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   Normativa Generale  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2000, n. 441
Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 52, 53 e 54, relativi al Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 10, commi 1, lettera e), e 2;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Sentite le organizzazioni sindacali, in data 11 dicembre 1999 e 14 giugno 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Viste le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 2000, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, formulate dalla Corte dei conti con nota 17 ottobre 2000, n. 14/2000;

Ritenuto di dover aderire ai rilievi della Corte dei conti e conseguentemente di dover modificare il testo del predetto decreto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente regolamento:

Capo I
Segretariato generale

Art. 1.

Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il Segretario generale assicura il mantenimento dell'unita' dell'azione amministrativa del medesimo Ministero; provvede, sentiti i direttori generali, ed anche su proposta dei medesimi, all'elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nel settore dei beni culturali e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato "Ministro"; formula proposte al Ministro ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione; coordina gli uffici con compiti gestionali e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento, anche attraverso un apposito servizio ispettivo, e ne riferisce periodicamente al Ministro; istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di beni culturali; partecipa alle riunioni del Consiglio per i beni culturali e ambientali e del comitato per i problemi dello spettacolo; provvede alla vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo; svolge i compiti in materia di proprieta' letteraria e di diritto d'autore, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; e' competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, nonche' in materia di relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del personale.

2. Il Segretario generale, inoltre, sulla base degli indirizzi del Ministro e sulla proposta del direttore generale di settore, dispone la costituzione di societa' da parte del Ministero, ovvero la partecipazione del medesimo a persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato come "decreto legislativo".

3. Il Segretariato generale svolge altresi' i seguenti compiti:

a) predisposizione di direttive in ordine a quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di seguito indicato come "testo unico", e dal decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, in materia di servizi di assistenza culturale e di ospitalita';

b) monitoraggio e revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

c) esercizio dei diritti dell'azionista, sentiti i direttori generali, nelle societa' intersettoriali partecipate;

d) predisposizione di criteri e coordinamento dell'attuazione degli strumenti di sicurezza del patrimonio culturale;

e) rilevazioni e elaborazioni statistiche pertinenti all'attivita' del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322;

f) cura dei sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Ad esso afferiscono le soprintendenze regionali.

5. Presso il Segretariato generale operano dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in numero non superiore a quattro, nonche' il nucleo di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Presso il Segretariato generale operano altresi' l'osservatorio dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'ufficio studi gia' previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

6. Con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione del Segretariato generale ed alla definizione dei compiti delle unita' dirigenziali di livello non generale ad esso assegnate per effetto della riassegnazione di tali unita' ai centri di responsabilita', nell'ambito del loro numero complessivo.

Capo II
Amministrazione centrale

Art. 2.

Direzioni generali

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato "Ministero" si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) la direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico;

b) la direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio;

c) la direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee;

d) la direzione generale per i beni archeologici;

e) la direzione generale per gli archivi;

f) la direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali;

g) la direzione generale per il cinema;

h) la direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

2. Le direzioni generali costituiscono centri di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e a ciascuno di essi afferiscono le soprintendenze di settore, fatto salvo quanto previsto per le soprintendenze e le gestioni autonome. Nel caso di soprintendenze con compiti afferenti a piu' direzioni generali, il decreto di cui al comma 3, definisce il centro di responsabilita' di riferimento.

3. L'articolazione degli uffici dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, e' definita con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla ripartizione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie tra gli uffici di livello dirigenziale generale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. Le direzioni generali di cui al comma 1, provvedono, ciascuna nel proprio ambito, alla gestione del personale loro assegnato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatte salve le competenze del Segretariato generale, di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Direzione generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico

1. La direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni artistici, storici e demoetnoantropologici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia.

2. La direzione, in particolare, con riferimento al settore di competenza, impartisce direttive ai soprintendenti di settore nelle materie ad essi attribuite o delegate; esercita i diritti dell'azionista e cura la partecipazione alle persone giuridiche private di settore, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo;

verifica l'attuazione dei piani e dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi periferici.

Art. 4.

Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio

1. La direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni architettonici e paesaggistici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Nell'esercizio delle funzioni relative al settore dei beni ambientali, la direzione, in particolare:

a) esprime il parere di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) autorizza, ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i progetti relativi alle opere pubbliche di rilevanza ultraregionale;

c) propone gli interventi sostitutivi nella redazione dei piani territoriali paesistici.

