MINISTERO
DELL'AMBIENTE
DECRETO 29 novembre 2000
Criteri per la predisposizione, da parte delle societa' e degli enti
gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore.
- IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
-
- Visti l'art. 10, comma 5 e l'art.
3, comma 1, lettera i), della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
recante "Legge-quadro sull'inquinamento acustico";
-
- Visto il decreto legislativo n. 285
del 30 aprile 1992, recante "Nuovo codice della strada";
-
- Visto il proprio decreto in data 31
ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15
novembre 1997, recante "Metodologia di misura del rumore
aeroportuale";
-
- Visto il decreto del Presidente
della Repubblica dell'11 dicembre 1997, n. 496, Regolamento
recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto
dagli aeromobili civili;
-
- Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 1997, recante:
"Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore";
-
- Visto il proprio decreto 16 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile
1998, recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico";
-
- Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, Regolamento recante
norme d'esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario;
-
- Considerata la necessita' di
stabilire criteri omogenei per la realizzazione delle attivita' di
risanamento dall'inquinamento da rumore prodotto dall'esercizio
delle infrastrutture dei trasporti;
-
- Visto il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
-
- Visto il decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
-
- Visto il parere espresso dalla
Conferenza unificata, nella seduta del 23 novembre 2000;
-
- Decreta:
-
- Art. 1.
- Campo d'applicazione
- 1. Il presente decreto stabilisce i
criteri tecnici per la predisposizione, da parte delle societa' e
degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, dei piani
degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore
prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse, ai sensi
dell'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
-
- Art. 2.
- Obblighi del gestore
- 1. Le societa' e gli enti gestori
di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
inclusi i comuni, le province e le regioni, hanno l'obbligo di:
- individuare le aree in cui per
effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse si abbia
superamento dei limiti di immissione previsti;
- determinare il contributo specifico
delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti;
presentare al comune e alla regione o all'autorita' da essa
indicata, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, il piano di contenimento ed abbattimento del rumore
prodotto nell'esercizio delle infrastrutture di cui sopra.
- 2. I piani vengono presentati
secondo le modalita' ed i termini seguenti:
- a) per le infrastrutture di tipo
lineare di interesse regionale e locale:
- a.1) entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la societa' o l'ente
gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il
superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai
comuni e alla regione competente o all'autorita' da essa indicata;
- a.2) entro i successivi diciotto
mesi la societa' o l'ente gestore presenta ai comuni interessati
ed alla regione competente o all'autorita' da essa indicata il
piano di contenimento e abbattimento del rumore di cui al comma 5
dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si
applica anche nel caso in cui si accerti il superamento dei valori
limite successivamente all'individuazione di cui al punto a.1), in
ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o
relative a modalita' di esercizio o condizioni di traffico
dell'infrastruttura;
- a.3) gli obiettivi di risanamento
previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni:
- dalla data di espressione della
regione o dell'autorita' da essa indicata, con proprio
provvedimento se previsto;
- dalla data di presentazione del
piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in
materia.
- La regione puo', d'intesa con le
autonomie locali, in considerazione della complessita' degli
interventi da realizzare, dell'entita' del superamento dei limiti
e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed
edifici, fissare termini diversi;
- b) per le reti di infrastrutture
lineari di interesse nazionale o di piu' regioni:
- b.1) entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto la societa' o l'ente
gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il
superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai
comuni e alle regioni competenti o alle autorita' da esse
indicate;
- b.2) entro i successivi diciotto
mesi la societa' o l'ente gestore presenta ai comuni interessati,
alle regioni o alle autorita' da esse indicate, il piano di
contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 5
dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- Tale termine si applica anche al
caso in cui si accerti il superamento dei valori limite
successivamente all'individuazione di cui al punto b.1), in
ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o
relative a modalita' di esercizio o condizioni di traffico
dell'infrastruttura;
- b.3) gli obiettivi di risanamento
previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni:
- dalla data di espressione della
regione o dell'autorita' da essa indicata, con proprio
provvedimento se previsto;
- dalla data di presentazione del
piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in
materia.
- La regione puo', d'intesa con le
autonomie locali, in considerazione della complessita' degli
interventi da realizzare, dell'entita' di superamento dei limiti e
dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed
edifici, fissare termini diversi;
- c) per gli aeroporti:
- c.1) entro diciotto mesi
dall'individuazione dei confini delle aree di rispetto di cui al
decreto ministeriale 31 ottobre 1997, art.
