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   Normativa Appalti UE  

Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

Decreto 16 giugno 2000

 CRITERI PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA’ E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI NEI CENTRI URBANI CON RELATIVA INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE UTILIZZABILI.

 

Vista la legge 26 febbraio 1992 n. 211 che ha stanziato risorse per la realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilità e le condizioni ambientali nei centri urbani;

Vista la legge 30 maggio 1995 n. 204 con la quale è stata istituita la Commissione di Alta Vigilanza preposta alla vigilanza sull’attuazione dei piani di intervento di cui alle leggi 910/86 e 211/92;

Vista la legge 27 febbraio 1998 n° 30 che all’art. 10 ha individuato ulteriori risorse per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi della L.211/92 e ha modificato l’art. 1 della L.211/92;

Vista la legge 7 dicembre 1999, n° 472, che all’art. 13 comma 8 ha previsto la sostituzione delle parole "di massima" con la parola "definitiva" nell’art.3 comma 1), lettera a) della legge 211/92;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n° 488 che all’art. 54 comma 1 ha autorizzato ulteriori limiti di impegno per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della L. 211/92, come riportato nella tabella 3, punti 6 e 7, allegata alla stessa legge;

Considerando che il limite di impegno quindicennale autorizzato per la prosecuzione degli interventi di cui all’art. 9 della L.211/92, pari a lire 37.000 milioni a partire dal 2001 e lire 40.000 milioni a partire dal 2002, consente di attivare risorse, in considerazione degli attuali tassi, per un investimento globale di lire 767.000 milioni;

Considerando che il limite di impegno quindicennale autorizzato per la prosecuzione degli interventi di cui all’art. 10 della L.211/92, pari a lire 9.000 milioni a partire dal 2001 e lire 10.000 milioni a partire dal 2002, consente di attivare risorse, in considerazione degli attuali tassi, per un investimento globale di lire 189.000 milioni;

Ritenendo di dover procedere all’allocazione delle risorse in argomento;

Ritenendo, inoltre, necessario impartire delle direttive in merito alla presentazione delle istanze di finanziamento e delle relative documentazioni progettuali, stabilendo anche metodi e tempistiche relativamente alle procedure attuative del programma;

 

DECRETA

 ART. 1

Soggetti beneficiari

Al fine di procedere al piano di riparto delle risorse di cui all’art. 54, comma 1, della L. 488/99, finalizzate alla prosecuzione del programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla L.211/92, possono presentare istanza per la richiesta di finanziamento i soggetti di seguito individuati:

  • per le finalità di cui all’art. 9 della L.211/92, i soggetti previsti dall’art. 1 della legge stessa e le aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico urbano, qualora delegati dai relativi enti locali

  • per le finalità di cui all’art. 10 della L.211/92, i soggetti previsti dal comma 1 dello stesso art. 10

 

ART. 2

Presentazione delle istanze

Le istanze per la richiesta di finanziamento dovranno essere presentate al Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri - Unità di Gestione Trasporti Impianti Fissi (T.I.F.) - entro 180 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I. del presente Decreto.

Tali istanze dovranno essere corredate di quanto il suddetto ufficio richiederà con apposito provvedimento; tale provvedimento fornirà anche specifiche direttive per disciplinare i casi in cui l’intervento proposto faccia riferimento ad una tecnologia innovativa, la cui individuazione richieda il ricorso ad una procedura di appalto-concorso.

Nel caso in cui il costo dell’intervento oggetto di finanziamento superi l’ammontare di lire 400 miliardi, esso dovrà necessariamente essere suddiviso in lotti funzionali che verranno esaminati alla stregua di singoli interventi.

Qualora l’intervento interessi diversi soggetti devono essere definiti accordi di programma per l’attribuzione delle relative competenze così come previsto dall’art. 3 della citata legge 211/92.

 ART. 3

Settori di intervento

Le istanze di cui all’art. 1 devono riguardare le seguenti tipologie di sistema:

  • per le finalità di cui all’art. 9 della L.211/92, sistemi di trasporto a guida vincolata, così come previsto all’art. 1 comma 1 della legge 211/92 e successive modificazioni di cui all’art. 10 della L.30/98 ed anche sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonchè sistemi urbani di connessione quali ascensori, scale mobili, tappeti mobili, così come integrato dall’art. 50 comma 1 della legge 448/98;

  • per le finalità di cui all’art. 10 della L.211/92, le tipologie di sistema previste nell’ambito dello stesso articolo

ART. 4

Disponibilità finanziarie e ripartizione risorse

Per le finalità di cui all’art. 1, ai sensi dell’art. 54 della L. 488/99, sono stati autorizzati limiti di impegno quindicennali così ripartiti:

  • per le finalità di cui all’art. 9 della L.211/92 lire 37.000 milioni a partire dal 2001 e lire 40.000 milioni a partire dal 2002

  • per le finalità di cui all’art. 10 della L.211/92 lire 9.000 milioni a partire dal 2001 e lire 10.000 milioni a partire dal 2002.