Art. 5.

Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee

1. La direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee ha competenza in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea.

2. La direzione generale provvede, in particolare, alle seguenti attivita':

a) promozione della qualita' del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, anche mediante ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attivita' culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla qualita' del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

b) dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

c) ammissione ai contributi economici delle opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e degli interventi riconosciuti di particolare qualita' architettonica o urbanistica;

d) promozione della formazione, in collaborazione con le universita', le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza e tutela del paesaggio, della cultura e della qualita' architettonica e urbanistica;

e) vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici;

f) promozione della conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

g) diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea, e valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere di giovani artisti.

3. La direzione generale vigila sulla societa' di cultura "La Biennale di Venezia", sulla fondazione "La Triennale di Milano" e sull'Ente Esposizione nazionale "La Quadriennale d'arte di Roma".

4. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee ed il Museo della fotografia, istituiti dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo.

Art. 6.

Direzione generale per i beni archeologici

1. La direzione generale per i beni archeologici svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni ed aree archeologici, come previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 7.

Direzione generale per gli archivi

1. La direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti in materia di beni archivistici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. In particolare, essa cura i rapporti con gli organi del Ministero dell'interno, in materia di documenti statali e non statali riservati. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La direzione generale per gli archivi cura, in particolare, i rapporti con gli organismi nazionali e internazionali del settore;

coordina l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato; approva i piani di conservazione e lo scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; concede contributi per interventi sugli archivi vigilati.

Art. 8.

Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali

1. La direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali svolge le funzioni e i compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di promozione del libro e della lettura, secondo le disposizioni del testo unico e delle altre leggi in materia.

2. La direzione svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2. Essa provvede, inoltre, allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

3. Per l'esercizio dei compiti in materia di promozione del libro e della lettura, e' costituito, nell'ambito della direzione, un apposito servizio di livello dirigenziale, il quale, in particolare:

a) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

b) promuove, attraverso manifestazioni nazionali e internazionali, la lettura del libro ed eventuali scuole di lettura;

c) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinente alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione;

d) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione di libri.

4. La Discoteca di Stato ed il Museo dell'audiovisivo, costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, sono disciplinati dal regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

Art. 9.

Direzione generale per il cinema

1. La direzione generale per il cinema ha competenza in materia di attivita' cinematografica.

2. La direzione, in particolare:

a) dispone interventi finanziari di sostegno e promozione della cultura cinematografica;

b) interviene con ausili finanziari in materia di produzione e di distribuzione cinematografica, nonche' in favore dell'esercizio cinematografico;

c) autorizza l'apertura di sale cinematografiche nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

d) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile l962, n. 161;

e) esercita i diritti dell'azionista nelle societa' operanti nel settore, nonche' la vigilanza sulla Scuola nazionale di cinema;

f) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero.

3. La direzione si avvale dell'attivita' della commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, della commissione consultiva per il cinema e della commissione per il credito cinematografico, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziate in favore delle attivita' cinematografiche dal fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 10.

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

1. La direzione generale per lo spettacolo dal vivo ha competenza in materia di attivita' di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi ed allo spettacolo viaggiante.

2. La direzione, in particolare:

a) adotta provvedimenti per interventi finanziari a favore dei soggetti operanti nei settori di cui al comma 1;

b) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano e sull'Istituto nazionale per il dramma antico;

c) esercita i diritti dell'azionista nelle societa' operanti nel settore;

d) dispone verifiche amministrative e contabili sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero.

3. La direzione si avvale dell'attivita' delle commissioni consultive per il teatro, per la musica, per la danza, per i circhi e lo spettacolo viaggiante, rispettivamente previste dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziate in favore delle attivita' di musica, danza, teatro e per i circhi e lo spettacolo viaggiante dal fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.

Capo III
Istituti centrali

Art. 11.

Istituti centrali

1. Gli istituti centrali svolgono in autonomia funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento tecnico nei settori della inventariazione, catalogazione, conservazione e restauro. Ai fini della catalogazione essi possono agire in collaborazione con le regioni e gli enti locali, sulla base degli accordi generali stipulati in attuazione dell'articolo 16 del testo unico. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo, presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro operano scuole di alta formazione e di studio.

