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   Normativa Appalti Generale  

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n.231
Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300,
che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata
in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle
societa', associazioni od enti privi di personalita' giuridica che
non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e
criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma
dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n.
300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE I
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilita'
amministrativa
Art. 1.

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti
di personalita giuridica e alle societa' e associazioni anche prive
di personalita' giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali,
agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di decreto legislativo e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 14 della
legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei
seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo
K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla
tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee,
fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo
Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del
Protocollo concernente l'interpretazione in via
pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle
Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa
dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996,
nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la
corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle
Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea,
fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione
OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali
stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con
annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al
Governo per la disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi
di personalita' giuridica):
"Art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e
degli enti privi di personalita' giuridica) . -1. Il
Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro otto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche e delle societa' associazioni od enti privi di
personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo
costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis,
316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322,
322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter,
secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto
e commesso con abuso della qualita' di operatore del
sistema, del codice penale;
b) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumita'
pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del
codice penale;
c) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del
codice penale che siano stati commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
d) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e
del territorio, che siano punibili con pena detentiva non
inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla
pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n.
1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge
31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n.
47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del
presente comma sono responsabili in relazione ai reati
commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi
svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di
direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri
di gestione e di controllo ovvero ancora da chi e'
sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone
fisiche menzionate, quando la commissione del reato e'
stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi
connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della
responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente
comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato
nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
f) prevedere sanzioni amministrative effettive,
proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti
indicati nell'alinea del presente comma;
g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria
non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a
lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della
determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto
anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle
condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo
altresi' che, nei casi di particolare tenuita' del fatto,
la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti
milioni e non sia superiore a lire duecento milioni;
prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura
ridotta;
h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento
della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o
del patrimonio sociale;
i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo
del reato, anche nella forma per equivalente;
l) prevedere, nei casi di particolare gravita',
l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni in
aggiunta alle sanzioni pecuniarie:
1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o
della sede commerciale;
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
3) interdizione anche temporanea dall'esercizio
dell'attivita' ed eventuale nomina di altro soggetto per
l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione
dell'attivita' e' necessaria per evitare pregiudizi ai
terzi;
4) divieto anche temporaneo di contrattare con la
pubblica amministrazione;
5) esclusione temporanea da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di
quelli gia' concessi;
6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e
servizi;
7) pubblicazione della sentenza;
m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui
alle lettere g), i ) e l) si applicano soltanto nei casi e
per i tempi espressamente considerati e in relazione ai
reati di cui alle lettere a ), b), c) e d) commessi
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo previsto dal presente articolo;
n) prevedere che la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui alla lettera g) e' diminuita da un terzo
alla meta' ed escludere l'applicabilita' di una o piu'
delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza
dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del
presente comma di comportamenti idonei ad assicurare
un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto
all'offesa realizzata;
o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l)
sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata
tipizzazione dei requisiti richiesti;
p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e
dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l),
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei
confronti della persona fisica responsabile della
violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle
sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi piu'
gravi, l'applicazione di una o piu' delle sanzioni di cui
alla lettera l) diverse da quelle gia' irrogate, nei
confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale
e' stata commessa la violazione; prevedere altresi' che le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano
anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera
l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della
lettera o);
q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico
degli enti sono applicate dal giudice competente a
conoscere del reato e che per il procedimento di
accertamento della responsabilita' si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del codice di procedura
penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa
degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;
r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui
alle lettere g), i ) e l) si prescrivono decorsi cinque
anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a
), b) c ) e d) e che l'interruzione della prescrizione e'
regolata dalle norme del codice civile;
s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'anagrafe
nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei
confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente
comma;
t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati
consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o
di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di
amministrazione, che sia assicurato il diritto
dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di
cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali
sia accertata la responsabilita' amministrativa con
riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di
recedere dalla societa' o dall'associazione o dall'ente,
con particolari modalita' di liquidazione della quota
posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui
alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con
cui tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che la
liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al
momento del recesso determinato a norma degli articoli
2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere
altresi' che la liquidazione della quota possa aver luogo
anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere
che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi
prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al
presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno
la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono
essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti
alle attivita' necessarie per la liquidazione della quota,
compresa la capacita' di stare in giudizio; agli oneri per
la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della
presente lettera si provvede mediante gli ordinari
stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti
nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
u) prevedere che l'azione sociale di responsabilita'
nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche
e delle societa', di cui sia stata accertata la
responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto
previsto nelle lettere da a) a q ), sia deliberata
dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo
del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a
lire cinquecento milioni e di almeno di un quarantesimo
negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di
rinuncia o di transazione dell'azione sociale di
responsabilita';
v) prevedere che il riconoscimento del danno a
seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo
socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei
soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia
stata accertata la responsabilita' amministrativa con
riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non
sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di
nesso di causalita' diretto tra il fatto che ha determinato
l'accertamento della responsabilita' del soggetto ed il
danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel
caso in cui il reato e' stato commesso da chi e' sottoposto
alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di
rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero
esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di
controllo, quando la commissione del reato e' stata resa
possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali
funzioni;
z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera
v) si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di
risarcimento del danno e' proposta contro l'azionista, il
socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del
presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto,
anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di
controllo o di amministrazione, anteriormente alla
commissione del fatto che ha determinato l'accertamento
della responsabilita' dell'ente.
2. Ai fini del comma 1, per "persone giuridiche" si
intendono gli enti forniti di personalita' giuridica,
eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che
esercitano pubblici poteri.
3. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, con il
decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di
coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche'
le norme di carattere transitorio.".
"Art. 14 (Esercizio delle deleghe). - 1. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza
prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni
parlamentari competenti per materia esprimono il loro
parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione
degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere adottati anche in mancanza del
parere.".

Art. 2.
Principio di legalita'

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto
costituente reato se la sua responsabilita' amministrativa in
relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente
previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del
fatto.

