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   Normativa Appalti Generale  

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2002, n. 210

Testo del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, coordinato con la legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266, recante: "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ...
)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1. - Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383

Art. 1-bis - Ambito di applicazione delle disposizioni

Art. 2. - Norme in materia di appalti pubblici

Art. 3. - Rapporti di lavoro a tempo parziale

Art. 4. - Entrata in vigore


Art. 1.
Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383

(( 1. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n.
383, dopo le parole: "atto di conciliazione" sono inserite le
seguenti: "nel quale sia indicato il livello di inquadramento
attribuito al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e
degli imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati
per le categorie affini," e sono aggiunte, in fine, le parole:
"sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori".))
2. L'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 1-bis (Emersione progressiva). - 1. In ogni capoluogo di
provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i
Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati
sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono
designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla
ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro.
Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali assume le funzioni di presidente. ((La regione e l'ANCI
provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del
territorio provinciale, l'ASL e il comune competente alla
designazione.)) I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I
Comitati possono operare qualora alla predetta data siano stati
nominati la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segreteria
dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.
(( 1-bis. Per l'attivita' e il funzionamento dei CLES e' autorizzata
la spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.))
2. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli
imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede
l'unita' produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale
di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento
agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio
dell'attivita', relativamente a materie diverse da quella fiscale e
contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi,
eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate
esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento economico ((sottoscritti dalle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli e degli
imprenditori,)) in un periodo comunque non superiore al triennio di
emersione, mediante ((sottoscrizione con apposito verbale)) aziendale
degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello
provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di
lavoro con riferimento a ciascun settore economico; per i settori
economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori
di lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi
possono essere conclusi a livello nazionale o regionale; ((le
proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di
trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali
di lavoro propri del settore economico interessato, devono fare
riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali
di lavoro di settori omogeni;))
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende
regolarizzare;
d) l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione
successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES.
(( 3. I CLES operano in collaborazione con le commissioni
provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Di tali
commissioni fanno parte, ove gia' non presenti, le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonche' le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune, in materia di
emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002.))
4. Comma soppresso.
5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione
individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione
progressiva ed hanno i seguenti compiti:
a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi
di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando
eventuali proposte di modifica;
b) valutare la fattibilita' tecnica dei contenuti del piano di
emersione;
c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee
modalita' di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;
d) verificare la conformita' del piano di emersione ai minimi
contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.
(( 5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga
proposte per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi
urbanistici e ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del
comune competente per territorio, che esprime, in ordine a tali
interessi, un parere vincolante entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il
piano.))
6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi
alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si
verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonche' del
mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle
attivita' al termine del periodo di emersione.
7. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli
imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che
provvedono alla presentazione del programma al competente CLES, con
l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza
dell'imprenditore stesso.
8. Il CLES approva il piano individuale di emersione nell'ambito
delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal
comma 1 dell'articolo 1.
9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni
dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con
l'interessato o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il
piano stesso.
10. Le autorita' competenti, previa verifica della avvenuta
attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro
sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano.
L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli
effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei
reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei
predetti obblighi.
11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo e'
presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti
previsti dall'articolo 1.
12. Le certificazioni di regolarita' rilasciate ai datori di
lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali di
emersione, conservano la loro efficacia.
13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di
riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, che gia' in corso di applicazione di tali contratti non sono
riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla
conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono
riusciti a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono
accedere ai programmi di emersione progressiva secondo le modalita'
stabilite nel presente articolo.
14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione
sono esclusi dalle gare di appalto ((pubblico)) fino alla conclusione
del periodo di emersione.
15. L'approvazione del piano individuale di emersione ai sensi del
presente articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto
di regolarizzazione, la sospensione, gia' nel corso dell'istruttoria
finalizzata all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni
e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei
confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano.".
(( 2-bis. I piani di emersione individuale gia' presentati alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del
sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente
competenti.))
3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
dopo le parole: "redditi di lavoro autonomo" sono aggiunte le
seguenti: "e alle imprese che svolgono attivita' agricola non
produttiva di reddito di impresa".

