e dei
corrispondenti soggetti attuatori o proponenti ai presidenti delle giunte regionali
territorialmente competenti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, comuni ed operatori possono segnalare al Segretariato generale del CER e
al presidente della giunta regionale ulteriori procedimenti pendenti non risultanti
dall'elenco. Nell'ambito delle disponibilità delle somme accantonate, il presidente della
giunta regionale propone al sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto
attuatore o proponente la sottoscrizione di un accordo di programma a norma dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Il presidente della
giunta regionale ha altresì la facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o
proponente e con il sindaco del comune territorialmente competente, di provvedere alla
rilocalizzazione del programma in ambito regionale. La sottoscrizione dell'accordo di
programma da parte del soggetto attuatore o proponente costituisce formale rinuncia
all'azione ed agli atti pendenti dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La ratifica
dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale, anche se avvenuta in data
precedente alla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al presente comma,
determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento.
2. In ogni caso, gli accordi di
programma di cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione
del Segretario generale del CER di cui al medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento.
Art. 12.
(Programmi straordinari di
edilizia residenziale da concedere ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato
impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Disposizioni varie)
1. Sono autorizzate varianti
ai programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, già ammessi ai finanziamenti e per
i quali sia stata sottoscritta la convenzione con il Segretariato generale del CER, a
condizione che tali varianti non comportino una variazione del finanziamento pubblico e
del numero complessivo degli alloggi e che abbiano acquisito formale approvazione da parte
del consiglio comunale.
2. I programmi di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non è
sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dal finanziamento.
3. Le somme non utilizzate per i
contributi sui programmi di cui al comma 2 possono essere destinate all'adeguamento dei
costi degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1991, inclusi nei programmi, sino ad un incremento massimo del 10 per cento.
4. Fatta salva la somma di lire
100 miliardi iscritta al capitolo 8278 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici, gli ulteriori residui, da accertare alla conclusione del programma,
sono ripartiti tra le regioni sulla base dei coefficienti adottati per il biennio
1994-1995 nella delibera CIPE del 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 114 del 18 maggio 1994.
5. I contributi di cui
all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono destinati al finanziamento dei programmi di recupero urbano denominati
"Contratti di quartiere" da individuare in relazione alle esigenze finanziarie,
occupazionali e socio-economiche da parte del comitato esecutivo del CER tra le proposte
presentate ai sensi dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20
maggio 1998 pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 24 del 30
gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.
6. È autorizzata la
rilocalizzazione dei programmi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia
stato concluso e ratificato accordo di programma in variante agli strumenti urbanistici,
ma non ancora sottoscritta la convenzione tra gli affidatari e il Segretariato generale
del CER, a condizione che la richiesta pervenga allo stesso Segretariato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all'assenso del
sindaco del comune interessato, alla certificazione da parte di quest'ultimo della
conformità della destinazione urbanistica vigente con le previsioni del programma,
nonchè alla documentazione relativa alla piena disponibilità delle aree indicate, e che
non sia modificato il numero complessivo degli alloggi con le relative quote di edilizia
agevolata e sovvenzionata. Il Segretariato generale del CER esclude dal finanziamento i
programmi di cui al presente comma per i quali non venga sottoscritta la relativa
convenzione urbanistica entro centoventi giorni dalla data della richiesta di
rilocalizzazione.
7. Il prefetto autorizza, su
richiesta del sindaco, la destinazione degli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, alle finalità di cui al comma 6.
Art. 13.
(Alloggi da destinare alla
locazione nelle zone ad alta tensione abitativa)
1. Il prezzo di acquisto da
parte degli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli immobili
ad uso abitativo da destinare alla locazione è indicato, tenendo conto del prezzo medio
di mercato, dall'Ufficio tecnico del comune nel cui territorio l'immobile è ubicato; i
comuni possono comunque avvalersi dell'Ufficio tecnico erariale.
2. Sono abrogati il sesto comma
dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e i commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29
ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
3. Agli immobili acquistati ai
sensi dell'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, degli articoli 4 e 5-ter del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, si applicano i canoni di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le disposizioni di cui al quattordicesimo
comma dell'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, al comma 5 dell'articolo 4 del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, e al comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, si applicano
esclusivamente agli alloggi di edilizia convenzionata.