L’ammontare complessivo degli investimenti attivabili attraverso le suddette risorse è da destinarsi in ragione dell’80% alle aree metropolitane e del 20% alle restanti aree del territorio nazionale.

Il contributo statale potrà essere concesso nella misura massima del 60% del costo dell’intervento, comprensivo di oneri.

 

ART. 5

Pareri regionali sulla priorità d’intervento

I soggetti proponenti dovranno presentare alle rispettive Regioni, entro 120 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I. del presente Decreto, una documentazione preliminare dell’intervento che intendono proporre, ciò affinché ciascuna Amministrazione Regionale possa nei successivi 60 giorni esprimere delle priorità nell’ambito delle proposte ricadenti nel territorio di rispettiva pertinenza.

Ove il soggetto proponente non rispettasse tale obbligo la presentazione al Ministero dei Trasporti e della Navigazione dell’istanza di finanziamento verrà considerata non esaminabile.

Ove una Regione non si esprimesse in merito a quanto di competenza, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione valuterà le proposte anche in assenza di tale provvedimento.

ART. 6

Procedura di assegnazione delle risorse e validità temporale della graduatoria di merito

Ai fini della valutazione delle istanze presentate e della definizione del piano di riparto delle risorse, le istanze di cui all’art. 1 sono sottoposte alla Commissione di Alta Vigilanza di cui all’art. 3 della L. 204/95 che entro 60 giorni dovrà completare la propria istruttoria presentando al Ministro dei Trasporti e della Navigazione due graduatorie di merito, una relativa alle risorse ex art. 9 e una relativa alle risorse ex art. 10.

La Commissione di Alta Vigilanza dovrà definire i criteri in base ai quali gli interventi, oggetto di finanziamento, potranno essere inseriti nelle suddette graduatorie.

Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici trasmetterà al CIPE i conseguenti piani di riparto delle risorse per la successiva approvazione.

Le graduatorie rimarranno valide ai fini dell’allocazione delle eventuali risorse finanziarie la cui copertura venisse autorizzata con dispositivi di legge emanati entro il 31.12.2000, ivi comprese quelle conseguenti a definanziamenti per mancato rispetto delle scadenze previste per l’avvio dell’utilizzazione dei fondi.

Ove prima di tali scadenze risultassero finanziati tutti i progetti in graduatoria si procederà con una nuova apertura dei termini.

 

ART. 7

Criteri di valutazione dei progetti

Tutte le istanze pervenute verranno esaminate in via preliminare ai fini dell’ammissibilità in ragione dell’effettiva rispondenza dell’intervento alle esigenze di mobilità dell’area interessata dall’infrastruttura proposta.

Le istanze che avranno superato tale preliminare giudizio di ammissibilità saranno valutate in relazione ai seguenti aspetti ai fini delle predisposizione di una graduatoria utile per l’accesso ai contributi:

  1. inserimento dell’intervento nell’ambito di un piano strategico di sistema dei trasporti del territorio interessato con particolare riferimento all’ integrazione con altre infrastrutture esistenti o di prossima realizzazione (interconnessioni, effetto rete, ecc.) e alla valorizzazione di interventi in corso di esecuzione; coerenza dell’intervento con gli strumenti urbanistici e pianificatori adottati o approvati e con gli obiettivi di qualità ambientale;

  2. effetti dell’intervento in materia di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO2, riduzione dell’incidentalità, riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico. In merito ciascun proponente dovrà impegnarsi ad effettuare una campagna di misure ante e post operam per una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

  3. benefici dell’intervento in materia di riequilibrio tra trasporto privato e trasporto pubblico e in ogni caso effetti misurabili sull’utilizzo globale del trasporto pubblico;

  4. qualità della progettazione, dimostrazione della fattibilità tecnico-economica dell’intervento, benefici in merito alla sicurezza dell’infrastruttura proposta e dell’indotto globale;

  5. eseguibilità per lotti funzionali da individuarsi in funzione delle disponibilità economiche;

  6. attendibilità e coerenza dei tempi previsti per le varie fasi di realizzazione dell’opera (progettazione, approvazioni, appalto dei lavori, esecuzione);

  7. qualità del piano finanziario nel quale siano esplicitate le quote di finanziamento non statale, le loro fonti e gli impegni dai quali esse derivano;

  8. Analisi costi/benefici dalla quale risulti in particolare individuato il parametro £/passeggeri-km trasportato.

ART. 8

Revoca dei finanziamenti

I tempi esposti dai soggetti attuatori per le varie fasi attuative dell’intervento (punto 6 art. 7) saranno considerati vincolanti, pena la revoca del finanziamento.

 

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