Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale
Circolare 79/2000
Oggetto: Assunzioni obbligatorie. Art.17 della legge 12.3.1999, n. 68. Certificazioni di
ottemperanza.
Con circolare n.41/2000 del 26 giugno u.s. lo scrivente ha fornito
ulteriori chiarimenti circa lapplicazione dellart.17 della legge 68/99, che,
come è noto, dispone sul rilascio, alle imprese che partecipano a gare per
lassegnazione di appalti pubblici, della certificazione di ottemperanza agli
obblighi di assunzione di cui alla suddetta legge 68, a cura dei servizi competenti.
In particolare è stato espresso lavviso che la suddetta
certificazione dovesse recare una data non anteriore a quella di pubblicazione del bando
di gara.
Proprio in relazione a tale indicazione, numerose associazioni di
datori di lavoro hanno segnalato le difficoltà operative incontrate soprattutto dalle
aziende che partecipano a gare dappalto con cadenza molto frequente, le quali
lamentano di essere costrette ad un aggiornamento costante della data di certificazione,
in occasione della partecipazione ad ogni gara dappalto, anche se dal momento del
rilascio di un precedente certificato non sono intervenute modifiche allassetto
occupazionale tali da determinare linsorgenza di nuovi obblighi, con notevole
appesantimento burocratico sia per le stesse imprese che per i servizi competenti al
rilascio.
Al riguardo si ritiene che la questione possa essere riconsiderata e
risolta raccordandosi alla normativa in materia di semplificazione amministrativa.
Infatti, se è pur vero che lart.17 della legge n.68 contiene un
riferimento ad un nuovo tipo di certificazione, che in quanto tale non può essere
compreso negli elenchi di cui allart.2 della legge 4.1.68, n.15 ed allart.1
del D.P.R. 20.10.1998, n.403, e pertanto non può essere sostituito da dichiarazione
sostitutiva di certificazione, non sembra di poter rinvenire nella previsione
dellart.17 una deroga alle norme di semplificazione della documentazione
amministrativa e, dunque, anche a quella di cui allart.2, comma 3, della legge
127/97, che dispone circa il termine di validità delle certificazioni.
In conclusione, si esprime il parere che in occasione di ogni
partecipazione a gare di appalto i datori di lavoro interessati siano tenuti a presentare
la certificazione di cui allart.17, rilasciata dai competenti uffici, accompagnata
qualora la medesima risalga a data antecedente a quella del bando di gara (comunque
nel limite di 6 mesi) da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante
che confermi la persistenza, ai fini dellassolvimento degli obblighi di cui alla
legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dellufficio
competente.
IL DIRETTORE GENERALE
(Daniela CARLA)
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