DECRETO
LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81
Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma
dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 45, comma 2, della legge 17
maggio 1999, n. 144;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari
regionali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Enti utilizzatori
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito
denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attività
progettuali con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui
all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di
apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui
all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, gli enti
utilizzatori, secondo le procedure di cui all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo
dei predetti soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei
progetti, purchè rientranti nell'elenco delle attività di cui all'articolo 3.
2. In caso di progetti originariamente promossi
in concorso tra più enti in base alla vigente normativa, la possibilità di continuare
l'utilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente l'attività è collegata
ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta l'attività.
Art. 2.
Definizione dei soggetti utilizzati
1. Le disposizioni del presente decreto si
applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in
progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di
permanenza in tali attività nel periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
2. Non rientrano tra i soggetti di cui il comma
1:
a) i soggetti in possesso, alla data del 31
dicembre 1999, dei requisiti richiesti per fruire dei contributi previsti dall'articolo
12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni;
b) i soggetti fruitori del trattamento di cui
all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni;
c) i soggetti che abbiano conseguito, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, la ricollocazione lavorativa ai sensi
dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni, e del decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141;
d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi dell'articolo
9 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
e) i soggetti avviati sulla base di progetti
finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n.
468 del 1997, e successive modificazioni;
f) i soggetti che non abbiano prodotto la
dichiarazione di cui al comma 3.
3. I soggetti di cui al comma 1, per continuare
ad essere utilizzati in attività socialmente utili, devono produrre una dichiarazione
resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'ente
utilizzatore attestante l'indicazione dei progetti di lavori socialmente utili o di
pubblica utilità in cui sono stati impegnati, dell'ente attuatore responsabile del
relativo progetto, nonchè dei periodi di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora
promossi da enti diversi dall'attuale ente utilizzatore.
Art. 3.
Attività socialmente utili
1. Le attività in cui sono impegnati i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, sono:
a) quelle definite dall'articolo 1, commna 1, e
dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni;
b) i servizi tecnici integrati della pubblica
amministrazione;
c) i trasporti e la connessa logistica.
Le predette attività, già oggetto di progetti
da parte degli enti utilizzatori, costituiscono l'elenco generale. Gli enti utilizzatori
comunicano, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai servizi
per l'impiego competenti, l'elenco delle attività in cui sono impegnati i soggetti
utilizzati.
2. Le regioni possono individuare attività
aggiuntive a quelle previste al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale territoriale
dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di
risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi
strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine
istituiscono ed aggiornano l'elenco regionale delle predette attività.
3. Le province, nell'ambito di propria
competenza, possono specificare ed integrare l'elenco delle attività di cui al comma 2 in
rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.
Art. 4.
Disciplina della prestazione in attività
socialmente utili
1. L'utilizzo nelle attività di cui all'articolo
3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette
attività compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per
non più di otto ore giornaliere, un importo mensile di L. 850.000, denominato assegno di
utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili.
2. La durata della prestazione, a decorrere dal
1o maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo
di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento
dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1, ed il restante 50 per cento è corrisposto dall'ente utilizzatore.
Art. 5.
Procedure di decisione, di comunicazione
di trasformazione
1. Al fine di proseguire le attività, secondo le
modalità di cui all'articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto
delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell'articolo 2, commna 3,
deliberano:
a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati;
b) le attività espletate dall'ente utilizzatore
nell'ambito di quelle indicate nell'articolo 3;
c) le eventuali qualifiche professionali di
ciascun soggetto e l'attività da svolgere;
d) la località e la sede di svolgimento delle
attività;
e) la durata dell'attività così come
disciplinata dall'articolo 4 del presente decreto;
f) le modalità organizzative delle attività;
g) l'eventuale quantità di ore aggiuntive e il
corrispettivo ammontare del trattamento economico;
h) le forme assicurative attivate;
i) il nome del dirigente responsabile della
gestione della disciplina delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del
presente comma;
l) l'indicazione espressa dello sbocco
occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7;
m) l'impegno alla comunicazione delle variazioni
relative all'elenco dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa
esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto
termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri
organismi competenti al sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. In caso di mutamento di attività ovvero di
convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica
delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o
all'organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro
venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la
delibera acquista esecutività.
4. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, a fronte dell'attività comunque svolta, l'I.N.P.S., nei limiti delle
risorse disponibili a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, corrisponde, a
seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per
cento dell'ammontare dell'assegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante ammontare
al momento della comunicazione della delibera da parte dell'ente utilizzatore.
5. Possono avvalersi delle disposizioni del
presente articolo: gli enti utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le
province nell'ambito di propria competenza.
Art. 6.
Misure volte alla creazione di
opportunità occupazionali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3,
dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2001.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio l993, n. 29, e successive
modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'articolo 10, del
citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa
durata ivi prevista.
3. Per agevolare la stabilizzazione
dell'occupazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni, le province e i
comuni, singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni, possono utilizzare risorse
proprie.
4. Le disposizioni dell'articolo 8 del citato
decreto interministeriale 21 maggio 1998 sono estese anche ai committenti privati che
utilizzano finanziamenti pubblici. Le predette disposizioni trovano applicazione sino al
31 dicembre 2001. La riserva ivi prevista potrà esplicitarsi attraverso opzioni premiali
ai fini dell'aggiudicazione delle relative gare di appalto.
Art. 7.
Incentivi alle iniziative volte alla
creazione di occupazione stabile
1. Ai datori di lavoro privati e agli enti
pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e
indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo
pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova
applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative
relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.
2. Nel caso di assunzione a tempo parziale
indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il
contributo di cui al comma 1 è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero
delle ore.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo
determinato a tempo indeterminato è, altresì, riconosciuto il contributo di cui al comma
1 che può essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a conguaglio degli oneri
contributivi dovuti anche per il periodo antecedente alla predetta trasformazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano
applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il
contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa utilizzatrice ed è riconosciuto alla
società fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.
5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono
cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel
limite consentito dalla normativa comunitaria.
6. Il contributo di cui al comma 1 è
riconosciuto anche ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, a fronte dell'onere
relativo alla copertura contributiva. La corresponsione del predetto contributo comporta
la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal presente decreto legislativo a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1.
7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3
e 4, trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991.
8. Costituiscono condizioni per l'erogazione del
contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta cancellazione dei soggetti interessati
dagli elenchi delle attività socialmente utili, nonchè la regolarità dei datori di
lavoro nei confronti degli obblighi contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo
determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli
elenchi delle attività socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti
stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.
9. Per l'erogazione del contributo di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 9-bis del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano all'I.N.P.S. e ai competenti servizi
per l'impiego il nominativo dei soggetti interessati, nonchè la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 8. L'I.N.P.S. provvede all'erogazione del contributo previa
verifica delle predette condizioni.
10. Gli oneri relativi alla erogazione del
contributo di cui ai commi l, 2, 3 e 4, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente, all'I.N.P.S. sulla base di apposita
rendicontazione semestrale.
11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite
delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1,
possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di
imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto
costitutivo delle predette società.
12. Per eventuali esigenze formative funzionali
all'inserimento in attività lavorative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, può
essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'articolo
4, comma 1, nei casi:
a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite
convenzioni con l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per
l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;
b) stages formativi seguiti da assunzione con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, può essere concesso, nel
limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ripartite ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui
all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
14. Alle società miste, alle cooperative e loro
consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, può essere concesso nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo
1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per
ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a
tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse società miste ovvero delle cooperative
o consorzi di cooperative. Il predetto incentivo è incompatibile con il contributo di cui
all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 8.
Fondo per l'occupazione
1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1,
comma 1, destinate alle attività di lavori socialmente utili, per l'anno 2000, sono
ripartite tra le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base
delle somme erogate dall'I.N.P.S. nel corso dell'anno 1999 per assegni e sussidi a carico
del predetto fondo ai soggetti impegnati nelle attività progettuali locali e
interregionali di competenza regionale. Le predette risorse, per l'anno 2000, sulla base
di apposite convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e le regioni interessate, sentiti gli enti locali nelle
sedi previste, di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del
1997, possono essere impiegate per lo svolgimento di misure politiche attive per l'impiego
e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le regioni e gli enti utilizzatori interessati da situazioni straordinarie tali
da non poter garantire un programma definitivo di stabilizzazione dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, nell'ambito di quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma
1, possono definire accordi che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i
sottoscrittori. Alla copertura degli oneri relativi alla quota parte degli oneri a carico
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede nell'ambito delle risorse
impegnate nelle convenzioni di cui al comma 1, ove dovessero rendersi disponibili in sede
di attuazione delle convenzioni medesime. Gli enti utilizzatori potranno accedere a questa
procedura a condizione di aver già deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale,
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l).
