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   Normativa Appalti - Generale  

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81
Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Enti utilizzatori

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attività progettuali con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purchè rientranti nell'elenco delle attività di cui all'articolo 3.

2. In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra più enti in base alla vigente normativa, la possibilità di continuare l'utilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente l'attività è collegata ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta l'attività.

Art. 2.

Definizione dei soggetti utilizzati

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

2. Non rientrano tra i soggetti di cui il comma 1:

a) i soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti richiesti per fruire dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

b) i soggetti fruitori del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

c) i soggetti che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ricollocazione lavorativa ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e del decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141;

d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

e) i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

f) i soggetti che non abbiano prodotto la dichiarazione di cui al comma 3.

3. I soggetti di cui al comma 1, per continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, devono produrre una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'ente utilizzatore attestante l'indicazione dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità in cui sono stati impegnati, dell'ente attuatore responsabile del relativo progetto, nonchè dei periodi di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi dall'attuale ente utilizzatore.

Art. 3.

Attività socialmente utili

1. Le attività in cui sono impegnati i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono:

a) quelle definite dall'articolo 1, commna 1, e dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione;

c) i trasporti e la connessa logistica.

Le predette attività, già oggetto di progetti da parte degli enti utilizzatori, costituiscono l'elenco generale. Gli enti utilizzatori comunicano, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai servizi per l'impiego competenti, l'elenco delle attività in cui sono impegnati i soggetti utilizzati.

2. Le regioni possono individuare attività aggiuntive a quelle previste al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l'elenco regionale delle predette attività.

3. Le province, nell'ambito di propria competenza, possono specificare ed integrare l'elenco delle attività di cui al comma 2 in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.

Art. 4.

Disciplina della prestazione in attività socialmente utili

1. L'utilizzo nelle attività di cui all'articolo 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attività compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non più di otto ore giornaliere, un importo mensile di L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili.

2. La durata della prestazione, a decorrere dal 1o maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ed il restante 50 per cento è corrisposto dall'ente utilizzatore.

Art. 5.

Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione

1. Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui all'articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell'articolo 2, commna 3, deliberano:

a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati;

b) le attività espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di quelle indicate nell'articolo 3;

c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l'attività da svolgere;

d) la località e la sede di svolgimento delle attività;

e) la durata dell'attività così come disciplinata dall'articolo 4 del presente decreto;

f) le modalità organizzative delle attività;

g) l'eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico;

h) le forme assicurative attivate;

i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;

l) l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7;

m) l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti al sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

3. In caso di mutamento di attività ovvero di convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o all'organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutività.

4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte dell'attività comunque svolta, l'I.N.P.S., nei limiti delle risorse disponibili a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante ammontare al momento della comunicazione della delibera da parte dell'ente utilizzatore.

5. Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le province nell'ambito di propria competenza.

Art. 6.

Misure volte alla creazione di opportunità occupazionali

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2001.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio l993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.

3. Per agevolare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni, le province e i comuni, singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni, possono utilizzare risorse proprie.

4. Le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto interministeriale 21 maggio 1998 sono estese anche ai committenti privati che utilizzano finanziamenti pubblici. Le predette disposizioni trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. La riserva ivi prevista potrà esplicitarsi attraverso opzioni premiali ai fini dell'aggiudicazione delle relative gare di appalto.

Art. 7.

Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile

1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.

2. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è, altresì, riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che può essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo antecedente alla predetta trasformazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa utilizzatrice ed è riconosciuto alla società fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.

5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria.

6. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. La corresponsione del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal presente decreto legislativo a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1.

7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991.

8. Costituiscono condizioni per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili, nonchè la regolarità dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.

9. Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano all'I.N.P.S. e ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei soggetti interessati, nonchè la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8. L'I.N.P.S. provvede all'erogazione del contributo previa verifica delle predette condizioni.

10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo di cui ai commi l, 2, 3 e 4, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente, all'I.N.P.S. sulla base di apposita rendicontazione semestrale.

11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette società.

12. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attività lavorative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, può essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, nei casi:

a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;

b) stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, può essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ripartite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

14. Alle società miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, può essere concesso nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse società miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto incentivo è incompatibile con il contributo di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 8.

