MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
DIRETTIVA
24 ottobre 2000 - Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione
delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri
per l'installazione e la manutenzione.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
VISTO il Decreto Legislativo 30
aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e successive
modificazioni;
VISTO il Decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e
di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;
VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 35
del citato Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
CONSIDERATO che nel corso degli
anni, a decorrere dall'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada e
dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione, sono pervenute a
questo Ministero numerose richieste di informazioni e chiarimenti sulla
corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla
segnaletica stradale;
CONSIDERATO che il, sistema
segnaletico presente sulle strade italiane non sempre risponde ai
criteri di efficienza ed uniformità richiesti dal Codice e necessari
per la sicurezza della. circolazione stradale;
SENTITO il parere della quinta
sezione del Consiglio Superiore dei Lavori, Pubblici espresso con voto.
n. 321 reso nell'adunanza del 20 ottobre 1999;
VISTO il parere della
Conferenza Unificata espresso nella seduta del 6 luglio 2000;
emana la
DIRETTIVA
sulla corretta ed uniforme
applicazione delle norme del. Codice della Strada, in materia di
segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione.
1. OBIETTIVI DELLA
DIRETTIVA
1.1 Premessa
Nel corso degli anni, a
decorrere dall'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada e del suo
regolamento d'esecuzione (1° Gennaio 1993), sono pervenute a questo
Ministero numerose richieste di informazione e chiarimenti sulla
corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla
segnaletica stradale.
Nel contempo si è avuto anche
modo di accertare che il panorama segnaletico presente sulle strade
italiane non ha subito gli aggiornamenti ed i miglioramenti attesi. Ciò
è in larga parte dovuto ad una scarsa attenzione di numerosi Enti,
proprietari di strade che evidentemente non hanno ancora maturato la
necessaria sensibilità alla corretta applicazione di una normativa
estremamente importante per la sicurezza stradale.
La presente direttiva, che
viene emanata a norma degli art. 5, comma l° e art. 35, comma 1, del
Codice, ha pertanto lo scopo sia di chiarire i dubbi espressi e sia di
richiamare l'attenzione degli Enti proprietari, Concessionari e Gestori
di strade, di seguito denominati Enti proprietari, per sensibilizzarli
ad una maggiore cura e impegno, anche finanziario, per il mantenimento
delle strade e del necessario arredo segnaletico nelle migliori
condizioni.
In particolare, la sempre
crescente complessità della circolazione, specie, all'interno dei
centri abitati e l'elevato livello di incidentalità che purtroppo si
registra sulle strade fanno ritenere oltremodo impellente il richiamo a
tutti i soggetti direttamente coinvolti di fronte alle responsabilità
che possono derivare dai mancati adempimenti. Tale responsabilità,
peraltro, è stata oggetto di valutazione da parte del Governo all'atto
della presentazione della "Relazione annuale sui profili sociali,
ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza
stradale", di cui tutti gli organi di informazione hanno dato ampia
e dettagliata diffusione.
1.2 Normativa di
riferimento
La normativa vigente in materia
di disciplina della circolazione e di segnaletica stradale può
ritenersi nel suo complesso soddisfacente. Il richiamo al rispetto della
normativa vigente costituisce la base di partenza per ogni
considerazione di seguito espressa e, per taluni aspetti, ne è anche la
fonte. Va ricordato perciò che il Codice (art. 14 e tutto il Capo II
del Titolo II del Decreto Legislativo 285/92 e successive modifiche) e
le corrispondenti norme del relativo regolamento di esecuzione e di
attuazione (Capo II del Titolo II del DPR 495/92 e successive
modifiche), recano il complesso delle disposizioni cui deve essere
improntata l'azione degli Enti ai quali è affidata la cura delle
strade.
1.3 Relazione tra cura
della strada e incidentalità stradale
L'imponenza e la complessità
assunte dalla circolazione stradale esigono che gli Enti proprietari
dedichino le più attente cure alla strada ed alla segnaletica stradale,
perché entrambe concorrono, in misura notevole, alla sicurezza ed alla
fluidità della circolazione.
La segnaletica dispiega questi
suoi effetti solo se progettata, realizzata ed installata secondo
criteri di regolarità e razionalità e mantenuta con costante cura.
Diversamente essa può anche risultare fonte di pericolo o causa di
incertezze nei comportamenti degli utenti della strada da cui possono
scaturire incidenti stradali, anche di rilevante gravità.
In proposito è opportuno
ricordare che dalle analisi dei dati ISTAT sulla sinistrosità stradale,
la distrazione o la indecisione risultano tra le cause più ricorrenti
di incidenti. Numerosi sinistri stradali infatti derivano dall’assenza
di segnaletica, dall'inadeguatezza della stessa rispetto alle condizioni
della strada e del traffico, dalla sua tardiva o insufficiente
percepibilità dalla collocazione irregolare, dall'usura dei materiali o
dalla mancata manutenzione, ovvero dall'istallazione in condizioni
difformi dalle prescrizioni del regolamento (art. 38, comma 7, cod. str.
e art. 79, reg.).
2. POTERI E
RESPONSABILITA' - DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE IN MATERIA DI
SEGNALETICA
2.1 Le competenze tecnico -
amministrative
Il nuovo Codice della strada,
rispetto al precedente, ha ridisegnato i compiti e poteri degli Enti
proprietari delle strade, riconoscendo a questi ultimi, un ampio potere
per la regolamentazione della circolazione stradale.
L’art. 5, comma 3, stabilisce
infatti che i provvedimenti sono emanati dagli Enti proprietari
attraverso gli organi competenti, con ordinanze rese note al pubblico
mediante la prescritta segnaletica.
Il successivo art. 6 individua
al comma 5 gli organi a cui è riconosciuto il potere di ordinanza in
rapporto alle singole strade ed al relativo Ente di appartenenza. Esso
spetta:
- al capo dell'Ufficio
periferico dell'ANAS per le strade statali e per le a autostrade
- al Presidente della Giunta,
per le strade regionali
- al Presidente della
Provincia, per le strade provinciali
- ai Sindaci per le strade
comunali e le strade vicinali.
E' previsto, inoltre, (art. 14,
comma 3, cod. strad.) che per le strade in concessione i poteri ed i
compiti dell'Ente proprietario siano esercitati dal concessionario nei
limiti fissati dalle relative, convenzioni. Tra gli aspetti di, maggiore
importanza, ai fini della presente Direttiva, vanno annoverate le
disposizioni contenute nell'art. 14 che contiene opportuni precetti ai
quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con
efficienza, correttezza e compiutezza ai compiti di gestione
manutenzione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, degli
arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi.
Sono stati opportunamente
previsti, nello stesso articolo, l'obbligo della manutenzione e della
gestione delle strade, il controllo tecnico dell'efficienza delle
medesime e delle relative pertinenze, nonché l'apposizione e la
manutenzione della segnaletica stradale.
Va segnalato che l'art. 37 del
Codice, ai commi 2 e 3, ha indicato tutte le possibili ipotesi di
apposizione di segnaletica da parte degli Enti proprietari così da
impedire in generale ogni possibile situazione di incompetenza, o
sovrapposizione di competenza tra i vari - Enti proprietari e l'art. 38
del Codice, al comma 10 precisa che il campo di applicazione
obbligatorio della segnaletica é costituito dalle strade ad uso
pubblico, ivi comprese quelle di proprietà privata aperte all'uso
pubblico.
Ne consegue che tutta la
segnaletica stradale deve sempre essere mantenuta in perfetta efficienza
da parte degli Enti proprietari o dei soggetti esercenti che sono tenuti
alla sua posa in opera (art. 38, comma 7, cod. str.).
Un particolare richiamo deve
essere fatto, in questa sede, alle competenze per le strade non comunali
correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai
10.000 abitanti. L'art. 7, comma 3 del Codice, conferisce in tal caso al
comune la competenza a disciplinare la circolazione stradale e di
conseguenza porre in opera la connessa segnaletica anche sulle strade
non di proprietà (previo parere dell'ente proprietario), ad eccezione
dei provvedimenti per la tutela del patrimonio stradale e per esigenze
di carattere tecnico, nonchè della segnaletica relativa alle
caratteristiche geometriche e strutturali della strada, posta a carico
dell'Ente proprietario [art. 37, comma 1, lettera d)]; a titolo
esemplificativo: strada deformata, dosso, cunetta, curve, discesa
pericolosa, salita ripida, strettoie, banchina pericolosa, caduta massi,
transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a ....metri,
transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a ....metri,
transito vietato ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza
superiore a ....metri transito vietato ai veicoli aventi una massa
superiore a …..tonnellate, transito vietato ai veicoli aventi massa
per asse superiore a …. tonnellate. Per i segnali: ponte mobile,
strada sdrucciolevole, sbocco su molo, materiale instabile sulla strada,
altri pericoli, occorre una valutazione caso per caso in ordine alla
relativa competenza.
