LEGGE 22 febbraio 2001, n.36
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici.
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art 1.
(Finalita' della legge)
1. La presente legge ha lo
scopo di dettare i princi'pi fondamentali diretti a:
a) assicurare la tutela della
salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli
effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32
della Costituzione;
b) promuovere la ricerca
scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare
misure di cautela da adottare in applicazione del principio di
precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato
istitutivo dell'Unione Europea;
c) assicurare la tutela
dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e
le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensita' e gli effetti
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori
tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse
spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e
secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge ha per
oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili,
militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione
dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.
In particolare, la presente
legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici
compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per
radiodiffusione.
2. Le disposizioni della
presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per
scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di
uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.
3. Nei riguardi delle Forze
armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio
espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a).
4. Restano ferme le competenze
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle
disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le
Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate od operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma
3.
Art. 3.
(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione
della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) esposizione: e' la
condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici,
elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
b) limite di esposizione: e' il
valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato
come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da
effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di
esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a);
c) valore di attenzione: e' il
valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato
come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti
abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso
costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili
effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi
previsti dalla legge;
d) obiettivi di qualita' sono:
1) i criteri localizzativi, gli
standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo
delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali
secondo le competenze definite dall'articolo 8;
2) i valori di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le
previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della
progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
e) elettrodotto: e' ]'insieme
delle lineeelettriche, delle sottostazioni e delle cabine di
trasformazione;
f) esposizione dei lavoratori e
delle lavoratrici: e' ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle
lavoratrici che, per la loro specifica attivita' lavorativa, sono
esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g) esposizione della
popolazione: e' ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici. ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera
f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
h) stazioni e sistemi o
impianti radioelettrici: sono uno o piu' trasmettitori, nonche'
ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le
apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad
assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o
radioastronomia, i) impianto per telefonia mobile: e' la stazione radio
di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento
radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per
radiodiffusione: e' la stazione di terra per il servizio di
radiodiffusione televisiva o radiofonica.
Art. 4.
(Funzioni dello Stato)
1. Lo Stato esercita le
funzioni relative:
a) alla determinazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita', in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma
1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse
nazionale alla definizione di criteri unitari e di' normative omogenee
in relazione alle finalita' di cui all'articolo 1;
b) alla promozione di attivita'
di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonche' al
coordinamento dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di
diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale
attivita', in particolare il Ministro della sanita' promuove,
avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro,
aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma
pluriennale di ricerca epidemilogica e di cancerogenesi sperimentale, al
fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi
elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
c) all'istituzione del catasto
nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici e delle zone territoriaIi interessate, al fine di
rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
d) alla determinazione dei
criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9,
comma 2, con particolare riferimento alle priorita' di intervento, ai
tempi di attuazione ed alle modalita' di coordinamento delle attivita'
riguardanti piu' regioni nonche' alle migliori tecnologie disponibili
per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed
impiantistico;
e) all'individuazione delle
tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento
elettromagnetico;
f) alla realizzazione di
accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i'
proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che
ne abbiamo comunque la disponibilita' nonche' con gli esercenti di
impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di
promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che
consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il
paesaggio;
g) alla definizione dei
tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h) alla determinazione dei
parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti;
all'interno di tali fasce di rispetto non e' consentita alcuna
destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario
ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', le tecniche di
misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i
parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti,
di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni
parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di
seguito denominata "Conferenza unificata";
b) per i lavoratori e le
lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanita', sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e
della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le
competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresi', il regime di
sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente
esposti.
3. Qualora entro il termine
previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di
Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i
trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a)
e b).
4. Alla determinazione dei
criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1,
lettera d), si provvede, entro centoventi giomi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presi'dente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il
Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la
propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione
e, limitatamente alla definizione di' cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualita' previsti dai decreti
di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per le finalita' di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attivita' di cui al comma
1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001
per le attivita' di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni
per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli
accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonche' per gli
ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.
Art. 5.
(Misure di tutela dell'ambiente
e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di elettrodotti)
1. Al fine di tutelare
l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31
marzo 1999, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i
beni e le attivita' culturali, previo parere del Comitato di cui
all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono
adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli
impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione. la
costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia
mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le
particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e
paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per
la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle
aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonche' da
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli
interessi storici, artistici, architettonici, archeologici,
paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e
fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di
pianificazione.
2. Con il medesimo regolamento
di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio
elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare
del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna.