Art. 3.
Successione di leggi

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che
secondo una legge posteriore non costituisce piu' reato o in
relazione al quale non e' piu' prevista la responsabilita'
amministrativa dell'ente, e, se vi e' stata condanna, ne cessano
l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le
successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono
piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di
leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4.
Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10
del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede
principale rispondono anche in relazione ai reati commessi
all'estero, purche' nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo
in cui e' stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a
richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo
se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del
codice penale:
"Art. 7 (Reati commessi all'estero). - E' punito
secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che
commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1) delitti contro la personalita' dello Stato;
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato
e di uso di tale sigillo contraffatto;
3) delitti di falsita' in monete aventi corso legale
nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte
di pubblico credito italiano;
4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio
dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri
inerenti alle loro funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali
disposizioni di legge o convenzioni internazionali
stabiliscono l'applicabilita' della legge penale
italiana.".
"Art. 8 (Delitto politico commesso all'estero). - Il
cittadino o lo straniero che commette in territorio estero
un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n.
1 dell'articolo precedente, e' punito secondo la legge
italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.
Se si tratta di delitto punibile a querela della
persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la
querela.
Agli effetti della legge penale, e' delitto politico
ogni delitto, che offende un interesse politico dello
Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E'
altresi' considerato delitto politico il delitto comune
determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.".
"Art. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero). - Il
cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli
precedenti, commette in territorio estero un delitto per il
quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e' punito
secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel
territorio dello Stato.
Se si tratta di delitto per il quale e' stabilita una
pena restrittiva della liberta' personale di minore durata,
il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della
giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona
offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti,
qualora si tratti di delitto commesso a danno delle
Comunita' europee, di uno Stato estero o di uno straniero,
il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della
giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata
conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello
Stato in cui egli ha commesso il delitto.".
"Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero). -
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7
e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o
di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana
stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel
minimo a un anno, e' punito secondo la legge medesima,
sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia
richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o
querela della persona offesa.
Se il delitto e' commesso a danno delle Comunita'
europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il
colpevole e' punito secondo la legge italiana, a richiesta
del Ministro della giustizia, sempre che:
1) si trovi nel territorio dello Stato;
2) si tratti di delitto per il quale e' stabilita la
pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore
nel minimo a tre anni;
3) l'estradizione di lui non sia stata conceduta,
ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in
cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a
cui egli appartiene.".

Art. 5.
Responsabilita' dell'ente

1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o
a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita'
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da
persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno
dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno
agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6.
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate
nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova
che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei
modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un
organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i
modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte
dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di
commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1,
devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere
commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la
formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai
reati da prevenire;
c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie
idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza
dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere
adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di
codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative
degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto
con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni,
osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella
lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente
dall'organo dirigente.
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha
tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7.
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione
dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente
e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile
dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di
direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato,
ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione,
gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione
dell'organizzazione nonche' al tipo di attivita' svolta, misure
idonee a garantire lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto della
legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di
rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso
quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni
ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o
nell'attivita';
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8.
Autonomia delle responsabilita' dell'ente

1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e'
imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei
confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in
relazione al quale e' prevista la sua responsabilita' e l'imputato ha
rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II
Sanzioni in generale

Art. 9.
Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,
salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10.
Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica
sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero
non inferiore a cento ne' superiore a mille.
3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad
un massimo di lire tre milioni.
4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11.
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice
determina il numero delle quote tenendo conto della gravita' del
fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche'
dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del
fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni
economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare
l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della
quota e' sempre di lire duecentomila.

Art. 12.
Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo'
comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente
interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o
ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';
2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle
lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai
due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a
lire venti milioni.

Art. 13.
Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per
i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle
seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e
il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da
soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la
commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi
carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti
dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14.
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita'
alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina
il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11,
tenendo conto dell'idoneita' delle singole sanzioni a prevenire
illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo'
anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate
amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita'
comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate
congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto
quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta
inadeguata.

Art. 15.
Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione
interdittiva che determina l'interruzione dell'attivita' dell'ente,
il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la
prosecuzione dell'attivita' dell'ente da parte di un commissario per
un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata
applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica
necessita' la cui interruzione puo' provocare un grave pregiudizio
alla collettivita';
b) l'interruzione dell'attivita' dell'ente puo' provocare, tenuto
conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del
territorio in cui e' situato, rilevanti ripercussioni
sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita', il
giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto
della specifica attivita' in cui e' stato posto in essere l'illecito
da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il
commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi. Non puo' compiere atti di straordinaria
amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attivita' viene
confiscato.
5. La prosecuzione dell'attivita' da parte del commissario non puo'
essere disposta quando l'interruzione dell'attivita' consegue
all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16.
Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Puo' essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attivita' se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante
entita' ed e' gia' stato condannato, almeno tre volte negli ultimi
sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio
dell'attivita'.
2. Il giudice puo' applicare all'ente, in via definitiva, la
sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando e' gia'
stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi
sette anni.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione di reati in relazione ai quali e' prevista la sua
responsabilita' e' sempre disposta l'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attivita' e non si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 17.

Art. 17.
Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni
interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti
condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno
determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli
organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini
della confisca.

Art. 18.
Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta
quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione
interdittiva.
2. La sentenza e' pubblicata una sola volta, per estratto o per
intero, in uno o piu' giornali indicati dal giudice nella sentenza
nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede
principale.
3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della
cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19.
Confisca

1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di
condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che
per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti
salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma
1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre
utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20.
Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, gia' condannato in via
definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne
commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna
definitiva.

Art. 21.
Pluralita' di illeciti

1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di
reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi
nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di
essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica
la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata
fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della
sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma
delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu'
degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle
sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu'
grave.

Art. 22.
Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque
anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di
misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito
amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di
prescrizione.
4. Se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione
dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non
corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che
definisce il giudizio.

