Legge 24 novembre 2000, n. 340
"Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi
Legge di semplificazione 1999"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000
Capo I
NORME IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 1.
(Delegificazione di norme e
regolamenti di semplificazione)
1. La presente legge dispone, ai
sensi dellarticolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti
elencati nellallegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nellallegato
B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla
semplificazione dei procedimenti di cui allallegato A annesso alla presente legge si
provvede con regolamenti emanati ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princìpi, criteri e procedure di cui
allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui
allallegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in
vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i
procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e
adempimenti amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 20, il comma
2 è sostituito dal seguente:
"2. Nelle materie di cui
allarticolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare
autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 2, comma
2, della presente legge e dallarticolo 7 del testo unico delle leggi
sullordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267";
b) allarticolo 20, comma 7,
dopo le parole: "Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai
commi da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di
semplificazione";
c) allarticolo 20-bis,
comma 1, lettera a), dopo la parola: "eliminare" sono inserite le seguenti:
"o modificare";
d) allarticolo 21, comma
13, il secondo periodo è soppresso;
e) nellallegato 1 sono
soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55,
61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f) al numero 18
dellallegato 1, dopo le parole: "Procedimento di espropriazione per causa di
pubblica utilità" sono aggiunte le seguenti: "e altre procedure connesse";
g) il numero 94
dellallegato 1 è sostituito dal seguente:
"94. Procedimento per
liscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle imprese:
legge 29 dicembre 1993,
n. 580;
decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581";
h) il titolo del numero 97
dellallegato 1 è sostituito dal seguente: "Procedimento per la verifica del
possesso dei requisiti previsti per lesercizio delle attività di installazione, di
ampliamento e di trasformazione degli impianti";
i) il titolo del
numero 98 dellallegato 1 è sostituito dal seguente: "Procedimento
per la verifica del possesso dei requisiti previsti per lesercizio delle attività
di autoriparazione";
l) dopo il numero 98
dellallegato 1 è inserito il seguente:
"98-bis. Procedimento per la
verifica del possesso dei requisiti previsti per lesercizio delle attività di
pulizia:
legge 25 gennaio 1994,
n. 82;
decreto del Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato 7 luglio 1997,
n. 274";
m) al numero 105
dellallegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per il rilascio delle concessioni
edilizie", sono aggiunte le seguenti: "e di altri atti di assenso concernenti
attività edilizie".
5. Allarticolo 39, comma
22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
le parole: ", per non più di un triennio," sono soppresse.
6. Alla legge 8 marzo 1999,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 3, comma 1,
al primo periodo sono soppresse le parole: "non immediatamente" e al terzo
periodo, le parole: "possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa
retribuita" sono sostituite dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente
fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che
disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui
allarticolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
b) il comma 3 dellarticolo
3 è abrogato;
c) allarticolo 7, comma 1,
lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle norme che dispongono
la delegificazione della materia ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400";
d) allarticolo 7, comma 1,
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) da ogni altra
disposizione che preveda la redazione dei testi unici";
e) allarticolo 7, comma 2,
lalinea è sostituito dal seguente:
"Al riordino delle norme di
cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante lemanazione di testi
unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le
opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun
testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali,
comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il
Governo emana ai sensi dellarticolo 14 e dellarticolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e princìpi direttivi:";
f) allarticolo 7, comma 2,
la lettera g) è abrogata;
g) larticolo 8 è abrogato;
h) allarticolo 9, comma 1,
le parole: "e di riordino" sono soppresse;
i) allallegato 1 sono
soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti
amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47),
50), 51), 52), 54);
l) il numero 30)
dellallegato 1 è sostituito dal seguente:
"30) procedimento relativo
alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonchè
allattività di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei
revisori dallesercizio dellattività di controllo dei conti:
decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88;
legge 13 maggio 1997,
n. 132;
legge 8 luglio 1998,
n. 222".
m) al numero 43)
dellallegato 1 le parole: "in nome e" sono soppresse;
n) allallegato 2 è
soppresso il numero 5);
o) dopo il numero 7)
dellallegato 3 sono inseriti i seguenti:
"7-bis) Istruzione non
universitaria, ivi comprese le scuole italiane allestero, listruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS) e lintegrazione dei sistemi formativi.
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) Appalti pubblici di
beni, servizi e forniture".
7. Allarticolo 2, comma 10,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dallarticolo 2, comma 4,
della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le
parole: "tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni".
8. Entro il 31
marzo 2001, il Governo è delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari e della Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle
norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nellimpresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui
allarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo
quanto disposto dallarticolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le
modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando,
in particolare:
a) le disposizioni abrogate a
seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi
dellarticolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni;
b) le norme generali e speciali
del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dellarticolo 72
del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal
momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto
collettivo previsto dal medesimo decreto.
Art. 2.
(Ulteriori disposizioni in materia
di dichiarazioni sostitutive)
1. Gli strumenti di
semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dallarticolo 2 della legge 16
giugno 1998, n. 191, e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione,
possono essere utilizzati anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso
lamministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa
definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato
corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso luso di
strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei dati da essa custoditi.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di
accesso a dati per finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Fermo restando il divieto di
accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare
lesattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai
fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di
pubblico servizio, degli archivi dellamministrazione certificante, finalizzata
allaccertamento dufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per laccesso diretto ai propri
archivi lamministrazione certificante rilascia allamministrazione procedente
apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti
ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Art. 4.
(Rilascio e rinnovi dei
passaporti)
1. Il Ministro degli affari
esteri può delegare per il rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori, i
sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti.
Art. 5.
(Tutela dei consumatori e degli
utenti)
1. Dopo la lettera g) del comma 4
dellarticolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta la seguente:
"g-bis) segnalare alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali
difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi allattuazione delle disposizioni in
materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni.
Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante
lIspettorato della funzione pubblica".
Art. 6.
(Attività istruttorie in materia
di sportello unico delle imprese)
1. Dopo larticolo 27 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è inserito il seguente:
"Art. 27-bis. - (Misure
organizzative per lo sportello unico delle imprese) 1. Le amministrazioni, gli enti
e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività
istruttorie nellambito del procedimento di cui al regolamento previsto
dallarticolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la
realizzazione, lampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti
produttivi e per lesecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la
determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono
alladozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette
attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i
termini di cui al citato regolamento".
