MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 15 maggio 2000
Autorizzazione alla gradualita' degli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie ai
sensi dell'art. 4, comma 11-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236.
- IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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- Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
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- Visto, in particolare, l'art. 4, comma 11-bis, del
richiamato testo normativo il quale prevede che i datori di lavoro che trasformano la loro
natura giuridica da pubblica in privata possono essere autorizzati ad adempiere
gradualmente agli obblighi occupazionali in materia di assunzioni obbligatorie, previsti
dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;
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- Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994, con il quale sono
state determinate le modalita' relative al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;
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- Considerato che la legge 2 aprile 1968, n. 482, e'
stata abrogata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili", che ha riformato la disciplina in materia, rideterminando, tra
l'altro le quote d'obbligo;
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- Considerato, pertanto, che appare necessario
procedere al riproporzionamento delle quote di obbligo che i datori di lavoro, che hanno
trasformato la loro natura giuridica da pubblica in privata, sono tenuti a riservare ai
destinatari della normativa in materia di assunzioni obbligatorie;
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- Decreta:
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- Art. 1.
- 1. I datori di lavoro, di cui all'art. 4, comma
11-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di contemperare l'assolvimento
dell'obbligo di copertura delle quote previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, con il
mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, possono essere
autorizzati ad adempiere gradualmente riservando, comunque, una percentuale pari al 12%
delle assunzioni effettuate in data successiva alla trasformazione della loro natura
giuridica da pubblica a privata, ai beneficiari della predetta normativa, fino al completo
assolvimento dell'obbligo medesimo, se occupano piu' di 50 dipendenti.
- 2. Per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50
dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, la quota di riserva e' fissata rispettivamente in 4 e
2 unita'.
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- Art. 2.
- 1. I datori di lavoro devono presentare la
richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1, in carta legale, al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, direzione generale per l'impiego, e consegnare copia della
richiesta a ciascun servizio, individuato dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel cui ambito territoriale occupano dipendenti.
- 3. La domanda deve indicare:
- a) il provvedimento e la data di trasformazione da
ente pubblico in soggetto privato;
- b) il numero totale dei dipendenti in servizio a
tale data con l'indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della normativa in materia di
assunzioni obbligatorie;
- c) i motivi per i quali viene chiesta
l'autorizzazione ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali;
- d) l'indicazione dei servizi di cui al comma 1,
cui e' stata consegnata la domanda stessa.
- 4. Le notizie di cui al punto b) devono essere
fornite, separatamente, sia per l'intero territorio nazionale che per ciascuna provincia
in cui l'impresa occupa dipendenti.
- 5. I servizi di cui al comma 1, entro trenta
giorni dal ricevimento dalla richiesta di autorizzazione, comunicano al Ministero le
eventuali osservazioni.
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- Art. 3.
- 1. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dal ricevimento della
richiesta.
- 2. Le autorizzazioni concesse anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono rideterminate secondo
quanto disposto all'art. 1, a decorrere dalla medesima data, senza necessita' di una nuova
istanza.
- 3. Il decreto ministeriale del 22 dicembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994 e' abrogato.
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- Roma, 15 maggio 2000
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- Il Ministro: Salvi
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