Fondo per l'occupazione

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, destinate alle attività di lavori socialmente utili, per l'anno 2000, sono ripartite tra le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle somme erogate dall'I.N.P.S. nel corso dell'anno 1999 per assegni e sussidi a carico del predetto fondo ai soggetti impegnati nelle attività progettuali locali e interregionali di competenza regionale. Le predette risorse, per l'anno 2000, sulla base di apposite convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni interessate, sentiti gli enti locali nelle sedi previste, di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, possono essere impiegate per lo svolgimento di misure politiche attive per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e gli enti utilizzatori interessati da situazioni straordinarie tali da non poter garantire un programma definitivo di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito di quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 1, possono definire accordi che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori. Alla copertura degli oneri relativi alla quota parte degli oneri a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede nell'ambito delle risorse impegnate nelle convenzioni di cui al comma 1, ove dovessero rendersi disponibili in sede di attuazione delle convenzioni medesime. Gli enti utilizzatori potranno accedere a questa procedura a condizione di aver già deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l).

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1, qualora impegnate per attività socialmente utili, sono destinate al pagamento del 100 per cento degli assegni e dei sussidi per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e per l'ammontare del 50 per cento degli assegni e dei sussidi per i periodi dal 1o novembre 2000 al 30 aprile 2001.

Art. 9.

Disciplina sanzionatoria

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ivi compresi quelli che usufruiscono dei trattamenti previdenziali, vengono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, decadono dai benefici previsti dal presente decreto legislativo e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili qualora:

a) rifiutino l'assunzione, in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di residenza, di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 6;

b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione di cui all'articolo 7, comma 12, lettera a);

c) rifiutino l'avviamento a selezione effettuato dai servizi per l'impiego competenti o da agenzie private convenzionate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o con le regioni o con le province, su richiesta dei datori di lavoro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nelle ipotesi di contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore a tre mesi.

3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, i responsabili dell'attività di formazione ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e al servizio per l'impiego territorialmente competente i nominativi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno rifiutato l'offerta di lavoro o che non si siano presentati ai colloqui di selezione o alle attività formative. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, dandone comunicazione agli interessati.

4. Avverso gli atti relativi ai benefici e all'assegno di cui al presente decreto legislativo è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego e all'I.N.P.S.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai soggetti in possesso alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e che abbiano presentato o presentino la relativa domanda entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della relativa domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n.

468 del 1997 e successive modificazioni. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 19 giugno 1998, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima.

2. Con appositi decreti interministerali, possono essere individuate misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, che prevedano l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, i quali hanno svolto attività di lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997.

3. Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modifiche, e al decreto interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 468/1997:

a) articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), comma 3, comma 4 e comma 6;

b) articolo 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8;

c) articolo 3, commi 2 e 3;

d) articolo 4;

e) articolo 5;

f) articolo 6;

g) articolo 9;

h) articolo 11.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2000

CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visco, Ministro delle finanze
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

____________

NOTE

Avvertenze:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Per il testo dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118:

"2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468;

c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile".

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomi locali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:

- Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), è il seguente:

"1. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati, sentiti i Ministeri interessati per materia anche su proposta delle regioni e degli enti locali, altri soggetti che possono promuovere progetti di lavori socialmente utili".

- Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), è il seguente:

"7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinatari al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo".

Note all'art. 2:

- L'art. 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 468/1997, così recita:

"5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:

a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o divecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata".

- Il testo dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, ovviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è il seguente:

"6. Nelle aree di cui al comma 2 nonchè nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino quest'ultima data. La misura dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per cento.

7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1o gennaio 1991 dalle società non operative delle società di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.a.

(GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva;

l'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni".

- L'art. 12 del decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:

"Art. 12 (Disciplina transitoria). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:

a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata;

b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'art. 9-septies del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;

c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n.

196, di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

5-bis. I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto.

6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), potrà avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica.

7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999.

8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonchè le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5".

- Il decreto interministeriale del 21 maggio 1998 reca:

"Misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili".

- L'art. 9 del decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:

"Art. 9 (Decadenza). - 1. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività di cui all'art. 1, da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione della lista regionale di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La perdita del trattamento e la cancellazione sono disposte dal responsabile della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla direzione regionale del lavoro - Settore politiche del lavoro, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni. La partecipazione ad attività di orientamento e di formazione, disposta dai competenti uffici pubblici, costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'assegnazione.

2. La perdita del trattamento previdenziale e la cancellazione dalla lista di mobilità di cui al comma 1, non possono essere disposte quando le attività offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare i predetti limiti relativi alla dislocazione geografica dell'iniziativa.