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1,
qualora impegnate per attività socialmente utili, sono destinate al pagamento del 100 per
cento degli assegni e dei sussidi per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e
per l'ammontare del 50 per cento degli assegni e dei sussidi per i periodi dal 1o novembre
2000 al 30 aprile 2001.
Art. 9.
Disciplina sanzionatoria
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ivi
compresi quelli che usufruiscono dei trattamenti previdenziali, vengono cancellati dagli
elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, decadono dai benefici previsti dal presente
decreto legislativo e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni
vigenti in materia di attività socialmente utili qualora:
a) rifiutino l'assunzione, in luogo distante fino
a 50 chilometri da quello di residenza, di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 6;
b) rifiutino di partecipare ai corsi di
formazione di cui all'articolo 7, comma 12, lettera a);
c) rifiutino l'avviamento a selezione effettuato
dai servizi per l'impiego competenti o da agenzie private convenzionate con il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, o con le regioni o con le province, su richiesta
dei datori di lavoro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano
applicazione nelle ipotesi di contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro
temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore a
tre mesi.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma
1, i responsabili dell'attività di formazione ovvero i datori di lavoro comunicano
direttamente all'I.N.P.S. e al servizio per l'impiego territorialmente competente i
nominativi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno rifiutato l'offerta di
lavoro o che non si siano presentati ai colloqui di selezione o alle attività formative.
A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione
dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, dandone comunicazione agli interessati.
4. Avverso gli atti relativi ai benefici e
all'assegno di cui al presente decreto legislativo è ammesso ricorso entro trenta giorni
alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via
definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La
decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego e all'I.N.P.S.
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai soggetti in possesso alla data del 31
dicembre 1999, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui
all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modificazioni, e che abbiano presentato o presentino la relativa domanda entro
sessanta giorni dalladata di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è
riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in
relazione all'anzianità contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione
alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto
interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio
1998, n. 141. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare
dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della relativa domanda.
Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano
i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n.
468 del 1997 e successive modificazioni. Al
raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data
del 19 giugno 1998, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle
disposizioni recate dalla disciplina medesima.
2. Con appositi decreti interministerali, possono
essere individuate misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, che prevedano
l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali
di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, i quali hanno svolto attività di lavori
socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze
interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del
1997.
3. Restano confermate le disposizioni vigenti in
materia di lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modifiche, e al decreto interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili
con le disposizioni del presente decreto legislativo. In particolare sono abrogate le
seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 468/1997:
a) articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c),
comma 3, comma 4 e comma 6;
b) articolo 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8;
c) articolo 3, commi 2 e 3;
d) articolo 4;
e) articolo 5;
f) articolo 6;
g) articolo 9;
h) articolo 11.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visco, Ministro delle finanze
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
____________
NOTE
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 45, comma 2, della legge
17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega
al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può
avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 45, comma 2,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118:
"2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo è
delegato ad apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1o
dicembre 1997, n. 468, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della disciplina in relazione al
nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
b) ridefinizione della disciplina alla luce della
legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1o
dicembre 1997, n. 468;
c) adeguamento della disciplina per favorire lo
sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la conferenza Stato-città ed autonomi locali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1:
- Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo
1o dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma
dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), è il seguente:
"1. I progetti di cui all'art. 1, comma 2,
lettere a), b), c), possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici,
dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati, sentiti i Ministeri
interessati per materia anche su proposta delle regioni e degli enti locali, altri
soggetti che possono promuovere progetti di lavori socialmente utili".
- Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), è il seguente:
"7. Per le finalità di cui al presente
articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo
per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita
al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinatari al
finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo".
