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   Normativa Appalti Generale  
Inail - Direzione centrale rischi - Nota 3 luglio 2001
Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni certificato di regolarità contributiva.

Ai fini del corretto rilascio del certificato di regolarità contributiva, si ritiene opportuno fornire alcune informazioni che possono risultare utili.
La normativa che disciplina la materia degli appalti di lavori pubblici è la legge n. 109/1994, modificata ed integrata dal D.L. n. 101/1995 e dalla L. n. 415/1998 e dalle disposizioni attuative e di dettaglio di cui al D.P.R. n. 554/1999, al D.P.R. n. 34/2000, al D.M. n. 145/2000 ed al D.P.R. n. 412/2000.
Con riferimento alla problematica in oggetto, è opportuno ricordare anche che, ai sensi dell'art. 46 co.1 lett. P del Testo Unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n.445/2000, è possibile autocertificare l'assolvimento di obblighi contributivi con l'onere, in capo all'Amministrazione che riceve la dichiarazione, di verificarne la veridicità nei modi e nei tempi previsti dalla normativa.
Nel caso specifico degli appalti pubblici, le imprese possono, in sede di domanda di partecipazione alla gara o dell'offerta, comprovare con dichiarazioni sostitutive di certificati la situazione di regolarità contributiva INAIL.
In seguito, la stazione appaltante deve procedere al prescritto controllo nei modi e nei termini indicati dall'art.10 co.1 quater della L. n.109/1994, richiedendo alle imprese di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati (tra cui anche la regolarità contributiva INAIL) presentando, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta, la relativa documentazione.
In caso di mancato riscontro o di mancata conferma, l'impresa viene esclusa dalla gara, con conseguente escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all'autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici per l'applicazione delle misure sanzionatorie.
Si fa presente che la stazione appaltante e/o l'impresa aggiudicataria possono richiedere il certificato di regolarità e/o irregolarità contributiva anche in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento dei lavori e della liquidazione di stato finale; in questi casi il termine per il rilascio del certificato è di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

E' necessario far presente che la regolarità contributiva deve essere riferita all'impresa nel suo complesso e, pertanto, la verifica deve essere effettuata sul "cliente" e non sulle singole posizioni assicurative territoriali (P.A.T.) .
Ciò premesso, il cliente deve ritenersi in posizione regolare nei confronti dell'Istituto se rispetto a tutte le posizioni aperte ha presentato idonea denuncia lavori e :
1. ha versato quanto dovuto per premi ed accessori ;
2. è debitore nei confronti dell'istituto di somme per le quali però :
- ha in corso una regolarizzazione agevolata con pagamento rateale autorizzata in base alle disposizioni sul condono e sulle calamità naturali (con indicazione del riferimento normativo)
- ha in corso un pagamento rateale ed è in regola con il pagamento delle rate stesse
- sussiste controversia amministrativa / giudiziaria tra l'impresa e l'istituto non ancora definita.
In tale ultima ipotesi, poiché la presenza di un contenzioso amministrativo e/o giudiziario non è rilevabile dalla procedura G.R.A., in attesa del rilascio di apposita funzione, la Sede è tenuta ad effettuare ogni utile riscontro che elimini dubbi circa l'esistenza o meno di un contenzioso e dunque sul tipo di certificazione di regolarità e/o irregolarità da rilasciare.
La posizione del cliente, invece, è da intendersi irregolare se :
1. non ha presentato idonea denuncia lavori
2. non ha dichiarato le retribuzioni imponibili
3. non risulta in regola con il pagamento di quanto dovuto per premi ed accessori e non sussiste a tale proposito un contenzioso amministrativo e/o giudiziario in corso.
A fianco di ogni singola P.A.T. aperta dal cliente, è necessario riportare sul modulo la relativa descrizione dell'attività svolta e le voci di tariffa applicate alle lavorazioni.
In attesa del rilascio in produzione dell'apposita funzione di protocollazione informatica (procedura "documentale"), le Sedi dovranno istituire apposito protocollo delle "Dichiarazioni di regolarità / irregolarità" (numero da inserire a "prot. INAIL"- secondo riquadro del modulo) rilasciate, avente la funzione di avere una evidenza immediata e facilmente consultabile, di poter monitorare agevolmente il fenomeno e di evitare la circolazione di eventuali falsi.
Si fa presente che le indicazioni sopra fornite devono intendersi valide ed applicabili anche per tutte le certificazioni di regolarità richieste per l'esecuzione di lavori diversi dal pubblico.

CERTIFICATO

La certificazione può essere rilasciata sia dalla sede competente che dalla sede trattante consultando la procedura G.R.A., con particolare riferimento alle funzioni "debiti / crediti" ed "estratto conto".
Qualora per il rilascio del certificato di regolarità contributiva venga interessata una sede diversa da quella competente, ogni eventuale difformità, riscontrata in archivio con quanto dichiarato dal "cliente", dovrà essere chiarita richiedendo a quest'ultima tutte le informazione e/o documentazioni si ritenesse opportuno acquisire a tale fine.
Si sottolinea, da ultimo, l'importanza di procedere al rilascio delle dichiarazioni entro i termini indicati nella premessa normativa, al fine di evitare di incorrere in responsabilità nei confronti dell'impresa in caso di danni subiti da quest'ultima per omesso o ritardato rilascio della dichiarazione e si allegano i modelli da utilizzare per la certificazione di regolarità / non regolarità contributiva relativi ai lavori pubblici ex L. 109/1994.

 

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