Decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 66
Attuazione delle direttive
97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
durante il lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n.25;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526;
Vista la direttiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica per la prima
volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Vista la direttiva 1999/382/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 che modifica per la
seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti
mutageni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Sentita la Conferenza permanente per lo Stato, le regioni e le province autonome;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio
2000;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e
della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della funzione pubblica;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Disposizioni generali
Il titolo del decreto legislativo 19 settembre
1994, n.626, è sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEE e 1999/38/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro".
La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, è sostituita
dalla seguente: "PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI".
Nelle disposizioni del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, fatta
eccezione per gli articoli 61 e 71, dopo le parole: "cancerogeno" o
"cancerogeni", sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti: "o
mutageno", "o mutageni".
Articolo 2
Campo di applicazione
L'articolo 60, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, è sostituito dal seguente: "2. Le norme del
presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal decreto legislativo 15
agosto 1991, n.277, capo III."
Articolo 3
Definizioni
L'articolo 61 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626, è sostituito dal seguente: "Articolo 61 (Definizioni) - Agli
effetti del presente decreto si intende per:
agente cancerogeno:
una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie
cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.52, e
successive modificazioni;
un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione
di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di
concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2,
stabiliti dai sensi decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.52, e 16 luglio 1998, n.285;
una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonché una sostanza od
un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII;
agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie
mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.52, e
successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la
concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai
limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1
o 2, stabiliti dai sensi decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.52, e 16 luglio 1998,
n.285;
valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media,
ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile
entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento
determinato stabilito nell'allegato VIII-bis".
Articolo 4
Valore limite di esposizione
1. All'articolo 62, comma 3, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, è aggiunto il seguente periodo: "L'esposizione
non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato
VIII-bis".
Articolo 5
Valutazione del rischio
1. All'articolo 63, Comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto il seguente periodo: "La
valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in
cui vi è assorbimento cutaneo.".
Articolo 6
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. L'articolo 70 del decreto legislativo 19
settembre
1994, n. 626, è sostituito dal seguente:
"Articolo 70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie).
1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è
riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno
utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è
istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del
medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la
sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad
istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o
l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico
competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel
registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il
registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma i e le cartelle
sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del
rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività
che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di
rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e dei
trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre
a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza
competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i
medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al
comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al
comma I all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con
esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della
cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del
comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio
sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi al
contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.
Articolo 7.
Monitoraggio dei tumori
1. L'articolo 71, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:
"2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di
monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi
informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle
patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di carattere occupazionale,
anche a livello nominativo, rilevati nell'ambito delle rispettive attività istituzionali
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di
statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro - INML e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero
della sanità ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità
annuale.".
Articolo 8.
Adeguamenti normativi
1. L'articolo 72 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:
"Articolo 72 (Adeguamenti normativi). - 1. La Commissione consultiva tossicologica
nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la
riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza
ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, su richiesta, in tema
di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIlI-bis in funzione del progresso tecnico,
dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze
nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai
sensi del comma l"
Articolo 9,
Sostanze, preparati e processi che espongono ad agenti cancerogeni
1. L'allegato VIII del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:
ELENCO DI SOSTANZE,
PREPARATI E PROCESSI
1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2.1 lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine,
nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del
nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5 Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.
Articolo 10
Elenco dei valori limite di esposizione professionale
- Al decreto legislativo 19 settembre 1996, n.626,
è aggiunto il seguente allegato VIII-bis
Nome agente |
EINECS |
CAS |
Valore limite di
esposizione professionale |
Osservazioni |
|
|
|
Mg/m.cubo ppm |
|
Benzene
Cloruro di vinile monomero
Polveri di legno |
200-753-7
200-831
|
71-43-2
75-01-4
5,00 |
3,25 1
7,77 3 |
Pelle (misure
transitive: Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg.m.cubo)) |
Articolo
11
Sanzioni
1. All'articolo 89, comma 3, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le parole: "70, commi 2 e 3;" sono
sostituite dalle seguenti: "70, commi 3, 4, 5, 6, e 8;".
2. All'articolo 92, comma I, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono aggiunte le seguenti parole: ",e 70, comma 2.".
Articolo 12.
Norme transitorie
1. I datori di lavoro che già svolgono, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, attività comportanti esposizione dei
lavoratori a polveri di legno duro si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 62 e
70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificati dal presente
decreto, entro il 31 dicembre 2002.
Articolo 13.
Abrogazioni
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.962 è abrogato.
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