CIRCOLARE N. 40/2000 16 giugno 2000
PROT. 21114/RLA5
Ministero del Lavoro e
della Previdenza SocialeDirezione Generale Rapporto di Lavoro
Partecipazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della sicurezza. Art. 19 del
d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni
Sono pervenute numerose
segnalazioni da parte di rappresentanti dei lavoratori (RLS) per la sicurezza che
denunziano difficoltà ed ostacoli frapposti dai datori di lavoro in relazione alla
possibilità di disporre del documento di valutazione del rischio, sulla base di
interpretazioni discordi del dettato dellart.19 comma 5 del DLGS 626/94.
Al riguardo , in via preliminare va tenuto presente che la corretta interpretazione della
norma deve essere fatta con riferimento al dettato della direttiva quadro 89/391/CEE
recepita dal titolo I del decreto legislativo n.626/94, nonché alla luce di tutto il
complesso delle disposizioni che riguardano la figura del RLS.
Il Dlgs 626/94 traspone il criterio del legislatore comunitario volto ad attivare tutti i
soggetti interessati al perseguimento di idonee condizioni di sicurezza sul luogo di
lavoro. La direttiva quadro CEE 89/391, infatti, - pur mantenendo in capo al datore di
lavoro lobbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori- ha, altresì,
previsto la consultazione obbligatoria dei lavoratori stessi o dei loro rappresentanti e,
parallelamente, il loro diritto a partecipare alla soluzione delle problematiche
riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro. (art.11 direttiva 89/391/CEE).
In conformità a tali disposizioni, il legislatore italiano ha disciplinato la figura del
RLS quale soggetto che partecipa al processo di gestione della sicurezza del luogo di
lavoro attraverso la forma della consultazione da parte del datore di lavoro; tale
consultazione deve avvenire, sia preventivamente, nella procedura di valutazione del
rischio , sia successivamente, nella verifica della sufficienza ed efficacia delle misure
di prevenzione e protezione poste in atto .
La legge citata ha disposto in favore del RLS, tra laltro, il diritto di accesso ai
luoghi di lavoro , il diritto a ricevere anche le informazioni e la documentazione
aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione (art. 19,
comma 1 lettera e del d.lgs 626/94), e la facoltà di ricorrere agli organi di vigilanza
qualora non ritenga idonee le misure di prevenzione e di protezione adottate. Il RLS è
poi compreso fra i soggetti attori della riunione periodica (art. 11 d.lgs 626/94)
dedicata alla valutazione della situazione di sicurezza aziendale mediante lesame
del documento di cui allart. 4 comma 2 del citato d.lgs. 626/94.
Il legislatore, nellart. 19 comma 3 dello stesso d.lgs. 626/94, ha demandato alla
volontà delle parti la individuazione delle modalità per lesercizio delle funzioni
elencate al comma 1 dellart.19 citato, mentre al successivo comma 5, ha disciplinato
direttamente, senza operare rinvii alla contrattazione collettiva, la fruizione del
documento di valutazione dei rischi, stabilendo in favore dello stesso RLS, il diritto di
accesso senza subordinarlo allintervento della contrattazione collettiva. Ciò non
esclude, evidentemente, la possibilità di una regolamentazione contrattuale del diritto
di accesso, che ne definisca in modo più puntuale le modalità anche in relazione alla
specificità dei singoli settori.
In ogni caso, è interesse e dovere del datore di lavoro agevolare comunque
lesercizio di tale funzione, senza irragionevoli limitazioni di spazio o di tempo,
fornendo luoghi idonei e concordando orari di consultazione.
Tenuto poi conto della circostanza che, il RLS ha diritto di ricevere tutte le
informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, si ritiene
che la consegna del documento di cui allart.4, comma 2 del d.lgs. 626/94 ove
obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza o particolari oneri di
riproduzione, non la rendano praticabile costituisca la migliore espressione del
principio di collaborazione fra le parti, cui è impostato il nuovo sistema di gestione
della sicurezza sul lavoro.
Non appare superfluo, infine, ricordare che, nel caso di consegna di copia del documento,
il RSL è comunque tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi dellazienda,
secondo quanto previsto dallart. 9, comma 3, del decreto legislativo in oggetto.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO
(ON.LE PAOLO GUERRINI)
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