LEGGE 21 luglio 2000, n. 205
Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa
- Art. 1.
- (Disposizioni sul processo amministrativo)
-
- 1. Allarticolo
21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi dal primo al quinto sono sostituiti
dai seguenti:
- «Il ricorso deve essere
notificato tanto allorgano che ha emesso latto impugnato quanto ai
controinteressati ai quali latto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra
essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui linteressato ne abbia
ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui
non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della
pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo
lobbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri
controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i
provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi
alloggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi
aggiunti. In pendenza di un ricorso limpugnativa di cui dallarticolo 25, comma
5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al
presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso,
previa notifica allamministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con
ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.
- Il ricorso, con la prova
delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del
ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo
regionale, entro trenta giorni dallultima notifica. Nel termine stesso deve essere
depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero
ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda
avvalersi in giudizio.
- La mancata produzione
della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non
implica decadenza.
- Lamministrazione,
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre
leventuale provvedimento impugnato nonchè gli atti e i documenti in base ai quali
latto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che lamministrazione
ritiene utili al giudizio.
- Dellavvenuta
produzione del provvedimento impugnato, nonchè degli atti e dei documenti in base ai
quali latto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.
- Ove lamministrazione
non provveda alladempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato,
ordina, anche su istanza di parte, lesibizione degli atti e dei documenti nel
termine e nei modi opportuni».
- 2. Il terzo comma
dellarticolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
- «La decisione sui mezzi istruttori, compresa la
consulenza tecnica, è adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui
delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la
data della successiva udienza di trattazione del ricorso».
- 3. Allarticolo
23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
- «I documenti e gli atti
prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle
parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di
appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo
dufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal presidente della
sezione, anche su istanza di parte, lacquisizione dei documenti e degli atti e mezzi
istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di
sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la
parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza
oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.
- Il presidente della
sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti
esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria
su istanza motivata dalla parte interessata.
- Entro trenta giorni dalla
data delliscrizione a ruolo del procedimento di appello avverso la sentenza la
segreteria comunica al giudice di primo grado lavvenuta interposizione di appello e
richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado».
- 4. Allarticolo 38
del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, le parole: «entro due giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni».
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- Art. 2.
- (Ricorso avverso il silenzio
dellamministrazione)
-
- 1. Dopo
larticolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente:
- «Art. 21-bis. 1. I
ricorsi avverso il silenzio dellamministrazione sono decisi in camera di consiglio,
con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso
che il collegio abbia disposto unistruttoria, il ricorso è deciso in camera di
consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La
decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro
novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio dappello si
seguono le stesse regole.
- 2. In caso di totale o
parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina
allamministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta
giorni. Qualora lamministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il
giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo
della stessa.
- 3. Allatto
dellinsediamento il commissario, preliminarmente allemanazione del
provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data
dellinsediamento medesimo lamministrazione abbia provveduto, ancorchè in data
successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal
comma 2».
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- Art. 3.
- (Disposizioni generali sul processo cautelare)
-
- 1. Il settimo
comma dellarticolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dai
seguenti:
- «Se il ricorrente,
allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dallesecuzione
dellatto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dellamministrazione,
durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede
lemanazione di misure cautelari, compresa lingiunzione a pagare una somma, che
appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti
della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia
sullistanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui
dallesecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il giudice
amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante
fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La
concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione
quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il
diritto alla salute, alla integrità dellambiente, ovvero ad altri beni di primario
rilievo costituzionale. Lordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del
pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una
ragionevole previsione sullesito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti
in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
- Prima della trattazione
della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire
neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può,
contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti,
chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il
ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con
decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla
pronuncia del collegio, cui listanza cautelare è sottoposta nella prima camera di
consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di
Stato, in caso di appello contro unordinanza cautelare e in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata.
- In sede di decisione della
domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del
contraddittorio e dellistruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul
punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dellarticolo
26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone lintegrazione del
contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a
norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.
- Con lordinanza che
rigetta la domanda cautelare o lappello contro unordinanza cautelare ovvero li
dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle
spese del procedimento cautelare.
- Lordinanza del
tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta
priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.
