DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2000, n. 308
Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti
tributari in materia di atti immobiliari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 18
gennaio 2000, n. 9, che ha introdotto l'articolo 3-sexies, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il quale prevede che con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le
modifiche conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo
3-bis, ed e' previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla
disciplina in materia di imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali,
perfezionamento e revisione del sistema catastale, imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili e imposta di bollo;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema
catastale;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante
modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in relazione alla
introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri
immobiliari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 24, commi 39 e 40, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, concernente il pagamento con mezzi diversi dal contante;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;
Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio
del 17 giugno 1997, e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia;
E m a n a "il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Trasmissione telematica di atti implicanti l'impiego della firma digitale
1. Gli atti relativi a diritti sugli immobili
formati o autenticati da pubblici ufficiali, le cui copie siano integralmente predisposte
con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, ai sensi dell'articolo 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e relative disposizioni di attuazione,
assolvono l'obbligo della registrazione, della trascrizione, dell'iscrizione,
dell'annotazione dei registi immobiliari e della voltura catastale con procedura
telematica, in osservanza delle disposizioni degli articoli da 3-bis a 3-sexies del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
2. La procedura di cui al comma 1 non deve
comportare oneri economici per l'Amministrazione finanziaria.
Art. 2.
Trasmissione telematica di atti non implicanti l'impiego della firma digitale
1. Per la registrazione di atti le cui copie non
siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma
digitale, relativi a diritti sugli immobili, nonche' per la loro trascrizione, iscrizione,
annotazione e voltura catastale, il modello unico informatico di cui all'articolo
3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, comprensivo del
prospetto dei documenti di cui al comma 2, e' trasmesso dai pubblici ufficiali per via
telematica unitamente a copia dell'atto.
2. Il pubblico ufficiale, nel prospetto di cui al
comma 1, elenca gli estremi degli allegati, dei documenti e dei certificati da presentare
in virtu' di disposizioni di legge o di regolamento, idonei all'applicazione del regime
tributario, anche agevolato, utilizzato in sede di autoliquidazione, nonche' i dati della
dichiarazione INVIM prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. La documentazione in originale e' conservata dal
pubblico ufficiale.
3. I competenti uffici dell'Amministrazione
finanziaria rendono disponibile, per via telematica, una ricevuta che tiene luogo delle
annotazioni di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131; la data, il numero della registrazione e la somma dovuta e versata,
indicati nella ricevuta, vengono immediatamente annotati in calce o a margine
dell'originale dell'atto.
4. A richiesta del pubblico ufficiale che ha
eseguito la procedura di trasmissione per via telematica, i competenti uffici
dell'amministrazione finanziaria rendono disponibili, con lo stesso mezzo, le informazioni
sulle imposte principali e sullo stato di esecuzione delle formalita'.
5. Gli atti pervenuti per via telematica sono
conservati dall'amministrazione finanziaria e i competenti uffici ne rilasciano copia su
richiesta degli aventi diritto.
6. Gli uffici finanziari possono richiedere
l'esibizione della documentazione relativa agli atti trasmessi per via telematica, ovvero
di esaminare la stessa presso la sede del pubblico ufficiale.
Art. 3.
Modalita' tecniche e date di attivazione della trasmissionetelematica
1. Con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono fissate le modalita' tecniche e le date di
attivazione della trasmissione per via telematica di cui all'articolo 1 e di quella di cui
all'articolo 2 del presente regolamento.
Art. 4.
Termine per la richiesta di registrazione
1. La registrazione di cui al presente
regolamento deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data dell'atto determinata ai
sensi dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 5.
Voltura catastale
1. La voltura catastale di cui agli articoli 3, 4
e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e successive
modificazioni, e' eseguita automaticamente a seguito della presentazione del modello unico
informatico di cui all'articolo 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 463.
2. Nel caso in cui non vi sia concordanza fra i
soggetti intestati in catasto e quelli risultanti dall'atto, il pubblico ufficiale indica
nel modello unico gli estremi degli atti e denunce che hanno dato luogo ai passaggi
intermedi o alle discordanze fra le ditte.
