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   Normativa Generale  

Inps - Direzione Centrale delle prestazioni - Circolare del 21 giugno 2001 n. 128
Articolo 78, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Lavoratori licenziati da imprese edili ed affini ammessi al trattamento speciale di disoccupazione. Pensione di anzianitą.

 La contribuzione figurativa accreditata per periodi successivi al 31 dicembre 2000 connessa al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia č utile anche per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianitą.

1. LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI AMMESSI AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE

L’articolo 78, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che "La contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali č corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini č utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianitą".

In applicazione di tale disposizione per gli anzidetti lavoratori la contribuzione figurativa connessa al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia accreditata a decorrere dal 1° gennaio 2001 deve essere considerata utile anche ai fini del diritto alla pensione di anzianitą.

I criteri enunciati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 183 del 23 settembre 1983 e recepiti dalla circolare n.635 R.C.V. - n.53595 A.G.O./215 del 17 novembre 1983 e n. 79 del 22 marzo 1995, secondo cui "i contributi figurativi da accreditare a norma dell’articolo 16 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i periodi di trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia non sono utili per il diritto alla pensione di anzianitą" restano confermati per i periodi di accredito figurativo compresi entro il 31 dicembre 2000.

2. LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI AMMESSI AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I QUALI HANNO TROVATO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITA’ LUNGA.

Si rammenta che per i lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451 per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell’articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i periodi di accredito figurativo connessi al predetto trattamento erano gią utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianitą (v. in proposito circolari n. 79 del 22 marzo 1995, n. 96 del 4 maggio 1996 e n. 168 del 12 agosto 1999).

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