2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, nonche' gli altri istituti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, ivi compresa la Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla disciplina dell'ordinamento didattico dell'Istituto centrale del restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per la patologia del libro, nonche' alla disciplina di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, nulla e' innovato relativamente all'ordinamento dell'Archivio centrale dello Stato. Il soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato rappresenta il Ministero nella commissione consultiva per le questioni inerenti alla riservatezza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.

Capo IV
Amministrazione periferica

Art. 12.

Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero:

a) le soprintendenze regionali per i beni e le attivita' culturali;

b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio;

c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico;

d) le soprintendenze per i beni archeologici;

e) le soprintendenze archivistiche;

f) gli archivi di Stato;

g) le biblioteche statali;

h) i musei e gli altri istituti di conservazione dotati di autonomia.

2. Gli organi indicati al comma 1 sono uffici di livello dirigenziale non generale, e, con riferimento a quelli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, puo' essere prevista l'attribuzione di piu' competenze tra quelle indicate. L'incarico di direzione dei medesimi, ad eccezione delle soprintendenze regionali e di quanto previsto al comma 3, e' affidato dai direttori generali competenti, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Al fine di realizzare la piu' completa autonomia delle soprintendenze e delle gestioni autonome, attuando i principi e le modalita' indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo, si provvede con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'individuazione avviene, sentito il comitato tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto della qualita' e quantita' dei beni tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito territoriale, nonche' dell'organico. Si applicano l'articolo 7, commi 1 e 5, del decreto legislativo e l'articolo 9, commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

Art. 13.

Soprintendenze regionali per i beni e le attivita' culturali

1. Le soprintendenze regionali per i beni e le attivita' culturali sono istituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo. Esse coordinano l'attivita' delle altre soprintendenze, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali presenti nel territorio regionale, curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e con le altre istituzioni presenti nella regione, ed hanno sede nel capoluogo di regione.

2. Il soprintendente regionale e' nominato ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i dirigenti del ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n.

150, inseriti nell'ambito delle professionalita' tecnico-scientifiche dell'area dei beni culturali, sulla base di comprovati requisiti di professionalita' ed esperienza nella materia dei beni culturali. Il soprintendente, in particolare:

a) propone gli interventi da inserire nei piani di spesa, individuando le priorita' sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore, dei direttori degli archivi di Stato e delle biblioteche e dei programmi di valorizzazione approvati dalla commissione regionale per i beni e le attivita' culturali;

b) adotta, su proposta dei soprintendenti di settore, i provvedimenti previsti dagli articoli 6 e 7 del testo unico e si esprime sui ricorsi proposti dagli intetessati avverso i provvedimenti di annullamento adottati ai sensi dell'articolo 151 del medesimo testo unico;

c) puo' proporre l'intervento sostitutivo dello Stato per l'adozione dei piani paesistici;

d) comunica alla regione e agli enti locali le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali; trasmette al direttore generale competente le proposte di prelazione da parte degli enti predetti e, sentite le soprintendenze di settore, propone l'esercizio del diritto di prelazione;

e) predispone, d'intesa con le regioni, programmi e piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela paesaggistico-ambientale;

f) collabora con le regioni al catalogo dei beni culturali regionali, secondo gli standard fissati dagli istituti centrali;

g) propone al segretario generale, sentiti i soprintendenti di settore, la distribuzione del personale ai fini dell'ottimizzazione dei servizi;

h) partecipa alle riunioni della commissione regionale per i beni e le attivita' culturali, nominata dal Ministro ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 14.

Compiti delle soprintendenze

1. Le soprintendenze per il patrimonio storico-artistico, le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio, le soprintendenze per i beni archeologici e quelle per i beni archivistici sono organi periferici dell'amministrazione e dipendono dalla competente direzione generale.

