MINISTERO
DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 24 maggio 2000
Fissazione dei criteri per la determinazione dell'ammontare della cauzione prevista
dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche e integrazioni concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del
Paese.
- IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO
-
- Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
-
- Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527,
e successive modifiche e integrazioni con il quale, in adempimento a quanto previsto dalla
suddetta delibera CIPE del 27 aprile 1995, sono state determinate le modalita', le
procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore
delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
-
- Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4-bis, del
suddetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che, tra
la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione, prevede che vi sia la ricevuta
del versamento di una cauzione da parte dell'impresa istante, ovvero una fidejussione
bancaria o una polizza assicurativa di pari importo della cauzione medesima, a garanzia
della volonta' di quest'ultima di realizzare il programma agevolato;
-
- Considerato che il detto art. 5, comma 4-bis,
prevede che l'ammontare relativo a detta cauzione, e gli interessi sullo stesso
riconosciuti, ovvero alla fidejussione bancaria o alla polizza assicurativa siano
determinati sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato tenuto anche conto dell'entita' degli investimenti indicati
dall'impresa nel modulo di domanda;
-
- Considerata la natura di detta garanzia,
finalizzata anche a ristorare parzialmente l'amministrazione dei costi sostenuti per
l'attivita' istruttoria a fronte di programmi agevolati che non vengono realizzati;
-
- Ritenuto opportuno, altresi', fornire le
necessarie indicazioni relative alle modalita' di versamento della predetta cauzione, del
rimborso o del trattenimento della stessa, ovvero di rilascio, di svincolo o di esclusione
della fidejussione o della polizza, nonche' fissare i relativi schemi;
-
- Decreta:
-
- Articolo unico
- 1. Al fine di consentire alle imprese che
intendono richiedere le agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di adempiere a quanto
previsto dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e
successive modifiche e integrazioni in merito alla prestazione di una garanzia circa la
volonta' dell'impresa stessa di realizzare il programma agevolato, si specifica quanto
indicato nei seguenti commi.
- 2. La garanzia consiste nel versamento di una
cauzione dell'importo di seguito specificato, ovvero, in alternativa, a scelta
dell'impresa interessata, in una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa di pari
importo della cauzione medesima.
- 3. L'ammontare della cauzione, della fidejussione
o della polizza e' determinato nelle misure di seguito indicate, rapportate, nella parte
progressiva, all'entita' degli investimenti del programma a fronte dei quali l'impresa
richiede le agevolazioni, e non e' soggetto a modifiche in relazione ad eventuali
successive variazioni degli investimenti stessi a qualsiasi titolo apportate:
- un importo fisso di 3,5 milioni di lire, al quale
si aggiunge:
- lo 0,222% dell'entita' degli investimenti fino a 1
miliardo di lire;
- lo 0,133% per la parte eccedente e fino a 4
miliardi di lire;
- lo 0,056% per la parte eccedente e fino a 10
miliardi di lire:
- lo 0,007% per la parte eccedente e fino a 50
miliardi di lire;
- lo 0,004% oltre i 50 miliardi di lire.
- 4. Il versamento della cauzione viene effettuato
dall'impresa istante su un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria ed
intestato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale versamento
puo' avvenire direttamente presso la banca concessionaria, che ne rilascia contestuale
ricevuta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente decreto, ovvero tramite
bonifico bancario, indicando, in tale ultimo caso, nella relativa motivazione del
versamento, la seguente dizione: "Cauzione, di cui all'art. 5, comma 4-bis, del
decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla
domanda di agevolazioni n. ......./.............. ai sensi della legge n. 488/1992".
- 5. La fidejussione bancaria o la polizza
assicurativa, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 al presente decreto, e'
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; essa ha effetto dalla data della domanda
di agevolazione e durata fino a quando non siano maturate le condizioni per lo svincolo di
cui al successivo comma 8 e, comunque, fino al termine massimo di trentasei mesi
decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle
agevolazioni.
- 6. Sono abilitati al rilascio delle garanzie di
cui al comma 5, tra quelli assoggettati, per l'esercizio di tali attivita', ai controlli
previsti dalle vigenti disposizioni normative, le banche e le imprese di assicurazioni
autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto
legislativo n. 175/1995, nonche' gli intermediari finanziari, limitatamente a quelli
iscritti all'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del
decreto legislativo n. 385/1993.
- 7. La ricevuta del versamento della cauzione o del
relativo bonifico bancario, ovvero la fidejussione o la polizza, deve essere allegata alla
domanda di agevolazioni, pena l'invalidita' di quest'ultima.
