INPS
Circolare numero
122 del 30-12-2005
Rilascio del Documento
Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL per appalti di
forniture e servizi ed altre attività.
QUADRO NORMATIVO
§
Legge n.266/2002;
§
Decreto Legislativo n.157/1995
e successive modifiche ed integrazioni;
§
Decreto Legislativo n.358/1992
e successive modifiche ed integrazioni;
§
Legge n.289/2002 e
successive modifiche ed integrazioni;
§
Decreto del Presidente della
Repubblica n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
§
Decreto Legislativo n.196/2003;
Premessa
Con circolare a testo
congiunto approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con nota prot. n.230/segr del 12 luglio 2005
sono state emanate istruzioni per il rilascio del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con riferimento agli
appalti pubblici e privati in edilizia.
Per Documento Unico
di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che,
sulla base di un’unica richiesta, attesti contestualmente la
regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti
INPS e INAIL.
L'art. 2 della Legge
n.266/2002 ha esteso l'obbligo del DURC anche per le altre
tipologie di appalti nonché per la gestione di servizi ed
attività in convenzione o concessione con enti pubblici,
prevedendo, altresì, che le modalità di rilascio del DURC siano
convenzionalmente stabilite da INPS ed INAIL.
In questo senso i due
Istituti hanno provveduto con apposita Convenzione stipulata in
data 3 dicembre 2003.
Un ulteriore
ampliamento della sfera di applicazione della Legge n. 266/2002,
inoltre, è stato previsto dal collegato fiscale alla Finanziaria
2006, secondo il quale le imprese di tutti i settori sono tenute
a presentare il DURC per accedere ai benefici e alle sovvenzioni
comunitari.
Con la presente
Circolare, quindi, si forniscono disposizioni in merito alle
modalità di richiesta e rilascio del DURC per le specifiche
tipologie sopra indicate.
2. AMBITO DI
APPLICAZIONE DEL DURC
A)
Oggetto
La
presente Circolare disciplina le modalità di richiesta e di
rilascio del DURC per gli appalti di servizi e forniture, per la
gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o
concessione non associate ad appalti di lavori, nonché per
l'iscrizione all'Albo dei Fornitori e per ottenere agevolazioni,
finanziamenti e sovvenzioni disciplinati dalla rispettiva
normativa di settore.
B)
Richiedenti il DURC
Richiedente principale del DURC è l'impresa, anche attraverso i
propri intermediari provvisti di delega (consulenti del lavoro
ed associazioni di categoria).
Sono
altresì soggetti richiedenti anche le Pubbliche Amministrazioni
appaltanti e gli Enti a rilevanza pubblica appaltanti.
C)
Rilascio del DURC
Al
momento della partecipazione alla gara e fino
all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento
degli obblighi contributivi. Per la verifica di tali
dichiarazioni a cura della Stazione Appaltante dovrà essere
richiesto il DURC sulla base dei requisiti elencati nel
successivo punto 3.
Il DURC
dovrà inoltre essere richiesto:
Appalti
pubblici di forniture
·
per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)
·
per la stipula del contratto (ove previsto)
·
per l'emissione del certificato di pagamento
·
all'atto del pagamento finale
Appalti
pubblici di servizi
·
per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)
·
per la stipula del contratto (ove previsto)
·
all'atto della regolare esecuzione
·
alla liquidazione di ogni fattura
Gestione
di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione
·
per l'aggiudicazione del servizio o dell'attività (ove pretesa)
·
per la stipula della relativa convenzione o il rilascio della
concessione (ove previsto)
Iscrizione Albo Fornitori, agevolazioni, finanziamenti e
sovvenzioni
·
prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi
preposti al rilascio.
3. REQUISITI REGOLARITA'
Ai
fini del rilascio del DURC nelle materie oggetto della presente
Circolare, INPS ed INAIL sono tenuti a verificare la regolarità
contributiva sulla base della rispettiva normativa di
riferimento.
Per
regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi nonché l'osservanza di tutti gli altri obblighi
previsti dalla normativa vigente. La verifica della regolarità,
riferita all'intera situazione aziendale, deve essere effettuata
sulla base degli elementi rilevati alla data indicata nella
richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del DURC.
Resta
fermo che per la verifica della dichiarazione di regolarità
autonomamente effettuata dall'impresa, la regolarità deve essere
rilevata alla data della suddetta dichiarazione, essendo
irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.