3. Nel caso di mancanza negli archivi
informatizzati del catasto dell'identificativo dell'immobile oggetto dell'atto, il
pubblico ufficiale indica nel modello unico il relativo identificativo desunto dal
documento catastale che lo ha generato e quello dell'unita' originaria inscritta in atti.
4. I competenti uffici dell'amministrazione
finanziaria rendono disponibile, per via telematica, l'attestazione di eseguita voltura.
Art. 6.
Formalita' ipotecarie
1. Per l'esecuzione delle formalita' ipotecarie
di cui all'articolo 2 restano fermi l'obbligo di presentare il titolo in forma cartacea al
competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, con le modalita' stabilite nel libro
VI del codice civile e dalle leggi speciali, e l'obbligo dell'ufficio di rilasciare in
forma cartacea uno degli originali della nota nel quale e' certificata l'esecuzione della
formalita' a norma del codice civile.
2. L'omesso versamento dell'imposta costituisce
motivo di rifiuto della formalita'.
Art. 7.
Arrotondamento
1. Le imposte di registro, ipotecaria, catastale,
di bollo e comunale sull'incremento di valore degli immobili dovute, sono arrotondate a
lire mille, per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento e per eccesso
se superiore, ovvero, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, all'unita', per
difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
Capo II
Modifiche alle disposizioni tributarie
Art. 8.
Imposta di registro
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 41:
1) al comma 1, le parole: "10 mila"
sono sostituite dalla parola "mille" e le parole: "5 mila" sono
sostituite dalla parola:
"cinquecento" e, dopo la parola
"superiore", sono aggiunte le seguenti: ", ovvero all'unita', nel caso in
cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50
centesimi e per eccesso se non inferiore";
2) al comma 2, le parole: "inferiore alla
misura fissa indicata nella tariffa" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore
alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto
disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa";
b) all'articolo 76, comma 2, dopo le parole:
"presentati per la registrazione", sono inserite le seguenti parole: "o
registrati per via telematica".
Art. 9.
Imposta di bollo
1. Nell'articolo 1, comma 1-bis, della tariffa
dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "all'articolo 2678 del codice civile",
sono aggiunte le seguenti: "nonche' le conseguenti istanze per l'iscrizione dei
diritti nel libro fondiario e relativi decreti".
Art. 10.
Imposte ipotecaria e catastale
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti
le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347, e' apportata la seguente modifica:
a) all'articolo 18, la parola:
"diecimila" e' sostituita dalla parola: "mille" e la parola:
"cinquemila" e' sostituita dalla parola "cinquecento" e, dopo la
parola: "superiore", sono aggiunte, le seguenti: ", ovvero all'unita', nel
caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50
centesimi e per eccesso se non inferiore".
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre
2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 10
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 18 gennaio 2000, n. 9:
"Art. 1 (Utilizzazione di procedure
telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e di voltura
degli atti relativi a diritti sugli immobili). - 1.
Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
dopo l'art. 3, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3-bis (Procedure telematiche, modello
unico informatico e autoliquidazione). - 1. Alla registrazione di atti relativi a diritti
sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri
immobiliari, nonche' alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000,
con procedure telematiche. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia, e' fissata la progressiva attivazione del servizio, anche
limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari
tipologie di atti, nonche' l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
2. Le richieste di registrazione, le note di
trascrizione e di iscrizione nonche' le domande di annotazione e di voltura catastale,
relative agli atti per i quali e' attivata la procedura telematica, sono presentate su un
modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la
documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, puo' essere prevista
la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonche' la data a
decorrere dalla quale il titolo e' trasmesso per via telematica.
3. In caso di presentazione del modello unico
informatico per via telematica, le modalita' di cui al comma 2 sono eseguite previo
pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare
funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la
trasmissione per via telematica e' sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro
fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello
unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla
voltura catastale .
"Art. 3-ter (Procedure di controllo sulle
autoliquidazioni). - 1. Gli uffici controllano la regolarita' dell'autoliquidazione e del
versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto,
risulti dovuta una maggiore imposta, notificato, anche per via telematica, entro il
termine di trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito
avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento e'
effettuato, da parte dei soggetti di cui all'art. 10, lettera b), del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata
notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla
scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la
sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di
dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le
irregolarita' agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti
provvedimenti disciplinari. Per i notai e' ammessa la compensazione di tutte le somme
versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data
posteriore, con conseguente esclusione della possibilita' di richiedere il rimborso
all'amminitrazione finanziaria .