3. Con il medesimo regolamento
di cui al comma 1 e' definita una nuova disciplina dei procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con
tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei
principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si
conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei
procedimenti amministrativi;
b) individuazione delle
tipologie di' infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico
e sulla salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni
e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti
amministrativi di definizione dei tracciati;
d) individuazione delle
responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo, e) riordino
delle procedure relative alle servitu' di elettrodotto e ai relativi
indennizzi;
f) valutazione preventiva dei
campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge,
che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal
regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla
data di entrata in vigore dei regolamento medesimo.
Art. 6.
(Comitato interministeriale per
la prevenzionee la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)
1. E' istituito il Comitato
interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' presieduto
dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato,
ed e' composto altresi' dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati,
della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, dei lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le
attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione, delle
comunicazioni, della difesa e dell'interno.
3. E Comitato svolge le
attivita' di' cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma
2, e 13.
4. Il Comitato esprime i pareri
di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma
1, e 12, comma 1.
5. Il Comitato svolge funzioni
di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e
predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
6. Il Comitato si avvale del
contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti
ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle
diverse materie di interesse della presente legge.
7. Per l'istituzione e il
funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa massima di lire 1.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 7.
(Catasto nazionale)
1. Il catasto nazionale di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' costituito, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal
Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanita' ed il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del
sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto
nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalita' di inserimento dei
dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati
relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed
apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con
il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati
relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli
impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per
quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse
connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e
delle forze di polizia.
Art. 8.
(Competenze delle regioni,
delle province e dei comuni)
1. Sono di competenza delle
regioni, nel rispetto dei limiti di' esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita' nonche' dei criteri e delle
modalita' fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e
delle autorita' indipendenti:
a) l'esercizio delle funzioni
relative all'individuazione dei siti di' trasmissione e degli impianti
per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per
radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel
rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei
principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;
b) la definizione dei tracciati
degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la
previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi
dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;
c) le modalita' per il rilascio
delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al
presente articolo, in conformita' a criteri di semplificazione
amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici preesistenti;
d) la realizzazione e la
gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo
4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli
dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle
condizioni di' esposizione della popolazione;
e) l'individuatone degli
strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);
f) il concorso
all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti
per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. Nell'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai
princi'pi relativi alla tutela della salute pubblica, alla
compatibilita' ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del
paesaggio.
3. In caso di inadempienza
delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di
cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed
ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249.
5. Le attivita' di cui al comma
1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti
ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla
sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati
misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n.
898, e successive modificazioni.
6. I comuni possono adottare un
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici.
Art. 9.
(Piani di risanamento)
1. Entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i
comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo
graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti
radioelettrici gia' esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di
attenzione ed agli obiettivi di qualita' stabiliti secondo le norme
della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso
di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento e'
adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i
successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione e' controllata dalle
regioni, puo' prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di
radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli
impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento e'
effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.
2. Entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i
gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di
risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e
dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione
nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilita' sono tenuti
a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione
nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreto di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di
risanamento delle linee di competenza, nonche' tutte le informazioni
necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di
risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare
allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di
attenzione, nonche' di raggiungere gli obiettivi di qualita' stabiliti
dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve
indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle
priorita' stabilite dal citato decreto, considerando comunque come
prioritarie le situazioni sottoposte a piu' elevati livelli di
inquinamento elettromagnetico, in prossimita' di destinazioni
residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla
tutela della popolazione infantile.
Trascorsi dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di
risanamento di cui al primo periodo del comma 3 e' proposto dalla
regione entro i successivi tre mesi.
3. Per gli elettrodotti con
tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento e'
presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano e' approvato, con
eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni,
dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il
Ministro della sanita' e le regioni ed i comuni interessati. Per gli
elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano
di risanamento e' presentata alla regione, che approva il piano, con
eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni,
sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di
risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV e'
adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente
comma.
4. Il risanamento degli
elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Entro il 31 dicembre 2004 ed
entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il
risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi,
rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di
cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio
1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di
attenzione e agli obiettivi di qualita' stabiliti ai sensi dell'articolo
4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento e'
effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come
definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2,
comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro
sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la
valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli
interventi di risanamento nonche' i criteri, le modalita' e le
condizioni per il loro eventuale recupero.
5. Ai fini della concessione di
contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la
realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attivita' di
controllo e di monitoraggio, e' autorizzata la spesa massima di lire
2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti
dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate
all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del
100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad apposite unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono
destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata,
alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle
risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma,
ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione
dei catasti regionali e dell'esercizio delle attivita' di controllo e di
monitoraggio.