Art. 7.
(Testo unico relativo ai contratti
di programma, ai patti territoriali
e ai contratti darea)
1. Nellallegato 3 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"9-bis) Disciplina relativa
ai contratti di programma, ai patti territoriali, ai contratti darea ed agli altri
interventi di cui allarticolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662".
2. Nella predisposizione del
testo unico di cui allallegato 3, numero 9-bis), della legge n. 50 del 1999,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Governo prevede anche lattribuzione
al CIPE della competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine di
ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore.
Art. 8.
(Utilizzo di siti industriali per
la sicurezza
e lapprovvigionamento strategico
dellenergia)
1. Luso o il riutilizzo di
siti industriali per linstallazione di impianti destinati al miglioramento del
quadro di approvvigionamento strategico dellenergia, della sicurezza e
dellaffidabilità del sistema, nonchè della flessibilità e della diversificazione
dellofferta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dellindustria, del
commercio e dellartigianato, di concerto con il Ministero dellambiente,
dintesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente
articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto
richiedente lautorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un
progetto preliminare.
2. Il Ministero
dellindustria, del commercio e dellartigianato svolge listruttoria
nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge.
Listruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data
di presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente
lautorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di
cui al comma 1, presenta al Ministero dellambiente uno studio di impatto ambientale
attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di
ambiente. Il Ministero dellambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla
osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.
4. Qualora lesito della
conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la
determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle
osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta
giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della
conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento
urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal
presente articolo, il procedimento si conclude con un unico provvedimento di
autorizzazione per la costruzione e lesercizio degli impianti e delle opere annesse,
adottato con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e
dellartigianato, di concerto con il Ministro dellambiente, dintesa con
la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisione è
rimessa al Consiglio dei ministri che provvede ai sensi dellarticolo 14-quater,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dallarticolo 12
della presente legge.
Capo II
MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO
1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI
Art. 9.
(Ricorso alla conferenza di
servizi)
1. Larticolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 14. 1. Qualora
sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, lamministrazione procedente indìce di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è
sempre indetta quando lamministrazione procedente deve acquisire intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li
ottenga, entro quindici giorni dallinizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti.
3. La conferenza di servizi può
essere convocata anche per lesame contestuale di interessi coinvolti in più
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal
caso, la conferenza è indetta dallamministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano linteresse pubblico prevalente. Per i lavori
pubblici si continua ad applicare larticolo 7 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni. Lindizione della conferenza può essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando lattività del
privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta
dellinteressato, dallamministrazione competente per ladozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di
concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro
quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di
valutazione di impatto ambientale (VIA)".
2. Per lapprovazione di
progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi è indetta dal
Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dellarticolo 10 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30. La conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla
Ferrovie dello Stato spa, ai sensi della presente legge e con riferimento
allarticolo 25, comma secondo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di
opere per la soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati
nellambito regionale.
Art. 10.
(Conferenza di servizi su istanze
o progetti preliminari)
1. Larticolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dallarticolo 17, comma 5, della legge
15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis. 1. La
conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su
motivata e documentata richiesta dellinteressato, prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la
conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di
realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per
ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,
le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute,
si pronunciano, per quanto riguarda linteresse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile,
elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni
indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta
VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase
preliminare di definizione dei contenuti dello studio dimpatto ambientale, secondo
quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta
giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque
entro i successivi trenta giorni. Nellambito di tale conferenza, lautorità
competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello
studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della
procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa
lalternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica
lesistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla
localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nellambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2
e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le
indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo
in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche
a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il
responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto
definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in
sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il
trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, lamministrazione
aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare,
secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni".
Art. 11.
(Procedimento della conferenza di
servizi)
1. Larticolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dallarticolo 17, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-ter. 1. La
conferenza di servizi assume le determinazioni relative allorganizzazione dei propri
lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima
riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate,
anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data.
Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora
impossibilitate a partecipare, leffettuazione della riunione in una diversa data; in
tale caso, lamministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i
dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della
conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione
dellistanza o del progetto definitivo ai sensi dellarticolo 14-bis, le
amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per ladozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni,
salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini,
lamministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti
dellarticolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta
la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima.
Se la VIA non interviene nel termine previsto per ladozione del relativo
provvedimento, lamministrazione competente si esprime in sede di conferenza di
servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia,
a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente
ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al
comma 3 dellarticolo 14-quater, nonchè quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e
17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata
partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato,
dallorgano competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dellamministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito
lassenso dellamministrazione il cui rappresentante non abbia espresso
definitivamente la volontà dellamministrazione rappresentata e non abbia notificato
allamministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato
dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva
della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di
servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dellistanza o ai
progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in
detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede allesame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale
conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale
concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente
allestratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale
in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in
sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
Art. 12.
(Dissensi espressi in sede di
conferenza
di servizi)
1. Larticolo 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dallarticolo 17, comma 7, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-quater. 1.
Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate
alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella
conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dellassenso.
2. Se una o più amministrazioni
hanno espresso nellambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta
dellamministrazione procedente, questultima, entro i termini perentori
indicati dallarticolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di
conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede
di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso
sia espresso da unamministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute,
la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove lamministrazione dissenziente
o quella procedente sia unamministrazione statale, ovvero ai competenti organi
collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei
ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta
giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta
regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità
dellistruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso è espresso
da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al
comma 3 sono adottate con lintervento del presidente della giunta regionale
interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla
riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nellipotesi in cui
lopera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione
larticolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotta dallarticolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303".
Art. 13.
(Disposizioni in materia di
trasferimento
di funzioni amministrative)
1. Nellambito del
trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai
sensi dellarticolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle
successive norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come
amministrazioni procedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva,
istruttoria e preparatoria connessi allesercizio della funzione trasferita, anche
nel caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni.
Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme
di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi,
lamministrazione procedente è sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi
ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
Art. 14.
(Abrogazioni e norma di raccordo)
1. Allarticolo 7 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dallarticolo 5 della
legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto
previsto dallarticolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dallarticolo 9, comma 1, della presente legge.
