MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
CIRCOLARE 14 novembre 2000, n.106
Efficacia dei decreti ministeriali emanati ai sensi del decreto
ministeriale 21 settembre 1984, articoli 160 e 162 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari
regionali
Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro
Al Ministero dell'ambiente - Gabinetto del Ministro
Al Ministero dei lavori pubblici - Gabinetto del Ministro
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Gabinetto del
Ministro
Al Ministro delegato per gli affari regionali Gabinetto del Ministro
Agli on.li presidenti dei consigli regionali
Agli on.li presidenti delle giunte regionali
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
Ai signori Soprintendenti per i beni ambientali e architettonici
Ai signori Soprintendenti archeologici
All'Avvocatura generale dello Stato
Alle Avvocature distrettuali dello Stato
L'art. 162 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a
norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352" dispone
che, fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici o dei piani
urbanistico-territoriali con valenza paesistica, non possano essere
rilasciate autorizzazioni per interventi da eseguirsi su beni
individuati a norma dell'art. 1-ter del decreto legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito nella legge 8 agosto 1985. n. 431, e per quelli indicati
nei provvedimenti ministeriali adottati a norma dell'art. 1-quinquies
del medesimo decreto legge, purche' i provvedimenti stessi siano stati
pubblicati in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 431
del 1985.
La finalita' di questa
disposizione transitoria e' quella di salvaguardare beni sottoposti ad
un particolare regime di tutela, confermando il divieto assoluto di
modifica dello stato dei luoghi fino alla approvazione degli indicati
strumenti di pianificazione.
In merito alla potesta' di
imporre una siffatta tutela, la Corte Costituzionale, nella sentenza n.
153 del 24 giugno 1986, ha affermato che, successivamente alla data di
entrata in vigore della richiamata legge n. 431 del 1985, spetta in via
esclusiva alla regione di imporre vincoli di inedificabilita' secondo la
procedura indicata dalla stessa norma "... (omissis) restando
preclusa allo Stato dalla detta data, analoga imposizione, anche
mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di provvedimenti
amministrativi ex decreto 21 settembre 1984, adottati anteriormente
...".
Pertanto l'art. 162 non puo'
essere applicato a quei decreti ministeriali che, pur adottati in epoca
precedente, siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985.
Cio' posto, si deve peraltro
rammentare che, come e' stato piu' volte ribadito dalla giurisprudenza
amministrativa, i provvedimenti ministeriali emanati in virtu' del
dettato del decreto ministeriale 21 settembre 1984, hanno un duplice
contenuto: quello di dichiarazione di notevole interesse pubblico dei
beni e delle aree interessate e quello di imposizione sulle stesse aree
del divieto assoluto di edificazione ai sensi, appunto, del citato
decreto ministeriale 21 settembre 1984, divieto i cui effetti sono stati
recuperati dall'art. 1-quinquies della legge n. 431/1985 (cfr. in tal
senso T.A.R. Puglia, Bari, sezione I, sentenze 695/1983, 697/1983,
848/1993, 1083/1993; Consiglio di Stato, sezione VI, 1o ottobre 1987, n.
788; sezione I, 1455/1987, ed infine, di recente, T.A.R. Marche, 12
maggio 2000, n. 742).
Mentre l'imposizione del
vincolo temporaneo di inedificabilita' assoluta e' stato ritenuto
legittimo solo se adottato e pubblicato prima dell'entrata in vigore
della legge n. 431 del 1985 (Corte Costituzionale, sentenza n. 153 del
1986 cit.), la dichiarazione di notevole interesse pubblico e' stata
sempre ritenuta legittima dagli Organi giudicanti, atteso che l'art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed
ora l'art. 144 del citato Testo unico, hanno attribuito a questa
amministrazione la potesta' di imporre vincoli su beni ed aree di
particolare valenza paesistica, potesta' che la Corte Costituzionale ha
piu' volte definito concorrenziale con quella delegata alle regioni
dallo stesso art. 82.
La validita' di questi decreti
quali dichiarazioni di notevole interesse pubblico non viene quindi in
alcun modo inficiata dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Ed infatti " ... il venir
meno del temporaneo vincolo d'inedificabilita' assoluta non ha
comportato in alcun modo la contestuale caducazione dell'autonoma
dichiarazione d'interesse ambientale ... la quale ... conserva piena
efficacia per quanto concerne il regime di inedificabilita' relativa che
comporta l'assoggettamento a controllo preventivo di qualsiasi
intervento di trasformazione del territorio" (T.A.R. Marche, 12
maggio 2000, n. 742 cit.).
La validita' degli stessi
decreti, per le finalita' sopra esposte, ripetutamente affermata dalla
giurisprudenza, risulta ora ulteriormente confermata dall'art. 160 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Ne consegue che i beni e le
aree contemplati dai provvedimenti ministeriali suddetti sono soggetti
alle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, ivi compreso, in particolare, l'obbligo di acquisire
l'autorizzazione ex art. 151 per qualsiasi intervento modificativo dello
stato dei luoghi.
Agli organi regionali si
evidenzia la necessita' di un'assidua vigilanza sul rispetto delle
procedure soprarichiamate.
Roma, 14 novembre 2000
Il Ministro: Melandri
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