DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio
2003, n.235
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
1, commi 1, 3 e 5;
Vista la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CE
del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute
per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 12 marzo e del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, della salute, delle attivita' produttive e per gli affari
regionali;
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 89, comma 2,
del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato
«decreto legislativo», sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) dopo le parole: «36, comma 8-ter,», sono
inserite le seguenti: «36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5
e 6; 36-quinquies, comma 2,»;
b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258
a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3,
4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.».
2. All'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' dalle disposizioni del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee).
Note al titolo:
- Il testo della direttiva 2001/45/CE (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti
minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il
lavoro. Seconda direttiva particolare ai sensi dell'art.
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 19 luglio
2001, n. L 195.
- Il testo della direttiva 89/655/CEE (Direttiva del
Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva
89/391/CEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea 30 dicembre 1989, n. L 393.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1, commi 1, 3 e 5 della legge
1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2001), e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitari). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. (Omissis).
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma.».
- Per i riferimenti della citata direttiva 2001/45/CE
si veda nota al titolo.
- Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento
ordinario.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 89, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
e dai dirigenti). - 1. (Omissis).
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e
q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,
comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,
commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater
e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter;
36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2; 38; 41; 43,
commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2;
52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58;
72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies;
72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63,
comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68;
69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2;
79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86,
commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5,
lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma
2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma
4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57;
72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;
66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e
3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e
2;
b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli
articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4, 7; 36-ter; 36-quater,
commi 1, 3, 4; 36-quinquies, comma 1.».
- Il testo dell'art. 1, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni), come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1 (Attivita). - La prevenzione degli infortuni
sul lavoro nelle costruzioni e' regolata dalle norme del
presente decreto e, per gli argomenti non espressamente
disciplinati, da quelle del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonche' dalle
disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni.».
Art. 2.
1. Al titolo del decreto
legislativo dopo le parole: «99/38/CE»
sono aggiunte le seguenti: «2001/45/CE».
Nota all'art. 2:
- Il testo del titolo del citato decreto legislativo n.
626 del 1994, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24, 99/38 e
2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro».
Art. 3.
1. Il presente decreto
determina i requisiti minimi di sicurezza e
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di
lavori temporanei in quota.
Art. 4.
1. All'articolo 34, comma 1,
del decreto legislativo, dopo la
lettera c) viene aggiunta la seguente:
«c-bis) lavoro in quota: attivita' lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile».
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 34, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 34 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato
durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero
in prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la
salute o la sicurezza dello stesso;
c-bis) lavoro in quota: attivita' lavorativa che
espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota
posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano
stabile.».
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 36 del
decreto legislativo, sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di
attrezzature per lavori in quota). - 1. Il datore di lavoro, nei casi
in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a
partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di
lavoro piu' idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro
sicure, in conformita' ai seguenti criteri:
a) priorita' alle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura
dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di
accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso
di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a
piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare
rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a
pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di
altre attrezzature di lavoro considerate piu' sicure non e'
giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve
durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che
non puo' modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e'
direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito
della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo' essere
effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra
attrezzatura di lavoro considerata piu' sicura non e' giustificato a
causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti
dei siti che non puo' modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede
l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione
dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della
durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di
lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte
a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in
questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi
di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono
presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da
arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per
quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute possono presentare
interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o
a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di
natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure
di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa
adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota
soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Art. 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego
delle scale a pioli). - 1. Il datore di lavoro assicura che le scale
a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita'
durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto
stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da
garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo
sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare
spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili,
durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte
superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo
antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da
sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri
dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da piu' elementi innestabili o a
sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo
reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente
prima di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano
utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in
qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In
particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve
precludere una presa sicura.
Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego
dei ponteggi). - 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un
calcolo di resistenza e di stabilita' e delle corrispondenti
configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del
ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni
strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di cui al comma 1,
se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformita' ai capi IV,
V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164.
3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona
competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della
complessita' del ponteggio scelto. Tale piano puo' assumere la forma
di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e
progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il
ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto addetto alla
sorveglianza e dei lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e'
impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un
dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una
capacita' portante sufficiente;
c) il ponteggio e' stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento
involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in
quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di
un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate
ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei
lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire
lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonche' la
presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono
gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva
contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di
ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni
di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di
avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che
impediscono l'accesso alla zona di pericolo.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati,
smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad
opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e
mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e
deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione
vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di
oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni
meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono
individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validita' dei corsi.
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno svolto per almeno due anni attivita' di montaggio
smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai
corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai
corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti
l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante
funi). - 1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi in conformita' ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente,
una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e
l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza).
E' ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso
di una seconda fune rende il lavoro piu' pericoloso e se sono
adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno
collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa
e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel
caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.
La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile
contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori,
agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro
strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al
fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di
necessita'. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza,
le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le
tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento
degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli
attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi
di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza
competente per territorio di compatibilita' ai criteri di cui
all'articolo 36-bis, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare
in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e
deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei
dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su
manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro
caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno
individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validita' dei corsi.
5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno svolto per almeno 2 anni attivita' con impiego di
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare
ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
Art. 6.
1. In relazione a quanto
disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2001/45 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, si applicano sino alla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente
decreto.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 117, quinto comma della
Costituzione, e' il seguente:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Per i riferimenti della citata direttiva 2001/45 si
veda la nota al titolo.
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente
decreto entrano in vigore il 19
luglio 2005.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
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