Legge 18 aprile 2005, n. 62
"Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario
n.76
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati,
nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia
e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.
3.
Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché,
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione,
i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il
termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8,
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Gli
schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE,
2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/122/Euratom, 2004/8/CE,
2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/25/CE,
2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE, 2004/67/CE e 2004/101/CE sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo
81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi, corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti
per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti
giorni.
5.
Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi
e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può
emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1.
6. In
relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni
e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza
concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla
legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.
7. Il
Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più
deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi
quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua
attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai
Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione
delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.
8. Il
Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di
cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi
di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere
espresso entro venti giorni.
ART. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali
della delega legislativa)
1. Salvi gli
specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri
direttivi generali:
a) le
amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione
dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini
di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i
singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono
introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse,
fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c)
salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e
penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a
103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano
o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In
tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa
all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a
quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di
particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di
una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro
è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo
interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono
determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa
potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali
del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla
persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso
sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari
offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi;
d)
eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti
le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli
limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione
delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare
fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni,
si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo
non superiore a 50 milioni di euro;
e)
all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già
attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f)
i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente
conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche
conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g)
quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze
di più amministrazioni statali, i decreti legislativi
individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento,
rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti
territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei
processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e
l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili.
h)
i decreti legislativi assicurano che sia garantita una
effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a
quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in
modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile
tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando
l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini
italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare,
con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio
di attività commerciali e professionali, una disciplina più
restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati
membri.
ART. 3.
(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)
1. Al fine di
assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie
nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme
penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai
sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i
quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c).
3. Gli
schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l'espressione del parere da parte dei competenti organi
parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e
8 dell'articolo 1.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e
controlli)
1. Gli oneri per
prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici
nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico
dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la
disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del
costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe di
cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di
cui agli allegati A e B della presente legge, nonché di quelle da
recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle
amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli,
mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino
normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale
della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1
riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto
disposto al comma 5, le disposizioni contenute nei testi unici non
possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate,
se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle
disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3.
Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui al
comma 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il
Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, un testo
unico in materia di disposizioni finalizzate a prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio,
inteso a riordinare la legislazione vigente in materia e ad
apportarvi le modifiche necessarie in conformità dei seguenti
princìpi:
a) garantire
la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale
della normativa;
b) garantire
l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del procedimento ove
siano previste sanzioni amministrative per la violazione della
normativa antiriciclaggio.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per le disposizioni adottate ai sensi
del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6
dell'articolo 1.
6. Il
presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI
DELEGA LEGISLATIVA
Art. 6.
(Abrogazione della legge 11 gennaio 2001,
n. 7, sul settore fieristico)
1. La legge 11
gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico, è abrogata, in
esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99.
Art. 7.
(Modifica dell'articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, in materia di
ordinamento della professione di consulente in proprietà
industriale)
1. In esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 13 febbraio 2003 nella causa C131/01, l'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, recante
l'ordinamento della professione di consulente in proprietà
industriale e la formazione del relativo Albo, è sostituito dal
seguente:
"Art. 2. - (Requisiti per
l'iscrizione all'Albo). - 1. Può essere iscritta all'Albo dei
consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona
fisica che:
a) abbia il
godimento dei diritti civili nel proprio ordinamento nazionale e
sia persona di buona condotta civile e morale;
b) sia
cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione
europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un
regime di reciprocità;
c)
abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia
salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai
cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale
requisito;
d)
abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 o
abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in
proprietà industriale all'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2. Sono altresì ammessi
all'attività di rappresentanza professionale di fronte
all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con carattere di
temporaneità, previa dichiarazione all'Ufficio italiano brevetti
e marchi e al Consiglio dell'Ordine, i cittadini di Stati membri
dell'Unione europea in possesso delle qualifiche professionali
richieste dallo Stato membro nel quale essi esercitano stabilmente
e legalmente la professione corrispondente a quella di consulente
in proprietà industriale.
3. La prestazione di servizi di cui
al comma 2 comporta l'iscrizione temporanea e automatica all'Albo
dei consulenti in proprietà industriale al fine di assicurare
l'applicazione delle disposizioni relative al godimento dei
diritti e all'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento
professionale, in quanto compatibili.
4. Per
l'iscrizione temporanea non si applicano i requisiti di cui alle
lettere c) e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo
temporaneo non partecipano all'assemblea degli iscritti all'Albo e
non possono essere eletti quali componenti del Consiglio
dell'Ordine. L'iscrizione decade con il decorso del periodo per il
quale l'iscrizione è stata effettuata.
5. La
prestazione di servizi di cui al comma 2 è effettuata
utilizzando, in lingua originale, o il titolo professionale, se
esistente, o il titolo di formazione prevista dallo Stato membro
di cui allo stesso comma.
6. L'iscrizione
è effettuata dal Consiglio dell'Ordine su presentazione di
un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei
requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le
autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione è
prontamente comunicata dal Consiglio dell'Ordine all'Ufficio
italiano brevetti e marchi".
ART. 8.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, in materia di
distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano)
1. All'articolo
5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo il
comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. L'autorità competente
che ha concesso l'autorizzazione di cui al comma 1, qualora
modifichi, sospenda o revochi la stessa, in quanto sono venuti
meno i requisiti sulla cui base detta autorizzazione è stata
concessa, informa immediatamente il Ministero della salute
inviando copia del provvedimento di sospensione o revoca.
4-ter. Il Ministero della salute,
acquisita copia dei provvedimento di sospensione o revoca di cui
al comma 4-bis, adottati dalle regioni e dalle province
autonome o dalle autorità da loro delegate, ne informa la
Commissione europea e gli altri Stati membri.
4-quater.
Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro, il
Ministero della salute fornisce qualunque informazione utile
relativa all'autorizzazione di cui al presente articolo".
ART. 9.
(Recepimento della direttiva 2003/6/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive
della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e
2004/72/CE)
1. Al testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 4:
1)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né
ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia
e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha
fornite";
2)
al comma 5-bis, le parole "equivalenti a quelle
vigenti in Italia" sono soppresse;
3)
al comma 7, sono aggiunti i seguenti periodi: "Le autorità
competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere
alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto,
secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul
territorio dello Stato. Le predette autorità possono chiedere che
venga consentito ad alcuni membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB
durante l'espletamento dell'indagine";
b)
all'articolo 64, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la
seguente:
"b-bis)
adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e
identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni
del mercato;";
c)
all'articolo 97, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
"a)
l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione del
prospetto fino alla conclusione della sollecitazione;";
d)
all'articolo 103, comma 2, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
"a)
l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data della pubblicazione del
documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa;";
e)
l'articolo 114 è sostituito dal seguente:
"Art.
