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   Normativa Appalti Generale 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

CIRCOLARE 6 giugno 2002, n. 8756
Normativa applicabile agli appalti pubblici "sottosoglia".

 
IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

  1.  Il  frequente  ricorso  ad  appalti  pubblici,  con particolare
riguardo  al  settore dei servizi di cui alla direttiva 92/50/CEE del
Consiglio,  del  18 giugno  1992,  aventi  un  importo inferiore alla
soglia di applicazione prevista dalla legislazione comunitaria, rende
opportuno   fornire   elementi   interpretativi  che  chiariscano  la
normativa  europea  applicabile  in subiecta materia, alla luce della
piu'  recente  giurisprudenza  comunitaria (cfr. ordinanza 3 dicembre
2001,   in   C-59/00,   e  sentenza  7 dicembre  2000,  causa  C-324,
Teleaustria  c.  Post  &  Telekom  Austria), la quale ha ribadito che
anche   quando   taluni   contratti  siano  esclusi  dalla  sfera  di
applicazione  delle  direttive  comunitarie nel settore degli appalti
pubblici,  cio'  non  significa  che detti appalti di modesto rilievo
economico  siano  esclusi  dall'ambito  di  applicazione  del diritto
comunitario,  pacifico  essendo che le amministrazioni aggiudicatrici
che  li  stipulano  sono  comunque  tenute  a  rispettare  i principi
fondamentali del Trattato.
  2.  Con  la  presente circolare si intende allora mettere a fuoco i
principi  e  le  regole di condotta applicabili all'aggiudicazione di
tali appalti, evidenziando le norme di diritto primario contenute nel
Trattato  CE,  che,  come  tali,  si  applicano  a  tutti gli appalti
pubblici,  ivi  compresi  quelli  che  sfuggono  all'applicazione  di
specifiche  direttive.  Si  ricorda,  in  proposito,  che una recente
comunicazione  interpretativa della Commissione sulle concessioni nel
diritto comunitario (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. C 121 del
29 aprile 2000) ha sottolineato che, benche' il Trattato non contenga
alcuna   esplicita   menzione   degli  appalti  pubblici,  ne'  delle
concessioni,  molte delle sue disposizioni sono rilevanti in materia.
Si  tratta  delle norme del Trattato che presidiano e garantiscono il
buon  funzionamento  del  mercato  unico, ossia: le norme che vietano
qualsiasi   discriminazione  fondata  sulla  nazionalita'  (art.  12,
paragrafo  1,  ex art. 6, paragrafo 1); le norme relative alla libera
circolazione  delle  merci  (articoli  28,  ex  30, e seguenti), alla
liberta'  di  stabilimento  (articoli 43,  ex  52,  e seguenti), alla
libera  prestazione  di  servizi  (articoli  49,  ex  59, e seguenti)
nonche'  le eccezioni a tali norme previste agli articoli 30, 45 e 46
(ex  articoli 36,  55 e 56); le disposizioni dell'art. 86 (ex 90) del
Trattato.
  3. La Corte di giustizia ha in particolare statuito che "sebbene le
direttive  comunitarie  che coordinano le procedure di aggiudicazione
degli  appalti  pubblici  si  applichino soltanto ai contratti il cui
valore   supera  un  determinato  limite  previsto  espressamente  in
ciascuna  delle  dette  direttive,  il  solo fatto che il legislatore
comunitario abbia considerato che le procedure particolari e rigorose
previste  in  tali direttive non sono adeguate allorche' si tratta di
appalti  pubblici  di  scarso valore, non significa che questi ultimi
siano  esclusi  dall'ambito  di applicazione del diritto comunitario"
(v.,  in tal senso, ordinanza 3 dicembre 2001, in C-59/00, punto 19).
Gia'  in  precedenza  il  giudice  comunitario  aveva sottolineato la
necessita'  del  rispetto  del principio di trasparenza anche per gli
appalti  non  rientranti espressamente nella sfera di applicazione di
una  direttiva,  ricordando  che  "nonostante  il  fatto che siffatti
contratti, allo stadio attuale del diritto comunitario, siano esclusi
dalla   sfera   di  applicazione  della  direttiva  93/38,  gli  enti
aggiudicatori   che   li  stipulano  sono  cio'  nondimeno  tenuti  a
rispettare  i  principi  fondamentali  del Trattato in generale, e il
principio  di  non  discriminazione  in  base  alla  nazionalita'  in
particolare  (sentenza  7 dicembre  2000, in C-324/98, Teleaustria c.
Post  &  Telekom  Austria,  punto 60). Prendendo le mosse da siffatte
considerazioni  la  Corte  di giustizia ha rimarcato che anche per un
appalto  pubblico  di  lavori non eccedente il valore limite previsto
dalla   direttiva   93/37,   "l'art.  30  del  Trattato  osta  a  che
un'amministrazione  aggiudicatrice  inserisca  nel capitolato d'oneri
relativo al detto appalto una clausola che prescrive per l'esecuzione
di  tale  appalto  l'impiego  di un prodotto di una determinata marca
senza  aggiungere  la  menzione  o  "equivalente"  (Corte giust. ord.
