CIRCOLARE
N. 4/2000
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER LIMPIEGO - Divisione III
«Disciplina generale del collocamento obbligatorio»
prot. n. 134/M165
Iniziali indicazioni per
lattuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».
La presente nota è diretta, in attesa della
definizione dei provvedimenti normativi di attuazione da emanare in osservanza della legge
di riforma della disciplina del collocamento obbligatorio, a fornire prime indicazioni per
consentire la corretta gestione, secondo regole uniformi, del presente momento di
transizione dal vecchio al nuovo sistema normativo la cui entrata in vigore è fissata,
comè noto, al 18 gennaio 2000. Tale intervento, che non esclude analoghe
iniziative, anche prossime, si rende altresì necessario, attesa la non contemporaneità
nella predisposizione degli assetti operativi, da parte di tutte le strutture, regionali e
provinciali, preposte al collocamento a seguito del decentramento amministrativo dei
servizi per limpiego.
Obiettivo primario è dunque quello di offrire
criteri omogenei, sia sotto il profilo pratico che sul piano interpretativo, per la pronta
applicazione delle disposizioni contenute nella legge di riforma, assicurando la
continuità del servizio secondo i nuovi principi del collocamento mirato. In tal senso,
la nota che si trasmette fa seguito alla circolare n. 77 del 24 novembre 1999 della quale,
in questa sede, si conferma la piena validità, e ne integra i contenuti.
Ciò premesso, si comprende come tale intervento
costituisca unanticipazione di quanto sarà, in tempi brevi, regolamentato con i
menzionati provvedimenti attuativi, con i quali le problematiche emersi troveranno ancora
più compiuta risposta.
PLATEA DEI DESTINATARI
Possono iscriversi negli elenchi le persone
disabili di cui allarticolo 1 della legge n. 68 del 1999,
che abbiano compiuto i 15 anni di età e che non abbiano raggiunto letà prevista
dallordinamento, per il settore pubblico e per il settore privato, nonché, in
attesa di una disciplina organica del diritto a lavoro delle categorie indicate
dallarticolo 18, comma 2, della legge stessa, gli orfani, le vedove e i soggetti ad
essi equiparati, i coniugi e i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi
per causa di servizio, di guerra o di lavoro, i profughi italiani rimpatriati e coloro che
rientrano nella disciplina speciale della legge n. 407 del 1998, diretta a tutelare le
famiglie delle vittime del terrorismo. Per i soggetti equiparati agli orfani e alle
vedove, liscrizione è consentita unicamente in via sostitutiva del dante causa,
sussistendo anche qualora lo stesso, seppure già iscritto, non sia mai stato avviato ad
attività lavorativa.
Quanto alla disciplina in materia di assunzioni
obbligatorie dei lavoratori non vedenti (centralinisti, massofisioterapisti e terapisti
della riabilitazione), rimane ferma la normativa sostanziale. Occorre tuttavia precisare
che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 68, le iscrizioni
effettuate negli Albi professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei
centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti,
sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per
limpiego, entro 60 giorni dalliscrizione, per laggiornamento
dellAlbo e lespletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria dei
massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni allAlbo
nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di collocamento di residenza
delliscritto, entro lo stesso termine.
BASE DI COMPUTO E QUOTA DI RISERVA
La base di computo viene calcolata
sullorganico complessivo dellazienda. Per la determinazione della quota di
riserva, devono preventivamente operarsi le esclusioni previste dalla legge. Oltre ai casi
di cui allarticolo 3, comma 4, e allarticolo 5, comma 2, della legge n. 68,
riguardanti settori nei quali è precluso linserimento lavorativo dei disabili,
devono escludersi dal computo le categorie di lavoratori già previste nellarticolo
4, comma 1, della legge. Devono inoltre includersi altre fattispecie per effetto della
normativa speciale di riferimento e della consolidata prassi amministrativa; si tratta, in
particolare, dei lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, di
apprendistato, di reinserimento, di lavoro temporaneo presso limpresa utilizzatrice
e di lavoro a domicilio, nonché i lavoratori assunti per attività da svolgersi
esclusivamente allestero, per la durata di tale attività, ed infine i soggetti di
cui allarticolo 18, comma 2, nei limiti della percentuale ivi prevista.
