DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2000, n. 441
Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli
articoli 52, 53 e 54, relativi al Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
Visto il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo
10, commi 1, lettera e), e 2;
Visto il
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Sentite le
organizzazioni sindacali, in data 11 dicembre 1999 e 14 giugno 2000;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi,
espresso nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Acquisito il
parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4
agosto 2000;
Viste le
osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre
2000, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, formulate dalla Corte dei conti con nota
17 ottobre 2000, n. 14/2000;
Ritenuto di
dover aderire ai rilievi della Corte dei conti e conseguentemente di
dover modificare il testo del predetto decreto;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22
dicembre 2000;
Sulla proposta
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
il Ministro per la funzione pubblica;
E
m a n a
il seguente regolamento:
Capo
I
Segretariato generale
Art. 1.
Segretariato
generale
1. Il
Segretario generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Il Segretario generale assicura il mantenimento
dell'unita' dell'azione amministrativa del medesimo Ministero; provvede,
sentiti i direttori generali, ed anche su proposta dei medesimi,
all'elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi
nel settore dei beni culturali e dei relativi piani di spesa, da
sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di seguito denominato "Ministro"; formula proposte
al Ministro ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29; cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione; coordina
gli uffici con compiti gestionali e le attivita' del Ministero, vigila
sulla loro efficienza e rendimento, anche attraverso un apposito
servizio ispettivo, e ne riferisce periodicamente al Ministro; istruisce
gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese
istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di
programma-quadro in materia di beni culturali; partecipa alle riunioni
del Consiglio per i beni culturali e ambientali e del comitato per i
problemi dello spettacolo; provvede alla vigilanza sul CONI e
sull'Istituto per il credito sportivo; svolge i compiti in materia di
proprieta' letteraria e di diritto d'autore, ai sensi e con le modalita'
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
e' competente in materia di stato giuridico ed economico del personale,
salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, nonche' in materia di
relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del personale.
2. Il
Segretario generale, inoltre, sulla base degli indirizzi del Ministro e
sulla proposta del direttore generale di settore, dispone la
costituzione di societa' da parte del Ministero, ovvero la
partecipazione del medesimo a persone giuridiche, ai sensi dell'articolo
10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato
come "decreto legislativo".
3. Il
Segretariato generale svolge altresi' i seguenti compiti:
a)
predisposizione di direttive in ordine a quanto previsto dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di
seguito indicato come "testo unico", e dal decreto-legge 14
novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 1993, n. 4, in materia di servizi di assistenza culturale e di
ospitalita';
b) monitoraggio
e revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
c) esercizio
dei diritti dell'azionista, sentiti i direttori generali, nelle societa'
intersettoriali partecipate;
d)
predisposizione di criteri e coordinamento dell'attuazione degli
strumenti di sicurezza del patrimonio culturale;
e) rilevazioni
e elaborazioni statistiche pertinenti all'attivita' del Ministero, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322;
f) cura dei
sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Il
Segretariato generale costituisce centro di responsabilita'
amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279. Ad esso afferiscono le soprintendenze regionali.
5. Presso il
Segretariato generale operano dirigenti di prima fascia di cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, in numero non superiore a quattro, nonche' il nucleo di supporto
tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli
investimenti pubblici, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144. Presso il Segretariato generale operano altresi'
l'osservatorio dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985,
n. 163, e l'ufficio studi gia' previsto dall'articolo 10, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
6. Con decreto
ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione
del Segretariato generale ed alla definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali di livello non generale ad esso assegnate per effetto della
riassegnazione di tali unita' ai centri di responsabilita', nell'ambito
del loro numero complessivo.
Capo
II
Amministrazione centrale
Art. 2.
Direzioni
generali
1. Il Ministero
per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato
"Ministero" si articola nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale:
a) la direzione
generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico;
b) la direzione
generale per i beni architettonici ed il paesaggio;
c) la direzione
generale per l'architettura e l'arte contemporanee;
d) la direzione
generale per i beni archeologici;
e) la direzione
generale per gli archivi;
f) la direzione
generale per i beni librari e gli istituti culturali;
g) la direzione
generale per il cinema;
h) la direzione
generale per lo spettacolo dal vivo.
2. Le direzioni
generali costituiscono centri di responsabilita' amministrativa, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e a
ciascuno di essi afferiscono le soprintendenze di settore, fatto salvo
quanto previsto per le soprintendenze e le gestioni autonome. Nel caso
di soprintendenze con compiti afferenti a piu' direzioni generali, il
decreto di cui al comma 3, definisce il centro di responsabilita' di
riferimento.
3.
L'articolazione degli uffici dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali, e' definita con decreto ministeriale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Alla ripartizione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie tra gli uffici di livello dirigenziale generale si
provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
4. Le direzioni
generali di cui al comma 1, provvedono, ciascuna nel proprio ambito,
alla gestione del personale loro assegnato, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatte salve le competenze
del Segretariato generale, di cui all'articolo 1.
Art. 3.
Direzione
generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico
1. La direzione
generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico
svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni artistici, storici e
demoetnoantropologici, previsti dal testo unico e da ogni altra
disposizione in materia.
2. La
direzione, in particolare, con riferimento al settore di competenza,
impartisce direttive ai soprintendenti di settore nelle materie ad essi
attribuite o delegate; esercita i diritti dell'azionista e cura la
partecipazione alle persone giuridiche private di settore, di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo;
verifica
l'attuazione dei piani e dei programmi ed il raggiungimento degli
obiettivi da parte degli organi periferici.
Art. 4.
Direzione
generale per i beni architettonici ed il paesaggio
1. La direzione
generale per i beni architettonici ed il paesaggio svolge le funzioni ed
i compiti in materia di beni architettonici e paesaggistici, previsti
dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in
particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.
2.
Nell'esercizio delle funzioni relative al settore dei beni ambientali,
la direzione, in particolare:
a) esprime il
parere di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di
impatto ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) autorizza,
ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i progetti relativi alle
opere pubbliche di rilevanza ultraregionale;
c) propone gli
interventi sostitutivi nella redazione dei piani territoriali
paesistici.
Art. 5.
Direzione
generale per l'architettura e l'arte contemporanee
1. La direzione
generale per l'architettura e l'arte contemporanee ha competenza in
materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e
dell'arte contemporanea.
2. La direzione
generale provvede, in particolare, alle seguenti attivita':
a) promozione
della qualita' del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica,
anche mediante ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate,
consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse
architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad
attivita' culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla
qualita' del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
b)
dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di
architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22
aprile 1941, n. 633;
c) ammissione
ai contributi economici delle opere architettoniche dichiarate di
importante carattere artistico e degli interventi riconosciuti di
particolare qualita' architettonica o urbanistica;
d) promozione
della formazione, in collaborazione con le universita', le regioni e gli
enti locali, in materia di conoscenza e tutela del paesaggio, della
cultura e della qualita' architettonica e urbanistica;
e) vigilanza
sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici;
f) promozione
della conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte
salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il
medesimo;
g) diffusione
della conoscenza dell'arte contemporanea, e valorizzazione, anche
mediante concorsi, delle opere di giovani artisti.