2. Il soprintendente, nell'ambito della autonomia gestionale riconosciuta dal presente regolamento ed in conformita' dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, partecipa ai procedimenti di competenza della soprintendenza regionale, ai sensi dell'articolo 13, e in particolare:

a) attua gli indirizzi impartiti dal direttore generale competente per settore e gli interventi previsti dai piani di spesa;

b) approva i progetti per l'esecuzione degli interventi sui beni, entro il limite stabilito con decreto del direttore generale e, oltre tale somma, cura l'istruttoria relativa, ai fini dell'approvazione dei progetti da parte del soprintendente regionale;

c) provvede, nell'ambito delle proprie competenze di settore, alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, e vigila sull'osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione di tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o detentori di tali beni, anche intervenendo in via sostitutiva;

d) si pronuncia sull'ammissione ai contributi statali degli interventi relativi ai beni di cui alla lettera c) e ne certifica il carattere necessario ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalla legge;

e) cura l'attivazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalita';

f) promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con universita' ed istituzioni culturali e di ricerca, in attuazione dell'articolo 152, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. In particolare, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio autorizza ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i progetti relativi alle opere pubbliche ricadenti nel territorio di competenza e adotta i provvedimenti di annullamento di cui all'articolo 157 del testo unico.

4. Il soprintendente per i beni archeologici puo' sottoscrivere accordi con le universita' statali per l'esecuzione di scavi archeologici in regime di titolarita', nel quadro di programmi pluriennali di ricerca.

5. Il soprintendente per i beni archivistici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b), adotta i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse storico di archivi e documenti di soggetti privati; cura l'istruttoria per l'acquisizione di archivi non statali; rivendica i beni archivistici demaniali ed esercita i compiti di ufficio esportazione per i beni archivistici.

6. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il soprintendente per i beni archivistici fornisce assistenza ai soggetti proprietari, possessori o detentori degli archivi nella formazione dei massimari di conservazione e di scarto e dei quadri di classificazione dei documenti, nonche' nella definizione delle procedure di protocollazione e archiviazione, con particolare riferimento al protocollo informatico e informatizzato; fornisce, altresi', assistenza alle regioni e agli enti locali, su richiesta degli stessi, nell'attivita' di formazione degli addetti agli archivi.

Art. 15.

Archivi di Stato

1. Gli archivi di Stato dipendono dalla direzione generale degli archivi e svolgono funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario dello Stato, secondo le disposizioni vigenti.

2. A tal fine, in particolare:

a) conservano, tutelano e valorizzano:

1) gli archivi degli Stati italiani preunitari;

2) i documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non piu' occorrenti alle ordinarie esigenze del servizio, acquisiti a norma dell'articolo 30 del testo unico;

3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprieta' o in deposito per disposizione di legge o a qualsiasi titolo;

b) esercitano la sorveglianza, mediante la partecipazione alle commissioni istituite ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, sugli archivi correnti e di deposito degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato e sulla gestione dei flussi documentali, qualunque ne sia il supporto, anche in base alla normativa vigente in materia di riproduzione sostitutiva di documenti digitali e gestione elettronica dei documenti a norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;

c) esplicano i compiti relativi al trattamento e alla comunicazione dei documenti riservati;

d) svolgono le attivita' di promozione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f);

e) curano lo studio, la ricerca, l'ordinamento, l'inventariazione, la riproduzione e la conservazione dei documenti conservati, e possono sottoscrivere, per tali fini e per quelli di didattica e valorizzazione, convenzioni con enti pubblici ed istituti di studio e ricerca.

Art. 16.

Biblioteche pubbliche statali

1. Le biblioteche pubbliche statali dipendono dalla competente direzione generale e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte e degli altri beni librari che lo Stato ha in proprieta' o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo.

2. Tenuto conto della specificita' delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna e' inserita, le biblioteche pubbliche statali svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) acquisire, raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana e straniera;

b) conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte;

c) realizzare con altre biblioteche, con istituti ed enti, sistemi integrati di informazione e servizi;

d) attivita' di promozione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f).

3. Le biblioteche universitarie, in particolare, svolgono le proprie funzioni in coordinamento con le universita' nelle forme ritenute piu' idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni.

4. Le biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma, in attuazione dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, assicurano altresi' in autonomia la tutela, la conservazione, la gestione, la documentazione e la disponibilita' della produzione editoriale italiana raccolta per deposito legale.

Art. 17.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 1 le dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero sono modificate in conformita' all'allegato A. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa a fronte dell'incremento di due posti di funzioni dirigenziali generali i posti di funzioni dirigenziali non generali sono conseguentemente ridotti di quattro unita' a valere sui posti funzione resisi vacanti a seguito del collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti nel corso dell'anno 1999 e del primo semestre dell'anno 2000 che, pertanto, non verranno sostituiti.

