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   Normativa Appalti - Generale  

Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento per le politiche comunitarie
Circolare del 23 febbraio 2000, n. 1822

Gli uffici della Commissione europea hanno segnalato alcuni casi di errata applicazione della normativa comunitaria nel settore degli appalti pubblici.
Allo scopo di prevenire controversie giudiziarie di natura comunitaria, si indicano, qui di seguito, le regole comportamentali che dovranno ispirare le attività degli enti in indirizzo nelle materie di cui all’oggetto.
La presente circolare integra e sostituisce la precedente circolare del 14 luglio 1999 (Prot. 001859/GAB) a firma del Ministro Enrico LETTA.

 A) DIVIETO DI RINEGOZIAZIONE DELLE OFFERTE NELLE PUBBLICHE GARE

1) Con parere motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, la Commissione Europea ha sottoposto al vaglio critico il comportamento di un'amministrazione pubblica italiana che, nel corso di una procedura ristretta ha proceduto, dopo il ricevimento delle offerte, a rinegoziare i contenuti relativi a termini e prezzi con l'impresa risultata aggiudicataria.

2) Osta, infatti, ad un tale comportamento il fatto che:

a) rinegoziando l'offerta dopo l'aggiudicazione, si viene a trasformare una procedura aperta o ristretta in una negoziata. Una tale scelta di rinegoziazione risulterebbe in contrasto con la procedura originariamente prescelta e sulla cui base sono state specificatamente formulate le offerte. Inoltre la nuova procedura non risponderebbe ai requisiti che la citata normativa prevede per la procedura negoziata;

b) consentendo soltanto ad un unico offerente di migliorare la propria offerta, si viene a determinare un’ingiustificata lesione dei principi della par condicio tra i concorrenti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

3) L'illegittimità, sul piano comunitario, del comportamento in esame si collega, poi, anche alla dichiarazione comune Consiglio - Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 210/22 del 21 luglio 1989, con la quale si esclude che, nel corso di procedure aperte o ristrette, le amministrazioni aggiudicatarie possano negoziare con i partecipanti alle gare di appalto elementi fondamentali del contratto suscettibili di avere un'influenza sulla concorrenza.

4) Le amministrazioni aggiudicatarie possono soltanto invitare i concorrenti a integrare o chiarire la certificazione e i documenti presentati in relazione all'assenza di cause di esclusione all’iscrizione nei pertinenti registri professionali, oppure alla prova del possesso delle necessarie capacità economico - finanziarie e tecniche.

5) Si invitano quindi, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti aggiudicatari destinatari della normativa comunitaria e della relativa disciplina attuativa nazionale in materia di appalti pubblici di lavori (direttiva 93/37/CE), forniture (direttiva  93/36/CE), servizi (direttiva 92/50 CE) e "settori esclusi" (direttiva 93/38/CE) a non dare corso, in sede di gare d'appalto disciplinate da procedure aperte o ristrette, a forme di sostanziale rinegoziazione delle offerte pervenute

B) GARE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

1) La Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE in quanto talune
amministrazioni locali hanno pubblicato avvisi di gara per la fornitura di automobili, autocarri o pezzi di ricambio per importi   inferiori alla soglia comunitaria richiedendo automezzi/pezzi di ricambio di marca e modello predeterminati ed escludendo la    possibilità di fornire modelli equivalenti di differente marca.

In particolare la Commissione Europea ha osservato che gli articoli 28 e 30 del Trattato CE sanciscono il principio della libera circolazione delle merci all'interno del territorio comunitario, a norma del quale è fatto divieto di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente nel commercio tra Stati membri.

La richiesta che siano forniti solo autoveicoli/pezzi di ricambio di una marca o di un modello particolare, escludendo la possibilità di fornirne altri di caratteristiche equivalenti, corrisponde, secondo la Commissione, ad un diniego di accesso al mercato dei prodotti di marche differenti. Ciò rappresenta una misura suscettibile di ostacolare, in violazione del predetto articolo 28, gli scambi comunitari e la libera circolazione delle merci. 

2) Fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per le gare che si collocano al di sopra della soglia comunitaria, per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria riguardanti le forniture di veicoli/pezzi di ricambio si invitano tutte le amministrazioni aggiudicatarie a non richiedere la esclusiva fornitura di veicoli/pezzi di ricambio di marca o modello specifico, ma solo di veicoli/pezzi di ricambio aventi caratteristiche tecniche predeterminate.

In analogia con quanto disposto, in attuazione della disciplina comunitaria in materia di pubbliche forniture, dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 358/1992, le amministrazioni interessate potranno, qualora ricorrano i presupposti previsti, fare riferimento a una marca o modello specifico, ma in tal caso nel bando dovrà essere espressamente prevista la possibilità di fornitura anche di modelli di altre marche aventi caratteristiche equivalenti (clausola di equivalenza).
Le Amministrazioni interessate si atterranno a tali indirizzi operativi, assicurandone l’osservanza da parte degli Uffici competenti.
Si richiede che alla presente Circolare sia assicurata la più ampia diffusione informandone le stazioni appaltanti dislocate sul territorio nazionale, al fine di prevenire procedure contenziose a livello comunitario e nazionale.
I Prefetti, inoltre, trasmetteranno agli enti locali la presente circolare, anche agli effetti dell’articolo 12 della L. 9 marzo 1989, n. 86.

 

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