114. - (Comunicazioni al pubblico) - 1. Fermi gli
obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di
legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano
comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni
privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente
detti emittenti e le società controllate. La CONSOB stabilisce
con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle
informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni
attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e
può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento
delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).
2. Gli emittenti quotati
impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società
controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere
gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società
controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3.
I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria
responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle
informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni
stabilite dalla CONSOB con regolamento, sempre che ciò non possa
indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e
che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la
riservatezza. La CONSOB, con regolamento, può stabilire che
l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della
decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni
privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire
che il pubblico sia correttamente informato.
4.
Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca
in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio
del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio le
informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto
ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o
contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne danno
integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di
divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione
non intenzionale.
5.
La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti
indicati nel comma 1 che siano resi pubblici, con le modalità da
essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione
del pubblico. In caso di inottemperanza la CONSOB provvede
direttamente a spese degli interessati.
6.
Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo
motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni,
richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno,
gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette
giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la
comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa
indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali.
Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.
7.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo
o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano
regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e
detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono
incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente
quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per
cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che
controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla CONSOB e al
pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse
dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da
loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione
deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente,
dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i
parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché
negli altri casi individuati dalla CONSOB con regolamento, in
attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29
aprile 2004. La CONSOB individua con lo stesso regolamento le
operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le
modalità e i termini di diffusione al pubblico delle
informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano
anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con
l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra
indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del
presente comma.
8.
I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni,
comprese le società di rating, riguardanti strumenti
finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a),
o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che
producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o
propongono strategie di investimento destinate ai canali di
divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in
modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o
conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui
l'informazione si riferisce.
9.
La CONSOB stabilisce con regolamento:
a)
disposizioni di attuazione del comma 8;
b) le
modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni
indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da
soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo
con essi.
10. Fatto salvo il disposto del
comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a),
non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di
autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione
consenta di conseguire gli stessi effetti. La CONSOB valuta,
preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette
condizioni.
11. Le istituzioni che diffondono
al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente
il prezzo degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180,
comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in
modo corretto e trasparente.
12.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per
i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni nei mercati regolamentati italiani";
f)
all'articolo 115, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"c-bis)
esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies";
g)
dopo l'articolo 115, è inserito il seguente:
"Art.
115-bis. - (Registri delle persone che hanno accesso ad
informazioni privilegiate) - 1. Gli emittenti quotati e i
soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che
agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e
mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che,
in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in
ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni
indicate all'articolo 114, comma 1. La CONSOB determina con
regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento
dei registri";
h)
all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: "Gli articoli
114" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione del
comma 7,";
i)
all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli acquisti di azioni
proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis,
primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni
quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità
di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite
dalla CONSOB con proprio regolamento";
l) nella
parte V, titolo I, capo I, dopo l'articolo 170, è inserito il
seguente:
"Art. 170-bis. - (Ostacolo alle
funzioni di vigilanza della CONSOB) - 1. Fuori dai casi
previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola
le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad
euro duecentomila";
m)
all'articolo 190, comma 1, dopo le parole: "50, comma 1;
65" sono inserite le seguenti: "; 187-nonies";
n)
all'articolo 193:
1)
al comma 1, dopo le parole: "tenuti a effettuare le
comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115" sono
inserite le seguenti: "o soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 115-bis" e le parole: "da lire dieci
milioni a lire duecento milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro cinquemila ad euro cinquecentomila";
2)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Alla stessa sanzione
di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni
di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società
e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114,
commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati
nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle
disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate
dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al
comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di
attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona
fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e,
quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo
114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge
l'attività di giornalista";
3)
al comma 2, le parole: "da lire dieci milioni a lire duecento
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
cinquemila ad euro cinquecentomila";
4)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Alle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si
applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
2. Al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche recanti nuove
disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate e
manipolazione del mercato:
a) nella
parte V, titolo I, la partizione "Capo IV - Abusi di
informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti
finanziari" comprendente gli articoli da 180 a 187-bis
è sostituita dal seguente titolo:
"TITOLO I-BIS
ABUSO DI INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 180. - (Definizioni) - 1. Ai
fini del presente titolo si intendono per:
a)
''strumenti finanziari'': gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali
è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni
in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale
è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni
in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;
b)
''derivati su merci'': gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle
negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano
o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro
strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è
stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in
un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;
c)
''prassi di mercato ammesse'': prassi di cui è ragionevole
attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse
o individuate dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di
attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003;
d)
''ente'': uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 181. - (Informazione privilegiata)
- 1. Ai fini del presente titolo per informazione
privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che
non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o
indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o
più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe
influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti
finanziari.
2. In relazione ai derivati su
merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di
carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente,
direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i
partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si
aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali
mercati.
3.
Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
a) si
riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa
ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento
verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si
verificherà;
b) è
sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul
possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di
cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4. Per informazione che, se resa
pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di
strumenti finanziari si intende un'informazione che
presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno
degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di
investimento.
5. Nel caso delle persone
incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti
finanziari, per informazione privilegiata si intende anche
l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini
del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e
che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti
di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se
resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di
tali strumenti finanziari.
Art. 182. - (Ambito di applicazione). -
1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono
puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero,
qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è
stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato italiano.
2. Salvo quanto previsto dal comma
1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter
si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta
di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato
italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.
Art.
183. - (Esenzioni). - 1. Le disposizioni di cui al presente
titolo non si applicano:
a) alle
operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica
valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato
italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema
europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato
membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente
ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto
degli stessi;
b) alle
negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari
propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto
da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed
alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che
rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento.
CAPO II
SANZIONI PENALI
Art. 184. - (Abuso di informazioni
privilegiate). - 1. È punito con la reclusione da uno
a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in
ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione,
direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al
capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività
lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica,
o di un ufficio:
a)
acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o
indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su
strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica
tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del
lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c)
raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di
taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1
si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni
privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività
delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la
multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il
prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la
rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del
colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito
dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
4.
Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si
intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1,
comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a).
Art. 185. - (Manipolazione
del mercato). - 1. Chiunque diffonde notizie false o
pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di
strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la
multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il
prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la
rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del
colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito
dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
Art. 186. (Pene accessorie). - 1.
La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo
importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli
articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale
per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due
anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due
quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
Art.
187. (Confisca). - 1. In caso di condanna per uno dei reati
previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o
del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per
commetterlo.
2. Qualora non sia possibile
eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad
oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3.
Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.
CAPO III
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 187-bis. - (Abuso di informazioni
privilegiate). - 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto
costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo
in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua
qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o
controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale
dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa,
di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un
ufficio:
a)
acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o
indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su
strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica
informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del
lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c)
raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di
taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al
comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni
privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività
delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo
per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti
finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende
da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1,
lettera a).