- 8. L'importo della cauzione viene restituito
all'impresa interessata, ovvero la fidejussione o la polizza svincolata, qualora la
concessione provvisoria delle agevolazioni non venga per qualsiasi motivo disposta, anche
a seguito del ritiro della domanda da parte dell'impresa, ovvero lo sia in misura
parziale, inferiore a quella richiesta dall'impresa stessa a causa dell'insufficienza
delle risorse finanziarie disponibili, ovvero qualora, successivamente alla concessione
provvisoria delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, la banca
concessionaria - verificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato
d'avanzamento del programma di investimenti corrispondente alla prima quota di erogazione
del contributo e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un
provvedimento di revoca - provveda conseguentemente all'erogazione di detta prima quota.
In tali casi la banca concessionaria versa il detto importo maggiorato degli interessi di
cui al successivo comma 10, secondo le modalita' indicate dall'impresa interessata, ovvero
svincola la fidejussione o la polizza a seconda dei casi, entro tenta giorni lavorativi
dal ritiro della domanda, ovvero dal relativo decreto di diniego o di concessione parziale
delle agevolazioni, ovvero contestualmente all'erogazione della suddetta prima quota del
contributo.
- 9. La cauzione viene trattenuta, ovvero la
fidejussione o la polizza escussa, qualora, ad avvenuta concessione delle agevolazioni
nella misura richiesta dall'impresa, quest'ultima vi rinunci prima che sia avvenuta
un'erogazione per stato d'avanzamento, ovvero non rispetti la condizione di cui all'art.
8, comma 1, lettera c1), del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e
integrazioni. In tali casi la banca concessionaria, entro trenta giorni lavorativi dal
decreto di revoca delle agevolazioni, trasferisce al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con le consuete modalita', l'importo relativo alla cauzione,
maggiorato dei relativi interessi di cui al successivo comma 10. Qualora l'impresa
beneficiaria delle agevolazioni abbia optato per la fidejussione o la polizza, entro il
predetto termine la banca provvede, previa richiesta all'impresa medesima, ad escutere la
fidejussione o la polizza stessa ed a trasferire l'importo garantito al Ministero, in pari
data della riscossione dello stesso, con le suddette modalita'.
- 10. Per il periodo intercorrente tra la data del
versamento della cauzione da parte dell'impresa e quella del versamento della stessa da
parte della banca concessionaria all'impresa medesima o al Ministero, la quota in giacenza
sul predetto conto corrente matura interessi al vigente tasso applicato alle operazioni di
rifinanziamento marginale della Banca centrale europea.
- 11. L'impresa che, a fronte di una domanda non
agevolata o agevolata parzialmente a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie
disponibili, intenda utilizzare le opportunita' di inserimento automatico o di
riformulazione di cui all'art. 6, comma 8, del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e
successive modifiche e integrazioni, deve fornire una nuova garanzia come sopra
specificato, non essendo in alcun caso considerata valida quella prodotta a fronte della
domanda non agevolata, ancorche' non ancora restituita o svincolata. A tale riguardo, nel
caso di domanda inserita automaticamente, l'impresa deve produrre alla banca
concessionaria la nuova ricevuta del versamento della cauzione o del relativo bonifico
bancario ovvero la nuova fidejussione o polizza entro e non oltre trenta giorni prima del
termine ultimo utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie
nelle quali la domanda verrebbe inserita automaticamente, pena la perdita del diritto
all'inserimento automatico.
-
- Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
-
- Roma, 24 maggio 2000
-
- Il Ministro: Letta
- Allegato 1
-
- SCHEMA DI RICEVUTA DI VERSAMENTO
- della cauzione per la presentazione della domanda
di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992
-
- La sottoscritta banca concessionaria rilascia
ricevuta del versamento - sull'apposito conto intestato a favore del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - della cauzione, per l'importo di
lire/euro ..................................
- (diconsi lire/euro .....................),
prevista dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successiva
modifiche e integrazioni, da parte dell'impresa ............................ con sede
legale in ........................, per la presentazione, secondo quanto indicato
dall'impresa stessa, della domanda progetto n. ......../........., finalizzata
all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992, a
garanzia della volonta' dell'impresa medesima di realizzare il relativo programma
agevolato.
- Le condizioni e le modalita' di restituzione
ovvero di trattenimento della predetta cauzione sono quelle regolate dallo specifico
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
-
- Luogo e data, ...................
-
- La banca concessionaria depositaria
.......................................................
-
-
-
- Allegato 2
-
- SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA
- a titolo di cauzione per la presentazione della
domanda di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992
-
- Spett.le Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato D.G.C.I.I. - Roma presso la banca concessionaria
-
- Premesso che:
-
- a) la presentazione della domanda, la concessione
e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992 sono
disciplinate da specifica normativa, richiamandosi, in particolare, il decreto
ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni (in seguito
indicato, per brevita', "regolamento"), nonche' le disposizioni di legge sulle
fattispecie di revoca dei contributi pubblici;
-
- b) l'impresa ..................................
