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   Normativa Appalti UE  

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Decreto 19 giugno 2000

SPECIFICHE TECNICHE PER L’ATTUAZIONE DEL D.I. 770(TIF5)/211t DEL 16.06.2000

 Vista la legge 26 febbraio 1992 n. 211 che ha stanziato risorse per la realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilità e le condizioni ambientali nei centri urbani;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e del Ministro per i Problemi delle Aree Urbane del 22.12.93 con il quale è stata definita la documentazione da trasmettere ai fini della valutabilità delle proposte di intervento presentate per la richiesta di finanziamento ex lege 211/92;

Vista la legge 7 dicembre 1999, n° 472, che all’art. 13 comma 8 ha previsto la sostituzione delle parole "di massima" con la parola "definitiva" nell’art.3 comma 1), lettera a) della legge 211/92;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n° 488 che all’art. 54 comma 1 ha autorizzato ulteriori limiti di impegno per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della L. 211/92, come riportato nella tabella 3, punti 6 e 7, allegata alla stessa legge;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione e del Ministro dei Lavori Pubblici 16 giugno 2000 n° 770(TIF5)/211t con il quale sono state impartite direttive in merito all’allocazione delle risorse di cui alla L. 488/99;

Visto che l’art.2 del suddetto Decreto dispone che l’istanza per la richiesta di finanziamento dovrà essere corredata di apposita documentazione indicata con provvedimento del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri

 

DECRETA

 ART. 1

Redazione e modalità di presentazione delle istanze

Le istanze per la richiesta di finanziamento ai sensi dell’art. 1 del Decreto Trasporti- LL.PP n° 770(TIF5)/211t devono essere corredate:

  1. delle delibere degli organi consiliari deputati ad esprimere la volontà dell’ente di appartenenza;

  2. del progetto definitivo ai sensi delle norme vigenti;

  3. di eventuali pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi da parte di altri soggetti interessati;

  4. di quant’altro previsto all’art. 3 della legge n° 211/1992;

  5. di quanto previsto all’art. 2 del decreto interministeriale 22 dicembre 1993, compresa la scheda di sintesi dell’intervento come modificata e riportata in allegato al presente decreto;

  6. del piano urbano del traffico (PUT), completo di piano generale del traffico urbano (PGTU) coerente con la pianificazione di area vasta, nel quale siano indicati obiettivi strategici quantificati in materia di:

  • soddisfacimento fabbisogno di mobilità

  • riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2

  • riduzione dell’incidentalità

  • qualità ambientale, compreso il rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico e di rumore

e sia esplicitato un quadro analitico di domanda-offerta di trasporto e un sistema di indicatori per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi.

 

Nel caso di appalto-concorso, come previsto all’art. 2 del D.I. Trasporti – LL.PP. n° 770(TIF5)/211t, al punto a) deve intendersi:

  • progetto definitivo per l’infrastruttura e per le parti tecnologiche non innovative;

  • progetto preliminare e capitolato prestazionale per le parti relative a tecnologie innovative; per tali parti la valutazione economica deve essere elaborata, tra l’altro, sulla base dei costi di analoghe realizzazioni o sulla base di indagini di mercato effettuate presso ditte specializzate.

 ART. 2

Adempimenti successivi

I soggetti proponenti, allorché inseriti nella graduatoria utile per usufruire del finanziamento, dovranno produrre le documentazioni formali confermative che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione-Dipartimento Trasporti Terrestri, Unità di Gestione TIF riterrà di richiedere.

 

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