Art. 23.
Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attivita' dell'ente a cui e'
stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva
trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o
misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente
nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e' stato commesso, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento
quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto
rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da
quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III
Responsabilita' amministrativa per reati previsti dal codice penale

Art. 24.
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di
un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e
frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso
in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1,
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato
un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria
da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 316-bis, 316-ter,
640, 640-bis e 640-ter, del codice penale:
"Art. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato). -
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo
ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle
Comunita' europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti
destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione
di opere o allo svolgimento di attivita' di pubblico
interesse, non li destina alle predette finalita', e'
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.".
"Art. 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca il
reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante
l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente,
per se' o per altri, contributi, finanziamenti, mutui
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti
pubblici o dalle Comunita' europee e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita e' pari o
inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinque
mila si applica soltanto la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta
milioni di lire. Tale sanzione non puo' comunque superare
il triplo del beneficio conseguito.".
"Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri,
inducendo taluno in errore, procura a se' a ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
centomila a due milioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da lire seicentomila a tre milioni:
1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di
un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare
taluno dal servizio militare;
2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona
offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa
(120; 336 c.p.p.), salvo che ricorra taluna delle
circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra
circostanza aggravante.".
"Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da uno
a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui
all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui
agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.".
"Art. 640-ter (Frode informatica). - Chiunque,
alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema
informatico o telematico o intervenendo senza diritto con
qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi
contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso
pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da lire centomila a lire due
milioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre
una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo
comma dell'art. 640, ovvero se il fatto e' commesso con
abuso della qualita' di operatore del sistema.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al
secondo comma o un'altra circostanza aggravante.".

Art. 25
Concussione e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la
sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma
2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da
1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati
commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e
3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo degli articoli 317, 318, 319,
319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 e 322-bis del codice
penale:
"Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della
sua qualita' o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a
dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo,
denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da
quattro a dodici anni (317-bis, 323-bis).".
"Art. 318 (Corruzione per un atto d'ufficio). - Il
pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo
ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro o altra
utilita', una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne
accetta la promessa, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un
atto d'ufficio da lui gia' compiuto, la pena e' della
reclusione fino a un anno.".
"Art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio). - Il pubblico ufficiale, che, per omettere o
ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto
contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un
terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta la promessa,
e' punito con la reclusione da due a cinque anni.".
"Art. 319-bis (Circostanze aggravanti). - La pena e'
aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il
conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o
la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale
appartiene.".
"Art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari). - Se i
fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per
favorire o danneggiare una parte in un processo civile,
penale o amministrativo, si applica la pena della
reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla
reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della
reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
all'ergastolo la pena e' della reclusione da sei a venti
anni.".
"Art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio). - Le disposizioni dell'art. 319 si
applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio;
quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona
incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la
qualita' di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non
superiore a un terzo.".
"Art. 321 (Pene per il corruttore). - Le pene stabilite
nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art.
319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione
alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si
applicano anche a chi da' o promette al pubblico ufficiale
o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra
utilita'.".
"Art. 322 (Istigazione alla corruzione). - Chiunque
offre o promette denaro od altra utilita' non dovuti, a un
pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico
servizio che riveste la qualita' di pubblico impiegato, per
indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla
pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un
terzo.
Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio
a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole
soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un
terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
riveste la qualita' di pubblico impiegato che sollecita una
promessa o dazione di denaro o altra utilita' da parte di
un privato per le finalita' indicate dall'art. 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra
utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate
dall'art. 319.".
"Art. 322-bis (Peculato, concussione, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e
di Stati esteri). - Le disposizioni degli articoli 314,
316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano
anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunita'
europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e
della Corte dei conti delle Comunita' europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto
a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita'
europee o del regime applicabile agli agenti delle
Comunita' europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita'
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle
dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla
base dei trattati che istituiscono le Comunita' europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri
dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e
secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra
utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente
articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,
qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad
altri un indebito vantaggio in operazioni economiche
internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai
pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio
negli altri casi.".

Art. 26.
Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo
alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo,
dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il
compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE I
Responsabilita' patrimoniale dell'ente

Art. 27.
Responsabilita' patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria
risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi
dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni
del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A
tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena
pecuniaria.

SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente

Art. 28.
Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la
responsabilita' per i reati commessi anteriormente alla data in cui
la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29.
Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne
risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti
partecipanti alla fusione.

Art. 30.
Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita'
dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui
la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale,
sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie
dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data
dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al
valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente,
salvo che si tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in
parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il
reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2,
si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in
parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato
commesso.

Art. 31.
Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione
del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione
pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle
condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente
responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla
fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la
sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione
della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della
fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista
dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le
ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo
articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza
di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione
pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione
pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o
scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la
conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32.
Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o
beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla
data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il
giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20,
anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti
partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi
anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle
violazioni e dell'attivita' nell'ambito della quale sono state
commesse nonche' delle caratteristiche della fusione o della
scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione
puo' essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e'
stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito
del quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata
condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33.
Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato
commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il
beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti
del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni
pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero
dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a
conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel
caso di conferimento di azienda.

Capo III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 34.
Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi
dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche', in
quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Nota all'art. 34:
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca:
"Norme di attuazione di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale".

Art. 35.
Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative
all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36.
Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente
appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli
stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo
dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del
tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati
dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37.
Casi di improcedibilita'

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo
dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o
proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una
condizione di procedibilita'.

Art. 38.
Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e'
riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore
del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente
soltanto quando:
a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi
dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o
con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di
condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende
necessario.