2. Il regolamento di cui
allarticolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della
conferenza di servizi, nonchè degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.
Art. 15.
(Norme in materia di accesso
ai documenti amministrativi)
1. Il comma 4 dellarticolo
25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"4. Decorsi inutilmente
trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o
tacito, o di differimento ai sensi dellarticolo 24, comma 6, dellaccesso, il
richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del
comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico
competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene
illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi lha disposto. Se questi
non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del difensore civico, laccesso è consentito. Qualora il richiedente
laccesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dellesito della sua istanza al
difensore civico".
Capo III
NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 16.
(Commissione per la ricostituzione
di atti di morte o di nascita)
1. È soppressa la Commissione
per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18
ottobre 1942, n. 1520.
2. Il Ministero della difesa
provvede ad assicurare lo svolgimento delle residue attività di segreteria, compreso il
rilascio di certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma
1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.
3. Il regio decreto-legge 18
ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946,
n. 216, e la legge 17 febbraio 1971, n. 90, sono abrogati.
Art. 17.
(Programmazione negoziata)
1. Al testo unico in materia di
interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto
degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
dellarticolo 7, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono
allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che
disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale
degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 18.
(Termini)
1. I testi unici di cui al comma
4 dellarticolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30
giugno 2002.
2. Il termine per
lesercizio della delega di cui allarticolo 8, comma 1, della legge 3 giugno
1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Il termine indicato
dallarticolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per
lemissione dellordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, è fissato in
novanta giorni.
4. Il comma 4 dellarticolo
1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:
"4. Il testo unico può
essere aggiornato, secondo i princìpi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera
b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti
legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che
il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è
trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del
Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che
esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto
legislativo è emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali".
5. Il comma 6 dellarticolo
1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:
"6. Per la predisposizione
degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i
beni e le attività culturali può avvalersi dellopera di una commissione composta
da esperti, esterni o appartenenti allamministrazione, particolarmente qualificati
nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse
disponibili nellambito delle ordinarie unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali".
6. I termini per il deposito di
atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui
allarticolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio
delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui allarticolo 9 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, sono unificati in giorni trenta.
Art. 19.
(Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese)
1. Al fine di rendere più
proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i
regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dellarticolo 12 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi princìpi, nei limiti
delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla
normativa dellUnione europea, ai sensi dellarticolo 2 del citato decreto
legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla
tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed
erogazione.
2. Al fine di garantire,
nellambito del programma di cui allarticolo 17 del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario
coordinamento delle attività di supporto tecnico svolte dallIstituto per la
promozione industriale (IPI) per lattuazione di quanto previsto al comma 1, il
Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato è autorizzato ad
utilizzare il finanziamento concesso nellesercizio 2000 entro un limite di spesa di
lire 200 milioni, ai sensi del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione
maggioritaria in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.
Art. 20.
(Rete autostradale e stradale
nazionale)
1. Alla lettera b) del comma 4
dellarticolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di
interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di
programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della
regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia".
Art. 21.
(Disposizioni in materia di
infrastrutture autostradali e viarie)
1. Per la costruzione e
laffidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le
disposizioni che recepiscono nellordinamento italiano la normativa comunitaria in
materia di lavori pubblici o di servizi.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove
autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie
del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui allarticolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le
vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto
ambientale.
3. Gli articoli da 37-bis a 38
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche
alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono
utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
Art. 22.
(Piani urbani di mobilità)
1. Al fine di soddisfare i
fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare labbattimento dei livelli di
inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, laumento
dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione
delluso individuale dellautomobile privata e la moderazione del traffico,
lincremento della capacità di trasporto, laumento della percentuale di
cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car
sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti
appositi piani urbani di mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità
comprendenti linsieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto
pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli,
sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i
sistemi di controllo e regolazione del traffico, linformazione allutenza, la
logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci
nelle città. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di
cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dallanno 2002, concernenti
fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole
modalità di trasporto e mobilità, a decorrere dallanno finanziario medesimo sono
iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione.
2. Sono abilitati a presentare
richiesta di cofinanziamento allo Stato in misura non superiore al 60 per cento dei costi
complessivi di investimento, per lattuazione degli interventi previsti dal PUM, i
singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000
abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore
a 100.000 abitanti, dintesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle
aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso, dintesa con i comuni interessati.
3. Una percentuale non superiore
al 5 per cento dellimporto complessivo derivante dallattuazione del comma 1 è
destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non
possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato interministeriale per
la programmazione economica stabilisce annualmente la ripartizione percentuale del
restante 95 per cento tra le città metropolitane di cui allarticolo 22 del testo
unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i restanti comuni di cui al comma 2.
4. Con regolamento da adottare ai
sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dellambiente,
dintesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono definiti lelenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui
al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi
dei relativi contenuti, i criteri di priorità nellassegnazione delle somme, nonchè
le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle
relative procedure.
5. Le risorse finanziarie sono
erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme
disponibili sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.
Art. 23.
(Diritti per la partecipazione a
concorsi)
1. Allarticolo 27, comma 6,
del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1983, n. 131, le parole: "sono stabilite in lire 7.500" sono
sostituite dalle seguenti: "sono eventualmente previste dalle predette
amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire
20.000".
Art. 24.
(Gare informatiche e supporto ai
programmi informatici delle pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio
2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di
gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.
2. A decorrere dal 30 giugno 2001
gli obblighi di cui al comma 1 sono estesi alle società concessionarie di lavori e
servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono
servizi pubblici, nonchè agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa
nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici.
3. A decorrere dal 1º luglio
2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di
importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni
altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la
normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali
quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.
4. Con uno o più regolamenti
emanati ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli
strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini
dellacquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi.
5. I regolamenti assicurano la
parità di condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la
semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalità di collaudo e
pagamento, nonché la completezza delle offerte.
6. Per la definizione e
attuazione dei programmi di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi
compresa lassistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica
amministrazione, il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19
dellarticolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in posizione di autonomia amministrativa e
funzionale, ai sensi dellarticolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303. Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dellarticolo
17 della legge n. 127 del 1997.
