MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DECRETO 23 marzo 2000, n. 136
Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilita' e di assistenza tecnica, ai
sensi dell'articolo 22, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143.
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON
L'ESTERO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, recante "Disposizioni in materia di commercio estero, a norma dell'articolo 4,
lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare,
l'articolo 22, comma 5;
Visto l'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990,
n. 304, recante "Provvedimenti per la promozione delle esportazioni" ed, in
particolare, i commi 1 e 3 dello stesso articolo;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,
concernente "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane";
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1999,
n. 441, con il quale e' stata data attuazione all'articolo 3, comma 3, della legge 20
ottobre 1990, n. 304;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed, in
particolare, l'articolo 12, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e' subordinata alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le
amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto l'articolo 25 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n 143, recante "Disposizioni in materia di commercio con l'estero",
a norma del quale, in particolare, dal 1o gennaio 1999 la gestione degli interventi di
sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo viene attribuita
alla Simest S.p.a., che succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni
giuridiche di cui era titolare Mediocredito centrale S.p.a. prevedendo altresi' la stipula
di apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero;
Vista la comunicazione della Commissione europea
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6 marzo 1996, relativa
agli aiuti de minimis;
Visto l'articolo 2, comma 1, della convenzione
stipulata tra il Ministro del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., in data 16
ottobre 1998 ed approvata in pari data con decreto dello stesso Ministro concernente
l'istituzione del "Comitato agevolazioni" quale organo deliberativo degli
interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo
indicati all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
Visto l'articolo 22, comma 6, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ai sensi del quale il decreto di attuazione degli
interventi agevolativi previsti al comma 5 dello stesso articolo, e' adottato dal Ministro
del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 marzo 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Adotta il seguente regolamento:
- Art. 1.
- Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione
dell'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, fissa la
disciplina relativa al finanziamento agevolato delle spese derivanti dalla realizzazione:
a) di studi di prefattibilita' e di fattibilita'
connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive
delle operazioni di finanziamento, in cui il corrispettivo e' costituito, in tutto o in
parte, dal diritto di gestire l'opera;
b) di programmi di assistenza tecnica e di studi
di fattibilita', collegati ad esportazioni o ad investimenti italiani all'estero.
- Art. 2.
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono
per:
a) programmi di assistenza tecnica: l'insieme
organico di interventi, nei confronti di un cliente, di un licenziatario, di una joint
venture, di una propria impresa all'estero, finalizzati alla valorizzazione del prodotto,
al trasferimento di know how, all'organizzazione dei processi produttivi o distributivi,
alla formazione professionale, al fine di promuovere gli investimenti o le esportazioni;
b) studi di prefattibilita': le valutazioni e le
analisi i cui costi sono sostenuti dalle imprese allo scopo di definire e selezionare
preliminarmente progetti di investimento in Paesi non appartenenti all'Unione europea
connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, in cui il corrispettivo e'
costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;
c) studi di fattibilita': le analisi, le indagini
e le valutazioni, i cui costi sono sostenuti dalle imprese allo scopo di elaborare un
progetto di esportazione di beni o di servizi, un piano di investimento o di trasferimento
di tecnologia, ovvero in relazione all'aggiudicazione di commesse in Paesi non
appartenenti all'Unione europea, il cui corrispettivo consiste in tutto o in parte nel
diritto di gestire l'opera;
d) commessa: l'incarico per l'esecuzione di
forniture o di lavori ovvero per la prestazione di servizi, in Paesi non facenti parte
della Unione europea il cui corrispettivo consiste in tutto o in parte nei proventi
connessi al diritto di gestire l'opera;
e) piccola media impresa (PMI): le imprese in
possesso dei requisiti stabiliti dalla raccomandazione della Commissione europea,
nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. C213 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni ed
integrazioni);
f) periodo di realizzazione: il tempo concesso
all'impresa per realizzare il programma o lo studio approvato. Esso decorre dalla data di
concessione del finanziamento e termina, rispettivamente, sei mesi dopo, nel caso degli
studi di prefattibilita' e di fattibilita', e un anno dopo, qualora si tratti di programmi
di assistenza tecnica;
g) periodo di utilizzo: il tempo concesso alle
imprese per richiedere l'erogazione dell'importo finanziato. Esso ha inizio dalla data
della stipula del contratto di finanziamento e termina sei mesi dopo, nel caso di studi di
prefattibilita' e di fattibilita', e un anno dopo, qualora si tratti di programmi di
assistenza tecnica;
h) legge 29 luglio 1981, n. 394: la legge di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante
provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane;
i) legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3: la
legge recante provvedimenti per la promozione delle esportazioni, in particolare per la
concessione alle imprese italiane di finanziamenti agevolati delle spese di partecipazione
a gare internazionali;
l) fondo: il fondo, istituito dall'articolo 2
della legge 29 luglio 1981, n. 394 e trasferito alla Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo
25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le cui disponibilita' sono utilizzate
per il finanziamento degli interventi agevolativi disciplinati dal presente regolamento;
m) comitato: il comitato istituito presso la
Simest S.p.a. in attuazione della convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il
Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., per l'amministrazione dei Fondi
relativi alle leggi di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143;
n) Ministero: il Ministero del commercio con
l'estero;
o) ICE: l'Istituto nazionale per il commercio
estero;
p) Simest S.p.a.: Societa' italiana per le
imprese all'estero Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, alla quale
e' stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (soggetto gestore).