3. La direzione
generale vigila sulla societa' di cultura "La Biennale di
Venezia", sulla fondazione "La Triennale di Milano" e
sull'Ente Esposizione nazionale "La Quadriennale d'arte di
Roma".
4. Il Centro
per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee ed il
Museo della fotografia, istituiti dall'articolo 1 della legge 12 luglio
1999, n. 237, sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 6 del
medesimo articolo.
Art. 6.
Direzione
generale per i beni archeologici
1. La direzione
generale per i beni archeologici svolge le funzioni ed i compiti in
materia di beni ed aree archeologici, come previsti dal testo unico e da
ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di
cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 7.
Direzione
generale per gli archivi
1. La direzione
generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti in materia di
beni archivistici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione
in materia. In particolare, essa cura i rapporti con gli organi del
Ministero dell'interno, in materia di documenti statali e non statali
riservati. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3,
comma 2.
2. La direzione
generale per gli archivi cura, in particolare, i rapporti con gli
organismi nazionali e internazionali del settore;
coordina l'attivita'
delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;
approva i piani di conservazione e lo scarto degli archivi degli uffici
dell'amministrazione statale; concede contributi per interventi sugli
archivi vigilati.
Art. 8.
Direzione
generale per i beni librari e gli istituti culturali
1. La direzione
generale per i beni librari e gli istituti culturali svolge le funzioni
e i compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di
promozione del libro e della lettura, secondo le disposizioni del testo
unico e delle altre leggi in materia.
2. La direzione
svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2. Essa
provvede, inoltre, allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per la
concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e
contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della
legge 17 ottobre 1996, n. 534.
3. Per
l'esercizio dei compiti in materia di promozione del libro e della
lettura, e' costituito, nell'ambito della direzione, un apposito
servizio di livello dirigenziale, il quale, in particolare:
a) incentiva
l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali
tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di
narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
b) promuove,
attraverso manifestazioni nazionali e internazionali, la lettura del
libro ed eventuali scuole di lettura;
c) promuove,
presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura
e della saggistica attinente alle materie insegnate, attraverso
programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione;
d) incentiva,
anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione di libri.
4. La Discoteca
di Stato ed il Museo dell'audiovisivo, costituito ai sensi dell'articolo
1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, sono disciplinati dal regolamento
previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
Art. 9.
Direzione
generale per il cinema
1. La direzione
generale per il cinema ha competenza in materia di attivita'
cinematografica.
2. La
direzione, in particolare:
a) dispone
interventi finanziari di sostegno e promozione della cultura
cinematografica;
b) interviene
con ausili finanziari in materia di produzione e di distribuzione
cinematografica, nonche' in favore dell'esercizio cinematografico;
c) autorizza
l'apertura di sale cinematografiche nei casi previsti dall'articolo 5
del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
d) provvede
alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile
l962, n. 161;
e) esercita i
diritti dell'azionista nelle societa' operanti nel settore, nonche' la
vigilanza sulla Scuola nazionale di cinema;
f) svolge
verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti
sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del
Ministero.
3. La direzione
si avvale dell'attivita' della commissione per i lungometraggi, i
cortometraggi ed i film per ragazzi, della commissione consultiva per il
cinema e della commissione per il credito cinematografico, di cui agli
articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed
utilizza le somme stanziate in favore delle attivita' cinematografiche
dal fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163.
Art.
10.
Direzione
generale per lo spettacolo dal vivo
1. La direzione
generale per lo spettacolo dal vivo ha competenza in materia di
attivita' di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla
danza, al teatro, ai circhi ed allo spettacolo viaggiante.
2. La
direzione, in particolare:
a) adotta
provvedimenti per interventi finanziari a favore dei soggetti operanti
nei settori di cui al comma 1;
b) esercita la
vigilanza sull'Ente teatrale italiano e sull'Istituto nazionale per il
dramma antico;
c) esercita i
diritti dell'azionista nelle societa' operanti nel settore;
d) dispone
verifiche amministrative e contabili sugli enti sottoposti a vigilanza e
sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero.
3. La direzione
si avvale dell'attivita' delle commissioni consultive per il teatro, per
la musica, per la danza, per i circhi e lo spettacolo viaggiante,
rispettivamente previste dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziate in
favore delle attivita' di musica, danza, teatro e per i circhi e lo
spettacolo viaggiante dal fondo unico dello spettacolo, di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163.
4. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21
dicembre 1998, n. 492.
Capo
III
Istituti centrali
Art.
11.
Istituti
centrali
1. Gli istituti
centrali svolgono in autonomia funzioni di ricerca, indirizzo e
coordinamento tecnico nei settori della inventariazione, catalogazione,
conservazione e restauro. Ai fini della catalogazione essi possono agire
in collaborazione con le regioni e gli enti locali, sulla base degli
accordi generali stipulati in attuazione dell'articolo 16 del testo
unico. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo, presso
l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e
l'Istituto centrale per la patologia del libro operano scuole di alta
formazione e di studio.
2. Con uno o
piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'Istituto centrale per
gli archivi, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione,
l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e
per le informazioni bibliografiche, nonche' gli altri istituti di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, ivi compresa la
Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Con uno o piu' regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si provvede alla disciplina dell'ordinamento didattico
dell'Istituto centrale del restauro, dell'Opificio delle pietre dure e
dell'Istituto centrale per la patologia del libro, nonche' alla
disciplina di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo.
3. Ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, nulla e' innovato
relativamente all'ordinamento dell'Archivio centrale dello Stato. Il
soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato rappresenta il
Ministero nella commissione consultiva per le questioni inerenti alla
riservatezza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281.
Capo
IV
Amministrazione periferica
Art.
12.
Organi
periferici del Ministero
1. Sono organi
periferici del Ministero:
a) le
soprintendenze regionali per i beni e le attivita' culturali;
b) le
soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio;
c) le
soprintendenze per il patrimonio storico, artistico e
demoetnoantropologico;
d) le
soprintendenze per i beni archeologici;
e) le
soprintendenze archivistiche;
f) gli archivi
di Stato;
g) le
biblioteche statali;
h) i musei e
gli altri istituti di conservazione dotati di autonomia.
2. Gli organi
indicati al comma 1 sono uffici di livello dirigenziale non generale, e,
con riferimento a quelli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1,
puo' essere prevista l'attribuzione di piu' competenze tra quelle
indicate. L'incarico di direzione dei medesimi, ad eccezione delle
soprintendenze regionali e di quanto previsto al comma 3, e' affidato
dai direttori generali competenti, ai sensi dell'articolo 19, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. Al fine di
realizzare la piu' completa autonomia delle soprintendenze e delle
gestioni autonome, attuando i principi e le modalita' indicate
dall'articolo 8 del decreto legislativo, si provvede con decreto
ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'individuazione avviene, sentito il
comitato tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di
criteri oggettivi che tengono conto della qualita' e quantita' dei beni
tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle
funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito
territoriale, nonche' dell'organico. Si applicano l'articolo 7, commi 1
e 5, del decreto legislativo e l'articolo 9, commi 2, 3 e 4, della legge
8 ottobre 1997, n. 352.
Art.
13.