Per quanto riguarda la determinazione
dellobbligo dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e di quelle che,
senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dellassistenza e
della riabilitazione, per le quali si fa riferimento al personale tecnico-esecutivo e
svolgente funzioni amministrative, si ritiene che questo vada individuato in base alle
norme contrattuali e regolamentari applicati da tali organismi.
Per i datori di lavoro che svolgono attività
stagionale, sono esclusi dalla base di computo per la determinazione della quota di
riserva, i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa, nellarco
dellanno solare, anche se non continuativamente, per un periodo complessivo di nove
mesi (fissato dallarticolo 4, comma 1, per i contratti a termine) calcolato sulla
base delle corrispondenti giornate lavorative.
Sono infine esclusi dalla base di calcolo e
computabili nella quota di riserva, in aderenza al disposto dellarticolo 4, comma 4,
i lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità
lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, a meno che linabilità
non sia stata determinata dallinadempimento del datore di lavoro delle norme in
materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale.
DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO DA 15 A 35
DIPENDENTI
Nei confronti dei suddetti datori di lavoro, che
la legge, con previsione innovativa, ricomprende tra quelli soggetti alla disciplina delle
assunzioni obbligatorie, lobbligo insorge solo in presenza di nuove assunzioni. La
novità della disposizione rispetto al previgente regime suggerisce un ingresso non
traumatico dei nuovi obbligati nella disciplina, orientamento che peraltro risulta
supportato dal dato normativo; pertanto, si ritiene che, anche in presenza di una nuova
assunzione, linserimento del lavoratore disabile possa essere differito in un arco
temporale che, in questa sede, sembrerebbe congruo individuare in un periodo di dodici
mesi, decorrenti dalla data della predetta nuova assunzione. Tuttavia, se, precedentemente
allassunzione del lavoratore disabile, il datore di lavoro effettua una seconda
nuova assunzione, lo stesso assumerà contestualmente il lavoratore disabile, anche
precedentemente alla scadenza del termine richiamato. A tal fine, il datore di lavoro
dovrà inoltrare la richiesta di avviamento nei termini previsti dalla legge (sessanta
giorni dalla data di insorgenza dellobbligo e dunque, per quanto sopra, dalla data
della seconda nuova assunzione) presentando il prospetto informativo di cui
allarticolo 9, comma 6, con le modalità di cui al decreto 22 novembre 1999,
pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 1999, n. 295.
Deve precisarsi che non sono da considerarsi
nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto
alla conservazione del posto, per la durata dellassenza, e quelle dei lavoratori che
sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro sessanta giorni dalla predetta
cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68.
INVALIDI DEL LAVORO E INVALIDI PER SERVIZIO
In attuazione di quanto previsto
dallarticolo 18, comma 3, della legge n.68, che prevede modalità peculiari per
linserimento lavorativo degli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio
appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della protezione civile,
accedono con priorità a corsi di formazione e riqualificazione professionale attivati
dalle regioni, secondo quanto previsto dallarticolo 4, comma 6, della legge stessa.
I medesimi soggetti, per un periodo di ventiquattro mesi, sono avviati al lavoro presso i
datori di lavoro privati senza necessità di inserimento in graduatoria, nella posizione
precedentemente occupata, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della
professionalità acquisita, in esito alla partecipazione al progetto di formazione o di
riqualificazione professionale attivato.
SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI OBBLIGHI
La nuova disciplina, allarticolo art. 3,
comma 5, enuclea tassativamente le ipotesi di accesso allistituto e stabilisce una
stretta correlazione automatica tra il verificarsi della condizione (emanazione del
provvedimento amministrativo di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di
amministrazione controllata, di contratto di solidarietà, di apertura delle procedure di
mobilità e di licenziamento collettivo) ed il beneficio della sospensione. Pertanto, la
semplice comunicazione al competente servizio provinciale, cui dovrà allegarsi copia del
provvedimento amministrativo che riconosce la sussistenza di una delle condizioni
individuate dalla legge, è sufficiente per laccesso alla sospensione, che opera per
un periodo pari alla durata dei menzionati trattamenti. Tuttavia si ritiene che, in attesa
del provvedimento di ammissione ai trattamenti che consentono la sospensione, il datore di
lavoro può ugualmente chiedere di fruire della sospensione al servizio competente che,
valutata la situazione dellimpresa, può autorizzare la sospensione temporanea per
un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
Nonostante la legge menzioni espressamente solo i
lavoratori disabili, si ritiene coerente che listituto possa operare anche nei
confronti dei lavoratori non invalidi ma appartenenti alle altre categorie protette,
indicate nellarticolo 18, comma 2.