"Art. 3-quater (Modifica alla normativa in
materia di imposta di registro). - 1. Nell'art. 42, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 e' sostituito dal seguente: `1. E' principale l'imposta
applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a
correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di
presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; e' suppletiva l'imposta
applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; e'
complementare l'imposta applicata in ogni altro caso'. .".
"Art. 3-quinquies (Modifiche alla disciplina
dell'imposta di bollo). - 1. Nell'art. 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente
`1-bis. - Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali,
relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche,
loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalita' ipotecarie, comprese
le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi
dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile: lire
320.000.';
b) nelle note, e' aggiunta in fine, la seguente:
`1-bis. L'imposta e' dovuta in misura cumulativa,
all'atto della richiesta di formalita', mediante versamento da eseguire con le stesse
modalita' previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle
formalita' per via telematica'. .
"Art. 3-sexies (Disposizioni di attuazione).
- 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono approvate le modifiche, conseguenti alla introduzione delle procedure
telematiche di cui all'art. 3-bis, ed e' previsto un unico criterio di arrotondamento
degli importi dovuti, alla disciplina in materia di:
a) imposta di registro, di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecarie e catastali, di cui al
testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) perfezionamento e revisione del sistema
catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
d) imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;
e) imposta di bollo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero della giustizia, e' approvato il modello unico informatico e
sono stabilite le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla
procedura telematica di cui all'art. 3-bis .".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
463, reca: "Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati
da enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro a norma dell'art. 3,
comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2 - supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "misure di razionalizzazione della
finanza pubblica":
"136. Al fine della razionalizzazione e
della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli
adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto
dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni
e del progressivo sviluppo degli studi di settore".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di
Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, reca: "Disciplina dell'imposta di bollo" ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292 - supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, reca: "Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
292 - supplemento ordinario.
- Il decreto del presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 650, reca: "Perfezionamento e revisione del sistema catastale".
- La legge 27 febbraio 1985, n. 52, reca:
"Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in
riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie
dei registri immobiliari (in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 1985).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 1986, n. 99 - supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
reca:
"Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale" ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277 - supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente: "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa":
"2. Gli atti, dati e documenti formati dalla
pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le
modalita' di applicazione del presente comma sono stabiliti per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti commissioni".
- Si riporta il testo dell'art. 24, commi 39 e
40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente: "Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica":
"39. Il pagamento dei tributi e delle altre
entrate puo' essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in
caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non
pagabile, il versamento si considera omesso.
40. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti
mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze".
- Il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio
del 17 giugno 1997 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L
162/I del 19 giugno 1997.
- Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del
3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 2a serie speciale - n. 76 del 28 settembre 1998.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59 e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli da 3-bis a 3-sexies del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e' riportato alle note alle premesse nel
testo dell'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 3-sexies, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 si rinvia alle note alle premesse ove e'
riportato il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9.
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, recante: "Istituzione dell'imposta
comunale sugli immobili":
"Art. 18. - 1. I cedenti, donatori, gli
eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti
delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una
dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti
elementi:
a) il valore iniziale del bene ai sensi del
precedente art. 6;
b) gli estremi di registrazione dell'atto o della
denuncia in riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi
dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree
fabbricabili;
c) il valore finale dell'area e quello iniziale
del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 6".
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 4, del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
"4. L'ufficio in calce o a margine degli
originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della
registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la
registrazione e' stata eseguita a debito: l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve
essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e' riportato nelle note alle premesse nel testo
dell'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
"Art. 13 (Termini per la richiesta di
registrazione). - 1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso
deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3-bis, entro venti giorni
dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.
2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato
di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo
giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto: per le scritture private
autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti
verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'art. 17, comma
3-bis.
3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'art.