4.
La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in
possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo
conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato
delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4
sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci
volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando,
per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del
prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono
inadeguate anche se applicate nel massimo.
6.
Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è
equiparato alla consumazione.
Art. 187-ter. - (Manipolazione del
mercato). - 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto
costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque,
tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni
altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o
fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire
indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti
finanziari.
2. Per i giornalisti che operano
nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione
delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di
autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali
soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o
un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3.
Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1
chiunque pone in essere:
a)
operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano
idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito
all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b)
operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite
l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di
fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad
un livello anomalo o artificiale;
c)
operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od
ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d)
altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in
merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti
finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al
comma 3, lettere a) e b), non può essere
assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito
per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato
ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al
triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità
personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto
conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul
mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB
ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio
regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della
direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la
procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa
direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle
previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione
del presente articolo.
7.
La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le
circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei
comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai
sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione
della stessa.
Art. 187-quater. - (Sanzioni
amministrative accessorie). - 1. L'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la
perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti
aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati,
delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i
promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società
quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di
amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società
quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società
quotate.
2. La sanzione amministrativa
accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due
mesi e non superiore a tre anni.
3.
Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto
della gravità della violazione e del grado della colpa, può
intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del
mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di
non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un
periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e
richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea
sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio
dell'attività professionale.
Art.
187-quinquies. - (Responsabilità dell'ente). - 1. L'ente
è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della
sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al
presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da
persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché
da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il
controllo dello stesso;
b) da
persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione
degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto
conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è
aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se
dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito
esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4.
In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della
giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB,
con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.
Art. 187-sexies. - (Confisca). - 1.
L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del
profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile
eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad
oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore
equivalente.
3.
In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non
appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria.
Art. 187-septies. - (Procedura
sanzionatoria). - 1. Le sanzioni amministrative
previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB con
provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli
interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei
successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati
possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.
2. Il procedimento sanzionatorio è
retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli
atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3.
Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per
estratto nel Bollettino della CONSOB. Avuto riguardo alla natura
delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere
stabilite dalla CONSOB modalità ulteriori per dare pubblicità al
provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore
della violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli
interessati, può differire ovvero escludere, in tutto o in parte,
la pubblicazione del provvedimento, quando da questa possa
derivare grave pregiudizio alla integrità del mercato ovvero
questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti
coinvolte.
4.
Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dal presente capo può proporsi, nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione, ricorso in opposizione alla corte d'appello
nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza
dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la
residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo
in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non
risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma.
Il ricorso deve essere notificato alla CONSOB e depositato presso
la cancelleria della corte d'appello nel termine di trenta giorni
dalla notificazione.
5.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La
corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la
sospensione con decreto motivato.
6.
Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme previste
dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in
quanto compatibili.
7.
Copia della sentenza è trasmessa a cura della cancelleria della
corte d'appello alla CONSOB ai fini della pubblicazione per
estratto nel Bollettino di quest'ultima.
8.
Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo
non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
CAPO IV
POTERI DELLA CONSOB
Art. 187-octies. - (Poteri della
CONSOB). - 1. La CONSOB vigila sulla osservanza delle
disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre
disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.
2. La CONSOB compie tutti gli atti
necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di
cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti
dal presente decreto.
3.
La CONSOB può nei confronti di chiunque possa essere informato
sui fatti:
a)
richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma
stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
b)
richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il
termine per la relativa comunicazione;
c)
procedere ad audizione personale;
d)
procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di
confisca ai sensi dell' articolo 187-sexies;
e)
procedere ad ispezioni;
f)
procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
4.
La CONSOB può altresì:
a)
avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni,
richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in
deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste
dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio
1991, n. 212;
b) chiedere
l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c)
richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai
divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
d)
avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei
conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate
dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante
accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato
all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;
e)
accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica,
ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia,
di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.
5. I poteri di cui al comma 3,
lettere d) e f), e al comma 4, lettera b),
sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della
Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di
esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e),
e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi
dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114,
commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del
presente decreto.
6. Qualora sussistano elementi che
facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del
presente titolo, la CONSOB può in via cautelare ordinare di porre
termine alle relative condotte.
7.
È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli
199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto
compatibili.
8.
Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f),
e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni
acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle
dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a
firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
9.
Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d),
gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.
10.
Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento
motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua
proposizione.
11.
I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto
quando:
a) è
deceduto l'autore della violazione;
b) viene
provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;
c)
l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei
termini prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689;
d)
la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro
il termine di due anni dall'accertamento della violazione.
12. Nell'esercizio dei poteri
previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB può avvalersi della Guardia
di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i
poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
13. Tutte le notizie, le
informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza
nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti
dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati
esclusivamente alla CONSOB.
14.
Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria
ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine
fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle
somme dovute in base alle norme previste per la riscossione,
mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti
territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.
15.
Quando l'autore della violazione esercita un'attività
professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è
trasmesso al competente ordine professionale.
Art. 187-nonies. - (Operazioni
sospette). - 1. I soggetti abilitati, gli agenti di
cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le società di
gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le
operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi
configurare una violazione delle disposizioni di cui al presente
titolo. La CONSOB stabilisce, con regolamento, le categorie di
soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da
prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti
idonei a costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i
termini di tali segnalazioni.
CAPO V
RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI
Art. 187-decies. - (Rapporti con la
magistratura). - 1. Quando ha notizia di uno dei reati
previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza
ritardo il Presidente della CONSOB.
2. Il Presidente della CONSOB
trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la
documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di
accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano
presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al
pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività
di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al
presente titolo, capo III.
3.
La CONSOB e l'autorità giudiziaria collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare
l'accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche
quando queste non costituiscono reato. A tale fine la CONSOB può
utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla
Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall'articolo
63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 33, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 187-undecies. - (Facoltà della
CONSOB nel procedimento penale). - 1. Nei procedimenti
per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la CONSOB esercita
i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale
agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi
dal reato.
2. La CONSOB può costituirsi parte
civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati
dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal
giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività
del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell'entità
del prodotto o del profitto conseguito dal reato.
Art. 187-duodecies. - (Rapporti tra
procedimento penale e procedimento amministrativo e di
opposizione). - 1. Il procedimento amministrativo di
accertamento e il procedimento di opposizione di cui all'articolo
187-septies non possono essere sospesi per la pendenza del
procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal
cui accertamento dipende la relativa definizione.
Art.