COMPENSAZIONI TERRITORIALI
Il procedimento di autorizzazione alla
compensazione territoriale rimane immutato nella sostanza rispetto alla previgente
normativa; è tuttavia meritevole di autonoma considerazione alla luce del rinnovato
assetto decentrato dei servizi per limpiego. In tale ottica, per esigenze pratiche
ma anche per assicurare omogeneità sul territorio nazionale, resta in capo
allAmministrazione centrale, in stretto raccordo con i servizi predetti, la funzione
decisionale per le richieste che investono ambiti pluriregionali, tenuto conto altresì
delle ricadute della decisione sulla generale programmazione occupazionale, mentre si
assegna al servizio individuato dalla regione la competenza autorizzatoria sulle domande
che riguardano unità produttive situate in diverse province della stessa regione. Rimane
ferma, per i datori di lavoro pubblici, la facoltà di effettuare lautocompensazione
seppure, diversamente dal precedente regime, limitatamente alle sedi situate nello stesso
ambito regionale.
Quanto alle modalità di fruizione della
compensazione, i datori di lavoro privati presentano la domanda, adeguatamente motivata,
diretta ad ottenere lautorizzazione alla compensazione territoriale per unità
produttive situate nella stessa regione al servizio, individuato dalla regione, in cui
sono situate le unità produttive per le quali si chiede la compensazione. Il servizio
valuta lammissibilità della domanda in relazione alla situazione organizzativa
dellazienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio
in ciascun ambito provinciale, attivando le opportune forme di raccordo con i servizi
provinciali interessati con le modalità che saranno individuate dalle regioni.
La domanda di compensazione territoriale che
interessa unità produttive situate in diverse regioni, adeguatamente motivata come sopra
previsto e corredata dallultimo prospetto informativo, rimane nelle attribuzioni
nella Direzione generale per limpiego del Ministero del lavoro, che provvede ad
acquisire le necessarie informazioni dalle regioni sul numero degli iscritti al
collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini
della decisione.
ESONERI PARZIALI
Lart. 5, comma 3 della legge n.68/99
prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali
condizioni della loro attività lavorativa, non possono occupare lintera percentuale
di disabili prevista, possono essere parzialmente esonerati dallobbligo di
assunzione a condizione che versino al Fondo regionale per loccupazione una somma,
pari a venticinquemila lire per ciascun lavoratore disabile non occupato e per ciascuna
giornata lavorativa non prestata.
Quanto sopra, in attesa dellemanazione del
relativo regolamento in osservanza di quanto previsto dal comma 4 del citato art. 6, rende
opportuno fin dora indicare le modalità e gli adempimenti per laccesso
allistituto, al fine di consentire la pronta operatività della normativa.
La domanda di esonero parziale può essere
presentata dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici. Competente a
ricevere la domanda è il servizio per limpiego del territorio in cui ha sede
limpresa. Qualora la domanda di esonero parziale interessi più unità produttive,
dislocate in diverse province, la domanda è presentata al servizio del territorio in cui
il datore di lavoro ha la sede legale. Tale ufficio procede immediatamente
allinoltro della domanda ai servizi competenti per ciascuna unità operativa
interessata, i quali rilasciano lautorizzazione relativamente a tale unità
produttiva.
La domanda deve essere adeguatamente motivata e
diretta ad ottenere lesonero per un periodo determinato. In essa devono essere
illustrate le speciali condizioni dellattività aziendale (che evidenziano la
difficoltà di effettuare linserimento mirato) riassumibili nella faticosità della
prestazione lavorativa richiesta, nella pericolosità connaturata al tipo di attività,
anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge lattività stessa, o
nella particolare modalità di svolgimento dellattività lavorativa; devono altresì
essere indicati, accanto agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei
dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede lesonero e le
caratteristiche dellattività svolta, nonchè la consistenza di eventuale lavoro
esterno o articolato su turni e il carattere di stabilità sul territorio delle unità
operative interessate. Quanto alla misura percentuale massima di esonero, sembra congruo
determinarla, al momento, nel 60 per cento della quota di riserva, a seconda della
rilevanza delle caratteristiche dellattività aziendale. Il servizio, ai fini
istruttori, può avvalersi, per le necessarie verifiche tecniche del Servizio Ispezione
della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente o anche delle Aziende
sanitarie locali.