E' evidente l'intento del
Codice, di ricondurre alla competenza di un solo soggetto l'intera
materia della disciplina della circolazione all'interno del centro
abitato indipendentemente dalla proprietà stradale e dalla
consistenza demografica dell'abitato semprechè il centro abitato stesso
sia stato delimitato e segnalato a norma di legge (art. 4 cod. str. e
art. 5, comma 3, reg.).
E' stata spesso segnalata a
questo Ministero la difficoltà interpretativa da parte dei Comuni e
degli altri Enti proprietari di strade correnti all'interno dei centri
abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, della portata
della locuzione "caratteristiche geometriche e strutturali delle
strade", per quanto attiene alla segnaletica orizzontale.
In proposito si precisa che
tale segnaletica è per la quasi totalità a carico delle
amministrazioni comunali dal momento che la stessa impone regole di
comportamento non necessariamente correlate alle caratteristiche
geometriche delle strade, ad eccezione dei segnali orizzontali che
evidenziano ostacoli sulla strada quando questi sono connessi alle
caratteristiche strutturali della stessa, la cui apposizione fa carico
agli Enti proprietari (art. 175 reg.).
2.2 Adempimento all'obbligo
della delimitazione del centro abitato
Alla base della corretta
applicazione della normativa sulla disciplina del traffico stradale,
bisogna individuare le competenze che il Codice assegna ai vari soggetti
cui fanno capo le specifiche attribuzioni.
Preliminarmente è necessario
qui richiamare l'obbligo a cui sono tenuti i comuni, ai sensi dell'art.
4 del Codice. Ad essi, infatti, è demandato il compito di delimitare il
centro abitato o i centri abitati presenti sul territorio al fine di
stabilire, sotto il profilo tecnico - amministrativo i limiti dei
compiti e dei poteri tra il Comune e gli altri Enti proprietari.
Pur se la norma richiamata
imponeva l’obbligo dell'adozione dei provvedimenti di delimitazione
del centro abitato entro il 30 giugno 1993, si registra tuttora una
diffusa inadempienza, con conseguenze di vastissima portata sotto
l'aspetto giuridico - amministrativo e connesse responsabilità di varia
natura a carico delle amministrazioni che non vi hanno ancora
provveduto.
Poiché questa situazione di
inadempienza non è ulteriormente procrastinabile ove essa perduri lo
scrivente sarà costretto ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 5,
comma 2, del Codice che prevede, tra l'altro, l'addebito di ogni spesa a
carico dell'ente inadempiente.
A tale proposito non appare
condivisibile l’atteggiamento di alcuni Comuni di delimitare il centro
abitato, ai fini dell'applicazione delle norme del Codice; non in
relazione all’insieme continuo di edifici che lo costituisce, ma
sovente in posizione largamente anticipata in corrispondenza, ad
esempio, di case sparse, se non addirittura all’inizio del territorio
comunale, senza alcun vantaggio per gli utenti della strada e della
sicurezza più in generale.
2.3 Conseguenze della
mancata delimitazione dei centri abitati
Fermo restando quanto già
precisato con la circolare 29 dicembre 1997, n. 6709, circa
l'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali
all'interno dei centri abitati, nei casi in cui il comune non abbia
delimitato il proprio centro abitato, può configurarsi la illegittimità
dei provvedimenti di disciplina della circolazione all'interno dello
stesso, rispetto al quale il Codice limita il potere (ai sensi dell'art.
7, comma 1), solo se tale entità territoriale sia stata
amministrativamente definita ed appositamente, delimitata con i
prescritti segnali di inizio e fine [artt. 4 e 37, comma1, lettera b),
cod. str. ]
2.4 Strade private aperte
all'uso pubblico
Nelle strade private aperte
all'uso pubblico, poste all'interno del centro abitato, rimane pur
sempre la competenza del Comune ad assicurare la loro corretta e sicura
utilizzazione da parte di tutti gli utenti; incombe quindi al Comune
l'obbligo di disciplinare la circolazione attraverso una appropriata ed
efficiente segnaletica stradale [art. 37, comma 1, lettera c), cod. str.
].
A tale riguardo è bene
precisare che la locuzione "area ad uso pubblico", sulla quale
il Codice all’art. 2 basa la definizione di
"strada" riguarda anche le strade private aperte
all'uso pubblico, ancorché la relativa utilizzazione si realizzi
"de facto" e non "de iure". La segnaletica stradale
in questi casi è posta a cura del Comune ogni qualvolta su di essa
venga attuata una qualsiasi disciplina della circolazione avente
carattere di generalità ed i provvedimenti relativi siano adottati per
perseguire o conseguire un pubblico interesse. Analogamente sulle strade
private ad uso pubblico fuori dai centri abitati la competenza ad
apporre la segnaletica è del Comune. E' appena il caso di sottolineare
che i segnali stradali devono rispettare le norme di riferimento per
quanto riguarda la regolarità sotto il profilo qualitativo e
quantitativo, anche sulle aree e sulle strade private aperte ad uso
pubblico per le quali al Comune compete la responsabilità della
disciplina della circolazione e della opposizione della segnaletica
stradale. Su tali strade private, se non aperte all’uso pubblico
l’apposizione dei segnali è facoltativa ma laddove utilizzati, essi
devono essere conformi a quelli regolamentari e posti in opera nel
rispetto della normativa tecnica che li riguarda.
2.5 Applicazione delle
norme sulla segnaletica su particolari aree e su aree non ad uso
pubblico
Il campo di applicazione delle
norme relative ai segnali stradali non si esaurisce nei confronti degli
Enti, proprietari di strade, previsti dall’art.2, comma 5, del Codice,
ma riguarda anche altri soggetti, che gestiscono strade o aree. In
particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Codice, nell'ambito
degli aeroporti e delle aree portuali la competenza a disciplinare la
circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico, e quindi ad
apporre e mantenere in efficienza la relativa segnaletica stradale
è rispettivamente, del direttore della circoscrizione aeroportuale e
del comandante di porto o dell’autorità portuale competenti per
territorio.
Un caso particolare e’
rappresentato, oltre che dai casi innanzi esaminati, anche dalle strade
all’interno degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei
cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, e su tutte le
altre aree demaniali aperte alla circolazione, anche se soggette a
limitazione di tempo o categorie di veicoli, per le quali, ai sensi
dell'art. 75 del Regolamento, l'applicazione dei segnali non è
facoltativa in quanto per esse si applicano integralmente le norme
relative ai segnali stradali.
Si fa pertanto appello alla
responsabilità degli altri soggetti competenti, oltre a quelli
espressamente citati nell'art. 6, comma 5, lettere a), b), c) e d) del
Codice, ad aver cura di installare e mantenere la segnaletica stradale,
rientrando tale compito nelle loro mansioni d'ufficio a norma dell'art.
14, comma 1, lettera c) del Codice.
2.6 Obblighi e competenze
relativi alle funzioni di gestione della strada
Sulla base delle puntuali
disposizioni di legge in materia di responsabilità tutti gli Enti
proprietari delle strade sono tenuti alla massima cura nel mantenimento
della segnaletica stradale ed al controllo della sua efficienza, insieme
alle altre condizioni di buona gestione.
Taluni conflitti di competenza
verificatisi in passato tra Enti proprietari, in merito
all’apposizione e manutenzione della segnaletica, non dovrebbero più
sorgere stante la chiara e tassativa individuazione delle competenze
fatta dal Codice (art. 37 cod. str.): in linea di principio deve
affermarsi la responsabilità dell'Ente proprietario di strada in caso
di incidente a seguito di carenza della segnaletica. Siffatta
responsabilità è comunque riconducibile al predetto Ente se la
insufficiente segnaletica induce 1'utente a comportamenti scorretti che
non avrebbe avuto in presenza di segnaletica idonea. La carenza dei
segnali stradali, la loro irregolare apposizione, nonché
l’insufficiente stato di manutenzione comportano inevitabilmente
responsabilità sia per la Pubblica Amministrazione che per i funzionari
preposti allo specifico settore.
2.7 Le responsabilità
degli Enti proprietari della strada in materia di manutenzione e
apposizione della segnaletica
In materia di circolazione
stradale, fuori dei casi espressamente disciplinati da norme imperative,
la P. A. ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove
sia necessario od opportuno apporre segnali di pericolo. Tale potere però
incontra un limite nel dovere del neminem laedere (art. 2043 – Cod.
Civ), e nel relativo potere dell’Autorità Giudiziaria di accettare
l’esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a
condotta colposa omissiva o commissiva dell’ente proprietario e
l’eventuale nesso di casualità tra tale condotta e i danni subiti
dagli utenti (Cass. Civ., Sez. III, 6.4.1982, n. 2131).