Soprintendenze
regionali per i beni e le attivita' culturali
1. Le
soprintendenze regionali per i beni e le attivita' culturali sono
istituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo. Esse
coordinano l'attivita' delle altre soprintendenze, degli archivi di
Stato e delle biblioteche pubbliche statali presenti nel territorio
regionale, curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti
locali e con le altre istituzioni presenti nella regione, ed hanno sede
nel capoluogo di regione.
2. Il
soprintendente regionale e' nominato ai sensi dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo, tra i dirigenti del ruolo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n.
150, inseriti
nell'ambito delle professionalita' tecnico-scientifiche dell'area dei
beni culturali, sulla base di comprovati requisiti di professionalita'
ed esperienza nella materia dei beni culturali. Il soprintendente, in
particolare:
a) propone gli
interventi da inserire nei piani di spesa, individuando le priorita'
sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore, dei
direttori degli archivi di Stato e delle biblioteche e dei programmi di
valorizzazione approvati dalla commissione regionale per i beni e le
attivita' culturali;
b) adotta, su
proposta dei soprintendenti di settore, i provvedimenti previsti dagli
articoli 6 e 7 del testo unico e si esprime sui ricorsi proposti dagli
intetessati avverso i provvedimenti di annullamento adottati ai sensi
dell'articolo 151 del medesimo testo unico;
c) puo'
proporre l'intervento sostitutivo dello Stato per l'adozione dei piani
paesistici;
d) comunica
alla regione e agli enti locali le denunce di trasferimento a titolo
oneroso di beni culturali; trasmette al direttore generale competente le
proposte di prelazione da parte degli enti predetti e, sentite le
soprintendenze di settore, propone l'esercizio del diritto di
prelazione;
e) predispone,
d'intesa con le regioni, programmi e piani finalizzati all'attuazione
degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle
aree sottoposte alle disposizioni di tutela paesaggistico-ambientale;
f) collabora
con le regioni al catalogo dei beni culturali regionali, secondo gli
standard fissati dagli istituti centrali;
g) propone al
segretario generale, sentiti i soprintendenti di settore, la
distribuzione del personale ai fini dell'ottimizzazione dei servizi;
h) partecipa
alle riunioni della commissione regionale per i beni e le attivita'
culturali, nominata dal Ministro ai sensi dell'articolo 154 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art.
14.
Compiti
delle soprintendenze
1. Le
soprintendenze per il patrimonio storico-artistico, le soprintendenze
per i beni architettonici e per il paesaggio, le soprintendenze per i
beni archeologici e quelle per i beni archivistici sono organi
periferici dell'amministrazione e dipendono dalla competente direzione
generale.
2. Il
soprintendente, nell'ambito della autonomia gestionale riconosciuta dal
presente regolamento ed in conformita' dell'articolo 17 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, partecipa ai procedimenti di
competenza della soprintendenza regionale, ai sensi dell'articolo 13, e
in particolare:
a) attua gli
indirizzi impartiti dal direttore generale competente per settore e gli
interventi previsti dai piani di spesa;
b) approva i
progetti per l'esecuzione degli interventi sui beni, entro il limite
stabilito con decreto del direttore generale e, oltre tale somma, cura
l'istruttoria relativa, ai fini dell'approvazione dei progetti da parte
del soprintendente regionale;
c) provvede,
nell'ambito delle proprie competenze di settore, alla tutela,
conservazione e valorizzazione dei beni culturali, e vigila
sull'osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione di tutela ai
soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o detentori di tali
beni, anche intervenendo in via sostitutiva;
d) si pronuncia
sull'ammissione ai contributi statali degli interventi relativi ai beni
di cui alla lettera c) e ne certifica il carattere necessario ai fini
delle agevolazioni tributarie previste dalla legge;
e) cura
l'attivazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalita';
f) promuove
l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in
collaborazione con universita' ed istituzioni culturali e di ricerca, in
attuazione dell'articolo 152, comma 3, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. In
particolare, il soprintendente per i beni architettonici e per il
paesaggio autorizza ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i
progetti relativi alle opere pubbliche ricadenti nel territorio di
competenza e adotta i provvedimenti di annullamento di cui all'articolo
157 del testo unico.
4. Il
soprintendente per i beni archeologici puo' sottoscrivere accordi con le
universita' statali per l'esecuzione di scavi archeologici in regime di
titolarita', nel quadro di programmi pluriennali di ricerca.
5. Il
soprintendente per i beni archivistici, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 13, comma 2, lettera b), adotta i provvedimenti di
dichiarazione di notevole interesse storico di archivi e documenti di
soggetti privati; cura l'istruttoria per l'acquisizione di archivi non
statali; rivendica i beni archivistici demaniali ed esercita i compiti
di ufficio esportazione per i beni archivistici.
6.
Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il soprintendente per i beni
archivistici fornisce assistenza ai soggetti proprietari, possessori o
detentori degli archivi nella formazione dei massimari di conservazione
e di scarto e dei quadri di classificazione dei documenti, nonche' nella
definizione delle procedure di protocollazione e archiviazione, con
particolare riferimento al protocollo informatico e informatizzato;
fornisce, altresi', assistenza alle regioni e agli enti locali, su
richiesta degli stessi, nell'attivita' di formazione degli addetti agli
archivi.
Art.
15.
Archivi
di Stato
1. Gli archivi
di Stato dipendono dalla direzione generale degli archivi e svolgono
funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio
documentario dello Stato, secondo le disposizioni vigenti.
2. A tal fine,
in particolare:
a) conservano,
tutelano e valorizzano:
1) gli archivi
degli Stati italiani preunitari;
2) i documenti
degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non piu' occorrenti
alle ordinarie esigenze del servizio, acquisiti a norma dell'articolo 30
del testo unico;
3) tutti gli
altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprieta' o in
deposito per disposizione di legge o a qualsiasi titolo;
b) esercitano
la sorveglianza, mediante la partecipazione alle commissioni istituite
ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, sugli archivi correnti e di
deposito degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato e sulla
gestione dei flussi documentali, qualunque ne sia il supporto, anche in
base alla normativa vigente in materia di riproduzione sostitutiva di
documenti digitali e gestione elettronica dei documenti a norma
dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 428;
c) esplicano i
compiti relativi al trattamento e alla comunicazione dei documenti
riservati;
d) svolgono le
attivita' di promozione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f);
e) curano lo
studio, la ricerca, l'ordinamento, l'inventariazione, la riproduzione e
la conservazione dei documenti conservati, e possono sottoscrivere, per
tali fini e per quelli di didattica e valorizzazione, convenzioni con
enti pubblici ed istituti di studio e ricerca.
Art.
16.
Biblioteche
pubbliche statali
1. Le
biblioteche pubbliche statali dipendono dalla competente direzione
generale e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte e
degli altri beni librari che lo Stato ha in proprieta' o in deposito per
disposizione di legge o per altro titolo.
2. Tenuto conto
della specificita' delle raccolte, della tipologia degli utenti e del
contesto territoriale in cui ciascuna e' inserita, le biblioteche
pubbliche statali svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
a) acquisire,
raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana e straniera;
b) conservare,
accrescere e valorizzare le proprie raccolte;
c) realizzare
con altre biblioteche, con istituti ed enti, sistemi integrati di
informazione e servizi;
d) attivita' di
promozione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f).