- Art. 3.
- Beneficiari
1. Beneficiari dei finanziamenti di cui
all'articolo 1 sono le imprese italiane, nonche' loro consorzi o associazioni.
2. Sono ammesse con priorita' al finanziamento le
richieste delle piccole e medie imprese, comprese quelle agricole, loro consorzi o
associazioni; inoltre, in secondo luogo, sono ammesse con priorita' le richieste delle
imprese in possesso di certificazione di qualita' del prodotto o dell'azienda. Allo scopo
di dare attuazione a tali priorita', le domande delle suddette imprese sono accolte dal
comitato in via preliminare.
- Art. 4.
- Spese ammissibili
1. Per quanto riguarda gli studi di
prefattibilita' e di fattibilita' connessi all'aggiudicazione di commesse, sono
ammissibili al finanziamento agevolato, nei limiti del cinquanta per cento dell'importo,
le spese a carico dell'impresa, inserite nel preventivo, sottoscritto dal legale
rappresentante ed allegato alla domanda di finanziamento. Sono in particolare ammissibili
al finanziamento agevolato le spese relative a salari, emolumenti dovuti a consulenti od
esperti, viaggi, studi di supporto, test, altre spese di natura tecnica che risultino
strettamente collegate allo studio da effettuare. Eventuali spese derivanti dalle
operazioni di finanziamento della commessa sono ammissibili se relative alla fase di
acquisizione del finanziamento stesso. Sono ammissibili le spese sostenute nel periodo di
sei mesi che decorre dalla data della delibera di concessione del finanziamento.
2. Per quanto riguarda i programmi di assistenza
tecnica, sono ammissibili al finanziamento agevolato le spese a carico dell'impresa,
inserite nel preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante ed allegato alla domanda
di finanziamento. Il contratto di assistenza deve risultare stipulato non piu' di sei mesi
prima della data di presentazione della domanda stessa. Sono ammissibili le spese
sostenute al massimo entro un anno dalla data della delibera di approvazione del
finanziamento. Nel quadro del programma di assistenza tecnica sono, in particolare,
ammissibili al finanziamento agevolato le spese connesse all'installazione e messa in
opera di macchinari o impianti, nonche' quelle derivanti dall'attivita' di addestramento e
di formazione, da viaggi e da soggiorni nel paese di destinazione del programma, e da
altre spese, a condizione che risultino strettamente collegate al programma di assistenza.
3. Per quanto riguarda gli studi di fattibilita',
connessi alle esportazioni e agli investimenti italiani all'estero, sono ammissibili al
finanziamento agevolato le spese a carico dell'impresa inserite nel preventivo, che puo'
comprendere, in particolare, salari od emolumenti dovuti a consulenti o esperti, viaggi,
studi di supporto, test, altre spese di natura tecnica connesse allo studio di
fattibilita'. Tale preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante, e' allegato alla
domanda di finanziamento. Sono ammissibili le spese sostenute al massimo entro sei mesi
dalla data della delibera di concessione del finanziamento.
- Art. 5.