Il mancato ripristino di un
segnale stradale che impone un obbligo o un divieto regolarmente
stabiliti con apposito provvedimento amministrativo (artt. 6 e 7 cod.
str.) può dare luogo a responsabilità a carico di amministratori e
dipendenti dell'Ente, sia di carattere penale per lesioni riportate
dalle vittime dell'incidente verificatosi e sia di natura civile; nel
qual caso la responsabilità fa carico in via solidale ad ambedue i
suddetti soggetti. Ne consegue che agli Enti proprietari spetta
l'obbligo di controllare la presenza e l'efficienza dei segnali e di
disporre il ripristino di quelli rimossi (art. 38, comma 7, cod. str.).
2.8 La responsabilità
dell'Ente proprietario della strada nei confronti dei soggetti terzi
fornitori della segnaletica
La fornitura o
l’installazione di segnaletica non conforme deve esser contestata alla
ditta fornitrice fino ad ottenere la puntuale rispondenza di essa alle
norme che disciplinano la materia e alle clausole contrattuali o di
ordine.
L’inosservanza di tali
adempimenti comporta la restituzione dei materiali ricevuti, salvo il
risarcimento del danno subito dalla P.A. per il ritardato o mancato
rispetto delle clausole contrattuali. Da tutto ciò deriva un preciso
obbligo per i tecnici e funzionari dell’ente interessato di verificare
e controllare la fornitura della quantità e qualità intesa
quest’ultima non solo quale conformità dei materiali agli standard
contenuti ma anche quale conformità dei singoli segnali alle norme di
regolamento: dimensioni, colori, simboli e caratteristiche varie cui le
norme e le figure fanno specifico richiamo.
Gli stessi sono tenuti a
verificare il rispetto delle norme specifiche che individuano i tipi
delle diverse pellicole rifrangenti che devono corrispondere a ben
determinati criteri di individuazione e configurazione a titolo di
garanzia e di conformità alle prescrizioni contenute nell'apposito
disciplinare tecnico (D.M. 31 Marzo 1995) che, come noto, è fonte
normativa nella specifica materia.
A questo riguardo è necessario
sottolineare che l'utilizzo di segnaletica irregolare comporta
responsabilità sotto il profilo amministrativo per il non corretto
esercizio delle competenze conferite dalla legge all'Ente proprietario
e, contemporaneamente, può determinare un danno erariale che, in base
alle attuali disposizioni legislative, può comportare responsabilità
del dirigente o del funzionario che ne ha disposto l’acquisto o
consentito l’impiego. Rimane da sottolineare che anche gli stessi
progettisti, tecnici o funzionari addetti al settore devono attenersi
strettamente alle disposizioni regolamentari che disciplinano la
materia. Agli organi di controllo, sia dell'Ispettorato Generale
per la Circolazione e la Sicurezza Stradale e delle sue sezioni
periferiche presso i Provveditorati Regionali alle OO.PP., che di
Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Codice, spetta la vigilanza sul
puntuale rispetto delle norme richiamate, contestando, le relative
violazioni.
3. RESPONSABILITA' DEI
PRODUTTORI E DEI FORNITORI DI SEGNALETICA
Tutti i soggetti privati che
instaurano un rapporto con la P.A. per forniture o esecuzione di lavori
attinenti alla segnaletica, sono tenuti ad osservare le norme che
disciplinano la materia e che regolano la costruzione, l'installazione,
e l'allestimento delle attrezzature oggetto del rapporto stesso.
3.1 Segnaletica verticale
I produttori ed i fornitori di
segnali stradali sono tenuti a produrre e fornire solo segnali stradali
conformi ai tipi previsti dal Regolamento. In particolare nei confronti
dei produttori permane l'obbligo di attenersi a quanto previsto
dall'art. 45, comma 1, del Codice, che vieta di fabbricare o impiegare
segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal codice,
dal regolamento, dai decreti e dalle direttive ministeriali in materia.
Gli stessi devono avere requisiti tecnico - professionali, operare in
idonei ambienti di lavoro e possedere le dotazioni e le attrezzature
previste nel Regolamento.(artt. 193 e 194). Inoltre i segnali da loro
prodotti devono essere sempre corredati da certificazione di
"conformità del prodotto", come previsto dalla circolare di
questo Ministero n. 3652 del 17 Giugno 1998 e successive modifiche.
Analogo onere incombe anche sui
fornitori non produttori che comunque devono accompagnare le forniture
con la certificazione di prodotto rilasciata dal/i produttore/i dal/i
quale/i si approvvigionano.
3.2 Segnaletica orizzontale
Anche per la segnaletica
orizzontale è oltre modo necessario che i produttori, i fornitori e gli
installatori, curino la sua esecuzione nel pieno rispetto delle norme
regolamentari (in particolare art. 137, reg.) per garantire le migliori
condizioni di visibilità. Un utile riferimento circa i parametri
qualitativi minimi in uso della segnaletica orizzontale è costituito
dalla norma UNI EN 1436: 1998.
3.3 Segnaletica e
dispositivi omologati, approvati o autorizzati
E' noto che l'Ispettorato
Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale è l'organismo del
Ministero dei Lavori Pubblici che autorizza, approva ed omologa la
segnaletica luminosa ed i dispositivi per segnaletica stradale anche non
specificamente codificati.
A norma dell'art. 41 del Codice
tutti i segnali luminosi devono essere di "tipo" omologato. Ciò
vale sia per le lanterne semaforiche che per tutta la segnaletica
verticale in genere che può essere prodotta, anche di tipo luminoso.
Tali segnali, e tutti gli altri dispositivi soggetti ad omologazione od
approvazione devono essere identificati con una targhetta od altro
sistema di identificazione che riporti gli estremi di omologazione, come
previsto all'art. 192 del Regolamento, a garanzia della conformità
degli stessi al tipo omologato o approvato.
E' quanto mai opportuno che gli
Enti proprietari e gestori di strade eseguano accurati controlli per
verificarne l'origine e, se del caso, provvedere alla loro
regolarizzazione o sostituzione.
4. ASPETTI GENERALI IN
MATERIA DI SEGNALETICA
4.1 Termini degli
adempimenti previsti per l'adeguamento
La necessità di adeguare il
sistema segnaletico alle nuove norme regolamentari è stata prevista nel
Codice (art. 234) con la dovuta gradualità affinché gli Enti
interessati potessero programmare gli interventi nei tempi e con le
disponibilità finanziarie dei propri bilanci. Ciò nonostante le
inadempienze degli Enti proprietari sono notevoli tanto da determinare
il quasi totale mancato rispetto delle scadenze previste nella citata
norma.
Invero su talune arterie
principali della rete extraurbana la segnaletica stradale ha raggiunto
un soddisfacente livello di adeguamento alle vigenti disposizioni
regolamentari e corrisponde positivamente alle effettive esigenze del
traffico. Ciò almeno per quanto concerne la segnaletica di pericolo e
di prescrizione.
Non altrettanto favorevole
giudizio può esprimersi per la segnaletica di indicazione e per quella
orizzontale. Al riguardo non può essere tollerato il permanere in
opera, dopo molti anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere
sostituiti, di segnali stradali di estrema utilità ed efficacia ai fini
della sicurezza, ma ormai superati, quali, ad esempio, arresto
all'incrocio, divieti di svolta, divieto di inversione, sosta
regolamentata. Essi infatti, oltre ad aver perduto ogni efficacia
regolamentare, non sono conosciuti da una ampia fascia di conducenti che
hanno conseguito la patente di guida in tempi recenti e dai conducenti
stranieri.
4.2 Necessità, uniformità
e congruenza della segnaletica
Tutti i segnali stradali devono
essere progettati e posti in opera allo scopo di rendere nota agli
utenti della strada la situazione di disciplina della circolazione
presente su quella determinata strada o tratto di essa. Ne consegue che
ogni strada, sia di nuova costruzione sia preesistente ristrutturata o
solo riadattata, qualunque sia la classifica o l’'importanza di essa,
deve essere adeguatamente corredata della segnaletica stradale
necessaria.
Il criterio della uniformità
nella scelta del segnale e della sua posa in opera, è importante quanto
quello della rispondenza del disegno, dei colori e del simbolo alle
prescrizioni di legge.
Condizioni o situazioni
identiche devono essere segnalate con segnali identici.
In particolare è necessario
che le strade di attraversamento dell'abitato, quelle cioè che
convogliano il traffico c.d. di "attraversamento", siano
segnalate in maniera uniforme, indipendentemente dall'importanza o dalla
estensione del centro abitato o dell’arteria stradale.