187-terdecies. - (Esecuzione delle pene pecuniarie e delle
sanzioni pecuniarie nel processo penale). - 1. Quando
per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o
dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi
dell'articolo 195, la esazione della pena pecuniaria e della
sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte
eccedente quella riscossa dall'Autorità amministrativa.
Art.
187-quaterdecies. - (Procedure consultive). - 1. La
CONSOB definisce entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con proprio regolamento, le modalità
e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante
costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei
consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri
soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in
materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle
proprie competenze istituzionali";
b) nella
parte V, titolo II, prima dell'articolo 188, è inserito il
seguente:
"Art. 187-quinquiesdecies. -
(Tutela dell'attività di vigilanza della CONSOB). - 1.
Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile,
chiunque non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB
ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro
duecentomila";
c)
l'articolo 195 è sostituito dal seguente:
"Art. 195. - (Procedura
sanzionatoria). - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel
presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla
CONSOB, secondo le rispettive competenze, con provvedimento
motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e
valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi
trenta giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio è
retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli
atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3.
Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per
estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La
Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto della natura della
violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità
ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le
relative spese a carico dell'autore della violazione.
4.
Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello
del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene
l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio
non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata
commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che
ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua
comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della
corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.
5.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La
corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la
sospensione con decreto motivato.
6.
La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini
per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire
l'audizione anche personale delle parti.
7.
La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8.
Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della
corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai
fini delle pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di
quest'ultima.
9.
Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle
violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della
sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo
del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso
verso i responsabili".
3. Dopo l'articolo 25-quinquies del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il
seguente:
"Art. 25-sexies. - (Abusi di
mercato). - 1. In relazione ai reati di abuso di
informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti
dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille
quote.
2. Se, in seguito alla commissione
dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito
dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a
dieci volte tale prodotto o profitto".
4. All'articolo 2637 del codice civile, le
parole: "strumenti finanziari, quotati o non quotati,"
sono sostituite dalle seguenti: "strumenti finanziari non
quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,".
5. Alla lettera f) del comma 1
dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo le parole:
"reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività
finanziaria," sono inserite le seguenti: "abuso di
informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,".
6. Le
disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del
testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58,
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge che le ha
depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia
stato definito. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2 del
codice penale. L'autorità giudiziaria, in relazione ai
procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato,
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se
non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di
assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la
rilevanza penale del fatto, dispone la trasmissione degli atti
alla CONSOB. Da tale momento decorre il termine di centottanta
giorni per la notifica dell'atto di contestazione delle
violazioni.
7. Le
disposizioni recate dall'articolo 195 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito
dal comma 2, lettera c), del presente articolo, si
applicano ai procedimenti sanzionatori avviati con lettere di
contestazione inoltrate successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo
195 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad essere applicate ai procedimenti
sanzionatori avviati prima della suddetta data.
8. Al
fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi
compiti derivanti dal presente articolo, il numero complessivo dei
posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e
successive modificazioni, è aumentato da 450 a 600 unità. La
ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di
ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a
tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata
dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma
dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95.
Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato
articolo 2. Gli oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le
procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
ART. 10.
(Delega al Governo per il recepimento
della direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli
ingredienti contenuti nei prodotti alimentari)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con le modalità di cui
all’articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della
direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia
di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti
alimentari. Con specifico riferimento alla disciplina relativa
all’indicazione degli ingredienti che possono provocare allergie
o intolleranze, come individuati dall’allegato III-bis
della direttiva 2003/89/CE, il Governo nell’adozione del
suddetto decreto legislativo si conforma ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della
salute, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica
disponibili, la soglia al di sopra della quale deve essere
indicata in etichetta la presenza dei suddetti ingredienti;
b) qualora
sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici
disponibili a livello internazionale, che la soglia di tossicità
degli ingredienti di cui all’alinea, per i soggetti affetti da
allergia o intolleranza, sia superiore a quella di cui alla
lettera a), nelle etichette dei prodotti alimentari può
essere indicato che i suddetti ingredienti sono presenti, ma in
misura inferiore alla soglia di tossicità;
c)
stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono
adottare per la verifica della presenza degli ingredienti di cui
all’alinea nei propri prodotti, in relazione alle materie prime
ed ai processi di lavorazione utilizzati;
d)
stabilire la disciplina relativa all’indicazione delle
informazioni di cui al presente comma in etichetta, al fine di
garantire l’agevole leggibilità delle medesime da parte dei
consumatori.
ART. 11.
(Modifica all'articolo 5 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione
notarile)
1. All'articolo
5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"I requisiti di cui ai numeri 4º e 5º
del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto
di riconoscimento professionale emanato in applicazione del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115".
ART. 12.
(Delega al Governo per la piena
attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio
1991, concernente i prodotti fitosanitari)
1. Al fine di
pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di
immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, il Governo è
delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o
amministrative per violazioni al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.
2. Nell'esercizio della delega di cui al
comma 1, il Governo si attiene ai princìpi ed ai criteri
direttivi generali indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli
schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l'espressione del parere da parte dei competenti organi
parlamentari con le modalità e nei termini previsti dal comma 3
dell'articolo 1.
Art. 13.
(Delega al Governo per la revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in
conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
adeguamento e ammodernamento delle definizioni di
"concime" e delle sue molteplici specificazioni, di
"fabbricante" e di "immissione sul mercato",
ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
b) utilizzo
della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita
dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i
concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi
CE";
c)
individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la
conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 2003/2003;
d)
revisione delle sanzioni da irrogare in base ai princìpi di
effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi
dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2. Per le disposizioni adottate ai sensi
del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6
dell'articolo 1.
Art. 14.
(Disposizioni per l'attuazione della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote
di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che
modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle
attività produttive, un decreto legislativo di recepimento della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia
della competitività del sistema industriale nazionale
incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del
mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e
tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie
in materia;
b) evitare
effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;
c)
assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle
informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati
del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti
previsti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
d)
prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le
violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle
relative quote, assicurando anche la pubblicità delle infrazioni
stesse e delle relative sanzioni;
e)
assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle
quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da
recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei
livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro
assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei
livelli di efficienza già raggiunti dal sistema industriale
nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e
tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse
opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le
attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle
potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle
emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del
Protocollo di Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint
Implementation, secondo quanto previsto dall'articolo 30,
paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi
amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle
tecnologie informatiche;
f)
conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di
emissione, di cui alla lettera e), al piano di azione
nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a
effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento,
preventivamente revisionato, secondo le modalità stabilite dalla
delibera del CIPE del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di
individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori
coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli
devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sia
dell'efficienza già raggiunta dal sistema produttivo nazionale
nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;
g)
valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di
programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di
vista economico e ambientale le misure di attuazione della
direttiva.
2. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività
produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e
le modalità di comunicazione dei dati necessari ai fini
dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori
degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attività
elencate nell'allegato I della citata direttiva, nonché le
modalità di informazione e di accesso del pubblico.
3. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
ART. 15.
(Disposizioni per l'attuazione della
direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE).
1. Al fine di
completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico,
il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui
all'articolo 1, uno o più decreti legislativi, per dare
attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
96/92/CE, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi
della normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto
delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione e nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
prevedere che l'apertura del mercato anche ai clienti civili si
attui secondo i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in
condizioni di trasparenza e di reciprocità, promuovendo idonee
misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura
del servizio di ultima istanza;
b)
assicurare ai clienti un'informazione chiara sulle condizioni
della fornitura, l'accesso non discriminatorio alle reti di
distribuzione e al servizio di misura prevedendone la separazione
almeno amministrativa dalle attività di produzione e di vendita
dell'energia elettrica;
c)
promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale
dell'offerta di energia elettrica che tenga conto delle esigenze
di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento
e della sostenibilità sotto il profilo ambientale, con la chiara
identificazione degli obblighi di servizio pubblico imposti
nell'interesse economico generale ed in maniera omogenea,
efficiente e non discriminatoria alle imprese che operano nel
settore, evitando effetti distorsivi dovuti a ritardi nello
sviluppo delle reti dell'energia elettrica e del gas naturale;
d)
definire indirizzi e priorità che, nel rispetto delle regole di
libera concorrenza, sono impartiti per la loro attuazione
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della
rete di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi
e dello sviluppo delle interconnessioni con altri Paesi;
garantire, attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il
gas, la regolazione unitaria delle condizioni tecnico-economiche
di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione, secondo
criteri di efficienza, qualità del servizio e non
discriminazione;
e)
monitorare il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e
della contrattazione bilaterale, anche definendo idonee misure per
la promozione della concorrenza tra operatori;
f)
sviluppare l'impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia e
della cogenerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il
riordino degli interventi esistenti con misure anche differenziate
per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di
incentivazione basati su gare per la promozione delle soluzioni
tecnologiche più avanzate e ancora lontane dalla competitività
commerciale, e ferma restando, alla scadenza delle convenzioni in
essere, la cessazione, senza possibilità di proroghe, di ogni
incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate
alle rinnovabili;
g)
definire la durata delle concessioni per le grandi derivazioni
d'acqua a scopo idroelettrico, in relazione all'eliminazione di
clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni, anche allo
scopo di porre le imprese nazionali in linea con la media europea,
e alla realizzazione da parte delle stesse imprese di adeguati
interventi di ammodernamento degli impianti;
h)
prevedere che il Ministero delle attività produttive, in materia
di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti
strumenti operativi per migliorare la sicurezza del sistema
elettrico nazionale e l'economicità delle forniture,
salvaguardando la competitività del sistema produttivo nazionale
nell'ambito del contesto europeo;
i)
promuovere lo sviluppo e la diffusione degli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW
attraverso la semplificazione e la riduzione degli adempimenti
previsti per la loro realizzazione, ivi comprese le procedure di
valutazione di impatto ambientale;
l)
promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati
esteri dell'energia anche agevolando la definizione di accordi tra
imprese italiane ed estere e di iniziative di collaborazione e di
partecipazione in programmi europei per lo sviluppo di nuove
tecnologie e sistemi per la produzione dell'energia elettrica, ivi
incluse le tecnologie nucleari, nonché lo svolgimento di attività
di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli
impianti elettronucleari, localizzati all'estero.
2. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
ART. 16.
(Disposizioni per l'attuazione della
direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del
gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE)
1. Al fine di
completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas
naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità
di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per dare
attuazione alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il
mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva
98/30/CE, e per integrare e aggiornare conseguentemente le
disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del
sistema del gas naturale, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la
realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento,
trasporto e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, il
potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi, e la
diversificazione delle fonti di approvvigionamento;
b)
stabilire norme affinché il mercato nazionale del gas risulti
sempre più integrato nel mercato interno europeo del gas
naturale, promuovendo la formazione di un'offerta concorrenziale e
l'adozione di regole comuni per l'accesso al sistema del gas
europeo, e garantendo effettive condizioni di reciprocità nel
settore con le imprese degli altri Stati membri dell'Unione
europea, soprattutto se in posizione dominante nei rispettivi
mercati nazionali, anche individuando obiettive e non
discriminatorie procedure per il rilascio di autorizzazioni o
concessioni, ove previsto dalle norme vigenti;
c)
prevedere lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas
naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del
sistema nazionale del gas, in relazione allo sviluppo della
domanda e all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale,
definendo le componenti dello stoccaggio relative alla prestazione
dei servizi essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;
d)
integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema
nazionale del gas naturale relativamente alle nuove importanti
infrastrutture e all'aumento significativo della capacità di
quelle esistenti, e alle loro modifiche che consentano lo sviluppo
di nuove fonti di approvvigionamento, per assicurarne la conformità
alla disciplina comunitaria;
e)
promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure
relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale
tra le imprese operanti nelle attività di trasporto,
distribuzione e stoccaggio e le imprese operanti nelle attività
di produzione, approvvigionamento, misura e commercializzazione,
promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas naturale
da parte di imprese indipendenti;
f)
incentivare le operazioni di aggregazione territoriale delle
attività di distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione
dei costi di distribuzione, in base a criteri oggettivi,
trasparenti e non discriminatori, prevedendo meccanismi che
tengano conto degli investimenti effettuati e incentivi, anche di
natura fiscale, per la rivalutazione delle attività delle imprese
concessionarie, anche a favore dell'efficienza complessiva del
sistema;
g)
stabilire misure per lo sviluppo di strumenti multilaterali di
scambio di capacità e di volumi di gas, al fine di accrescere gli
scambi e la liquidità del mercato nazionale, avviando ad
operatività, con l'apporto dell'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, la borsa nazionale del gas, anche considerando i
risultati della prima esperienza di funzionamento del punto
virtuale di scambio;
h)
rafforzare le funzioni del Ministero delle attività produttive in
materia di indirizzo e valutazione degli investimenti in nuove
infrastrutture di approvvigionamento affinché gli stessi siano
commisurati alle previsioni di sviluppo della domanda interna di
gas nonché in materia di sicurezza degli approvvigionamenti,
prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema
nazionale del gas, l'economicità delle forniture, anche
promuovendo le attività di esplorazione e di sfruttamento di
risorse nazionali e la costruzione di nuove interconnessioni con
altri Paesi e mercati.
2. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
ART. 17.