6. Il mancato risanamento degli
elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli
impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione,
secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei
proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la
disponibilita', fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di
trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non
risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a
sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del
servizio di pubblica utilita'. La disattivazione e' disposta:
a) con provvedimento del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale nonche' le regioni interessate, per
quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
b) con provvedimento del
presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti
con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con
esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e
degli impianti per telefonia fissa nonche' delle stazioni
radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione e'
disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura
l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.
7. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna
struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3
deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante
la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella
documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di
attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di
rispetto.
Art. 10.
(Educazione ambientale)
1. Il Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri della sanita', dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove
lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai
sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine e' autorizzata la
spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 11.
(Partecipazione al procedimento
amministrativo)
1. Ai procedimenti di
definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e
8, nonche' ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di
risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni
di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 12.
(Apparecchiature di uso
domestico, individuale o lavorativo)
1. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', previo parere
del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono
stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti
dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela
dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che
i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso
domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai
lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede
informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i
livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la
distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di
sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di
apparecchi e dispositivi per i quali non vi e' emissione di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni
sono da ritenersi cosi basse da non richiedere alcuna precauzione.
2. Il Comitato promuove la
realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese
produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o
lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che
consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 13.
(Accordi di programma per i
servizi di trasporto pubblico)
1. Il Ministro dell'ambiente,
su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi
di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che
producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di
favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le
emissioni.
Art. 14.
(Controlli)
1. Le amministrazioni
provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e
di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente
legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro
attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora
operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e
comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP),
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
(ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle
comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle
disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno
degli impianti fissi o mobili destinati alle attivita' istituzionali
delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e'
disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in
particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli
articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. Il personale incaricato dei
controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo,
puo' accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni
elettromagnetiche e richiedere, in conformita' alle disposizioni della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le
informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie
funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento
dell'ente di appartenenza.
Art. 15.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una
sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di
attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo
16 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica
anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di
risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il fatto
costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui
all'articolo 5, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di
recidiva la sanzione e' raddoppiata.
3. Salvo che il fatto
costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle
autorita' competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle
autorita' abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorita'
competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono
individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.
4. In caso di inosservanza
delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della
salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per
l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente
legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori
suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto
autorizzatorio e' revocato.
5. La sanzione di cui al comma
4 e' applicata dall'autorita' competente in base alle vigenti
disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli
accertamenti effettuati dalle autorita' abilitate ai controlli.
6. L'inosservanza del decreto
di cui all'articolo 12, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e
lire 600 milioni.
7. In riferimento alle sanzioni
previste nel presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
Art. 16.
(Regime transitorio)
1. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili
con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre
1995, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10
settembre 1998, n. 381.
Art. 17.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:
a) quanto a lire 7.000 milioni
a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per
detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente;
b) quanto a lire 13.000 milioni
per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle
proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio
2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli:
Fassino
LAVORI
PREPARATORI
- Camera dei deputati (atto n.
4816):
- Presentato dal Ministro
dell'ambiente (Ronchi) il 24 aprile 1998.
- Assegnato alla VIII
commissione (Ambiente), in sede referente, l'11 maggio 1998 con
pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX, X, XI e XII.
- Esaminato dalla VIII
commissione, in sede referente, l'11, 18 febbraio; 26 maggio; 9
luglio; 17 novembre;
- 9 dicembre 1998; 27 gennaio;
3, 17, 24 febbraio; 3, 17 marzo; 21, 28 aprile e 26 maggio 1999.
- Nuovamente assegnato alla
VIII commissione (Ambiente), in sede redigente, il 30 giugno 1999.
- Esaminato dalla VIII
commissione, in sede redigente, il 30 giugno, 7, 14, 21 luglio 1999;
22, 28 settembre e 6 ottobre 1999.
- Presentazione del testo
degli articoli annunciata il 7 ottobre 1999 (atto n.
4816-342-452-2095-4036-4464-4467-4487-4561-5212-5982-A/RED) relatore
sen. Vigni.
- Esaminato in aula e
approvato il 14 ottobre 1999.
