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   Normativa Generale  

Circolare numero 154 del 13-9-2000

Decreto interministeriale 17 agosto 2000 : estensione all'anno 2000 della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall'art. 29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. Istruzioni operative.   

DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341. Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia.

Premessa.

Come noto, l'art. 45, c. 18, della legge 17 maggio 1999 n. 144, collegato ordinamentale alla manovra finanziaria per il 1999, ha previsto la possibilità di prorogare per il triennio 1999-2001 la speciale riduzione contributiva introdotta per il settore edile della legge n. 341/1995, subordinando però l’operatività di detta proroga all'emanazione, per ciascun anno, di un apposito decreto interministeriale.

Il decreto interministeriale (Lavoro - Tesoro) 17 agosto 2000, pubblicato sulla G.U. n. 208 del 6 settembre 2000 (allegato n. 1), ha prorogato dal 1/1 al 31/12/2000 la riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995, scaduta il 31/12/1999.

Con la presente circolare si diramano le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi versati.

1. Caratteristiche della riduzione contributiva.

Si richiamano preliminarmente le circolari n. 209 del 27/7/1995, n. 269 del 30/10/1995, n. 9 del 18/1/1997 e n. 81 del 27/3/1997.

Come è noto, il beneficio consiste in una riduzione contributiva sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il Decreto interministeriale ha confermato, per l'anno 2000, l'entità della riduzione contributiva nella misura dell'11,50%.

Il beneficio in parola si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

Relativamente al procedimento per la determinazione della contribuzione su cui si applica la riduzione, si rimanda a quanto dettagliatamente riportato nell'allegato n. 2 della circolare n. 209/1995.

Ai fini del calcolo, le aliquote contributive dovranno essere commisurate, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), alle misure in vigore dal 1 gennaio 2000.

A tale proposito si ricorda, pertanto, che:

  • a decorrere dal 1/1/2000 i contributi Asili – nido (0,10%), Enaoli (0,16%) e Tbc (nelle diverse misure) sono soppressi per la totalità dei datori di lavoro, ai sensi dell’art. 3 della legge 23/12/1998, n. 448/1998;
  • con effetto dal 1 luglio 2000, l'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000) ha disposto la riduzione, per gli anni fino al 2001, degli oneri contributivi per maternità a carico dei datori di lavoro, nella misura di 0,20 punti percentuali.

I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2.

L’agevolazione sarà applicabile da gennaio fino a tutto il 31 dicembre del corrente anno, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 1999.

L’agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno stabilite dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.

La riduzione contributiva si cumula con lo sgravio capitario ex art. 4, comma 17, della legge n. 449/97, così come rimodulato dall'art. 3, comma 4, della legge n. 448/98.

Non spetta, invece, per quei lavoratori per i quali sono previste agevolazioni contributive ad altro titolo:

  • assunzione dalle liste di mobilità, contratti formazione - lavoro…;
  • lavoratori per i quali trovi ancora applicazione lo sgravio totale decennale di cui all'art. 14 della legge n. 183/1976 (quest'ultima ipotesi riguarda le imprese artigiane);
  • lavoratori per i quali trovi applicazione lo sgravio totale annuale o triennale ai sensi rispettivamente dell'art.4, c.21, della legge n.449/97 e dall'art. 3 della legge n. 448/98.

Inoltre, con riferimento all’obbligo, di cui all'art. 29, c. 3, del già citato D.L. 244/1995, convertito in legge n. 341/1995, della denuncia dei lavoratori alle casse edili da parte dei datori di lavoro, si conferma la disposizione che le Sedi acquisiscano dalle imprese la dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile, attestante che nell'anno solare precedente l'impresa ha effettuato i versamenti ad essa dovuti.

Tale dichiarazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute a tali Casse si applicherà la disposizione di cui allo stesso art. 29, comma 3.

2. Modalità operative.

Il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 29, c. 2, del D.L. n. 244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di controllo, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende.

2.1 Modalità di compilazione del mod. DM10/2.

Nessuna innovazione è prevista relativamente alle modalità di esposizione dei dati retributivi e contributivi nei quadri "B-C" del mod. DM10/2.

Le aziende beneficiarie della riduzione contributiva si atterranno alle seguenti istruzioni:

  • determineranno, nel rispetto della retribuzione imponibile, l'importo dei contributi previdenziali, dei contributi per le indennità economiche di malattia e di maternità, complessivamente dovuti, in base all'intera aliquota prevista (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore), senza operare alcuna riduzione;
  • calcoleranno l'importo della riduzione contributiva spettante per il periodo di paga cui si riferisce la denuncia, e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "RID. ART. 29, c2 DL244/95" e dal codice "L206".

2.2 Regolarizzazione del periodo pregresso.

I datori di lavoro aventi titolo potranno effettuare le operazioni di conguaglio della riduzione contributiva relativa a periodi decorsi dal 1 gennaio 2000 con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).

A tal fine le aziende interessate calcoleranno l'importo della riduzione spettante per i mesi decorsi e lo riporteranno in uno dei righi in bianco del quadro "D", facendolo precedere dalla dicitura "ARR. RID.ART. 29, c2 DL 244/95" e dal codice "L207".

Eventuali note di rettifica, emesse a tale titolo dalla procedura del DM10/2, dovranno essere annullate dalle Sedi dopo verifica della correttezza dell'entità della riduzione contributiva operata.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

Allegato 1

G.U. n. 208 del 6-9-2000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia

Con decreto 17 agosto 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stata disposta la conferma, per l'anno 2000, della misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall'art. 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

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