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   Focus Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana  

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 maggio 2003, n.203
Norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare,
l'articolo 52, comma 56, che prevede che con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e della salute, sentito, il
Ministro per gli affari regionali, siano stabilite le metodologie di
calcolo, nonche' la definizione di materiale riciclato, al fine di
consentire alle regioni di adottare le disposizioni necessarie a
garantire che il trenta percento del fabbisogno annuale di manufatti
e beni siano realizzati con materiale riciclato;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e, in
particolare, l'articolo 4;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che la creazione di un mercato per i prodotti derivanti
dalle operazioni di riciclaggio rappresenta un obiettivo fondamentale
della normativa comunitaria e che l'ampliamento del mercato dei
manufatti e beni ottenuti da materiale riciclato e' una componente
fondamentale delle attivita' di gestione dei rifiuti;
Sentito il parere del Ministro per gli affari regionali, reso con
nota n. 1728/UL del 2 agosto 2002;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data
26 settembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, effettuata con
nota UL/2003/1933 del 10 marzo 2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.
Finalita' e destinatari

1. Il presente decreto individua regole e definizioni affinche' le
regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle
societa' a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei
servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con
materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno
annuale.


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
all'amininistraziozie competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legslativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il comma 56, dell'art. 52 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, recante: «disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
29 dicembre 2001, n. 301 (S.O.), e' il seguente:
«56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base
delle metodologie di calcolo e della definizione di
materiale riciclato stabilite da apposito decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministeri delle attivita' produttive e della
salute, sentito il Ministro per gli affari regionali,
adottano le disposizioni occorrenti affinche' gli uffici e
gli enti pubblici, e le societa' di prevalente capitale
pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il
fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel
medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da
materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del
fabbisogno medesimo;
b) all'art. 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le
seguenti parole: «, anche eventualmente destinando,
nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla
lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale
ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero
superiori a quelle minime indicate nel Programma generale,
al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui
all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto.
Nella medesima misura e' ridotta la parte del contributo
spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli
obiettivi di recupero».
- L'art. 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, recante: «attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/609/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38 (S.O.), e' il
seguente:
«Art. 4 (Recupero dei rifiuti). - 1. Ai fini di una
corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale di
rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia
prima dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la
determinazione di condizioni di appalto che prevedano
l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di
favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come
combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di
materia prima debbone essere considerati preferibili
rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attivita' di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorita'
competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di
vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le
altre iniziative utili.
4. Le autorita' competenti promuovono e stipulano
accordi e contratti di programma con i soggetti economici
interessati al fine di favorire il riutilizzo, il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare
riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti
ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilita'
di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti
amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il
ricorso a strumenti economici.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

 

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) Materiale riciclato: un materiale che sia realizzato
utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 9, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie
impiegate per la produzione del materiale medesimo;
b) Manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato: un
manufatto o un bene realizzato con una prevalenza in peso di
materiale riciclato;
c) Destinatari: enti pubblici e societa' a prevalente capitale
pubblico, anche di gestione dei servizi;
d) Categorie di prodotto: tipologie di manufatti e beni ottenuti
con materiale riciclato; l'elenco e' predisposto ed aggiornato,
almeno una volta l'anno, su proposta del gruppo di lavoro, di cui
all'articolo 5, con decreto di natura non regolamentare;
e) Repertorio del riciclaggio (RR): elenco di materiali riciclati
e di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato che verra'
definito dal gruppo di lavoro, di cui all'articolo 5;
f) Codice repertorio del riciclaggio: codice identificativo dei
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato introdotti nel
repertorio del riciclaggio;
g) Fabbisogno annuale di manufatti e beni: quantitativo annuo di
manufatti e beni delle diverse categorie di cui al punto d).

 

Art. 3.
Obbligo e metodologia di calcolo

1. I destinatari, in ciascun anno solare e per ciascuna categoria
di prodotto, sono tenuti a coprire almeno il trenta per cento del
fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna delle
citate categorie, con manufatti e beni ottenuti con materiale
riciclato. Per ciascuna categoria di prodotto il quantitativo
rappresentante il fabbisogno annuale di manufatti e beni viene
espresso nell'unita' di misura atta ad identificare l'unita' di
prodotto; per quelle categorie di prodotto per le quali non e'
possibile individuare un'unita' di misura identificativa dell'unita'
di prodotto, il termine quantitativo impiegato per la definizione del
fabbisogno annuale di manufatti e beni fa riferimento all'importo
annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni in quella categoria
di prodotto.
2. L'acquisto dei singoli prodotti per un quantitativo superiore al
trenta per cento in una categoria non va a compensare il mancato
acquisto in altre categorie.
3. I destinatari adottano in sede di formulazione di una gara per
la fornitura e l'installazione di manufatti e beni, e nella
formulazione di capitolati di opere pubbliche, le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2. I relativi capitolati non possono prevedere
caratteristiche tecniche dei manufatti e beni piu' restrittive
rispetto a quelle previste dalle norme vigenti nazionali e
comunitarie.
4. Le disposizioni previste al comma 1, 2 e 3 si applicano ai
prodotti elencati nel repertorio del riciclaggio e relativamente ai
manufatti e beni di cui sia verificata la disponibilita' e la
congruita' di prezzo; tale congruita' si ritiene rispettata se
l'eventuale incremento di prezzo non supera quello dei corrispondenti
manufatti e beni contenenti materie prime vergini di una percentuale
definita dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 5.
5. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 decorrono dopo centottanta
giorni dalla data di iscrizione sul repertorio del riciclaggio.