Ai fini del rilascio dellautorizzazione, i
datori di lavoro versano al Fondo regionale per loccupazione dei disabili (con le
modalità individuate dalla normativa regionale), della regione in cui è situata
lunità operativa per la quale si chiede lesonero, il contributo previsto
dalla legge. Mentre lobbligo di pagamento del contributo decorre necessariamente dal
momento della presentazione della domanda di autorizzazione allesonero parziale,
criteri e modalità per il pagamento del contributo, come previsto dalla legge, sono
stabiliti dalle regioni, che determinano anche la periodicità con la quale il datore di
lavoro richiedente trasmette al servizio copia della ricevuta dei versamenti a tale titolo
effettuati.
Il servizio provvederà inoltre ad attivare
opportune forme di raccordo con la Direzione provinciale del lavoro, ai fini
delleventuale irrogazione delle sanzioni nei confronti del datore di lavoro in caso
di mancato o inesatto versamento del contributo. La persistente inadempienza nel
versamento del contributo dovrebbe poi comportare la decadenza dallautorizzazione
allesonero.
Si ritiene opportuno prevedere che in attesa
delladozione del provvedimento di esonero, il servizio autorizzi la sospensione
parziale degli obblighi occupazionali (nella misura percentuale pari a quella richiesta e
comunque non superiore a quella massima del sessanta per cento). Qualora
lautorizzazione non venga concessa, gli importi già versati o da versare a titolo
di contributo esonerativo potrebbero conteggiarsi ai fini della regolarizzazione delle
scoperture, limitatamente al periodo della sospensione.
Si ravvisa, infine, lopportunità che le
regioni individuino modalità semplificate per le domande di rinnovo
dellautorizzazione dellesonero parziale e per la modifica
dellautorizzazione dipendente da mutamenti dellassetto organizzativo o della
natura giuridica dellimpresa.
GRADUALITA
Listituto della gradualità delle
assunzioni, applicabile in caso di trasformazione di un ente da pubblico a privato e
disciplinato dalla legge n. 236 del 1993, di conversione del decreto legge n. 148, non è
stato modificato dalla legge di riforma. Ciò nonostante, la nuova quota di riserva
disposta con la legge n. 68 richiede un intervento modificativo, da operare con la
normativa di esecuzione, che dovrà adeguare il procedimento per lautorizzazione e,
in particolare, riparametrare la percentuale di riserva maggiorate, da coprire in
occasione di nuove assunzioni. Come per le compensazioni territoriali, anche per la
gradualità permane la competenza del Ministero del lavoro al rilascio
dellautorizzazione, come previsto dalla legge di riferimento.
GRADUATORIE E AVVIAMENTO
Nellodierna fase di passaggio dalle vecchie
liste ai nuovi elenchi, tenuti dai servizi per limpiego, deve necessariamente
dichiararsi la validità delle esistenti graduatorie fino alla piena operatività del
nuovo assetto che sarà predisposto dalle regioni, per evitare ogni interruzione nel
servizio. Pertanto, evidenti ragioni di continuità amministrativa suggeriscono di
attivare le esistenti strutture al fine di applicare, laddove possibile, i nuovi principi
dettati dalla legge n. 68, pur nella non compiuta definizione del processo di costituzione
dei nuovi organi amministrativi. In concreto, fino alla costituzione della graduatoria
unica da parte delle regioni, che comprenderà i vecchi e i nuovi iscritti secondo i
criteri di accertamento della disabilità (individuati dallatto di indirizzo e
coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in fase di imminente
definizione), mantengono piena operatività le attuali graduatorie, senza la precedente
distinzione per categorie, in aderenza a quanto previsto dalla legge.
Per i lavoratori già iscritti, il competente
organo insediato presso le province (Comitato tecnico, istituito dallarticolo 6,
comma 2, lettera b) della legge n. 68) o comunque lorgano che, anche
temporaneamente, ne esercita la funzione, provvederà alla redazione della scheda
professionale allatto dellavviamento. Con labrogazione
dellarticolo 9 della legge n. 638 del 1983 viene meno lautomatica
disposizione, da parte dellufficio che effettua lavviamento, della visita di
controllo dello stato invalidante, essendo rimessa dalla legge al menzionato atto di
indirizzo lindividuazione del nuovo assetto in materia. Nellimmediato, si
ritiene che lavviamento debba essere comunque effettuato, con riserva di esercitare
il potere di controllo, successivamente allavviamento stesso, non appena saranno
pienamente operanti, nel momento di piena operatività delle predette Commissioni
sanitarie secondo i rinnovati criteri.