Nota all'art. 38:
- Si riporta il testo degli articoli 71 e 444 del
codice di procedura penale:
"Art. 71 (Sospensione del procedimento per incapacita'
dell'imputato). - 1. Se, a seguito degli accertamenti
previsti dall'art. 70, risulta che lo stato mentale
dell'imputato e' tale da impedirne la cosciente
partecipazione al procedimento, il giudice dispone con
ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina
all'imputato un curatore speciale designando di preferenza
l'eventuale rappresentante legale.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione
il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore
nonche' il curatore speciale nominato all'imputato.
4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere
prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 70,
comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a
richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha
facolta' di assistere agli atti disposti sulla persona
dell'imputato, nonche' agli atti cui questi ha facolta' di
assistere.
5. Se la sospensione interviene nel corso delle
indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste
dall'art. 70, comma 3.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la
disposizione dell'art. 75 comma 3.".
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere
concessa, rigetta la richiesta.".

Art. 39.
Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio
rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui
dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce
depositando nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente
una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':
a) la denominazione dell'ente e le generalita' del suo legale
rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della
procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100,
comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella
segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice
ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui
al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito
e' rappresentato dal difensore.

Nota all'art. 39:
- Si riporta i testo dell'art. 100 del codice di
procedura penale:
"Art. 100 (Difensore delle altre parti private). - 1.
La parte civile, il responsabile civile e la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in
giudizio col ministero di un difensore, munito di procura
speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata
autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.
2. La procura speciale puo' essere anche apposta in
calce o a margine della dichiarazione di costituzione di
parte civile, del decreto di citazione o della
dichiarazione di costituzione o di intervento del
responsabile civile e della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della
sottoscrizione della parte e' certificata dal difensore.
3. La procura speciale si presume conferita soltanto
per un determinato grado del processo, quando nell'atto non
e' espressa volonta' diversa.
4. Il difensore puo' compiere e ricevere,
nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti
del procedimento che dalla legge non sono a essa
espressamente riservati. In ogni caso non puo' compiere
atti che importino disposizione del diritto in contesa se
non ne ha ricevuto espressamente il potere.
5. Il domicilio delle parti private indicate nel comm 1
per ogni effetto processuale si intende eletto presso il
difensore.".

Art. 40.
Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e'
rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41.
Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato
contumace.

Art. 42.
Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente
originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti
degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari
della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo
stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39,
comma 2.

Art. 43.
Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni
dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna
al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende
l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione
di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorita'
giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo
161 del codice di procedura penale.
4. Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti
dai commi precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche.
Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

Nota all'art. 43:
- Si riporta il testo degli articoli 154 e 161 del
codice di procedura penale:
"Art. 154 (Notificazioni alla persona offesa, alla
parte civile, al responsabile civile e al civilmente
obbligato per la pena pecuniaria). - 1. Le notificazioni
alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma
dell'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i
luoghi ivi indicati, la notificazione e' eseguita mediante
deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli
atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora
all'estero, la persona offesa e' invitata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o
eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel
termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata
non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di
domicilio ovvero se la stessa e' insufficiente o risulta
inidonea, la notificazione e' eseguita mediante deposito
dell'atto nella cancelleria.
2. La notificazione della prima citazione al
responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria e' eseguita con le forme stabilite per
la prima notificazione all'imputato non detenuto.
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di
persone giuridiche o di enti privi di personalita'
giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme
stabilite per il processo civile.
4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile
civile e alla persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i
difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti,
devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo
in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del
giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o
elezione o se la stessa e' insufficiente o inidonea, le
notificazioni sono eseguite mediante deposito nella
cancelleria.".
"Art. 161 (Domicilio dichiarato, eletto o determinato
per le notificazioni). - 1. Il giudice, il pubblico
ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto
con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o
dell'imputato non detenuto ne' internato, lo invitano a
dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157, comma 1,
ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni,
avvertendolo che, nella sua qualita' di persona sottoposta
alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare
ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in
mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di
dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno
eseguite mediante consegna al difensore. Della
dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del
rifiuto di compierla, e' fatta menzione nel verbale.
2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a
dichiarare o eleggere domicilio e' formulato con
l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato
per disposizione dell'autorita' giudiziaria. L'imputato e'
avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio
dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di
insufficienza o di inidoneita' della dichiarazione o della
elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel
luogo in cui l'atto e' stato notificato.
3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per
causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato
che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di
misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione, o della
dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o
l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal
direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del
comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito
registro e trasmette immediatamente il verbale
all'autorita' che ha disposto la scarcerazione o la
dimissione.
4. Se la notificazione nel domicilio determinato a
norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni
sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso
modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3,
la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono
insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per
caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non e' stato
nella condizione di comunicare il mutamento del luogo
dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli
articoli 157 e 159.".

SEZIONE III
P r o v e

Art. 44.
Incompatibilita' con l'ufficio di testimone

1. Non puo' essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione
di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche
al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente
puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con
gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona
imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV
Misure cautelari

Art. 45.
Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della
responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente
da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere
concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa
indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo'
richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando
al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli
a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia'
depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica
anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le
disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo'
nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un
periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Nota all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'art. 292 del codice di
procedura penale:
"Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla richiesta
del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare
contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio:
a) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga
a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con
l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari
e degli indizi che giustificano in concreto la misura
disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui
sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono
rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla
commissione del reato;
c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono
stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla
difesa, nonche', in caso di applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete
e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui
all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre
misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura,
in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e'
disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.
2-bis. L'ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione
dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo
dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in
cui probabilmente si trova l'imputato.
2-ter. L'ordinanza e' nulla se non contiene la
valutazione degli elementi a carico e a favore
dell'imputato, di cui all'art. 358, nonche' all'art.
327-bis.
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il
provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la
misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti
incaricati dal darvi esecuzione.".

Art. 46.
Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della
specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entita' del
fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' puo' essere
disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47.
Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche'
sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice
che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le
indagini preliminari. Si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare e'
presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne
fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente
e i difensori sono altresi' avvisati che, presso la cancelleria del
giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli
elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme
dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di
procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo
articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il
deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere
un termine superiore a quindici giorni.

Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 91 del citato decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271:
"Art. 91 (Giudice competente in ordine alle misure
cautelari). - 1. Nel corso degli atti preliminari al
dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure
cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza,
dal pretore, dal tribunale, dalla corte di assise, dalla
corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo
la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione
degli atti a norma dell'art. 590 del codice, provvede il
giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del
ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso
il provvedimento impugnato.".
- Si riporta il testo dell'art. 127 del codice di
procedura penale:
"Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto
fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
deve essere sentito prima del giomo dell'udienza dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a
pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.".

Art. 48.
Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare
e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49.
Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di
poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione
di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il
giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la
richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione,
dispone la sospensione della misura e indica il termine per la
realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo
17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende
di una somma di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla
meta' della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per
cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di
una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle
attivita' nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata
e la somma depositata o per la quale e' stata data garanzia e'
devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice
revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma
depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata
si estingue.

Art. 50.
Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando
risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilita' previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la
misura applicata non appare piu proporzionata all'entita' del fatto o
alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via
definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o
dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne
dispone l'applicazione con modalita' meno gravose, anche stabilendo
una minore durata.

Art. 51.
Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la
durata, che non puo' superare la meta' del termine massimo indicato
dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della
misura cautelare puo' avere la stessa durata della corrispondente
sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata
della misura cautelare non puo' superare i due terzi del termine
massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data
della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle
sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52.
Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore,
possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di
misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano
le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del
codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico
ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre
ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Nota all'art. 52:
- Si riporta il testo degli articoli 322-bis e 325 del
codice di procedura penale:
"Art. 322-bis (Appello). - 1. Fuori dei casi previsti
dall'art. 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo
difensore, la persona alla quale le cose sono state
sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze
in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di
revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale,
il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha
sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
2. L'appello non sospende l'esecuzione del
provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 310.".
"Art. 325 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le
ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il
pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la
persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella
che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre
ricorso per cassazione per violazione di legge.
2. Entro il termine previsto dall'art. 324, comma 1,
contro il decreto di sequestro emesso dal giudice puo'
essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La
proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta
di riesame.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 311, commi 3
e 4.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della
ordinanza.".

Art. 53.
Sequestro preventivo

1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di cui e'
consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322,
322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Note all'art. 53:
- Si riporta il testo degli articoli 321, 322 e 323 del
codice di procedura penale:
"Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). - 1.
Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una
cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le
conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di
altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il
sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
cose di cui e' consentita la confisca.
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a
delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni
di cui e' consentita la confisca.
3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta
del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano
mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilita' previste dal comma 1. Nel corso delle
indagini preliminari provvede il pubblico ministero con
decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno
diritto di proporre impugnazione. Se vi e' richiesta di
revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando
ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche' gli
elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta
e' trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del
deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con
decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al
pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato
eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o
dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato
eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono
osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona
alla quale le cose sono state sequestrate.".
"Art. 322 (Riesame del decreto di sequestro
preventivo). - 1. Contro il decreto di sequestro emesso dal
giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla
quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe
diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta
di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione
del provvedimento.".
"Art. 323 (Perdita di efficacia del sequestro
preventivo). - 1. Con la sentenza di proscioglimento o di
non luogo a procedere, ancorche' soggetta a impugnazione,
il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite
a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la
confisca a norma dell'art. 240 del codice penale, il
provvedimento e' immediatamente esecutivo.
2. Quando esistono piu' esemplari identici della cosa
sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il
giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina
che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e
dispone la restituzione degli altri esemplari.
3. Se e' pronunciata sentenza di condanna, gli effetti
del sequestro permangono quando e' stata disposta la
confisca delle cose sequestrate.
4. La restituzione non e' ordinata se il giudice
dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte
civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al
responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia
dei crediti indicati nell'art. 316.".
- Per il testo dell'art. 322-bis del codice di
procedura penale vedi note all'art. 52.

Art. 54.
Sequestro conservativo

1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si
disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria,
delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario
dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del
processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili
e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si
osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317,
318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Nota all'art. 54:
- Si riporta il testo degli articoli 316, 317, 318, 319
e 320 del codice di procedura penale:
"Art. 316 (Presupposti ed effetti del provvedimento). -
1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si
disperdano le garanzie per il pagamento della pena
pecuniaria delle spese di procedimento e di ogni altra
somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero,
in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il
sequestro conservativo dei beni mobili o immobili
dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti
in cui la legge ne consente il pignoramento.
2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o
si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili
derivanti dal reato, la parte civile puo' chiedere il
sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del
responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico
ministero giova anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei
commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni
altro credito non privilegiato di data anteriore e ai
crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i
privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.".
"Art. 317 (Forma del provvedimento. Competenza). - 1.
Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a
richiesta del pubblico ministero o della parte civile e'
emesso con ordinanza del giudice che procede.
2. Se e' stata pronunciata sentenza di condanna, di
proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a
impugnazione, il sequestro e' ordinato, prima che gli atti
siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice
che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal
giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il
provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti
siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice
per le indagini preliminari.
3. Il sequestro e' eseguito dall'ufficiale giudiziario
con le forme prescritte dal codice di procedura civile per
l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o
immobili.
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza
di proscioglimento o di non luogo a procedere non e' piu'
soggetta a impugnazione. La cancellazione della
trascrizione del sequestro di immobili e' eseguita a cura
del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non
provvede, l'interessato puo' proporre incidente di
esecuzione.".
"Art. 318 (Riesame dell'ordinanza di sequestro
conservativo). - 1. Contro l'ordinanza di sequestro
conservativo chiunque vi abbia interesse puo' proporre
richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art.
324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione
del provvedimento.".
"Art. 319 (Offerta di cauzione). - 1. Se l'imputato o
il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i
crediti indicati nell'art. 316, il giudice dispone con
decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e
stabilisce le modalita' con cui la cauzione deve essere
prestata.
2. Se l'offerta e' proposta con la richiesta di
riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando
ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose
sequestrate.
3. Il sequestro e' altresi' revocato dal giudice se
l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque
stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.".
"Art. 320 (Esecuzione sui beni sequestrati). - 1. Il
sequestro conservativo si converte in pignoramento quando
diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento
di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la
sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile
al risarcimento del danno in favore della parte civile. La
conversione non estingue il privilegio previsto dall'art.
316, comma 4.
2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie
il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute,
l'esecuzione forzata sui bei sequestrati ha luogo nelle
forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo
ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme
depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa
delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute
alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di
spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di
procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello
Stato.".