- La domanda di revoca o
modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare
respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
- Nel caso in cui
lamministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o
vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e
notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune
disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti
al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui allarticolo 27, primo comma, numero
4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone lesecuzione
dellordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che
deve provvedere.
- Le disposizioni dei
precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato».
- 2. Allarticolo
28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
- «Contro le ordinanze dei
tribunali amministrativi regionali di cui allarticolo 21, commi settimo e seguenti,
è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione dellordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del
deposito dellordinanza stessa nella segreteria».
- 3. Per
limpugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in vigore della
presente legge il termine di centoventi giorni decorre da questultima data, sempre
che ciò non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto dalla normativa
anteriore.
- 4. Nellambito del
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del
ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dallesecuzione
dellatto, la sospensione dellatto medesimo. La sospensione è disposta con
atto motivato del Ministero competente ai sensi dellarticolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del
Consiglio di Stato.
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- Art. 4.
- (Disposizioni particolari sul processo in
determinate materie)
-
- 1. Dopo
larticolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente:
- «Art. 23-bis. 1.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi
di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
- a) i
provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di
attività tecnico-amministrative ad esse connesse;
- b) i
provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di
opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di
esclusione dei concorrenti, nonchè quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
- c)
i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di
servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei
concorrenti;
- d) i
provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;
- e) i
provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o
beni pubblici, nonchè quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di
società, aziende e istituzioni ai sensi dellarticolo 22 della legge 8 giugno 1990,
n. 142;
- f)
i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei
ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- g) i provvedimenti di
scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
- 2. I termini processuali
previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
- 3. Salva
lapplicazione dellarticolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo
regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta lintegrazione dello stesso ai sensi
dellarticolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
lillegittimità dellatto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e
irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza
successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dellordinanza. In caso
di rigetto dellistanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi lordinanza di primo grado, la pronunzia di appello
è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione delludienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dellordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne dà avviso alle parti.
- 4. Nel
giudizio cautelare di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il
termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.
- 5. Con le
ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale
amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure
cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole
probabilità sul buon esito del
- 6. Nei giudizi
di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla
data delludienza, mediante deposito in segreteria.
- 7. Il termine
per la proposizione dellappello avverso la sentenza del tribunale amministrativo
regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla
notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al
fine di ottenere la sospensione dellesecuzione della sentenza, proporre appello nel
termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla
comunicazione della pubblicazione della sentenza.
- 8. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in
caso di domanda di sospensione della sentenza appellata».
- 2. Sono abrogati
larticolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e il comma 27 dellarticolo 1 della legge 31
luglio 1997, n. 249.
- 3. Nei giudizi ai sensi
dellarticolo 25, commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
ricorrente può stare in giudizio personalmente senza lassistenza del difensore.
Lamministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente,
purchè in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale
dellente.
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- Art. 5.
- (Giudice unico delle pensioni)
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- 1. In materia di ricorsi
pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in
composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale
regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. In sede cautelare la
Corte giudica sempre in composizione collegiale.
- 2. Innanzi al giudice
unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di
procedura civile.
- 3. Nel caso in cui il
ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la
comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta
Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e
lavvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni
a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi
provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto
avviso il giudizio è dichiarato estinto.
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- Art. 6.
- (Disposizioni in materia di giurisdizione)
-
- 1. Sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a
procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque
tenuti, nella scelta del contraente o del socio, allapplicazione della normativa
comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla
normativa statale o regionale.
- 2. Le controversie
concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.
-
- Art. 7.
- (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80)
-
- 1. Al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)
larticolo 33 è sostituito dal seguente:
- «Art. 33. 1. Sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di
pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle
assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle
telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
- 2. Tali controversie sono,
in particolare, quelle:
- a)
concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici
servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche
di trasformazione urbana;
- b)
tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;
- c)
in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;
- d)
aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o
della normativa nazionale o regionale;
- e)
riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale,
rese nellespletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nellambito
del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti
individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che
riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità.
- 3. Allarticolo 5,
primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: o
di servizi»;
- b)
larticolo 34 è sostituito dal seguente:
- «Art. 34. 1. Sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi
per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e
dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.
