DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2000, n. 440
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici
per gli impianti produttivi.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge
15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge
8 marzo 1999, n. 50;
Visto il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il
programma, condiviso dal Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2000,
concernente provvedimenti per la piena attuazione delle disposizioni
relative alla istituzione di sportelli unici per gli impianti
produttivi, che prevede in particolare anche innovazioni normative e
regolamentari;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 giugno 2000;
Sentita la
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
novembre 2000;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro delle
politiche agricole e forestali;
E
m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Modificazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 1. Al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, recante
norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di
impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati,
nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis.
Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le
attivita' di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attivita'
agricole, commerciali e artigiane, le attivita' turistiche ed
alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari
finanziari, i servizi di telecomunicazioni.";
b) all'articolo
3, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "Qualora
i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto
un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad
essi attribuite puo' coincidere con il soggetto responsabile del patto
territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area.";
c) all'articolo
4, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Per
gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonche' nei casi di cui all'articolo 1, comma 3,
ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento
mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento e'
unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda alla
struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede alle
amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi
dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, gli atti istruttori ed i pareri tecnici, comunque denominati dalle
normative vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali
atti e pareri entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti
dal ricevimento della documentazione. Il provvedimento conclusivo del
procedimento e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione
dell'intervento richiesto.
1-bis. Nel caso
di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
il termine e' di centoventi giorni, fatta salva la facolta' di
chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non
superiore a sessanta giorni.
1-ter.
Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di
impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione
trasmessa, puo' richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla
struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di cui al comma
1-bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla presentazione della
documentazione completa.";
d) all'articolo
4, comma 2, le parole: "al com-ma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "ai commi precedenti" e le parole: "al medesimo
comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai medesimi
commi";
e) all'articolo
4, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis.
Ove sia gia' operante lo sportello unico le domande devono essere
presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni
pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al
richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso,
anche a contenuto negativo, comunque denominati.
Tali atti,
qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del
procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di
trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali
domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal
presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento,
allegando gli atti istruttori eventualmente gia' compiuti e dandone
comunicazione al richiedente.";
f) all'articolo
4, comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis" e le parole:
"il
sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento" sono
sostituite dalle seguenti: "il responsabile del procedimento";
g) all'articolo
4, comma 5, le parole: "delle autorizzazioni, dei nulla-osta e dei
pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti
necessari" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti
istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle
norme vigenti o ritenuti necessari";
h) all'articolo
4, comma 7, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "cinque mesi" e le parole: "undici mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"; al termine del
comma e' aggiunto il seguente periodo: "Per i progetti di centrali
termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta
pubblica di cui all'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 4 del 15 gennaio 1989, il procedimento si conclude
nel termine di dodici mesi.";
i) all'articolo
5, comma 1, primo periodo, le parole: "il sindaco del comune
interessato" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile
del procedimento";
j) all'articolo
5, comma 1, secondo periodo, le parole: "il sindaco" sono
sostituite dalle seguenti: "il responsabile del procedimento";
k) all'articolo
5, alla fine del comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Non e'
richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte
salve dall'articolo 14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241.";
l) all'articolo
6, comma 1, ultimo periodo, la parola:
"informatica"
e' sostituita dalla seguente: "telematica";
m) all'articolo
6, comma 5, le parole: "all'articolo 8," sono sostituite dalla
seguente: "al";
n) all'articolo
6, comma 6, le parole: "entro sessanta giorni dal ricevimento della
domanda" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della domanda";
o) all'articolo
6, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il
procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, e' concluso
entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda
ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta
della struttura. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il
procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il
diniego della concessione edilizia.";
p) all'articolo
6, il comma 9 e' soppresso;
q) all'articolo
6, comma 11, le parole: "il responsabile della struttura" sono
sostituite dalle seguenti: "il responsabile della struttura
individuato ai sensi degli articoli 107, comma 3, e 109, comma 2, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,";
r) all'articolo
7, comma 1, le parole: "gli altri enti interessati, ciascuno per le
materie di propria competenza", sono sostituite dalle seguenti:
"le altre amministrazioni di cui intenda avvalersi";
s) all'articolo
7, comma 3, la parola: "competenti" e' sostituita dalla
seguente: "interessati";
t) all'articolo
9, comma 2, le parole: "si avvale" sono sostituite dalle
seguenti: "puo' avvalersi", e le parole: "dalle
amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente" sono
sostituite dalle seguenti: "da altre amministrazioni";
u) l'articolo
10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10
(Spese). - 1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente
regolamento il comune, o i comuni associati, pongono a carico
dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da
disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi
stabilite.
2. La struttura
responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e
diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attivita'
istruttorie nell'ambito del procedimento. Qualora, peraltro, dette
amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non si da'
luogo al rimborso.
3. Tali spese e
diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche nel caso
di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attivita'
di verifica. La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi
del comma 2.
4. Il comune, o
i comuni associati, possono altresi' prevedere, in relazione all'attivita'
propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di
diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del
consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui
ai precedenti commi e all'imposta di bollo, non puo' eccedere quella
complessivamente posta a carico dell'interessato precedentemente
all'entrata in vigore del presente regolamento.".