Note all'art. 2:
- L'art. 12, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo n. 468/1997, così recita:
"5. Per favorire la ricollocazione
lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui
al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo
per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le
seguenti misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di
5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o divecchiaia,
la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al
proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del
trattamento relativo all'anzianità maturata".
- Il testo dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge
23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, ovviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è il seguente:
"6. Nelle aree di cui al comma 2 nonchè
nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla commissione
regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra
iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da
lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di
cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e
possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima
prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla
data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino
quest'ultima data. La misura dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione
del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta
fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori
dipendenti anteriormente alla data del 1o gennaio 1991 dalle società non operative delle
società di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.a.
(GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR)
si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva;
l'indennità di mobilità non può comunque
essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni".
- L'art. 12 del decreto legislativo n. 468/1997,
è il seguente:
"Art. 12 (Disciplina transitoria). - 1. Le
disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che
siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti
approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori
socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste
regionali di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza
approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per
l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro
- settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per
l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al
predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in
lavori socialmente utili.
3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili
costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici
concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la
quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi
enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da
ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa
ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1,
possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per
l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti
misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di
5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia,
la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al
proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del
trattamento relativo all'anzianità maturata;
b) l'assunzione a carico del Fondo per
l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di
lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'art. 9-septies del citato decreto-legge n.
510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;
c) la concessione al datore di lavoro, ivi
compresi quelli di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n.
196, di un contributo aggiuntivo ai benefici già
previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa
comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.
5-bis. I contributi previsti ai sensi della
lettera c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al
contributo a fondo perduto ivi previsto.
6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili
opportunità occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo
affidamento a terzi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), potrà avvenire anche in
deroga alle procedure di evidenza pubblica.
7. Per i progetti di pubblica utilità destinati
ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui
all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo,
sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto
nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
fino a tutto il 1999.
8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono
definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il
medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione
lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonchè le modalità di attuazione
delle misure di cui al comma 5".
- Il decreto interministeriale del 21 maggio 1998
reca:
"Misure per favorire la ricollocazione
lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati
nei lavori socialmente utili".
- L'art. 9 del decreto legislativo n. 468/1997,
è il seguente:
"Art. 9 (Decadenza). - 1. L'ingiustificato
rifiuto dell'assegnazione alle attività di cui all'art. 1, da parte dei soggetti
percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la
cancellazione della lista regionale di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio
1991, n. 223. La perdita del trattamento e la cancellazione sono disposte dal responsabile
della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed
avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla direzione regionale
del lavoro - Settore politiche del lavoro, che decide con provvedimento definitivo entro
venti giorni. La partecipazione ad attività di orientamento e di formazione, disposta dai
competenti uffici pubblici, costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'assegnazione.
2. La perdita del trattamento previdenziale e la
cancellazione dalla lista di mobilità di cui al comma 1, non possono essere disposte
quando le attività offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri da
quello di residenza del lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi
pubblici di linea. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle
caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare i
predetti limiti relativi alla dislocazione geografica dell'iniziativa.
3. La decadenza e la cancellazione di cui al
comma 1 operano, inoltre, quando gli enti utilizzatori chiedono, per iscritto, alle
competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura la
revoca dell'assegnazione, qualora i soggetti non abbiano partecipato regolarmente alle
attività socialmente utili alle quali siano stati assegnati o non abbiano rispettato le
condizioni di utilizzo impartite.
4. I soggetti non percettori di trattamenti
previdenziali cessano dalla partecipazione alle attività di cui all'art. 1, nelle ipotesi
e con le modalità di cui al comma 3.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, gli organismi
utilizzatori possono chiedere, per la residua durata del progetto o della prestazione, la
sostituzione con altro lavoratore".
- Il comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo
n.
468/1997, è il seguente:
"4. Le regioni e le province possono
destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri
connessi al pagamento dell'assegno di cui all'art. 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in
progetti di lavori socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in
coerenza con gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le
stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l'occupazione di cui al
comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente calcolati per la corresponsione degli
assegni familiari".
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.
Note all'art. 3:
- Il comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo
n.