- 2. Agli effetti del
presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti delluso del
territorio.
- 3. Nulla è innovato in
ordine:
- a)
alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
- b)
alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione
e la corresponsione delle indennità in conseguenza delladozione di atti di natura
espropriativa o ablativa»;
- c)
larticolo 35 è sostituito dal seguente:
- «Art. 35. 1. Il
giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva,
dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno
ingiusto.
- 2. Nei casi previsti dal
comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali
lamministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a
favore dellavente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le
parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dallarticolo 27, primo
comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.
- 3. Il giudice
amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre lassunzione dei
mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonchè della consulenza tecnica
dufficio, esclusi linterrogatorio formale e il giuramento. Lassunzione
dei mezzi di prova e lespletamento della consulenza tecnica dufficio sono
disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907,
n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione
alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.
- 4. Il primo periodo del
terzo comma dellarticolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito
dal seguente: Il tribunale amministrativo regionale, nellambito della sua
giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative alleventuale
risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli
altri diritti patrimoniali consequenziali.
- 5. Sono abrogati
larticolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione
che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del
danno conseguente allannullamento di atti amministrativi».
-
- Art. 8.
- (Giurisdizione esclusiva)
-
- 1. Nelle controversie
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto
diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il capo I del titolo I del libro IV
del codice di procedura civile. Per lingiunzione è competente il presidente o un
magistrato da lui delegato. Lopposizione si propone con ricorso.
- 2. Nelle controversie
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetti
diritti soggettivi di natura patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale, su
istanza di parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza provvisoriamente esecutiva,
la condanna al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito azionato,
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 186-bis e 186-ter del codice di procedura
civile.
- 3. Al fine di cui al comma
2, il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il presidente della
sezione interna o della sezione distaccata, fissa su istanza di parte la discussione nella
prima camera di consiglio utile, e quando ciò non sia possibile, entro un termine di
trenta giorni successivo al deposito del ricorso o dellistanza di parte se separata.
- 4. Il procedimento di cui
ai commi 1 e 2 si applica anche al giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di
appello.
-
- Art. 9.
- (Decisioni in forma semplificata e perenzione dei
ricorsi ultradecennali)
-
- 1. Allarticolo
26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, lultimo comma è sostituito dai
seguenti:
- «Nel caso in cui
ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il
Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della
sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto
ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il
giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di
procedura civile.
- La decisione in forma
semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera
di consiglio fissata per lesame dellistanza cautelare ovvero fissata
dufficio a seguito dellesame istruttorio previsto dal secondo comma
dellarticolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.
- Le decisioni in forma
semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
- La rinuncia al ricorso, la
cessazione della materia del contendere, lestinzione del giudizio e la perenzione
sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato
da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione
alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle
parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le
altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto entro dieci giorni
dallultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla
opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con
ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del
ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico
dellopponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la
possibilità di compensazione anche parziale. Lordinanza è depositata in
segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso lordinanza che
decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello
procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali».
- 2. A cura della segreteria
è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito
dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di
presentare nuova istanza di fissazione delludienza con la firma delle parti entro
sei mesi dalla data di notifica dellavviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia
stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del
termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui allultimo comma
dellarticolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1
del presente articolo.
- 3. Le
disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi
ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte
dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.
- 4. Il quinto
comma dellarticolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal
seguente:
- «Negli altri casi il
presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del
regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti,
rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di
competenza, respinge listanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario
dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato».
-
- Art. 10.
- (Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio
di Stato e dalla Corte dei conti)
-
- 1. Allarticolo
33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto il seguente comma:
- «Per lesecuzione
delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale
esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui
allarticolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni».
- 2. La disposizione di cui
al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti per lesecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e
non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali dappello della Corte dei conti;
per lesecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni
giurisdizionali centrali dappello della Corte dei conti.
- 3. Ad eccezione di quanto
disposto dallarticolo 105, primo comma, del regolamento di procedura per i giudizi
innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, la
disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi alle sezioni
giurisdizionali centrali dappello della Corte dei conti. È abrogato larticolo
105, secondo comma, del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del
1933.
-
- Art. 11.