- 6, comma 1, il gestore individua le
aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti
previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alle regioni
competenti o alle autorita' da esse indicate;
- c.2) entro i successivi diciotto
mesi, nel caso di superamento dei valori limite, l'esercente
presenta ai comuni interessati ed alle regioni o alle autorita' da
esse indicate il piano di contenimento ed abbattimento del rumore
di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n.
447. Tale termine si applica anche al caso in cui si accerti il
superamento dei valori limite successivamente all'individuazione
di cui al punto c.1), in ragione di sopravvenute modificazioni di
carattere strutturale o relative a modalita' di esercizio o
condizioni di traffico dell'infrastruttura;
- c.3) gli obiettivi di risanamento
previsti dal piano devono essere conseguiti entro 5 anni:
- dalla data di espressione della
regione o dell'autorita' da essa indicata, con proprio
provvedimento se previsto;
- dalla data di presentazione del
piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in
materia.
- La regione puo', d'intesa con le
autonomie locali, in considerazione della complessita' degli
interventi da realizzare, dell'entita' del superamento dei limiti
e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed
edifici, fissare termini diversi;
- d) per le altre infrastrutture:
- d.1) entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto la societa' o l'ente
gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il
superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai
comuni e alle regioni competenti o alle autorita' da esse
indicate;
- d.2) entro i successivi diciotto
mesi la societa' o l'ente gestore presenta ai comuni interessati
ed alle regioni o alle autorita' da esse indicate il piano di
contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 5
dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si
applica anche al caso in cui si accerti il superamento dei valori
limite successivamente all'individuazione di cui al punto d.1), in
ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o
relative a modalita' di esercizio o condizioni di traffico
dell'infrastruttura;
- d.3) gli obiettivi di risanamento
previsti dal piano devono essere conseguiti entro cinque anni:
- dalla data di espressione della
regione o dell'autorita' da essa indicata, con proprio
provvedimento se previsto;
- dalla data di presentazione del
piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in
materia.
- La regione puo', d'intesa con le
autonomie locali, in considerazione della complessita' degli
interventi da realizzare, dell'entita' di superamento dei limiti e
dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed
edifici, fissare termini diversi.
- 3. Fatti salvi i termini e le
scadenze di cui al comma 2, ai fini della predisposizione dei
piani di cui al presente decreto, i comuni possono notificare alle
societa' ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture, l'eventuale superamento dei limiti
previsti.
- 4. Il piano di cui al comma 1
tenendo anche conto delle indicazioni contenute negli allegati 2 e
3, deve contenere:
- a) l'individuazione degli
interventi e le relative modalita' di realizzazione;
- b) l'indicazione delle eventuali
altre infrastrutture dei trasporti concorrenti all'immissione
nelle aree in cui si abbia il superamento dei limiti;
- c) l'indicazione dei tempi di
esecuzione e dei costi previsti per ciascun intervento;
- d) il grado di priorita' di
esecuzione di ciascun intervento;
- e) le motivazioni per eventuali
interventi sui ricettori.
- 5. Entro sei mesi dalla data di
ultimazione di ogni intervento previsto nel piano di risanamento,
la societa' o l'ente gestore ivi compresi i comuni, le province e
le regioni, nelle aree oggetto dello stesso piano, provvede ad
eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli
obiettivi del risanamento e trasmette i dati relativi al comune ed
alla regione o all'autorita' da essa indicata.
-
- Art. 3.
- Criteri di priorita' degli
interventi
- 1. Fermo restando quanto stabilito
in materia di priorita' dall'art. 5, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 459 del 18 novembre 1998, l'ordine
di priorita' degli interventi di risanamento e' stabilito dal
valore numerico dell'indice di priorita' P, la cui procedura di
calcolo e' indicata nell'allegato 1 che costituisce parte
integrante del presente decreto.
- 2. Per le infrastrutture di
interesse nazionale o di piu' regioni saranno stabiliti ordini di
priorita' anche a livello regionale sulla base delle
determinazioni della Conferenza unificata di cui all'art. 5.
- 3. La regione o l'autorita' da esse
indicata puo' stabilire, d'intesa con i comuni interessati, un
ordine di priorita' degli interventi che prescinda dall'indice di
priorita' di cui al comma 1.