Si è rilevata, invece, la
tendenza di taluni Comuni a considerare la circolazione nel proprio
centro abitato come un caso speciale a cui far fronte con l’impiego di
segnali stradali particolari, realizzati all’occorrenza e con propri
autonomi significati. Siffatte situazioni hanno dato luogo ad una
variegata casistica di pannelli integrativi, di lunghe iscrizioni
accessorie, di deroghe ingiustificate o irregolari in quanto riferite a
particolari utenti senza alcun fondato motivo.
L'impiego di segnali in numero
superiore a quello necessario è da evitare, non solo perché
costituisce un maggior onere per apporli e mantenerli, ma anche perché
tende a sminuirne l’efficacia od il valore cogente. Ciò si verifica
specialmente quando si tratta di segnali di pericolo di prescrizione.
4.3 Le ordinanze di
disciplina della circolazione: compiutezza dell'istruttoria
Meritevoli di attenzione sono i
provvedimenti per la regolazione della circolazione che devono essere
resi noti attraverso i prescritti segnali stradali, di cui è cenno
nell’art. 5, comma 3, del Codice. Gli Enti proprietari di strade,
attraverso gli organi competenti sono tenuti ad emanare le apposite
ordinanze previste agli articoli 6 e 7 che, ad avviso di questo
Ministero, meritano da parte dei competenti uffici una maggiore cura
nella loro istruttoria e formulazione.
Lo scrivente nei limiti delle
competenze attribuitegli dall'articolo 37, comma 3 del Codice sui
ricorsi gerarchici, ha avuto modo di esaminare i provvedimenti che
dispongono la collocazione non sempre idonea della segnaletica a causa
di difetti sostanziali, con riverberi sul piano giuridico. Assai
frequente è il fenomeno della carente motivazione delle ordinanze cui
si associa quella della poca chiarezza degli obiettivi o delle
disposizioni oggetto del provvedimento. In tali casi questo Ministero ha
dovuto disporre l'annullamento dei medesimi con conseguente disagio per
l'amministrazione emittente e con inutile dispendio di risorse
economiche.
Si segnala, inoltre, tra le
carenze istruttorie, che i provvedimenti non sempre sono supportati
dalle opportune indagini, valutazioni, stime e rilievi preventivi,
necessari per sorreggere il provvedimento stesso di fronte alle
eccezioni che vengono mosse in sede di ricorso. E’ evidente che tali
carenze fanno presupporre una non sempre ponderata scelta delle misure
di traffico adottate in ragione degli obiettivi che si intendono
perseguire.
A tale proposito si ritiene
oltremodo necessario che sia curata la continua formazione ed
aggiornamento del personale, in particolare tecnico, degli Enti
proprietari di strade. Per tale attività si potrà fare affidamento
sull'azione di supporto e coordinamento dell'Ispettorato Generale per la
Circolazione e Sicurezza Stradale.
5. IMPIEGHI NON
CORRETTI DELLA SEGNALETICA STRADALE
5.1 Casi più ricorrenti di
vizi dei provvedimenti
Si è avuto modo di rilevare
che talvolta i provvedimenti che dispongono l'impiego della segnaletica
non tengono adeguato conto delle situazioni preesistenti, di quelle in
atto sulle strade limitrofe o dei provvedimenti adottati da altri Enti
proprietari di strade e che risultano interferenti con la viabilità
dell’area interessata. Ne scaturiscono di conseguenza situazioni di
conflitto che potevano evitarsi e con effetti negativi sulla fluidità e
sicurezza della circolazione e, di riflesso, sull'opinione pubblica.
Sono emersi anche casi
chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello
sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di
regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei nella
circolazione stradale.
Tipiche al riguardo sono le
ordinanze di divieto emanate per alcune categorie di veicoli a motore,
le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la
circolazione; ed invece celano non espressi motivi di interessi locali
non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a
norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e
sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o
roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati
abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini; il divieto di
circolazione di motocicli o ciclomotori adducendo a motivo il disturbo
della quiete pubblica, come se tutti i veicoli di quella categoria
fossero non in regola con i dispositivo previsti dal Codice e pertanto
fonte di disturbo acustico; la riserva di spazi per la sosta di
categorie di utenti o di veicoli per i quali le norme del Codice non
ammettono preferenza o riserva rispetto ad altri; l'imposizione di
limiti massimi di velocità localizzati non giustificati dalle effettive
condizioni della strada o da esigenze di sicurezza.
Quest'ultimo caso offre lo
spunto per richiamare l'attenzione sull'esigenza di valutare
attentamente la necessità di imporre limitazioni localizzate. Detta
esigenza deve scaturire da carenti caratteristiche permanenti dei tratti
stradali interessati e non da particolari condizioni ambientali che si
possono presentare solo occasionalmente e rispetto alle quali è obbligo
dei conducenti di adeguare la velocità, ai sensi del primo comma
dell’art. 141 del Codice, salvo, se del caso, apporre segnali di
pericolo e salvo il rispetto di esistenti direttive. Non sembra
superfluo ricordare che la presunzione di una maggiore sicurezza, che
deriverebbe dall'imposizione di limiti massimi di velocità più bassi
del normale, è puramente illusoria; l'esperienza insegna, infatti, che
divieti non supportati da effettive esigenze vengono sistematicamente
disattesi, dando luogo, altresì, ad una diseducativa sottovalutazione
di tutta la segnaletica prescrittiva e, talvolta, all'irrogazione di
sanzioni che non hanno un reale fondamento.
In sintesi i provvedimenti,
specie quelli limitativi, dovranno essere sempre motivati da effettive
esigenze di circolazione o di sicurezza, comprendendo tra queste anche
la disciplina della sosta che deve tenere conto delle condizioni
strutturali delle singole strade ed avere specifico riguardo alle
peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza interessata a
tali provvedimenti.
E' dimostrato che i
provvedimenti, anche se restrittivi, vengono generalmente accettati e
rispettati dagli utenti della strada se improntati a criteri ispirati
alla logica ed alla razionalità delle soluzioni. Occorre quindi che, vi
sia la necessaria correlazione tra l'interesse pubblico che si vuole
perseguire con l’ordinanza e la obiettiva situazione di traffico che
si va a modificare, integrare o innovare.
5.2 Impiego irregolare
della segnaletica stradale
Il concetto di. uniformità
della segnaletica deve essere interpretato anche in riferimento ad altri
elementi, quali, ad esempio le modalità di installazione: Il disordine
della segnaletica lungo le strade può infatti dipendere:
a) dal fatto che i segnali, a
volte lungo lo stesso itinerario, sono installati ad altezze diverse, in
contrasto con quanto previsto all'art. 81 del Regolamento;
b) dall'impiego di segnali di
diverso formato senza che ve ne sia la necessità (art. 80 reg.);
c) dall'uso di segnali con
caratteristiche di rifrangenza diverse tra loro anche sullo stesso
sostegno (art. 79 reg.).
Altro elemento di disomogeneità
è riconducibile alla non corretta collocazione sullo stesso sostegno,
di più segnali. Invero quando è necessario porre sullo stesso sostegno
due, segnali di diversa natura (art. 82 reg.) è opportuno che questi
siano collocati con i criteri stabiliti dal regolamento: dall’alto
verso il basso, prima quello di pericolo e quindi quello di prescrizione
(art. 84 reg.); se sono entrambi di prescrizione, valgono le seguenti
priorità: precedenza – divieto – obbligo. Analogamente, per i
gruppi unitari di intersezione (art. 128 reg.) è necessario organizzare
il sistema in modo da rispettare rigorosamente la gerarchia segnaletica
per direzioni (diritto – sinistra - destra), e all'interno della
stessa direzione la gerarchia per colori (bianco - verde - blu - marrone
- nero).
Altrettanto
irregolare è l'impiego di segnali di pericolo installati in circostanze
o situazioni che pericolose non sono. Vale la pena di ricordare (art. 84
reg.) che "i segnali di pericolo devono essere installati quando
esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile
con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di
prudenza".
Segnalando come
pericolose situazioni che non lo sono, si inducono gli utenti della
strada a considerare come inattendibili tali segnali e quindi a non
rispettarli, anche quando il pericolo è reale.
Del pari
incongruo è spesso l'impiego dei segnali di precedenza, in particolare
il segnale di "fermarsi e dare precedenza". L'art. 107 del
regolamento prescrive che tale segnale deve impiegarsi nelle
intersezioni "ove non sia stato possibile garantire condizioni di
sufficiente visibilità, o comunque in situazioni di particolare
pericolosità". Troppe volte il segnale è impiegato al posto del
"dare precedenza", pur in condizioni normali e con visibilità
garantita, nella erronea convinzione che in tal modo si sia attuata una
più rigorosa regolazione del traffico.