(Disposizioni per l'attuazione della
direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004,
concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale)
1. Al fine di
garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento
di gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi
per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del
26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
stabilire norme per la sicurezza degli approvvigionamenti
trasparenti e non discriminatorie cui devono conformarsi i
soggetti operanti nel sistema nazionale del gas, specificandone i
ruoli e le responsabilità;
b)
stabilire misure atte ad assicurare un adeguato livello di
sicurezza per i clienti civili nelle eventualità di una parziale
interruzione degli approvvigionamenti o di avversità climatiche o
di altri eventi eccezionali, nonché la sicurezza del sistema
elettrico nazionale nelle stesse circostanze;
c)
stabilire gli obiettivi minimi indicativi in relazione al
contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti che deve essere
fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in
sotterraneo;
d)
definire strumenti ed accordi con altri Stati membri per
l'utilizzo condiviso, qualora le condizioni tecniche, geologiche e
infrastrutturali lo consentano, di stoccaggi di gas naturale in
sotterraneo tra più Stati;
e)
stabilire procedure per la redazione e l'aggiornamento dei piani
di emergenza nazionali per il sistema del gas naturale, per il
loro coordinamento a livello di Unione europea e per la gestione
di emergenze dei sistemi nazionali del gas naturale di uno o più
Stati membri;
f)
prevedere che il Ministero delle attività produttive predisponga
ogni tre anni il programma pluriennale per la sicurezza degli
approvvigionamenti di gas naturale e che tale programma venga
presentato al Parlamento prevedendo strumenti per migliorare la
sicurezza del sistema nazionale del gas e misure per lo sviluppo
delle capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.
2. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
ART. 18.
(Obblighi a carico dei detentori di
apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi
compresi i difenili mono e diclorurati di cui all'allegato, punto
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216,
soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei
soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro
smaltimento)
1. Lo
smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e
policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di
cui all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, di seguito denominati:
"PCB", soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e dei PCB in
essi contenuti è effettuato nel rispetto del seguente programma
temporale:
a) la
dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti
alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;
b) la
dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti
alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;
c)
la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31
dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009;
d)
i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB
compresa tra lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso
possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa
nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 209 del 1999.
2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in
essi contenuti sono conferiti, entro le scadenze di cui al comma
1, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro
smaltimento.
3. I soggetti autorizzati, ai sensi del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, allo stoccaggio
ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti
PCB e dai PCB in essi contenuti avviano allo smaltimento finale
detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento.
4. Fermi
restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente,
il mancato smaltimento finale nei tempi previsti dal comma 3 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a
euro 50.000.
5. Le
comunicazioni previste dall'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 209 del 1999 sono integrate con l'indicazione
del programma temporale di cui al comma 1, nonché con
l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi
contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.
ART. 19.
(Delega al Governo per il recepimento
della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento
della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica
ai piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull'ambiente, nonché alle loro modifiche;
b)
garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e
l'accesso al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle
consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla
decisione;
c)
assicurare la valutazione delle opzioni alternative;
d)
garantire la partecipazione al processo decisionale delle
istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;
e)
attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e
dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli
effetti negativi e della adozione delle misure correttive;
f)
garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un
programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato
membro;
g)
assicurare la complementarietà con gli altri strumenti di
valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;
h)
prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di
pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;
i)
garantire la definizione di scadenze temporali definite ed
adeguate per il procedimento.
2. All'attuazione del presente articolo si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 20.
(Delega al Governo per la piena
attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla
direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
1. Per dare
organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose, il Governo è delegato ad
adottare, entro il 1º luglio 2005, con le modalità di cui
all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto
legislativo per recepire la direttiva 2003/105/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la
citata direttiva 96/82/CE, nonché per introdurre,
contestualmente, le disposizioni correttive necessarie per
superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito
della procedura d'infrazione 2003/2014 avviata per recepimento non
conforme della predetta direttiva 96/82/CE, apportando a tali fini
le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
2. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
ART. 21.
(Disposizioni per l'attuazione della
direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata
su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e
che modifica la direttiva 92/42/CEE)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della
tutela del territorio, un decreto legislativo per il recepimento
della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata
su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e
che modifica la direttiva 92/42/CEE, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione
ad alto rendimento, basate sulla domanda di calore utile e sul
risparmio di energia primaria, secondo obiettivi di accrescimento
della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e
dell'efficienza energetica, nonché di tutela dell'ambiente;
b)
assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della
cogenerazione di cui alla lettera a) con il quadro
normativo e regolatorio nazionale sul mercato interno dell'energia
elettrica e con le misure per la riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra, garantendo altresì la stabilità del quadro
normativo per gli investimenti effettuati;
c)
prevedere l'avvio di un regime di garanzia d'origine
dell'elettricità prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento
e, in coordinamento con le amministrazioni territoriali
interessate, l'istituzione di un sistema nazionale per l'analisi
delle potenzialità della cogenerazione e per il monitoraggio
sulle realizzazioni e sull'efficacia delle misure adottate, anche
ai fini di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;
d)
agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione
ad alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e
fiscali, a parità di gettito complessivo, per la realizzazione di
unità di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.
2. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
ART. 22.
(Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, un
decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa agli strumenti di misura, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura
di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, di tutti i
dispositivi e sistemi con funzioni di misura definiti agli
allegati specifici MI-001, MI-002, MI-003, MI-004, M1-005, MI-006,
MI-007, MI-008, MI-009 e MI-010;
b)
prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati
della direttiva, la valutazione della conformità, come previsto
dall'articolo 9 della direttiva stessa;
c)
prevedere l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti
la marcatura di conformità, di cui all'articolo 7 della
direttiva, nel caso la funzione della misura investa motivi di
interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine
pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori,
imposizione di tasse e diritti, lealtà delle transazioni
commerciali;
d)
prevedere per il Ministero delle attività produttive la qualità
di autorità competente per gli adempimenti connessi alla
designazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 12
della direttiva, nonché alla relativa notifica, agli Stati membri
e alla Commissione europea, degli organismi nazionali abilitati ai
compiti previsti dai moduli di valutazione della conformità, di
cui all'articolo 9 della direttiva;
e)
prevedere che gli strumenti di misura, soggetti a controlli
metrologici legali, non conformi alle prescrizioni della
direttiva, non possono essere commercializzati né utilizzati per
le funzioni di cui alla lettera c);
f)
prevedere che, qualora venga accertata l'indebita apposizione
della marcatura "CE", nel rispetto delle disposizioni
previste dall'articolo 21 della direttiva, vengano introdotte
misure finalizzate a stabilire l'obbligo di:
1)
conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura
"CE";
2)
limitare o vietare l'utilizzo o la commercializzazione dello
strumento di misura non conforme;
3)
ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;
g)
prevedere sanzioni amministrative volte a dissuadere la
commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura
non conformi alle disposizioni della direttiva;
h)
prevedere l'armonizzazione della disciplina dei controlli
metrologici legali intesi a verificare che uno strumento di misura
sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato.
2. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
ART. 23.
(Disposizioni in materia di rinnovo dei
contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni
e servizi)
1. L'ultimo
periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modificazioni, è soppresso.
