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   Normativa Appalti Generale  

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 Febbraio 2004
Attuazione parziale e transitoria dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia penale
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
casellario dei carichi pendenti, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 2003 - pubblicato nel
Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 8 del 30 aprile
2003 - riferito all'art. 46 del citato testo unico;
Visto quanto in esso disposto al punto f) relativamente alla
possibilita' di produrre la certificazione prevista dall'art. 39 t.u.
subordinata all'operativita' del sistema di interconnessione con le
amministrazioni pubbliche e con i gestori di pubblici servizi;
Visto che un primo stadio di interconnessione e' stato conseguito
con la realizzazione della procedura CDS AP;
Visto che tale procedura ha consentito una modalita' di
consultazione diretta del sistema in materia di casellario giudiziale
da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici
servizi tramite l'intermediazione dell'ufficio centrale e degli
uffici locali del casellario;
Visto che a detta modalita' possono fare ricorso le
amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi
allorquando, per l'espletamento delle loro funzioni, abbiano
necessita' di acquisire conoscenza, oltre che delle iscrizioni
menzionabili nel certificato rilasciato ai sensi dell'art. 28 t.u. in
relazione all'art. 24 t.u., anche di quelle la cui menzionabilita' e'
esclusa dal comma 1 di quest'ultimo articolo;
Considerato che il sistema informativo e i programmi informatici
del casellario giudiziale, sia per la configurazione che attualmente
li caratterizzano, sia per l'assenza di interconnessione diretta con
le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi possono
soddisfare le esigenze di detti soggetti in ordine alla
conoscibilita' di iscrizioni escluse dal citato art. 24, comma 1
t.u., solo mediante il rilascio di una certificazione contenente
tutte le iscrizioni presenti nel sistema al nome di una determinata
persona;
Visto che la procedura CDS AP consente detto tipo di
certificazione;
Considerato che il ricorso a detta procedura ha carattere
transitorio in attesa che si acquisiscano strumenti tecnici e
programmi informatici che consentano di configurare il sistema in
conformita' a quanto prescritto dall'art. 3 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e che si realizzino stadi di avanzamento
delle strutture telematiche per l'accesso diretto allo stesso;
Considerato che va comunque garantito il rispetto dei principi
contenuti negli articoli 21, 22 e 27 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Dispone:

Art. 1.
1. A) la prosecuzione della modalita' di consultazione del
sistema informativo del casellario giudiziale, attivata con la
procedura denominata CDS AP, da parte delle amministrazioni pubbliche
e dei gestori di pubblici servizi che ne facciano richiesta per
l'espletamento delle loro funzioni.
La consultazione avviene attraverso il rilascio del certificato
generale del casellario giudiziale, contenente la totalita' delle
iscrizioni riguardanti una determinata persona.
I soggetti interessati possono acquisire il certificato solo
previa richiesta scritta, formulata secondo il modello allegato al
presente decreto e presentata all'ufficio locale del casellario
giudiziale o a questo fatta pervenire.
La richiesta deve contenere l'indicazione che essa si riferisce
al rilascio del certificato generale del casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 39 t.u. e la specificazione della concreta finalita'
che il soggetto intende conseguire, nell'ambito dell'espletamento
delle funzioni ad esso attribuite, per effetto di norme che
regolamentano uno specifico procedimento amministrativo e per le
finalita' di rilevante interesse pubblico previste dall'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'ufficio locale del casellario cura che su ogni richiesta siano
apposti il numero di protocollo e la data di arrivo della stessa
nella sede giudiziaria.
La produzione del certificato e' condizionata e subordinata
all'inserimento dei dati suddetti, di volta in volta nel S.I.C., che
li acquisisce e li riproduce nell'avvertenza posta in calce alle
iscrizioni menzionate nel certificato.
Il testo dell'avvertenza e' il seguente: il certificato sopra
esteso viene rilasciato in data odierna, a seguito di richiesta
(prot. n. ...... del ...........) della pubblica
amministrazione/gestore di pubblico servizio finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero al
controllo sulla dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato
(articoli 43, 46 e 71, decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445).
Resta fermo il divieto di utilizzare dati personali non
indispensabili allo specifico adempimento previsto nell'ambito del
procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta, ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in
materia di protezione dei dati personali.
Data, .............................
Il cancelliere ............................
B) il ricorso - per le richieste di consultazione concernenti
categorie o gruppi di persone numerosi - alla procedura di
certificazione massiva informatizzata «file to file», che prevede
l'invio telematico dei dati della richiesta da parte dell'ufficio
locale, al quale e' stata presentata o e' pervenuta su supporto
informatico all'ufficio centrale del casellario.
Quest'ultimo elabora le informazioni e ritrasmette le risultanze
del sistema all'ufficio locale, che procede alla stampa e alla
sottoscrizione dei certificati per le persone a carico delle quali
risultino iscrizioni di provvedimenti, ovvero alla stampa e
sottoscrizione dell'elenco delle persone per le quali «nulla» risulta
nel casellario giudiziale.
Anche per detta procedura devono essere osservate le modalita'
indicate alla lettera A) per l'inserimento dei dati nel S.I.C. e per
la produzione dei certificati.

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