Art. 14.
(Destinazione dei fondi di cui
alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
457)
1. I fondi di cui alla
lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
come modificata dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, sono ripartiti dal
Ministro dei lavori pubblici tra le regioni, sulla base dei criteri indicati nelle
deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che
hanno stabilito le relative riserve di finanziamenti.
2. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4
dell'articolo 31 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 15.
(Cessione in proprietà di alloggi
di edilizia residenziale pubblica ed interventi eseguiti nel comune di Ancona)
1. I contratti relativi alla
cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti a totale
carico dello Stato, per i quali il prezzo di cessione è stato erroneamente determinato ai
sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2,
come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, possono essere sanati
con efficacia ex tunc con la stipula di un atto aggiuntivo per la rettifica del
prezzo.
2. Sono validi ed efficaci i
contratti preliminari e definitivi di trasferimento in proprietà degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di proprietà statale gestiti dagli Istituti autonomi per
le case popolari, stipulati entro il 31 maggio 1991 ai sensi del sesto comma dell'articolo
28 e dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
3. Gli alloggi di cui alla legge
9 agosto 1954, n. 640, che sono stati assegnati in locazione, possono essere ceduti agli
attuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 560.
4. Gli alloggi costruiti in
attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n.
261, sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della presente
legge. Sono fatte salve le assegnazioni effettuate prima della data di entrata in vigore
della presente legge a condizione che gli assegnatari siano in possesso dei requisiti per
la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
5. Gli alloggi costruiti ai sensi
dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10
maggio 1983, recante provvidenze in favore del comune di Marsiconuovo colpito dal
movimento franoso del 28 febbraio 1983, sono ceduti in proprietà, su richiesta degli
interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale assegnazione, anche provvisoria, con
provvedimento del sindaco. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, è condizione
necessaria per la cessione che il richiedente sia detentore dell'alloggio oggetto di
assegnazione alla data di entrata in vigore della presente legge. È equiparato
all'assegnatario chi sia ad esso subentrato nella disponibilità dell'alloggio per
successione, separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
6. Il prezzo di cessione degli
alloggi di cui al comma 5 è fissato dal comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla
legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni. L'importo così determinato è
ridotto del contributo previsto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, se spettante per
l'abitazione precedentemente detenuta dall'assegnatario e se non diversamente percepito.
Contestualmente alla cessione degli alloggi è trasferita al patrimonio comunale l'area di
sedime e l'eventuale corte degli alloggi distrutti dagli eventi calamitosi di cui alla
citata ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del
10 maggio 1983.
7. Nella determinazione del
prezzo di riscatto di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n.
1676, non si tiene conto delle eventuali opere aggiuntive e delle migliorie realizzate a
proprie spese dagli assegnatari, anche con verbale di consegna provvisorio, degli alloggi
in riscatto.
8. Le opere aggiuntive di cui al
comma 7, purchè sanate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, sono trasferite, contestualmente alla costruzione originaria,
all'assegnatario o ad altro soggetto avente titolo ai sensi della legge 30 dicembre 1960,
n. 1676.
9. Per gli interventi eseguiti
dal comune di Ancona in attuazione del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, i
limiti massimi del contributo a fondo perduto previsti, rispettivamente, dal secondo comma
dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16
marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, dal
terzo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dal secondo comma
dell'articolo 23 della legge 1o dicembre 1986, n. 879, si applicano con
riferimento alla data del certificato di ultimazione dei lavori delle unità immobiliari
risanate sulle quali sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei
proprietari espropriati.
10. Le unità immobiliari
realizzate con i fondi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, e all'articolo 2 del
decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
febbraio 1975, n. 7, ancorchè rientranti negli ambiti dei piani di edilizia economica e
popolare, e fatte salve le assegnazioni in proprietà effettuate o da effettuare ai sensi
degli articoli 16, 17 e 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, possono
essere alienate secondo le modalità stabilite dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e
successive modificazioni. I relativi proventi, nonchè quelli derivanti dall'attuazione
dell'articolo 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, sono utilizzati dal
comune di Ancona per il proseguimento del programma di intervento nel centro storico ai
sensi del citato decreto-legge n. 658 del 1974, per far fronte ai maggiori oneri
sopravvenuti per i procedimenti espropriativi e per la detrazione dei contributi di cui
all'articolo 21 del citato decreto-legge n. 552 del 1972.