2. I contratti per acquisti e forniture di
beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,
possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei
nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza
pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei
mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. I
contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e
servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione
dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in scadenza
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, possono essere prorogati per una sola volta per un periodo
di tempo non superiore alla metà della originaria durata
contrattuale, a condizione che venga concordata una riduzione del
corrispettivo di almeno il 5 per cento. Resta fermo che la durata
dei contratti prorogati ai sensi del presente comma in ogni caso
non può superare la data del 31 dicembre 2008.
ART. 24.
(Modificazioni alla legge 11 febbraio
1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori
pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi, al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione
della legge n. 109 del 1994 e al decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190, in materia di infrastrutture e
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale)
1. L'articolo 8,
comma 11-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
è sostituito dal seguente:
"11-quater. Le imprese alle
quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono
del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria, previste
rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della
presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50
per cento".
2.
All'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Nei contratti
misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture
o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della
presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50
per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori
abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto
principale dedotto in contratto".
3. All'articolo 3 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei contratti misti di
lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono
lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per
cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano
carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale
dedotto in contratto".
4.
All'articolo 17, comma 6, lettera b), della legge 11
febbraio 1994, n. 109, dopo le parole: "codice
civile" sono inserite le seguenti: "ovvero nella forma
di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro
quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla
lettera a)".
5. L'articolo 17, comma 12, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:
"12. Per l'affidamento di
incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il
cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni
appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento,
possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d), e), f) e g), nel rispetto
dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza".
6. All'articolo 30, comma 6-bis,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Gli incarichi di verifica di
ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere
affidati a soggetti scelti nel rispetto dei princìpi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza".
7.
L'articolo 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
è sostituito dal seguente:
"14. Nel caso in cui il valore
delle attività di progettazione e direzione lavori superi
complessivamente la soglia di applicazione della direttiva
comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei
lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione".
8.
All'articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati i
commi 8, 9, 10 e 11.
9. All'articolo 37-bis, comma 2-bis,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "L'avviso deve contenere i criteri,
nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 37-ter, in
base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le
diverse proposte. L'avviso deve, altresì, indicare espressamente
che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere
preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater,
comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il
proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose
presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano
ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione
del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima
della data del 31 gennaio 2005 non contengano quest'ultima
indicazione espressa".
10.
L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore
di un appalto pubblico, all'atto di una aggiudicazione definitiva,
ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari,
provvedendo allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente
prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.
11.
All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, le parole: ", prima dell'avvio dei lavori"
sono sostituite dalle seguenti: "; il formale provvedimento
di autorizzazione a costruire non può essere rilasciato se non è
concluso il procedimento di valutazione di impatto
ambientale".
12.
All'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, le parole: "che può disporre" sono
sostituite dalle seguenti: "il quale, ove ritenga, previa
valutazione della Commissione stessa, che le varianti abbiano
significativo impatto sull'ambiente, dispone".
ART. 25.
(Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, uno
o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo
finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che
coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e
servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni
legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle
due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore
nel rispetto dei princìpi del Trattato istitutivo dell'Unione
europea;
b)
semplificazione delle procedure di affidamento che non
costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie,
finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima
flessibilità degli strumenti giuridici;
c)
conferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di
vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina; l'Autorità,
caratterizzata da indipendenza funzionale e autonomia
organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento,
di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto
della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in
particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o
pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono svolti
nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Autorità, che vi
provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla
base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato;
d)
adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal
comma 1 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i
decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto
parere.
3. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal
comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed
integrative nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1,
commi 2, 3 e 4.
4. In
attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive
modificazioni.
ART. 26.
(Modificazioni all'articolo 3, comma 29,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica)
1. All'articolo
3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
le parole: "in misura non inferiore a lire 2 e non superiore
a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo,
edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire
10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in
misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i
restanti tipi di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti:
"in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad
euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica
per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21
marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non
superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al
conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi
ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto".
ART. 27.
(Procedura per il recupero degli aiuti di
Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE della
Commissione, del 5 giugno 2002)
1. In attesa
della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di
giustizia delle Comunità europee, il recupero degli importi delle
imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione
fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli 3, comma 70,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore
delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria,
esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge
8 giugno 1990, n. 142, si effettua secondo le disposizioni
del presente articolo, in attuazione della decisione 2003/193/CE
della Commissione, del 5 giugno 2002.
2. Il recupero delle minori imposte
corrisposte è eseguito, fatto salvo quanto stabilito dalle
presenti disposizioni, secondo i princìpi e le ordinarie
procedure di accertamento e riscossione dei tributi. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli enti locali individuano i beneficiari del regime di
esenzione di cui al comma 1 e ne comunicano gli estremi alle
Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competenti in funzione dei relativi domicili fiscali.
3. Entro
il termine di cui al comma 2, i beneficiari di cui al medesimo
comma, indipendentemente dalla comunicazione ivi prevista,
presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate
territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei
periodi d'imposta nei quali il regime di esenzione è stato
fruito, con l'autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello è
presentato anche in caso di autoliquidazione negativa.
4. Il
recupero non si applica nelle ipotesi in cui i singoli casi
rientrano nella categoria de minimis e in quelle nelle
quali, per ragioni attinenti al caso specifico, le esenzioni non
rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della
Commissione di cui al comma 1.
5.
L'Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
e all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, in materia di termini per
l'effettuazione degli accertamenti, entro e non oltre sei mesi
successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi
di accertamento contenenti la determinazione delle imposte
corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo
quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di
cui al comma 1. La motivazione, oltre agli elementi previsti dalla
legge, si basa sulle operazioni compiute ai sensi del comma 2 e
deve indicare le ragioni per le quali la decisione è applicabile
nei confronti del destinatario. Non si fa luogo, in ogni caso,
all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria
comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti
disposizioni. Le imposte dovute sono riscosse secondo le ordinarie
procedure, anche mediante compensazione senza limitazioni
quantitative. È fatta in ogni caso salva la restituzione, anche
mediante compensazione, delle imposte corrisposte ai sensi delle
presenti disposizioni in ogni caso di annullamento, perdita di
efficacia o inapplicabilità della decisione della Commissione di
cui al comma 1.
6. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalità applicative delle presenti disposizioni.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche
comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta
valutazione dei casi di non applicazione delle norme di cui al
comma 4.
7. Le
maggiori entrate derivanti dalle presenti disposizioni affluiscono
in apposita contabilità speciale intestata al Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento per le politiche
fiscali. Il conto speciale è impignorabile.
