Il
Ministro dei Trasporti e della Navigazione
Decreto 16 giugno 2000
CRITERI PER LA
PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA
E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI NEI CENTRI URBANI CON RELATIVA INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE UTILIZZABILI.
Vista la legge 26 febbraio 1992
n. 211 che ha stanziato risorse per la realizzazione di interventi nel settore dei
trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilità e le condizioni ambientali
nei centri urbani;
Vista la legge 30 maggio 1995 n.
204 con la quale è stata istituita la Commissione di Alta Vigilanza preposta alla
vigilanza sullattuazione dei piani di intervento di cui alle leggi 910/86 e 211/92;
Vista la legge 27 febbraio 1998
n° 30 che allart. 10 ha individuato ulteriori risorse per la realizzazione degli
interventi finanziati ai sensi della L.211/92 e ha modificato lart. 1 della
L.211/92;
Vista la legge 7 dicembre 1999,
n° 472, che allart. 13 comma 8 ha previsto la sostituzione delle parole "di
massima" con la parola "definitiva" nellart.3 comma 1), lettera a)
della legge 211/92;
Vista la legge 23 dicembre 1999,
n° 488 che allart. 54 comma 1 ha autorizzato ulteriori limiti di impegno per la
prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della L. 211/92, come riportato
nella tabella 3, punti 6 e 7, allegata alla stessa legge;
Considerando che il limite di
impegno quindicennale autorizzato per la prosecuzione degli interventi di cui allart.
9 della L.211/92, pari a lire 37.000 milioni a partire dal 2001 e lire 40.000 milioni a
partire dal 2002, consente di attivare risorse, in considerazione degli attuali tassi, per
un investimento globale di lire 767.000 milioni;
Considerando che il limite di
impegno quindicennale autorizzato per la prosecuzione degli interventi di cui allart.
10 della L.211/92, pari a lire 9.000 milioni a partire dal 2001 e lire 10.000 milioni a
partire dal 2002, consente di attivare risorse, in considerazione degli attuali tassi, per
un investimento globale di lire 189.000 milioni;
Ritenendo di dover procedere allallocazione
delle risorse in argomento;
Ritenendo, inoltre, necessario
impartire delle direttive in merito alla presentazione delle istanze di finanziamento e
delle relative documentazioni progettuali, stabilendo anche metodi e tempistiche
relativamente alle procedure attuative del programma;
DECRETA
ART. 1
Soggetti beneficiari
Al fine di procedere al piano di
riparto delle risorse di cui allart. 54, comma 1, della L. 488/99, finalizzate alla
prosecuzione del programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di
massa di cui alla L.211/92, possono presentare istanza per la richiesta di finanziamento i
soggetti di seguito individuati:
per le finalità di cui allart.
9 della L.211/92, i soggetti previsti dallart. 1 della legge stessa e le aziende
esercenti il servizio di trasporto pubblico urbano, qualora delegati dai relativi enti
locali
per le finalità di cui allart.
10 della L.211/92, i soggetti previsti dal comma 1 dello stesso art. 10
ART. 2
Presentazione delle istanze
Le istanze per la richiesta di
finanziamento dovranno essere presentate al Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Dipartimento Trasporti Terrestri - Unità di Gestione Trasporti Impianti Fissi
(T.I.F.) - entro 180 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I. del presente Decreto.
Tali istanze dovranno essere
corredate di quanto il suddetto ufficio richiederà con apposito provvedimento; tale
provvedimento fornirà anche specifiche direttive per disciplinare i casi in cui lintervento
proposto faccia riferimento ad una tecnologia innovativa, la cui individuazione richieda
il ricorso ad una procedura di appalto-concorso.
Nel caso in cui il costo dellintervento
oggetto di finanziamento superi lammontare di lire 400 miliardi, esso dovrà
necessariamente essere suddiviso in lotti funzionali che verranno esaminati alla stregua
di singoli interventi.
Qualora lintervento
interessi diversi soggetti devono essere definiti accordi di programma per lattribuzione
delle relative competenze così come previsto dallart. 3 della citata legge 211/92.
ART. 3
Settori di intervento
Le istanze di cui allart. 1
devono riguardare le seguenti tipologie di sistema:
per le finalità di cui allart.
9 della L.211/92, sistemi di trasporto a guida vincolata, così come previsto allart.
1 comma 1 della legge 211/92 e successive modificazioni di cui allart. 10 della
L.30/98 ed anche sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonchè sistemi
urbani di connessione quali ascensori, scale mobili, tappeti mobili, così come integrato
dallart. 50 comma 1 della legge 448/98;
per le finalità di cui allart.
10 della L.211/92, le tipologie di sistema previste nellambito dello stesso articolo
ART. 4
Disponibilità finanziarie e
ripartizione risorse
Per le finalità di cui allart.
1, ai sensi dellart. 54 della L. 488/99, sono stati autorizzati limiti di impegno
quindicennali così ripartiti:
per le finalità di cui allart.