3. Le
biblioteche universitarie, in particolare, svolgono le proprie funzioni
in coordinamento con le universita' nelle forme ritenute piu' idonee sul
piano dei servizi e delle acquisizioni.
4. Le
biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma, in attuazione dei
servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, assicurano altresi' in
autonomia la tutela, la conservazione, la gestione, la documentazione e
la disponibilita' della produzione editoriale italiana raccolta per
deposito legale.
Art.
17.
Disposizioni
transitorie e finali
1.
Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di
aumento della spesa del Ministero.
2. In relazione
a quanto disposto dall'articolo 1 le dotazioni organiche dei dirigenti
di prima e di seconda fascia del Ministero sono modificate in
conformita' all'allegato A. Al fine di assicurare l'invarianza della
spesa a fronte dell'incremento di due posti di funzioni dirigenziali
generali i posti di funzioni dirigenziali non generali sono
conseguentemente ridotti di quattro unita' a valere sui posti funzione
resisi vacanti a seguito del collocamento a riposo di un pari numero di
dirigenti nel corso dell'anno 1999 e del primo semestre dell'anno 2000
che, pertanto, non verranno sostituiti.
3. Al riordino
delle soprintendenze di cui all'articolo 14 ed alla individuazione delle
soprintendenze speciali si provvede, anche mediante distinti decreti,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Nella fase di prima applicazione del presente regolamento, e comunque
non oltre il complessivo riordino delle soprintendenze di cui
all'articolo 14, il soprintendente regionale puo' essere
contemporaneamente titolare anche di una soprintendenza di settore
nell'ambito della regione.
4. Dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il
decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, ed il decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fatti salvi gli articoli da 12 a 29
e 33, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata
in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno
degli istituti ivi contemplati.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 29 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il
Guardasigilli: Fassino
Registrato alla
Corte dei conti il 7 febbraio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 70
Allegato
A
(previsto dall'art. 17, comma 2)
Dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali
|
D.P.C.M.
8 gennaio 1997 (G.U. n. 153 del 3 luglio 1997) |
Ruolo
unico |
Nuove
dotazioni |
Dirigenti
di prima fascia |
6 |
11
(*) |
17
(*) |
Dirigenti
seconda fascia |
251 |
267
(**) |
259
(**) |
(*) Compresi
due dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i
rapporti con gli organismi sportivi.
(**) Compresi
sedici dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i
rapporti con gli organismi sportivi.
N
O T E:
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- L'art. 87
della Costituzione cosi' recita:
"Art. 87.
- Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta
l'unita' nazionale.
Puo' inviare
messaggi alle Camere.
Indice le
elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le
leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il
referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei
casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando
delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il
Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere
grazia e commutare le pene.
Conferisce le
onorificenze della Repubblica.
- L'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' dispone:
"Art. 17
(Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione
delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione
e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie
in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di
legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d)
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per
la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
delle norme regolamentari.
3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.
4. I
regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis.
L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino
degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b)
individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione
di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione
e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione
di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione
dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali".
- Il decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 26 ottobre 1998, n. 250".
- Gli articoli
52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cosi'
recitano:
"Art. 52
(Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni
culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie,
e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n.
59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed
agli enti locali.
2. Al Ministero
sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni
esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto
d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e promozione delle
attivita' culturali.
Art. 53 (Aree
funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di
spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei
beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali, musicali,
cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante),
anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche,
radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei
servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura
urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di
opere destinate ad attivita' culturali;
studio,
ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza,
anche mediante sostegno all'attivita' degli istituti culturali;
vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.
Art. 54
(Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non piu' di dieci
direzioni generali, coordinate da un segretario generale, alla cui
individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4.
2.
L'organizzazione periferica del Ministero si articola nelle
soprintendenze regionali, nelle soprintendenze di cui all'art. 30, comma
1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805, negli archivi di Stato e nelle biblioteche
pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7 e 8 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
3. All'art. 7
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
&d(omissis);
b) nel comma 2,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con i provvedimenti
di cui all'art. 11, comma 1, puo' essere attribuito al soprintendente
regionale il coordinamento di altre attivita' del Ministero nella
regione ;
c)
(omissis).".
- L'art. 10 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cosi' recita:
"Art. 10
(Riordino dei compiti operativi e gestionali).
- 1. Ai sensi
dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti
relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle
autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente.
Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le
corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed
umane:
a) turismo al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) italiani nel
mondo al Ministero per gli affari esteri;
c) segreteria
del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie,
di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n.
400, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
d) aree urbane,
fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonche' commissione Reggio
Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e
commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei
lavori pubblici;
e) diritto
d'autore e disciplina della proprieta' letteraria, nonche' promozione
delle attivita' culturali, nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento
per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attivita'
culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo
sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve
le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere
f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni
destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a
Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio.
In caso diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio,
delle risorse da trasferire.
3. A decorrere
dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il
presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero
dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i
compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.
4. A decorrere
dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui
all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i
compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.
5. A decorrere
dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto
legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del
Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'ufficio per Roma
capitale e grandi eventi.
6. A decorrere
dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di
riordino dei Ministeri, sono rispettivamente trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, materiali ed umane: all'Agenzia per la protezione
civile, di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, le funzioni e i compiti attribuite al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza, nonche',
nell'ambito del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, al
Servizio sismico nazionale; all'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del predetto decreto
legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni residue
attribuite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della
Presidenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
7. E'
istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio
civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del
servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
L'Agenzia
svolge altresi' i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di
leva previsti dall'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della struttura centrale che
esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.
8. L'Agenzia,
in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e l'impiego
degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e
l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali
richiami in caso di pubbliche calamita'.
9. Lo statuto
dell'Agenzia di cui al comma 7 e' adottato con regolamento da emanarsi
entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di
nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.
10. La
collocazione e l'organizzazione dell'ufficio di supporto alla
cancelleria dell'ordine al merito della Repubblica e dell'ufficio di
segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi
protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi
collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto
trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni
medesime".
- Il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento
ordinario.
Note
all'art. 1:
- L'art. 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"Art. 19
(Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad
incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e
delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e
della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione
ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio
della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli
incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato,
secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno
durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun
incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata
dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonche' il
corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi
dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli
incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita'
professionali richieste dal comma 6.
4. Gli
incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale
sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a
dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita'
professionali richieste dal comma 6.
5. Gli
incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono
conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale,
ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera c).
6. Gli
incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con
contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il
limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del
ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda
fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti
pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete
esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della
docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato
da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali,
Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli
incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi
precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale
per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art.
21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale
di cui al comma 2 dell'art. 24.
8. Gli
incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3
possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro
novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine,
gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati
fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli
incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai
titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti
ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali
svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che
ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e
ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le
modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con
il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.
11. Per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari
esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la
ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e'
demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il
personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di
funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i
rispettivi ordinamenti di settore.".