E stata anche
rilevata una non infrequente coesistenza di segnali vecchi con altri
nuovi, incompatibili con i primi, oppure disposti in maniera che gli uni
occultano gli altri. Ciò denota una mancanza di coordinamento che causa
errori e confusione nei confronti degli utenti della strada.
5.3
Impieghi non corretti della segnaletica stradale verticale
Aspetti di notevole rilievo che
riguardano l'impiego non corretto della segnaletica stradale verticale
possono essere così sintetizzati:
a) utilizzo di segnaletica con
simboli o segni non previsti dal regolamento;
b) difformità nell'impiego,
dei segnali rispetto alle prescrizioni regolamentari;
c) impiego di segnali in
situazioni che non ne richiedono l'utilizzo.
5.3.1 Utilizzo di
segnaletica con simboli o segni non previsti dal regolamento
Sono state rilevate situazioni
in cui vengono, posti in opera segnali che non trovano alcun riscontro
con la simbologia, le dimensioni, i colori e le forme previsti dalle
norme regolamentari, peraltro strettamente conformi agli Accordi
internazionali in materia.
In tali casi i segnali non
hanno efficacia regolatrice della circolazione, e non trasmettono alcun
utile messaggio.
Un esempio tipico riguarda
l'adeguamento della segnaletica prevista per i passi carrabili. Un passo
carrabile non correttamente segnalato e quindi non regolamentare (art.
120 reg.), non determina l'obbligo di rispettarlo da parte degli utenti
della strada. Per altro verso l'impiego di segnali non regolamentari
costituisce violazione all'art. 38 o 45 del Codice, secondo i casi, con
sanzioni a carico di chi li ha installati.
5.3.2 Difformità
nell'impiego dei segnali rispetto alle prescrizioni regolamentari
In materia di segnalazioni
stradali, ogni forma di empirismo deve essere bandita perché dannosa
per la sicurezza della circolazione e per la disciplina del traffico.
Ricorre sovente l'impiego di
segnali non compatibili e il mancato utilizzo di segnali appropriati,
ovvero con forme; formati, dimensioni, colori e simboli non coerenti con
le aree di impiego (ad. es, segnaletica direzionale urbana in ambito
extraurbano e viceversa), utilizzo reiterato di iscrizioni, quando
invece esistono simboli che rendono più immediata la comprensione del
segnale o del suo pannello integrativo, utilizzo di "segnali
compositi" (art. 80 reg.) che riportano più simboli di dimensioni
troppo piccole perché sia possibile leggerli alla distanza necessaria
per attuare l’istruzione in essi contenuta. Nel campo della
segnaletica di indicazione extraurbana sono evidenti le carenze
specialmente riferite ai segali di preavviso di intersezione, in
particolare per la perdita di "itinerario". Invero nella
successione di più intersezioni si hanno spesso indicazioni diverse; a
volte viene indicata la località più remota, a volte quella più
vicina: in tali condizioni (utente della strada nel ritenere di avere
sbagliato itinerario potrebbe effettuare brusche manovre che possono
anche comportare situazioni di pericolo.
Altre irregolarità dei segnali
di indicazione sono riferibili ad un eccesso di informazioni, con errata
impaginazione, con utilizzo di alfabeti non regolamentari, con caratteri
di spessore non adeguato o spaziature errate che nell'insieme rendono
difficile la lettura (vedi tabella II 16 reg. e ss.).
Altra irregolarità molto
frequente riguarda i segnali di direzione extraurbani e quelli urbani
che indicano destinazioni extraurbane. Pur essendo esplicitamente
previsto (art. 128 reg.) che e’ necessario riportare sul cartello la
distanza in chilometri, nella gran parte dei casi tale prescrizione e’
ignorata.
Ulteriore anomalia è
costituita dal numero eccessivo di segnali nello stesso impianto con
commistione di segnali diversi per caratteristiche di visibilità o con
contenuto pubblicitario. Si richiama in proposito il rispetto della
norma di cui all'art. 77 del Regolamento.
L'effetto negativo del
descritto fenomeno sta nella impossibilità da parte dell'utente di
percepire correttamente e con immediata utilità il messaggio del
segnale stesso. Talvolta, specie nelle intersezioni, l'indecisione
dovuta alla non perfetta e tempestiva percezione dell'informazione può
essere causa di intralcio o di pericolo.
Appare anche inappropriato, in
molti casi, l'uso del segnale di divieto di fermata quando basterebbe il
segnale di divieto di sosta. E' sufficiente una più attenta lettura
delle stesse definizioni di "fermata" e di "sosta"
sancite all'articolo 157 del Codice per comprenderne la differenza. Il
segnale di divieto di fermata è da impiegarsi solo in quei casi in cui
anche una breve interruzione della marcia, quale quella per la salita e
la discesa di un passeggero dall'auto, ovvero per chiedere una
informazione, può causare intralcio alla circolazione. Negli altri casi
è sufficiente il divieto di sosta.
Di recente si è anche
verificato un abuso nell’impiego, specie nei segnali di inizio e di
fine dei centri abitati di iscrizioni in forma dialettale. Va segnalato,
al riguardo, che il Regolamento (art. 125 reg.) e gli accordi
internazionali ammettono solo nelle zone bilingue la possibilità di
riportare le iscrizioni in massimo due "lingue" ufficialmente
riconosciute, per essi la forma dialettale non è consentita.
Anche l’installazione dei
segnali "nome-strada" (art: 133. reg.) non ha sempre avuto la
giusta attenzione da parte dei Comuni. Si tratta di un segnale di grande
utilità dal momento che spesso le normali targhe toponomastiche su
pareti non sono visibili dagli utenti della strada. In proposito va
rammentato che la deroga contenuta nel comma 2 del citato articolo di
Regolamento è da intendersi, ad avviso di questo Ministero, limitata ai
centri storici o comunque a quelle zone centrali delle città di
particolare pregio storico, architettonico, ambientale, sempreché le
tradizionali targhe toponomastiche siano chiaramente visibili. Una
diffusa e corretta installazione dei segnali "nome-strada" ha
certamente anche l'effetto di ridurre l’abnorme proliferare di
cartelli pubblicitari che indirizzano verso esercizi commerciali situati
in determinate strade. La possibilità di individuare con facilità la
strada renderebbe inutili ulteriori messaggi pubblicitari.
E' anche, molto, diffuso
l’utilizzo di segnali con l’indicazione di servizi utili per gli
utenti della strada. Sono segnali che a norma dell'art. 136 del
regolamento sono soggetti ad autorizzazione dell’ente proprietario
della strada e possono essere installati solo in prossimità del
servizio segnalato.
Capita sovente invece di
vederli installati anche a molti chilometri di distanza, il che
costituisce una evidente violazione delle norme di impiego di tali
segnali. Si tratta, peraltro, dell'unico caso in cui la norma consente
l'abbinamento di un segnale stradale con un messaggio pubblicitario
indicante la denominazione del gestore del servizio segnalato nello
spazio sotto il simbolo del servizio stesso.
Occorre chiarire, per il caso
specifico, che si tratta pur sempre di un segnale e quindi soggetto alle
modalità di installazione della segnaletica stradale: se però vi è
l'indicazione del gestore è anche soggetto ad imposta sulla pubblicità.
Situazione analoga si incontra
nel caso di segnali turistici, territoriali ed industriali.
In questo caso le norme di
installazione sono descritte nell'art. 134 del Regolamento.
Questi segnali sono soggetti ad
autorizzazione dell'ente proprietario della strada e possono essere
collocati solo sull'itinerario che conduce direttamente al luogo
segnalato e, salvo casi di impossibilità, a non più di 10 chilometri
di distanza.
Anche per questa tipologia di
segnali si assiste ad innumerevoli casi di violazione, particolarmente
evidenti ed inappropriati nel caso di segnali industriali.
Il Regolamento consente
l'impiego del segnale di "zona di attività" come un normale
segnale di direzione, mentre le singole attività possono essere
indicate all'interno della "zona". La consuetudine di
autorizzarne l’installazione anche sulle strade esterne alla zona
industriale è una pratica di larga diffusione che deve essere riportata
alla correttezza regolamentare Casi specifici di attività industriale
isolata possono essere ammessi solo per situazioni particolari soggette
ad una puntuale istruttoria da parte dall'ente proprietario della
strada, che valuterà la necessità di indicarla come segnale stradale
in funzione della utilità per la generalità degli utenti della strada
interessata.
Un ulteriore esempio di impiego
di segnali difformi rispetto alle prescrizioni regolamentari riguarda il
segnale di "area pedonale".
Tali aree sono individuate per
garantire il movimento dei pedoni nelle migliori condizioni di sicurezza
tanto che il Regolamento ammette solo specifiche e limitate deroghe per
la circolazione di utenze diverse.