- 4. Nel caso di piu' gestori
concorrenti al superamento dei limiti previsti nella zona da
risanare, i gestori medesimi provvedono di norma all'esecuzione
congiunta delle attivita' di risanamento. La regione, o l'autorita'
da essa indicata, in sede di definizione dell'ordine di priorita'
di cui al comma 3, tiene conto delle esigenze di esecuzione
congiunta degli interventi.
-
- Art. 4.
- Obiettivi dell'attivita' di
risanamento
- 1. Le attivita' di risanamento
devono conseguire il rispetto dei valori limite del rumore
prodotto dalle infrastrutture di trasporto, stabiliti dai
regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della legge 26
ottobre 1995, n. 447, di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre
1997, nonche' dall'art. 15, comma 1, della legge 26 ottobre 1995,
n. 447.
- 2. Il rumore immesso nell'area in
cui si sovrappongono piu' fasce di pertinenza, non deve superare
complessivamente il maggiore fra i valori limite di immissione
previsti per le singole infrastrutture.
- 3. L'attivita' di risanamento e'
svolta dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, relativamente alle
infrastrutture concorrenti, che partecipano all'intervento di
risanamento, secondo il criterio riportato in allegato 4 che
costituisce parte integrante del presente decreto, oppure
attraverso un accordo fra i medesimi soggetti, le regioni e le
province autonome, i comuni e le province territorialmente
competenti.
-
- Art. 5.
- Oneri e modalita' di
risanamento
- 1. Gli oneri derivanti dall'attivita'
di risanamento sono a carico delle societa' e degli enti gestori
delle infrastrutture dei trasporti che vi provvedono in
conformita' a quanto previsto dall'art. 10, comma 5, della legge
26 ottobre 1995, n. 447.
- 2. Il Ministro dell'ambiente,
d'intesa con la Conferenza unificata, approva i piani relativi
alle infrastrutture di interesse nazionale o di piu' regioni e
provvede, ugualmente di intesa con la Conferenza unificata, alla
ripartizione degli accantonamenti e degli oneri su base regionale,
tenuto conto delle priorita' valutate ai sensi dell'art. 3, comma
1, dei costi dei risanamenti previsti per ogni regione e del costo
complessivo a livello nazionale.
- 3. Gli interventi strutturali
finalizzati all'attivita' di risanamento devono essere effettuati
secondo la seguente scala di priorita':
- a) direttamente sulla sorgente
rumorosa;
- b) lungo la via di propagazione del
rumore dalla sorgente al ricettore;
- c) direttamente sul ricettore.
- 4. Gli interventi di cui alla
lettera c) sono adottati qualora, mediante le tipologie di
intervento di cui ai punti a) e b) del comma 2, non sia
tecnicamente conseguibile il raggiungimento dei valori limite di
immissione, oppure qualora lo impongano valutazioni tecniche,
economiche o di carattere ambientale.
-
- Art. 6.
- Attivita' di controllo
- 1. Le societa' e gli enti gestori
dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
comunicano entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque entro tre
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero
dell'ambiente e alle regioni e ai comuni competenti, anche al fine
del controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia di
accantonamento delle risorse finanziarie di cui all'art. 10, comma
5, della legge n. 447/1995:
- a) l'entita' dei fondi accantonati
annualmente e complessivamente a partire dalla data di entrata in
vigore della legge n. 447/1995;
- b) lo stato di avanzamento fisico e
finanziario dei singoli interventi previsti, comprensivo anche
degli interventi conclusi.
- 2. L'attivita' di controllo sul
conseguimento degli obiettivi del risanamento e' svolta,
nell'ambito delle competenze assegnate dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e dalla normativa statale e regionale.
-
- Art. 7.
- Norma di salvaguardia
- 1. Sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano, che provvedono in conformita' dei rispettivi
statuti e alle relative norme di attuazione.
-
- Art. 8.
- Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore
sessanta giorni dopo sua la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
-
- Roma, 29 novembre 2000
-
- p. Il Ministro: Calzolaio
-
-
- Allegato 1
-
- Indice
di priorita' degli interventi di risanamento.
-
-
- Allegato 2
-
- Criteri di progettazione
degli interventi di risanamento.