Il
riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi
all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato
tra l'impresa e gli enti ai quali vanno riferiti tutti gli
adempimenti connessi. Per tale motivo, l'impresa subappaltatrice
deve possedere i medesimi requisiti di regolarità e correntezza
previsti per l'impresa appaltatrice e dunque, anche per essa,
il DURC deve essere rilasciato sull'intera situazione aziendale
osservando i criteri di seguito indicati:
A)
Requisiti INPS
L'impresa è da
considerarsi regolare quando:
·
sussiste la
correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
·
si accerta che
i versamenti effettuati corrispondono all'importo del saldo
denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell'ultimo
giorno del mese successivo a quello di riferimento;
·
non esistono
inadempienze in atto;
·
non esistono
note di rettifica notificate, non contestate e non pagate;
·
vi è richiesta
di rateazione per la quale la Struttura periferica competente ha
espresso parere favorevole motivato;
·
vi sono
sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative
(es. calamità naturali);
·
è stata
inoltrata istanza di compensazione per la quale è stato
documentato il credito;
·
vi sono
crediti iscritti a ruolo per i quali la struttura ha disposto la
sospensione della cartella in via amministrativa o in seguito a
ricorso giudiziario.
Va altresì precisato
che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
·
in pendenza di
contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata
unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse
interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia
manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
·
in pendenza di
contenzioso giudiziario, la regolarità può essere dichiarata, in
considerazione della disposizione contenuta nell'art.26 del
Decreto Legislativo n.46/1999, secondo la quale l'accertamento
effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità
giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un
provvedimento esecutivo del giudice.
Si fa presente
che, per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più
province e non autorizzate all’accentramento degli adempimenti
contributivi, dovranno essere tempestivamente attivati i
necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per
la verifica di ogni singola posizione contributiva.
B)
Requisiti
INAIL
L'impresa è da
considerarsi regolare quando:
·
risulta
titolare di codice cliente con PAT attive;
·
ha
regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura
congrua rispetto all'attività esercitata ed alla dimensione
aziendale;
·
ha versato
quanto dovuto per premi ed accessori;
·
il rischio
assicurato corrisponde, per natura ed entità, all'attività
effettivamente esercitata;
·
vi è richiesta
di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della
struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, è stato
dallo stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
·
vi sono
sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative
(es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme
speciali (es. art.45 co.2 del Decreto del Presidente della
Repubblica n.1124/1965);
·
sono state
effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24,
ovvero la struttura verifica che l’azienda è creditrice di
importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
·
vi sono
crediti iscritti a ruolo per i quali la struttura ha disposto la
sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di
ricorso giudiziario.
Va altresì precisato
che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
·
in pendenza di
contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata
unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse
interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia
manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
·
in pendenza di
contenzioso giudiziario, la regolarità può essere dichiarata, in
considerazione della disposizione contenuta nell'art.24 del
Decreto Legislativo n.46/1999, secondo la quale l'accertamento
effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità
giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un
provvedimento esecutivo del giudice.
4. PROCEDIMENTO
DURC
Per la richiesta del
DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà
compilato secondo le istruzioni riportate a tergo in base alla
tipologia della richiesta.
Il modulo sarà
disponibile on-line nei siti di seguito elencati e potrà essere
scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via
telematica; lo stesso sarà altresì disponibile in forma cartacea
presso ogni Struttura Territoriale di INPS e INAIL per la
presentazione della richiesta per le vie tradizionali.
A)
Modalità di richiesta
Il Documento Unico
potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica
(modalità principale) ovvero tramite l’accesso ai consueti
canali delle Strutture Territoriali di INPS o INAIL.
In particolare, le
Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica
appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via
telematica.
La richiesta del DURC
per via telematica potrà essere effettuata accedendo
alternativamente a:
·
Portale
orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it)
per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a
rilevanza pubblica appaltanti;
·
Portale
verticale INAIL (www.inail.it)
per aziende ed intermediari;
·
Portale
verticale INPS (www.inps.it)
per aziende ed intermediari.
L'utente, per la
necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso
già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi
on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente;
INPS: codice fiscale e P.I.N.).
In caso di richiesta
avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di
categoria, ai soli fini del rilascio del DURC, il
riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati della
validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere, è
esteso anche all'altro Ente. In caso di accesso tramite il
Portale orizzontale verranno rilasciati alle tipologie di utenti
diverse da aziende ed intermediari appositi codici di accesso.
Il modulo per la
richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video
dall’utente che inserisce i dati utilizzando la procedura
informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la
richiesta stessa attraverso il canale telematico.
La procedura, in
seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni
inserite, attesta l’inoltro della richiesta del DURCe comunica
l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica).
