Circolare
71/E del Ministero delle Finanze Ufficio Persone Fisiche Alle Direzioni Regionali delle
Entrate Prot. n.2000/58650.
Art. 7, comma 1, lett. b) della legge 23
dicembre 1999 n. 488: Applicazione dellaliquota IVA del 10 per cento agli interventi
di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata
INDICE
Premessa
1. Immobili interessati
allagevolazione.
2. Tipologia degli interventi
agevolati
3. Operazioni agevolate
3.1 Prestazioni
professionali
3.2 Subappalti
3.3 Forniture di beni
4. Beni significativi ed altri
beni forniti nellambito degli interventi di recupero.
4.1. Parti e pezzi staccati
di beni significativi
4.2 Valore dei beni
significativi
5. Fatturazione delle operazioni
agevolate
5.1 Modalità di
fatturazione
5.2 Modalità di fatturazione in
caso di pagamento di acconti
Premessa
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, alle
prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati
su fabbricati a prevalente destinazione abitativa , si rende applicabile laliquota
IVA del 10 per cento , ai sensi dellart. 7, co.1, lett. b), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (dora in poi indicato brevemente come art. 7, comma
1, lett. b)). Sulla base della citata disposizione la medesima aliquota si applica, in
linea generale, anche ai beni forniti dal prestatore del servizio per la realizzazione
dellintervento di recupero .
In relazione a tale disposizione sono stati forniti i primi chiarimenti con la circolare
n. 247/E del 29 dicembre 1999. Si ritiene, tuttavia, utile affrontare le ulteriori
problematiche interpretative emerse in questo primo periodo di vigenza
dellagevolazione, introdotta, come noto, per recepire la direttiva comunitaria
1999/85/CE del Consiglio del 22 ottobre 1999, con la quale è stata concessa agli Stati
membri la facoltà di applicare, per un periodo di tempo determinato, una aliquota IVA
ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro.
1. Immobili interessati
allagevolazione
Lart. 7, co. 1, lett.b) fa espresso
riferimento ai fabbricati a prevalente destinazione abitativa .
Devono ritenersi tali:
a) Unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali da A1 ad A11, ad eccezione di quelle appartenenti alla categoria
catastale A10, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Lagevolazione si applica
ai lavori eseguiti sulle singole unità abitative indipendentemente dalla tipologia
delledificio del quale esse sono parte, e quindi anche nel caso in cui risulti
prevalente la destinazione non abitativa.
b) Interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa i quali assumono rilievo, ai fini
dellagevolazione in esame, per quanto concerne gli interventi di recupero eseguiti
sulle parti comuni. A tali interventi laliquota del 10 per cento si applica anche in
relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative situate
nelledificio.
Devono considerarsi "a prevalente destinazione abitativa" i fabbricati aventi
più del cinquanta per cento della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo
privato; in assenza di un espresso richiamo alla legge n. 408 del 1949 (Legge Tupini) e
successive modificazioni, per classificare gli immobili come edifici a prevalente
destinazione abitativa non è richiesta anche lulteriore condizione che non possa
essere adibito ai negozi più del venticinque per cento della superficie non abitativa.
Se lintervento di recupero viene realizzato, anziché sulle parti comuni, su una
singola unità immobiliare del fabbricato, lagevolazione si applica solo se tale
unità ha le caratteristiche abitative descritte alla precedente lettera a) o ne
costituisce una pertinenza. Restano, pertanto, esclusi dallagevolazione gli
interventi che sono eseguiti sulle unità immobiliari aventi diversa destinazione, pur se
facenti parte di un fabbricato che unitariamente considerato ha prevalente destinazione
abitativa.
c) Edifici di edilizia residenziale pubblica
connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa , individuata secondo i criteri di
cui alle lettere precedenti. Tali edifici, per la cui definizione si rinvia ai chiarimenti
forniti con la circolare n. 151/E del 9 luglio 1999, rientrano nella previsione
agevolativa in esame, di cui allart.7, comma 1, lett. b), in quanto il termine
"privato", contenuto nella norma, non è riferito alla natura pubblica o privata
del possessore dellimmobile, ma alla circostanza che questo venga adibito a dimora
di soggetti privati.