 

Art. 4.
Repertorio del riciclaggio

1. E' istituito il repertorio del riciclaggio (RR) contenente:
a) l'elenco dei materiali riciclati;
b) l'elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato,
indicante l'offerta, la disponibilita' e la congruita' del prezzo.
2. Il repertorio del riciclaggio e' tenuto e reso pubblico a cura
dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti (ONR), di cui all'articolo 26
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. La diffusione via Internet del repertorio del riciclaggio puo'
essere anche consentita a terzi, purche' non a titolo oneroso.
L'elenco ufficiale e' comunque quello esclusivamente tenuto e diffuso
dall'Osservatorio nazionale dei rifiuti.


Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio):
«Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti). - 1. Al
fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al
presente decreto legislativo, con particolare riferimento
alla prevenzione della produzione della quantita' e della
pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza
ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale
sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio.
L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento
permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione,
nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione
dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul Programma generale
di prevenzione di cui all'art. 42 e lo trasmette per
l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ed alla Conferenza Stato-regioni;
d) predispone il Programma generale di prevenzione di
cui all'articolo 42 qualora il Consorzio nazionale
imballaggi non provveda nei termini previsti;
e) verifica l'attuazione del Programma generale di
cui all'art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di
recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49,
comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro
dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne
cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita'.
2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed e'
composto da nove membri, scelti tra persone esperte in
materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui
uno con funzioni di Presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui
uno con funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministro della sanita';
d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali;
d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il
trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio
e della segreteria tecnica e' determinato con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', e del tesoro da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' organizzative e di
funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica
pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in
relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio
nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo
di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono
versate dal Comitato nazionale imballaggi all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il
funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate
alle entrate.
5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il
funzionamento dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale
sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto
al comma 5, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni
per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente.».

 

Art. 5.

(Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

 

Art. 6.
Ammissione al repertorio del riciclaggio

1. Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione di un manufatto
o bene al repertorio del riciclaggio inoltra una richiesta di
inserimento nel repertorio del riciclaggio (seguivano alcune parole
non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).
2. La richiesta per i materiali riciclati, oltre ai dati
identificativi dell'azienda, deve riportare:
a) i codici dell'elenco europeo dei rifiuti con cui viene
realizzato il materiale riciclato;
b) la percentuale di rifiuti nel materiale riciclato, il cui
valore dovra' rispettare i limiti minimi definiti (seguivano alcune
parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti) per detti
materiali ed essere documentato tramite dichiarazione di un soggetto
certificatore professionalmente abilitato, sulla base di analisi di
processo, tramite una perizia giurata;
c) indicazione di un tecnico responsabile (seguivano alcune
parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti);
d) una relazione tecnica indicante le eventuali differenze
prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e
analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini,
evidenziando la conformita' qualitativa del prodotto;
e) ogni altra informazione utile.
3. La richiesta per i manufatti e beni ottenuti con materiale
riciclato, oltre ai dati identificativi dell'azienda, dovra'
riportare i dati specificati nell'allegato A.
4. I prodotti ammessi nel repertorio del riciclaggio indicano tale
requisito nell'etichetta.

 

Art. 7.
Elenco dei destinatari

1. Le regioni individuano e aggiornano l'elenco dei destinatari,
come definiti all'articolo 2, di competenza delle rispettive aree
geografiche, dandone comunicazione all'osservatorio nazionale dei
rifiuti.
2. Per quanto riguarda i destinati di dimensione nazionale,
l'individuazione e' a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti.

 

Art. 8.
Controlli

1-2. (Commi non ammessi al «Visto» della Corte dei conti).
3. La constatazione del mancato rispetto di quanto dichiarato in
sede di domanda di iscrizione di un materiale e di un bene o
manufatto al repertorio del riciclaggio ne comporta la cancellazione
dal repertorio stesso e la decadenza da quanto previsto
all'articolo 6, comma 4.
4. Ciascuna filiera di materiali potra' munirsi di una
organizzazione tra i produttori di materiali riciclati, i produttori
di manufatti riciclati, enti di ricerca ed eventuali consorzi di
filiera con lo scopo di:
a) controllare il rispetto nel tempo di quanto dichiarato in sede
di richiesta di iscrizione al repertorio del riciclaggio;
b) adottare, laddove possibile, sistemi di analisi sui materiali
riciclati che consentano di verificarne la natura e la provenienza;
c) promuovere la ricerca per l'individuazione di sistemi di
analisi sui materiali riciclati che consentano di verificarne la
natura e la provenienza.