SEZIONE V
Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55.
Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito
amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota
immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente,
ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante nonche'
il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo
difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e'
consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato
alla persona alla quale il reato e' attribuito.

Nota all'art. 55:
- Si riporta il testo dell'art. 335 del codice di
procedura penale:
"Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il
pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito
registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato
che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa
nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il
nome della persona alla quale il reato stesso e'
attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la
qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta
diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura
l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le
iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla
persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona
offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano
richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti
all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel
decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto
motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non
superiore a tre mesi e non rinnovabili.".

Art. 56.
Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle
indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito
amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini
preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a
carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57.
Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere
l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni
nonche' l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve
depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58.
Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a
norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato
di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale
presso la corte d'appello. Il procuratore generale puo' svolgere gli
accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le
condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative
conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59.
Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero
contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La
contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati
dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente,
l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo'
comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con
l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi
articoli di legge e delle fonti di prova.

Nota all'art. 59:
- Si riporta il testo dell'art. 405 del codice di
procedura penale:
"Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini).
- 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere
l'archiviazione esercita l'azione penale, formulando
l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V
del libro VI, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, il pubblico
ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi
dalla data in cui il nome della persona alla quale e'
attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie
di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno
dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).
3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la
richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento
in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il
decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta
a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico
ministero.".

Art. 60.
Decadenza dalla contestazione

1. Non puo' procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59
quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e'
estinto per prescrizione.

Art. 61.
Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non
luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della
sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste
o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o
comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita'
dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice
di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il
giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullita', la
contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con
l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo'
comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da
cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti
di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.

Nota all'art. 61:
- Si riporta il testo dell'art. 426 del codice di
procedura penale:
"Art. 426 (Requisiti della sentenza). - 1. La sentenza
contiene:
a) l'intestazione in nome del popolo italiano e
l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;
b) le generalita' dell'imputato o le altre
indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche'
le generalita' delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di
diritto su cui la decisione e' fondata;
e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli
di legge applicati;
f) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza e'
sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione
della causa della sostituzione.
3. Oltre che nel caso previsto dall'art. 125, comma 3,
la sentenza e' nulla se manca o e' incompleto nei suoi
elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la
sottoscrizione del giudice.".

SEZIONE VI
Procedimenti speciali

Art. 62.
Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del
titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto
applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le
disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di
procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva
e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per
l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione
interdittiva in via definitiva.

Note all'art. 62:
- Il titolo I del libro sesto del codice di procedura
penale, reca: "Giudizio Abbreviato".
- Si riporta il testo degli articoli 555, 557, 558 e
442 del codice di procedura penale:
"Art. 555 (Udienza di comparizione a seguito della
citazione diretta). - 1. Almeno sette giorni prima della
data fissata per l'udienza di comparizione, le parti
devono, a pena di inammissibilita', depositare in
cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti
tecnici nonche' delle persone indicate nell'art. 210 di cui
intendono chiedere l'esame.
2. Prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero puo'
presentare la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1;
l'imputato, inoltre, puo' richiedere il giudizio abbreviato
o presentare domande di oblazione.
3. Il giudice, quando il reato e' perseguibile a
querela, verifica se il querelante e' disposto a rimettere
la querela e il querelato ad accettare la remissione.
4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la
dichiarazione di apertura del dibattimento indicano i fatti
che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove;
inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al
fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero, nonche' della
documentazione relativa all'attivita' di investigazione
difensiva.
5. Per tutto cio' che non e' espressamente previsto si
osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in
quanto compatibili.".
"Art. 557 (Procedimento per decreto). - 1. Con l'atto
di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il
decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio
abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art.
444 o presenta domanda di oblazione.
2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato
non puo' chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione
della pena su richiesta, ne' presentare domanda di
oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto
penale di condanna.
3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro
sesto, in quanto applicabili.".
"Art. 558 (Convalida dell'arresto e giudizio
direttissimo). 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che
hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono
direttamente davanti al giudice del dibattimento per la
convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla
base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In
tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i
testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza
quello designato di ufficio a norma dell'art. 97, comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o
gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene
danno immediata notizia e presentano l'arresto all'udienza
che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto.
Non si applica la disposizione prevista dall'art. 386,
comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato
autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a
una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la
convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in
flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'art.
386, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato
di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio,
entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene
udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al
piu' presto e comunque entro le successive quarantotto ore.
Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni
dell'art. 391, in quanto compatibili.
5. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice
restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice
procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato
e il pubblico ministero vi consentono.
6. Se l'arresto e' convalidato a norma dei commi
precedenti, si procede immediatamente al giudizio.
7. L'imputato ha facolta' di chiedere un termine per
preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando
l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e'
sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine.
8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato puo'
formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di
applicazione della pena su richiesta. In tal caso il
giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del
dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'art. 452,
comma 2.
9. Il pubblico ministero puo', altresi', procedere al
giudizio direttissimo nei casi previsti dall'art. 449,
commi 4 e 5.".
"Art. 442 (Decisione). - 1. Terminata la discussione il
giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti:
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza
gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416,
comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e
le prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice
determina tenendo conto di tutte le circostanze e'
diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo e'
sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla
pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di
concorso di reati e di reato continuato, e' sostituita
quella dell'ergastolo.
3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia
comparso.
4. Si applica la disposizione dell'art. 426, comma 2.