- L'art. 3 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' dispone:
"Art. 3
(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'). - 1.
Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi
spettano, in particolare:
a) le decisioni
in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo;
b) la
definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la
individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie
da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli
uffici di livello dirigenziale generale;
d) la
definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi
e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di
terzi;
e) le nomine,
designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche
disposizioni;
f) le richieste
di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di
Stato;
g) gli altri
atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti
spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi
tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche'
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita'
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le
attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate
soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni
legislative.
4. Le
amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra
indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro.".
- Per l'art. 10
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si veda le note alle
premesse.
- L'art. 10 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, cosi' recita:
"Art. 10
(Accordi e forme associative). - 1. Il Ministero ai fini del piu'
efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la
valorizzazione dei beni culturali e ambientali puo':
a) stipulare
accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
b) costituire o
partecipare ad associazioni, fondazioni o societa'.
2. Al
patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' il
Ministero puo' partecipare anche con il conferimento in uso di beni
culturali che ha in consegna.
L'atto
costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle
societa' debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento,
i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella
disponibilita' di quest'ultimo.
3. Il Ministro
presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate
ai sensi del comma 1.".
- Il decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: "Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27
dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario.
- Il testo del
decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, coordinato con la legge di
conversione 14 gennaio 1993, n.
4, recante:
"Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio
1993, n. 11.
- L'art. 11 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi' recita:
"Art. 11 (Qualita'
dei servizi pubblici). - 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono
erogati con modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e
assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro
partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla
legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli
standard qualitativi.
2. Le modalita'
di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualita',
i casi e le modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di tutela degli
utenti, nonche' i casi e le modalita' di indennizzo automatico e
forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualita'
sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente
del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati
direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si
provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
3. Le
iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni
interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono
adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da
apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E'
ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea
di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni
caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per
alcuni servizi pubblici, ad autorita' indipendenti.
5. E' abrogato
l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a
diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di
riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.".
- L'art. 3 del
decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322, cosi' recita:
"Art. 3
(Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello
Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica,
posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici
di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere
tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o
funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente
dell'ISTAT.
3. Le attivita'
e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate
dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti
locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano
ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma
associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti
istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte
del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici
di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le
competenze a livello regionale del commissario del Governo previste
dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello
provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla
elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici
di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita'
secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui
all'art. 17.".
- Il decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: "Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.
421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 20 febbraio 1993, n. 42.
- L'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
"2. I
Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati
sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi
automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.".
- L'art. 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, cosi' dispone:
"Art. 3
(Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore
della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa
con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita'
previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della
rendicontazione.
2. I Ministri,
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio,
assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita'
delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che
l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei
servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle
risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della
rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare
del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della
gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente
generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse
assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni.
5. Variazioni
compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale
responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente
nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite
della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.".
- L'art. 1
della legge 17 maggio 1999, n. 144, cosi' recita:
"Art. 1
(Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla
valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine
di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali
e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri
nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in
raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e
politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola
amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico
nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle
rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica
costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di
poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione,
con particolare riferimento per:
a) l'assistenza
e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e
valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e
fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita'
ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione
della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici;
b) la gestione
del sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare
congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive
amministrazioni;
c) l'attivita'
volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi
strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello
territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita'
volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al
comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto
delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare
duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare,
anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di
attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e
aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi
compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei
alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al
comma 3.
5. E' istituito
presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP),
con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione
delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi
cofinanziati con i Fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita'
di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita'
concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e
l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli
interventi. Il Sistema di monitomaggio degli investimenti pubblici e'
funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello
stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici
disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita',
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed
integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto "Rete
unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni
derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla
Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e,
in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni
centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le
finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di
coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire,
previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la
spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000.
8. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di
lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000
e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Per le
finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni
e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio
in sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori
elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera'
anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori
considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la
dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione,
situazione orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte
salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti locali.".
- La legge 30
aprile 1985, n. 163, recante: "Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 maggio 1985, n. 104.
- L'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, cosi'
recita:
"Art. 10.
- L'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e
ambientali e' articolata nei seguenti uffici centrali:
1) ufficio
centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici
e storici;
2) ufficio
centrale per i beni archivistici;
3) ufficio
centrale per i beni librari e gli istituti culturali;
4) Direzione
generale per gli affari generali amministrativi e del personale, cui e'
preposto un dirigente generale.
Nell'ambito
della Direzione generale suddetta e' costituito l'ufficio studi.
Gli uffici
centrali coordinano le attivita' degli organi periferici e degli
istituti centrali; predispongono quanto necessario per i lavori del
Consiglio nazionale e dei comitati di settore; attuano le determinazioni
del Ministro.
Con decreto del
Ministro e' fissata, sentito il consiglio di amministrazione, la
ripartizione interna degli uffici di cui ai numeri da 1) a 4) del primo
comma e la loro competenza.
A ciascun
ufficio centrale, di cui ai numeri da 1) a 3) del primo comma, e'
preposto un dirigente generale che e' membro di diritto del
corrispondente comitato di settore.".
- Per l'art.
17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda
la nota alle premesse.
Note
all'art. 2:
- Per l'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si veda la nota all'art.
1.
- Per l'art.
17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda
la nota alle premesse.
- Per l'art. 3
del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, si veda la nota all'art.
1.
Note
all'art. 4:
- La legge 8
luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 luglio
1986, n. 162, supplemento ordinario.
- Per i
riferimenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, si veda la nota all'art. 1. L'art. 156 del
testo unico e' il seguente:
"Art. 156
(Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali) (decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 10 e
11 aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1; legge 11 marzo
1988, n. 67, art. 17, comma 24; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 2,
comma 1, lettera d) e art. 6). - 1. Qualora la richiesta di
autorizzazione prevista dall'art. 151 riguardi opere da eseguirsi da
parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio
per il personale militare, il Ministero puo' in ogni caso rilasciare o
negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformita'
della decisione regionale.
2. Per i
progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale
a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da eseguirsi da
parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma
1, e' rilasciata secondo le procedure previste all'art. 26.
3. Per le
attivita' minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29
luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero prevista dal comma
1, e' rilasciata sentito il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero
dell'ambiente in materia di cave e torbiere".
Note
all'art. 5:
- L'art. 20
della legge 22 aprile 1941, n. 633, cosi' dispone:
"Art. 20.
- Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed
anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto
di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi
deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno
dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla
sua reputazione.
Tuttavia nelle
opere dell'architettura l'autore non puo' opporsi alle modificazioni che
si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non
potra' opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario
apportare all'opera gia' realizzata. Pero', se all'opera sia
riconosciuto dalla competente autorita' statale importante carattere
artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali
modificazioni".