3. La decadenza e la cancellazione di cui al comma 1 operano, inoltre, quando gli enti utilizzatori chiedono, per iscritto, alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura la revoca dell'assegnazione, qualora i soggetti non abbiano partecipato regolarmente alle attività socialmente utili alle quali siano stati assegnati o non abbiano rispettato le condizioni di utilizzo impartite.

4. I soggetti non percettori di trattamenti previdenziali cessano dalla partecipazione alle attività di cui all'art. 1, nelle ipotesi e con le modalità di cui al comma 3.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, gli organismi utilizzatori possono chiedere, per la residua durata del progetto o della prestazione, la sostituzione con altro lavoratore".

- Il comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo n.

468/1997, è il seguente:

"4. Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'art. 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente calcolati per la corresponsione degli assegni familiari".

- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.

Note all'art. 3:

- Il comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n.

468/1997, è il seguente:

"Art. 1. - 1. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro".

- Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n.

468/1997, è il seguente:

"Art. 2. - 1. I progetti di lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori della cura della persona;

dell'ambiente, del territorio e della natura; dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonchè interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;

b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e dalla sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e di parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dell'amianto;

c) miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;

d) piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nella città e centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale;

iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo".

Note all'art. 5:

- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.

1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.

- Per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda in nota all'art. 2.

Note all'art. 6:

- Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:

"Art. 10. - 1. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in continuità con i progetti medesimi:

a) promuoveranno la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti in questione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorchè promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati; tale condizione andrà rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi;

b) affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorchè promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.

2. Gli enti interessati possono prevedere che le società miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del socio privato anche sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei confronti delle società di capitale, anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili che hanno preceduto la costituzione delle società miste, nonchè nei confronti delle agenzie di promozione e di lavoro individuate ai sensi dell'art. 2 comma 4.

3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorchè promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio".

- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così recita:

"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto interministeriale 21 maggio 1998:

"Art. 8 (Assunzioni presso le imprese commissionarie di lavori pubblici). - 1. I committenti pubblici, sino al 31 dicembre 1999, possono stabilire nei capitolati posti a base di gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche le modalità per una riserva obbligatoria di assunzione nominativa tra i lavoratori di cui all'art. 1, in possesso delle qualifiche professionali richieste, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento, del numero medio di giornate lavorate oggetto dell'appalto medesimo".

Note all'art. 7:

- Il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 223/1991, è il seguente:

"2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4".

- Il comma 4 dell'art. 20 della legge n. 223/1991, è il seguente:

"4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti".

- L'art. 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.

510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), così recita:

"Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).

- 1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonchè le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'art. 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

3. A decorrere dal 1o gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L.

3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.

4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.

6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.

Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato art. 5.

7. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.

8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A quest'ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'art. 3 del decretolegge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.

11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.

13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.

14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di centoquarantatre unità di cui due ufficiali, novanta unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, ventinove unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle centodue unità valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue quarantuno unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.

15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonchè contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

- Il comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 468 del 1997, è il seguente:

"4. I progetti di lavori di pubblica utilità prevedono l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo e devono, a tal fine, contenere un piano d'impresa relativo alle attività che si intendono promuovere alla fine del progetto. I progetti sono corredati da dichiarazione scritta attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attività stabili nel tempo, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri interessati, anche su proposta delle regioni e degli enti locali. Le medesime agenzie possono accertare i predetti presupposti mediante la documentata fornitura di assistenza tecnica alla definizione del progetto. I soggetti promotori possono modificare, entro sei mesi dall'avvio del progetto, i termini del piano d'impresa, fatti salvi gli impegni occupazionali, per giustificate esigenze intervenute in corso di esecuzione del progetto di lavori di pubblica utilità cui il piano è collegato, previa relativa certificazione ad opera della medesima agenzia di promozione e lavoro che ha già rilasciato la dichiarazione scritta. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'organo che ha approvato il progetto".

Note all'art. 8:

- Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è il seguente:

"1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;

b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonchè quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;

d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'art. 11;

e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego";

f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base si bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;

g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;

h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta".

Note all'art. 10:

- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n.

468 del 1997, si veda in nota all'art. 2.

- Per il titolo del decreto interministeriale 21 maggio 1998, si veda in nota all'art. 2.

- Il comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 468 del 1997, è il seguente:

"4. I progetti possono essere redatti sulla base di convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali. Le convenzioni contengono il piano generale di svolgimento delle attività di lavori socialmente utili, mentre le modalità di attuazione in ambito locale sono contenute nei singoli progetti da presentare agli organi regionali competenti per l'approvazione. Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai progetti interregionali presentati entro il 31 dicembre 1997".

 

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