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   Normativa Appalti Generale 

Legge 16 gennaio 2003, n. 3

"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 Gennaio 2003 - Supplemento Ordinario n. 5

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Capo II

NORME DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 15.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

    1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:
    «Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva) – 1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 19, che attesta la conformità all’originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa»;
        b) dopo l’articolo 77 è inserito il seguente:
    «Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) – 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorchè regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall’articolo 78».

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