Legge 16
gennaio 2003, n. 3
"Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 Gennaio 2003 - Supplemento
Ordinario n. 5
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Capo II
NORME DI
SEMPLIFICAZIONE
Art. 15.
(Modifiche al
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445)
1. Al
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis.(L). (Disposizioni
concernenti la dichiarazione sostitutiva) – 1. La dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 19, che
attesta la conformità all’originale di una copia di un atto o di un
documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un
titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve
obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in
calce alla copia stessa»;
b) dopo l’articolo 77
è inserito il seguente:
«Art. 77-bis.(L). (Applicazione di
norme) – 1. Le disposizioni in materia di documentazione
amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le
fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione,
ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e
affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di
forniture, ancorchè regolate da norme speciali, salvo che queste siano
espressamente richiamate dall’articolo 78».
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