11. L'ultimo periodo del quarto
comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito dal seguente: "Dal
costo è detratta la quota di contributo di cui all'articolo 21".
12. Dopo il quarto comma
dell'articolo 17 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, come modificato dal comma 11 del presente articolo,
è inserito il seguente:
"Nei casi di
contenzioso legale ovvero di mancata accettazione dell'indennità di esproprio come
determinata dal comune di Ancona ai sensi della legge della regione Marche 18 aprile 1979,
n. 17, gli eventuali maggiori indennizzi liquidati saranno riaddebitati esclusivamente ai
ricorrenti qualora gli stessi esercitino il diritto di prelazione per il riacquisto delle
unità immobiliari ristrutturate. Nel caso di riassegnazioni parziali tale addebito sarà
effettuato in proporzione alla superficie riassegnata".
Art. 16.
(Interpretazione autentica)
1. L'articolo 13 del
decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o
novembre 1965, n. 1179, deve intendersi nel senso che agli interventi realizzati dalle
cooperative edilizie di abitazione ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal
titolo II dello stesso decreto-legge e dalle successive leggi di rifinanziamento, nonchè
delle agevolazioni previste per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla
legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive leggi di rifinanziamento, alla legge 17 febbraio
1992, n. 179, e successive modificazioni, e alla presente legge, non si applicano le
disposizioni del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica,
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, relative
alle cooperative a contributo erariale.
Art. 17.
(Modifiche alla disciplina dei
programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica)
1. I fondi attribuiti ai
comuni per l'acquisto di immobili da destinare ai soggetti nei cui confronti sia stato
emesso provvedimento esecutivo di rilascio, devono essere impiegati dai comuni stessi per
le destinazioni previste dalle leggi di finanziamento entro il termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I fondi si considerano
impiegati se nel termine di cui al comma 1 sia stato sottoscritto anche un contratto
preliminare. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi si intendono revocati di diritto
ed attribuiti alle regioni competenti per territorio che li utilizzano per la concessione
di contributi a cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a imprese di
costruzione e loro consorzi ed ad Istituti autonomi per le case popolari per la
realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario
ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato
dall'articolo 1 della presente legge, anche ad integrazione delle agevolazioni concesse ai
sensi dello stesso articolo 8 e dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Art. 18.
(Norme trasitorie)
1. Le disposizioni di cui
agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 14 e 17 si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi
regionali emanate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Per i programmi di edilizia
residenziale pubblica attivati dall'Amministrazione centrale continuano ad adottarsi,
anche dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le stesse procedure tecnico-finanziarie attuate in
applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, con sostituzione dell'Amministrazione
centrale agli organi soppressi.
3. I limiti di impegno di cui al
comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati su
specifici conti correnti di Tesoreria aperti dalle singole regioni.
Capo II
INTERVENTI DIVERSI
Art. 19.
(Disposizioni in materia di
viabilità)
1. L'Ente nazionale per le
strade, istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la
denominazione di ANAS.
2. Fermo restando quanto disposto
dal comma 5 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tra i beni immobili di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, si intendono
ricompresi le case cantoniere nonchè i terreni utili per i fini istituzionali dell'Ente
nazionale per le strade.
3. Il numero 1) del terzo comma
dell'articolo 3 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è sostituito dal seguente:
"1) che gli enti
concessionari debbano avere come proprio oggetto sociale principale la costruzione e la
gestione delle autostrade;".
4. Le attività d'impresa
diverse da quella principale nonchè da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del
servizio autostradale possono essere svolte dalle società concessionarie attraverso
l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre
società.
5. Le società concessionarie
valutano, secondo i criteri di cui all'articolo 2426, primo comma, n. 4), del codice
civile, ogni immobilizzazione consistente in partecipazioni in imprese controllanti,
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. In un apposito
paragrafo della nota integrativa del bilancio di esercizio di tali società sono fornite
le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti
alla struttura organizzativa della concessionaria, concernenti le operazioni intercorse
fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e
collegate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità
analitica, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni
intergruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato.