Per lanno 2000, pertanto, laliquota del 10 per cento si applica anche agli
interventi di manutenzione ordinaria di cui allart.31, lett. a), della l. n.
457/1978 realizzati su tali edifici , fermo restando che per le altre tipologie di
interventi contemplate dal citato art. 31, come si dirà al paragrafo seguente,
laliquota del 10 per cento si applica in virtù delle disposizioni contenute nei n.
127-duodecies), 127-terdecies) e 127-quaterdecies) della tabella A, parte terza, allegata
al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
d) Edifici assimilati alle case di abitazione non
di lusso ai sensi dellart.1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che
costituiscano stabile residenza di collettività.
Possono considerarsi tali, ad esempio, gli orfanotrofi , gli ospizi, i brefotrofi , i
conventi. Per questi edifici non rileva la classificazione catastale ma la circostanza
oggettiva di essere destinati a costituire residenza stabile delle collettività che vi
alloggiano. Naturalmente se ledificio è destinato solo in parte a finalità
abitative laliquota ridotta è applicabile agli interventi che interessano le parti
comuni dell edificio sempreché la parte abitativa rappresenti più del cinquanta
per cento della superficie e a quelli che vengono realizzati sulla sola parte abitativa,
secondo quanto precisato nelle precedenti lettere a) e b). Restano esclusi
dallambito oggettivo della norma in esame, in quanto, come già chiarito con la
richiamata circolare n. 151/E, privi del carattere di stabile residenza , gli altri
edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi della citata legge n. 659
del 1961, quali scuole, caserme, ospedali.
e) Pertinenze di immobili abitativi. Gli immobili
funzionalmente connessi allunità abitativa, tali da costituirne pertinenza ai sensi
dellart. 817 del codice civile, come già precisato con la circolare n. 247/E,
devono ritenersi compresi nellambito applicativo dellagevolazione. Il
beneficio compete anche se gli interventi di recupero hanno ad oggetto la sola pertinenza
di unità ad uso abitativo ed anche nellipotesi in cui la stessa è situata in un
edificio che non ha prevalente destinazione abitativa. Ciò in quanto lagevolazione
si estende alle pertinenze non in ragione della loro classificazione catastale ma in
quanto costituiscono parte complementare dellunità abitativa.
2. Tipologia degli interventi
agevolati
Lart. 7, comma 1, lett. b), prevede
lapplicazione dellaliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero di
cui allart. 31, primo comma, lettere a), b), c), e d) della legge 5
agosto 1978, n. 457, consistenti, rispettivamente, in interventi di manutenzione
ordinaria, di manutenzione straordinaria, di recupero e restauro conservativo e di
ristrutturazione edilizia. Non vengono tuttavia abrogate le disposizioni che già
prevedono, in materia di aliquote IVA, un trattamento agevolato per gli interventi di
recupero edilizio, le quali, in quanto più favorevoli, vengono espressamente fatte salve.
Continuano quindi ad applicarsi, anche per lanno 2000, le disposizioni recate dai
n.127-quaterdecies) e 127 terdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633
del 1972 le quali prevedono, tra laltro, in via non transitoria e senza limiti
attinenti alla tipologia degli immobili, lapplicazione dellaliquota IVA del 10
per cento alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti dappalto relativi alla
realizzazione degli interventi di cui allart. 31, lettere c) e d), della legge n.
457 del 1978, nonché alle cessioni di beni, escluse le materie prime e smilavorate,
forniti per la relativa realizzazione. Resta, inoltre, salva lapplicazione del
n.127-duodecies) della Tab. A, parte terza, che prevede lapplicazione
dellaliquota del 10 per cento agli interventi di manutenzione ordinaria realizzati
su edifici di edilizia residenziale pubblica. La portata innovativa della norma resta
sostanzialmente circoscritta agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In
ordine alla individuazione di tali interventi sono stati forniti chiarimenti con la
circolare n.57/E del 24 febbraio 1998, paragrafo 3.4, emanata dintesa con il
Ministero dei Lavori Pubblici. In tale occasione è stato precisato che caratteristica
della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli
impianti tecnologici , attraverso opere sostanzialmente di riparazione
dellesistente. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere comprese,
a titolo esemplificativo, le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi
impianti tecnologici.