9 della L.211/92 lire 37.000 milioni a partire dal 2001 e lire 40.000 milioni a partire
dal 2002
per le finalità di cui allart.
10 della L.211/92 lire 9.000 milioni a partire dal 2001 e lire 10.000 milioni a partire
dal 2002.
Lammontare complessivo
degli investimenti attivabili attraverso le suddette risorse è da destinarsi in ragione
dell80% alle aree metropolitane e del 20% alle restanti aree del territorio
nazionale.
Il contributo statale potrà
essere concesso nella misura massima del 60% del costo dellintervento, comprensivo
di oneri.
ART. 5
Pareri regionali sulla priorità dintervento
I soggetti proponenti dovranno
presentare alle rispettive Regioni, entro 120 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I.
del presente Decreto, una documentazione preliminare dellintervento che intendono
proporre, ciò affinché ciascuna Amministrazione Regionale possa nei successivi 60 giorni
esprimere delle priorità nellambito delle proposte ricadenti nel territorio di
rispettiva pertinenza.
Ove il soggetto proponente non
rispettasse tale obbligo la presentazione al Ministero dei Trasporti e della Navigazione
dellistanza di finanziamento verrà considerata non esaminabile.
Ove una Regione non si esprimesse
in merito a quanto di competenza, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione valuterà
le proposte anche in assenza di tale provvedimento.
ART. 6
Procedura di assegnazione delle
risorse e validità temporale della graduatoria di merito
Ai fini della valutazione delle
istanze presentate e della definizione del piano di riparto delle risorse, le istanze di
cui allart. 1 sono sottoposte alla Commissione di Alta Vigilanza di cui allart.
3 della L. 204/95 che entro 60 giorni dovrà completare la propria istruttoria presentando
al Ministro dei Trasporti e della Navigazione due graduatorie di merito, una relativa alle
risorse ex art. 9 e una relativa alle risorse ex art. 10.
La Commissione di Alta Vigilanza
dovrà definire i criteri in base ai quali gli interventi, oggetto di finanziamento,
potranno essere inseriti nelle suddette graduatorie.
Il Ministro dei Trasporti e della
Navigazione di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici trasmetterà al CIPE i
conseguenti piani di riparto delle risorse per la successiva approvazione.
Le graduatorie rimarranno valide
ai fini dellallocazione delle eventuali risorse finanziarie la cui copertura venisse
autorizzata con dispositivi di legge emanati entro il 31.12.2000, ivi comprese quelle
conseguenti a definanziamenti per mancato rispetto delle scadenze previste per lavvio
dellutilizzazione dei fondi.
Ove prima di tali scadenze
risultassero finanziati tutti i progetti in graduatoria si procederà con una nuova
apertura dei termini.
ART. 7
Criteri di valutazione dei
progetti
Tutte le istanze pervenute
verranno esaminate in via preliminare ai fini dellammissibilità in ragione delleffettiva
rispondenza dellintervento alle esigenze di mobilità dellarea interessata
dallinfrastruttura proposta.
Le istanze che avranno superato
tale preliminare giudizio di ammissibilità saranno valutate in relazione ai seguenti
aspetti ai fini delle predisposizione di una graduatoria utile per laccesso ai
contributi:
inserimento dellintervento
nellambito di un piano strategico di sistema dei trasporti del territorio
interessato con particolare riferimento all integrazione con altre infrastrutture
esistenti o di prossima realizzazione (interconnessioni, effetto rete, ecc.) e alla
valorizzazione di interventi in corso di esecuzione; coerenza dellintervento con gli
strumenti urbanistici e pianificatori adottati o approvati e con gli obiettivi di qualità
ambientale;
effetti dellintervento in
materia di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO2, riduzione dellincidentalità,
riduzione dellinquinamento atmosferico e acustico. In merito ciascun proponente
dovrà impegnarsi ad effettuare una campagna di misure ante e post operam per una verifica
del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
benefici dellintervento
in materia di riequilibrio tra trasporto privato e trasporto pubblico e in ogni caso
effetti misurabili sullutilizzo globale del trasporto pubblico;
qualità della progettazione,
dimostrazione della fattibilità tecnico-economica dellintervento, benefici in
merito alla sicurezza dellinfrastruttura proposta e dellindotto globale;
eseguibilità per lotti
funzionali da individuarsi in funzione delle disponibilità economiche;
attendibilità e coerenza dei
tempi previsti per le varie fasi di realizzazione dellopera (progettazione,
approvazioni, appalto dei lavori, esecuzione);
qualità del piano finanziario
nel quale siano esplicitate le quote di finanziamento non statale, le loro fonti e gli
impegni dai quali esse derivano;
Analisi costi/benefici dalla
quale risulti in particolare individuato il parametro £/passeggeri-km trasportato.
ART. 8
Revoca dei finanziamenti
I tempi esposti dai soggetti
attuatori per le varie fasi attuative dellintervento (punto 6 art. 7) saranno
considerati vincolanti, pena la revoca del finanziamento.
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