Risultano invece casi frequenti
di aree pedonali nelle quali sono previste ulteriori deroghe rispetto a
quelle previste dal regolamento, vanificando così il principio, alla
base del segnale. In tali casi evidentemente è stata scelta una erronea
segnaletica perché quella più aderente risulta essere il segnale di
"zona a traffico limitato".
5.3.3 Impiego di segnali in
situazioni che non ne richiedono l'utilizzo
L'impiego superfluo dei segnali
è una pratica molto diffusa, riscontrabile su qualsiasi tipo di strada,
dalle autostrade alle strade locali.
La corretta tecnica di
installazione dei segnali stradali richiede soprattutto che sia posto in
opera il segnale, ancorché integrato da pannelli, esclusivamente del
tipo richiesto dalla situazione che si intende disciplinare o segnalare.
In particolare, quando
una norma di comportamento prescrive un divieto o un obbligo per
l'utente della strada, il segnale verticale avente lo stesso significato
è superfluo, anzi, in molti casi, produce un effetto diseducativo
sull'utenza. Infatti, quando il segnale manca, in una situazione analoga
a quella in cui è stato erroneamente posto in opera, può nascere
nell'utente il dubbio sulla necessità di dover rispettare o meno
l'obbligo o il divieto.
Un esempio di questo caso è il
segnale di divieto di fermata o di sosta, talvolta con pannello
aggiuntivo, posto spesso all'inizio delle gallerie dove per norma
generale (art. 158 cod. str.) è vietata sia la fermata che la sosta, o
sulle corsie di emergenza dove per norma generale (art. 176 cod. str.)
è vietata la sosta. E' evidente che la mancanza di questo segnale,
nelle stesse condizioni di posa e magari sullo stesso itinerario, può
indurre l'utente a comportarsi in modo diverso.
Va anche censurato un altro
caso di spreco e di uso improprio di segnali molto diffuso. Si tratta
dei segnali di "limite" massimo di velocità 50 Km/h (fig.
II.50 reg.) e di divieto di segnalazioni acustiche (fig. II 273 reg.) in
abbinamento ai segnali di "inizio centro abitato" (fig.II.273
reg.).
Poiché nel segnale di
"inizio centro abitato" sono, invero, già insite le due
prescrizioni richiamate, ne deriva che i due cartelli risultano inutili.
La ripetizione del "limite massimo di velocità 50 Km/h" su
strade interne ai centri abitati non ha, per le ragioni esposte in
precedenza, alcun senso.
Si rammenta inoltre che sono
vietate aggiunte di qualsiasi natura al segnale di inizio centro
abitato, quali quelle di comune denuclearizzato, gemellaggi con , altre
località, appartenenza a comunità particolari, ed altre indicazioni
quali città del vino o similari, ecc. Analogamente non ha senso
impiegare segnali stradali per indicare ovvie situazioni, come ad
esempio l’impiego del segnale "percorso pedonale" (fig. II
88 reg.) su un marciapiede rialzato che con ogni evidenza e’ destinato
ai pedoni, ovvero il segnale "attraversamento pedonale" (fig.
II.303 reg.), in corrispondenza di intersezioni o di attraversamento
regolato da impianto semaforico.
Cartelli superflui sono anche i
pannelli integrativi che ribadiscono lo stesso concetto o i limiti del
segnale principale. Alcuni esempi significativi sono i seguenti:
a) utilizzo dei pannelli "0-24" e/o pannello "rimozione
coatta" posti al di sotto del segnale di divieto di fermata. Sia
l'uno che l'altro sono inutili, da soli o insieme, in quanto il segnale
di divieto di fermata ha validità permanente e di per se comporta la
rimozione (art. 120, comma 1, lettera b, del reg.)
b) segnali di pericolo con
pannelli integrativi che ribadiscono il significato del simbolo del
segnale stesso, ad esempio:
- pannello integrativo con la
dicitura "raffiche di vento" o "vento forte"
in abbinamento con il segnale di fig. II.33
- pannello integrativo con la
dicitura "strada dissestata" o "strada deformata" in
abbinamento con il segnale di fig. II.1
- pannello integrativo con la
dicitura "caduta massi" in abbinamento ai segnali di figg.
II.30/a e 30/b
- pannello integrativo con la
dicitura "strada sdrucciolevole" in abbinamento al segnale di
fig. II.22
c) pannello distanziometrico
"150 metri" abbinato ai segnali di pericolo in ambito
extraurbano che devono essere normalmente posti a tale distanza
d) pannello indicante "inizio" (fig. II.5/al e 5/bl) in
abbinamento con segnali prescrittivi che hanno validità già, di per se
stessi, dal punto in cui sono installati; pannello integrativo di
"fine" (figg. II.5/a3 e 5/b3) posto in abbinamento con il
segnale di fine prescrizione in corrispondenza di una intersezione
(figg. II.70,71,72,73); ovvero segnale di fine prescrizione in
corrispondenza di un'intersezione.
5.4 Impieghi non corretti
della segnaletica stradale orizzontale
L'importanza della segnaletica
orizzontale non è sempre percepita dagli Enti proprietari di strade.
Infatti è abbastanza evidente che non sempre detta segnaletica è
sufficiente a garantire sicurezza nella circolazione, specie in
condizioni notturne o di scarsa visibilità, condizioni, queste, nelle
quali si avverte come indispensabile la necessità di una guida ottica
continua.
Fonte di confusione è,
inoltre, il permanere in opera di strisce di margine di colore giallo in
quanto, ormai, l’unificazione del sistema prevede solo strisce
bianche, salvo i casi di segnaletica temporanea o di corsie
specializzate (artt. 35 e 141 reg.).
In tale situazione l’utente,
ritenendo di essere in presenza di un cantiere stradale potrebbe
adottare una condotta di guida eccessivamente prudente, con la
conseguenza di causare intralcio alla circolazione.
5.5 Impieghi non corretti
della segnaletica stradale luminosa
Un richiamo particolare merita
la segnaletica semaforica che dopo molti anni dall'entrata in vigore
delle norme che la disciplinano e oltre tre anni dalla scadenza del
termine di adeguamento, viene mantenuta con simboli e funzionamento non
conformi alle nuove disposizioni regolamentari (artt. 159 e 169 reg.).
Costituiscono esempio di tali difformità le lanterne per
l’attraversamento pedonale, ancora del vecchio formato e tipo, il
funzionamento delle luci con la contemporaneità del giallo e del verde,
che comporta peraltro anche un maggior consumo di energia, e l'impiego
irregolare delle lanterne di corsia.
A volte sullo stesso itinerario
si hanno sistemi di regolazione attualizzati ed altri non ancora
aggiornati con evidente disagio e confusione per l'utente della strada.
5.6 .Impieghi non corretti
della segnaletica stradale complementare
Tra i dispositivi di
segnaletica, complementare una menzione particolare meritano quelli che
sostituiscono o integrano la segnaletica orizzontale e i dispositivi
per, segnaletica complementare i quali, ad esempio, delimitatori di
corsia, dossi di rallentamento della velocità e dissuasori di sosta.
Si tratta, in genere, di
dispositivi che per loro natura presentano un ingombro che sporge dalla
piattaforma stradale e, pertanto, gli Enti proprietari devono evitare
che costituiscano pericolo per la circolazione. Il loro utilizzo deve
essere oggetto di grande attenzione e la loro installazione deve
avvenire con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento.
Occorre anche tenere presenti
le condizioni climatiche e di localizzazione, per evitare, ad esempio,
che in inverno il passaggio di mezzi sgombraneve porti alla loro
rimozione con conseguenti oneri per il ripristino, oppure che il loro
sormonto da parte delle ruote dei veicoli in transito possa generare
pericolose vibrazioni nelle zone circostanti ed eventualmente
danneggiare edifici o gli stessi veicoli.
I chiodi o le calotte (art.
154, reg.) possono essere, impiegati solo con il significato di linea
continua e non sono consentite altre utilizzazioni. I dispositivi
integrativi di segnaletica orizzontale (art. 153 reg.) molto utili in
zone singolari o soggette a nebbie frequenti, devono essere dello stesso
colore della segnaletica che rafforzano. I cordoli prefabbricati che
delimitano le corsie riservate agli autobus o le piste ciclabili (art.
178 reg.) devono essere installati con continuità, alla stessa maniera
della linea gialla continua che sostituiscono, e devono essere mantenuti
in opera in modo che siano sempre visibili, ad evitare incidenti da
parte di utenti distratti. Allo stesso modo, altri tipi di cordoli od
isole di traffico devono essere resi particolarmente visibili, specie
nelle testate.
I dissuasori di sosta (art. 180
reg.) devono essere autorizzati ed installati in modo che ne sia sempre
garantita la visibilità anche in condizioni notturne, adottando
profili, colorazioni e modalità di impiego che li rendano
particolarmente visibili.