7. Le spese relative al servizio
informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di
bilancio.
8. Restano ferme le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 25.
(Accesso alle banche dati
pubbliche)
1. Le pubbliche amministrazioni
di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del
committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni
pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.
2. Le pubbliche amministrazioni
di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno
accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da
chiunque conoscibili.
Art. 26.
(Istituzione dellUfficiale
elettorale)
1. Dopo larticolo 4 del
testo unico delle leggi per la disciplina dellelettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, di seguito denominato "decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223," è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. 1. Alla
tenuta e allaggiornamento delle liste elettorali provvede lUfficio elettorale,
secondo le norme del presente testo unico.
2. Nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti lUfficiale elettorale è il sindaco, quale Ufficiale del
Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti lUfficiale
elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del
presente testo unico.
3. Il sindaco può delegare e
revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del
comune.
4. Ogni delegazione e revoca
delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.
5. Se il sindaco è sospeso dalle
funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al
commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le
funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.
6. In tutti i casi di assenza o
impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state
delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal
consigliere anziano".
2. Il secondo comma
dellarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, è sostituito dal seguente:
"Esse debbono essere
autenticate, mediante sottoscrizione, dallUfficiale elettorale. Nel caso in cui
lUfficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali
devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima
Commissione e dal segretario".
3. Allarticolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, dopo le
parole: "Il Consiglio comunale," sono inserite le seguenti: "nei comuni con
popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,";
b) il secondo comma è sostituito
dal seguente:
"La Commissione è composta
dal sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati
fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni
cui sono assegnati più di 50 consiglieri".
4. Il primo comma
dellarticolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, è sostituito dal seguente:
"Per lelezione dei
componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive
nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il
maggior numero di voti purchè non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto
da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio
è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano
di età".
5. Allarticolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma sono
soppresse le parole: ", nei comuni con oltre 10.000 abitanti,";
b) al terzo comma sono soppresse
le parole: "cinque o".
6. Il primo periodo
dellarticolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, è sostituito dai seguenti: "Di tutte le operazioni compiute
dallUfficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su
apposito registro, un verbale. Nel caso in cui lUfficiale elettorale è la
Commissione elettorale comunale il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto
dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario".
7. Allarticolo 18, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole:
"dal presidente della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite
dalle seguenti: "dallUfficiale elettorale" ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nel caso in cui lUfficiale elettorale è la Commissione
elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa
Commissione e dal segretario"
8. Allarticolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma,
le parole: "la Commissione elettorale comunale, con lassistenza del
segretario," sono sostituite dalle seguenti: "lUfficiale elettorale";
b) al terzo comma, le parole:
"dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario" sono
sostituite dalle seguenti: "dallUfficiale elettorale" ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui lUfficiale elettorale è la
Commissione elettorale comunale il predetto verbale è firmato dal presidente della
Commissione e dal segretario".
9. Al secondo comma
dellarticolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, le parole: ", con lassistenza del segretario, dalla Commissione
elettorale comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dallUfficiale
elettorale".
10. Allarticolo 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dai
componenti della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle
seguenti: "dallUfficiale elettorale".
11. Allarticolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "e
delle Commissioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: ", degli Ufficiali
elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali".
12. Larticolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal
seguente:
"Art. 52. 1. Il
sindaco o chi ne esercita le funzioni, lUfficiale elettorale, i componenti delle
Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente
responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo
unico".
13. In tutte le leggi o decreti,
aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale
comunale, tale riferimento si intende allUfficiale elettorale.
14. Le disposizioni di cui al
presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2002.
Art. 27.
(Accelerazione del procedimento di
controllo della Corte dei conti)
1. Gli atti trasmessi alla Corte
dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi
trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia
della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato
questione di legittimità costituzionale, per violazione dellarticolo 81 della
Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto
dellatto, ovvero abbia sollevato, in relazione allatto, conflitto di
attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali
richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può
complessivamente essere superiore a trenta giorni.
2. La Sezione del controllo
comunica lesito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine
delladunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni
dalla data delladunanza.
3. Allarticolo 3, comma 2,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, lultimo periodo è soppresso.
4. Il procedimento previsto
dallarticolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può essere attivato dal
Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o più parti dellatto sottoposto
a controllo. Latto, che si è risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le
Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla
richiesta.
5. Larticolo 61, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.
Art. 28.
(Norma di semplificazione del
procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi allopera di ricostruzione nei
territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982)
1. Il comma 6 dellarticolo
2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dallarticolo 11-ter del
decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
dicembre 1996, n. 677, è sostituito dal seguente:
"6. Ogni stanziamento
proveniente dal fondo previsto dallarticolo 3 del testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni è utilizzato
per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi
sismici nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche,
nel rispetto delle priorità sancite dallarticolo 3 della legge 23 gennaio 1992,
n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE".
Art. 29.
(Delega al Governo per la
predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero)
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le
modalità di cui allarticolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dallarticolo 1, comma 6, della presente legge, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con
lestero, con losservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le
disposizioni legislative in materia di commercio con lestero, considerando, oltre
alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere
linternazionalizzazione delle produzioni italiane, in particolare quelle delle
piccole e medie imprese e i prodotti tipici locali, prevedendo la delegificazione e la
semplificazione dei procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di
intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti
operanti nel settore dellinternazionalizzazione delle imprese.
Art. 30.
(Pubblicità delle fusioni e
scissioni
delle società)
1. Il comma quarto
dellarticolo 2501-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
"Se alla fusione partecipano
società regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e
liscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese".
2. Nel comma primo
dellarticolo 2502-bis del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata
altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; lestratto
deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8)
dellarticolo 2501-bis e la menzione dellavvenuta iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese".
3. Il comma primo
dellarticolo 2503 del codice civile è sostituito dal seguente:
"La fusione può essere
attuata solo dopo due mesi dalliscrizione delle deliberazioni delle società che vi
partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore
alliscrizione prevista nel terzo comma dellarticolo 2501-bis, il pagamento dei
creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso
una banca".
4. Nel comma secondo
dellarticolo 2503-bis del codice civile le parole: "della pubblicazione del
progetto di fusione" sono sostituite dalle seguenti: "della iscrizione del
progetto di fusione".