468/1997, è il seguente:
"Art. 1. - 1. Si definiscono lavori
socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la
fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie
di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente
con l'equilibrio del locale mercato del lavoro".
- Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo
n.
468/1997, è il seguente:
"Art. 2. - 1. I progetti di lavori di
pubblica utilità sono attivati nei settori della cura della persona;
dell'ambiente, del territorio e della natura;
dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione
degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
a) cura e assistenza all'infanzia,
all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di
portatori di handicap e di persone detenute, nonchè interventi mirati nei confronti di
soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;
b) raccolta differenziata, gestione di discariche
e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e dalla
sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e di parchi
naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dell'amianto;
c) miglioramento della rete idrica, tutela degli
assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle
opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di
montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;
d) piani di recupero, conservazione e
riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree
urbane, quartieri nella città e centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e
perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del
patrimonio culturale;
iniziative dirette al miglioramento delle
condizioni per lo sviluppo del turismo".
Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
(Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato
del lavoro, a norma dell'art.
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.
- Per il titolo e gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda in nota all'art. 2.
Note all'art. 6:
- Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 del
decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:
"Art. 10. - 1. Allo scopo di creare le
necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori
socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per
l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in
concessione, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della progettazione dei lavori stessi
deliberano che, in continuità con i progetti medesimi:
a) promuoveranno la costituzione di apposite
società miste che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già
oggetto dei progetti in questione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia
inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori già
impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorchè
promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi
titolo ad esservi impegnati; tale condizione andrà rispettata per un periodo non
inferiore a 60 mesi;
b) affideranno a terzi scelti con procedura di
evidenza pubblica, lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già
oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro in essi
occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori già
impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorchè
promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi
titolo ad esservi impegnati.
2. Gli enti interessati possono prevedere che le
società miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano capitale non inferiore a lire 200
milioni, anche a maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del socio privato
anche sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga
a norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei
confronti delle società di capitale, anche in forma cooperativa, che risultino aver
collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei progetti di
lavori socialmente utili che hanno preceduto la costituzione delle società miste, nonchè
nei confronti delle agenzie di promozione e di lavoro individuate ai sensi dell'art. 2
comma 4.
3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di
attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori
socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, anche in deroga alla
disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni
di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e
lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia
costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei
progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorchè promossi da altri enti
e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi
impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di
partecipanti al consorzio".
- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così recita:
"2. Per amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro
consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case
popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
interministeriale 21 maggio 1998:
"Art. 8 (Assunzioni presso le imprese
commissionarie di lavori pubblici). - 1. I committenti pubblici, sino al 31 dicembre 1999,
possono stabilire nei capitolati posti a base di gare d'appalto per la realizzazione di
opere pubbliche le modalità per una riserva obbligatoria di assunzione nominativa tra i
lavoratori di cui all'art. 1, in possesso delle qualifiche professionali richieste, non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento, del numero medio di giornate
lavorate oggetto dell'appalto medesimo".
Note all'art. 7:
- Il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 223/1991,
è il seguente:
"2. I lavoratori in mobilità possono essere
assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota
di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli
apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in
cui, nel corso del suo svolgimento il predetto contratto venga trasformato a tempo
indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a
quello previsto dal comma 4".
- Il comma 4 dell'art. 20 della legge n.
223/1991, è il seguente:
"4. I lavoratori assunti con contratto di
reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti".
- L'art. 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996,
n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), così recita:
"Art. 9-bis (Disposizioni in materia di
collocamento).
- 1. Nell'ambito di applicazione della disciplina
del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli
enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni
di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei
lavoratori nelle liste di collocamento nonchè le disposizioni di cui all'art. 8 della
legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'art. 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata
ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per
l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data
dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e
normativo.
3. A decorrere dal 1o gennaio 1996, il datore di
lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione,
sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso.
Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì
tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini
del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La
mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato
invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2
contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da
L. 500.000 a L.
3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con
la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da
quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato
antecedentemente all'assunzione.
4. Nei confronti del lavoratore domestico gli
obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto
provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.
5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare
delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al
comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione
circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori
delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e
dichiarazioni.