Art. 2.
Entrata
in vigore
1. Il presente
regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 7 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del commercio con l'estero
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il
Guardasigilli: Fassino
Registrato alla
Corte dei conti il 24 gennaio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 163
N
O T E:
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- L'art. 87,
quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive
il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 17
(Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione
delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione
e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie
in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di
legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d)
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [abrogata].
2. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per
la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
delle norme regolamentari.
3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.
4. I
regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis.
L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino
degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b)
individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione
di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione
e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione
di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione
dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali.".
- La legge 15
marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
63, supplemento ordinario, reca "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa".
- La legge 8
marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n.
56, reca "Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998".
- Il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario, reca "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202, reca "Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali".
- Si trascrive
il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
"3. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' sottoporre alla Conferenza
unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni
altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane.".
Note
all'art. 1:
- Il decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1998, n. 301, reca
"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione
e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere
interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree
destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, com-ma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si trascrive
l'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"8. In
sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei
princi'pi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme
generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per
gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente
legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e
programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del
medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione
e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di
rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto
dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi
per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono
finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare
complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al
finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la
contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo
familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei.
Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione
biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure
per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art.
73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in
deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure
per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e
legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia".
- Si riporta
l'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 1
(Ambito di applicazione). - 1. Il presente regolamento ha per oggetto la
localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro
realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione
e riconversione dell'attivita' produttiva, nonche' l'esecuzione di opere
interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
1-bis.
Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le
attivita' di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attivita'
agricole, commerciali e artigiane, le attivita' turistiche ed
alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari
finanziari, i servizi di telecomunicazioni.
2. Le regioni,
ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la
diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti
locali.
3. E' fatto
salvo quanto disposto dall'art. 27 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, secondo la previsione di cui all'art. 4, in ordine al
procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le
procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e
riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli 18
e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro
attuazione, dalla normativa vigente.".
- Si riporta
l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 447, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 3
(Sportello unico). - 1. I comuni esercitano, anche in forma associata,
ai sensi dell'art. 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le
funzioni ad essi attribuite dall'art. 23, del medesimo decreto
legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero
procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attivita'
produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli
adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento.
Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano
sottoscritto un patto d'area, la struttura incaricata dell'esercizio
delle funzioni ad essi attribuite puo' coincidere con il soggetto
responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del
contratto d'area.".
- Si riporta
l'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 4
(Procedimento mediante conferenza di servizi).
- 1. Per gli
impianti e i depositi di cui all'art. 27 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonche' nei casi di cui all'art. 1, comma 3, ovvero
quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante
autocertificazioni di cui all'art. 6, il procedimento e' unico e ha
inizio con la presentazione di un'unica domanda alla struttura, la quale
adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore o a
quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'art. 24, comma 4, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli atti istruttori ed i
pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti. Le
amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un
termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della
documentazione. Il provvedimento conclusivo del procedimento e', ad ogni
effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.
1-bis. Nel caso
di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
il termine e' di centoventi giorni, fatta salva la facolta' di
chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non
superiore a sessanta giorni.
1-ter.
Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di
impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione
trasmessa, puo' richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla
struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di cui al comma
1-bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla presentazione della
documentazione completa.
2. Se, entro i
termini di cui ai commi precedenti, una delle amministrazioni di cui ai
medesimi commi si pronuncia negativamente, la pronuncia e' trasmessa
dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si
intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla
comunicazione, puo' chiedere alla struttura di convocare una conferenza
di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni
per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
2-bis. Ove sia
gia' operante lo sportello unico le domande devono essere presentate
esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche
coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti
autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto
negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente
rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico.
In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza
ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse
presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente
regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli
atti istruttori eventualmente gia' compiuti e dandone comunicazione al
richiedente.
3. Decorsi
inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 1-bis, entro i successivi
cinque giorni, il responsabile del procedimento presso la struttura,
convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'art. 14, e
seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'art.
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. La
convocazione della conferenza e' resa pubblica anche ai fini dell'art.
6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel
medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza e' tenuta a
valutare.
5. La
conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini
della formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e
dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o
ritenuti necessari. La conferenza, altresi', fissa il termine entro cui
pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei
termini di cui al comma 7.
6. Il verbale
recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si
pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del
provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene
immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente.
Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, per le opere da
sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi
disciplinati dall'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n.
127, immediatamente l'amministrazione procedente puo' chiedere che il
Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai
sensi del medesimo art. 14, comma 4.
7. Il
procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da
sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si
conclude nel termine di nove mesi. Per i progetti di centrali
termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta
pubblica di cui all'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 4 del 15 gennaio 1989, il procedimento si conclude
nel termine di dodici mesi.".
- Si riporta
l'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 5
(Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici). - 1.
Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento
urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del
procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorche' il progetto sia
conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di
sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree
destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano
insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del
procedimento puo', motivatamente, convocare una conferenza di servizi,
disciplinata dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le
conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla
conferenza puo' intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi
pubblici o privati, individuali o collettivi nonche' i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto
industriale.
2. Qualora
l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello
strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di
variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e
opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto
1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il
consiglio comunale. Non e' richiesta l'approvazione della regione, le
cui attribuzioni sono fatte salve dall'art. 14, comma 3-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241.".
- Si riporta
l'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 6
(Principi organizzativi). - 1. Il procedimento amministrativo di cui
all'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha inizio
presso la competente struttura con la presentazione, da parte
dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la
richiesta della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni,
attestanti la conformita' dei progetti alle singole prescrizioni
previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza
degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale,
redatte da professionisti abilitati o da societa' di professionisti e
sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante
dell'impresa. L'autocertificazione non puo' riguardare le materie di cui
all'art. 1, comma 3, nonche' le ipotesi per le quali la normativa
comunitaria prevede la necessita' di una apposita autorizzazione. Copia
della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla
struttura, anche in via telematica, alla regione nel cui territorio e'
localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonche', per i
profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.
2. La
struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio
informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicita';
contestualmente la struttura da' inizio al procedimento per il rilascio
della concessione edilizia.
3. Entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura puo'
richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei
documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non
possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti
risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8,
resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
4. Ove
occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o
al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o
qualora il progetto si riveli di particolare complessita' ovvero si
rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre
una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree
individuate ai sensi dell'art. 2, il responsabile del procedimento puo'
convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio
di cui viene redatto apposito verbale.
5. Qualora, al
termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'art. 11
della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle caratteristiche dell'impianto,
il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali
modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni
attinenti ai profili di cui al comma 1. Il termine di cui al comma 8,
resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato
conformemente all'accordo.
6. Ferma
restando la necessita' della acquisizione della autorizzazione nelle
materie per cui non e' consentita l'autocertificazione, nel caso di
impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente
stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende
autorizzata se la struttura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non
convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono
necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi
4 e 5. La realizzazione dell'opera e' comunque subordinata al rilascio
della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa
vigente.
7. Quando, in
sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di errore
od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni,
ravvisa la falsita' di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile
del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente
procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. Il procedimento e' sospeso fino alla decisione relativa
ai fatti denunciati.
8. Il
procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, e' concluso
entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda
ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta
della struttura. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il
procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il
diniego della concessione edilizia.
9. [comma
soppresso].
10. Decorsi
inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto
si intende autorizzata in conformita' alle autocertificazioni prodotte,
nonche' alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove
necessari, previamente acquisiti. L'impresa e' tenuta a comunicare alla
struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La
realizzazione dell'opera e' comunque subordinata al rilascio della
concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
11. Qualora,
successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione
dell'impianto, sia accertata la falsita' di una delle autocertificazioni
prodotte fatti salvi i casi di errore od omissione materiale
suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile della
struttura individuato ai sensi degli articoli 107, comma 3, e 109, comma
2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ordina la
riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale
trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone
contemporanea comunicazione all'interessato.
12. A seguito
della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti
competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.
13. I soggetti,
portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del
progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura,
entro venti giorni dalla avvenuta pubblicita' di cui al comma 2, memorie
e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che
il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione
alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa.
Tutti i
partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed
esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto
rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la
struttura.
14. La
convocazione della riunione sospende, per non piu' di venti giorni, il
termine di cui al comma 8.
15. Sono fatte
salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attivita' previa
semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attivita'.".
- Si riporta
l'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 7
(Accertamento della conformita' urbanistica, della sicurezza degli
impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale). - 1. La
struttura accerta la sussistenza e la regolarita' forma1e delle
autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'art. 6, comma 1.
Successivamente
la struttura e le altre amministrazioni di cui intenda avvalersi,
verificano la conformita' delle medesime autocertificazioni agli
strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali
nonche' la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed
ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico
incompatibili con l'impianto.
2. La verifica
da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:
a) la
prevenzione degli incendi;
b) la sicurezza
degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di persone
o cose;
c)
l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d)
l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
e) il rispetto
delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f) le emissioni
inquinanti in atmosfera;
g) le emissioni
nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di
immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per
l'ambiente;
h)
l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno
dell'impianto produttivo;
i) le industrie
qualificate come insalubri;
l) le misure di
contenimento energetico.
3. Il decorso
del termine di cui all'art. 6, comma 8, non fa venire meno le funzioni
di controllo, da parte del comune e degli altri enti interessati.".
- Si riporta
l'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 447, come modificato dal presente regolamento:
"2. Al
collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'art. 3, comma
1, la quale a tal fine puo' avvalersi del personale dipendente da altre
amministrazioni e fatto salvo il rispetto del termine finale del
procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del
collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo
successivo a quello della richiesta.
Decorso
inutilmente tale termine, il collaudo puo' avere luogo a cura
dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura.
In caso di esito positivo del collaudo l'impresa puo' iniziare l'attivita'
produttiva.".
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