3. Al riordino delle soprintendenze di cui all'articolo 14 ed alla individuazione delle soprintendenze speciali si provvede, anche mediante distinti decreti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre il complessivo riordino delle soprintendenze di cui all'articolo 14, il soprintendente regionale puo' essere contemporaneamente titolare anche di una soprintendenza di settore nell'ambito della regione.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fatti salvi gli articoli da 12 a 29 e 33, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2000

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 70

Allegato A
(previsto dall'art. 17, comma 2)
Dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali

  D.P.C.M. 8 gennaio 1997 (G.U. n. 153 del 3 luglio 1997) Ruolo unico Nuove dotazioni
Dirigenti di prima fascia 6 11 (*) 17 (*)
Dirigenti seconda fascia 251 267 (**) 259 (**)

(*) Compresi due dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi.

(**) Compresi sedici dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi.

N O T E:

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione cosi' recita:

"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

Puo' inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Puo' concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' dispone:

"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 ottobre 1998, n. 250".

- Gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cosi' recitano:

"Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e promozione delle attivita' culturali.

Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita' culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;

studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.

Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non piu' di dieci direzioni generali, coordinate da un segretario generale, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4.

2. L'organizzazione periferica del Ministero si articola nelle soprintendenze regionali, nelle soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

3. All'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) &d(omissis);

b) nel comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, puo' essere attribuito al soprintendente regionale il coordinamento di altre attivita' del Ministero nella regione ;

c) (omissis).".

- L'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cosi' recita:

"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).

- 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

a) turismo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri;

c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonche' commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;

e) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali, nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'ufficio per Roma capitale e grandi eventi.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono rispettivamente trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane: all'Agenzia per la protezione civile, di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni e i compiti attribuite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza, nonche', nell'ambito del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, al Servizio sismico nazionale; all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del predetto decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni residue attribuite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.

L'Agenzia svolge altresi' i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.

8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamita'.

9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 e' adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.

10. La collocazione e l'organizzazione dell'ufficio di supporto alla cancelleria dell'ordine al merito della Repubblica e dell'ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime".

- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

- L'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:

"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.".

- L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' dispone:

"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".

- Per l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si veda le note alle premesse.

- L'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, cosi' recita:

"Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali puo':

a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;

b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o societa'.

2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna.

L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilita' di quest'ultimo.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.".

- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario.

- Il testo del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 1993, n.

4, recante: "Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 1993, n. 11.

- L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi' recita:

"Art. 11 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

2. Le modalita' di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualita' sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorita' indipendenti.

5. E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.".

- L'art. 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322, cosi' recita:

"Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.

3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.".

- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 1993, n. 42.

- L'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:

"2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.".

- L'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, cosi' dispone:

"Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.".

- L'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, cosi' recita:

"Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i Fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitomaggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.

Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.".

- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 maggio 1985, n. 104.

- L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, cosi' recita:

"Art. 10. - L'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e' articolata nei seguenti uffici centrali:

1) ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;

2) ufficio centrale per i beni archivistici;

3) ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali;

4) Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, cui e' preposto un dirigente generale.

Nell'ambito della Direzione generale suddetta e' costituito l'ufficio studi.

Gli uffici centrali coordinano le attivita' degli organi periferici e degli istituti centrali; predispongono quanto necessario per i lavori del Consiglio nazionale e dei comitati di settore; attuano le determinazioni del Ministro.

Con decreto del Ministro e' fissata, sentito il consiglio di amministrazione, la ripartizione interna degli uffici di cui ai numeri da 1) a 4) del primo comma e la loro competenza.

A ciascun ufficio centrale, di cui ai numeri da 1) a 3) del primo comma, e' preposto un dirigente generale che e' membro di diritto del corrispondente comitato di settore.".

- Per l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 2:

- Per l'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si veda la nota all'art. 1.

- Per l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.

- Per l'art. 3 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 4:

- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.

- Per i riferimenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, si veda la nota all'art. 1. L'art. 156 del testo unico e' il seguente:

"Art. 156 (Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali) (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 10 e 11 aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 24; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 2, comma 1, lettera d) e art. 6). - 1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero puo' in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformita' della decisione regionale.

