Ministero del
Lavoro
Direzione Generale Rapporti di lavoro
Circolare del 12 gennaio 2001 n. 9
Riflessi sul
sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro
derivanti dalle disposizioni del D.P.R. 24.7.96, n. 459 e dell’art. 46
della L. 24.4.98, n. 128.
Come noto, le disposizioni del
D.P.R. n. 459/96 e quelle dell’art. 46, comma 1, della Legge n. 128/98
hanno comportato profonde innovazioni nel preesistente regime
giuridico/amministrativo relativo alle macchine e alle attrezzature ad
esse assimilate. Ne è risultato profondamente innovato, tra gli altri,
l’intero sistema dei collaudi e, relativamente ad alcuni aspetti di
contenuto, quello delle verifiche periodiche di determinate attrezzature
di lavoro.
Circa questi aspetti, sono pervenute alla scrivente,
nel tempo, richieste di chiarimenti alle quali si è dato di volta in
volta riscontro. Tuttavia, considerata la valenza generale della
questione e la necessità di garantire uniformità di comportamento da
parte degli Uffici territoriali, sentita anche la Div. VII della D. G.
AA. GG., competente per il Coordinamento dell’Ispezione del Lavoro, si
ritiene opportuno fornire le seguenti linee di comportamento.
Premessa
Sul piano generale, occorre osservare che le disposizioni indicate in
oggetto sono riferite solo alle macchine ed attrezzature ad esse
assimilate che, in applicazione della omonima direttiva, recano la
marcatura CE e sono accompagnate dalla dichiarazione di conformità,
vale a dire le macchine che godono della prerogativa della libera
circolazione sul mercato dei Paesi aderenti all’Unione europea e di
quelli aderenti allo Spazio economico europeo (SEE).
L’applicazione del principio della libera
circolazione dei prodotti conformi alle direttive comunitarie che li
riguardano comporta, a partire dalla data di entrata in vigore della
corrispondente direttiva, il divieto per gli Stati membri dell’Unione
di introdurre o mantenere in vigore qualsiasi disposizione di carattere
costruttivo o di controllo preventivo (all’immissione nel circuito
commerciale o alla messa in servizio) che sia in contrasto con la
medesima direttiva, in quanto il requisito della conformità alle
corrispondenti esigenze è da ritenersi soddisfatto mediante
l’apposizione della marcatura CE e la redazione e sottoscrizione della
dichiarazione di conformità.
Conseguentemente, l’art. 2 del DPR n. 459/96 citato
ha stabilito che l’attestazione di conformità e l’apposizione della
marcatura CE da parte del fabbricante rappresentano le condizioni
necessarie e sufficienti a ritenere soddisfatte le procedure formali ed
i requisiti di sicurezza previsti per il prodotto "macchina" e
consentire l’immissione sul mercato o in servizio dei singoli
esemplari, mentre l’art. 46, della Legge n. 128/98 ha dato attuazione
formale al suesposto principio.
Più in dettaglio, il comma 1 del citato art. 46 ha
stabilito la disapplicazione delle disposizioni di omologazione, vale a
dire la cessazione dei regimi nazionali di controllo preventivo
precedentemente applicati a determinate categorie di prodotti per
effetto di disposizioni contenute in previgenti atti legislativi.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa che le
disposizioni di carattere costruttivo contenute negli atti legislativi
assumono lo status di norme (cioè di documenti di riferimento destinati
ad essere applicati su base volontaria) e sancisce, così, la loro non
cogenza quando si tratti di macchine fabbricate nel regime individuato
dalla relativa direttiva.