8. In
attuazione della decisione della Commissione di cui al comma 1,
sono definite ai commi successivi le modalità per il recupero
delle somme relative a prestiti a tassi agevolati concessi dalla
Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 9-bis
del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle società
per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. Il
recupero è effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Le
società per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno
ottenuto la concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti
Spa a decorrere dal 1º gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o
quelle attualmente titolari, a seguito di trasformazioni, di
fusioni o di altre operazioni, dei finanziamenti indicati, sono
tenute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze il numero identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, avvalendosi della Cassa depositi e
prestiti Spa, ridetermina i piani di ammortamento di ciascun mutuo
in base ai tassi di interesse indicati dalla Commissione e
quantifica i benefici goduti in relazione a ciascuno di essi,
risultanti dalla differenza tra il tasso applicato per ciascuna
operazione di prestito e il tasso di riferimento indicato dalla
Commissione.
11. Il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad
eccezione delle fattispecie rientranti nella categoria de
minimis e degli ulteriori casi che per ragioni attinenti al
caso specifico non rientrano nell'ambito di applicazione della
decisione della Commissione di cui al comma 1, a richiedere
espressamente il pagamento delle somme equivalenti ai benefici
goduti nei riguardi delle società di cui al comma 10, calcolate a
far data dalla prima rata di ammortamento e fino all'ultima rata
scaduta prima della richiesta di pagamento, maggiorate degli
interessi calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato
per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli
aiuti a finalità regionale. Contestualmente, il Ministero
dell'economia e delle finanze invia alle società di cui al comma
10 il nuovo piano di ammortamento per ciascun mutuo, che sarà
vincolante, per le stesse, a partire dalla prima rata
immediatamente successiva alla richiesta di pagamento. Il
pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla
richiesta e versato su apposita contabilità speciale intestata al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro.
Il conto speciale è impignorabile. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono
stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle
eccezioni ed esenzioni dall'applicazione delle presenti
disposizioni.
12. In
caso di mancato versamento nei termini stabiliti è dovuta, oltre
agli interessi di cui al comma 11, una sanzione pari allo 0,5 per
cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute.
13. Le
società interessate possono chiedere, prima della scadenza del
termine per il pagamento, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione
in non più di ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate
degli interessi al saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la
rateizzazione si intende accordata.
14. Il
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro,
in caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche
avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, alla riscossione coattiva
degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
15. Alle
società che omettono di effettuare la comunicazione di cui al
comma 10, in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, è
applicata una sanzione pari al 30 per cento delle somme dovute.
16. È
fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante
compensazione, delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in
ogni caso di annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilità
della decisione della Commissione di cui al comma 1.
ART. 28.
(Modifica all'articolo 18-bis della
legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di bilanci delle
società sportive)
1. All'articolo
18-bis, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le
parole: "ai fini civilistici e fiscali" sono sostituite
dalle seguenti: "ai soli fini civilistici".
ART. 29.
(Modifiche al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei
lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01)
1. All'articolo
36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-quinquies. Il datore di
lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis
dell'allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a
disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non
soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie
concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
8-sexies. Fino a quando non siano
completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle
disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro
adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente.
8-septies.
Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1,
comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito
dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies,
non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento".
2.
All'allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Ulteriori prescrizioni
minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.
2-bis.1 La persona esposta deve
avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali
rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto
dell'attrezzatura di lavoro.
2-bis.2
La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto,
indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica
rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura
(velocità, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati
soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando
concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica
rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non
presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
2-bis.3
L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere
prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto
l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi
pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere
interrotta.
2-bis.4
Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano
rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi
devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:
a) devono
essere di costruzione robusta;
b) non
devono provocare rischi supplementari;
c)
non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
d)
devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona
pericolosa;
e)
non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo
di lavoro".
3. Il datore di lavoro adegua le
attrezzature ai sensi del comma 8-quinquies dell'articolo
36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'attuazione del presente articolo si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti delle risorse
indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), della
presente legge.
ART. 30.
(Recepimento dell'articolo 5, paragrafo
2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985,
in materia di valutazione di impatto ambientale)
1. Per i
progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale è facoltà
del proponente, prima dell'avvio del procedimento di valutazione
di impatto ambientale, richiedere alla competente direzione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un parere in
merito alle informazioni che devono essere contenute nello studio
di impatto ambientale. A tale fine il proponente presenta una
relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti
ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione
dello studio di impatto ambientale, le metodologie che intende
adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso contenute e
il relativo livello di approfondimento. Il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, anche nel caso in cui detto parere
sia stato reso, può chiedere al proponente, successivamente
all'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale,
chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione
presentata.
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/83/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso
umano.
2003/38/CE
del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva
78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società
per quanto concerne gli importi espressi in euro.
2003/73/CE
della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica
dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.
2003/93/CE
del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva
77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità
competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e
indirette.
2003/94/CE
della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i princìpi
e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative
ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase
di sperimentazione.
2003/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003,
relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
2003/122/Euratom
del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti
radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.
2004/6/CE
della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva
2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di
commercio di taluni prodotti.
2004/28/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che
modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari.
2004/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici
volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e
vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica
della direttiva 1999/13/CE.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente.
2001/84/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle
successive vendite dell'originale.
2002/14/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che
istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla
consultazione dei lavoratori.
2002/15/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002,
concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone
che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2003/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che
modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione
dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione
all'amianto durante il lavoro.
2003/20/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che
modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli
di peso inferiore a 3,5 tonnellate.
2003/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni
piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive
del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla
partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.
2003/41/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003,
relativa alle attività e alla supervisione degli enti
pensionistici aziendali o professionali.
2003/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003,
relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore
dell'aviazione civile.
2003/51/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che
modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e
91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di
taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari
e delle imprese di assicurazione.
2003/54/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003,
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.
2003/55/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003,
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e
che abroga la direttiva 98/30/CE.
2003/58/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che
modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda
i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.
2003/59/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla
qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di
taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o
passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del
Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la
direttiva 76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE
del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della
società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento
dei lavoratori.
2003/74/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che
modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il
divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni
animali.
2003/85/CE
del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure
comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la
direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e
recante modifica della direttiva 92/46/CEE.
2003/86/CE
del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al
ricongiungimento familiare.
2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas
a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva
96/61/CE del Consiglio.
2003/88/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro.
2003/89/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che
modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione
degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
2003/92/CE
del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva
77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e
di energia elettrica.
2003/96/CE
del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e
dell'elettricità.
2003/99/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003,
sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti
zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del
Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
2003/105/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che
modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose.
2003/109/CE
del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei
cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE
del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza
durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per
via aerea.
2004/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004,
sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di
calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la
direttiva 92/42/CEE.
2004/12/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che
modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio.
2004/17/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che
coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e
servizi postali.
2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
2004/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa agli strumenti di misura.
2004/25/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
concernente le offerte pubbliche di acquisto.
2004/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione
del danno ambientale.
2004/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed
abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE.
2004/39/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le
direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
2004/48/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
2004/67/CE
del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004,
recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del
Protocollo di Kyoto.
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