- Importo massimo agevolabile
1. L'importo massimo agevolabile dei
finanziamenti e' pari al:
a) 50 per cento dell'importo complessivo delle
spese relative a studi di prefattibilita' e fattibilita' di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), inserite nel preventivo approvato dal comitato;
b) 100 per cento dell'importo complessivo delle
spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilita' di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), inserite nel preventivo approvato dal comitato.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 non puo'
cumularsi con altre provvidenze pubbliche finalizzate ad agevolare le stesse iniziative.
3. Nel corso della realizzazione, fra le singole
voci di spesa e' consentita una compensazione pari al massimo al 15 per cento di ciascun
ammontare, fermo restando l'importo totale del finanziamento.
4. Il limite massimo dell'importo del
finanziamento concedibile per ciascun programma di assistenza tecnica e' pari ad un
miliardo di lire italiane o corrispondente valore in euro. La congruita' dell'importo di
ciascun finanziamento e' valutata dal comitato in relazione alla tipologia
dell'esportazione o dell'investimento, nonche' del mercato di destinazione.
5. L'importo massimo dei finanziamenti delle
spese relative agli studi di fattibilita' e di prefattibilita', di cui al precedente
articolo 4, commi 1 e 3, e' pari a settecento milioni di lire italiane o corrispondente
valore in euro. La congruita' delle singole richieste di finanziamento e' valutata dal
comitato anche alla luce del valore preventivato del progetto per il quale e' realizzato
lo studio di fattibilita' o di prefattibilita' ovvero del valore della commessa. Per lo
stesso investimento o commessa, complessivamente, possono essere finanziati studi di
fattibilita' e di prefattibilita' per un importo totale non superiore a due miliardi di
lire italiane o corrispondente valore in euro. Qualora le richieste di finanziamento di
piu' studi di fattibilita' e prefattibilita', relativi allo stesso investimento o
commessa, comportino un impegno finanziario maggiore, si procede a riduzioni
proporzionali.
6. Il complesso delle agevolazioni finanziarie
non puo' comunque eccedere il limite massimo di 100.000 euro per un triennio, a favore di
ogni singola impresa, in attuazione della regola comunitaria cosiddetta de minimis.
7. Nel quadro del presente regolamento,
l'esposizione massima di ciascuna impresa nei confronti del fondo non puo' superare i
cinque miliardi di lire italiane o corrispondente valore in euro.
- Art. 6.
- Domanda di finanziamento
1. La domanda di finanziamento e' redatta su
apposito modulo, reperibile presso gli uffici del Ministero, della Simest S.p.a., nonche'
presso i rispettivi siti Internet. Il modulo e' approvato dal comitato e riporta
l'indicazione della documentazione da allegare. In particolare, gli allegati alla domanda
sono i seguenti:
a) nel caso di richiesta di finanziamento di
studi di prefattibilita' e di fattibilita' connessi all'aggiudicazione di commesse:
1) una relazione illustrativa dello studio da
effettuare;
2) preventivo delle spese da sostenere;
3) i bilanci dell'impresa richiedente relativi
all'ultimo triennio, corredati della relazione degli amministratori;
4) se la realizzazione dello studio e' affidata
ad un'agenzia specializzata o ad altro soggetto, sono indicati anche il tipo di incarico,
la sede e ragione sociale dell'agenzia prescelta;
b) nel caso di richiesta di finanziamento di
programmi di assistenza tecnica:
1) una relazione illustrativa delle specifiche
attivita' che saranno svolte per fornire i servizi di assistenza all'estero;
2) preventivo delle spese da sostenere;
3) i bilanci dell'impresa richiedente relativi
all'ultimo triennio, corredati della relazione degli amministratori;
4) se il programma e' svolto tramite un operatore
locale, sono indicati anche il tipo di accordo di collaborazione, il nominativo,
l'ubicazione ed il settore di attivita' dello stesso;
5) nella domanda deve essere, comunque,
specificata l'esportazione o l'investimento in relazione ai quali e' previsto il programma
di assistenza tecnica. L'esportazione o l'investimento possono essere stati effettuati non
piu' di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di finanziamento. In tal
caso, l'avvenuta esportazione o l'effettuazione di investimenti devono risultare da una
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della societa' richiedente;
c) nel caso di domanda di finanziamento per studi
di fattibilita' collegati alle esportazioni o agli investimenti:
1) una relazione illustrativa dello studio di
fattibilita' finalizzato allo svolgimento di un programma di sviluppo delle esportazioni o
alla realizzazione di un investimento sui mercati esteri;
2) preventivo delle spese da sostenere;
3) i bilanci dell'impresa richiedente relativi
all'ultimo triennio, corredati della relazione degli amministratori;
4) se lo studio e' svolto tramite agenzia
specializzata o altro soggetto, sono riportate le informazioni necessarie ad individuare
la sede, la ragione sociale della stessa e la tipologia del contratto stipulato.