Riferimenti normativi:
- La legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi
per il rilancio dell'economia) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
- Il testo dell'art. 1, comma 4-bis, della citata legge
n. 383 del 2001, come modificato dal presente
decreto-legge, e' il seguente:
4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di
emersione e che non risultano gia' dipendenti
dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente
nonche' per il triennio di emersione, dal computo dei
limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi e
contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di
specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle
disposizioni in materia di licenziamenti individuali e
collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma
di emersione di cui al presente articolo, tramite
sottoscrizione di specifico atto di conciliazione nel quale
sia indicato il livello di inquadramento attribuito al
lavoratore, come specificato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in
mancanza, dai contratti collettivi stipulati per le
categorie affini ha efficacia novativa e rapporto di lavoro
emerso con effetto dalla data di presentazione della
dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai
diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo
pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli
410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data
si applicano gli istituti economici e normativi previsti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento
sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.
- Il testo dell'art. 78, comma 4, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
"4. A livello regionale e provinciale sono istituite,
presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro
irregolare a livello territoriale, di promozione di
collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle
imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito
agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di
aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento
retributivo anche attraverso la presenza di un apposito
tutore. A tale fine le commissioni possono affidare
l'incarico di durata non superiore a quindici mesi,
rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a
quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere
favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che
provvede, altresi', a verificare e valutare periodicamente
l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla
rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti
determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003; qualora la commissione non sia costituita od
operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di
ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da
quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di
presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche
aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera
paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni,
nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi
di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro
irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro,
tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5, legge
22 luglio 1961 n. 628, e dell'art. 3 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge non
siano state istituite le predette commissioni, provvede il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i
competenti organi regionali non abbiano provveduto entro
trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.".
- Il testo del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 1996.
- Il testo dell'art. 3, comma 5, della citata legge n.
383 del 2001, come modificato dal presente decreto-legge,
e' il seguente:
"5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli
imprenditori si applicano, in quanto compatibili anche ai
titolari di redditi di lavoro autonomo e alle imprese che
svolgono attivita' agricola non produttiva di reddito di
impresa.".


Art. 1-bis
Ambito di applicazione delle disposizioni

(( 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto
compatibili, anche alle societa' ed associazioni sportive, artistiche
e culturali nonche' alle comunita' terapeutiche convenzionate, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.))

Art. 2.
Norme in materia di appalti pubblici

1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono
tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione
relativa alla regolarita' contributiva a pena di revoca
dell'affidamento.
(( 1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata
anche dalle imprese che gestiscono servizi e attivita' in convenzione
o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della
convenzione o la revoca della concessione stessa.))
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ((l'INPS, l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio
di un documento unico di regolarita' contributiva.
3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".))

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 29, comma 5, del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad
accelerare il completamento degli interventi pubblici e la
realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse),
come modificato dal presente decreto-legge, e' il seguente:
"5. Entro il 31 marzo di ciascun anno e sino al
31 dicembre 2006 il Governo procede a verificare gli
effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1,
al fine di valutare la possibilita' che con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, sia confermata o rideterminata
per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui
al comma 2".

Art. 3.
Rapporti di lavoro a tempo parziale

1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, e successive modificazioni, le parole: "continuano a
produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il
30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "continuano a
produrre effetti, ((salvo diverse previsioni dei contratti
collettivi,)) sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il
30 settembre 2003".

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 3, comma 15, del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della
direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a
tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES),
come modificato dal presente decreto-legge, e' il seguente:
15. Ferma restando l'applicabilita' immediata della
disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti
collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti
di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, continuano a
produrre effetti, salvo diverse previsioni dei contratti
collettivi, sino alla scadenza prevista e comunque non
oltre il 30 settembre 2003.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 

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