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   Normativa Appalti Generale  

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n.233
Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;
Vista la direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime
per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere
esplosive;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, della salute, delle attivita' produttive e per gli affari
regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo
n. 626/1994», e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materie sensi dell'art.
10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiati
della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivati dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.
L'art. 1, commi, 3 e 5, della citata legge, cosi
recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. (Omissis).
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma.».
- La direttiva 1999/92/CE e' pubblicata in GUCE n. L
023 del 28 gennaio 2000.
- Il titolo decreto legislativo 19 settembre 1994 n.
626, come modificato del presente decreto reca: «Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro.»
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
vedi note alle premesse.
- La direttiva 1999/38/CE e' pubblicata in GUCE n.
L 138 del 1° giugno 1999.
- La direttiva 1999/92/CE e' pubblicata in GUCE n.
L 023 del 28 gennaio 2000.

 

Art. 2.
1. Dopo il titolo VIII del decreto legislativo n. 626/1994 e'
aggiunto il seguente:

«Titolo VIII-bis
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 88-bis.
Campo di applicazione

1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al
rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 88-ter.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo
ove e' presente un'area con atmosfere esplosive, oppure e'
prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si
possa formare nell'ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei
pazienti, nel corso di esse;
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio
ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo,
fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni
di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto
delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo
al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili
interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale
(ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonche' la
normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente
titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva.

Art. 88-ter.
Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera
esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di
sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in
cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della
miscela incombusta.

Capo II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 88-quater.
Prevenzione e protezione contro le esplosioni

1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le
esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi
generali di tutela di cui all'articolo 3, il datore di lavoro adotta
le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura
dell'attivita'; in particolare il datore di lavoro previene la
formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell'attivita' non consente di prevenire la
formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo
da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e
integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono
riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si
verifichino cambiamenti rilevanti.

Art. 88-quinquies.
Valutazione dei rischi di esplosione

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, il datore
di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive,
tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) probabilita' e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilita' che le fonti di accensione, comprese le scariche
elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e
loro possibili interazioni;
d) entita' degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in
considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento,
tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere
esplosive.

Art. 88-sexies.
Obblighi generali

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei
rischi e quelli di cui all'articolo 88-quater, il datore di lavoro
prende i provvedimenti necessari affinche':
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantita' tale
da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di
altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere
di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere
esplosive in quantita' tale da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la
presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio,
mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

Art. 88-septies.
Coordinamento

1. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di piu'
imprese, ciascun datore di lavoro e' responsabile per le questioni
soggette al suo controllo.
2. Fermo restando la responsabilita' individuale di ciascun datore
di lavoro e quanto previsto dall'articolo 7, il datore di lavoro che
e' responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte
le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e
specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui
all'articolo 88-novies, l'obiettivo, le misure e le modalita' di
attuazione di detto coordinamento.

Art. 88-octies.
Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato
XV-bis, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1
siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive in quantita' tali da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma
dell'allegato XV-quater.

Art. 88-novies.
Documento sulla protezione contro le esplosioni

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 88-quinquies
il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un
documento, denominato: «documento sulla protezione contro le
esplosioni».
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli
obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di
cui all'allegato XV-bis;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime
di cui all'allegato XV-ter;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i
dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in
efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli
accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima
dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro,
le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito
modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento
di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4.

Art. 88-decies.
Termini per l'adeguamento

1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, gia' utilizzate o a disposizione dell'impresa o
dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003,
devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di
cui all'allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni
che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello
stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono
soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parti A e
B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno
2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente
titolo.
4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive gia' utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono
soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal
presente titolo.
5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a
modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che
comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende
i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche,
ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al
presente titolo.

Art. 88-undecies.
Verifiche

1. Il datore di lavoro provvede affinche' le installazioni
elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi
dell'allegato XV-bis siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi
III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001,
n. 462.».


Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 1996. n. 661 reca:
«Regolamento per l'attuazione della direttiva
90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre
2001, n. 462, reca:
«Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a
terra di impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi.».
- I Capi III e IV, del citato decreto recano,
rispettivamente:
«Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di
esplosione.».
«Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti.».

 

Art. 3.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 89 del decreto
legislativo n. 626/1994, dopo le parole: «86, commi 1 e 2», sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «88-quater, comma 2; 88-sexies;
88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies».


Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 89, comma 2, lettera a)
del decreto legislativo n. 626 del 1994, cosi' come
moditicato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
e dai dirigenti). - 1. Il datore di lavoro e' punito con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4,
commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi
1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86,
comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e
q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,
comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,
commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater
e 5; 36, comma 8-ter, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a),
b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2, 52, comma 2; 54; 55,
commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-quater, commi da 1 a 3,
6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5;
72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66,
comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera
b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2
e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2; 88-quater comma
2; 88-sexies; 88-septies; comma 2, 88-octies, commi 1 e 2;
88-undecies;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5,
lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma
2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma
4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57;
72-octies, commi 1, 2 e 3; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;
66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e
3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e
2.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi
5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e
8; 87, commi 3 e 4.»
- Il capo X del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1956, n. 320 (Norme per la prevenzione degli
infortuni e l'igiente del lavoro in sotterraneo), agrogato
del presete decreto, recava: «Capo X - Scavi in terreni
grisutosi e misure di sicurezza contro le esplosioni».
- Si riporta il testo degli articoli 329 e 389 del
decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro),
come modificati dal presente decreto:
«Art. 329 (Divieto di installazioni elettriche). - Non
sono ammesse installazioni elettriche, salvo quanto e'
disposto negli articoli 330 e 331, nei luoghi ove esistono
pericoli di esplosione o di incendio in dipendenza:
a) (lettera abrogata).
b) della fabbricazione, manipolazione o deposito di
materie esplosive.
Il presente articolo non si applica nei riguardi delle
installazioni elettriche costituenti parti integranti ed
essenziali dei processi chimici di produzione sempre che
siano adottate le necessane misure di sicurezza
«Art. 389 (Contravvenzioni commesse dai datori di
lavoro e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i dirigenti
sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la inosservanza
delle norme di cui agli articoli 27, 73, 115, 120, 121,
132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la
inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17, 34,
37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176,
179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237,
246, 247, 248, 257, 262, 276 secondo comma, 281, 312, 313,
315, 316, 329, 330, 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369,
374, 375, 387;
c) con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza
di tutte le altre norme».

 

Art. 4.
1. Il Capo X del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1956, n. 320, e' abrogato.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 329, primo comma, lettera a) e 331 sono abrogati;
b) all'articolo 389, primo comma, lettera b), la parola: «331» e'
soppressa.
3. Le voci da 1 a 50 della tabella A e la tabella B allegate al
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del
22 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del
29 gennaio 1959, sono abrogate.

 

Art. 5.
1. Al decreto legislativo n. 626/1994 sono aggiunti i seguenti
allegati:

«Allegato XV-bis
(art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2, lettera c)

RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO
FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Osservazione preliminare.
Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui
vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli
articoli 88-quater, 88-quinquies, 88-octies e 88-novies.
1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Un'area in cui puo' formarsi un'atmosfera esplosiva in quantita'
tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati e'
considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo
VIII-bis.
Un'area in cui non e' da prevedere il formarsi di un'atmosfera
esplosiva in quantita' tali da richiedere particolari provvedimenti
di protezione e' da considerare area non esposta a rischio di
esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.
Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come
sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che
l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in
miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente
un'esplosione.
2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione.
Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla
frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.
Il livello dei provvedimenti da adottare in conformita'
dell'allegato XV-ter, parte A, e' determinato da tale
classificazione.
Zona 0.
Area in cui e' presente in permanenza o per lunghi periodi o
frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di
aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zona 1.
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in
una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas,
vapori o nebbia, e' probabile che avvenga occasionalmente durante le
normali attivita'.
Zona 2.
Area in cui durante le normali attivita' non e' probabile la
formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di
aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia
o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 20.
Area in cui e' presente in permanenza o per lunghi periodi o
frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere
combustibile nell'aria.
Zona 21.
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di
nube di polvere combustibile nell'aria, e' probabile che avvenga
occasionalmente durante le normali attivita'.
Zona 22.
Area in cui durante le normali attivita' non e' probabile la
formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere
combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Note.
1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono
considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera
esplosiva.
2. Per "normali attivita'" si intende la situazione in cui gli
impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.
3. Per la classificazione delle aree si puo' fare riferimento alle
norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le
quali:
EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di
gas;
EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri
combustibili».

Allegato XV-ter
(art. 88-octies, comma 2, art. 88-novies,
comma 2, lettera d), art. 88-decies, commi 1 e 2)

A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE
DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO
ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.

