SCHEMI TIPO DI BANDI DI GARA
Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 67
Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all'impiego di modelli di
formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche.
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano alla pubblicazione degli avvisi di gara, da
parte delle amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 2,
nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori,
di forniture, di servizi, ivi comprese le procedure di
aggiudicazione di appalti pubblici nei settori di erogazione di
acqua e di energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.
2. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti di cui all'art. 2 utilizzano i modelli
di formulari indicati nell'articolo 3, comma 1, nella
pubblicazione degli avvisi di gara di appalti pubblici per gli
importi indicati:
a) dall'articolo 80, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, per i lavori;
b) dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358, e successive modificazioni, per le forniture;
c) dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, e successive modificazioni, per i servizi;
d) dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, e successive modificazioni, per i settori speciali.
3. Le disposizioni del presente
decreto sono applicabili anche alle pubblicazioni di cui al
comma 1, effettuate sui siti informatici ai sensi dell'articolo
24 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 2.
Amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori
1. Ai fini del presente decreto
sono amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori:
a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, per le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori;
b) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni,
per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture;
c) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni,
per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi;
d) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e
di servizi nei settori speciali.
Art. 3.
Modelli di formulari
1. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti di cui all'articolo 2 utilizzano i
modelli di formulari contenuti negli allegati al presente
decreto, del quale sono parte integrante.
2. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, per gli appalti pubblici rientranti
nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, non
sono piu' utilizzati:
a) gli allegati I-L-M-N-O del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
b) l'allegato n. 4 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 402;
c) gli allegati nn. 4 e 6 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157;
d) gli allegati nn. XII, XIII, XIV e XV del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
Art.
4.
Norme finali
1. In relazione a quanto
disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le
disposizioni del presente decreto afferenti a materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2001/78/CE, si applicano sino alla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali desumibili dal presente decreto. |
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