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   Normativa Appalti Generale  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2003, n.222
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, ed in
particolare l'articolo 22;
Visto l'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 settembre 2001;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 31 gennaio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 novembre
2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 maggio 2003;
Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche
comunitarie;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni e termini di efficacia

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte
effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in
collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di
garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di
lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle
tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie
da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) procedure: le modalita' e le sequenze stabilite per eseguire
un determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite
all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le
attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione
collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a
tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di
carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e
procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di
costruzione, in relazione alla complessita' dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono
indicate, in base alla complessita' dell'opera, le lavorazioni, le
fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro
durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza
e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b),
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera f-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni, e all'articolo 31, comma 1-bis,
lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni, nonche' gli oneri indicati all'articolo 31 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
e province autonome fino alla data di entrata in vigore della
normativa emanata dalle medesime regioni e province autonome nel
rispetto dei principi fondamentali posti in materia dalla
legislazione dello Stato.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 31, comma 1, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), e' il seguente:
«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dei
lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un
regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri
edili in conformita' alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del
24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di
recepimento.».
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo
19 novembre 1999, n. 528 (Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante
attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare
nei cantieri temporanei o mobili), e' il seguente:
«Art. 22. - 1. I contenuti minimi del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del decreto
legislativo n. 494 del 1996, e l'indicazione della stima
dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento
previsto dall'art. 31, comma 1, della legge n. 109 del
1994, e successive modifiche.».
- Per la citata legge n. 109 del 1994, vedere nota al
titolo.
- Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).».
- Il testo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 34, comma 1, lettera a), del
citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e' il seguente:
«1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato
durante il lavoro;».
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo
n. 494 del 1996, e' il seguente:
«Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). - 1.
Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta
la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi che non
sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici. Il piano contiene altresi' le misure di
prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza
simultanea o successiva di piu' imprese o dei lavoratori
autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando
cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni
quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica
e prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione
alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti
elementi:
a) modalita' da seguire per la recinzione del
cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i
possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla
presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di
elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di
annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro
il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei
lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e
della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso
di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita'
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di
incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali
pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei
lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei
singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro
gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte
integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di
sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono
a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare
al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione
al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e'
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio.».
- Il testo dell'art. 31, comma 1-bis, della citata
legge n. 109 del 1994, e' il seguente:
«1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od
il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all'art. 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita'
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e
dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi
ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b).».
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 494 del 1996, e successive modificazioni, e'
il seguente:
«1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso
denominato «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e'
riportato all'allegato;
b) committente: il soggetto per conto del quale
l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso
di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che puo' essere
incaricato dal committente ai fini della progettazione o
della esecuzione o del controllo dell'esecuzione
dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
responsabile dei lavori e' il responsabile unico del
procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui
attivita' professionale concorre alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione
dei compiti di cui all'art. 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso
dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato,
dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5;
f-bis) uomini-giorno: entita' presunta del cantiere
rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che
il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modifiche.».

 

Capo II
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Art. 2.
Contenuti minimi

1. Il PSC e' specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o
mobile e di concreta fattibilita'; i suoi contenuti sono il risultato
di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni
dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.
2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata
con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui e' collocata l'area di
cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare
riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza,
esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale
responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e, qualora gia' nominato, del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore
per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli
lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dell'articolo 3,
commi 2 e 4;
3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive
ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2
e 3;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di
piu' imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione
lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui
all'articolo 4, commi 4 e 5;
g) le modalita' organizzative della cooperazione e del
coordinamento, nonche' della reciproca informazione, fra i datori di
lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il
servizio di gestione delle emergenze e' di tipo comune, nonche' nel
caso di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; il PSC contiene
anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul
territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione
incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e,
quando la complessita' dell'opera lo richieda, delle sottofasi di
lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonche'
l'entita' presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7.
3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la
particolarita' delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure
complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte
autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
4. Il PSC e' corredato da tavole esplicative di progetto, relative
agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e,
ove la particolarita' dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico
e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del
terreno o il rinvio a specifica relazione se gia' redatta.
5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali
utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, e'
riportato nell'allegato I.


Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
n. 626 del 1994, e' il seguente:
«Art. 3 (Misure generali di tutela). - 1. Le misure
generali per la protezione della salute e per la sicurezza
dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove
cio' non e' possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un
complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive ed organizzative
dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente
di lavoro;
e) sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio'
che non lo e', o e' meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione
dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e
nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche
per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorita' delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori
che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei
rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a
rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione
dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e
partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e
la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed
alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i lavoratori.».
- Il testo dell'art. 17, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 494 del 1996, e' il seguente:
«4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei
contratti di affidamento dei lavori che il committente o il
responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di
pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
sono esonerati da quanto previsto dall'art. 4, comma 5,
lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994.».

 

Art. 3.
Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area
di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni

1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi
degli elementi essenziali di cui all'allegato II, in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano
rischi per il cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono
comportare per l'area circostante.
2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene,
in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli
elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, anche dei
seguenti:
a) le eventuali modalita' di accesso dei mezzi di fornitura dei
materiali;
b) la dislocazione degli impianti di cantiere;
c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e
dei rifiuti;
e) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo
d'incendio o di esplosione.
3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la
progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,
quando la complessita' dell'opera lo richiede, in sottofasi di
lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo
particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli elementi
indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494
del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di
cantiere;
b) al rischio di elettrocuzione;
c) al rischio rumore;
d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 1, 2 e 3, il PSC
contiene:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al
minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e
disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto
alla lettera a).

 

Art. 4.
Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze
tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle
interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle
lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di
lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per
le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, il cronoprogramma dei
lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in
considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza
ed e' redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni
previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554.
2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC
contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita' di verifica
del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi
di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali
rischi.
3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di
lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente,
previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita'
della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando
il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se
necessario.
4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune
da parte di piu' imprese e lavoratori autonomi.
5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i
nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti
ad attivare quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4
del presente articolo e, previa consultazione delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa
cronologia di attuazione e le modalita' di verifica.


Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di
attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge
quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni), e' il seguente:
«Art. 42 (Cronoprogramma). - 1. Il progetto esecutivo
e' corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto
al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di
lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi
da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data
della consegna.
2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di
progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma e'
presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per
fatti impu-tabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo
esecutivo risultante dal cronoprogramma.».

 

Capo III
PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Art. 5.
Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario,
contiene gli stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2,
con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

 

Art. 6.
Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

1. Il POS e' redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, in riferimento
al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti
elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che
comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i
riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attivita' e le singole lavorazioni svolte in
cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi
subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio
ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del
capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti
dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in
cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in
cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attivita' di cantiere, delle modalita'
organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre
opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli
impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel
cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive,
integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in
cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC
quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai
lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla
formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando
previsto, e' integrato con gli elementi del POS.


Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
n. 626 del 1994, e' il seguente:
«Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e
del preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla
natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita'
produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella
sistemazione dei luoghi di lavoro.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il
datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione e dei dispositivi di protezione individuale,
conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza.
3. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero
l'unita' produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda
secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole
di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico
competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto
delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinche' soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico
competente degli obblighi previsti dal presente decreto,
informandolo sui processi e sui rischi connessi
all'attivita' produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e da' istruzioni affinche'
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informa il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute e consente
al rappresentante per la sicurezza di accedere alle
informazioni ed alla documentazione aziendale di cui
all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di ripresa
del lavoro. Il registro e' redatto conformemente al modello
approvato con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive
modifiche, ed e' conservato sul luogo di lavoro, a
disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione
di tale decreto il registro e' redatto in conformita' ai
modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei
casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori,
nonche' per il caso di pericolo grave e immediato. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita',
alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unita'
produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui
al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2, in
collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e con il medico competente nei
casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di
cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche
del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda
ovvero l'unita' produttiva, la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna
copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa
richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o piu'
decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', sentita la commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro,
in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni
dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per
gli adempimenti documentali di cui al presente articolo.
Tali disposizioni non si applicano alle attivita'
industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle
centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori
nucleari, alle aziende estrattive ed altre attivita'
minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo
periodo, con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita',
nei quali e' possibile lo svolgimento diretto dei compiti
di prevenzione e protezione in aziende ovvero unita'
produttive che impiegano un numero di addetti superiore a
quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola
volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h),
degli ambienti di lavoro da parte del medico competente,
ferma restando l'obbligatorieta' di visite ulteriori,
allorche' si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota
[1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende
familiari, nonche' delle aziende che occupano fino a dieci
addetti non e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e
3, ma e' tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e
l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante
per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi
di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonche' le
aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a
particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di
specifici settori produttivi con uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e
forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici
assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta,
per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal
presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.».