Per le nuove iscrizioni, in attesa della vigenza
del citato atto di indirizzo, si ritiene opportuno consigliare liscrizione con
riserva di successivo accertamento sanitario da parte delle competenti Commissioni
sanitarie per laccertamento della disabilità, per non pregiudicare i diritti degli
utenti.
La legge n. 68 attribuisce alle regioni il
compito di definire le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla
formazione della graduatoria; per la concreta individuazione dei criteri di valutazione,
che potranno essere integrati da quelli individuati dalle regioni, si ritiene corretto al
momento indicare nellanzianità di iscrizione, nel carico familiare e nella
condizione economica quelli che si ritengono essenziali, per motivi di omogeneità sul
territorio nazionale. Resta ferma, per i datori di lavoro pubblici, la disciplina in
materia di cui al d.P.R. n. 246 del 1997.
CHIAMATA NUMERICA E NOMINATIVA
Con riferimento alla ripartizione delle
assunzioni con chiamata numerica e nominativa, secondo quanto disposto dallarticolo
7, comma 1, della legge n. 68, si precisa che tale ripartizione si calcola avendo riguardo
alle assunzioni ancora da effettuare ai fini delladempimento dellobbligo.
Tuttavia, per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori disabili almeno pari
alla percentuale di assunzioni da effettuarsi con chiamata numerica, sembra corretto
stabilire che le residue assunzioni obbligatorie siano effettuate con chiamata nominativa.
A tale riguardo, con riferimento alla
disposizione che prevede la possibilità di effettuare tutti gli avviamenti con chiamata
nominativa, oltre che per i partiti politici e le organizzazioni sindacali e sociali, per
gli enti da questi promossi; tale terminologia intende senzaltro ricomprendere gli
enti che recano nella denominazione la sigla del partito politico,
dellorganizzazione sindacale o sociale che li promuove; in assenza di tale
requisito, devono ritenersi parimenti inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i
predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori.
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
Comè noto, larticolo 17
della legge 68 impone ai datori di lavoro che intendano partecipare a bandi per appalti
pubblici o stipulare contratti con pubbliche amministrazioni di certificare
lavvenuto adempimento degli obblighi di assunzione. Daltra parte, la stessa
legge sanziona espressamente la violazione delle norme in materia di invio dei prospetti
informativi (che, si ricorda, vale come richiesta di avviamento), nonché il mancato
inoltro della richiesta di avviamento entro sessanta giorni dallinsorgere della
scopertura. Il combinato disposto delle norme richiamate, nonché il generale spirito
della legislazione consentono di affermare che il datore di lavoro che manifesti
concretamente, ponendo in essere gli adempimenti predetti, la volontà di assumere
lavoratori disabili, ben possa considerarsi in regola rispetto alla disciplina in materia
di assunzioni obbligatorie; analogamente, tale orientamento può assumersi con riferimento
al datore di lavoro che abbia presentato una proposta di convenzione, in fase di
valutazione da parte del competente servizio. In tutte le richiamate situazioni, il
servizio rilascia la certificazione di ottemperanza, su istanza del datore di lavoro
interessato.
Nellattuale fase di prima
applicazione, per evitare disfunzioni che possano pregiudicare gli interessi del datore di
lavoro, il servizio rilascerà la dichiarazione di ottemperanza al datore di lavoro che
abbia già presentato il prospetto precedentemente al 18 gennaio 2000, sia pure ai sensi
della legge n. 482 del 1968. Per coloro che richiedano la suddetta certificazione
successivamente a tale data e prima della scadenza del 31 marzo, fissata per la
presentazione del prospetto, limitatamente allanno 2000, dal relativo decreto, il
servizio provvederà al rilascio della certificazione contestualmente alla presentazione
del prospetto stesso, redatto secondo con le nuove modalità e sulla base delle nuove
quote di riserva fissate dalla legge n. 68.
Si precisa che la certificazione di
ottemperanza deve essere richiesta in sede provinciale ed è pertanto riferita a tale
ambito. La partecipazione a gare di appalto a livello nazionale richiederà la
certificazione di ottemperanza relativa al complessivo organico del datore di lavoro e
dovrà essere rilasciata dal servizio competente per il territorio nel quale il datore di
lavoro ha la sede legale.