2. La domanda di finanziamento e' presentata alla
Simest S.p.a., che la registra in ordine cronologico secondo la data di arrivo.
Entro i successivi cinque giorni, il soggetto
gestore comunica all'impresa la data di ricevimento, il numero di posizione attribuito
alla domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ed i relativi termini.
- Art. 7.
- Istruttoria
1. La Simest S.p.a., quale responsabile
dell'istruttoria, esamina le domande di finanziamento in ordine cronologico di arrivo.
L'istruttoria e' volta:
a) ad accertare la capacita' economica e
finanziaria dell'impresa in relazione al programma presentato;
b) a verificare la finanziabilita' delle spese
preventivate, nonche' la validita' economico-commerciale del programma di assistenza o
dello studio di prefattibilita' o di fattibilita' in funzione dello sviluppo delle
esportazioni e degli investimenti.
2. In merito alla validita' economica e
commerciale dell'attivita' per la quale e' richiesto il finanziamento e alla situazione
dei mercati esteri di destinazione, la Simest S.p.a. puo' richiedere informazioni al
Ministero, che le fornisce entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della
richiesta.
3. La Simest S.p.a. puo' contestualmente chiedere
all'impresa chiarimenti e documentazione integrativa. L'impresa provvede a fornire la
documentazione richiesta entro trenta giorni; qualora l'impresa non risponda nei termini
previsti, la domanda viene archiviata.
4. Le relazioni istruttorie predisposte dalla
Simest S.p.a. sono sottoposte, all'esame del comitato, che delibera entro tre mesi dalla
ricezione della domanda.
5. L'esito della richiesta di finanziamento e'
comunicato per iscritto al soggetto richiedente entro cinque giorni dalla data della
relativa delibera del comitato.
- Art. 8.
- Tasso di interesse
1. Il tasso di interesse agevolato da applicare
ai finanziamenti e' pari, per tutta la durata del finanziamento, al 25 per cento del tasso
di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento stabilito dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del decreto
ministeriale 21 dicembre 1994.
- Art. 9.
- Contratto di finanziamento
1. Entro due mesi dalla data della comunicazione
relativa alla concessione del finanziamento, il beneficiario presenta alla Simest S.p.a.
la documentazione necessaria per stipulare con la stessa Simest S.p.a. il contratto di
finanziamento. La stipula ha luogo entro i trenta giorni successivi alla data di
completamento della documentazione.
2. Nel caso di mancata presentazione della
documentazione entro i termini previsti, l'impresa decade dai benefici del finanziamento
- Art. 10.
- Erogazione e relazioni finali
1. Nel caso di programmi di assistenza tecnica,
la Simest S.p.a. eroga una quota pari al settanta per cento del finanziamento concesso, su
richiesta dell'impresa, corredata della garanzia approvata dal comitato. La richiesta di
erogazione e' presentata entro due mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.
L'erogazione e' effettuata entro un mese dalla
presentazione della richiesta.
2. Entro i due mesi successivi alla scadenza del
periodo di realizzazione, l'impresa presenta la relazione finale ed il consuntivo delle
spese sostenute, nonche' l'eventuale richiesta, corredata della garanzia dovuta,
dell'erogazione a saldo. La Simest S.p.a. verificata l'esistenza delle condizioni
stabilite, effettua l'erogazione entro un mese dalla richiesta dell'impresa. La relazione
finale deve illustrare le azioni svolte sulla base delle spese effettivamente sostenute,
che nel consuntivo devono essere poste a raffronto con il preventivo approvato. La
relazione ed il consuntivo sono sottoscritti dal legale rappresentante.