5. II comma quarto
dellarticolo 2504 del codice civile è abrogato.
6. Larticolo 2504-sexies
del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2504-sexies. (Effetti
della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese).
Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-bis,
2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dallarticolo 2457-ter".
7. Il comma quinto
dellarticolo 2504-octies del codice civile è abrogato.
Art. 31.
(Soppressione dei fogli annunzi
legali
e regolamento sugli strumenti di pubblicità)
1. A decorrere dal novantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli
annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il
decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per lesecuzione
della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il
regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932,
n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorso un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le
accompagnano presentate allufficio del registro delle imprese, ad esclusione di
quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative di cui allarticolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica
ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dellarticolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per lassoggettamento al
predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del
Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato.
3. Quando disposizioni vigenti
prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di
pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le
norme di legge impongono forme di pubblicità legale, lindividuazione degli
strumenti per assicurare lassolvimento dellobbligo è effettuata con
regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici,
differenziando, se necessario, per categorie di atti.
Art. 32.
(Semplificazione della fase
costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali)
1. In attesa della riforma del
diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali
sono regolate dalle disposizioni del presente articolo.
2. I commi terzo e quarto
dellarticolo 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"Liscrizione della
società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito
dellatto costitutivo. Lufficio del registro delle imprese, verificata la
regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.
Tutti i termini previsti in
disposizioni speciali con riferimento allomologazione dellatto costitutivo
decorrono dalla data delliscrizione nel registro delle imprese".
3. Nel comma primo
dellarticolo 2332 del codice civile è soppresso il numero 3).
4. Il comma primo
dellarticolo 2411 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il notaio che ha
verbalizzato la deliberazione dellassemblea, entro trenta giorni, verificato
ladempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede liscrizione
nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste. Lufficio del registro delle imprese, verificata la
regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio
ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli
amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della
società, possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e
terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento
allomologazione della delibera decorrono dalla data delliscrizione nel
registro delle imprese".
5. Dopo larticolo 138 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente:
"Art. 138-bis. 1. Il
notaio che chiede liscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di
società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente
inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola larticolo 28, primo comma,
n. 1, della presente legge, ed è punito con la sospensione prevista dal secondo
comma dellarticolo 138 e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire
30.000.000.
2. Con sanzione amministrativa
pari a quella di cui al comma 1 è punito il notaio che chiede liscrizione nel
registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato,
quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge".
Art. 33.
(Ulteriori semplificazioni
in materia societaria)
1. Il comma secondo
dellarticolo 2196, il secondo periodo del comma secondo dellarticolo 2197, il
comma secondo dellarticolo 2298, il comma terzo dellarticolo 2299, il comma
secondo dellarticolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dellarticolo
2383 e il comma secondo dellarticolo 2450-bis del codice civile sono abrogati. Nel
comma primo dellarticolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: "e
depositarne nel registro delle imprese le firme autografe". Larticolo 49 del
testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è abrogato. Nel
comma secondo dellarticolo 2354 del codice civile le parole: "loriginale
sia depositato presso lufficio del registro delle imprese ove è iscritta la
società" sono sostituite dalla seguente: "autenticata".
2. Larticolo 2330-bis del
codice civile è abrogato. Nel comma terzo dellarticolo 2343-bis del codice civile
sono soppresse le parole: "del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Il comma quinto
dellarticolo 2383 del codice civile è abrogato. Nel comma sesto dellarticolo
2383 del codice civile le parole "dai due commi precedenti" sono sostituite
dalle seguenti: "dal comma precedente". Nel comma settimo dellarticolo
2383 del codice civile sono soppresse le parole: "e quinto". Nel comma terzo
dellarticolo 2385, nel comma terzo dellarticolo 2400, e nei commi quarto e
quinto dellarticolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata". Nel comma primo dellarticolo 2436 del codice civile sono soppresse
le parole: "e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata" e nel comma secondo dellarticolo 2436 del codice
civile sono soppresse le parole: "e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata". Nel comma settimo
dellarticolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicati nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Nel
comma quarto dellarticolo 2420-bis del codice civile è soppresso il terzo periodo.
Nel comma quinto dellarticolo 2420-bis del codice civile le parole "pubblicato
nel Bollettino ufficiale della società per azioni e a responsabilità limitata" sono
sostituite dalle seguenti: "depositato presso lufficio del registro delle
imprese". Nel comma primo dellarticolo 2435 del codice civile è soppresso il
secondo periodo. Nel comma secondo dellarticolo 2441 del codice civile le parole
"pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositata presso lufficio del
registro delle imprese". Il comma secondo dellarticolo 2444 del codice civile
è abrogato. Il comma terzo dellarticolo 2450-bis del codice civile è abrogato. Nel
comma quarto dellarticolo 2452 del codice civile sono soppresse le parole: "e
terzo". Nel comma primo dellarticolo 2456 del codice civile sono soppresse le
parole: "e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Lart.
2457-bis del codice civile è abrogato. La rubrica dellarticolo 2457-ter del codice
civile è sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle
imprese". Il comma primo dellarticolo 2457-ter del codice civile è sostituito
dal seguente: "Gli atti per i quali il codice prescrive liscrizione o il
deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale
pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza".
Il comma terzo dellarticolo 2457-ter del codice civile è abrogato. Nel comma
secondo dellarticolo 2475 del codice civile è soppressa la parola:
"2330-bis". Nel comma secondo dellarticolo 2487 del codice civile è
soppressa la parola: "quinto". La rubrica dellarticolo 2497-bis del codice
civile è sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle
imprese". Nellarticolo 2497-bis del codice civile le parole "degli
articoli 2457-bis e" sono sostituite dalle seguenti "dallarticolo
2457". Nel comma primo dellarticolo 2626 del codice civile sono soppresse le
parole: "ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata,".
3. La legge 12 aprile 1973,
n. 256, è abrogata. Larticolo 1, comma 1, lettere f) e g), larticolo 2,
comma 1, lettere b) e c), larticolo 5, comma 2, larticolo 12, comma 2,
larticolo 14, commi 3 e 4, larticolo 20, commi 2 e 3, larticolo 21 e
larticolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, sono abrogati. Nella rubrica del Titolo IV del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole:
"il BUSARL, il BUSC e".