- (Rinvio delle controversie al tribunale
amministrativo regionale)
-
- 1. Il quarto comma
dellarticolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal
seguente:
- «In ogni caso di rinvio,
il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione
dufficio delludienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla
comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono
depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima delludienza».
-
- Art. 12.
- (Mezzi per leffettuazione delle notifiche)
-
- Il presidente del
tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con
qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi
dellarticolo 151 del codice di procedura civile.
-
- Art. 13.
- (Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i
presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali
amministrativi regionali)
-
- 1. Allarticolo
21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:
- «La nomina a presidente
di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo
regionale comportano lobbligo, per il nominato, di permanere nella sede di
assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento
dufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non
è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina può non essere
disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di
conferimento dellincarico».
-
- Art. 14.
- (Aumento dellorganico dei magistrati e del
personale amministrativo)
-
- 1. A decorrere dal 1º
gennaio 2001, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero
dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità, quello dei
consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi
regionali di sessanta unità.
- 2. A decorrere dalla
stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è aumentata nella misura
complessiva di quaranta unità, da ripartire tra le sedi interessate dagli aumenti di cui
al medesimo comma 1.
- 3. Per le finalità di cui
al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 16.600 milioni annue a decorrere
dallanno 2001.
-
- Art. 15.
- (Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato)
-
- I pareri del Consiglio di
Stato sono pubblici e recano lindicazione del presidente del collegio e
dellestensore.
-
- Art. 16.
- (Integrazione dellistruttoria mediante
consulenza tecnica)
-
- Al primo comma
dellarticolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, sono aggiunte, in
fine, le parole: «, ovvero disporre consulenza tecnica».
-
- Art. 17.
- (Ufficio del segretariato generale della giustizia
amministrativa)
-
- 1. Larticolo 4 della
legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:
- «Art. 4. - (Ufficio del
segretariato generale della giustizia amministrativa). 1. Lufficio del
segretariato generale è composto dal segretario generale nonchè, con competenza per i
rispettivi istituti, dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario
delegato per i tribunali amministrativi regionali.
- 2. Il segretario generale
e i segretari delegati assistono il presidente del Consiglio di Stato nellesercizio
delle sue funzioni e svolgono, ciascuno per le proprie competenze, gli altri compiti
previsti dalle norme vigenti per il segretario generale del Consiglio di Stato.
- 3. Lincarico di
segretario generale è conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il
consiglio di presidenza.
- 4. Gli incarichi di
segretario delegato sono conferiti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il
consiglio di presidenza, rispettivamente ad un consigliere di Stato e ad un consigliere di
tribunale amministrativo regionale.
- 5. Gli incarichi, salvo
provvedimento motivato di revoca, cessano al compimento di cinque anni dal conferimento e
non sono rinnovabili.
- 6. In caso di assenza o di
impedimento, i segretari sono sostituiti, con provvedimento del presidente del Consiglio
di Stato, da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.
- 7. Agli oneri derivanti
dallattuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio».
-
- Art. 18.
- (Modificazione della composizione del consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa)
-
- 1. Larticolo
7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:
- «Art. 7. - (Composizione
del consiglio di presidenza) 1. In attesa del generale riordino
dellordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso
e di carriera, con esclusione di automatismi collegati allanzianità di servizio, il
consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il
Consiglio di Stato, ed è composto:
- a)
dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
- b)
da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
- c)
da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;
- d)
da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di
università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio
professionale;
- e)
da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei
componenti di cui alla lettera b);
- f)
da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di
supplenti dei componenti di cui alla lettera c).
- 2. Allelezione dei
componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonchè di quelli di cui alle lettere
c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso
il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di
categoria, con voto personale, segreto e diretto.
- 3. I componenti elettivi
durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
- 4. I membri eletti che nel
corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per
qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali
amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai
magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il
numero dei suffragi ottenuti.
- 5. I componenti di cui al
comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire
con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi
si applica il disposto dellarticolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.
- 6. I membri supplenti
partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei
componenti effettivi.
- 7. Il vice presidente,
eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il
presidente ove questi sia assente o impedito.
- 8. In caso di parità
prevale il voto del presidente».
- 2. In sede di
prima applicazione, i componenti di cui allarticolo 7, comma 1, lettera d), della
legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
entrano a far parte del consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge. Il mandato cessa alla scadenza del consiglio stesso.