Il beneficio si rende inoltre applicabile alle prestazioni di manutenzione obbligatoria,
previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in
verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle
parti di ricambio ( ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a
fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui. Resta inteso che, ove in base al
contratto di manutenzione vengano rese anche altre prestazioni, che non consistono nella
realizzazione degli interventi di recupero, per le quali non sia indicato un distinto
corrispettivo (quali ad esempio la copertura assicurativa della responsabilità civile
verso terzi), lagevolazione in questione non si rende applicabile poichè
loggetto del contratto è costituito da una prestazione complessa a fronte di un
corrispettivo unitario.
Tra gli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi, sempre a titolo
esemplificativo, la sostituzione di infissi interni e serramenti con modifica di materiale
o tipologia di infisso, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la
realizzazione e ladeguamento di centrali termiche e di impianti di ascensori.
3. Operazioni agevolate
Lagevolazione riguarda le prestazioni di
servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi suddetti. Non viene fatto
esplicito riferimento al contratto di appalto per cui la prestazione può essere oggetto
anche di un contratto dopera o di altri accordi negoziali.
3.1 Prestazioni professionali
Non rientrano nellagevolazione le
prestazioni rese da professionisti in quanto esse non hanno ad oggetto la materiale
realizzazione dellintervento ma risultano a questo collegate solo in maniera
indiretta. Va tenuto presente del resto che tali prestazioni esulano dalla ratio
agevolativa della direttiva comunitaria, tesa ad incentivare limpiego di manodopera
in determinati settori ad alta intensità di lavoro, e che il legislatore nazionale,
quando ha voluto estendere il beneficio di aliquota previsto per il settore edilizio anche
alle prestazioni professionali, le ha espressamente richiamate. Pertanto, le prestazioni
rese da professionisti (ingegneri, architetti, geometri, ecc.), anche se inerenti agli
interventi di recupero edilizio, restano assoggettate alla aliquota ordinaria del 20 per
cento .
3.2 Subappalti
Particolari problemi interpretativi si sono posti
in relazione allapplicabilità dellaliquota ridotta alle prestazioni di
servizi rese in esecuzione di subappalti. In passato lAmministrazione Finanziaria ha
affermato (Circ. 21 febbraio 1973, n. 20, emanata dalla soppressa Direzione Generale delle
Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari) che ai subappalti si applica lo stesso
trattamento tributario previsto per gli appalti, considerato che essi concorrono alla
realizzazione dellopera finale. Nel caso in esame tuttavia si ritiene che tale
orientamento non possa essere seguito in quanto la norma agevolativa introdotta dalla
legge "finanziaria 2000" considera la prestazione avente ad oggetto
lintervento di recupero nella sua unitarietà. Ciò si evince in particolare
dallespresso riferimento, contenuto nellultima parte della disposizione, al
"valore complessivo della prestazione", valore con il quale deve essere
raffrontato quello dei beni significativi forniti per lesecuzione
dellintervento, al fine di determinare il limite entro cui a tali beni può essere
applicata laliquota del 10 per cento. Nel rapporto tra limpresa appaltatrice
ed il subappaltatore, non è evidentemente possibile realizzare il raffronto tra il valore
dei beni forniti nellambito del complessivo intervento di recupero ed il valore di
questultimo. In considerazione dei meccanismi applicativi previsti dalla norma di
cui allart. 7, comma 1, lett. b) e tenuto conto delle disposizioni comunitarie in
attuazione delle quali essa è stata emanata, si deve ritenere che lagevolazione sia
diretta ai soggetti beneficiari dellintervento di recupero, identificabili
ordinariamente con i consumatori finali della prestazione. Conseguentemente, alle
operazioni che configurano fasi intermedie nella realizzazione dellintervento, e
cioè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti
dellappaltatore o del prestatore dopera, lIVA resta applicabile con
laliquota per esse prevista. Tali beni e servizi verranno, naturalmente,
assoggettati allaliquota del 10 per cento nella successiva fase di riaddebito al
committente, in quanto confluiranno nel corrispettivo globale dellintervento di
recupero agevolato.
