Circolare numero 154 del 13-9-2000
Decreto interministeriale
17 agosto 2000 : estensione all'anno 2000 della riduzione contributiva per il settore
edile introdotta dall'art. 29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. Istruzioni
operative.
DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE
CONTRIBUTIVE
Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n.
244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341. Riduzione contributiva nel settore
dell'edilizia.
Premessa.
Come noto, l'art. 45, c. 18,
della legge 17 maggio 1999 n. 144, collegato ordinamentale alla manovra finanziaria per il
1999, ha previsto la possibilità di prorogare per il triennio 1999-2001 la speciale
riduzione contributiva introdotta per il settore edile della legge n. 341/1995,
subordinando però loperatività di detta proroga all'emanazione, per ciascun anno,
di un apposito decreto interministeriale.
Il decreto interministeriale
(Lavoro - Tesoro) 17 agosto 2000, pubblicato sulla G.U. n. 208 del 6 settembre 2000
(allegato n. 1), ha prorogato dal 1/1 al 31/12/2000 la riduzione contributiva per il
settore edile introdotta dallart. 29, c. 2, della legge n. 341/1995, scaduta il
31/12/1999.
Con la presente circolare si
diramano le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi versati.
1. Caratteristiche della
riduzione contributiva.
Si richiamano preliminarmente le
circolari n. 209 del 27/7/1995, n. 269 del 30/10/1995, n. 9 del 18/1/1997 e n. 81 del
27/3/1997.
Come è noto, il beneficio
consiste in una riduzione contributiva sulla parte di contribuzione a carico dei datori di
lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il Decreto interministeriale ha
confermato, per l'anno 2000, l'entità della riduzione contributiva nella misura
dell'11,50%.
Il beneficio in parola si applica
ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
Non spetta, quindi, per gli
operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.
Relativamente al procedimento per
la determinazione della contribuzione su cui si applica la riduzione, si rimanda a quanto
dettagliatamente riportato nell'allegato n. 2 della circolare n. 209/1995.
Ai fini del calcolo, le aliquote
contributive dovranno essere commisurate, per i diversi settori di attività (Industria e
Artigianato), alle misure in vigore dal 1 gennaio 2000.
A tale proposito si ricorda,
pertanto, che:
- a decorrere dal 1/1/2000 i contributi Asili
nido (0,10%), Enaoli (0,16%) e Tbc (nelle diverse misure) sono soppressi per la totalità
dei datori di lavoro, ai sensi dellart. 3 della legge 23/12/1998, n. 448/1998;
- con effetto dal 1 luglio 2000, l'art. 49 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000) ha disposto la
riduzione, per gli anni fino al 2001, degli oneri contributivi per maternità a carico dei
datori di lavoro, nella misura di 0,20 punti percentuali.
I datori di lavoro interessati
sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al
45.45.2.
Lagevolazione sarà
applicabile da gennaio fino a tutto il 31 dicembre del corrente anno, senza soluzione di
continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 1999.
Lagevolazione è
subordinata al rispetto delle condizioni stabilite per laccesso agli sgravi nel
Mezzogiorno stabilite dallart. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989, comprese
quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.
La riduzione contributiva si
cumula con lo sgravio capitario ex art. 4, comma 17, della legge n. 449/97, così come
rimodulato dall'art. 3, comma 4, della legge n. 448/98.
Non spetta, invece, per quei
lavoratori per i quali sono previste agevolazioni contributive ad altro titolo:
- assunzione dalle liste di mobilità, contratti
formazione - lavoro
;
- lavoratori per i quali trovi ancora applicazione
lo sgravio totale decennale di cui all'art. 14 della legge n. 183/1976 (quest'ultima
ipotesi riguarda le imprese artigiane);
- lavoratori per i quali trovi applicazione lo
sgravio totale annuale o triennale ai sensi rispettivamente dell'art.4, c.21, della legge
n.449/97 e dall'art. 3 della legge n. 448/98.
Inoltre, con riferimento
allobbligo, di cui all'art. 29, c. 3, del già citato D.L. 244/1995, convertito in
legge n. 341/1995, della denuncia dei lavoratori alle casse edili da parte dei datori di
lavoro, si conferma la disposizione che le Sedi acquisiscano dalle imprese la
dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile, attestante che nell'anno solare
precedente l'impresa ha effettuato i versamenti ad essa dovuti.
Tale dichiarazione deve essere
prodotta entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
Nei casi di omessa denuncia od
omesso versamento delle somme dovute a tali Casse si applicherà la disposizione di cui
allo stesso art. 29, comma 3.
2. Modalità operative.
Il riconoscimento del beneficio
di cui all'art. 29, c. 2, del D.L. n. 244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura
di controllo, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione
già attribuiti alle aziende.
2.1 Modalità di compilazione
del mod. DM10/2.
Nessuna innovazione è prevista
relativamente alle modalità di esposizione dei dati retributivi e contributivi nei quadri
"B-C" del mod. DM10/2.
Le aziende beneficiarie della
riduzione contributiva si atterranno alle seguenti istruzioni:
- determineranno, nel rispetto della retribuzione
imponibile, l'importo dei contributi previdenziali, dei contributi per le indennità
economiche di malattia e di maternità, complessivamente dovuti, in base all'intera
aliquota prevista (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del
lavoratore), senza operare alcuna riduzione;
- calcoleranno l'importo della riduzione
contributiva spettante per il periodo di paga cui si riferisce la denuncia, e lo
esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto
dalla dicitura "RID. ART. 29, c2 DL244/95" e dal codice "L206".
2.2 Regolarizzazione del
periodo pregresso.
I datori di lavoro aventi titolo
potranno effettuare le operazioni di conguaglio della riduzione contributiva relativa a
periodi decorsi dal 1 gennaio 2000 con una delle denunce contributive aventi scadenza il
giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, ai
sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del
26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
A tal fine le aziende interessate
calcoleranno l'importo della riduzione spettante per i mesi decorsi e lo riporteranno in
uno dei righi in bianco del quadro "D", facendolo precedere dalla dicitura
"ARR. RID.ART. 29, c2 DL 244/95" e dal codice "L207".
Eventuali note di rettifica,
emesse a tale titolo dalla procedura del DM10/2, dovranno essere annullate dalle Sedi dopo
verifica della correttezza dell'entità della riduzione contributiva operata.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
G.U. n. 208 del 6-9-2000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
COMUNICATO
Modalità di contribuzione nel
settore dell'edilizia
Con decreto 17 agosto 2000 del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, è stata disposta la conferma, per l'anno 2000,
della misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall'art. 29,
comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato dall'art. 45, comma 18,
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
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