10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e degli atti da essi
ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello
in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento
sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'art. 67 e, in mancanza di tali
elementi, entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi.
4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la
registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle
imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non
oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa,
legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art.
4".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 14
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
650, recante: "Perfezionamento e revisione
del sistema catastale":
"Art. 3 (Obbligo delle volture catastali). -
Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziari od amministrativi che
diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono
tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresi' l'obbligo di richiedere le
conseguenti volture catastali.
Lo stesso obbligo incombe, nei casi di
trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle
denunce di successione.
Le volture devono essere richieste mediante
presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta
registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico
erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la
registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti
trasferiti.
E' data facolta' di inviare le domande di voltura
per posta, mediante plico raccomandato.
Art. 4 (in vigore dal 20 giugno 1996) (Domande di
volture). - Le domande di voltura devono essere compilate sopra un modulo a stampa
prescritto dall'amministrazione, unitamente alle rispettive note specificanti i trasporti
da eseguirsi in catasto in dipendenza degli avvenuti trasferimenti.
Negli atti e nelle denunce di cui al primo e
secondo comma del precedente art. 3, cosi' come nelle domande di volture da essi
dipendenti, gli immobili trasferiti devono essere descritti con gli estremi con i quali
sono individuati in catasto da desumersi da certificati catastali di date non anteriori a
tre mesi rispetto a quelle dei medesimi atti o denunce. E' pero' consentito derogare dalla
norma di cui al precedente comma per atti di eccezionale dichiarata urgenza. In tal caso
nelle dipendenti domande di volture deve essere resa esplicita dichiarazione che gli
estremi con i quali sono descritti gli immobili di cui si chiede la voltura, benche'
desunti da certificati di data posteriore agli atti, identificano esattamente gli immobili
sui quali si esercitano i diritti trasferiti.
Quando i trasferimenti riguardano particelle
frazionate, gli estremi di individuazione delle particelle derivate dal frazionamento
devono essere desunti dai tipi di frazionamento di cui al seguente art. 6.
Alle domande di voltura vanno allegate:
a) copie in carta libera degli atti civili o
giudiziari od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di
trasferimento per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti
relativi alla successione;
b) (soppresso).
Le copie di cui al punto a) devono recare una
attestazione, resa da pubblici ufficiali ovvero dai competenti uffici, dalla quale
risultino la data e gli estremi dell'avvenuta registrazione.
Quando per tutti o per una parte degli immobili
oggetto di trasferimento non vi e' concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella
dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso, la domanda di voltura deve anche
contenere un elenco specificante gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi
intermedi fra le ditte di cui sopra; ovvero quando i passaggi intermedi non sono stati
convalidati da atti legali, una dichiarazione della parte cedente, autenticata da chi
provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero un atto notorio in caso di
trasferimento per causa di morte, dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi.
Nei casi previsti dal precedente quarto comma
alla domanda di voltura deve essere altresi' unita una copia del corrispondente tipo di
frazionamento dichiarata conforme all'originale da chi provvede alla rogazione od
emanazione od autenticazione ovvero alla pubblicazione del testamento.
Coloro che sono obbligati a presentare le domande
di volture dipendenti da successioni senza testamento, pur rimanendo responsabili delle
domande medesime, che sottoscrivono, possono richiedere per la loro compilazione
l'assistenza degli uffici tecnici erariali, sempreche' abbiano precedentemente provveduto
alla presentazione della regolare denuncia al competente ufficio".
"Art. 14 (Volture dei beni iscritti nel
catasto edilizio urbano). - Le norme sulle volture catastali contenute nel titolo I
regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano".
Nota all'art. 6:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 2658 del codice civile:
"Art. 2658 (Atti da presentare al
conservatore). - La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al
conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o
di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che
questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo
caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, dalla
quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.
Per la trascrizione di una domanda giudiziale
occorre presentare copia autenticata del documento che la contiene, munito della relazione
di notifica (145 c.p.c.) alla controparte (2659, 2669, 2670).".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 2658 del codice civile:
"Art. 2658 (Atti da presentare al
conservatore). - La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al
conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o
di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che
questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo
caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, dalla
quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.