3.3 Fornitura di beni
Come detto in premessa, i beni finiti e le
materie prime e semilavorate, utilizzati per la realizzazione dellintervento di
recupero, rientrano nella previsione agevolativa, salve le limitazioni previste per i beni
di valore significativo (per le quali si rinvia al paragrafo 4) quando vengano forniti dal
soggetto che esegue lintervento. Lart. 7, comma1, lett. b), infatti, non
agevola le cessioni di beni in quanto tali, ma in quanto la realizzazione
dellintervento, che è il vero oggetto dellagevolazione, comporta anche la
fornitura dei beni. In considerazione della ratio dellagevolazione deve
ritenersi che laliquota IVA ridotta competa anche nellipotesi in cui
lintervento di recupero si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene,
poichè lapporto della manodopera assume un particolare rilievo ai fini della
qualificazione delloperazione. Loggetto della norma agevolativa è infatti
costituito dalla realizzazione dellintervento di recupero, a prescindere dalle
modalità utilizzate per raggiungere tale risultato. Lapplicazione
dellaliquota agevolata non è preclusa dalla circostanza che la fornitura del bene
assuma un valore prevalente rispetto a quello della prestazione. Ciò si evince dal fatto
che lo stesso legislatore, disciplinando lapplicazione dellagevolazione in
relazione ad alcuni beni cosiddetti di valore "significativo", ha contemplato
lipotesi in cui il valore dei beni forniti nellambito dellintervento sia
prevalente rispetto a quello della prestazione. La circostanza, inoltre, che soltanto in
relazione ad alcuni di tali beni la legge ponga dei limiti per lapplicazione
dellagevolazione, comporta che laliquota del 10 per cento si applica agli
altri beni forniti dal prestatore (dovendosi ritenere tale, ai fini dellagevolazione
in esame, anche colui che effettua la semplice posa in opera), a prescindere dal loro
valore. Ad esempio, la sostituzione degli infissi interni ed esterni consiste in un lavoro
edile che, a seconda che venga o meno mutato il materiale rispetto a quello degli infissi
preesistenti, configura una prestazione di manutenzione straordinaria o ordinaria e quindi
un intervento di recupero agevolato. Conseguentemente, gli infissi che vengano forniti dal
soggetto che esegue la relativa prestazione di sostituzione rientrano nellambito
della previsione agevolativa entro i limiti previsti per i beni di valore cosiddetto
"significativo" di cui si dirà al paragrafo successivo. Laliquota del 10
per cento, invece, non si rende applicabile se i beni, anche se finalizzati ad essere
impiegati in un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, vengono forniti da
un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione, o vengano acquistati direttamente
dal committente dei lavori. In tali ipotesi alle cessioni dei beni dovrà essere applicata
laliquota del 20 per cento. In proposito si precisa che in base alla previsione
recata dallart. 7, comma 1, che fa salve le norme di maggior favore già vigenti,
continua ad applicarsi il n. 127 terdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n.
633 del 1972, che prevede lapplicazione dellaliquota IVA del 10 per cento ai
beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli
interventi di recupero e risanamento conservativo e di quelli di ristrutturazione edilizia
di cui alle lettere c) e d) dellart. 31, legge n. 457 del 1978. Pertanto, le
cessioni di beni finiti, utilizzati per realizzare tali tipologie di lavori edilizi,
restano assoggettate allaliquota ridotta anche se acquistate direttamente dal
committente dei lavori. Per la individuazione dei beni finiti si rimanda ai chiarimenti
forniti con la circolare n. 1/E del 1 marzo 1994.
4 Beni significativi ed altri
beni forniti nellambito degli interventi di
recupero
Come già chiarito lagevolazione prevista
dallart. 7, co.1, lett. b), per le prestazioni relative agli interventi di recupero
si estende, in linea generale, anche alle materie prime e semilavorate ed agli altri beni
necessari per i lavori, forniti nellambito dellintervento agevolato. Detti
beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una
loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale. A tale regola fanno eccezione i
beni cosiddetti di "valore significativo", la individuazione dei quali è stata
effettuata, con decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999 (pubblicato sulla G.U.