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1, e' rilasciata secondo le procedure previste all'art. 26.

3. Per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1, e' rilasciata sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente in materia di cave e torbiere".

Note all'art. 5:

- L'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, cosi' dispone:

"Art. 20. - Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non puo' opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potra' opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera gia' realizzata. Pero', se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorita' statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni".

- L'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, cosi' dispone:

"Art. 1 (Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei). - 1. E' istituito in Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di seguito denominato "Centro , con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonche' svolgere manifestazioni e attivita' connesse. Il Centro e' sede del museo delle arti contemporanee. Nell'a'mbito del Centro e' istituito il museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del novecento e contemporanea.

2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.

3. E' istituito, nell'ambito della discoteca di Stato, il museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate.

4. E' istituito il museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle attivita' di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie.

5. Il Centro, la discoteca di Stato e il museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalita' di funzionamento degli istituti di cui al comma 5.

7. Agli istituti di cui al comma 5, sono assegnate le dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti.

8. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali affida la progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalita' di cui all'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

9. Per le attivita' di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonche' per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999.

10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000, da parte del Ministero dei lavori pubblici.

11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche, e per il funzionamento del Centro e dei musei e' autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.

12. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge".

Note all'art. 8:

- Per i riferimenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, si veda la nota all'art. 1.

- La legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 ottobre 1996, n. 248.

- Per l'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, si veda la nota all'art. 5.

Note all'art. 9:

- L'art. 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, cosi' recita:

"Art. 5 (Revisione dei film). - 1. (Omissis).

2. Nel primo comma dell'art. 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, le parole: "di volta in volta dal Ministro del turismo e dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "ad inizio di ogni anno dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo".

3. (Omissis).

4. Al fine di consentire il piu' efficiente lavoro della commissione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, il Dipartimento dello spettacolo puo' stipulare convenzioni per l'assistenza tecnica alle proiezioni, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile l985, n. 163".

- La legge 21 aprile 1962, n. 161, recante "Revisione dei film e dei lavori teatrali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 1962, n. 109.

- Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, cosi' recitano:

"Art. 4 (Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi). - 1. All'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) (omissis);

b) al comma 2, le parole: "dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' composta dal capo del Dipartimento dello spettacolo, o da altro dirigente, ed";

c) (omissis).

2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) (omissis);

b) (omissis);

c) nel primo comma dell'art. 11, le parole: "in ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "in ciascun semestre";

d) (omissis);

e) all'art. 18, primo comma, le parole: "sentito il parere di una delle commissioni di cui all'art. 46 se a lungometraggio, e della commissione di cui all'art. 49 se a cortometraggio,", sono sostituite dalle seguenti: "sentito il parere della commissione di cui all'art. 48,"; al terzo comma, le parole: "commissione di cui all'art. 49", sono sostituite dalle seguenti: "commissione di cui all'art. 48";

f) (omissis);

g) l'art. 46, come da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e' abrogato.

3. Resta ferma l'applicazione dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, lettera d), fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, e per i film che abbiano avuto la prima proiezione in pubblico anteriormente a tale data.

"Art. 5 (Commissione consultiva per il cinema). - 1. La commissione consultiva per il cinema, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di cinema. In particolare, essa esprime parere:

a) in ordine al riconoscimento della qualifica di:

"film di interesse culturale nazionale", ai sensi dell'art.

4, commi 4 e 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

b) in ordine al riconoscimento dei premi per le sceneggiature, nonche' alla selezione dei progetti di opere filmiche, di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

c) in ordine alla erogazione del fondo di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nei casi previsti dalla legge.

2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 4, le parole: "su conforme parere della sottocommissione di cui all'art. 30." sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo.";

b) (omissis);

c) all'art. 19, quarto comma, le parole: "sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della commissione centrale per la cinematografia a norma dell'art. 3,", sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo;";

d) al terzo comma dell'art. 28, le parole: "sentita la commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse, ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I premi sono concessi su conforme parere della commissione consultiva per il cinema."; all'ottavo comma del medesimo art. 28 le parole: "su proposta della commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse";

e) (omissis);

f) nel comma 1 dell'art. 44, le parole: "sentita la commissione centrale per la cinematografia,", sono sostituite dalle seguenti: "sentita la commissione consultiva per il cinema,";

g) nel primo comma, lettera c), dell'art. 45, le parole: "delle iniziative promozionali, culturali e informative", sono soppresse".