Può essere utile rilevare che l’abrogazione in
forma esplicita di tali atti non sarebbe stata possibile, neppure al
momento della emanazione del D.P.R. n. 459/96, poiché:
- avrebbe prodotto una sorta
di discontinuità giuridica determinando la cessazione della
regolamentazione nazionale dei prodotti già messi in servizio alla
data di entrata in vigore delle direttive,
- avrebbe rappresentato una
vera e propria deregolamentazione - per vacatio legis - di quei
prodotti già compresi nel campo di applicazione di norme nazionali
abrogate ma non compresi in quello della direttiva
"macchine"
- avrebbe, contestualmente,
comportato l’abrogazione del complesso delle disposizioni
comportamentali o di uso in esse contenute, determinando un’altra
deregolamentazione.
Il regime dei
controlli preventivi
Riguardo a questo aspetto, ribadito che ogni forma di controllo
preventivo sulle macchine recanti la marcatura CE è divenuta
inapplicabile ed osservato che per omologazione deve intendersi - giusta
la definizione riportata nell’art. 2 del D. L. 30 giugno 1982, n. 390
convertito nella Legge 12 agosto 1982, n. 597 - la "procedura
tecnico-amministrativa con la quale viene approvata e certificata la
rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto, prima della
riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo
impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati..." deriva,
dalle considerazioni più sopra fatte, che, a partire dalla data di
entrata in vigore della direttiva macchine, e con riguardo alle
attrezzature rientranti nella competenza di questo Ministero, sono
divenute inapplicabili le disposizioni di cui:
- al punto 36 dell’allegato
A al D.M. 2.4.81, relativamente alle verifiche di prima
installazione degli elevatori trasferibili non installati
stabilmente,
- all’art. 2 del D.M.
4.3.82, relativamente al collaudo dei ponteggi sospesi motorizzati e
delle attrezzature assimilate (vedasi il punto 9 dell’allegato A
al citato decreto e la Circolare n. 30/82),
- all’art. 30 del D.P.R. n.
164/56 e circolare n. 97/87, limitatamente all’autorizzazione
ministeriale per la costruzione e l’impiego dei ponteggi a piani
di lavoro autosollevanti.
Pertanto la messa in servizio delle attrezzature appena citate potrà
essere direttamente fatta dai rispettivi utenti, beninteso dopo che gli
stessi abbiano curato che le stesse, oltre a recare la marcatura CE ed
essere munite di dichiarazione di conformità, siano state, ove
necessario, montate ed installate secondo le istruzioni del fabbricante.
Le verifiche
periodiche
Come già osservato, l’applicazione dell’art. 46.1 citato si
riferisce solo alle disposizioni omologative, pertanto il regime delle
verifiche periodiche obbligatorie per le macchine continua a trovare
applicazione anche per quelle recanti la marcatura CE.
Relativamente a quelle di competenza degli organi periferici di questa
Amministrazione, vale a dire quelle di cui al D.M. 4.3.82, si precisa
quanto segue.
Per consentire all'organo tecnico incaricato di
programmare ed effettuare entro le prescritte scadenze le verifiche
biennali, gli utenti degli esemplari recanti la marcatura CE dovranno
inoltrare una specifica comunicazione di messa in servizio
dell’apparecchiatura alla Direzione generale dei Rapporti di lavoro -
Divisione VII - di questo Ministero entro i sottoindicati termini, che
si ritengono ragionevolmente congruenti con le esigenze,
rispettivamente, degli utenti e dell’organo di controllo:
- novanta giorni dalla data
della presente nota, se l’apparecchio cui la comunicazione si
riferisce risulta già messo in servizio alla data della presente,
sempreché non sia stato già provveduto in tal senso,
- novanta giorni dalla data di
effettiva immissione in servizio, per apparecchi messi in servizio
successivamente alla data della presente.
Le comunicazioni dovranno riportare i dati necessari per identificare
compiutamente sia l'utilizzatore, sia l’esemplare dell’apparecchio.
La suddetta Divisione, ricevuta la comunicazione,
assegnerà alla macchina il numero di matricola nel registro generale
delle matricole e comunicherà tale registrazione sia all'utente, sia al
Servizio Ispezione della Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio di installazione, per l’inserimento nello scadenzario delle
verifiche, la periodicità delle quali decorrerà dalla data della messa
in servizio della macchina.