31.12.1999, n. 306-Serie generale), emanato in attuazione della previsione contenuta
nellart. 7, comma 1, lett. b) della legge finanziaria. Trattasi di ascensori e
montacarichi; infissi interni ed esterni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di
condizionamento e riciclo dellaria; sanitari e rubinetteria da bagno; impianti di
sicurezza; Lelenco deve ritenersi tassativo, nel senso che la limitazione del
beneficio può venire in causa soltanto in relazione ai beni ivi indicati. I termini
utilizzati per lindividuazione dei beni suddetti vanno intesi nel loro significato
generico e non in senso tecnico, riferendosi anche ai beni che hanno la stessa
funzionalità di quelli espressamente menzionati ma che per specifiche caratteristiche o
esigenze commerciali assumono una diversa denominazione (ad esempio tra le apparecchiature
di condizionamento e riciclo dellaria devono comprendersi anche gli apparecchi per
la climatizzazione).
Per tutti i beni diversi da quelli sopra elencati vale il principio generale che li
considera parte indistinta della prestazione di servizi.
Ai beni elencati nel predetto decreto ministeriale (per i quali in via normativa è stata
posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle
forniture effettuate nellambito delle prestazione agevolate), invece,
laliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione,
considerato al netto del valore dei predetti beni.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dallimporto complessivo
della prestazione, rappresentato dallintero corrispettivo dovuto dal committente,
soltanto il valore dei beni significativi. Il valore delle materie prime e semilavorate,
nonché degli altri beni necessari per lesecuzione dei lavori, forniti
nellambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in
quanto confluisce in quello della manodopera.
In sostanza, occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il
valore del bene o dei beni significativi forniti nellambito della prestazione
medesima e sottrarlo dal corrispettivo . La differenza che ne risulta costituisce il
limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile
laliquota del 10 per cento. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato alla
aliquota ordinaria del 20 per cento.
Può affermarsi, per semplicità, che il "bene significativo" fornito
nellambito della prestazione resta soggetto interamente alla aliquota del 10 per
cento se il suo valore non supera la metà di quello dellintera prestazione Per i
beni aventi un valore superiore lagevolazione si applica entro il limite sopra
precisato.
4.1 Parti e pezzi staccati di
beni significativi
Il limite di applicabilità
dellagevolazione previsto per i beni significativi concerne i beni, indicati nel
decreto Ministeriale, considerati nella loro interezza e non è riferibile alle singole
parti o pezzi staccati che li compongono.
Le componenti staccate (ad esempio il bruciatore di una caldaia) quando vengono fornite
nellambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero
agevolato, non assumono rilevanza autonoma ma, al pari degli altri beni diversi da quelli
indicati nel decreto ministeriale come beni significativi, confluiscono nel trattamento
fiscale previsto per la prestazione.
Ciò sia che trattisi di parti aventi notevole rilevanza rispetto alla struttura ed alla
funzionalità del bene sia che trattisi di parti di scarso valore.
4.2 Valore dei beni
significativi
La norma agevolativa non contiene alcuna
previsione in ordine alla quantificazione dellimponibile, relativo alla fornitura
dei beni di valore significativo, da assoggettare allaliquota IVA del 10 per cento.
Il valore dei suddetti beni deve quindi essere individuato in base ai principi di
carattere generale che disciplinano limposta sul valore aggiunto. In particolare
assume rilievo lart. 13 del DPR n. 633 del 1972 in base al quale la base imponibile
allIVA è costituita dallammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al
prestatore secondo le condizioni contrattuali. Come valore dei beni elencati nel decreto
ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall
accordo contrattuale stipulato dalle parti nellesercizio della loro autonomia
privata.
5 Fatturazione delle
operazioni agevolate
L agevolazione in esame si applica a tutte
le operazioni effettuate nellanno 2000. Ai sensi dellart. 6 del DPR n. 633 le
prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del
corrispettivo e, se antecedente, al momento di emissione della fattura. Per le prestazioni
effettuate nei confronti degli enti indicati nellart. 6, quinto comma, del DPR n.
633 del 1972 leffettuazione è comunque da considerarsi avvenuta al momento di
emissione della fattura anche se lesigibilità dellimposta è differita al
momento successivo in cui verrà pagato il corrispettivo ( vedi cir. n. 328/E del 24
dicembre 1997).
Ai fini dellapplicazione dellaliquota IVA del 10 per cento, prevista
dallart. 7, comma 1, lett. b) rileva, quindi, la data di emissione della fattura,
che deve essere compresa tra il primo gennaio 2000 ed il 31 dicembre di tale anno, a
prescindere dalla data di inizio dei lavori o della loro conclusione. Per i lavori che
sono iniziati anteriormente al 2000 o che termineranno successivamente a tale anno, il
beneficio si rende applicabile alle rate o agli acconti fatturati nellanno.