(in seguito indicata per brevita' "contraente") con sede legale in
............................ codice fiscale ......................... partita IVA ....
iscritta alla C.C.I.A.A. di .... al n. ..... intende presentare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale coordinamento
incentivi alle imprese, con sede in Roma, via del Giorgione n. 2/B, codice fiscale
80230390587 (in seguito indicato, per brevita', "Ministero"), per il tramite
della banca concessionaria....la domanda progetto n. ....../............ finalizzata
all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992 e
disciplinate dal "regolamento", per la realizzazione di un programma di
investimenti riguardanti la propria unita' produttiva di ....(1);
-
- c) con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e' stato definito lo schema della garanzia fidejussoria, prevista dall'art. 5, comma
4-bis, del detto "regolamento", da adottare, in alternativa al versamento di una
cauzione, per la presentazione della domanda di agevolazioni ai sensi della legge n.
- 488/1992, a garanzia della volonta' dell'impresa
di realizzare il programma agevolato, e che il presente atto e' redatto in conformita' al
predetto schema.
-
- Tutto cio' premesso che forma parte integrante del
presente atto.
-
- La sottoscritta ....(2) (in seguito indicata per
brevita' "Banca" o "Societa'") con sede legale in .... iscritta nel
registro delle imprese di .................. al n. ............, iscritta all'albo/elenco
....(3), a mezzo dei sottoscritti signori:
- ......................... nato a
....................... il ....................;......................... nato a
....................... il ...................., nella loro rispettiva qualita' di
......................., dichiara di prestare, con il presente atto, fidejussione
nell'interesse della contraente ed a favore del Ministero quale cauzione dovuta dalla
contraente stessa a garanzia della volonta' di quest'ultima di realizzare il predetto
programma qualora agevolato ai sensi della legge n. 488/1992, fino alla concorrenza
dell'importo di lire/euro ..................... (diconsi lire/euro
...............................) alle seguenti condizioni.
-
- 1. La sottoscritta banca/societa' si obbliga
irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere al Ministero l'importo garantito
con il presente atto, qualora la contraente, beneficiaria delle agevolazioni nella misura
richiesta dalla stessa, vi rinunci prima che sia avvenuta un'erogazione per stato di
avanzamento ovvero non rispetti la condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1), del
regolamento. Qualora la concessione provvisoria delle agevolazioni sia disposta in misura
parziale, inferiore a quella richiesta dalla contraente a causa dell'insufficienza delle
risorse finanziarie disponibili, ovvero qualora la concessione medesima non venga per
qualsiasi motivo disposta, anche a seguito del ritiro della domanda da parte della
contraente stessa, la presente garanzia fidejussoria e' svincolata, a seconda dei casi,
entro trenta giorni lavorativi dal ritiro della domanda ovvero dal relativo decreto di
diniego o di concessione parziale delle agevolazioni.
-
- 2. La banca/societa' si impegna ad effettuare il
pagamento dell'importo garantito a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non
oltre quindici giorni dalla ricezione dell'apposita richiesta da parte del Ministero o
della banca concessionaria, inviata per conoscenza anche alla contraente, contenente
l'indicazione delle relative motivazioni cui peraltro non potra' essere opposta alcuna
eccezione da parte della banca/societa' stessa, anche nell'eventualita' di opposizione
proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che
la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure
concorsuali o posta in liquidazione.
-
- 3. La garanzia ha la durata corrispondente ai
vincoli risultanti dalla presentazione della detta domanda di agevolazioni, con specifico
riguardo ai termini di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1), del "regolamento",
e comunque fino al termine massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia
del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni; a parte i casi di
scioglimento anticipato di cui al precedente punto 1, la garanzia sara' svincolata alla
data in cui la banca concessionaria - verificata con esito positivo la compiuta
realizzazione dello stato d'avanzamento del programma di investimenti corrispondente alla
prima quota di erogazione del contributo e l'assenza di cause e/o fatti idonei a
determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca - provveda conseguentemente
all'erogazione di detta prima quota del contributo.
-
- 4. La sottoscritta banca/societa' rinuncia
formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e
rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice
civile.
-
- 5. Rimane espressamente convenuto che la presente
garanzia fidejussoria si intendera' tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici
giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non sia comunicato alla
contraente ed alla banca concessionaria che la garanzia fidejussoria stessa non e'
ritenuta valida.
-
- Il fidejussore
.......................................
-
- Il contraente ............................
-
- (1) Per le imprese operanti nel settore delle
Costruzioni che non utilizzano stabilmente i beni da agevolare nell'ambito di una unita'
produttiva ubicata in una delle aree depresse per il periodo minimo di utilizzo di cui
all'art. 8, comma 1, lettera b), del regolamento, indicare: "... riguardanti i propri
cantieri ubicati nelle aree agevolabili della regione ...".
- (2) Indicare il soggetto che presta la garanzia e
la sua conformazione giuridica: banca, societa' di assicurazione o societa' finanziaria.
- (3) Indicare: per le banche o istituti di credito
gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia per le societa'
di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni presso I'ISVAP; per le societa' finanziarie gli estremi di
iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la
Banca d'Italia.
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