Per la trascrizione di una domanda giudiziale
occorre presentare copia autenticata del documento che la contiene, munito della relazione
di notifica (148 c.p.c.) alla controparte (2659, 2669, 2670).".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 131/1986, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 41 (Liquidazione dell'imposta). - 1.
L'imposta, quando non e' dovuta in misura fissa, e' liquidata dall'ufficio mediante
applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata
secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire mille, per difetto se
la frazione non e' superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero
all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e'
inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
2. L'ammontare dell'imposta principale non puo'
essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'art. 11 della tariffa,
parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa".
- Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 131/1986, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 76 (Decadenza dell'azione della
finanza). -
1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione
ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di
decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14,
avrebbero dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d)
ed e), si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso
termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere
richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19.
1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione
della maggiore imposta di cui all'art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il
termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.
2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis,
l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni
decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione, o registrati per via telematica:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta
di imposta principale;
b) dalla data in cui e' stata presentata la
denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta complementare:
dalla data della notificazione della decisione
delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel
caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione
della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'art. 72, il
termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero
dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta
suppletiva.
3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve
essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.
4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono
essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le
stesse si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in
cui e' avvenuta la violazione.
5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal
pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso
dell'atto ai sensi dell'art. 6".
- Si riporta il testo degli articoli 41 e 76,
comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
"Art. 41 (Liquidazione dell'imposta). - 1.
L'imposta, quando non e' dovuta in misura fissa, e' liquidata dall'ufficio mediante
l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata
secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire 10 mila, per difetto
se la frazione non e' superiore a lire 5 mila e per eccesso se superiore.
2. L'ammontare dell'imposta principale non puo'
essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa".
- Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 136/1986, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 76 (Decadenza dell'azione della
finanza). -
1. (Omissis).
1-bis. (Omissis).
2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis,
l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni
decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta
di imposta principale;
b) dalla data in cui e' stata presentata la
denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta complementare:
dalla data della notificazione della decisione
delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel
caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione
della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'art. 72, il
termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero
dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta
suppletiva.
3. (Omissis).
4. (Omissis).
5. (Omissis)".
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della tariffa
dell'imposta di bollo, parte prima annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 1. - 1. Atti rogati, ricevuti o
autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque
atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per
ogni foglio (2/a).
1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da
notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a
registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed
esecuzione di formalita' ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le
domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui
all'art. 2678 del codice civile, nonche' le conseguenti istanze per l'iscrizione dei
diritti nel libro fondiario e relativi decreti: all'atto della richiesta di formalita',
mediante versamento da eseguire con le stesse modalita' previste per il pagamento degli
altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalita' per via telematica".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1-bis,
della tariffa, parte I, connessa al decreto del Presidente della Repubblica concernente la
"Disciplina dell'imposta di bollo":
Articolo
della tariffa |
Indicazione
degli atti soggetti ad imposta |
Imposte dovute (lire) |
|
|
Fisse |
Proporzionali |
|
1. Omissis
1-bis Atti rogati, ricevuti o autenticati da notaio o da altri pubblici ufficiali,
relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche,
loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalitą ipotecarie, comprese
le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi
dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile |
L. 320.000 |
|
Si riporta il testo dell'art. 2678 del codice
civile:
"Art. 2678 (Registro generale). - Il
conservatore e' obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve
annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli e' rimesso perche' sia
trascritto, iscritto o annotato.
Questo registro deve indicare il numero d'ordine,
il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona
dell'esibitore e le persone per cui la richiesta e' fatta, i titoli presentati con la
nota, l'oggetto della richiesta, e cioe' se questa e' fatta per trascrizione, per
iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la
iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.
Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della
nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la
ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante "Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale":
"Art. 18 (Misura minima dell'imposta
proporzionale e arrotondamento). - 1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura
proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire
diecimila per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquemila e per eccesso se
superiore".
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale), come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 18 (Misura minima dell'imposta
proporzionale e arrotondamento). - 1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura
proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire
mille per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento e per eccesso se
superiore, ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto
se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore".
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