 

Art. 9.
Deroghe

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
a), pur non provenendo dal ciclo dei rifiuti o da cicli di post
consumo:
a) i rottami metallici ferrosi e non ferrosi, derivanti da
operazioni di recupero conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI
ed EURO, nonche' i rottami scarti di lavorazione industriali o
artigianali, o provenienti da cicli produttivi, ed avviati in modo
oggettivo ed effettivo all'impiego nell'industria metallurgica senza
alcun trattamento, che sono individuati come materie prime secondarie
per l'industria metallurgica ai sensi dell'allegato 1, suballegato 1,
punto 3.1.4. del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, concorrono
nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato in misura
del dieci per cento del quantitativo immesso;
b) i materiali tessili costituiti al cento per cento di fibre
precedentemente incorporate in un semilavorato o prodotto finito,
derivanti dalla raccolta di flussi omogenei di rifiuti, che comunque
abbiano subito lavorazioni di sfilacciatura o stracciatura,
concorrono totalmente nel calcolo del rifiuto introdotto nel
materiale riciclato.


Nota all'art. 9:
- Il punto 3.1.4, del sub-allegato 1, dell'allegato 1,
del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
recante: «Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero si sensi
degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
(S.O.) del 16 aprile 1998, e' il seguente:
«3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei
prodotti ottenuti:
a) metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente
commercializzate;
b) sali inorganici di ferro nelle forme usualmente
commercializzate;
c) materia prima secondaria per l'industria
metallurgica conforme alle spcifiche CECA, AISI, CAEF e
UNI.

 

Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali

1. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle
finalita' del presente decreto ai sensi dello statuto speciale e
delle relative norme di attuazione.

 Allegato A

                                  Gruppo  di lavoro interministeriale
                                  per  il  Repertorio del riciclaggio
                                    Osservatorio     nazionale    dei
                                  rifiuti  via Cristoforo Colombo, 44
                                  00147 Roma

  Ai  sensi  dell'articolo  6 del decreto recante norme affinche' gli
uffici  pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano
il  fabbisogno  annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti
ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del
fabbisogno medesimo
la  Societa/Ditta....  con sede legale in.... (c.a.p.)......... prov.
....,  via/piazza....  cod.  fisc.  o  partita  IVA....,  iscritta al
registro  delle  ditte  esercenti  attivita'  di  riciclo della prov.
di.... n. ...............

       richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del

                      MATERIALE RICICLATO (  )

  1. Nome commerciale del materiale (eventuale)....
  2. Natura del materiale....
  3.  Codice  europeo  rifiuto  con  cui e' realizzato il materiale e
relativa        percentuale        contenuta        espressa       in
peso           .           .           da .... a .... %
  4. Capacita' produttiva annua.... kg
  5.  All'atto  dell'analisi  della  presente richiesta potra' essere
consultato   in   qualita'  di  tecnico  il  sig.  ....,  tel.  ....,
e-mail....@....;   indichiamo  quale  associazione  di  categoria  di
riferimento....,   nella   persona   del   sig.   ....,   tel.   ....
e-mail....@....

        MANUFATTO O BENE OTTENUTO IN MATERIALE RICICLATO (  )

  1. Nome commerciale del manufatto o bene (eventuale)....
  2.   Codice   RR  del  materiale/materiali  utilizzati  e  relativa
percentuale  contenuta in peso nel bene o manufatto, riferita al peso
totale del bene o manufatto:


Codice Repertorio del riciclaggio       %
    ...............                 .........
    ...............                 .........
    ...............                 .........

  3. Capacita' produttiva annua kg.... n. pezzi....
  4.  All'atto  dell'analisi  della  presente richiesta potra' essere
consultato   in   qualita'  di  tecnico  il  sig.  ....,  tel.  ....,
e-mail....@....;   indichiamo  quale  associazione  di  categoria  di
riferimento....,   nella   persona   del   sig.   ....,   tel.  ....,
e-mail....@....
  Si allega alla presente una relazione di progetto contenente:
    a) una descrizione del manufatto;
    b) l'evidenziazione   delle   parti   realizzate   in   materiale
riciclato;
    c) il peso complessivo del bene o manufatto;
    d) una  dichiarazione  del peso di materiale riciclato utilizzato
per la realizzazione del manufatto o del bene;
    e) le caratteristiche prestazionali;
    f) valutazione  economica  con  indicazione dei costi del singolo
prodotto,  soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra
il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto
realizzato  con  materiali vergini (solo su eventuale richiesta della
commissione);
    g) stima della potenziale offerta del singolo prodotto;
    h) norme  nazionali  e  comunitarie,  anche in tema di sicurezza,
salute,  qualita',  cui e' soggetto il manufatto e certificazione del
rispetto delle medesime.
  Si  dichiara  di  essere a conoscenza del disposto dell'articolo 8,
comma 3, del decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e le
societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale
di  manufatti  e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale
riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.
      Il tecnico ...................

                                             Il legale rappresentante
                                             ........................
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