4. Nel comma primo
dellarticolo 2309, nel comma quarto dellarticolo 2383, nel comma terzo
dellarticolo 2385, nel comma terzo dellarticolo 2400, nel comma secondo
dellarticolo 2417, nel comma settimo dellarticolo 2449, nel comma primo
dellarticolo 2450-bis, e nel comma quarto dellarticolo 2475-bis del codice
civile le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
giorni".
Art. 34
(Semplificazione in materia di
libri fondiari e di procedure di intavolazione)
1. Allallegato al regio
decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) allarticolo 33, la
lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) dei decreti di
trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dellautorità
amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà
dellimmobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di
apposite dichiarazioni di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale a
cura dellente pubblico;";
b) nella Sezione IV, dopo il
paragrafo 3, è inserito il seguente:
"§ 3-bis. Annotazione dei
contratti preliminari e dei contratti sottoposti a condizione.
Art. 60-bis. 1. Fermi gli
altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare può ordinare
lannotazione dei contratti preliminari previsti dallarticolo 2645-bis, comma
4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente
la descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione che ne
costituiscono loggetto. Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico
autorizzato.
2. Il rispetto o
linosservanza del limite indicato nellarticolo 2645-bis, comma 5, del codice
civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico autorizzato,
dalla planimetria prevista nellarticolo 10, terzo comma, del presente allegato.
Art. 60-ter. 1. Per gli
effetti di cui allarticolo 2645-bis, comma 2, del codice civile, il giudice tavolare
deve ordinare contemporaneamente la cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni
incompatibili conseguite da terzi aventi causa dal promittente alienante in base a domande
presentate dopo listanza di annotazione del contratto preliminare.
2. Agli stessi effetti di cui al
comma 1 il giudice tavolare ordina, a richiesta della parte istante, la cancellazione
delle altre iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite contro il
promittente alienante dopo lannotazione del contratto preliminare, salve le
iscrizioni ipotecarie nei casi previsti dallarticolo 2825-bis del codice civile e le
annotazioni delle domande di cui allarticolo 71-bis del presente allegato.
Art. 60-quater. 1. Deve
essere cancellata lannotazione dei contratti preliminari quando la cancellazione è
debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero è ordinata giudizialmente con
sentenza passata in giudicato.
2. Cessati gli effetti
dellannotazione del contratto preliminare nei casi di cui allarticolo
2645-bis, comma 3, del codice civile, lannotazione è cancellata a richiesta di
parte.
Art. 60-quinquies. 1. Se
un contratto sottoposto a condizione ha formato oggetto di annotazione ai sensi
dellarticolo 20, lettera h), la cancellazione dellannotazione può essere
ordinata dal giudice tavolare a domanda, quando la mancanza della condizione risulta da
sentenza passata in giudicato o da convenzione. La domanda di cancellazione può essere
giustificata, ai sensi dellarticolo 94, primo comma, n. 3), anche in base ad
altre pronunce definitive dellautorità giudiziaria o in base ad atti muniti di
pubblica fede.
2. Se risulta negli stessi modi
di cui al comma 1 lavveramento della condizione, sono cancellate dufficio
tutte le iscrizioni aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa
intavolazione del diritto a nome dellacquirente se si tratta di condizione
sospensiva, salve le annotazioni delle domande giudiziali di cui allarticolo 71-bis.
3. Le cancellazioni previste dal
comma 1 possono essere ordinate anche in virtù di una dichiarazione unilaterale della
parte in danno della quale la condizione è mancata o si è verificata, salvo in
questultimo caso che siano state eseguite iscrizioni dopo lannotazione del
contratto condizionato";
c) dopo larticolo 71, è
inserito il seguente:
"Art. 71-bis. 1. La
cancellazione dellannotazione delle domande di cui allarticolo 20, lettere f)
e g), è eseguita quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è
ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
1. La cancellazione di cui al
comma 1 deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza
passata in giudicato o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle
parti";
d) dopo larticolo 95, è
inserito il seguente:
"Art. 95-bis. 1. Il
giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, può delegare ai conservatori dei libri
fondiari preposti ai relativi uffici lemissione del decreto tavolare per determinati
atti o categorie di atti.
2. Nella trattazione degli affari
delegati i conservatori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e le
direttive impartite dal giudice tavolare.
3. Con atto motivato il giudice
tavolare può riservarsi o avocare a sè la trattazione di determinate pratiche qualora lo
ritenga opportuno per la difficoltà sostanziale o giuridica del caso o per
limportanza o la portata della decisione";
e) dopo larticolo 130-bis,
è inserito il seguente:
"Art. 130-ter. 1.
Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del
giudice tavolare, è ammesso reclamo con le modalità previste dagli articoli 126 e
seguenti".
Art. 35.
(Controversie in materia di masi
chiusi)
1. In tutte le controversie in
materia di masi chiusi concernenti la determinazione dellassuntore del maso chiuso e
la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I
del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile.
2. Chi intende proporre in
giudizio una domanda relativa allordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire
il tentativo di conciliazione ai sensi dellarticolo 46 della legge 3 maggio 1982,
n. 203.
Art. 36.
(Disposizioni in materia di atti
pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme)
1. Salvo autorizzazione o ordine
della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I,
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici
ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche
temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o
archiviati.
2. In tutti quei casi in cui è
prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dellatto pubblico o della
scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico
ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata
conforme dal pubblico ufficiale depositario.
3. Le annotazioni, gli estremi di
protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine
degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e
della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico
ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente
amministrazione cui loriginale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa
previgente.
4. Il Ministro della giustizia e
il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e
controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di
atti pubblici e scritture private.
5. È abrogata ogni norma in
contrasto con tale disposizione.
Art. 37.
(Comunicazione di violazioni
tributarie)
1. Allarticolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica è
sostituita dalla seguente: "Comunicazione di violazioni tributarie";
b) i commi primo,
secondo e terzo sono abrogati.
Art. 38.
(Trasferimento di impianti, beni e
attività alle società costituite a seguito della
liberalizzazione del mercato elettrico)
1. Alle società per azioni,
costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, nonchè del combinato disposto del comma 1 dellarticolo 8
del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
3 settembre 1999, a far data dallefficacia degli atti di conferimento di impianti,
beni e attività alle società stesse, sono trasferiti le concessioni, le autorizzazioni,
le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di
perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già
intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti successive.
