Regolamento (CE) n. 2195/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio
del 5 novembre 2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti
pubblici (CPV)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
visto il parere del Comitato delle regioni(3),
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del
trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) L'utilizzazione di diverse nomenclature compromette l'apertura e la
trasparenza degli appalti pubblici europei. Il suo impatto sulla
qualità e i termini di pubblicazione dei bandi di gara limita di fatto
le possibilità di accesso agli appalti pubblici da parte degli
operatori economici.
(2) Nella sua raccomandazione 96/527/CE(5), la Commissione ha invitato
le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori a utilizzare,
per la descrizione dell'oggetto dei loro appalti, il vocabolario comune
per gli appalti pubblici (Common Procurement Vocabulary - CPV),
sviluppato sulla base di talune nomenclature già esistenti, per tener
maggiormente conto delle specificità del settore degli appalti
pubblici.
(3) È opportuno unificare tramite un sistema di classificazione unico
per gli appalti pubblici i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni
aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la descrizione
dell'oggetto degli appalti.
(4) È necessario che gli Stati membri dispongano di un sistema di
riferimento unico, che utilizzi la stessa descrizione dei beni nelle
lingue comunitarie ufficiali e uno stesso codice alfanumerico
corrispondente che consenta di eliminare le barriere linguistiche a
livello comunitario.
(5) È pertanto opportuno adottare con il presente regolamento il CPV,
in una versione riveduta, un sistema di classificazione unico per gli
appalti pubblici applicabile ai sensi delle direttive relative al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
(6) È altresì opportuno elaborare, a titolo indicativo, tavole di
corrispondenza tra il CPV e la "Classificazione dei prodotti
associati alle attività nella Comunità economica europea" (CPA),
la "Classificazione centrale dei prodotti" (CPC Prov.) delle
Nazioni Unite, la "Nomenclatura statistica delle attività
economiche nella Comunità europea" (NACE Rev. 1) e la
"Nomenclatura combinata" (NC).
(7) La struttura e i codici del CPV possono richiedere degli adeguamenti
o delle modifiche, in funzione dell'evoluzione degli appalti e dei
fabbisogni degli utilizzatori. È pertanto necessario prevedere una
procedura di revisione adeguata.
(8) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione(6).
(9) Poiché lo scopo dell'azione in questione, vale a dire l'istituzione
di un sistema di classificazione applicabile agli appalti pubblici, non
può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, e può
dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere
realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire,
in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del
trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per
conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo.
(10) La scelta del ricorso ad un regolamento anziché ad una direttiva
è motivata dal fatto che l'istituzione di un sistema di classificazione
per gli appalti pubblici non richiede un recepimento da parte degli
Stati membri.
(11) Per familiarizzare gli utilizzatori con un sistema di
classificazione unico obbligatorio entro un certo termine, è necessario
che l'applicazione del presente regolamento sia preceduta da un periodo
di adeguamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un sistema di classificazione unico applicabile agli
appalti pubblici «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (Common
Procurement Vocabulary - CPV).
2. Il testo del CPV figura nell'allegato I.
3. Le tavole di corrispondenza, indicative, tra il CPV e le nomenclature
"Classificazione dei prodotti associati alle attività nella
Comunità economica europea" (CPA), "Classificazione centrale
dei prodotti" (CPC Prov.) delle Nazioni Unite, "Nomenclatura
statistica delle attività economiche nella Comunità europea" (NACE
Rev. 1) e "Nomenclatura combinata" (NC) figurano
rispettivamente negli allegati II, III, IV e V.
Articolo 2
Le misure necessarie alla revisione del CPV sono adottate dalla
Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 3
1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti
pubblici, istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del
Consiglio(7) (qui di seguito denominato "il comitato").
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto
delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2003.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il presidente
T. Pedersen
(1) GU C 25 E del 29.1.2002, pag. 1.
(2) GU C 48 del 21.2.2002, pag. 9.
(3) GU C 192 del 12.8.2002, pag. 50.
(4) Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del
7 giugno 2002 (GU C 281 E del 19.11.2002, pag. 1) e decisione del
Parlamento europeo del 25 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale).
(5) GU L 222 del 3.9.1996, pag. 10.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(7) GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. Decisione modificata dalla
decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15).
ALLEGATO I
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI PUBBLICI (CPV)
Struttura del sistema di classificazione
1. Il CPV comprende un vocabolario principale e un vocabolario
supplementare.
2. Il vocabolario principale poggia su una struttura ad albero di codici
che possono avere fino a nove cifre, ai quali corrisponde una
denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del
mercato.
Il codice numerico ha otto cifre ed è suddiviso in:
- divisioni, identificate dalle due prime cifre del codice;
- gruppi, identificati dalle tre prime cifre del codice;
- classi, identificate dalle quattro prime cifre del codice;
- categorie, identificate dalle prime cinque cifre del codice.
Ciascuna delle tre ultime cifre fornisce un grado di precisione
supplementare all'interno di ogni categoria.
Una nona cifra serve alla verifica delle cifre precedenti.
3. Il vocabolario supplementare può essere utilizzato per completare la
descrizione dell'oggetto degli appalti. Esso è costituito da un codice
alfanumerico, al quale corrisponde una denominazione che consente di
fornire ulteriori dettagli sulla natura o la destinazione specifiche del
bene da acquistare.
Il codice alfanumerico comprende:
- un primo livello costituito da una lettera corrispondente ad una
sezione;
- un secondo livello costituito da quattro cifre, le cui prime tre
formano una suddivisione e le ultime tre cifre sono di controllo.
>SPAZIO PER TABELLA>
VOCABOLARIO SUPPLEMENTARE
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO II
TAVOLA DI CORRISPONDENZA TRA IL CPV E LA CPA 96
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO III
TAVOLA DI CORRISPONDENZA TRA IL CPV E LA CPC prov.
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO IV
TAVOLA DI CORRISPONDENZA TRA IL CPV E LA NACE Rev. 1
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO V
TAVOLA DI CORRISPONDENZA TRA IL CPV E LA NC
>SPAZIO PER TABELLA>
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