- 3. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al
consiglio di presidenza della Corte dei conti le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
- 4. Per le finalità
previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 470 milioni annue per lanno
2000 e di lire 940 milioni annue a decorrere dallanno 2001.
-
- Art. 19.
- (Carichi di lavoro dei magistrati)
-
- 1. Al primo comma
dellarticolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il numero 6) è
aggiunto il seguente:
- «6-bis) determina i
criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati».
-
- Art. 20.
- (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali)
-
- 1. Alla legge
27 aprile 1982, n. 186, dopo larticolo 53 è inserito il seguente:
- «Art. 53-bis. -
(Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali).
1. A decorrere dallanno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa provvede allautonoma gestione delle spese relative al Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita
unità previsionale di base denominata Consiglio di Stato e tribunali amministrativi
regionali, nellambito del centro di responsabilità Tesoro dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
- 2. Il consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa disciplina lorganizzazione, il
funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali».
-
- Art. 21.
- (Estensione ai magistrati amministrativi della
facoltà prevista dallarticolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
per i magistrati dellordine giudiziario)
-
- 1.
La disposizione contenuta nel comma 1 dellarticolo 7 della legge 21 febbraio 1990,
n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge
27 aprile 1982, n. 186, nonchè dei magistrati della Corte dei conti.
-
- Art. 22.
- (Copertura finanziaria)
-
- 1. Allonere
derivante dallattuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per
lanno 2000 ed in lire 17.540 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per lanno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 470 milioni per lanno 2000, laccantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a
lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e 2002, laccantonamento relativo al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 31 milioni ed a
lire 1.740 milioni, rispettivamente, per gli anni 2001 e 2002, laccantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a lire 639 milioni per lanno 2001
laccantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a
lire 1.070 milioni per lanno 2001 laccantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
- 2. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
-
- La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
-
- Data a Roma, addi' 21 luglio 2000
-
- CIAMPI
- Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
- Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
-
- Visto, il Guardasigilli: Fassino
-
- LAVORI PREPARATORI
- Senato della Repubblica (atto n. 2934):
- Presentato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri (Prodi) e dal Ministro per la funzione pubblica (Bassanini) il 10 dicembre 1997.
- Assegnato alla 1a commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 14 gennaio 1998, con pareri delle commissioni 2a e
5a.
- Esaminato dalla 1a commissione il 26 marzo; 29
aprile;
- 6 maggio; 9, 24, 30 giugno; 8, 15, 21, 22, 23, 29
e 30 luglio 1998.
- Relazione scritta annunciata il 2 ottobre 1998
(atto n. 2934/A - relatore sen. Pellegrino).
- Esaminato in aula l'8, 14, 20, 21 aprile 1999 e
approvato il 22 aprile 1999.
- Camera dei deputati (atto n. 5956):
- Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 27 aprile 1999, con pareri delle commissioni I, V e VIII.
- Esaminato dalla II commissione, in sede referente
il 22, 30 giugno; 7, 15 settembre; 26 ottobre 1999; 1, 9, 29 febbraio; 7, 14, 15, 16, 21,
23 marzo e 25 maggio 2000.
- Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa, il 6 giugno 2000.
- Esaminato dalla II commissione, in sede
legislativa, l'8, 15, 21 giugno 2000 e approvato, con modificazioni, in un testo unificato
con gli atti n. 2228 (Bergamo); n. 3920 (Frattini) e n. 5827 (Simeone ed altri) il 5
luglio 2000.
- Senato della Repubblica (atto n. 2934-B):
- Assegnato alla 1a commissione (Affari
costituzionali), in sede deliberante, l'11 luglio 2000, con pareri delle commissioni 2a e
5a.
- Esaminato dalla 1a commissione, in sede
deliberante, il 12 luglio 2000.
- Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in sede
referente, il 12 luglio 2000.
- Assegnato ancora alla 1a commissione, in sede
deliberante, il 12 luglio 2000.
- Esaminato dalla 1a commissione, in sede
deliberante, il 13 e 18 luglio 2000 e approvato il 19 luglio 2000.
-
- Avvertenza:
- Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5
settembre 2000 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredata
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
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