- Senato della Repubblica
(atto n. 4273):
- Assegnato alla 13a
commissione (Territorio), in sede deliberante, il 27 ottobre 1999
con pareri delle commissioni 1a, 2a, 4a, 5a, 7a, 8a, 10a, 11a, 12a,
Giunta per gli affari delle Comunita' europee e commissione
parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla 13a
commissione, in sede deliberante, il 16 dicembre 1999.
- Assegnato nuovamente alla
13a commissione, in sede referente, il 16 dicembre 1999.
- Esaminato dalla 13a
commissione, in sede referente, il 16 dicembre 1999; 2, 9, 14, 15,
16 marzo; 5 aprile; 9, 10, 11, 23, 24, 30, 31 maggio; 1, 6, 7, 8,
14, 22, 27, 28 giugno; 5 e 6 luglio 2000.
- Esaminato in aula il 6
dicembre 2000; 17, 18, 23 gennaio 2001 e approvato, con
modificazioni, il 24 gennaio 2001.
- Camera dei deputati (atto n.
4816-B):
- Assegnato alla VIII
commissione (Ambiente), in sede referente, il 29 gennaio 2001, con
parere delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIV e
commissione parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla VIII
commissione il 30 gennaio; 1, 6 e 7 febbraio 2001.
- Esaminato in aula il 9
febbraio 2001 e approvato il 14 febbraio 2001.
N O T E:
Avvertenza:
Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia,
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 32 della Costituzione
e' il seguente:
"Art. 32. - La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a
un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana".
- Il paragrafo 2 dell'art. 174
del trattato istitutivo dell'Unione europea e' il seguente:
"2. La politica della Comunita'
in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto
della diversita' delle situazioni nelle varie regioni della Comunita'.
Essa e' fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva,
sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni
causati all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga .
In tale contesto, le misure di
armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente
comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che
autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura
non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria
di controllo".
Note all'art. 4:
- L'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI.
Note all'art. 5:
- L'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
delle norme regolamentari".
- L'art. 29, comma 2, lettera
g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"2. Sono conservate, inoltre,
allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)-f) (omissis);
g) la costruzione e l'esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a
300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili
di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, nonche' le reti per il trasporto con tensione superiore a
150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di
elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle
attivita' elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse
nazionale di oleodotti e gasdotti".
- Il decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, reca:
"Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art.
1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352".
Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in
tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di
cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per
gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno".
- Il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 12 novembre 1994.
Nota all'art. 7:
- L'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335, e' il seguente:
"Art. 8 (Sistema informativo e
di monitoraggio ambientale). - 1. Le iniziative adottate in attuazione
dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67,
relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA) e le
relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA ai sensi dell'art.
1-bis, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
2. Per la ricognizione delle
iniziative attuate, o in corso di attuazione, nell'ambito del sistema di
cui al comma 1 e delle relative dotazioni tecniche da trasferire
all'ANPA, il Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento adotta un decreto che
individui:
a) le iniziative gia'
realizzate dal Ministero dell'ambiente, con le relative dotazioni
tecniche;
b) le iniziative, con le
relative dotazioni tecniche, comunque finalizzate al completamento,
potenziamento o implementazione del sistema informativo e di
monitoraggio ambientale, ancora in corso di realizzazione o
perfezionamento in forza di contratti, convenzioni, accordi e
provvedimenti stipulati od adottati dal Ministero dell'ambiente;
c) le risorse finanziarie,
finalizzate alla realizzazione, potenziamento, implementazione o
gestione del SINA da mettere a disposizione dell'ANPA;
d) le iniziative delle regioni
e province autonome per il completamento e potenziamento del sistema
informativo e di monitoraggio ambientale finanziate dal Ministero
dell'ambiente, i cui fondi sono conservati sullo stato di previsione
della spesa dello stesso Ministero in attesa del loro trasferimento ai
soggetti titolari degli interventi ai sensi della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Con il decreto di cui al
comma 2 sono altresi' definite, previa verifica funzionale con l'ANPA,
le modalita' tecnico-amministrative per il trasferimento e la
ricollocazione logistica presso l'ANPA delle iniziative e delle
dotazioni tecniche di cui al comma 2, lettere a) e b), e dei
finanziamenti di cui alla lettera c), al fine di garantire una
tempestiva ripresa della operativita' del sistema trasferito, che tenga
conto della realta' informatica presente presso la stessa Agenzia e
delle esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente, nonche'
le modalita' di gestione per il periodo di transizione. Con lo stesso
decreto sono definite, inoltre, le modalita' di coordinamento delle
iniziative di cui al comma 2, lettera d), necessarie a garantire il
collegamento funzionale con il SINA a livello nazionale, al fine di
consentire il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i
soggetti titolari delle iniziative stesse e l'ANPA.