DATORI DI LAVORO PUBBLICI
Oltre alla facoltà di effettuazione
dellautocompensazione territoriale in regionale, cui sopra si è già fatto cenno,
devono evidenziarsi taluni particolari profili, per le ricadute sulla disciplina vigente
in materia di pubblico impiego.
Al riguardo, si ribadisce, in conformità con
quanto previsto dallarticolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, modificato
dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, che i datori di lavoro
pubblici assolvono lobbligo di assunzione dei soggetti disabili nonché di quelli di
cui allarticolo 18, comma 2, della legge n. 68 mediante procedure selettive
concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della
scuola dellobbligo, mediante lavviamento a selezione ai sensi della normativa
vigente. Conseguentemente, la possibilità di effettuare assunzioni con chiamata
nominativa è limitata al caso in cui si stipuli una convenzione.
Per quanto concerne lapplicazione del
termine entro cui inoltrare la richiesta di avviamento, fissato ordinariamente in sessanta
giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la scopertura (art. 9, comma 1), lo
stesso deve opportunamente riferirsi alla comunicazione dellavvenuta attivazione del
procedimento di avviamento a selezione, alle condizioni previste dallordinamento in
materia di assunzioni nel pubblico impiego. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda
adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui allarticolo 11
della legge, il predetto termine dovrebbe decorrere dalla data della trasmissione al
servizio competente di una proposta di convenzione.
Infine, come già si è fatto cenno, restano in
vigore le procedure di assunzione di cui al d.P.R. 246 del 1997.
CONVENZIONI E ACCESSO AGLI INCENTIVI
La procedura di ammissione alle agevolazioni
determinate dallarticolo 13 della legge n. 68, cui si accede attraverso la stipula
delle convenzioni di cui allarticolo 11, sarà compiutamente definita nel
regolamento che disciplina il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro
dei disabili (già firmato dai Ministri concertanti e in attesa del visto e della
registrazione della Corte dei Conti), i cui contenuti sono peraltro già noti in quanto,
al pari degli altri provvedimenti) oggetto di discussione nelle sedi di concertazione.
Al fine di rendere più agevole il ricorso allo
strumento convenzionale, cui la legge di riforma conferisce specifica e particolareggiata
evidenza tra le varie forme di inserimento lavorativo dei disabili, questa Amministrazione
intende provvedere, in tempi assai brevi, alla predisposizione di apposite
convenzioni-quadro di livello nazionale, sulle quali si attiveranno momenti di confronto
con le parti interessate, anche per quanto riguarda le convenzioni stipulate ai sensi
dellarticolo 12 della legge, di seguito illustrate.
CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E DISABILI
LIBERI PROFESSIONISTI
Larticolo 12 della legge n. 68 regola le
convenzioni tra datore di lavoro, servizio per limpiego e cooperative sociali o
disabili liberi professionisti. Listituto si configura come una atipica forma di
distacco del lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato presso il datore di lavoro
contestualmente alla stipula della convenzione ed assegnato ad attività svolte presso la
cooperativa sociale o il professionista, cui il datore di lavoro stesso affida commesse di
lavoro; a ciò fa riscontro laccollo degli oneri retributivi, previdenziali e
assistenziali (nonché, deve ritenersi, di quelli derivanti dallassicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) riferiti al disabile da parte della
cooperativa sociale o del professionista, oneri, tuttavia, il cui ammontare complessivo
deve essere coperto dallimporto della commessa.
Nel rinviare al regolamento di esecuzione per gli
aspetti di dettaglio, si ritiene comunque utile richiamare lattenzione sulla
necessità di individuare, per comprensibili esigenze di tutela del disabile, i requisiti
che offrono garanzia di serietà della cooperativa o del professionista disabile presso
cui si effettua il distacco; potrebbe considerarsi utile, a tal fine, verificare
liscrizione da almeno un anno nei rispettivi albi e, per le cooperative, che le
stesse dimostrino di svolgere altre attività oltre a quelle oggetto della commessa.
La legge fissa in 24 mesi la durata massima della
convenzione; ciò non sembrerebbe precludere, tuttavia, la possibilità di riproporre il
medesimo strumento convenzionale per lo stesso disabile qualora, su conforme parere del
Comitato tecnico (richiesto dal comma 1 del citato articolo 12), insediato presso le nuove
Commissioni provinciali, si renda opportuno un prolungamento del percorso formativo del
disabile impiegato.