3 dicembre  2001  cit,  ove  si  mette in rilievo come la riserva del
mercato ai soli offerenti che intendano utilizzare materiali prodotti
in  un  certo  Stato,  nella  specie  l'Irlanda,  puo'  ostacolare le
correnti  d'importazione nel commercio intracomunitario, in contrasto
con  l'art.  30 del Trattato; v., in tal senso, sentenza Corte giust.
24 gennaio 1995, causa C-359/93, Commissione/93).
  4.  Anche  il Consiglio di Stato, riconoscendo la giurisdizione del
giudice  amministrativo in un appalto di servizi di importo inferiore
a  quello  previsto  dalla disciplina comunitaria, ai sensi dell'art.
33,  lettera  d), nel testo attuale del decreto legislativo n. 80 del
1998  e  dell'art.  6,  comma  1,  della  legge  n.  205 del 2000, ha
richiamato  e  condiviso  gli  orientamenti della Corte di giustizia,
puntualizzando  che  norme comunitarie vincolanti ben possono imporsi
oltre il ristretto ambito applicativo delle direttive sugli appalti e
che  i  sistemi  di  scelta del contraente ispirati alla par condicio
presentano  sempre i medesimi requisiti strutturali e richiedono, sul
fronte  del  contenzioso, le medesime tecniche di indagine e giudizio
(cfr. decisione del Consiglio di Stato, sezione IV, 15 febbraio 2002,
n.  934,  Consiglio nazionale dei chimici c. Azienda elettrica citta'
di  Bolzano).  In  un'altra precedente decisione i giudici di Palazzo
Spada avevano gia' esteso la giurisdizione del giudice amministrativo
alle  controversie  pertinenti a gare ad evidenza pubblica di importo
inferiore  alla soglia comunitaria espletate da una societa' avente i
caratteri   sostanziali  dell'organismo  di  diritto  pubblico  (cfr.
decisione  del Consiglio di Stato, sezione VI, 2 marzo 2001, n. 1206,
relativa a Poste Italiane S.p.a.).
  Nelle  citate  decisioni, i giudici amministrativi hanno richiamato
la  posizione  della Commissione UE, secondo la quale, anche nei casi
in  cui  non trova applicazione la direttiva sugli appalti di servizi
(in  particolare,  nel caso delle concessioni di pubblici servizi) la
scelta  del  contraente  incontra  i  limiti indicati dalle norme del
Trattato  in  materia di libera prestazione di servizi e dai principi
generali  del diritto comunitario, tra cui la non discriminazione, la
parita'  di  trattamento,  la trasparenza. Si impone cosi' una scelta
ispirata  a  criteri  obiettivi  e trasparenti, tali da assicurare in
ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati (v. i progetti di
comunicazione interpretativa della Commissione del 24 febbraio 1999 e
del  12 aprile  2000;  v.  anche,  per  l'affermazione  dei  medesimi
principi  e  per  la rilevanza generale degli obblighi di trasparenza
nella  scelta  dei  contraenti,  specie  quando  si tratta di servizi
pubblici, Corte di giustizia CE, 7 dicembre 2000, C-324/98).
  La  giurisprudenza  amministrativa,  pur  citando principi espressi
dalla  Corte di giustizia con riferimento alle concessioni di servizi
pubblici,   che   e'  figura  diversa  dall'appalto  di  servizi,  ha
riconosciuto  agli stessi "una portata generale che puo' adattarsi ad
ogni  fattispecie  che  sia estranea all'immediato ambito applicativo
delle  direttive  sugli appalti. Del resto, e' utile ricordare che la
tradizione   dell'ordinamento  interno  e'  sempre  stata  quella  di
favorire  la  libera  scelta  del  concessionario, introducendo ampie
deroghe   al   regime   dell'evidenza   pubblica,  e  di  considerare
con maggior  rigore,  all'opposto,  proprio  la scelta del contraente
appaltatore" (dec. n. 934/2002 cit.).
  5.  Per  delimitare  correttamente  l'ambito  di applicazione della
presente   circolare   che   intende   fornire  il  quadro  normativo
applicabile  agli  appalti di servizi sottosoglia, e piu' in generale
ai  contratti  di appalto ed alle fattispecie pattizie della pubblica
amministrazione   non   interessate   da   normative  comunitarie  di
dettaglio,   e'  utile  richiamare  altre  due  circolari  di  questo
Dipartimento  (cfr.  circolare  n.  12727  in  tema di "Affidamento a
societa' miste della gestione di servizi pubblici locali", pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2001 e circolare n.