2. Fatti salvi i poteri delle
competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni
concernenti soltanto le aree demaniali destinate allesercizio degli impianti di
produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla
data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma
scadono di diritto alla cessazione dellattività di produzione di energia che si
verifichi precedentemente alla medesima data.
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 2)
ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA
DELEGIFICARE
E SEMPLIFICARE
1. Procedimenti per la
concessione dellindennità per infortunio o malattia da parte dellINAIL o
dellINPS.
Testo unico delle disposizioni
per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124;
Legge 11 gennaio 1943,
n. 138.
2. Procedimento per
lautorizzazione allesercizio provvisorio dei distributori di carburante
autostradali.
Testo unico delle leggi sui pesi
e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984,
n. 818.
3. Procedimento per
lapprovazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro
costruzione e sulle operazioni di controllo durante lesercizio.
Decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,
articolo 2.
4. Procedimento per
lemanazione di decreti, di competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali, finalizzati ad apportare modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C
(ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti)
della legge 19 ottobre 1984, n. 748.
Legge 19 ottobre 1984,
n. 748, articoli 8 e 9;
Decreto legislativo 16 febbraio
1993, n. 161, articolo 6;
Decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, articolo 58.
5. Procedimento per il rilascio
delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale.
Legge 28 settembre 1939,
n. 1822.
6. Procedimento di autorizzazione
alla circolazione di prova degli autoveicoli.
Decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102.
7. Procedimento per la
domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle
imprese di autoriparazione.
Decreto-legge 21 dicembre 1966,
n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14,
articolo 3.
8. Procedimento di chiusura
annuale del "Fondo Scorta" della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e
della Guardia di finanza.
Legge 2 dicembre 1969,
n. 968, articolo 1, secondo comma.
9. Procedimento per la
cancellazione dufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed
altri enti non più operativi.
Legge 16 dicembre 1977,
n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191,
2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993,
n. 580.
10. Procedimento per il recupero
dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.
Testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Legge 29 dicembre 1993,
n. 580, articolo 18.
11. Procedimento per
liscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso lufficio del
registro delle imprese.
Regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
Legge 29 dicembre 1993,
n. 580.
12. Procedimento per
lautorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e
degli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso
civile.
Decreto-legge 30 giugno 1982,
n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597,
articolo 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.
13. Procedimento per la
formazione dei piani attuativi.
Legge 17 agosto 1942,
n. 1150;
Legge 18 aprile 1962,
n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 22 ottobre 1971,
n. 865;
Legge 28 gennaio 1977,
n. 10;
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
Legge 28 febbraio 1985,
n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
14. Procedimento per il collaudo
per opere di cemento armato e/o strutture metalliche.
Legge 5 novembre 1971,
n. 1086.
15. Tutela dallinquinamento
acustico. Rumore nellambiente esterno e determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore. Tecnico competente acustica ambientale.
Legge 26 ottobre 1995,
n. 447.
Codice penale, articolo 659;
Codice civile, articolo 844;
Decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
Decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
16. Autorizzazione alla custodia,
allutilizzo e al trasporto di gas tossici.
Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;
Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
17. Procedimenti concernenti la
produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.
Legge 30 aprile 1962,
n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993,
n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155.
18. Procedimenti concernenti le
modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su
autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.
Testo unico delle leggi sui pesi
e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 31 gennaio 1967,
n. 33.
19. Procedimento di iscrizione a
ruolo del notaio.
Legge 16 febbraio 1913,
n. 89, articoli 18 e seguenti;
Regolamento approvato con regio
decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 32 e seguenti.
20. Procedimento di iscrizione
del notaio trasferito.
Legge 16 febbraio 1913,
n. 89, articolo 25;
Regolamento approvato con regio
decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 41 e seguenti.
21. Procedimento per il rilascio
del permesso di assenza del notaio.
Legge 16 febbraio 1913,
n. 89, articolo 26;
Regolamento approvato con regio
decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 51 e seguenti.
22. Procedimento per la nomina
del coadiutore del notaio.
Legge 16 febbraio 1913,
n. 89, articolo 45;
Regolamento approvato con regio
decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 65 e seguenti.
23. Redazione di atti pubblici in
lingua straniera e revisione della disciplina di nullità.
Legge 16 febbraio 1913,
n. 89, articoli 54 e 55;
Legge 16 febbraio 1913,
n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º.
24. Redazione di atti pubblici
con intervento di sordi, muti e sordomuti e revisione della disciplina di nullità.
Legge 16 febbraio 1913,
n. 89, articoli 56 e 57;
Legge 16 febbraio 1913,
n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º.
25. Procedimento per la
conservazione e la pubblicità dei testamenti.
Legge 16 febbraio 1913,
n. 89, articolo 66, ultimo comma;
Legge 25 maggio 1981,
n. 307, articoli 3 e seguenti;
Decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;
Decreto del Ministro di grazia e
giustizia 25 ottobre 1993, n. 586;
Codice civile, articolo 622.
26. Comunicazioni di atti di
trasferimento di terreni.
Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, articolo 18;
Legge 12 agosto 1993,
n. 310, articolo 7.
27. Semplificazione per i privati
delle modalità di conservazione dei documenti su microfilm.
Regolamento emanato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694.
28. Procedimento per la denuncia
di apparecchi a pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai
depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.
Regio decreto-legge 9 luglio
1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927,
n. 1132;
Legge 13 luglio 1966,
n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 359;
Legge 26 luglio 1965,
n. 966;
Decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
29. Procedimenti per il collaudo,
la denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi
di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza
centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi
motorizzati.
Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
Decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626.
30. Procedimento di denuncia
allIspettorato del lavoro relativamente allesercizio di nuova attività
produttiva.
Decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articolo 48.
31. Procedimento per il controllo
della qualità dei prodotti ortofrutticoli ai fini dellesportazione.
Legge 25 marzo 1997, n. 68,
articolo 2, comma 2, lettera h).
32. Procedimento di
autorizzazione per lattività di noleggio di autoveicoli senza conducente e per
lesercizio dellattività di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti
richiesti agli esercenti autorimesse.
Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;
Regolamento per lesecuzione
del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 196.
33. Procedimento in materia di
inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola.
Legge 11 luglio 1980,
n. 312, articolo 172;
Testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440,
486, 490, 560 e 570.
34. Procedimento per
lacquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1º giugno 1939,
n. 1089, destinati a sede di organi dellAmministrazione centrale e periferica
dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440;
Legge 1º giugno 1939,
n. 1089;
Decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
35. Procedimento relativo alla
permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.
Regio decreto-legge 10 settembre
1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
36. Concessione e locazione di
immobili di proprietà dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, articoli 3 e 6;
Legge 14 gennaio 1994,
n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g).
37. Passaggio dei beni dello
Stato dal demanio al patrimonio pubblico.
Codice della navigazione,
articolo 35.
38. Procedimento per le
alienazioni dei beni immobili dello Stato.
Legge 24 dicembre 1908,
n. 783;
Decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;
Legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
39. Procedimento per la
riliquidazione della pensione definitiva.
Decreto-legge 22 dicembre 1990,
n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59,
articolo 3, comma 2.
40. Procedimento relativo al
collocamento in aspettativa per infermità del personale militare.
Legge 10 aprile 1954,
n. 113;
Legge 31 luglio 1954,
n. 599;
Legge 17 aprile 1957,
n. 260;
Legge 3 agosto 1961, n. 833;
Legge 1º febbraio 1989,
n. 53.
41. Procedimento per
lautorizzazione allesercizio dellattività di barbiere, parrucchiere per
uomo-donna, estetista.
Legge 14 febbraio 1963,
n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
42. Procedimento per
liscrizione allalbo degli spedizionieri.
Legge 14 novembre 1941,
n. 1442.
43. Procedimenti connessi
allacquisto e locazione di nuove macchine utensili o di produzione.
Legge 28 novembre 1965,
n. 1329, articoli 4 e 10.
44. Procedimento per
larchiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del codice della
strada.
Decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, articolo 204.
45. Procedimento di revisione
annuale dei diritti aeroportuali.
Legge 5 maggio 1976, n. 324,
articolo 9;
Legge 15 febbraio 1985,
n. 25.
46. Denuncia di inizio attività.
Legge 17 agosto 1942,
n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977,
n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
47. Autorizzazione edilizia.
Legge 17 agosto 1942,
n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977,
n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
48. Interventi non soggetti a
concessione od autorizzazione edilizie.
Legge 17 agosto 1942,
n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977,
n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
49. Catasto edilizio.
Regolamento per la conservazione
del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
n. 1249;
Decreto legislativo 8 aprile
1948, n. 514;
Decreto-legge 19 dicembre 1984,
n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
Legge 30 dicembre 1989,
n. 427;
Decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Decreto-legge 27 ottobre 1995,
n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995,
n. 539;
Legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
50. Autorizzazioni e concessioni
relative alla sede stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso
della sede stradale.
Decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
51. Procedimento per
linstallazione, la trasformazione, lampliamento e la manutenzione di impianti
tecnologici.
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
52. Procedimento per la
progettazione, la messa in opera e lesercizio di edifici e di impianti al fine del
contenimento del consumo energetico.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
53. Procedimento per
lautorizzazione e la licenza di panificazione.
Legge 31 luglio 1956,
n. 1002;
Decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, articolo 22.
54. Procedimento relativo alle
denunce delle presenze nelle strutture ricettive di cui allarticolo 6 della legge 17
maggio 1983, n. 217, e dei ricoveri in case ed istituti di cura.
Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635;
Legge 30 settembre 1993,
n. 388;
Decreto legislativo 13 luglio
1994, n. 480;
Decreto-legge 29 marzo 1995,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Legge 30 maggio 1995,
n. 203.
55. Procedimento di concessione
di medaglie donore per la lunga navigazione.
Decreto luogotenenziale 1º marzo
1945, n. 127;
Decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;
Decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110.
56. Procedimento per lo
svolgimento di tombole e pesche di beneficenza in occasione di feste o sagre a carattere
locale.
Regio decreto-legge 19 ottobre
1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
57. Procedimento di vidimazione
di registri, libri sociali e scritture contabili, abolizione dellobbligo di
vidimazione o estensione della facoltà di vidimazione agli uffici del giudice di pace e
ai comuni.
Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Codice civile, articoli 2215,
2218 e 2421.
58. Procedimento per
lattribuzione del codice fiscale con estensione della facoltà di richiesta
telematica e di ricezione del codice fiscale e di duplicato dello stesso a liberi
professionisti (consulenti fiscali, commercialisti, notai, avvocati).
Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Decreto del Presidente della
Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, articolo 1.
59. Procedimento di rilascio di
porto darmi a cittadini degli Stati dellUnione europea.
Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 42.
60. Comunicazione di
trasferimento di possesso di fabbricati.
Decreto-legge 21 marzo 1978,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191,
articolo 12.
61. Procedimento per la
determinazione dei compensi spettanti ai presidenti e ai componenti delle camere di
commercio.
Legge 29 dicembre 1993,
n. 580, articolo 11, comma 1, lettera e);
Legge 1º agosto 1988,
n. 340, articolo 3, comma 6.
62. Procedure concernenti i fili
a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso della economia
montana: pareri.
Decreto del Presidente della
Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, articoli 43 e 44.
63. Procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione
della pensione privilegiata ordinaria e dellequo indennizzo. Funzionamento e
composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
Decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA
PARTE
DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI
1. Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62.
Regolamento approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 111, 113 e 114.
(Procedimento per
liscrizione nel registro dei portieri e dei custodi).
2. Testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 100,
secondo, terzo e quarto comma.
(Procedimento di registrazione
presso lufficio comunale del diploma di abilitazione allesercizio della
professione sanitaria).
3. Legge 3 giugno 1935,
n. 1095;
Legge 22 dicembre 1939,
n. 2207;
Decreto del Capo del
Governo 10 agosto 1938, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio
1939;
Decreto ministeriale 25
ottobre 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1947.
(Procedimento per il trapasso di
proprietà di beni immobili siti nelle province di confine terrestre).
4. Legge 8 maggio 1998,
n. 146, articolo 21, comma 2.
(Procedure concernenti i fili a
sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso delleconomia
montana).
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