MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 5 febbraio 2001, n.30035
Legge n. 488/1992 - Chiarimenti in merito alla circolare n. 900315 del
14 luglio 2000.
Alle
imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFESERCENTI
All'ANCE
Al comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane
Con
circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 (supplemento ordinario n. 122
della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000), relativa alle
modalita' ed alle procedure per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni della legge n. 488/1992 alle attivita' estrattive,
manifatturiere, dei servizi, delle costruzioni e dell'energia, sono
state indicate, tra l'altro, al punto 2.1, alcune delle condizioni per
l'ammissibilita' alle agevolazioni e, tra queste, quelle relative alla
piena disponibilita' del suolo e/o degli immobili dell'unita' produttiva
ove viene realizzato il programma da agevolare.
Tale piena
disponibilita', per i programmi di investimento promossi dalle imprese
operanti nel settore delle costruzioni che intendono utilizzare i beni
agevolati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di
un'unica regione, e' riferita alla sede operativa di cui tali imprese
stesse devono essere titolari nel territorio della regione interessata,
sede che, peraltro, deve risultare dal certificato di iscrizione al
Registro delle imprese.
In relazione al
tema della piena disponibilita' e della sede operativa nella regione da
parte di tali imprese, sono state avanzate alcune richieste di
chiarimento da parte delle banche concessionarie riguardanti alcuni casi
particolari. Sull'argomento, anche al fine di assicurare la massima
uniformita' nelle determinazioni istruttorie delle banche stesse, si
forniscono le indicazioni che seguono in riferimento a ciascuna delle
problematiche evidenziate.
1. La
sussistenza della sede operativa nella regione e' richiesta per le sole
imprese di costruzioni che intendono utilizzare i beni del programma nei
cantieri ubicati nelle aree ammissibili della regione stessa. Tale
condizione e' mirata a comprovare che la presenza dell'impresa nel
territorio della regione ha carattere di stabilita' e continuita' e non
di episodicita'. A tale riguardo si precisa che la sede operativa puo'
coincidere, a titolo esemplificativo, con la sede legale dell'impresa,
con un immobile adibito al ricovero degli automezzi o anche con
l'abitazione di un socio o del titolare dell'impresa stessa, ferma
restando tuttavia, la condizione che tale sede sia riportata sul
certificato di iscrizione al registro delle imprese e che della stessa
l'impresa abbia piena disponibilita' entro la data di chiusura dei
termini di presentazione delle domande.
2. Qualora il
programma di investimenti comprenda interventi da agevolare su immobili
(terreni e/o fabbricati) che l'impresa gia' possiede o che intende
acquistare o realizzare, la disponibilita' dell'immobile, anche nel caso
in cui l'impresa abbia rappresentato la volonta' di utilizzare i beni
del programma nelle aree ammissibili di una determinata regione, puo'
non essere necessariamente riferita alla suddetta sede operativa
risultante dal certificato del registro delle imprese all'atto della
domanda, bensi', in analogia a tutte le altre imprese dei settori
diversi da quello delle costruzioni, a quella dei richiamati immobili
ove effettuare gli interventi. In tal caso, come per le richiamate altre
imprese, per tali immobili dovra' essere comprovata, attraverso idonea
documentazione o perizia giurata, anche la rispondenza, in relazione
all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi,
urbanistici e di destinazione d'uso.
3. Le imprese
individuali non ancora operanti alla data di presentazione del modulo di
domanda, che sono dispensate dal comprovare in tale data l'iscrizione al
registro delle imprese, sono comunque tenute a dimostrare, nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa, la disponibilita' dell'immobile ove
ubicare la sede operativa nella regione (vedi precedente punto 1) ovvero
ove realizzare gli interventi del programma (vedi precedente punto 2);
la sussistenza della sede operativa stessa dovra' poi essere comprovata,
attraverso il certificato di iscrizione al registro delle imprese,
all'atto della trasmissione della documentazione finale di spesa.
Roma, 5
febbraio 2001 .
Il
direttore generale: Sappino
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