"Art. 6 (Commissione per il credito cinematografico). - 1. La commissione per il credito cinematografico, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.

545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine:

a) alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti di opere filmiche assistite dal Fondo di garanzia, di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153;

b) alla definizione della misura del contributo in conto interessi sui mutui contratti con istituti bancari dalle imprese operanti nel settore della cinematografia.

2. (omissis).

3. (omissis).".

- La legge 30 aprile 1985, n. 163, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1985, n. 104.

Note all'art. 10:

- Gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, cosi' recitano:

"Art. 8 (Commissione consultiva per il teatro). - 1. La commissione consultiva per la prosa, di cui all'art.1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, modifica la propria denominazione in:

"commissione consultiva per il teatro". Essa ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di teatro. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale, ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito del teatro, con le somme a tal fine destinate dal Fondo unico per lo spettacolo, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale italiano, alla fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico", alla "Societa' di cultura la Biennale di Venezia", relativamente al settore teatro, ed alla Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico";

c) in ordine alla concessione di ausili finanziari agli autori e soggetti teatrali impegnati nella produzione contemporanea, sulla base di criteri stabiliti con regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".

"Art. 9 (Commissione consultiva per la musica). - 1. La commissione consultiva per la musica, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'a'mbito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni lirico-sinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attivita';

c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonche' di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".

"Art. 10 (Commissione consultiva per la danza). - 1. La commissione consultiva per la danza, di cui all'art. 1, comma 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di danza. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente ai soggetti operanti nel campo della danza, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) unitamente alla commissione consultiva per la musica, in ordine a quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 9.

2. Anche al fine di definire la percentuale del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attivita' di danza, il Ministro per i beni e le attivita' culturali determina, con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del medesimo Fondo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello spettacolo e valutato quanto previsto dall'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile l985, n. 163.".

- Per i riferimenti della legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda la nota all'art. 9.

- L'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, cosi' dispone:

"2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a sette, presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile l985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali".

Nota all'art. 11:

- L'art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali cosi' recita:

"Art. 16 (Catalogazione). (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 4, lettera e) - 1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale.

2. Le regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero, degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.

3. La catalogazione e' effettuata secondo le procedure e con le modalita' stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o locali.

4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma dell'art. 6 e gli elenchi previsti dall'art. 5, affluiscono nella catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri; la loro consultabilita' e' disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza".

- Gli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono i seguenti:

"Art. 6 (Organizzazione del Ministero). - 1. Il Ministero e' organizzato secondo i principi di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure.

2. Il Ministero si articola in non piu' di dieci uffici dirigenziali generali con competenze nei seguenti settori:

beni archeologici, demoetnoantropologici, architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanee, beni paesaggistici, beni librari, editoria di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni archivistici, attivita' di spettacolo, e in materia di sport per quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g), affari generali e personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1. Su base territoriale il Ministero si articola nelle soprintendenze regionali di cui all'art. 7, nelle soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in archivi di Stato. Sono altresi' organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali, nonche' i musei dotati di autonomia ai sensi dell'art. 8.

3. Restano in vigore le norme relative all'archivio centrale dello Stato, alla biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

4. Presso il Ministero e' istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie.

L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 3 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.".

"Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.

2. Gli istituti di cui al comma 1, organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di universita' e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.

3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite.

4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3, si provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409".

- Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note alle premesse.

- L'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, cosi' dispone:

"Art. 8 (Consultabilita' di documenti). - 1. (omissis).

2. All'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato", sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo comma, le parole da: ", e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e di quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che diventano liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso dei termini di cui al presente comma, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi;

sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito";

b) (omissis);

c) nel terzo comma, sono aggiunte in fine le parole:

"nonche' dell'art. 21-bis".

Note all'art. 12:

- Per l'art. 19 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, si veda le note all'art. 1.

- L'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e' il seguente:

"Art. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome). - 1. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento e' allegato l'elenco delle soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'art. 7, comma 5.

2. Con i provvedimenti di cui al comma 1, l'autonomia puo' essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.".

- Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note alle premesse.

