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   Normativa Appalti  Generale 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

CIRCOLARE 15 novembre 2001

Divieto di rinegoziazione delle offerte nelle pubbliche gare dopo l'aggiudicazione.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE 

1. Con parere motivato, reso il 23 marzo 1998 all'indirizzo della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione CE ha sottoposto a censura il comportamento di un'amministrazione pubblica che, all'esito di una licitazione privata, ha proceduto, dopo il ricevimento delle offerte, a rinegoziarne i contenuti relativi a termini e prezzi con l'impresa risultata aggiudicataria (procedura d'infrazione n. 95/4646).

2. Con circolare del 23 febbraio 2000, in adesione all'orientamento espresso dalla Commissione europea, questo Dipartimento ha affermato che in sede di gare d'appalto disciplinate da procedure aperte o ristrette non puo' darsi luogo a forme di rinegoziazione delle offerte pervenute. A sostegno dell'assunto si e' osservato che ad una rinegoziazione di tal fatta ostano, per un verso, la lesione dei principi in materia di par condicio tra i concorrenti e di trasparenza dell'azione amministrativa e, per altro verso, la contrarieta' ai principi comunitari di una procedura che si sostanzia nella trasformazione del procedimento di evidenza pubblica in una scelta negoziata non preceduta dalla pubblicazione del bando e non confortata dalle ricorrenze dei presupposti contemplati dalle direttive europee ai fini del ricorso alla trattativa privata.

3. L'acquisizione di notizie relative alla persistente ricorrenza della prassi di richiedere, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, la disponibilita' dell'aggiudicatario a concedere un ulteriore sconto sul prezzo di aggiudicazione, ha indotto a sottoporre la questione, di rilevante attualita', al vaglio consultivo del Consiglio di Stato.

4. Con parere reso dall'adunanza della Commissione speciale il 12 ottobre 2001, l'organo consultivo ha confermato l'indirizzo espresso dal Dipartimento con la succitata circolare.

5. Segnatamente il Consiglio ha osservato che:
a) la rinegoziazione dell'offerta, in un tomo temporale successivo all'aggiudicazione, puo' indurre l'impresa aggiudicataria a recuperare l'ulteriore sconto sul prezzo incidendo negativamente sulla qualita' del servizio o del prodotto fornito e ponendosi in contrasto con la ratio della disciplina legislativa in materia di controllo del fenomeno delle offerte basse in misura anomala;
b) lo stesso meccanismo proprio delle procedure c.d. ad evidenza pubblica e' fisiologicamente diretto all'individuazione del miglior contraente possibile, ossia di colui che ha formulato l'offerta marginalmente piu' congrua, oltre la quale l'impresa potrebbe non avere piu' interesse ad effettuare il servizio o la fornitura richiesti;
c) una eventuale rinegoziazione si pone in contrasto con la procedura originariamente individuata e sulla cui base sono state specificamente formulate le offerte, ponendosi in contrasto con i limiti posti dal legislatore europeo al fine di delimitare la possibilita' di ricorso alla procedura negoziata.

Tutto cio' premesso, nel ribadire il contenuto della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie del 23 febbraio 2000, si rappresenta che il divieto di rinegoziare le offerte nelle gare pubbliche deve intendersi esteso anche alla fase successiva all'aggiudicazione, in quanto la possibilita' di rinegoziazione tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria, modificando la base d'asta, finisce, seppure indirettamente, con l'introdurre elementi oggettivi di distorsione della concorrenza, in violazione dei principi comunitari in materia.
Si invitano, pertanto, le amministrazioni interessate ad uniformare la loro condotta ai principi espressi nella citata circolare e confortati dall'avallo del Consiglio di Stato.
Si segnala che la persistenza di condotte di segno opposto rischia di esporre lo Stato italiano all'attivazione di procedure comunitarie di infrazione ed alle conseguenti pronunce di condanna. Roma, 15 novembre 2001 Il Ministro: Buttiglione Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 166

CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A - Divieto di rinegoziazione delle offerte nelle pubbliche gare.
    1) Con  parere  motivato  indirizzato alla Repubblica italiana ai
sensi  dell'art.  169  del  Trattato CE  il  23 marzo 1998, procedura
d'infrazione  95/4646,  la  Commissione CE  ha  sottoposto  a  vaglio
critico il comportamento di un'amministrazione pubblica italiana che,
nel  corso  di  una  procedura  ristretta,  licitazione  privata,  ha
proceduto,  dopo  il  ricevimento  delle  offerte,  a  rinegoziarne i
contenuti   relativi   a  termini  e  prezzi  con  l'impresa  risulta
aggiudicataria.
    2) Deve  essere  condiviso l'orientamento negativo cosi' espresso
dalla  Commissione CE; invita, quindi, le amministrazioni pubbliche e
gli  altri  soggetti  aggiudicatori  destinatari  della disciplina in
materia  di  appalti  pubblici  di lavori (dir. 93/37/CEE), forniture
(dir. 93/36/CEE),   servizi   (dir. 92/50/CEE)  e  "settori  esclusi"
(dir. 93/38/CEE)  a  non  dare  corso,  in  sede  di  gare  d'appalto
disciplinate  da procedure aperte o ristrette, a forme di sostanziale
rinegoziazione delle offerte pervenute.
    3) Ostano, infatti, a un tale comportamento:
      a) il  fatto  che,  rinegoziando  l'offerta in sede di gara, si
viene,  in effetti, a trasformare una procedura aperta o ristretta in
una  nagoziata,  neppure preceduta a tal fine, dalla pubblicazione di
un  bando e in difetto, dunque, dei presupposti previsti dalle citate
direttive  comunitarie  per  procedere  in tal senso e, comunque, con
ingiustificato  contrasto  con  il  modulo  procedurale concretamente
prescelto  e  sulla  cui  base sono state specificamente formulate le
offerte;
      b) il   fatto   che,  consentendo  ad  un  unico  offerente  di
migliorare   la   propria   offerta,   si  viene  a  determinare  una
ingiustificata   lesione  dei  principi  della  par  condicio  tra  i
concorrenti e della trasparenza dell'azione amministrativa.
    4) L'illegittimita',  sul piano comunitario, del comportamento in
esame    si   collega,   poi,   anche   alla   dichiarazione   comune
Consiglio-Commissione   pubblicata   in   Gazzetta   Ufficiale  delle
Comunita'  europee L 210/ del 21 luglio 1989, con la quale si esclude
che,  nel  corso  di procedure aperte o ristrette, le amministrazioni
aggiudicatrici  possano  negoziare  con  i  partecipanti alle gare di
appalto  elementi  fondamentali  del  contratto suscettibili di avere
un'influenza sulla concorrenza e, in particolare, sui prezzi.
    5) Si  ricorda,  infine,  che  i  soggetti  aggiudicatori possono
soltanto   inviare   i   concorrenti   a   integrare  o  chiarire  la
certificazione  e  i documenti presentati in relazione all'assenza di
cause   di   esclusione   alla  iscrizione  nei  pertinenti  registri
professionali,  oppure  alla  prova  del  possesso  delle  necessarie
capacita' economico-finanziarie e tecniche.
B - Gare sub-comunitarie per la fornitura di veicoli.
    1) La  Commissione  europea ha anche avviato, nei confronti della
Repubblica  italiana,  una procedura di infrazione ai sensi dell'art.
169 del Trattato CE (nota 24 luglio 1988, n. SG(98)D/6312), in quanto
talune  amministrazioni locali hanno pubblicato avvisi di gara per la
fornitura  di  autocarri,  per  importi  sub-comunitari,  richiedendo
automezzi   di  marca  e  modello  predeterminati  ed  escludendo  la
possibilita' di fornire modelli equivalenti di differente marca.
    In  particolare  la  Commissione  europea  ha  osservato  che gli
articoli 30  e  seguenti  del  Trattato sanciscono il principio della
libera   circolazione   delle   merci   all'interno   del  territorio
comunitario,  a  norma  del  quale  e'  fatto  divieto  di  qualsiasi
restrizione   quantitativa   all'importazione  o  misura  di  effetto
equivalente nel commercio tra Stati membri.
    Ebbene,  la  richiesta  che siano forniti solo autoveicoli di una
marca  e  un  modello  particolare,  escludendo  la  possibilita'  di
fornirne  altri  di  caratteristiche equivalenti, corrisponde, per la
Commissione, ad un diniego assoluto di accesso al mercato di prodotti
di  marche  differenti;  cio'  che costituisce adozione di una misura
suscettibile  di  ostacolare, in violazione del predetto art. 30, gli
scambi comunitari e la libera circolazione delle merci.
    2) Deve   essere  condiviso  l'orientamento  critico  come  sopra
espresso dalla Commissione CE.
    Fermo,  quindi,  quanto previsto, per le gare che si collocano al
di sopra della soglia comunitaria, del testo unico 24 luglio 1992, n.
358,  si invitano, per le gare di importo sub-comunitario riguardanti
le  forniture  di  veicoli, tutte le amministrazioni aggiudicatrici a
non  richiedere  la esclusiva fornitura di veicoli di marca e modello
predefinito,  ma  solo  di  veicoli  aventi  caratteristiche tecniche
predeterminate.
    In  analogia,  peraltro, con quanto previsto, in attuazione della
disciplina  comunitaria  in materia di pubbliche forniture, dall'art.
8,  comma 6,  del decreto legislativo n. 358/1992, le amministrazioni
interessate  potranno, ove ricorrano i presupposti ivi previsti, fare
riferimento  anche  a  una  marca o modello predefinito; in tal caso,
peraltro,   nel   bando   deve   espressamente  ammettersi  anche  la
presentazione  di  modelli  di  altre  marche  aventi caratteristiche
tecniche equivalenti.

 

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