- Per la progettazione degli
interventi di risanamento si possono utilizzare modelli matematici
che devono consentire:
- la descrizione dell'ambiente di
propagazione del rumore, la morfologia del terreno, la presenza di
edifici ed infrastrutture, con la possibilita' di attribuire
valori dei coefficienti di assorbimento o indici di isolamento per
le superfici, almeno per bande di ottava;
- l'archivio di dati relativi alla
potenza sonora delle sorgenti, aggiornabile mediante rilievi
strumentali: tale archivio deve essere rappresentativo ad esempio
del parco ferroviario nazionale, delle tipologie delle autovetture
circolanti, delle pavimentazioni;
- l'archivio di dati relativi alle
caratteristiche acustiche di isolamento e di assorbimento dei
materiali usati in edilizia e per la realizzazione di interventi
di contenimento ed abbattimento del rumore, con possibilita' di
aggiornamento;
- di tenere conto, negli algoritmi di
calcolo, dei principali fenomeni caratterizzanti la propagazione
del rumore dalla sorgente al ricettore, come le riflessioni del
primo ordine e quelle secondarie, le diffrazioni semplici e
multiple, l'attenuazione per divergenza e quella per assorbimento;
- di ottenere risultati su base
cartografica in scala non inferiore a 1:1000, sotto forma di punti
singoli, curve di isolivello sia in pianta che in sezione
trasversale relative a situazioni precedenti e seguenti
l'intervento.
- Il progetto di risanamento deve
assicurare il conseguimento dei valori di immissione del rumore
nelle zone interessate dall'esercizio dell'infrastruttura.
- La progettazione deve prevedere:
- a) l'individuazione delle vie di
propagazione del rumore dalla sorgente all'ambiente ricevente;
- b) le misure e/o le stime del
livello massimo di rumore esterno agli edifici in dB(A) con
caratterizzazione dello spettro medio del rumore;
- c) il dimensionamento delle pareti
delle facciate sulla base dell'indice dell'isolamento acustico
standardizzato di facciata di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, allegato A, e sulla base
dei dati di progetto;
- d) la verifica della condizione che
l'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata sia
maggiore o eguale a quello stabilito nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, allegato A, tabella B.
- Progettazione acustica.
- La progettazione acustica degli
interventi di bonifica si articola nei punti seguenti:
- rilevazione dei flussi di traffico
e loro disaggregazione per tipologie di mezzi di trasporto e loro
categorie, per periodi della giornata, per velocita' media;
- caratterizzazione acustica della
sorgente mediante l'acquisizione dello spettro medio del rumore,
dei livelli sonori equivalenti continui diurni e notturni, della
distribuzione statistica dei livelli;
- acquisizione della corografia della
zona in scala non inferiore a 1:5000 e della planimetria dell'area
interessata e della infrastruttura in scala non inferiore a
1:1000, con l'indicazione degli edifici da risanare: nel caso di
strade urbane, devono essere acquisite le sezioni stradali tipiche
(L,U) ed i profili degli edifici;
- tracciamento di una mappa acustica
dell'area circostante l'infrastruttura da effettuare sulla base di
misure e con l'ausilio di un modello previsionale; la mappa deve
contenere le curve di isolivello, gli edifici da risanare;
- individuazione di interventi
opportuni, per il contenimento del rumore immesso anche mediante
l'utilizzo di modelli matematici di dettaglio.
- Progettazione esecutiva degli
interventi di risanamento.
- I progetti esecutivi devono
comprendere:
- il progetto acustico di dettaglio
che tenga conto delle peculiarita' dell'infrastruttura;
- il progetto strutturale, contenente
i riferimenti alle normative vigenti;
- la valutazione dell'inserimento
ambientale dell'intervento e la motivazione tecnica ed ambientale
delle scelte effettuate;
- l'analisi e gli elenchi dei prezzi
unitari;
- i computi metrici;
- la stima dei lavori.
- In particolare, il progetto
acustico di dettaglio deve tenere conto delle caratteristiche
costruttive dell'infrastruttura e della sua potenzialita' e deve
avere i seguenti contenuti minimi:
- livelli equivalenti di rumore
immesso in corrispondenza dei ricettori piu' esposti, in
condizioni ante-operam;
- livelli equivalenti di rumore
immesso in corrispondenza dei ricettori piu' esposti, in
condizioni post-operam;
- individuazione e dimensionamento
degli interventi di abbattimento del rumore per il conseguimento
dei limiti di esposizione previsti dalla legge;
- corografia della zona in scala non
inferiore a 1:5000;
- planimetria dell'area interessata
dall'intervento in scala non inferiore a 1:1000;
- eventuali sezioni significative in
scala non inferiore a 1:200;
- documentazione fotografica;
- la individuazione degli interventi
ed il controllo dei risultati, ad intervento effettuato, devono
essere eseguiti con l'ausilio di modelli di calcolo e di misure di
verifica in situ.