- L'art. 1
della legge 12 luglio 1999, n. 237, cosi' dispone:
"Art. 1
(Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle
arti contemporanee e di nuovi musei). - 1. E' istituito in Roma il
Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee, di seguito denominato "Centro , con il compito di
raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze
materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca,
nonche' svolgere manifestazioni e attivita' connesse. Il Centro e' sede
del museo delle arti contemporanee. Nell'a'mbito del Centro e' istituito
il museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare,
valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni
altro elemento significativo della cultura architettonica del novecento
e contemporanea.
2. Il Centro
collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della
programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.
3. E'
istituito, nell'ambito della discoteca di Stato, il museo
dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare
la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali,
realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate.
4. E' istituito
il museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare,
valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto
attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle
attivita' di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie.
5. Il Centro,
la discoteca di Stato e il museo della fotografia hanno autonomia
scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia
finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi
titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e delle somme ad
essi assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, ad eccezione delle spese relative al
personale.
6. Con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabiliti
l'ordinamento interno e le modalita' di funzionamento degli istituti di
cui al comma 5.
7. Agli
istituti di cui al comma 5, sono assegnate le dotazioni di personale
stabilite dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti i
rispettivi direttori o sovrintendenti.
8. Il Ministero
per i beni e le attivita' culturali affida la progettazione degli
interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e
funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalita' di
cui all'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
9. Per le
attivita' di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del
Centro e dei musei, nonche' per gli interventi di adeguamento delle sedi
degli stessi, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di
lire 10 miliardi nel 1999.
10. Per la
ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro e' autorizzata
la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire
45 miliardi nel 2000, da parte del Ministero dei lavori pubblici.
11. Per
l'organizzazione, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche, e
per il funzionamento del Centro e dei musei e' autorizzata la spesa di
lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.
12. E'
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998,
1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e
beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge".
Note
all'art. 8:
- Per i
riferimenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, si veda la nota all'art. 1.
- La legge 17
ottobre 1996, n. 534, recante "Nuove norme per l'erogazione di
contributi statali alle istituzioni culturali", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 ottobre 1996, n.
248.
- Per l'art. 1
della legge 12 luglio 1999, n. 237, si veda la nota all'art. 5.
Note
all'art. 9:
- L'art. 5 del
decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, cosi' recita:
"Art. 5
(Revisione dei film). - 1. (Omissis).
2. Nel primo
comma dell'art. 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, le parole:
"di volta in volta dal Ministro del turismo e dello
spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "ad inizio di ogni
anno dall'autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo".
3. (Omissis).
4. Al fine di
consentire il piu' efficiente lavoro della commissione di cui alla legge
21 aprile 1962, n. 161, il Dipartimento dello spettacolo puo' stipulare
convenzioni per l'assistenza tecnica alle proiezioni, ai sensi dell'art.
5 della legge 30 aprile l985, n. 163".
- La legge 21
aprile 1962, n. 161, recante "Revisione dei film e dei lavori
teatrali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 aprile 1962, n. 109.
- Gli articoli
4, 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, cosi'
recitano:
"Art. 4
(Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per
ragazzi). - 1. All'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come
modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis);
b) al comma 2,
le parole: "dell'Autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, e' composta dal capo del Dipartimento
dello spettacolo, o da altro dirigente, ed";
c) (omissis).
2. Alla legge 4
novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) nel primo
comma dell'art. 11, le parole: "in ciascun trimestre" sono
sostituite dalle seguenti: "in ciascun semestre";
d) (omissis);
e) all'art. 18,
primo comma, le parole: "sentito il parere di una delle commissioni
di cui all'art. 46 se a lungometraggio, e della commissione di cui
all'art. 49 se a cortometraggio,", sono sostituite dalle seguenti:
"sentito il parere della commissione di cui all'art. 48,"; al
terzo comma, le parole: "commissione di cui all'art. 49", sono
sostituite dalle seguenti: "commissione di cui all'art. 48";
f) (omissis);
g) l'art. 46,
come da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 8 gennaio
1998, n. 3, e' abrogato.
3. Resta ferma
l'applicazione dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel
testo precedente alla modifica di cui al comma 2, lettera d), fino alla
data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, e per i film che
abbiano avuto la prima proiezione in pubblico anteriormente a tale data.
"Art. 5
(Commissione consultiva per il cinema). - 1. La commissione consultiva
per il cinema, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei
requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in
materia di cinema. In particolare, essa esprime parere:
a) in ordine al
riconoscimento della qualifica di:
"film di
interesse culturale nazionale", ai sensi dell'art.
4, commi 4 e 7,
della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
b) in ordine al
riconoscimento dei premi per le sceneggiature, nonche' alla selezione
dei progetti di opere filmiche, di cui all'art. 28 della legge 4
novembre 1965, n. 1213;
c) in ordine
alla erogazione del fondo di cui all'art. 45 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, nei casi previsti dalla legge.
2. Alla legge 4
novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3
dell'art. 4, le parole: "su conforme parere della sottocommissione
di cui all'art. 30." sono sostituite dalle seguenti: "con
provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo.";
b) (omissis);
c) all'art. 19,
quarto comma, le parole: "sentito il parere della sottocommissione
istituita nell'ambito della commissione centrale per la cinematografia a
norma dell'art. 3,", sono sostituite dalle seguenti: "con
provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo;";
d) al terzo
comma dell'art. 28, le parole: "sentita la commissione centrale per
la cinematografia" sono soppresse, ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I premi sono concessi su conforme parere della
commissione consultiva per il cinema."; all'ottavo comma del
medesimo art. 28 le parole: "su proposta della commissione centrale
per la cinematografia" sono soppresse";
e) (omissis);
f) nel comma 1
dell'art. 44, le parole: "sentita la commissione centrale per la
cinematografia,", sono sostituite dalle seguenti: "sentita la
commissione consultiva per il cinema,";
g) nel primo
comma, lettera c), dell'art. 45, le parole: "delle iniziative
promozionali, culturali e informative", sono soppresse".
"Art. 6
(Commissione per il credito cinematografico). - 1. La commissione per il
credito cinematografico, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n.
545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha
funzioni consultive in ordine:
a) alla
valutazione tecnico-finanziaria dei progetti di opere filmiche assistite
dal Fondo di garanzia, di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994,
n. 153;
b) alla
definizione della misura del contributo in conto interessi sui mutui
contratti con istituti bancari dalle imprese operanti nel settore della
cinematografia.
2. (omissis).
3.
(omissis).".
- La legge 30
aprile 1985, n. 163, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio
1985, n. 104.
Note
all'art. 10:
- Gli articoli
8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, cosi'
recitano:
"Art. 8
(Commissione consultiva per il teatro). - 1. La commissione consultiva
per la prosa, di cui all'art.1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, modifica la propria denominazione in:
"commissione
consultiva per il teatro". Essa ha funzioni consultive in ordine
alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle
iniziative culturali in materia di teatro. In particolare, essa esprime
parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai
contributi, definiti con cadenza triennale, ed erogati annualmente, ai
soggetti operanti nell'ambito del teatro, con le somme a tal fine
destinate dal Fondo unico per lo spettacolo, sulla base di un
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
b) in ordine ai
contributi all'Ente teatrale italiano, alla fondazione "Istituto
nazionale per il dramma antico", alla "Societa' di cultura la
Biennale di Venezia", relativamente al settore teatro, ed alla
Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico";
c) in ordine
alla concessione di ausili finanziari agli autori e soggetti teatrali
impegnati nella produzione contemporanea, sulla base di criteri
stabiliti con regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.".