4. Tale decreto e' sottoposto
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome per gli aspetti attinenti ai sistemi informativi e di
monitoraggio ambientale delle regioni e province autonome, promossi e
coordinati nell'ambito del SINA e ai relativi finanziamenti.
5. Le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici,
territoriali e locali e le societa' per azioni operanti in regime di
concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore
ambientale, li trasmettono all'ANPA, secondo le specifiche fornite
dall'ANPA stessa in relazione al tipo di informazioni, nonche' alle
modalita' ed alle frequenze con cui effettuare gli scambi.
6. Le specifiche possono in
particolare riguardare la struttura dei dati, la frequenza di
trasmissione, il supporto di trasmissione, di norma tramite rete
informatica.
7. L'integrazione con i dati
ambientali riguardanti il sistema delle imprese avviene secondo le
modalita' stabilite nell'accordo di programma con l'Unioncamere di cui
all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.
8. Tali attivita' sono svolte
in collaborazione con le agenzie regionali e delle province autonome,
anche attraverso gli strumenti previsti dall'art. 10, comma 4.
Gli schemi delle specifiche
tecniche, comprensive dei livelli di aggregazione e di elaborazione dei
dati, sono approvati dal Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome.
9. Sulla base del decreto di
cui ai commi 2 e 3, l'ANPA provvede ad elaborare un programma di
attivita' che tenga altresi' conto delle iniziative adottate a livello
nazionale e locale relative a sistemi informativi di interesse
ambientale per lo sviluppo coordinato e l'evoluzione del sistema
informativo ambientale. Tale programma e' inoltrato al Ministero
dell'ambiente, perche' venga sottoposto all'esame della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome per la relativa intesa".
Note all'art. 8:
- La legge 31 luglio 1997, n.
249, recante:
"Istituzione dell'Autorita' per
le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997.
- Si riporta il testo dell'art.
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 5 (Poteri sostitutivi). -
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e
agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione
europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine
per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale
termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente,
nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza,
non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei
Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata
esecuzione ed e' immediatamente comunicato rispettivamente alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata
"Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne
possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti
dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le
disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla
legislazione vigente".
- L'art. 3 della legge 24
dicembre 1976, n. 898, e' il seguente:
"Art. 3. - In ciascuna regione
e' costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione
per l'esame, anche con proposte alternative della regione e
dell'autorita' militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i
piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della
regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni
militari e delle conseguenti limitazioni.
Nel Trentino-Alto Adige il
comitato regionale e' sostituito da due comitati provinciali,
rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano.
Conseguentemente l'indicazione
della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta
regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla
provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta
provinciale.
Qualora esigenze di segreto
militare non consentano un approfondito esame, il presidente della
giunta regionale puo' chiedere al-l'autorita' competente di autorizzare
la comunicazione delle notizie necessarie.
Il comitato e' altresi
consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a
fuoco di reparto o di unita', per la definizione delle localita', degli
spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalita' di
svolgimento, nonche' sull'impiego dei poligoni della regione. Qualora la
maggioranza dei membri designati dalla regione si esprima in senso
contrario, sui programmi di attivita' addestrative decide in via
definitiva il Ministro della difesa.
Ciascun comitato, sentiti gli
enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee
alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione
per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove
possibile, aree demaniali.
Una volta costituite tali aree
militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi
entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed
aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso
fra l'autorita' militare e la regione interessata. In caso di mancato
accordo il progetto di disciplinare e' rimesso al Ministro della difesa
che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente
del comitato misto paritetico competenti.
Il comitato e' formato da
cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante
del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle
finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti
della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su
designazione, con voto limitato, del consiglio regionale.
Per ogni membro e' nominato un
supplente.
Il comitato si riunisce a
richiesta del comandante militare territoriale di regione o del
comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del comandante
di regione aerea o del presidente della regione; presiede l'ufficiale
generale o ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano; funge da
segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.
Delle riunioni del comitato e'
redatto verbale che conterra' le eventuali proposte di membri
discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di
essa.
Le definitive decisioni sui
programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al
primo comma sono riservate al Ministro per la difesa. La regione
interessata puo' richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri,
entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della
decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da
parte del consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo', in casi particolari, disporre che i provvedimenti di
limitazione della proprieta' siano sospesi sino alla decisione del
Consiglio dei Ministri. Il consiglio dei Ministri si pronuncia sulle
richieste di riesame entro novanta giorni.
