Inail - Direzione centrale
rischi - Nota 3 luglio 2001
Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni certificato di
regolarità contributiva.
Ai fini del corretto rilascio
del certificato di regolarità contributiva, si ritiene opportuno
fornire alcune informazioni che possono risultare utili.
La normativa che disciplina la materia degli appalti di lavori pubblici
è la legge n. 109/1994, modificata ed integrata dal D.L. n. 101/1995 e
dalla L. n. 415/1998 e dalle disposizioni attuative e di dettaglio di
cui al D.P.R. n. 554/1999, al D.P.R. n. 34/2000, al D.M. n. 145/2000 ed
al D.P.R. n. 412/2000.
Con riferimento alla problematica in oggetto, è opportuno ricordare
anche che, ai sensi dell'art. 46 co.1 lett. P del Testo Unico delle
disposizioni in materia di documentazione amministrativa approvato con
D.P.R. n.445/2000, è possibile autocertificare l'assolvimento di
obblighi contributivi con l'onere, in capo all'Amministrazione che
riceve la dichiarazione, di verificarne la veridicità nei modi e nei
tempi previsti dalla normativa.
Nel caso specifico degli appalti pubblici, le imprese possono, in sede
di domanda di partecipazione alla gara o dell'offerta, comprovare con
dichiarazioni sostitutive di certificati la situazione di regolarità
contributiva INAIL.
In seguito, la stazione appaltante deve procedere al prescritto
controllo nei modi e nei termini indicati dall'art.10 co.1 quater della
L. n.109/1994, richiedendo alle imprese di comprovare il possesso dei
requisiti dichiarati (tra cui anche la regolarità contributiva INAIL)
presentando, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta, la
relativa documentazione.
In caso di mancato riscontro o di mancata conferma, l'impresa viene
esclusa dalla gara, con conseguente escussione della cauzione
provvisoria e segnalazione all'autorità di Vigilanza sui Lavori
Pubblici per l'applicazione delle misure sanzionatorie.
Si fa presente che la stazione appaltante e/o l'impresa aggiudicataria
possono richiedere il certificato di regolarità e/o irregolarità
contributiva anche in occasione dell'emissione degli stati di
avanzamento dei lavori e della liquidazione di stato finale; in questi
casi il termine per il rilascio del certificato è di trenta giorni
dalla ricezione della richiesta.
REGOLARITA'
CONTRIBUTIVA
E' necessario far presente che
la regolarità contributiva deve essere riferita all'impresa nel suo
complesso e, pertanto, la verifica deve essere effettuata sul
"cliente" e non sulle singole posizioni assicurative
territoriali (P.A.T.) .
Ciò premesso, il cliente deve ritenersi in posizione regolare nei
confronti dell'Istituto se rispetto a tutte le posizioni aperte ha
presentato idonea denuncia lavori e :
1. ha versato quanto dovuto per premi ed accessori ;
2. è debitore nei confronti dell'istituto di somme per le quali però :
- ha in corso una regolarizzazione agevolata con pagamento rateale
autorizzata in base alle disposizioni sul condono e sulle calamità
naturali (con indicazione del riferimento normativo)
- ha in corso un pagamento rateale ed è in regola con il pagamento
delle rate stesse
- sussiste controversia amministrativa / giudiziaria tra l'impresa e
l'istituto non ancora definita.
In tale ultima ipotesi, poiché la presenza di un contenzioso
amministrativo e/o giudiziario non è rilevabile dalla procedura G.R.A.,
in attesa del rilascio di apposita funzione, la Sede è tenuta ad
effettuare ogni utile riscontro che elimini dubbi circa l'esistenza o
meno di un contenzioso e dunque sul tipo di certificazione di regolarità
e/o irregolarità da rilasciare.
La posizione del cliente, invece, è da intendersi irregolare se :
1. non ha presentato idonea denuncia lavori
2. non ha dichiarato le retribuzioni imponibili
3. non risulta in regola con il pagamento di quanto dovuto per premi ed
accessori e non sussiste a tale proposito un contenzioso amministrativo
e/o giudiziario in corso.
A fianco di ogni singola P.A.T. aperta dal cliente, è necessario
riportare sul modulo la relativa descrizione dell'attività svolta e le
voci di tariffa applicate alle lavorazioni.
In attesa del rilascio in produzione dell'apposita funzione di
protocollazione informatica (procedura "documentale"), le Sedi
dovranno istituire apposito protocollo delle "Dichiarazioni di
regolarità / irregolarità" (numero da inserire a "prot.
INAIL"- secondo riquadro del modulo) rilasciate, avente la funzione
di avere una evidenza immediata e facilmente consultabile, di poter
monitorare agevolmente il fenomeno e di evitare la circolazione di
eventuali falsi.
Si fa presente che le indicazioni sopra fornite devono intendersi valide
ed applicabili anche per tutte le certificazioni di regolarità
richieste per l'esecuzione di lavori diversi dal pubblico.
CERTIFICATO
La certificazione può essere
rilasciata sia dalla sede competente che dalla sede trattante
consultando la procedura G.R.A., con particolare riferimento alle
funzioni "debiti / crediti" ed "estratto conto".
Qualora per il rilascio del certificato di regolarità contributiva
venga interessata una sede diversa da quella competente, ogni eventuale
difformità, riscontrata in archivio con quanto dichiarato dal
"cliente", dovrà essere chiarita richiedendo a quest'ultima
tutte le informazione e/o documentazioni si ritenesse opportuno
acquisire a tale fine.
Si sottolinea, da ultimo, l'importanza di procedere al rilascio delle
dichiarazioni entro i termini indicati nella premessa normativa, al fine
di evitare di incorrere in responsabilità nei confronti dell'impresa in
caso di danni subiti da quest'ultima per omesso o ritardato rilascio
della dichiarazione e si allegano i modelli da utilizzare per la
certificazione di regolarità / non regolarità contributiva relativi ai
lavori pubblici ex L. 109/1994.
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