3. Nel caso di finanziamenti concessi per studi
di prefattibilita' e di fattibilita', il relativo importo e' erogato per intero, su
richiesta dell'impresa, corredata dalla garanzia approvata dal comitato, che deve essere
presentata entro due mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Tale erogazione e'
effettuata entro un mese dalla presentazione della richiesta.
4. Entro i due mesi successivi alla scadenza del
periodo di realizzazione, l'impresa presenta il consuntivo delle spese sostenute ed una
relazione, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante, nei quali siano riportati i
contenuti ed i risultati dello studio finanziato, nonche' il raffronto fra spese
preventivate e spese sostenute.
- Art. 11.
- Garanzie
1. L'impresa indica nella domanda di
finanziamento, tra le tipologie elencate, le garanzie che intende prestare, a copertura
del rimborso del capitale erogato e dei relativi interessi: fideiussione bancaria,
assicurativa, fideiussione di consorzi di garanzia collettiva fidi convenzionati con il
soggetto gestore, pegno su titoli. La garanzia e' prestata a fronte di ciascuna erogazione
e svincolata pro-quota in relazione ai rimborsi effettuati, secondo le modalita' stabilite
al successivo comma 3 del presente articolo e all'articolo 12.
2. Il comitato in sede di concessione del
finanziamento delibera il tipo di garanzia da prestare fra quelle indicate dall'impresa
nella domanda di finanziamento.
3. Le PMI, loro consorzi o raggruppamenti, a
copertura del rimborso del finanziamento, prestano garanzia, all'atto della richiesta di
prima erogazione, per il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, piu' i
relativi interessi. La garanzia e' svincolata pro-quota dopo che l'impresa abbia
rimborsato al fondo la meta' dell'importo erogato.
- Art. 12.
- Rimborso del finanziamento
1. Il finanziamento e' rimborsato a tasso
agevolato, salvo che il comitato non ne disponga la restituzione a tasso di riferimento,
qualora, fatte salve cause di forza maggiore, il preventivo approvato risulti realizzato
solo in parte o non realizzato, ovvero le spese sostenute non siano idoneamente
documentate.
2. Il finanziamento e' rimborsato in sei rate
semestrali posticipate, a quote costanti di capitale, piu' gli interessi sul debito
residuo. La prima rata scade diciotto o dodici mesi dopo la data di stipula del contratto
di finanziamento rispettivamente per i programmi di assistenza tecnica e per gli studi di
prefattibilita' e di fattibilita'. Dalla data di ciascuna erogazione e fino all'inizio del
periodo di rimborso del capitale, sono dovuti interessi di preammortamento, a tasso
agevolato, da corrispondere in rate semestrali posticipate.
- Art. 13.
- Consuntivo ed esame del comitato
1. L'impresa beneficiaria tiene la
documentazione, compresi gli studi effettuati, a disposizione per eventuali controlli da
parte del Ministero e della Simest S.p.a.
2. Entro i sei mesi successivi alla scadenza del
periodo di realizzazione, il soggetto gestore sottopone al comitato una relazione che,
oltre al consuntivo delle spese trasmesso dall'impresa, riporti il raffronto fra le spese
sostenute e quelle preventivate e gli elementi per la valutazione dell'attivita'
finanziata. Qualora il ministero abbia effettuato controlli diretti sulla realizzazione
delle iniziative, il soggetto gestore sottopone al comitato anche le relazioni redatte dal
Ministero.
3. Il soggetto gestore verifica la corrispondenza
delle spese risultanti dall'autocertificazione o da altra documentazione con quelle
indicate nel preventivo approvato dal comitato; effettua controlli a campione richiedendo
alle imprese la documentazione in originale o in copia conforme; segnala al comitato ogni
eventuale anomalia connessa alla veridicita' delle spese documentate.
4. Qualora le spese effettivamente sostenute
risultino, a consuntivo, inferiori all'importo del finanziamento erogato, i beneficiari
sono tenuti alla restituzione, entro tre mesi dalla comunicazione all'impresa della
relativa delibera del comitato, in un'unica soluzione, dell'importo non documentato,
maggiorato degli interessi al tasso di riferimento, con conguaglio delle somme
eventualmente gia' rimborsate.
5. Il comitato delibera in merito al tasso di
interesse e alle modalita' di rimborso del finanziamento, ai sensi del precedente articolo
12.
- Art. 14.