Alla riunione del Consiglio dei
Ministri e' invitato il presidente della giunta regionale interessata".
Note all'art. 9:
- L'art. 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992 e' il seguente:
"Art. 4 (Limiti di esposizione
e criteri di applicazione). - Sono definiti i seguenti limiti:
5 kV/m e 0,1 mT,
rispettivamente per l'intensita' di campo elettrico e di induzione
magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere
che individui della popolazione trascorrano una parte significativa
della giornata;
10 kV/m e 1 mT, rispettivamente
per l'intensita' di campo elettrico e di induzione magnetica, nel caso
in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.
I valori di campo elettrico
sono riferiti al campo elettrico imperturbato, intendendosi per tale un
campo elettrico misurabile in un punto in assenza di persone, animali e
cose non fisse".
- Il decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 recante:
"Attuazione della direttiva
96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'ernergia
elettrica" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo
1999.
- L'art. 2, comma 12, delle
legge 14 novembre 1995, n. 481, e' il seguente:
"12. Ciascuna autorita' nel
perseguire le finalita' di cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e
proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da
assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle
relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo
al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in
relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed
all'evoluzione delle normative comunitarie;
b) propone i Ministri
competenti gli schemi per il rinnovo nonche' per eventuali variazioni
dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e
dei contratti di programma;
c) controlla che le condizioni
e le modalita' di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque
stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e
della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo,
anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in
condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze
degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei
disabili, garantendo altresi' il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza
degli impianti e la salute degli addetti;
d) propone la modifica delle
clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle
relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti
di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi,
ove cio' sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli
esigenze degli utenti, definendo altresi' le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove
previsti dalla normativa vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in
relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli
altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi
17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero dei costi
eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la
qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo
sul territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli obiettivi
generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente
delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 1, tenendo separato dalla
tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformita' ai
criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento
delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti
eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal
ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;
f) emana le direttive per la
separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole
prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e
per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti
alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione,
provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri
Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo svolgimento dei
servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della
documentazione e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di
indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei
confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole
contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a
quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel
contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h);
h) emana le direttive
concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei
soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i
livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i
livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da
garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i
rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente
differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni
producono gli effetti di cui al comma 37;
i) assicura la piu' ampia
pubblicita' delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del
settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche,
giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei
medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalita' di
erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al
Presidente del Consiglio del Ministri una relazione sullo stato dei
servizi e sull'attivita' svolta;
l) pubblicizza e diffonde la
conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di
garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la
possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o
finali;
m) valuta reclami, istanze e
segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali
interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalita' di
esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento
di servizio di cui al comma 37;
n) verifica la congruita' delle
misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare
la parita' di trattamento tra gli utenti, garantire la continuita' della
prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualita' e
l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione
degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalita' di
prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a
utenti e consumatori il piu' agevole accesso agli uffici aperti al
pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti
semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei
livelli qualitativi e tariffari;
o) propone al Ministro
competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in
cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;
p) controlla che ciascun
soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui
principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con
indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto".
Nota all'art. 10:
- La legge 8 luglio 1986, n.
349, recante: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale" e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986.
Nota all'art: 11:
- Il capo III della legge 7
agosto 1990, n. 241, reca:
"Partecipazione al procedimento
amministrativo".
Note all'art. 14:
- La legge 21 gennaio 1994, n.
61, recante:
"Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994.
- L'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
"2. Nei riguardi delle Forze
armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonche'
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione
ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche,
dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle
particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica".
- L'art. 23, comma 4, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
"4. Restano ferme le competenze
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle
disposizioni vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle
autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la
sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per
le Forze armate e per le Forze di Polizia; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che
riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro competente
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanita'.
L'amministrazione della
giustizia puo' avvalersi dei servizi, istituiti per le Forze armate e di
Polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche'
dei, servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie".
- La legge 7 agosto 1990, n.
241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art.
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 16 (Pagamento in misura
ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari
alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della
sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese
del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione dei
regolamenti comunali e provinciali continua ad applicarsi l'art. 107 del
testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta
e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in
vigore della presente legge non consentivano l'oblazione".
Note all'art. 16:
- Il decreto del Presidente del
Consigli dei Ministri 28 settembre 1995, recante "Norme tecniche
procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 aprile 1992, relativamente agli elettrodotti", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995.
- Il decreto del Ministro
dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, recante: "Regolamento recante
norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con
la salute umana", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3
novembre 1998.
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