- Requisiti degli interventi di
risanamento.
- Le forniture, i materiali e le
opere per le attivita' di risanamento e bonifica dell'inquinamento
da rumore devono essere tali da assicurare la qualita' degli
interventi e la loro durata nel tempo.
- Barriere acustiche artificiali.
- Le barriere acustiche artificiali
poste in fregio alle infrastrutture viarie e ferroviarie devono
essere obbligatoriamente fonoassorbenti, laddove possano
instaurarsi significativi fenomeni di riflessioni dell'onda sonora
in corrispondenza di edifici; devono essere modulari, in massimo
grado in modo da consentire la rapida sostituzione di loro parti e
la loro manutenzione.
- I fornitori di barriere acustiche
devono certificare e garantire sia la durata della verniciatura
che il mantenimento delle sue proprieta' di protezione.
- Le barriere devono essere
certificate da enti anche appartenenti ad altre nazioni con le
quali sia in vigore un accordo di reciprocita': le prove di
certificazione del potere fonoisolante R devono essere eseguite
secondo la norma EN 1793-2 e l'indice di valutazione del potere
fonoisolante DL R si ricava secondo le norme EN 1793-2 e EN
1793-3; il coefficiente di assorbimento acustico \alpha s deve
essere certificato secondo la norma EN 1793-1 e l'indice di
valutazione dell'assorbimento acustico DL \alpha si ricava secondo
le norme EN 1793-1 e EN 1793-3; la curva in frequenza dell'indice
di assorbimento acustico \alpha s deve soddisfare i seguenti
requisiti minimi:
Frequenza
(Hz) |
Coefficiente
\alpha s |
125 |
0,20 |
250 |
0,50 |
500 |
0,65 |
1000 |
0,80 |
2000 |
0,75 |
4000 |
0,50 |
- Le caratteristiche di assorbimento
acustico delle pavimentazioni antirumore possono essere
verificate:
- in laboratorio, applicando il
metodo ad onde stazionarie (tubo di Kundt) in condizioni di
incidenza normale su carote prelevate in situ dopo il quindicesimo
giorno dalla stessa del conglomerato;
- in situ in accordo con la norma ISO/DIS
13472-1.
- Finestre fonoisolanti.
- L'indice di isolamento acustico di
una finestra deve essere determinato secondo le modalita' previste
dalle norme ISO 140/3-95, 140/4-78,717/1-82 e successivi
aggiornamenti.
- Le finestre fonoisolanti possono
essere del tipo autoventilate, onde consentire, anche se chiuse,
il passaggio dell'aria per differenza di pressione fra ambiente
esterno ed ambiente interno, attraverso un aeratore avente sezione
e profilo a labirinto ed avente pareti interne ricoperte di
materiale fonoassorbente.
- Collaudo e certificazione.
- Gli interventi di risanamento
devono essere collaudati allo scopo di accertarne la rispondenza
alle previsioni progettuali. Il collaudatore verifica la
rispondenza dell'intera opera e delle sue parti a quanto previsto
dal progetto acustico.
- Il collaudatore, tecnico competente
in acustica ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2,
comma 6, accertera' altresi' l'esistenza e la correttezza delle
certificazioni di cui al punto 1.3.
-
-
- Allegato 3
-
- Allo scopo di rendere comparabili i
costi delle attivita' di risanamento e di consentire una corretta
programmazione dei piani pluriennali di risanamento, puo' essere
fatto riferimento ai costi unitari per le tipologie di intervento
riportate in tabella 1, se indicate nella relazione tecnica.
- Se viene fatto riferimento ad altri
tipi di intervento non contenuti nella citata tabella, gli
interventi stessi devono essere descritti compiutamente ed i
relativi costi unitari devono essere chiaramente indicati.
-
- Tabella 1
- CARATTERIZZAZIONE E INDICE
DEI COSTI DI INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA
- pag.
37
- pag.
38
-
-
- Allegato 4
-
- CRITERIO
DI VALUTAZIONE DELLE PERCENTUALI DELL'ATTIVITA' DI RISANAMENTO DA
ASCRIVERE A PIU' SORGENTI SONORE CHE IMMETTONO RUMOREIN UN PUNTO
-
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