- R e v o c a
1. Il finanziamento e' revocato, previa delibera
del comitato, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per la presentazione:
a) della richiesta delle erogazioni ovvero della
garanzia approvata;
b) della relazione finale, nonche' del consuntivo
delle spese sostenute di cui all'articolo 10.
2. Nei casi di revoca, il capitale erogato e'
rimborsato a tasso di riferimento entro tre mesi dalla data della relativa richiesta del
soggetto gestore.
- Art. 15.
- Controlli
1. Il ministero, anche mediante ispezioni in
loco, puo' sottoporre a controllo le operazioni oggetto di finanziamento ai sensi del
presente regolamento. A tal fine, il ministero puo' avvalersi della collaborazione
dell'ICE. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del fondo.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma
1, il ministero trasmette al comitato il programma dei controlli che intende effettuare.
Il comitato, previa approvazione del programma, dispone l'invio al Ministero delle
delibere e della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli.
3. I risultati dei controlli sono trasmessi dal
ministero al comitato per le valutazioni di competenza in merito alle condizioni di
rimborso del capitale e degli interessi.
- Art. 16.
- Ulteriori competenze del soggetto gestore
1. Il soggetto gestore, oltre all'attivita'
istruttoria, provvede, sulla base delle delibere del comitato, alla stipula del contratto
di finanziamento, all'assunzione delle garanzie ed all'effettuazione delle erogazioni,
nonche' alla tutela e al recupero dei crediti, ivi compresa l'esclusione delle garanzie.
2. Per il recupero delle somme dovute al Fondo,
la Simest S.p.a. e' autorizzata ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.
- Art. 17.
- Norme finali
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 marzo 2000
- Il Ministro del commercio con l'estero Fassino
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica Amato
-
- Visto, il Guardasigilli: Diliberto
- Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2000
- Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 71
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizoni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
recante: "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4,
comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
109 del 13 maggio 1998. Si riporta il testo del
comma 5, lettere a) e b) dell'art. 22 del suddetto D.Lgs.: "5. Sono ammesse al
finanziamento, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304:
a) nei limiti del 60 per cento dell'importo le
spese relative a studi di prefattibilita' e di fattibilita' connessi all'aggiudicazione di
commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di
finanziamento, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;
b) le spese relative a programmi di assistenza
tecnica e studi di prefattibilita' collegati alle esportazioni ed agli investimenti
italiani all'estero".
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 22, comma 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, vedasi in note al titolo.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n.
56/L.
- La legge 20 ottobre 1990, n. 304, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1990, n. 251. Si riporta qui di seguito il testo
dell'articolo 3:
"Art. 3. - 1. Le disponibilita' finanziarie
di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi
di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da
parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali.
2. Sono obbligate alla restituzione immediata di
detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai
finanziamenti di cui al citato articolo del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte
della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano
deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse
imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi
a tasso di riferimento.
3. I settori beneficiari, nonche' i criteri, le
modalita' ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1
saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento deliberera' il comitato per la
gestione del fondo previsto dal citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981".
- Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1981, n. 147, convertito in legge con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
29 luglio 1981, n. 206. Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 2:
"Art. 2. - 1. E' istituito presso il
Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di
penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee.
2. Il fondo di cui al precedente comma e'
amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero
ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito
presso il Ministero del commercio con l'estero, e' composto:
a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su
sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede:
b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del
tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da
altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
c) dal direttore generale del Mediocredito
centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
d) dal direttore generale dell'istituto nazionale
per il commercio estero (ICE) o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.
3. Le condizioni e le modalita' per la
concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonche'
l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge
16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo le richieste
relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e
raggruppamenti fra le stesse costituiti e alle societa' a prevalente capitale pubblico che
operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese
del Mezzogiorno.
4. La disposizione di cui al primo comma del
presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente
alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore.
5. E' autorizzato il conferimento al fondo di cui
al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire
75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e
1986".
- Il decreto ministeriale 22 settembre 1999, n.
441, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 novembre
1999, n. 280.
- Si riporta il testo dell'art. 12, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirtto
d'accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 12. - 1. La concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalita', cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle
modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli
interventi di cui al medesimo comma 1".
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a
norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 25. - 1. A decorrere dal 1o gennaio
1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del
sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla
legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla
medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene
attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalita' di
collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.