"Art. 9
(Commissione consultiva per la musica). - 1. La commissione consultiva
per la musica, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli
aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia
di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800.
In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai
contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai
soggetti operanti nell'a'mbito dei settori disciplinati dalla legge 14
agosto 1967, n. 800, sulla base di un regolamento adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) in ordine
alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni lirico-sinfoniche,
in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attivita';
c) in ordine
alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni
operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti
ed esecutori, nonche' di orchestre giovanili e di istituzioni di alta
formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento
adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".
"Art. 10
(Commissione consultiva per la danza). - 1. La commissione consultiva
per la danza, di cui all'art. 1, comma 60, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli
aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia
di danza. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai
contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente ai
soggetti operanti nel campo della danza, sulla base di un regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
b) unitamente
alla commissione consultiva per la musica, in ordine a quanto previsto
dalla lettera b) dell'art. 9.
2. Anche al
fine di definire la percentuale del Fondo unico per lo spettacolo
destinata alle attivita' di danza, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali determina, con efficacia triennale, le percentuali di
ripartizione del medesimo Fondo, sentito il comitato per i problemi
dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello spettacolo e
valutato quanto previsto dall'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile
l985, n. 163.".
- Per i
riferimenti della legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda la nota all'art.
9.
- L'art. 11,
comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, cosi'
dispone:
"2. Al
fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per consentire il
migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi, comunque in
numero non superiore a sette, presso il Gabinetto del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30
aprile l985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso,
il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei
dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali".
Nota
all'art. 11:
- L'art. 16 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali cosi' recita:
"Art. 16
(Catalogazione). (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149,
comma 4, lettera e) - 1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni
culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico
nazionale.
2. Le regioni,
le province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro
appartenenti e, informatone il Ministero, degli altri beni culturali
presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo
nazionale dei beni culturali.
3. La
catalogazione e' effettuata secondo le procedure e con le modalita'
stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle
regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione dei dati
a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati
regionali o locali.
4. I dati
concernenti le dichiarazioni a norma dell'art. 6 e gli elenchi previsti
dall'art. 5, affluiscono nella catalogazione e sono trattati
separatamente dagli altri; la loro consultabilita' e' disciplinata in
modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della
riservatezza".
- Gli articoli
6 e 9, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono i seguenti:
"Art. 6
(Organizzazione del Ministero). - 1. Il Ministero e' organizzato secondo
i principi di distinzione fra direzione politica e gestione
amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di
efficienza e semplificazione delle procedure.
2. Il Ministero
si articola in non piu' di dieci uffici dirigenziali generali con
competenze nei seguenti settori:
beni
archeologici, demoetnoantropologici, architettonici, storici e
artistici, musei, arte e architettura contemporanee, beni paesaggistici,
beni librari, editoria di elevato valore culturale, istituzioni
culturali, beni archivistici, attivita' di spettacolo, e in materia di
sport per quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g), affari
generali e personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono
stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1. Su base
territoriale il Ministero si articola nelle soprintendenze regionali di
cui all'art. 7, nelle soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805, in archivi di Stato. Sono altresi' organi del
Ministero le biblioteche pubbliche statali, nonche' i musei dotati di
autonomia ai sensi dell'art. 8.
3. Restano in
vigore le norme relative all'archivio centrale dello Stato, alla
biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli
articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
4. Presso il
Ministero e' istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti
di definizione degli standard per l'inventariazione e la formazione
degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie.
L'organizzazione
e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui
all'art. 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere
riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 3 e possono essere
costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio,
ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza
tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati,
elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di
appartenenza.".
"Art. 9
(Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i seguenti istituti operano
scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro;
Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del
libro.
2. Gli istituti
di cui al comma 1, organizzano corsi di formazione e di specializzazione
anche con il concorso di universita' e altre istituzioni ed enti
italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire
alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3.
L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i
criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con
regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n.
400, con
decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del
Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia'
istituite.
4. Con
regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3, si provvede al
riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409".
- Per l'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note alle premesse.
- L'art. 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, cosi' dispone:
"Art. 8 (Consultabilita'
di documenti). - 1. (omissis).
2. All'art. 21
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
recante "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli
archivi di Stato", sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo
comma, le parole da: ", e di quelli riservati relativi a situazioni
puramente private" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "e di quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e
24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che diventano liberamente
consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta
anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al
decorso dei termini di cui al presente comma, i documenti restano
accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi;
sull'istanza di
accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del
versamento o del deposito";
b) (omissis);
c) nel terzo
comma, sono aggiunte in fine le parole:
"nonche'
dell'art. 21-bis".
Note
all'art. 12:
- Per l'art. 19
del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, si veda le note all'art.
1.
- L'art. 8 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e' il seguente:
"Art. 8
(Soprintendenze e gestioni autonome). - 1. Con i provvedimenti di cui
all'art. 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze
dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile
qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale
valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun
provvedimento e' allegato l'elenco delle soprintendenze gia' dotate di
autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia
spetta il trattamento economico previsto dall'art. 7, comma 5.
2. Con i
provvedimenti di cui al comma 1, l'autonomia puo' essere attribuita
anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a
soprintendenze archivistiche.".
- Per l'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note alle premesse.
- L'art. 7 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, cosi' recita:
"Art. 7
(Il soprintendente regionale). - 1. In ogni regione a statuto ordinario
e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti
individuati a norma dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, e'
conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto
del Ministro, l'incarico di dirigente della soprintendenza regionale per
i beni culturali e ambientali, d'ora indicato come soprintendente
regionale.
2. Il
soprintendente regionale coordina le attivita' delle soprintendenze
operanti nella regione di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Con
i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, puo' essere attribuito al
soprintendente regionale il coordinamento di altre attivita' del
Ministero nella regione. A tal fine provvede:
a) alla
programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie,
individuando le priorita' sulla base delle indicazioni delle
soprintendenze e formulando le conseguenti proposte ai fini del
programma di cui all'art. 3, comma 3;
b) alla
verifica dell'attuazione degli indirizzi del Ministro e degli interventi
e delle spese programmate riferendo agli organi centrali;
c) all'analisi
delle esigenze funzionali delle soprintendenze e alla conseguente
distribuzione ottimale delle risorse umane.
3. Il
soprintendente regionale esercita i poteri di cui agli articoli 3 e 5
della legge 1o giugno 1939, n. 1089, su proposta dei soprintendenti di
settore, i quali provvedono all'istruttoria dei relativi procedimenti di
iniziativa ovvero su impulso delle regioni e degli enti locali, e
segnala agli organi centrali competenti ogni elemento utile ai fini
dell'esercizio della facolta' di cui all'art. 31 della legge 1o giugno
1939, n. 1089. Esercita altresi' i poteri di cui all'art. 82, comma 2,
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, e quelli a lui attribuiti dai provvedimenti di cui all'art. 11,
comma 1.