Art. 63.
Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa
se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero
definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
nonche' in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e'
prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di
cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in
quanto applicabili.
2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la
riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura
penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e
sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione
interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Note all'art. 63:
- Per il testo dell'art. 444 del codice di procedura
penale si vedranno le note dell'art. 38.
- Il titolo II del libro sesto del codice di procedura
penale, reca: "Applicazione della pena su richiesta delle
parti".

Art. 64.
Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la
sola sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini
preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito
amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa
trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del
decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la
misura.
2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una
sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta' rispetto al minimo
dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve
pronunciare sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente,
restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e
dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto
compatibili.

Note all'art. 64:
- Il titolo V del libro sesto del codice di procedura
penale, reca: "Procedimento per decreto".
- Per il testo dell'art. 557 del codice di procedura
penale, si vedano le note all'art. 62.

SEZIONE VII
Giudizio

Art. 65.
Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice
puo' disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di
provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere
stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il
giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma
di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 49.

Art. 66.
Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste,
il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel
dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente
o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67.
Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi
previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per
prescrizione.

Art. 68.
Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e
67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari
eventualmente disposte.

Art. 69.
Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo
contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo
condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza
deve sempre indicare l'attivita' o le strutture oggetto della
sanzione.

Art. 70.
Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente
responsabile, il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e'
pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione
o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente
originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente
responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti
indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII
Impugnazioni

Art. 71.
Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilita'
amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse
da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e
nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende
l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive,
l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso
per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il
pubblico ministero puo' proporre le stesse impugnazioni consentite
per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72.
Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende
l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente,
all'ente e all'imputato, purche' non fondate su motivi esclusivamente
personali.

Art. 73.
Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono
del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644,
645, 646 e 647.

Note all'art. 73:
- Il titolo IV del libro nono del codice di procedura
penale, reca: "Revisione".
- Si riporta il testo degli articoli 643, 644, 645, 646
e 647 del codice di procedura penale:
"Art. 643 (Riparazione dell'errore
giudiziario). - 1. Chi e' stato prosciolto in sede di
revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave
all'errore giudiziario, ha diritto a una ripartizione
commisurata alla durata della eventuale espiazione della
pena o internamento e alle conseguenze personali e
familiari derivanti dalla condanna.
2. La riparazione si attua mediante pagamento di una
somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni
dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la
costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su
sua domanda, puo' essere accolto in un istituto a spese
dello Stato.
3. Il diritto alla ripartizione e' escluso per quella
parte della pena detentiva che sia computata nella
determinazione della pena da espiare per un reato diverso,
a norma dell'art. 657, comma 2.".
"Art. 644 (Ripartizione in caso di morte). - 1. Se il
condannato muore, anche prima del procedimento di
revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge,
ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli
affini entro il primo grado e alle persone legate da
vincolo di adozione con quella deceduta.
2. A tali persone, tuttavia, non puo' essere assegnata
a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che
sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma e'
ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze
derivate dall'errore a ciascuna persona.
3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone
che si trovino nella situazione di indegnita' prevista
nell'art. 463 del codice civile.".
"Art. 645 (Domanda di riparazione). - 1. La domanda di
riparazione e' proposta, a pena di inammissibilita', entro
due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di
revisione ed e' presentata per iscritto, unitamente ai
documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di
procuratore speciale, nella cancelleria della corte di
appello che ha pronunciato la sentenza.
2. Le persone indicate nell'art. 644 possono presentare
la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del
curatore indicato nell'art. 638 ovvero giovarsi della
domanda gia' proposta da altri. Se la domanda e' presentata
soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve
fornire l'indicazione degli altri aventi diritto.".
"Art. 646 (Procedimento e decisione). - 1. Sulla
domanda di riparazione la corte di appello decide in camera
di consiglio osservando le forme previste dall'art. 127.
2. La domanda, con il provvedimento che fissa
l'udienza, e' comunicata al pubblico ministero ed e'
notificata a cura della cancelleria, al Ministro del tesoro
presso l'Avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto
della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi
diritto che non hanno proposto la domanda.
3. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione
e' comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti
gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.
4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la
notificazione prevista dal comma 2, non formulano le
proprie richieste nei termini e nelle forme previsti
dall'art. 127, comma 2, decadono dal diritto di presentare
la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del
procedimento stesso.
5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni,
assegna all'interessato una provvisionale a titolo di
alimenti.".
"Art. 647 (Risarcimento del danno e
riparazione). - 1. Nel caso previsto dall'art. 630,
comma 1, lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la
riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma
pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il
responsabile.".