Una attenzione particolare
meritano i dossi di rallentamento della velocità (art. 179 reg.). Poiché
è frequente un loro utilizzo indiscriminato (mentre il regolamento ne
prevede l’impiego in casi particolari e con modalità di segnalamento
molto precise), occorre che 1'ordinanza che ne dispone l’impiego sia
opportunamente motivata, e che si tenga conto degli inconvenienti
innanzi esposti per la loro localizzazione.
E' indispensabile il
presegnalamento dei dossi stessi con colori, forme e dimensioni conformi
a quanto previsto nel regolamento.
I dossi prefabbricati devono
essere approvati; quelli eventualmente collocati su itinerari di
attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente
percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, o lungo le
linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi.
Si rammenta che il loro
permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro
collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha
disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.
5.7 Segnaletica temporanea
Tra gli impieghi di segnaletica
non regolare, un particolare accento deve essere posto su quella
temporanea ed in particolare su quella impiegata nei cantieri stradali.
Ciò in quanto si assiste normalmente, specie sulla viabilità ordinaria
o nei centri abitati, ad una scarsa attenzione sia dell’Ente
proprietario che dell'esecutore materiale dei lavori, circa l’impiego
di materiali idonei allo scopo.
La presenza di un cantiere
sulla strada costituisce un’anomalia al normale svolgere della
circolazione; di qui la necessità di far sì che gli utenti della
strada abbiano tempestivamente e con chiarezza le necessarie
informazioni sul come comportarsi.
Paradossalmente, ad una
situazione che richiede il massimo di informazioni; corrispondono
normalmente i segnali meno efficienti in termini di qualità e di
collocazione. Vengono troppo spesso impiegati segnali usurati, deformati
e collocati in modo da risultare scarsamente visibili. Tale fenomeno
risulta ancora più aggravato di notte o in condizioni di scarsa
visibilità, anche perché i dispositivi luminosi impiegati per
migliorare la visibilità sono sovente scadenti e non sono tra quelli
approvati da questo Ministero a norma dell'art. 36 del Regolamento.
La segnaletica orizzontale
provvisoria prevista per i cantieri di lunga durata (più di 7 giorni
lavorativi) è anch'essa troppo spesso di qualità scadente e non in
armonia con le disposizioni dell'art. 35 del Regolamento. Di rado
infatti vengono utilizzati prodotti rimovibili che evitano la confusione
che può nascere quando il cantiere viene rimosso e restano visibili
tracce di segnali orizzontali temporanei unitamente a quelli permanenti.
A volte, di contro, si assiste al tracciamento di segnaletica
orizzontale temporanea anche quando questa non è necessaria, non
essendo quella permanente presente in contrasto con il regime
provvisorio di circolazione. La scarsa cura per questo tipo di
segnaletica si manifesta anche quando si osserva la presenza, in zona di
cantiere, dei segnali permanenti e provvisori in contrasto fra loro con
ovvia confusione dell'utente della strada. In altre circostanze poi si
è avuto modo di constatare che permangono i segnali, provvisori anche
una volta cessate le cause che ne hanno giustificato la messa in opera.
Ovviare alle carenze richiamate
nei precedenti paragrafi e nel presente non comprta grandi sforzi ne’
grandi spese, essendo sufficiente una comune diligenza del personale
preposto, sia dell’Ente proprietario della strada che degli organi di
polizia stradale, oltre che degli esecutori dei lavori. Per contro si
ottiene certamente una maggiore sicurezza e non si incorre nelle
responsabilità in caso di incidenti le cui cause potrebbero essere
attribuite alle carenze sinteticamente descritte.
6. PIANO DI ADEGUAMENTO
DELLA SEGNALETICA E PROGETTI DI SEGNALAMENTO
6.1 Necessità
dell'adeguamento
I segnali devono essere
percepiti tempestivamente, letti correttamente, in modo inequivocabile
ed in tempo utile perché l'efficienza e la sicurezza della circolazione
dipendono anche dalla qualità delle informazioni che sono trasmesse
all'utente della strada.
L'utente deve infatti poter
disporre di tutti gli elementi necessari per operare le sue scelte
dipendenti dal messaggio ricevuto dalla segnaletica. Per conseguire
questo risultato occorre studiare attentamente ogni segnale in relazione
alla sua collocazione affinché il messaggio trasmesso sia facilmente
comprensibile evitando, soprattutto per i segnali di indicazione, la
tendenza ad installare segnali di dimensioni minime standardizzate che,
tuttavia, potrebbero risultare utili in peculiari condizioni ambientali.
Si richiama la particolare
attenzione degli Enti proprietari in genere ed in particolare dei Comuni
sulla necessità di adottare un tempestivo piano di adeguamento, non
essendo tollerabili le inadempienze richiamate nel precedente capitolo
5. In difetto di tale adempimento ed in caso di grave pericolo per la
sicurezza, potranno ricorrere le condizioni per l'esercizio del potere
sostitutivo previsto dall’art. 5, comma 2, del Codice.
6.2 Necessità ed
opportunità dei progetti di segnalamento
Per conseguire l'obiettivo di
una corretta utilizzazione dei segnali stradali, il progetto di
segnalamento è strumento indispensabile per organizzare nel modo più
congruo e razionale le informazioni utili e necessarie a garantire la
sicurezza nella guida (art. 77, comma 2, reg.).
Dal parco segnaletico esistente
si evidenzia invece che il segnalamento stradale sia in campo urbano che
extraurbano, non è espressione di uno specifico progetto, ma
rappresenta piuttosto il risultato di interventi saltuari e spesso
disomogenei tra di loro. Per evitare che siffatti eventi ai ripetano nel
futuro, è necessario predisporre progetti organici di segnalamento
stradale (art. 77 reg.), affidati a tecnici specializzati dei propri
uffici tecnici del traffico o esterni, idonei a valutare le diverse
soluzioni possibili scegliendo quelle tecnicamente ed economicamente
piu’ valide.
In proposito occorre aggiungere
che l'opera di questi tecnici specializzati appare tanto più necessaria
in quanto il traffico, a seconda che si svolga su strade urbane od
extraurbane, presenta caratteristiche ed esigenze diverse che, per
essere soddisfatte, richiedono una differente impostazione dei relativi
piani o progetti di segnalamento con l'adozione di criteri diversi in
ordine alla posa in opera dei segnali.
Il progetto di segnalamento,
essendo riferito nella quasi totalità dei casi ad opere pubbliche, deve
essere in armonia anche con le norme vigenti in materia di progettazione
ed esecuzione. Si richiama in particolare l'aspetto procedurale nelle
sue varie fasi, fino alla migliore definizione esecutiva
dell'intervento.
In ogni caso è necessario che
sia assicurata la maggiore uniformità possibile nei criteri di scelta
dei segnali e della loro installazione.
Qualunque problema possa
sorgere nella fabbricazione dei segnali e qualunque perplessità si
manifesti nella svariata casistica della scelta del segnale appropriato
ad ogni situazione potranno essere risolti nel quadro della
indispensabile uniformità sul piano nazionale.
Ove dovessero sorgere
perplessità sulla corretta fabbricazione e impiego, gli interessati
potranno comunque prospettare il caso all'Ispettorato generale per la
circolazione e sicurezza stradale, cui è demandato il controllo,
ispettivo sull'intera segnaletica stradale anche attraverso i competenti
uffici periferici presso i Provveditorati regionali alle OO.PP.
7. CONTROLLO
DELL'EFFICIENZA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA
7.1 Controllo
dell'efficienza della segnaletica
Il controllo tecnico della
segnaletica previsto dagli artt. 37 e 38 del Codice consiste nella
delicata e costante azione che l'ente deve assicurare per mantenere a
livello ottimale le condizioni di manutenzione e di efficienza della
segnaletica stradale nella sua più ampia accezione: verticale,
orizzontale, luminosa e complementare.
All’Ente proprietario, in
forza delle richiamate norme del Codice e delle considerazioni che
precedono, spetta:
a) la ricognizione di tutta la
segnaletica esistente e del suo stato di manutenzione e di efficienza;
b) la verifica delle condizioni
di impiego dei segnali stradali in opera e riscontro della loro durata
ai fini della "vita utile";
c) il riscontro sull'opportunità
di eliminare i segnali non congruenti, non necessari o non più
rispondenti alle situazioni e condizioni della strada;
d) la verifica della
segnaletica in opera in rapporto alla disciplina prevista dai relativi
provvedimenti amministrativi;
e) il riesame e lo studio della
effettiva esigenza di segnaletica per le specifiche situazioni di
circolazione;
f) la verifica periodica di
valutazione della rispondenza della segnaletica di indicazione alle
esigenze del traffico e alle necessità dell’utenza;
g) la progettazione per aree
omogenee, di sistemi di segnalamento appropriati, conformi alla
normativa vigente e soprattutto di miglioramento dell'arredo della
strada nell'interesse generale dell’utenza e della sicurezza stradale.
