MINISTERO
DELLE FINANZE
Risoluzione 161 del
31.10.00
Aliquota IVA applicabile
al contributo i cui all'articolo 19, comma 2, legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Con nota Prot. 14049/00/PRE del 5 luglio 2000,
l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici ha chiesto di conoscere il trattamento,
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile al contributo di cui all'art.
19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di concessioni di lavori
pubblici, con specifico riguardo alle concessioni stipulate nell'ambito del project
financing, di cui all'art. 37-bis, e seguenti, della stessa legge. In particolare si
chiede di conoscere se il contributo in esame, che nel testo di legge e' definito come
prezzo, sia da ritenersi corrisposto "in conto lavori", assoggettato pertanto
all'aliquota ridotta del 10 per cento a norma degli articoli 127-quinquies, 127-sexies, e
127-septies della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - o "in conto gestione", con applicazione
dell'aliquota di imposta ordinaria. Normativa di riferimento. La normativa in materia di
project financing prevede che le pubbliche amministrazioni, possano valutare i progetti
predisposti da operatori economici qualificati, relativi alla realizzazione di opere
pubbliche dalle stesse programmate, al fine di individuare quelli di pubblico interesse ed
aggiudicare, mediante gara, la concessione di cui all'art. 19, comma 2 citato. La norma in
questione definisce le concessioni di lavori pubblici come contratti conclusi tra
imprenditori e amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione,
l'esecuzione e la gestione funzionale ed economica dei lavori pubblici o di pubblica
utilita', e dei lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati. Lo stesso comma
2, dell'art. 19, dispone inoltre che, qualora nella gestione dell'opera "siano
previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto
concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla
qualita' del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara,
che comunque non puo' superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo
puo' essere corrisposto a collaudo effettuato in unica rata o in piu' rate annuali."
Interpretazione. Il contributo in esame si inserisce in un contratto di concessione di
opere pubbliche, quale specifica clausola contrattuale a contenuto sinallagmatico, che
prevede l'impegno per l'amministrazione concedente a corrispondere un "prezzo"
al concessionario a fronte dell'applicazione nella gestione dell'opera di prezzi o tariffe
amministrati, con la funzione di integrare i minori ricavi che da tale circostanza
derivano. E' evidente, infatti, che in mancanza del contributo in esame, l'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, non potrebbe essere
assicurato, posto che in fase di gestione e' prevista l'applicazione di prezzi
amministrati inferiori a quelli di mercato. Con la conseguenza che, ove non integrato
dall'intervento dell'amministrazione concedente, il volume dei ricavi generato dalla
gestione non sarebbe sufficiente a coprirne i costi. In tale ottica, il limite del 50 per
cento dell'importo dei lavori, quale limite massimo per la commisurazione del contributo,
deve intendersi fissato esclusivamente per contenere l'impegno finanziario da parte del
concedente, commisurandolo al valore economico dell'opera. Occorre osservare inoltre che
la determinazione anticipata del "prezzo", e la sua corresponsione al collaudo
in unica soluzione o in piu' rate annuali, e' finalizzata, nell'ambito del project
financing, a valutare, gia' in fase di progettazione dell'opera, le condizioni di
equilibrio economico-finanziario da perseguire sia in fase di realizzazione che di
gestione dell'opera. Infatti, anche se corrisposto anticipatamente ed in unica soluzione,
il "prezzo" in questione potra' subire variazioni, dando luogo a integrazioni o
conguagli, qualora i prezzi o le tariffe amministrate in base alle quali era stato
determinato subiscano delle variazioni, per volonta' dell'amministrazione aggiudicatrice o
per effetto di disposizioni normative sopravvenute, che alterino l'equilibrio
economico-finanziario programmato. In merito il comma 2-bis, dell'art. 19, della legge n.
109/94, prevede che le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice ai
presupposti e alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e della connessa gestione, "nonche' le norme legislative e
regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per
l'esercizio delle attivita' previste nella concessione, qualora determinino una modifica
dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del
termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il
concessionario puo' recedere dalla concessione." Pertanto, poiche' il
"prezzo" che l'amministrazione concedente si impegna a corrispondere, in base al
comma 2 dell'art. 19 citato, trova la sua controprestazione, a carico del concessionario,
nell'applicazione, nella fase di gestione dell'opera, di prezzi o tariffe amministrati,
controllati o predeterminati, si ritiene che detto contributo entri a far parte della base
imponibile dell'IVA, costituita, ai sensi del comma 1, dell'art. 13, del DPR 633/72,
"dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo
le condizioni contrattuali (...), aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i
corrispettivi dovuti da altri soggetti." Infatti, come piu' volte chiarito in passato
dalla scrivente e da ultimo con la risoluzione n. 34, del 16 marzo 2000, i contributi
corrisposti da enti ed organismi pubblici concorrono alla base imponibile dell'IVA,
qualora esista "un rapporto sinallagmatico tra le parti, che li vincola a determinate
prestazioni e controprestazioni e le somme dovute - dall'ente - assumono le
caratteristiche di una integrazione del corrispettivo" delle cessioni di beni o
prestazioni di servizi oggetto del rapporto. Si deve pertanto concludere che il contributo
di cui al comma 2 dell'art. 19, della legge n. 109/94, inserendosi in un rapporto
sinallagmatico, quale controprestazione per l'amministrazione concedente a fronte
dell'obbligo per il concessionario di praticare prezzi o tariffe amministrati, e
costituendo integrazione del corrispettivo delle successive operazioni di cessione di beni
o prestazione di servizi oggetto della concessione, deve essere assoggettato all'aliquota
di imposta vigente per le operazioni medesime.
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