Ad ulteriore garanzia del perseguimento
dellobiettivo dellinserimento mirato, si ravvisa inoltre lopportunità
che il percorso formativo del disabile sia disegnato e svolto tenuto conto delle
professionalità da questi già possedute e soprattutto in funzione delle mansioni che al
medesimo saranno assegnate al momento del rientro presso il datore di lavoro che lo ha
assunto. Per altro verso, sembra corretto rimettere alla convenzione la determinazione dei
contenuti del rapporto di lavoro che rientrino nella disponibilità delle parti, secondo
quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.
Infine, risulta essenziale il coinvolgimento
dellINPS nella fase della stipula della convenzione (per la corretta determinazione
degli oneri previdenziali afferenti al rapporto di lavoro).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA
VALIDITA DI CONVENZIONI E AUTORIZZAZIONI
Nella prima fase di funzionamento dei nuovi
servizi per limpiego a livello regionale e provinciale e per non concentrare,
nellimmediato, sulle predette strutture, le pressanti incombenze derivanti dalla
necessità di pervenire ad un adeguamento alla nuova disciplina della situazione di
ciascun datore di lavoro di fronte agli obblighi di assunzione, si ritiene opportuno
prevedere che le convenzioni e le autorizzazioni a forme di esenzione, totale o parziale,
dagli obblighi occupazionali (esonero parziale, compensazione territoriale, sospensione
temporanea) conservino, al momento, la loro validità, ferma restando, naturalmente,
leventuale scadenza già fissata nei relativi provvedimenti. Non si tratta di
semplice proroga (che si porrebbe in posizione di contrarietà rispetto agli obiettivi di
rapida attuazione che si intende perseguire, in linea con la volontà del legislatore),
bensì della necessità di dare spazio ad una fase di negoziazione, che abbia per oggetto
la revisione dei contenuti delle convenzioni e delle autorizzazioni già concesse, per
renderli più aderenti agli innovativi contenuti della riforma e per consentire un
adeguamento al nuovo regime attraverso procedure snelle e semplificate.
DISPOSIZIONI PER IL COMPUTO DEI SOGGETTI
GIA ASSUNTI IN BASE ALLA NORMATIVA PRECEDENTEMENTE IN VIGORE
Larticolo 18, comma 2, della legge di
riforma costituisce uno dei nodi centrali cui dare compiuta definizione attraverso la
normativa di esecuzione; si tratta infatti di determinare le modalità di computo nelle
nuove quote dobbligo dei lavoratori già assunti ai sensi della precedente
disciplina sul collocamento obbligatorio. Nellimmediatezza dellentrata in
vigore della legge, per esigenze meramente pratiche e tenuto conto della necessità di
consentire da subito loperatività dellimpianto, si ritiene opportuno
ammettere, seppure in via transitoria, il computo di tutti i soggetti già assunti in base
alla previgente normativa, a copertura della complessiva aliquota dobbligo,
rinviando, per una più puntuale definizione della problematica, al regolamento di
esecuzione.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE GENERALI
Al fine di garantire il funzionamento del
servizio di collocamento, tenuto conto che, in alcune regioni, i nuovi servizi gestori del
collocamento e i connessi organi collegiali sono tuttora in fase di costituzione, si
ritiene essenziale rappresentare la prioritaria esigenza di mantenere loperatività,
fino alla completa definizione dellassetto organizzativo decentrato, delle esistenti
strutture. In via temporanea, le stesse continueranno a svolgere le funzioni e i compiti
che la normativa in materia di decentramento e la legge di riforma del collocamento
obbligatorio attribuiscono agli istituendi servizi, con gli opportuni adeguamenti che la
particolare situazione di eccezionalità renderà necessario adottare.
Per quanto riguarda tutti i procedimenti
amministrativi, aperti presso gli uffici alla data di entrata in vigore della legge n. 68,
si ritiene che essi debbano essere definiti secondo la normativa previgente qualora,
relativamente ai medesimi, siano stati posti in essere atti formali, ancorchè di natura
istruttoria. Si precisa, altresì, che la mera ricezione di un atto, anteriormente al 18
gennaio 1999, determina la trattazione del relativo procedimento secondo la disciplina
della legge n. 68 del 1999.
IL MINISTRO: CESARE SALVI
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