LEGGE
7 novembre 2000, n. 327
Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Valutazione dei costi del lavoro e
della sicurezza nelle gare di appalto
1. Nella predisposizione delle
gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente,
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici,
di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In
fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di
variazione delle componenti del costo del lavoro.
2. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3. Nella valutazione
dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a
considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e
risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle
forniture.
4. Sono considerate anormalmente
basse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi
1, 2 e 3.
5. Nell'ambito dei requisiti per
la qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso
soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 novembre
2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n.
4469):
Presentato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale (Salvi) il 14 febbraio 2000.
Assegnato all'11a commissione
(Lavoro), in sede deliberante, il 22 febbraio 2000 con pareri delle commissioni 1a, 8a e
della giunta per gli affari delle Comunità europee.
Esaminato dall'11a commissione,
in sede deliberante, il 1o e l'8 marzo 2000.
Assegnato nuovamente all'11a
commissione, in sede referente, l'8 marzo 2000 con pareri delle commissioni 1a, 8a e della
giunta per gli affari delle Comunità europee.
Esaminato dall'11a commissione,
in sede referente, il 9, 14, 22, 28, 29 marzo 2000.
Relazione scritta annunciata il
18 aprile 2000 (atto n. 4469/A - relatore sen. Smuraglia).
Esaminato in aula l'11 maggio
2000 ed approvato il 24 maggio 2000.
Camera dei deputati (atto n.
7021):
Assegnato alla XI commissione
(Lavoro), in sede referente, il 2 giugno 2000 con pareri delle commissioni I, VIII e XIV.
Esaminato dalla XI commissione,
in sede referente, il 13, 14, 20 giugno 2000; il 18 luglio 2000.
Esaminato in aula il 24 luglio
2000 ed approvato il 10 ottobre 2000.
Avvertenza:
Il testo delle note qui
pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Comma 3.
- La legge 11 febbraio 1994, n.
109, reca: "Legge quadro in materia di lavori pubblici".
- Il decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, reca:
"Attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili".
Comma 4.
- II testo dell'art. 25 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia
di appalti pubblici di servizi), è il seguente:
"Art. 25 (Offerte
anormalmente basse). - 1. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso
rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede
per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti
pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
2. L'amministrazione
aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia
del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure
l'originalità del servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni
concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali.
3. Sono assoggettate alla
verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso
che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata
senza tener conto delle offerte in aumento.
4. Nella verifica delle offerte
l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto anche degli oneri eventualmente connessi, per
l'aggiudicatario, all'applicazione dell'art.
23, comma 3".
Comma 5.
- Il testo dell'art. 8 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 (per l'argomento vedi nota all'art. 1, comma 3), è il
seguente:
"Art. 8 (Qualificazione). -
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed
improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della
correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della
normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia,
un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in
rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione
è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati
dall'Autorità di cui all'art. 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita
presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si
provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli
organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti
qualificati di:
a) certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai
soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale
nonchè tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni
comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma
2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di
nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere
composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi
nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b) le modalità e i criteri di
autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione,
nonchè i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere, fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza
rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di
qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti
accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei
sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in
possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui
al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti
della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;
c) le modalità di attestazione
dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o
della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3,
lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonchè le modalità per
l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale
ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera
c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto
conto di quanto disposto in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3.
Vanno definiti, tra i suddetti
requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi
compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo
obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed
in rapporto alla tipologia dei lavori nonchè agli oggetti dei contratti, di richiedere il
possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza
di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il
successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità
non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f) i criteri per la
determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;
g) la durata dell'efficacia della
qualificazione, non inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonchè le relative
modalità di verifica;
h) la formazione di elenchi, su
base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3;
tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità
per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4.
5. (Abrogato).
6. Il regolamento di cui al comma
2 disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo
nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'art. 6, legge 10
febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse
ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il
Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei
mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi
previsti dall'art.
24, primo comma, della direttiva
n. 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente
disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative
alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57,
e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere
dal 1o gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi
criteri.
8. A decorrere dal 1o gennaio
2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai
sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del
presente articolo.
Con effetto dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art.
2.
9. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al
certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o,
per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione,
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1o gennaio
2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui
alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai
fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori
pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori
avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e
integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di
iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi
appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di
lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle
imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui
all'art. 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori
pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
Fino alla data di entrata in
vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle
amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali
venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e
tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia
fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 30 della
presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso
le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di
qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'art.
21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di
cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico
debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo
inferiore a 150.000 ECU.
11-sexies. Per le attività di
restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,
il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori.".
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