- L'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, cosi' recita:

"Art. 7 (Il soprintendente regionale). - 1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti individuati a norma dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, e' conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del Ministro, l'incarico di dirigente della soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, d'ora indicato come soprintendente regionale.

2. Il soprintendente regionale coordina le attivita' delle soprintendenze operanti nella regione di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, puo' essere attribuito al soprintendente regionale il coordinamento di altre attivita' del Ministero nella regione. A tal fine provvede:

a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando le priorita' sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte ai fini del programma di cui all'art. 3, comma 3;

b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi del Ministro e degli interventi e delle spese programmate riferendo agli organi centrali;

c) all'analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane.

3. Il soprintendente regionale esercita i poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, su proposta dei soprintendenti di settore, i quali provvedono all'istruttoria dei relativi procedimenti di iniziativa ovvero su impulso delle regioni e degli enti locali, e segnala agli organi centrali competenti ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'art. 31 della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Esercita altresi' i poteri di cui all'art. 82, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e quelli a lui attribuiti dai provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1.

4. Il soprintendente regionale e' componente della commissione di cui all'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti.

5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 e' attribuito al soprintendente regionale il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.".

- L'art. 9, commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' il seguente:

"2. Presso la soprintendenza di Pompei e' istituito il consiglio di amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto sono trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro per l'approvazione.

3. Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui al comma 2:

a) il soprintendente, che lo presiede;

b) il direttore amministrativo;

c) il funzionario piu' elevato in grado, appartenente all'ex carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza.

4. E' istituito il collegio dei revisori dei conti della soprintendenza, composto da due funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali e da un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente.".

Note all'art. 13:

- Per l'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si veda le note all'art. 12.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante "Regolamento recante disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 maggio 1999, n. 121.

- Gli articoli 6, 7 e 151 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali cosi' recitano:

"Art. 6 (Dichiarazione). - (Legge 1o giugno 1939, n. 1089, art. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b) - 1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera a), appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1.

2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera ⁣c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2, comma 4, lettera c).

3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'art. 10.

4. La regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'art. 2, comma 2, lettera c) di proprieta' privata. In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.".

"Art. 7 (Procedimento di dichiarazione). - (Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, comma 1; 8) - 1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione previsto dell'art. 6 direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della regione, della provincia o del comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.

2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonche' l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Allorche' il procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al comune interessato.

4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del capo II e dalla sezione I del capo III di questo titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate all'art. 6, comma 4.".

"Art. 151 (Alterazione dello stato dei luoghi). - (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1) - 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'art. 140 o dell'art. 144 o nelle categorie elencate all'art. 146 non possono distruggerli ne' introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che e' oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

3. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero puo' in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, e' presentata alla competente soprintendenza e ne e' data comunicazione alla regione.".

- L'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' dispone:

"Art. 154 (Commissione per i beni e le attivita' culturali). - 1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attivita' culturali, composta da tredici membri designati:

a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica;

c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;

d) uno dalla conferenza episcopale regionale;

e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.".

Note all'art. 14:

- L'art. 17 della legge 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' dispone:

"Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici".

- L'art. 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:

"Art. 152 (La valorizzazione). - 1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto art. 154.

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attivita' concernenti:

a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrita' e valore;

b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;

d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con universita' ed istituzioni culturali e di ricerca;

e) l'organizzazione di attivita' didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;

f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;

h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo".

- Per il testo dell'art. 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, vedasi in note all'art. 4.

- Si riporta il testo dell'art. 157:

"Art. 157 (Cartelli pubblicitari). - (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4). - 1.

Nell'ambito e in prossimita' dei beni ambientali indicati nell'art. 138 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della regione.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della regione sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela".

Note all'art. 15:

- L'art. 30 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali cosi' recita:

"Art. 30 (Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli archivi di Stato). (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 23, 24, 25, 27, 32; decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articoli 1 e 3). - 1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti piu' recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.

3. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresi' agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo".

- L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, cosi' recita:

"Art. 18 (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni). - 1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attivita' di produzione, immissione, archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'in-tesa con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, "Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 dicembre 1998, n. 291.

Nota all'art. 17:

- Il testo del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, recante "Istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 dicembre 1974, n. 332, ed e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 febbraio 1975, n. 43.

 

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