Peraltro, visto il permanere dell’obbligo di
richiesta di verifica da parte dell’utente alla competente D.P.L. -
S.I.L. (art. 4, c. 2, D.M. 4 marzo 1982), quest’ultima, ove accerti
che non è stata effettuata la comunicazione al Ministero, dovrà
provvedere a comunicarlo alla scrivente.
Per quanto concerne il contenuto delle verifiche in
argomento, si ritiene opportuno specificare che esse dovranno essere
volte a controllare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche
originariamente fissate dal fabbricante, in termini di conservazione e
di efficienza della macchina nel suo complesso e, in particolare, dei
suoi dispositivi di sicurezza. Per quel che attiene alle modalità di
esecuzione delle prove di carico si precisa che dovranno essere seguite
le istruzioni contenute nella norma di riferimento adottata dal
fabbricante in sede di progettazione, ovvero, in mancanza, quelle
previste al punto A.2 dell’appendice A al D.M. 4.3.1982, ma con carico
pari a quello di servizio dichiarato dal fabbricante.
Resta fermo che, ove nel corso delle operazioni di
verifica si accertino palesi non conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza di cui all’allegato I del D.P.R. n. 459/96, ne dovrà essere
data comunicazione ai competenti Servizi del Ministero Industria e del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale secondo la procedura
prevista all’art. 7.3 del medesimo decreto e dovranno essere applicate
le pertinenti procedure di cui alle lettere circolari n. 1067 del
30.9.1999 e n. 2182 del 20.12.2000 della D.G. AA. GG. e del personale -
Coordinamento Ispezione lavoro.
La prima delle
verifiche periodiche
Relativamente alla prima delle verifiche periodiche va solo aggiunto che
essa, non costituendo un momento di controllo della conformità ai
requisiti costruttivi ai fini delle procedure di sorveglianza del
mercato di cui all’art. 7.1 del D.P.R. n. 459/96, non comporta, per il
soggetto che la effettua, la facoltà di entrare preventivamente e
sistematicamente nel merito dei particolari delle scelte tecniche
operate dai fabbricanti (relazioni di calcolo, prove sperimentali, di
laboratorio, ecc.). Pertanto il funzionario tecnico incaricato, oltre a
svolgere i riscontri e le prove di cui già si è detto, avrà cura di
rilevare, riportandoli sul libretto già previsto dal D.M. 4.3.82, i
dati caratteristici dell’attrezzatura in questione, riferiti alla sua
configurazione costruttiva e di impiego ed agli apprestamenti di
sicurezza predisposti dal fabbricante, quali desumibili dall’esame
diretto ovvero dal manuale delle istruzioni d’uso a corredo
dell’attrezzatura stessa. Va da sé che il libretto di cui sopra
fungerà da guida indicativa per la raccolta dei dati stessi e che potrà
essere integrato con l’annotazione di quelli comunque ritenuti
necessari. Quanto precede viene suggerito in particolare per consentire,
nel seguito, la verifica, in maniera certa, del mantenimento delle
originarie caratteristiche dell’esemplare e per consentire
l’individuazione di eventuali modifiche costruttive o variazioni delle
modalità di utilizzo successivamente sopravvenute al fine di valutare,
in relazione alle definizioni di cui agli artt. 1.3 e 1.4 del D.P.R. n.
459/96, se i soggetti che le hanno apportate abbiano operato nel
rispetto delle procedure in materia di dichiarazione di conformità
stabilite dal medesimo decreto. Rilevati i dati caratteristici di cui
sopra, occorrerà prendere nota, ove necessario, delle condizioni di
installazione e valutare la congruità della utilizzazione alla
destinazione stabilita dal fabbricante.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa M.T. Ferraro)
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