Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Rapporti di
Lavoro - Div. VII
Circolare del 10 luglio
2000 n. 44
D.l.vo
n. 359/99 - Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro Modalità di
conservazione delle relative documentazioni - Quesito.
È stato posto quesito per conoscere se, nel caso
delluso di determinate attrezzature di lavoro (nella fattispecie ponteggi metallici
fissi ed armature per gli scavi) caratterizzate dal fatto di venire installate in
configurazioni di impiego di volta in volta diverse in relazione alle specifiche
caratteristiche del sito su cui vengono montate o dellopera servita, la
documentazione relativa alla effettuazione dei controlli previsti dalla regolamentazione
di settore debba - in relazione allobbligo di cui allart. 2, c. 4, del D.l.vo
n. 359/99 - essere conservata anche dopo la messa fuori servizio delle stesse, ovvero se
detto obbligo possa considerarsi esaurito al momento del loro smantellamento.
Al riguardo, considerato che al citato articolo 2 è chiaramente
indicato che la documentazione va conservata "
sino alla messa fuori esercizio
dellattrezzatura di lavoro
" e che lo smontaggio delle predette
attrezzature di lavoro coincide con la loro messa fuori servizio (in quanto, come detto,
le stesse ancorché reinstallate non lo saranno in configurazioni identiche alle
precedenti) si ritiene che lobbligo di conservazione della documentazione attestante
lesito delle verifiche/controlli in parola, cessi al momento dello smantellamento
dellattrezzatura di lavoro in questione. È rimessa, pertanto, esclusivamente al
datore di lavoro la valutazione discrezionale circa lopportunità di una ulteriore
conservazione di tale documentazione quale utile elemento di prova.
Il Sottosegretario di Stato
Delegato
(On.le P. Guerrini)
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