3944  del  1  marzo  2002  in tema di "Procedure di affidamento delle
concessioni  di  servizi  e  di  lavori"  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 102 del 3 maggio 2002) con le quali, con riferimento al
regime  di  gestione  dei  servizi  pubblici  locali  anteriore  alle
modifiche   apportate   all'art.  113  del  decreto  legislativo  del
18 agosto  2000,  n. 267, dall'art. 35 della legge finanziaria per il
2002  (legge  28 dicembre 2001, n. 448), si e' precisata la normativa
applicabile in tema di affidamento della gestione di servizi pubblici
locali a societa' miste (pubblico-privato).
  Si  e' in particolare chiarito che "la normativa europea in tema di
appalti  pubblici,  in particolare di servizi, non trova applicazione
(e  pertanto  l'affidamento  diretto  della  gestione del servizio e'
consentito  anche senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica
prescritte  dalle  norme  comunitarie)  solo  quando manchi un vero e
proprio rapporto giuridico tra l'ente pubblico e il soggetto gestore,
come  nel  caso, secondo la terminologia della Corte di giustizia, di
delegazione interorganica o di servizio affidato, in via eccezionale,
"in  house  (cfr.  Corte di giustizia, sentenza del 18 novembre 1999,
causa C-107/98, Teckal).
  In  altri  termini,  quando  un contratto sia stipulato tra un ente
locale  ed  una  persona  giuridica  distinta,  l'applicazione  delle
direttive  comunitarie  puo'  essere  esclusa  nel caso in cui l'ente
locale  eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a
quello  esercitato  sui  propri  servizi e questa persona (giuridica)
realizzi  la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
o  con  gli  enti  locali che la controllano. Segnatamente, ad avviso
delle  istituzioni  comunitarie  per  controllo  analogo s'intende un
rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione
di  subordinazione  gerarchica;  tale  situazione  si verifica quando
sussiste  un  controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente
pubblico   sull'ente   societario.   In  detta  evenienza,  pertanto,
l'affidamento diretto della gestione del servizio e' consentito senza
ricorrere  alle  procedure  di  evidenza  pubblica  prescritte  dalle
disposizioni comunitarie innanzi citate".
  6.  Dall'esame  delle  coordinate  fin  qui  esposte  si  ricava il
corollario  alla  stregua  del  quale  anche per gli appalti pubblici
sottosoglia, e piu' in generale per i contratti stipulati da pubblici
soggetti  in  settori  non  regolamentati  sul  versante  europeo, il
diritto  comunitario  considera  il  ricorso  alla scelta diretta, in
deroga  ai  principi di trasparenza e di concorrenza, quale evenienza
eccezionale,  giustificabile  solo  in presenza di specifiche ragioni
tecniche  ed  economiche,  necessitanti  di adeguata motivazione, che
rendano impossibile in termini di razionalita' l'individuazione di un
soggetto  diverso  da  quello prescelto, ovvero che evidenzino la non
rilevanza  di  un'operazione  sul piano della concorrenza nel mercato
unico   europeo.   Alla  stregua  dei  principi  comunitari  fin  qui
tratteggiati,  si ricava, infatti, come le pubbliche amministrazioni,
che   intendono  stipulare  contratti  non  regolamentati  sul  piano
europeo,  pur  non essendo vincolate da regole analitiche in punto di
pubblicita'  e  di  procedura,  siano  comunque  tenute  ad osservare
criteri  di  condotta  che,  in  proporzione alla rilevanza economica
della  fattispecie  ed  alla  sua  pregnanza  sotto  il profilo della
concorrenza  nel  mercato comune, consentano senza discriminazioni su
base  di  nazionalita' e di residenza, a tutte le imprese interessate
di  venire  per  tempo a conoscenza dell'intenzione amministrativa di
stipulare  il  contratto  e di giocare le proprie chances competitive
attraverso la formulazione di un'offerta appropriata.
  Siffatti  canoni devono in definitiva guidare l'amministrazione nel
valutare  e nel dosare il tipo di procedura congruo in relazione alle
peculiarita'    del   caso   concreto,   anche   accedendo   ad   una
interpretazione  del  quadro  normativo interno che tenga conto della
primaute'  del  diritto  europeo  ora  cristallizzata dal nuovo testo
dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.
  Tali  essendo  i  principi ricavabili dall'ordinamento comunitario,
questo   Dipartimento   invita   le   amministrazioni  interessate  a
conformarsi  alle  ricordate  prescrizioni in sede di stipulazione di
contratti sottosoglia e gestione delle relative procedure selettive.
  Si   segnala  conclusivamente  che  le  inosservanze  delle  regole
comunitarie  sopra  descritte  potrebbero  rendere  lo Stato italiano
destinatario  di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea
ed imporre l'attivazione di consequenziali provvedimenti.
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