Ministero
dei Trasporti e della Navigazione
Decreto 19 giugno 2000
SPECIFICHE TECNICHE PER LATTUAZIONE
DEL D.I. 770(TIF5)/211t DEL 16.06.2000
Vista la legge 26 febbraio
1992 n. 211 che ha stanziato risorse per la realizzazione di interventi nel settore dei
trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilità e le condizioni ambientali
nei centri urbani;
Visto il Decreto del Ministro dei
Trasporti e del Ministro per i Problemi delle Aree Urbane del 22.12.93 con il quale è
stata definita la documentazione da trasmettere ai fini della valutabilità delle proposte
di intervento presentate per la richiesta di finanziamento ex lege 211/92;
Vista la legge 7 dicembre 1999,
n° 472, che allart. 13 comma 8 ha previsto la sostituzione delle parole "di
massima" con la parola "definitiva" nellart.3 comma 1), lettera a)
della legge 211/92;
Vista la legge 23 dicembre 1999,
n° 488 che allart. 54 comma 1 ha autorizzato ulteriori limiti di impegno per la
prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della L. 211/92, come riportato
nella tabella 3, punti 6 e 7, allegata alla stessa legge;
Visto il Decreto del Ministro dei
Trasporti e della Navigazione e del Ministro dei Lavori Pubblici 16 giugno 2000 n°
770(TIF5)/211t con il quale sono state impartite direttive in merito allallocazione
delle risorse di cui alla L. 488/99;
Visto che lart.2 del
suddetto Decreto dispone che listanza per la richiesta di finanziamento dovrà
essere corredata di apposita documentazione indicata con provvedimento del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione Dipartimento Trasporti Terrestri
DECRETA
ART. 1
Redazione e modalità di
presentazione delle istanze
Le istanze per la richiesta di
finanziamento ai sensi dellart. 1 del Decreto Trasporti- LL.PP n° 770(TIF5)/211t
devono essere corredate:
delle delibere degli organi
consiliari deputati ad esprimere la volontà dellente di appartenenza;
del progetto definitivo ai
sensi delle norme vigenti;
di eventuali pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi da parte di altri soggetti
interessati;
di quantaltro previsto
allart. 3 della legge n° 211/1992;
di quanto previsto allart.
2 del decreto interministeriale 22 dicembre 1993, compresa la scheda di sintesi dellintervento
come modificata e riportata in allegato al presente decreto;
del piano urbano del traffico
(PUT), completo di piano generale del traffico urbano (PGTU) coerente con la
pianificazione di area vasta, nel quale siano indicati obiettivi strategici quantificati
in materia di:
soddisfacimento fabbisogno di
mobilità
riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni di CO2
riduzione dellincidentalità
qualità ambientale, compreso
il rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico e di rumore
e sia esplicitato un quadro
analitico di domanda-offerta di trasporto e un sistema di indicatori per il monitoraggio
del raggiungimento degli obiettivi.
Nel caso di appalto-concorso,
come previsto allart. 2 del D.I. Trasporti LL.PP. n° 770(TIF5)/211t, al
punto a) deve intendersi:
progetto definitivo per linfrastruttura
e per le parti tecnologiche non innovative;
progetto preliminare e
capitolato prestazionale per le parti relative a tecnologie innovative; per tali parti la
valutazione economica deve essere elaborata, tra laltro, sulla base dei costi di
analoghe realizzazioni o sulla base di indagini di mercato effettuate presso ditte
specializzate.
ART. 2
Adempimenti successivi
I soggetti proponenti, allorché
inseriti nella graduatoria utile per usufruire del finanziamento, dovranno produrre le
documentazioni formali confermative che il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione-Dipartimento Trasporti Terrestri, Unità di Gestione TIF riterrà di
richiedere.
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