7.2 Obbligo della
manutenzione della segnaletica stradale.
La manutenzione della
segnaletica stradale è un compito specifico dell'Ente proprietario e di
estrema importanza al fine di garantire 1a sicurezza e la fluidità di
circolazione. Premesso che l’attività manutentoria va considerata
nella sua comune distinzione di ordinaria e straordinaria, in questa
sede occorre soffermarsi sulla manutenzione ordinaria, intesa come
l’insieme di tutti quegli interventi che non modificano il progetto
originario.
Tale manutenzione implica la
cura costante di tutti gli elementi di segnalamento che costituiscono la
dotazione di arredo, che riguarda sia la segnaletica verticale; sia
quella orizzontale e, necessariamente, tutta l’altra complementare
nonché gli impianti di semafori o di segnali luminosi.
E' indispensabile che gli Enti
proprietari delle strade porgano la massima cura nell'assicurare una
continua e accurata "assistenza" al cospicuo patrimonio di
arredo stradale, che richiede, come qualunque installazione, una
adeguata manutenzione (anche per conseguire utili economie di gestione)
e la verifica periodica delle condizioni di efficacia.
Sono tuttora visibili segnali
stradali di vecchio tipo, usurati, scoloriti o difformi da quelli
previsti dalle norme, che non sono stati rimossi neppure in occasione
della posa in opera di nuovi segnali, mentre la manutenzione della
segnaletica verticale costituisce un impegno di per sé periodico dovuto
alla vita utile dei segnali.
L'azione di degrado degli
agenti atmosferici, l'usura prodotta dal traffico, i danni conseguenti
ad atti vandalici o ad urti sulle superfici utili, che pongono a nudo il
sottostante supporto, sono deficienze che possono essere adeguatamente
eliminate con una costante opera di controllo e di manutenzione.
Non sembra inutile ribadire, al
riguardo, quanto previsto all'art. 82, comma 2 del, Regolamento, in
merito alla necessità che i sostegni dei segnali siano dotati, nel caso
di sezione circolare, di dispositivo inamovibile , antirotazione del
segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. Ciò,
al fine di contrastare la diffusa e deleteria pratica, specie in ambito
urbano, della rotazione del segnale a causa di azioni vandaliche.
Alla diligenza con la quale gli
Enti proprietari delle strade devono provvedere alla posa in opera della
segnaletica deve corrispondere identica cura del patrimonio segnaletico
per mantenerlo sempre in piena efficienza.
Particolare attenzione dovrà
essere posta affinche’ i segnali siano sempre visibili, ad esempio
recidendo i rami e gli arbusti che determinano una pericolosa azione
schermante. Tale circostanza va controllata sul posto a partire dalla
distanza utile dalla quale il segnale deve essere avvistabile.
Particolarmente soggetta
all'usura è la segnaletica orizzontale per la quale più frequente dovrà
risultare l'opera di rifacimento per assicurarne sempre la piena
visibilità.
La frequenza dei rifacimenti
dipende dal tipo della pavimentazione, dalla composizione e dalle
modalità di applicazione dei materiali, nonché dalle condizioni
climatiche e dall'intensità del traffico.
Particolare cura deve essere
posta al ripristino delle linee discontinue in modo che i nuovi segmenti
coincidano il piu’ esattamente possibile con quelli preesistenti,
cosicche’ i segni appaiano chiari e nitidi, senza possibilità di
ridotta od erronea percezione. Un attraversamento pedonale
eccessivamente degradato puo’ risultare invisibile al conducente di un
veicolo, mettendo così a repentaglio l’incolumità dei pedoni che lo
impegnano con illusoria sicurezza.
8. REPERIMENTO DEI
FONDI NECESSARI PER LA GESTIONE. DELLA SEGNALETICA
8.1 Adempimenti
amministrativi per la destinazione dei proventi delle sanzioni
pecuniarie
Sulla base dei criteri fissati
dall'articolo 208, commi 2 e 4 del Codice, gli Enti proprietari di
strade, quali le Province e i Comuni, sono tenuti a determinare
annualmente con delibera della Giunta le quote dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie da destinare al miglioramento della
circolazione sulle strade, al potenziamento e alla manutenzione della
segnaletica stradale.
In tal modo almeno in parte
possono essere reperiti i fondi necessari per curare adeguatamente il
mantenimento della segnaletica stradale. Tuttavia, ove non sia
sufficiente tale reperimento di fondi per le esigenze della rete
stradale dell'Ente, sussiste comunque l’onere di copertura di tali
spese mediante le previsioni ordinarie di bilancio.
Va ricordato altresì che
l’art. 393 del regolamento fa obbligo agli Enti locali di istituire un
apposito capitolo di bilancio di entrata e di uscita. Per le somme
introitate e per le spese effettuate ogni anno dovrà essere fornito
rendiconto finale al Ministero dei lavori pubblici da parte degli Enti
locali che hanno tale obbligo.
Al riguardo poiché la quasi
totalità delle province e dei comuni e’ inadempiente per quanto
attiene alle comunicazioni dovute al Ministero dei lavori pubblici ai
sensi del comma 4 dell'art. 208 del Codice e del comma 2 dell'art.393
del Regolamento, tale inadempimento, se sintomatico della carenza del
prescritto rendiconto, è suscettibile di apposite sanzioni e, se del
caso, di denuncia di eventuale danno all'Erario.
8.2 Copertura finanziaria
delle spese per la segnaletica. Impiego irregolare dei proventi delle
sanzioni pecuniarie
Il finanziamento delle opere
relative al segnalamento stradale fa parte delle scelte di politica
finanziaria che ogni amministrazione proprietaria di strade determina
per assicurare il mantenimento ed il potenziamento della strada nel suo
complesso. Normalmente sono comprese le opere sussidiarie relative alle
pertinenze, all’arredo ed ai servizi. Spetta quindi agli uffici
preposti alla viabilità o al traffico prevedere annualmente, nelle
previsioni di bilancio, o nel Piano Economico di Gestione le necessarie
risorse per far fronte all'ordinaria e straordinaria manutenzione
dell'arredo stradale e della segnaletica stradale in particolare. Queste
spese non possono, ad avviso di questo Dicastero, non considerarsi tra
quelle primarie per il funzionamento dei servizi essenziali trattandosi
di finalità di ordine generale che investe l'aspetto più delicato
della sicurezza pubblica in generale e della mobilità stradale in
particolare.
Poiché è accertato che circa
il 70% degli incidenti stradali avvengono lungo le strade urbane, deve
ritenersi impegno prioritario dei Comuni il finanziamento necessario per
far fronte alle esigenze in argomento per ottenere un efficace
abbattimento dell'alto tasso di sinistrosità che si registra,
annualmente. Pertanto, si richiama l’attenzione in particolare dei più
grandi Comuni, sulla tassatività della destinazione dei proventi delle
sanzioni pecuniarie, opportunamente riconosciute a loro favore, per far
fronte a tutte le spese dirette alla manutenzione, al rinnovo
dell'arredo e al mantenimento in condizioni ottimali di sicurezza della
strada e delle sue pertinenze.
E’ noto, peraltro, il non
infrequente fenomeno di Enti locali, i quali, basando probabilmente le
loro scelte su un non corretto esercizio della propria autonomia
finanziaria, ritengono di gestire le somme introitate a noma dell'art.
208, comma 1 del Codice, devolvendole a finalità e scopi diversi da
quelli indicati nel successivo comma 4, cioè "al miglioramento
della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della
segnaletica stradale …."
Si richiama al riguardo la
particolare cura degli amministratori circa il corretto uso dei predetti
fondi allo scopo, tra l’altro, di non incorrere nelle conseguenti
responsabilità.
9. CONSIDERAZIONE
FINALE
Vale ricordare a tutti gli Enti
proprietari che destinare risorse finanziarie in questo settore è
fondamentale per raggiungere, seppure in via indiretta un generale
risparmio in costi sociali che il Paese sopporta causa della sinistrosità
stradale. Gli oltre 6.500 morti annuali ed i circa 4 milioni di
incidenti registrati dalle varie compagnie assicuratrici determinano
effetti economici di altissimo peso la comunità nazionale, per cui deve
essere impegno di tutti i soggetti coinvolti adoperarsi per limitarne
l’entità e le conseguenze.
Occorre essere consapevoli che
l'impegno non solo dello Stato ma anche di tutti gli Enti competenti in
questa opera identifica, e testimonia il grado di civiltà della
Nazione.
Roma, 24 ottobre 2000
Il Ministro: Nesi
- Registrato alla Corte dei
conti il 7 dicembre 2000
- Registro n.3 Lavori
pubblici; foglio n. 70
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