4. Il
soprintendente regionale e' componente della commissione di cui all'art.
154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del
Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti.
5. Per il
periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 e' attribuito al
soprintendente regionale il trattamento economico di cui all'art. 24,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi
di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel limite del
cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo determinato, a
persone aventi i requisiti di cui all'art. 19, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.".
- L'art. 9,
commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' il seguente:
"2. Presso
la soprintendenza di Pompei e' istituito il consiglio di amministrazione
che delibera il programma, il bilancio di previsione, le relative
variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra questione che
gli venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di previsione, le
variazioni e il rendiconto sono trasmessi entro quindici giorni al
Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro
per l'approvazione.
3. Fanno parte
del consiglio di amministrazione di cui al comma 2:
a) il
soprintendente, che lo presiede;
b) il direttore
amministrativo;
c) il
funzionario piu' elevato in grado, appartenente all'ex carriera
direttiva, in servizio presso la soprintendenza.
4. E' istituito
il collegio dei revisori dei conti della soprintendenza, composto da due
funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali e da un
funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente.".
Note
all'art. 13:
- Per l'art. 7
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si veda le note
all'art. 12.
- Il decreto
del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante
"Regolamento recante disciplina delle modalita' di costituzione e
tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della
dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del
Comitato di garanti" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 26 maggio 1999, n. 121.
- Gli articoli
6, 7 e 151 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali cosi' recitano:
"Art. 6
(Dichiarazione). - (Legge 1o giugno 1939, n. 1089, art. 2, comma 1; 3,
comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b) - 1. Salvo
quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse
particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1,
lettera a), appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art.
5, comma 1.
2. Il Ministero
dichiara altresi' l'interesse particolarmente importante delle cose
indicate all'art. 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle
collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera
⁣c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2,
comma 4, lettera c).
3. Gli effetti
della dichiarazione sono stabiliti dall'art. 10.
4. La regione
competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente
importante delle cose indicate nell'art. 2, comma 2, lettera c) di
proprieta' privata. In caso di inerzia della regione, il Ministero
procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.".
"Art. 7
(Procedimento di dichiarazione). - (Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7,
comma 1; 8) - 1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione
previsto dell'art. 6 direttamente o su proposta formulata dal
soprintendente, anche su richiesta della regione, della provincia o del
comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.
2. La
comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la
sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o dalla proposta,
l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonche' l'indicazione
del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la
presentazione di eventuali osservazioni.
3. Allorche' il
procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata
anche al comune interessato.
4. La
comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle
disposizioni previste dalla sezione I del capo II e dalla sezione I del
capo III di questo titolo.
5. Gli effetti
indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento
di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni
applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio
delle funzioni indicate all'art. 6, comma 4.".
"Art. 151
(Alterazione dello stato dei luoghi). - (Legge 29 giugno 1939, n. 1497,
art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n.
431, art. 1) - 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma
dell'art. 140 o dell'art. 144 o nelle categorie elencate all'art. 146
non possono distruggerli ne' introdurvi modificazioni, che rechino
pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che e' oggetto di protezione.
2. I
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati
al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione i progetti delle
opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne
la preventiva autorizzazione.
3.
L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di
sessanta giorni.
4. Le regioni
danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla
competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa
documentazione. Il Ministero puo' in ogni caso annullare, con
provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta
giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso
inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni
e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione al
Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice
copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa
documentazione, e' presentata alla competente soprintendenza e ne e'
data comunicazione alla regione.".
- L'art. 154
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' dispone:
"Art. 154
(Commissione per i beni e le attivita' culturali). - 1. E' istituita in
ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le
attivita' culturali, composta da tredici membri designati:
a) tre dal
Ministro per i beni culturali e ambientali;
b) due dal
Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica;
c) due dalla
regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno
dall'associazione regionale delle province;
d) uno dalla
conferenza episcopale regionale;
e) due dal CNEL
tra le forze imprenditoriali locali.
2. I componenti
di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti
delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.
3. Il
presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti dal
Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni
culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica
tre anni e possono essere confermati.".
Note
all'art. 14:
- L'art. 17
della legge 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' dispone:
"Art. 17
(Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto
stabilito dall'art. 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e
poteri:
a) formulano
proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali;
b) curano
l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti
e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate;
c) svolgono
tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
d) dirigono,
coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono
e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri
sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono
alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali
assegnate ai propri uffici".
- L'art. 152
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 152
(La valorizzazione). - 1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano,
ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di
cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali,
secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto
legislativo.
2. Per le
regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere
forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi
a quello di cui al predetto art. 154.
3. Le funzioni
e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attivita'
concernenti:
a) il
miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro
sicurezza, integrita' e valore;
b) il
miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza
anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di
comunicazione;
c) la fruizione
agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
d)
l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in
collaborazione con universita' ed istituzioni culturali e di ricerca;
e)
l'organizzazione di attivita' didattiche e divulgative anche in
collaborazione con istituti di istruzione;
f)
l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti
pubblici e privati;
g)
l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei
beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
h)
l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la
connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in
collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo".
- Per il testo
dell'art. 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, vedasi in note all'art. 4.
- Si riporta il
testo dell'art. 157:
"Art. 157
(Cartelli pubblicitari). - (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14,
commi 1 e 2; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi
3 e 4). - 1.
Nell'ambito e
in prossimita' dei beni ambientali indicati nell'art. 138 e' vietato
collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa
autorizzazione della regione.
2. Lungo le
strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni indicati nel comma 1
e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo
autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della
regione sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia
dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli
edifici o dei luoghi soggetti a tutela".
Note
all'art. 15:
- L'art. 30 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali cosi' recita:
"Art. 30
(Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli
archivi di Stato). (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, articoli 23, 24, 25, 27, 32; decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articoli 1 e 3). - 1. Gli
organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio
centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli
affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne
garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono
versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si
riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai
notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo
centennio.
2. Il
soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli
archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti piu' recenti,
quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.
3. Nessun
versamento puo' essere ricevuto se non sono state effettuate le
operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle
amministrazioni versanti.
4. Gli archivi
degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono
versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a
meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in
parte, ad altri enti.
5. Presso gli
organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali
fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno,
con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti
e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di
organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli
scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di
identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il
funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli
scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli
affari esteri; non si applicano altresi' agli stati maggiori
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la
documentazione di carattere militare e operativo".
- L'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, cosi'
recita:
"Art. 18
(Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni). - 1. Gli atti
formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed
originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle
operazioni riguardanti le attivita' di produzione, immissione,
archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti
amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa
l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e
resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni
interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le regole
tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'in-tesa con
l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale
classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle
finanze, rispettivamente competenti".
- Il decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428,
"Regolamento recante norme per la gestione del protocollo
informatico da parte delle amministrazioni pubbliche", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14
dicembre 1998, n. 291.
Nota
all'art. 17:
- Il testo del
decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, recante "Istituzione del
Ministero per i beni culturali e ambientali", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 dicembre 1974, n. 332,
ed e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975,
n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14
febbraio 1975, n. 43.
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