6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare
le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti
di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati
dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale
dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro
alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì
esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di
cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.
Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma
del citato art. 5.
7. Il datore di lavoro che assume senza osservare
l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è
punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni
lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto
obbligo, non può godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella
regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.
8. Presso le sezioni circoscrizionali per
l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo
ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti
nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può
essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in
possesso di adeguata professionalità. A quest'ultimo personale sono attribuiti, per il
periodo della adibizione, i poteri di cui all'art. 3 del decretolegge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia
di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di
ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere,
comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto
nell'attività formativa si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da
ultimo, dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 511, conservano
efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della
commissione regionale per l'impiego assumibile anche con riferimento a singole
circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni
locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni
circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli
uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle
richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori
da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che
risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di
cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite
massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla
Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle
disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente
azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative
delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a
semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri
parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente
della Repubblica è emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque
per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dal citato decreto n. 345
del 1994, n. 346 del 1994 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994,
capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14. In attesa della piena attuazione del riordino
degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale
dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del
lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e,
gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle
dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con
proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di
potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del
lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di
centoquarantatre unità di cui due ufficiali, novanta unità ripartite tra i vari gradi di
maresciallo, ventidue unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e
brigadiere capo, ventinove unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere
derivante dall'incremento relativo alle centodue unità valutato in lire 1.800 milioni per
l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue
quarantuno unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del
lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della
regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle
autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonchè contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei
libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso,
entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato,
rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per
territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti
provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
- Il comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo
n. 468 del 1997, è il seguente:
"4. I progetti di lavori di pubblica
utilità prevedono l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili
nel tempo e devono, a tal fine, contenere un piano d'impresa relativo alle attività che
si intendono promuovere alla fine del progetto. I progetti sono corredati da dichiarazione
scritta attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di
nuove attività stabili nel tempo, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro
e di impresa individuate con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti i Ministeri interessati, anche su proposta delle regioni e degli enti locali. Le
medesime agenzie possono accertare i predetti presupposti mediante la documentata
fornitura di assistenza tecnica alla definizione del progetto. I soggetti promotori
possono modificare, entro sei mesi dall'avvio del progetto, i termini del piano d'impresa,
fatti salvi gli impegni occupazionali, per giustificate esigenze intervenute in corso di
esecuzione del progetto di lavori di pubblica utilità cui il piano è collegato, previa
relativa certificazione ad opera della medesima agenzia di promozione e lavoro che ha già
rilasciato la dichiarazione scritta. Le modifiche sono immediatamente comunicate
all'organo che ha approvato il progetto".
Note all'art. 8:
- Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, è il seguente:
"1. L'organizzazione amministrativa e le
modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente
decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per
l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g)
e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei
compiti di cui all'art. 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui
al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale
permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e
verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza
regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del
rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti
sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti
dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse,
nonchè quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.
125;
c) costituzione di un organismo istituzionale
finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego,
le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti
istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;
d) affidamento delle funzioni di assistenza
tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, ad apposita struttura
regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente
il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel
rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il
collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'art. 11;
e) gestione ed erogazione da parte delle province
dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera
a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego";
f) distribuzione territoriale dei centri per
l'impiego sulla base si bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti,
fatte salve motivate esigenze socio geografiche;
g) possibilità di attribuzione alle province
della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi
alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
h) possibilità di attribuzione all'ente di cui
al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai
sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta".
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo n.
468 del 1997, si veda in nota all'art. 2.
- Per il titolo del decreto interministeriale 21
maggio 1998, si veda in nota all'art. 2.
- Il comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo
n. 468 del 1997, è il seguente:
"4. I progetti possono essere redatti sulla
base di convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le
amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali. Le convenzioni contengono il
piano generale di svolgimento delle attività di lavori socialmente utili, mentre le
modalità di attuazione in ambito locale sono contenute nei singoli progetti da presentare
agli organi regionali competenti per l'approvazione. Le disposizioni contenute nel
presente comma non si applicano ai progetti interregionali presentati entro il 31 dicembre
1997".
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