Art. 20.
(Programmi pluriennali di
attuazione)
1. Nel termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad aggiornare
la propria legislazione in materia di programmi pluriennali di attuazione di cui
all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e all'articolo 6 del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e
successive modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla
programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti
ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in
coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato
delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di
obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati
urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzare in attuazione degli strumenti
urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune.
2. Qualora le regioni non
adottino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proprie
leggi in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, restano valide le vigenti
disposizioni nazionali e regionali.
Art. 21.
(Approvazione di strumenti
urbanistici)
1. L'approvazione degli
strumenti urbanistici generali e delle relative varianti da parte delle regioni, delle
province o di altro ente locale, ove prevista, interviene entro il termine perentorio di
dodici mesi dalla data del loro deposito, col corredo della documentazione prescritta, da
parte dell'ente che li ha adottati. L'Amministrazione ricevente ha l'obbligo di
asseverare, all'atto del deposito, la regolarità formale degli atti in base ai requisiti
prescritti dalle norme vigenti. Il termine può essere interrotto una sola volta per
eventuale e motivata richiesta di integrazione documentale. Sono fatte salve le diverse
scadenze e modalità previste dalla legislazione regionale.
2. Per gli strumenti urbanistici
e le relative varianti trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente
legge, il termine di cui al comma 1 decorre da tale data.
Art. 22.
(Piani attuativi degli strumenti
urbanistici)
1. L'approvazione da parte
dei consigli comunali di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed
agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a
decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti.
Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni
decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti. Nel caso di strumenti urbanistici
attuativi di iniziativa pubblica a seguito di inerzia di privati la predisposizione dei
medesimi deve avvenire entro centottanta giorni a decorrere dalla data in cui
l'amministrazione ha assunto con provvedimento l'impegno di procedere alla redazione di
detti strumenti e la conseguente adozione deve avvenire nei successivi novanta giorni.
2. La deliberazione del consiglio
comunale di approvazione in via definitiva dello strumento attuativo deve intervenire nei
trenta giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni e le opposizioni.
3. La pubblicazione dello
strumento attuativo, da effettuare mediante deposito nella segreteria del comune, deve
intervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera di adozione o
approvazione.
4. Per i piani attuativi in corso
di redazione, presentazione, adozione o approvazione alla data di entrata in vigore della
presente legge, i termini di cui ai commi precedenti decorrono da tale data.
5. L'infruttuosa decorrenza dei
termini di cui ai precedenti commi costituisce presupposto per la richiesta di intervento
sostitutivo. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la
nomina di un commissario ad acta al presidente della giunta regionale il quale
provvede nel termine di quindici giorni. Gli oneri derivanti dall'attività del
commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.
6. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche agli strumenti attuativi in variante non essenziale
dello strumento urbanistico generale. Le regioni, entro centottanta giorni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano già provveduto,
emanano norme che definiscono contenuti e limiti delle varianti non essenziali.
7. Sono fatte salve le diverse
scadenze e modalità previste dalle leggi regionali.
Art. 23.
(Interventi nel settore sanitario)
1. I progetti di interventi
nel settore sanitario finanziati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, della legge 5
giugno 1990, n. 135, e del decreto del Ministro della sanità 29 agosto 1989, n. 321,
affidati anteriormente al 3 giugno 1995, le cui gare non risultano indette alla data del
31 gennaio 1997, possono essere adeguati o variati nel rispetto dell'originario importo
dell'intervento.
2. L'amministrazione interessata
al finanziamento indìce una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti. La
conferenza stessa si pronuncia entro i successivi trenta giorni.
Art. 24.
(Condono edilizio)
1. Il secondo comma
dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve
intendersi nel senso che la corresponsione per intero dell'oblazione, purchè compiuta da
uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di cui all'articolo 31 della stessa
legge, estingue nei confronti di tutti i soggetti interessati i reati di cui all'articolo
41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, all'articolo 17 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, all'articolo 221 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli
articoli 13, primo comma, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
2. Il comma 19 dell'articolo 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi nel senso che il diritto del
proprietario di ottenere l'annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale, qualora
abbia adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria, si esercita anche nei casi in cui la
predetta acquisizione sia stata disposta in attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 15, commi terzo e tredicesimo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 25.