SEZIONE IX
Esecuzione

Art. 74.
Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato
nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i
provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi
previsti dall'articolo 3;
b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del
reato per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile
nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di
cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto
applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del
codice di procedura penale.
4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio
dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare
il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la
prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni
di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Note all'art. 74:
- Si riporta il testo degli articoli 665, 666 e 667 del
codice di procedura penale:
"Art. 665 (Giudice competente). - 1. Salvo diversa
disposizione di legge, competente a conoscere
dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha
deliberato.
2. Quando e' stato proposto appello se il provvedimento
e' stato confermato o riformato soltanto in relazione alla
pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili,
e' competente il giudice di primo grado; altrimenti e'
competente il giudice di appello.
3. Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo
e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando
la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento
impugnato, e' competente il giudice di primo grado, se il
ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile
ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel
comma 2 negli altri casi. Quando e' stato pronunciato
l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di
rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi
da giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso
il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici
ordinari e giudici speciali, e' competente in ogni caso il
giudice ordinario.
4-bis. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti
emessi dal tribunale in composizione monocratica e
collegiale, l'esecuzione e' attribuita in ogni caso al
collegio.".
"Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice
dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero
dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per
difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera
riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata sui
medesimi elementi, il giudice e il presidente del collegio,
sentito il pubblico ministero, la dichiara inamissibile con
decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
all'interessato. Contro il decreto puo' essere proposto
ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il
presidente del collegio, designato il difensore di ufficio
all'interessato che ne sia privo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso
alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere
depositate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che
ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e'
detenuto o internato in luogo posto fuori della
circoscrizione del giudice, e' sentito prima del giorno
dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo,
salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti
tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e'
comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai
difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle
impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di
consiglio davanti alla Corte di cassazione.
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga
diversamente.
8. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso
previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al
curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il
presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al
tutore e al curatore competono gli stessi diritti
dell'interessato.
9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.".
"Art. 667 (Dubbio sull'identita' fisica della persona
detenuta). - 1. Se vi e' ragione di dubitare dell'identita'
della persona arrestata per esecuzione di pena o perche'
evasa mentre scontava una condanna, il giudice
dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile
alla sua identificazione anche a mezzo della polizia
giudiziaria.
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei
cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina
immediatamente la liberazione. Se l'identita' rimane
incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la
liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a
procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi e' stato un errore di
persona e non e' possibile provvedere tempestivamente a
norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere ordinata
in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico
ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il
provvedimento del pubblico ministero ha effetto lino a
quando non provvede il giudice competente, al quale gli
atti sono immediatamente trasmessi.
4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso
senza formalita' con ordinanza comunicata al pubblico
ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza
possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
pubblico ministero. l'interessato e il difensore; in tal
caso si procede a norma dell'art. 666. L'opposizione e'
proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.
5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per
altri reati, l'ordinanza e' comunicata all'autorita'
giudiziaria precedente.".

Art. 75.
Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle
pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per
la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative
pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e
19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.

Nota all'art. 75:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 19-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito) come modificato dall'art. 7 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337):
"Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su
richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi
di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello
stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte
a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero
la sospensione della riscossione per un anno e,
successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un
massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto
a ruolo e' superiore a cinquanta milioni di lire, il
riconoscimento di tali benefici e' subordinato alla
prestazione di idonea garanzia mediante polizza
fidejussoria o fidejussione bancaria.
2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata,
a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura
esecutiva.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o,
successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di
ciascun mese.
4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal
beneficio della dilazione, il fidejussore non versa
l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione
di apposito invito, contenente l'indicazione delle
generalita' del fidejussore stesso, delle somme da esso
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, il concessionario puo' procedere ad espropriazione
forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo
emesso a carico del debitore.".
"Art. 19-bis. (Sospensione della riscossione per
situazioni eccezionali.). - 1. Se si verificano situazioni
eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area
significativa del territorio, tali da alterare gravemente
lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti,
la riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici
mesi, con decreto del Ministero delle finanze.".

Art. 76.
Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese
dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4,
del codice di procedura penale.

Nota all'art. 76:
- Si riporta il testo dell'art. 694 del codice di
procedura penale:
"Art. 694 (Spese per la pubblicazione di sentenze e
obbligo di inserzione). - 1. Il direttore o vice direttore
responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare,
senza diritto ad anticipazione e a rifusione di spese non
piu' tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha
ricevuto ordine dall'autorita' competente per l'esecuzione,
la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di
lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo
giornale.
2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una
sentenza penale in un giornale e' ordinata dal giudice, il
direttore o vice direttore responsabile del giornale o
periodico designato deve eseguirla, a richiesta del
pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata
a provvedervi, previa anticipazione delle spese per
l'importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla
tariffa penale.
3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o
per intero puo' essere eseguita anche in foglio di
supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della
parte principale del giornale o periodico, da unirsi a
ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente
riprodotto.
4. Se il direttore o il vice direttore responsabile
contravviene alle disposizioni precedenti, e' condannato in
solido con l'editore e con il proprietario della tipografia
al pagamento a favore della cassa delle ammende di una
somma fino a lire tre milioni"."

Art. 77.
Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una
sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico
ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni
interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78.
Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui
all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto
della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione
amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve
contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli
adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il
giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso
alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente
infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La
sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le
sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione
pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia' applicata in
sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare
l'importo della somma il giudice tiene conto della gravita'
dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno
determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui
all'articolo 17.

Art. 79.
Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la
prosecuzione dell'attivita' dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la
nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero
al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita'.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice
dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione
e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione
sull'attivita' svolta nella quale rende conto della gestione,
indicando altresi' l'entita' del profitto da sottoporre a confisca e
le modalita' con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667,
comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo
compenso sono a carico dell'ente.

Nota all'art. 79:
- Per il testo dell'art. 667 del codice di procedura
penale, si vedano le note all'art. 74.

Art. 80.
Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

1. Presso il casellario giudiziale centrale e' istituita l'anagrafe
nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i
decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative
dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonche' i
provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non
piu' soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni
amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni
dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se e' stata applicata la
sanzione pecuniaria o dieci anni se e' stata applicata una sanzione
diversa sempre che nei periodi indicati non e' stato commesso un
ulteriore illecito amministrativo.

Art. 81.
Certificati dell'anagrafe

1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto
legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da
reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il
certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente.
Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli
enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato e'
necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in
relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni di giustizia,
il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di
accertamento della responsabilita' amministrativa dipendente da
reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di
ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le
iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su
richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 82.
Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati
dell'anagrafe e' competente il tribunale di Roma, che decide in
composizione monocratica osservando le disposizioni di cui
all'articolo 78.

Capo IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83.
Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni
interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando
diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della
sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti
dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata gia'
applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo
a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la
durata della sanzione gia' sofferta e' computata ai fini della
determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente
da reato.

Art. 84.
Comunicazioni alle autorita' di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la
sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della
cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorita' che
esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85.
Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della
giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al
procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che
concernono:
a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici
giudiziari;
b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente
decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal
comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 giugno 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Nota all'art. 85:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".

 

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