2. Per la gestione degli interventi di cui al
comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con
l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno,
comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti, per la gestione dei
medesimi interventi.
3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle
attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi
previsti dalla legge di cui al comma 1 e' titolare in forza di leggi, provvedimenti
amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del
commercio con l'estero, provvedere al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle
disponibilita' finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.
5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi
per il passaggio dal Mediocredito Centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse
materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonche'
per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso
l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale
trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981. n. 394, e'
soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.
8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi
degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre
1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente
articolo in relazione al trasferimento alla Simest S.p.a. della gestione degli interventi
indicati al comma 1".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della
convenzione stipulata tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., in
data 16 ottobre 1998.
"Art. 2. - 1. L'amministrazione dei fondi
previsti dalle leggi richiamate in premessa e trasferiti alla Simest S.p.a. ai sensi
dell'art. 25, comma 4, del Decreto legislativo, n. 143/1998, e' affidata ad un Comitato
istituito presso la Simest S.p.a. composto da due dirigenti del Ministero del commercio
con l'estero, di cui uno con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un dirigente del Ministero degli
affari esteri, da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da un rappresentate designato dalle regioni, da un rappresentante
designato dell'Associazione bancaria italiana. Per l'esame degli interventi di cui alla
legge 9 gennaio 1991, n. 19, il Comitato sara' integrato, di volta in volta, da un membro
designato dalle regioni o dalle province autonome territorialmente interessate alle
singole iniziative oggetto di esame da parte del comitato.
Alle riunioni del Comitato possono assistere i
membri del Collegio sindacale della Simest S.p.a., nonche' dirigenti della Simest S.p.a.
autorizzati dal Comitato. Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero
sono nominati i componenti del Comitato e sono, altresi', fissati i compensi loro
spettanti.
2. Il Comitato, in osservanza della legge 7
agosto 1990, n. 241, stabilisce le condizioni, i criteri, le modalita' e le direttive per
gli interventi ai sensi della normativa vigente e delle successive modifiche o
integrazioni della stessa nell'ambito della tipologia e delle caratteristiche delle
operazioni ammissibili al contributo stabilite con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 14
del decreto legislativo n. 143/1998, e delle condizioni, modalita' e tempi della
concessione dei contributi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.
3. Il Comitato, nell'esercizio delle proprie
funzioni, svolge in particolare le seguenti attivita':
delibera le singole operazioni di agevolazione,
fissandone le condizioni e le eventuali modifiche delle stesse;
delibera in ordine alle revoche, alle rinunzie,
alle transazioni relative alle operazioni medesime, nonche' all'avvio di azioni
giudiziarie;
delibera su questioni di carattere generale e
approva le circolari operative che disciplinano le modalita' per la concessione delle
agevolazioni;
approva, nel rispetto dei termini previsti dalle
norme di legge ed in tempo utile per gli adempimenti successivi delle amministrazioni
competenti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998, il
progetto di piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo, destinati
agli interventi previsti dalle leggi citate in premessa. Il progetto di piano previsionale
viene successivamente trasmesso al Ministero del commercio con l'estero, a cura della
segreteria del Comitato;
approva annualmente la situazione delle
disponibilita', degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo, alla data del 31
dicembre precedente, nonche' la loro rendicontazione;
delibera in ordine al documento di cui al
successivo art. 4, comma 6, della presente Convenzione;
4. Nel corso delle prime riunioni il Comitato
recepisce e, eventualmente, modifica le vigenti delibere generali e circolari operative
che disciplinano le modalita' di concessione delle agevolazioni previste dalle leggi di
cui alle premesse, che continuano ad avere vigore in via provvisoria".
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 6, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143:
"6. Con decreto del Ministro del commercio
con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono fissati modalita' e criteri di concessione e di restituzione del
finanziamento di cui al comma 5".
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1910, n. 227.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 22, comma 6, decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' riportato nelle note alle premesse.
Note all'art. 2:
- La legge 29 luglio 1981, n. 394, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1981, n. 206.
- L'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304,
e' riportato in note alle premesse.
- Il comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143 e' riportato nelle note alle premesse.
- La legge 24 aprile 1990, n. 100, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1990, n. 101.
- Il decreto ministeriale 31 dicembre 1994, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304.
Nota all'art. 16:
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 1910.
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