(Interpretazione autentica)
1. Le disposizioni del
decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
settembre 1966, n. 749, così come attuate con decreti del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 16 maggio 1968 e del 7
ottobre 1971, e successive modificazioni, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette
Ufficiali n. 131 del 24 maggio 1968 e n. 274 del 28 ottobre 1971, si interpretano nel
senso che i limiti e gli indici edilizi e di altezza da esse stabiliti, operanti
relativamente alle zone "B", "C", "E", che non comportavano
inedificabilità assoluta, sono finalizzati comunque a regolamentare l'attività
edificatoria ed hanno natura urbanistica. Pertanto le costruzioni che insistono su dette
zone, realizzate in difformità ai suddetti limiti ed indici, rientrano nell'ambito delle
previsioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e al comma 10 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sempre che sussistano tutte le condizioni indicate in dette norme e
le relative domande siano state presentate rispettando termini e prescrizioni previsti
dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994.
Art. 26.
(Collaudi)
1. Possono effettuare il
collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 5 marzo 1990, n. 46, i
professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo
quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6
dicembre 1991, n. 447.
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A
CARATTERE AMBIENTALE
Art. 27.
(Interventi in materia ambientale)
1. Per le maggiori esigenze
connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di
progetti di opere di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a lire 100
miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso
d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del
soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla
valutazione ambientale.
2. L'obbligo di versamento di cui
al comma 1 del presente articolo non si applica alle opere per le quali alla data di
entrata in vigore della presente legge sia già stata attivata la procedura di cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 28.
(Norme in materia di difesa del
suolo e di risorse idriche)
1. Il termine di cui
all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di
riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, è fissato in dodici mesi decorrenti
dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32 della
citata legge n. 36 del 1994. In caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i
canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997. Il termine per le denunce dei
pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come
modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della denuncia
esclude l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 275 del 1993. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei
relativi adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori.
2. Per i pozzi ad uso domestico o
agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono essere effettuate anche
mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve essere effettuata presso
l'amministrazione provinciale competente per territorio.
3. Il termine di cui all'articolo
25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'articolo 15 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette,
è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo
12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; gli enti parco verificano le captazioni
e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette e dispongono la modifica
delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei
corsi d'acqua oggetto di captazione.
4. A decorrere dal 1o
gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di
carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27
dicembre 1953, n.959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono
soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n.
925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di
concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio
obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n.
959, i predetti sovracanoni sono versati direttamente ai comuni.
5. Le somme derivanti dalle
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei
limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri
relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di
rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di
formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle Autorità di bacino di
rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.
6. La disposizione di cui al
secondo periodo del comma 8-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si
applica anche al personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale
in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata
in vigore della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo
periodo del citato comma 8-quater.
7. Al comma 1 dell'articolo 4
della legge 23 dicembre 1992, n. 505, le parole: "Per la realizzazione delle opere
idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino" sono sostituite dalle
seguenti: "Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di
Bilancino e delle opere connesse".
8. I termini di cui all'articolo
11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, sono prorogati di due anni.
9. Al comma 3 dell'articolo 18
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le
somme sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici".
10. Al comma 4 dell'articolo 18
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
proventi derivanti dall'addizionale di tali canoni affluiscono in un fondo vincolato e
sono destinati in via prioritaria alle attività di ricognizione delle opere e di
programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge,
qualora non ancora effettuate".
Art. 29.
(Disposizioni relative ai comuni
di Venezia e Chioggia)
1. Il termine del 30 giugno
1996, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogato al 31 dicembre 1999.
2. Al citato articolo 10, comma
5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con più di
cento abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, sono tenuti a presentare ai
comuni di Venezia e di Chioggia, entro il 30 giugno 1999, un piano di adeguamento degli
scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1999".
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30.
(Sanatoria)
1. Restano validi gli atti ed
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28
agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996,
n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335, 8 agosto 1996, n. 443, e 31
dicembre 1996, n. 670.
Art. 31.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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