 

Capo IV
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Art. 7.
Stima dei costi della sicurezza

1. Ove e' prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nei
costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle
lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di
protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici
motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e
richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.
2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali
non e' prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, le
amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per
tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi
delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e
salute dei lavoratori.
3. La stima dovra' essere congrua, analitica per voci singole, a
corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti
nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza
del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile
o non disponibile, si fara' riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della
sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per
il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in
opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e
l'ammortamento.
4. I costi della sicurezza cosi' individuati, sono compresi
nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici.
5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si
rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste
dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659,
1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le
disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza
cosi' individuati, sono compresi nell'importo totale della variante,
ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a
ribasso.
6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi
della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori,
sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 25 della citata legge n. 109 del
1994, e' il seguente:
«Art. 25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti
in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per
l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita'
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi
in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma,
del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d),
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto,
il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano
errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.».
- Il testo dell'art. 1659 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 1659 (Variazioni concordate del progetto). -
L'appaltatore non puo' apportare variazioni alle modalita'
convenute dell'opera se il committente non le ha
autorizzate.
L'autorizzazione si deve provare per iscritto.
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate,
l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera e' stato
determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le
variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.».
- Il testo dell'art. 1660 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 1660 (Variazioni necessarie del progetto). - Se
per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte e' necessario
apportare variazioni al progetto e le parti non si
accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni
da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.
Se l'importo delle variazioni supera il sesto del
prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore puo' recedere
dal contratto e puo' ottenere, secondo le circostanze,
un'equa indennita'.
Se le variazioni sono di notevole entita', il
committente puo' recedere dal contratto ed e' tenuto a
corrispondere un equo indennizzo.».
- Il testo dell'art. 1661 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 1661 (Variazioni ordinate dal committente). - Il
committente puo' apportare variazioni al progetto, purche'
il loro ammontare non superi il sesto del prezzo
complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso
per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo
dell'opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica
quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti
suddetti, importano notevoli modificazioni della natura
dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di
lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera
medesima.
- Il testo dell'art. 1664, secondo comma, del codice
civile e' il seguente:
«Art. 1664 (Onerosita' o difficolta' dell'esecuzione).
- Se nel corso dell'opera si manifestano difficolta' di
esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili,
non previste dalle parti, che rendano notevolmente piu'
onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto
a un equo compenso.».

 

Allegato I
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI
ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI ALL'Art. 2, COMMA 2.

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su
cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature
delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi;
refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di
betonaggio; betoniere; gru'; autogru'; argani; elevatori; macchine
movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe
circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti
antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di
acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. Le infrastrutture comprendono: viabilita' principale di
cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito
materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono:
segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo
soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di
gestione delle emergenze.

Allegato II
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI
DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE, DI CUI
ALL'Art. 3, COMMA 1.

Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi;
manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali
strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare
esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo,
abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri
cantieri o insediamenti produttivi; viabilita'; rumore; polveri;
fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi;
caduta di materiali dall'alto.

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