Osservazione preliminare.
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
a) alle aree classificate come pericolose in conformita'
dell'allegato XV-bis, in tutti i casi in cui lo richiedano le
caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle
attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti
dalle attivita' correlate al rischio di atmosfere esplosive;
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione
che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle
attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.
1. Provvedimenti organizzativi.
1.1. Formazione professionale dei lavoratori.
Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata
formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori
impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le
istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
b) e' applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le
attivita' pericolose e per le attivita' che possono diventare
pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei
lavori da una persona abilitata a farlo.
2. Misure di protezione contro le esplosioni.
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o
polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni
sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se
cio' non e' realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi
adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga piu' tipi di gas,
vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di
protezione devono essere programmate per il massimo pericolo
possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente
all'articolo 88-quater, si tiene conto anche delle scariche
elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di
lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di
carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro
fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche
che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro
dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal
documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono
essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Cio' vale
anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di
collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126,
qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente
per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le
misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i
dispositivi di collegamento.
2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire
che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento
a disposizione dei lavoratori, nonche' la struttura del luogo di
lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute
in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi
di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne
o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e
dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure
necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una
esplosione sui lavoratori.
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi
ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per
un'esplosione siano raggiunte.
2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le
esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di
evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori
possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi
pericolosi.
2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi
di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere
esplosive, e' verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto
riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire
protezione contro le esplosioni sono mantenute.
La verifica del mantenimento di dette condizioni e' effettuata da
persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono
competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia
elettrica puo' dar luogo a rischi supplementari, assicurare la
continuita' del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei
sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in
caso della predetta interruzione;
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento
automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento
previste devono poter essere disinseriti manualmente, purche' cio'
non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere
eseguito solo da personale competente;
c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve
essere dissipata nel modo piu' rapido e sicuro possibile o isolata in
modo da non costituire piu' una fonte di pericolo.
2.10. Nel caso di impiego di esplosivi e' consentito, nella zona 0
o zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi,
dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui
agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1956, n. 320.
L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente
dall'esterno.
Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante
la fase di accensione delle mine.
2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una
concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per
cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non
sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei,
evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite
sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente
uscire dal sotterraneo.
Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione
massiva di gas.
2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di
sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in
sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare
l'ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per
ripristinare la stabilita' delle armature degli scavi.
Detti lavori devono essere affidati a personale esperto
numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione,
comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere
prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di
salvataggio.

B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI
DI PROTEZIONE.

Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato
sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le
aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati
apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie
di apparecchi, purche' adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o
nebbie e/o polveri:
nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di
categoria 2;
nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

 

«Allegato XV-quater
(art. 88-octies, comma 3)

SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO
FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Per richiedere l'allegato trasmettete un email a leggi@infoappalti.it

Area in cui puo' formarsi un'atmosfera esplosiva
Caratteristiche:
forma triangolare;
lettere in nero su fondo giallo, bordo nero (il colore giallo
deve costituire almeno il 50% della superficie del segnale).


Note all'art. 5:
- Per il decreto legislativo n. 626/1994, vedi note
alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 126, reca:
«Regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1956, n. 320, reca: «Norme per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo». Gli
articoli 42 e 43, del citato decreto, cosi' recitano:
«Art. 42 (Elenco degli esplosivi e dei mezzi di
accensione). - Nei lavori in sotterraneo possono essere
impiegati soltanto gli esplosivi ed i mezzi di accensione
relativi riconosciuti e registrati in apposito elenco
approvato con decreto del Ministro per il lavoro e per la
previdenza sociale, su richiesta dei fabbricanti.
Gli esplosivi sono distinti in comuni e di sicurezza,
comprendendo in questi ultimi gli esplosivi che rispondono
a buoni requisiti di sicurezza contro il grisu' e le
polveri infiammabili.
Per ciascun esplosivo di sicurezza l'elenco indichera'
la carica limite.
In detto elenco non possono essere iscritti esplosivi
ad ossidazione incompleta, il cui impiego e' percio'
vietato.».
«Art. 43 (Iscrizione e classificazione). - L'iscrizione
degli esplosivi e dei mezzi di accensione nell'elenco di
cui all'articolo precedente e la loro assegnazione all'una
o all'altra delle due categorie ha luogo con decreto del
Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, in
conformita' al riconoscimento ed alla classificazione gia'
effettuata da parte del Ministero dell'interno, ai sensi
dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931. n.
773.
I fabbricanti, nell'inoltrare domanda al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'iscrizione degli
esplosivi e dei mezzi di accensione nel succitato elenco,
devono fornire i seguenti dati:
a) denominazione degli esplosivi e dei mezzi di
accensione;
b) stabilimenti che li producono;
c) natura e caratteristiche degli esplosivi e dei
mezzi di accensione;
d) gas prodotti dalla esplosione, dedotti dai calcoli
ed indicati con le percentuali in volume ed in peso;
e) risultati delle prove eseguite per accertare,
quando occorra, la sicurezza contro il grisu' e le polveri
infiammabili;
f) temperatura di congelamento per gli esplosivi alla
nitroglicerina.».

 

Art. 6.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma
della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al
recepi-mento della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 1999, si applicano sino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto».

Note all'art. 6:
- L'art. 117, quinto comma della Costituzione cosi'
recita:
«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Per la direttiva 1999/92/CE, vedi note alle premesse.

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