Per le prestazioni per le quali ai sensi dellart. 22, n.4, del DPR n. 633,
lemissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente al
momento di effettuazione delloperazione, occorre fare riferimento, ai fini
dellindividuazione del momento di effettuazione delloperazione, al pagamento
del corrispettivo ed allassolvimento dellobbligo di certificazione fiscale
stabilito dallart. 12 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, secondo le modalità
stabilite dal DPR 21 dicembre 1996, n. 696 concernente il regolamento per la
semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.
5.1 Modalità di fatturazione
La fattura emessa ai sensi dellart. 21 del
DPR n. 633 del 1972 dal prestatore che realizza lintervento di recupero agevolato
deve indicare, oltre al servizio formante loggetto della prestazione, anche i beni
di valore significativo (individuati con il decreto del Ministro delle Finanze del 29
dicembre 1999), che vengono forniti nellambito dellintervento stesso. Tale
distinta indicazione si rende necessaria in quanto i suddetti beni sono suscettibili di
essere assoggettati a due distinte aliquote, quella del 10 per cento entro il limite di
valore pari alla differenza tra il prezzo della prestazione complessiva ed il valore dei
beni medesimi e quella del 20 per cento per la parte di valore residua.
Al fine di evidenziare la corretta applicazione del beneficio occorre che in fattura sia
indicato sia il corrispettivo complessivo delloperazione, comprensivo del valore dei
suddetti beni, che il valore di questi ultimi. La base imponibile da assoggettare
allaliquota del dieci per cento risulta costituita dalla differenza tra i due
importi e dalla parte di valore del bene significativo corrispondente a tale differenza.
Lammontare che residua deve, invece, essere assoggettato allaliquota del venti
per cento.
I suddetti dati devono essere evidenziati in fattura anche nel caso in cui dal calcolo
risulti che lintero valore del bene significativo deve essere assoggettata
allaliquota ridotta.
Nella ipotesi in cui lemissione della fattura non risulti obbligatoria, il documento
di certificazione fiscale emesso in luogo della stessa deve recare comunque le indicazioni
sopra menzionate, idonee a costituire strumento di supporto per la verifica della corretta
applicazione dellaliquota del 10 per cento.
5.2. Modalità di fatturazione
in caso di pagamento di acconti
Le modalità di fatturazione sopra descritte,
comportano la necessità di particolari aggiustamenti nel caso in cui il pagamento del
corrispettivo avvenga in più soluzioni.
Rispetto a tale ipotesi si precisa che se la realizzazione dellintervento di
recupero comporta anche la fornitura di beni significativi, il limite di valore entro cui
applicare laliquota del 10 per cento ai suddetti beni, dovrà essere calcolato in
relazione allintero corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto
o al solo saldo. Il valore del bene significativo dovrà poi essere riportato, nella quota
percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al
singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene significativo da assoggettare
allaliquota del 10 per cento sia quella da assoggettare allaliquota ordinaria
In proposito si precisa che, ove per gli interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, agevolati nellanno 2000 ai sensi dell 7, comma 1, lett. b),
siano già stati pagati degli acconti nellanno 1999, a tali somme non si applica
laliquota IVA del 10 per cento (salva come sopra detto lapplicazione del n.
127-duodecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, relativa agli
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su immobili di edilizia residenziale
pubblica per i quali si rinvia al paragrafo 1) in quanto la norma agevolativa entra in
vigore a partire dal primo gennaio 2000.
Riprendendo lipotesi in cui lintervento di recupero comporti anche la
fornitura di beni significativi, si fa presente che assume rilevanza, ai fini
dellapplicazione della norma agevolativa, soltanto la parte di valore del bene
corrispondente alla percentuale di pagamenti che verranno effettuati nellanno di
vigenza dellagevolazione. Il limite entro cui applicare laliquota del dieci
per cento alla parte di valore del bene significativo così individuata, deve essere poi
calcolata in relazione alla sola parte di corrispettivo che verrà fatturata in tale
periodo.
Il DIRETTORE GENERALE
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