L'utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare
qualunque momento lo
stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in
modalità di consultazione alla specifica procedura informatica,
sia
richiedendo le
relative informazioni presso qualsiasi Struttura Territoriale di
INPS o di INAIL.
In
alternativa alla via telematica, l’utente (azienda o
intermediario) può rivolgersi indifferentemente presso ogni
Struttura Territoriale di INPS o INAIL, identificandosi secondo
le consuete modalità ovvero inoltrando agli stessi il modulo di
richiesta tramite posta.
Laddove peraltro la
regolarità contributiva debba essere attestata da un unico Ente
(come nel caso delle imprese agricole per le quali vige il
sistema unificato di accertamento e riscossione gestito dall’Inps),
il modulo di richiesta deve essere inviato a quest’ultimo.
Il ricevente dovrà
provvedere in prima battuta alla verifica della completezza
formale della richiesta. Qualora venisse riscontrata la mancanza
di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere
all'utente le informazioni omesse assegnandogli il termine di
dieci giorni con la specifica che, scaduto inutilmente lo
stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.
Il ricevente
inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo
di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico
e rilascia all'utente l'attestazione, contenente anche il C.I.P.,
prodotta dalla procedura dell'avvenuto inoltro della pratica.
Inseriti i dati in
procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile
per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di
ciascuno degli Enti).
B) Modalità e
tempi di rilascio
Il DURC deve essere
rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le
Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove
questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché
nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del
silenzio-assenso.
Il funzionario di
ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni
relative alla richiesta, effettua l'istruttoria di propria
competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.
Nell'ipotesi di
temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può
verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente
non ancora acquisite in archivio) e comunque in tutti i casi in
cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di
aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata
richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello
F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla
stessa un termine di dieci giorni per la presentazione di quanto
richiesto.
Decorso inutilmente
tale termine, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della
documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in
suo possesso.
La richiesta di
documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di
rilascio del DURC.
L'esito
dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti,
è poi sottoposto alla validazione del funzionario responsabile
del provvedimento e viene inserito nella specifica procedura
informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità
per la parte di propria spettanza.
L'Ente che rilascia
il DURC provvede all’emissione del Documento Unico concernente
la posizione contributiva dell’impresa presso di sè ed attesta
quanto verificato dall'altro Ente.
Il DURC verrà
rilasciato da INPS nei seguenti casi:
·
l'utente ha
inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo
alla procedura tramite il portale verticale INPS;
·
l'utente ha
inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente
tramite il portale orizzontale ed ha scelto l'INPS come ente
deputato al rilascio;
·
l'utente ha
inoltrato richiesta cartacea ad una Struttura Territoriale
dell'INPS.
Il DURC verrà
rilasciato da INAIL nei seguenti casi:
·
l'utente ha
inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo
alla procedura tramite il portale verticale INAIL;
·
l'utente ha
inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente
tramite il portale orizzontale ed ha scelto l'INAIL come ente
deputato al rilascio;
·
l'utente ha
inoltrato richiesta cartacea ad una Struttura Territoriale
dell'INAIL.
Il DURC verrà
prodotto dal sistema solo nel momento in cui entrambi gli Enti
avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e,
comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di
protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale
sospensione a fini istruttori).
Qualora uno solo
degli Enti certifichi l'irregolarità dell'impresa, verrà
rilasciato un DURC attestante la non regolarità.
Il DURC verrà emesso
anche nel caso in cui uno degli Enti non si sia pronunciato in
tempo utile e si sia per esso perfezionato il silenzio-assenso.
A tale proposito, le Strutture devono porre in essere ogni
iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del
silenzio-assenso per decorso del termine.
Il DURC, stampato in
duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli
atti) sarà firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e
trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con
raccomandata A/R).
Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall’impresa, copia
del certificato dovrà essere comunque inviata a quest’ultima.
C)
Precisazioni
Presso
qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati può
essere richiesta una "Ristampa" del DURC, la quale verrà
rilasciata solo successivamente all'emissione del DURC originale
da parte della Struttura competente.
Ove successivamente
al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da
modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già
attestata, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al
richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione
Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per
il recupero di quanto dovuto.
Non avendo il DURC
effetti liberatori per l'impresa, rimarrà impregiudicata
l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme
che dovessero successivamente risultare dovute.
Ogni Ente è
responsabile, per la parte di propria competenza, della
correttezza dei contenuti delle singole attestazioni che
confermano o non confermano la regolarità dell'impresa.